1
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
USP Pordenone
28 gennaio 2014
In Italia negli ultimi 45 anni
Oggi 3 morti al giorno
per un costo 55.00055.000 miliardi delle vecchie lire
3% del Pil: una manovra finanziaria
di cui 1 donna
53 milioni di
Infortuni
153.000 morti
2 milioni di
Malattie professionali
100.000 morti
2
Infortuni in 2008
Italiani – 15%
Stranieri + 3%
Media Unione Europea
Italia
3
Ogni anno 6000 infortuni di personale docente e non docente, alcuni di questi sono risultati molto gravi e hanno determinato invalidità permanente o sono stati mortali
Incidente in una scuola materna a Udine
4
Lo stato non paga
Crolla il soffittomuore Vito Scafididi 18 anni
Tragica fatalità??
5
6
7
FATALITA’?
ATTENZIONE ALL’INGRESSO E USCITA DA SCUOLA
8
Infortuni nelle scuole del
Friuli Venezia Giulia
CHI HA MESSO LE VITI?
9
Crolli a Gemona del Friuli
10
Il terremoto del 31 ottobre 2002
San Giuliano – morti 2 insegnanti e 28 bambini
•Il 31 ottobre del 2003 alle ore 11.30 del mattino uno forte scossa di terremoto, pari a 5,4 di magnitudo Richter (ottavo grado della scala Mercalli), fa tremare San Giuliano di Puglia, piccolo centro del subappennino molisano in provincia di Campobasso. L'epicentro fu localizzato tra Campobasso, Larino e l'Appennino Dauno, in provincia di Foggia. •Il sisma fa crollare il solaio della scuola elementare di San Giuliano, in via Giovanni XXIII. In quel momento nell'Istituto ci sono quattro insegnanti, due bidelli e 58 bambini. Molti di essi non rivedranno piu' la luce. Per tutto il giorno si continua a scavare: Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile, persone del posto: anche a mano, a causa della difficoltà, ovvia, di adoperare con mezzi meccanici. Ancora la sera vengono estratte persone vive dalle macerie. La mattina seguente i Vigili del Fuoco fanno sapere che non si sentono piu' voci provenire da là, da sotto le macerie. Sempre a San Giuliano di Puglia sono crollati vari edifici: travolte dal crollo delle rispettive abitazioni, hanno perso la vita due donne. Ma è sotto la scuola Jovineche si registra il tributo di vite umane piu' pesante. •Già nelle prime ore esplode la rabbia, nelle parole rotte dal pianto e dalla disperazione dei padri e delle madri che comprendono da subito che quella tragedia si poteva evitare, che quella scuola maledetta era una bomba a orologeria. "La scuola doveva crollare: era inevitabile. I solai sono vecchi. Di vent'anni, trent'anni... Non ricordo nemmeno io quanto sono vecchi. Di più, sono stati realizzati con argilla e cemento, e i ferri non sono neppure zigrinati come dovrebbero essere. Lisci, piuttosto. Ecco perché il palazzo alto un piano si è chiuso come si chiude un libro, in un battere di ciglia". I bambini di San Giuliano morti in quel tragico venerdì 31 ottobre 2002 non sono stati uccisi dal terremoto, ma dalla scuola: una scuola assassina. Quello che doveva essere un luogo sicuro, dove imparare e crescere serenamente si è trasformato per loro in una tomba. L'amministrazione comunale avrebbe dovuto costruirli in manieradiversa, quei solai. E ancora, avrebbe dovuto tener conto del grido di allarme sulla sicurezza e tenuta di quella struttura in cui da anni si denunciavano cedimenti e infiltrazioni d'acqua. Ma una lunga serie di omissioni, il pressapochismo criminale di chi, in questo paesino del Sud di un migliaio di abitanti vede i controlli come un'inutile perdita di tempo, se non addirittura come un laccio della burocrazia volto a limitare ottime occasioni di guadagno. Gli interventi di manutenzione alla scuola Jovine si erano limitati negli ultimi due anni a tinteggiare i muri di giallo, quelli strutturali alla costruzione di una scellerata sopraelevazione effettuata senza alcun calcolo statico, senza alcun progetto, senza le autorizzazioni necessarie, nel disprezzo totale delle piu' elementari norme di sicurezza e con materiali assolutamente inadeguati. E' seguito un processo a quella tragica e assurda vicenda, un processo ancora in corso in corso dal quale, a San Giuliano, si attende la verità.
Il terremoto del 31 ottobre 2002
San Giuliano – morti 2 insegnanti e 28 bambini
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L’importanza della formazione
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Bambini al ragù
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Chi beve, troppo, si infortuna da 7 a 10 volte più degli altri,
Pesatore bevitore 7
Fonditore bevitore 8
Gruista bevitore 10
Colatore bevitore 12
non bevitore 0
non bevitore 1
non bevitore 0
non bevitore 2
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Chi beve, troppo, si infortuna da 7 a 10 volte più degli altri,
Chi beve, troppo, si infortuna da 7 a 10 volte più degli altri,
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Operaio al lavoro per completare la struttura portante della copertura di un edificio
i francobolli tedeschi
3.511
3.774
2.678
1.666
790
4.644
2.559
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
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1973
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1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
L’Italia e i morti sul lavoro 1951 - 2012
86% dei morti in aziende con meno di 10 addetti
50% dei morti auto e camion
DPR 520/55
2013
16
3.511
3.774
2.678
1.666
790
4.644
2.559
500
1.000
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L’Italia e i morti sul lavoro 1951 - 2012
86% dei morti in aziende con meno di 10 addetti
50% dei morti auto e camion
I care!!I care!!OrganizzazioneOrganizzazione
ValutazioneValutazione
InformazioneInformazione
FormazioneFormazione
CulturaCultura
D. Lgs. 758/94
2013
1955
1956
164
1956
303
1965
1124
1970
300
2009
Sacconi
81- 106
INAIL
Decreto 38
2008
Thyssen
81
- Libretto sanitario di rischio
- Registro dei dati ambientali
- Registro dei dati biostatistici- Diritto allo studio – 150 ore
- Diritto di Assemblea – 10 ore
1955
520
Contratti
di lavoro
1978
833
D. Lgs. 758/1994
2000
1955
547
Decreto 388/2003
DM 10 marzo 1998
1994
626
17
1955
1956
164
1956
303
1965
1124
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Sacconi
81- 106
INAIL
Decreto 38
2008
Thyssen
81
- Libretto sanitario di rischio
- Registro dei dati ambientali
- Registro dei dati biostatistici- Diritto allo studio – 150 ore
- Diritto di Assemblea – 10 ore
1955
520
Contratti
di lavoro
1978
833
D. Lgs. 758/1994
2000
1955
547
Decreto 388/2003
DM 10 marzo 1998
1994
626
Normativa specifica per la scuola
• D.M. 292 del 21/6/96” Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione” – Individua il Dirigente Scolastico come datore di lavoro.
• Legge n. 23/96 “ Norme per l’edilizia scolastica”• D.M.26/8/92 del Ministero degli Interni “ Norme di prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica”.• D.M. 18/3/96 del Ministero degli Interni “Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio degli impianti sportivi” G.U. Suppl. Ordin. N.85 dell’11/4/1996.• D.M. del 29/9/98 “ Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari
esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”. – Elenca gli obblighi e le attribuzioni del Dirigente Scolastico.
• Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.119 del 29/4/99 - d.lgs.626/94 e successive modifiche e integrazioni – indicazioni operative.
• Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n.122 del 19/4/00 – a differenza della precedente circolare a carattere prevalentemente tecnico, si rivolge all’ambito educativo –didattico.
• Legge 265/99 sulle autonomie locali – dispone l’obbligo per gli enti locali della messa in sicurezza delle scuole.
• Legge 125 del 3/3/2001 “ Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”.• D.lgs 151/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 200 n.53”.• Circolare INAIL 23 aprile 2003, n.28 ”Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private.
Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
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Le parole chiave del Decreto Legislativo 626/94
84 - Formazione
78 - Valutazione
70 - Informazione
23 - Istruzione
13 - Consultazione
10 - Addestramento
Formazione 329
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Seveso!Seveso!
Misure generali di tutela
Valutazione dei rischi
RSPP - responsabile servizio di prevenzione e protezione
Medico competente
Addetti primo soccorso e antincendio
Riunione periodica Art. 35
Informazione
e formazione
Duvri appalti coordinamento
Lavoratori
R.L.S.
Dirigenti Preposti
Attrezzature
Seveso!Seveso!
Tirolo I°- Principi ComuniPolitica Poteri Organizzazione
Direttiva madre 89/391 CE
scaffale 81Misure generali di tutela
Valutazione dei rischi
RSPP - responsabile servizio di prevenzione e protezione
Medico competente
Addetti primo soccorso e antincendio
Riunione periodica Art. 35
Informazione
e formazione
Duvri appalti coordinamento
Lavoratori
R.L.S.
Dirigenti Preposti
Direttive particolari o direttive figlie
Direttive particolari o direttive figlie
Attrezzature
20
Seveso!Seveso!
Tirolo I°- Principi ComuniPolitica Poteri Organizzazione
Direttiva madre 89/391 CE
scaffale 81Misure generali di tutela
Valutazione dei rischi
RSPP - responsabile servizio di prevenzione e protezione
Medico competente
Addetti primo soccorso e antincendio
Riunione periodica Art. 35
Informazione
e formazione
Duvri appalti coordinamento
Lavoratori
R.L.S.
Dirigenti Preposti
Direttive particolari o direttive figlie
Direttive particolari o direttive figlie
Attrezzature
Nel 2008, 67 morti in meno
grazie al Testo Unico
2002 2008
1.2071.140
21
Riforma sanitaria 1978
prevedeva la
Promulgazione di un
Testo Unico per la sicurezza…..
1970
Art. 9 – I lavoratori
mediante loro
rappresentanze
hanno diritto di
controllare
l’applicazione delle
norme in materia di
sicurezza e
salute sul lavoro
22
Il DVR deve essere
- semplice
- breve
- comprensibile
D. Lgs. 106 – 2009integra e modica il d.lgsl.81/2008Nuovo documento di
Valutazione dei Rischi
strumento operativodi pianificazione degli interventi di prevenzione
23
Da quanto visto uno dei
problemi è la presenza di due
datori di lavoro con
responsabilità diverse, ma non
sempre scindibili:
Il Datore di lavoro dell’ente proprietario dell’immobile
Il Dirigente scolastico
-
-
46
24
Datore di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione
Incaricati delle misure Antincendio e di Primo soccorso
Medico competente
Dirigenti e PrepostiLavoratori
Gestione della sicurezza per mezzo di:
Segnalazioni mensili (o contingenti) delle situazioni di rischio presenti nelle scuole
Nomina delle figure di riferimento
Nomina degli Addetti antincendio e Primo soccorso e formazione periodici degli stessi
Segnalazione costante alle Amministrazioni comunali di quanto emerge dalle rilevazioni mensili
Valutazione dei rischiInformazione e formazione
25
Riunione delle figure di riferimento e dei referenti di plesso come previsto dall’art. 35 T.U. 81/2008
Visite ai luoghi di lavoro delle figure di riferimento: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, per la raccolta di segnalazioni od osservazioni utili per la riduzione dei rischi.
Istruzioni specifiche riportate nel Regolamento di Circolo o comunicate ai referenti di plesso
Gestione della sicurezza per mezzo di:
Rilevazione infortuni
Incidenti e
mancati incidenti
Per analizzarne le dinamiche e se possibile ridurne i rischi
Per prevedere gli impegni di spesa per materiale sanitario
Per la stipula mirata di eventuale contratto assicurativo
Prove di evacuazione Per essere preparati in caso di necessitàreale
Istruzioni per feste con numero elevato
di persone
Per ridurre e contenere le situazioni di rischio
Gestione della sicurezza per mezzo di:
26
Situazione infortuni rilevata dai registri di plesso e dalle denunce all’assicurazione
DATI INFORTUNI
ALUNNI E PERSONALE
4,2%14332Scuola dell'Infanzia
3,2%28873Scuola Primaria
PercentualeInfortuni
e medicazioniAlunniScuola
27
D.D. 4° CIRCOLOAmbito accadimento infortuni e medicazioni
Spostamenti interni12%
Lezioni di motoria12%
Lezioni in aula14%
Ricreazione60%
Gita2%
9421205
Infortuni con prognosi
Infortuni e medicazioniAlunni frequentanti
302430
> 1511 - 156 - 101 - 50
Prognosi degli infortuni e medicazioni in giorni
28
Infortuni al personale docente e non docente
Anno scolastico 2008 - 2009
4*1Infortuni
20133Numero
Non docentiDocenti
* 1 infortunio con assenza maggiore di 40 giorni – procedurabiltà d’ufficio
Situazione infortuni rilevata dai registri di plesso e dalle denunce all’assicurazione
DATI INFORTUNI
ALUNNI E PERSONALE
prove di evacuazione
Le prove si sono svolte regolarmente; a parte la necessità di strategie diverse per la percezione del segnale acustico e qualche difficoltà a mantenere la fila per i piccoli della scuola dell’Infanzia, non vengono segnalati particolari problemi
29
Feste di fine anno
Per le feste di fine anno è opportuno tenere presente le indicazioni inviate ai plessi il mese di dicembre e cioè:
nelle festine si può invitare “chiunque”, è necessario però che il numero delle persone non superi la capienza massima dei locali della scuola o palestra
si possono far portare torte e dolci fatti in casa a patto che siano torte “secche”, senza creme o preparati a base di uova crude
prima dello spettacolo l’insegnante referente per la sicurezza dovràmostrare le uscite di emergenza ai presenti
dovrà essere anche chiarito che in caso di incidente saranno gli insegnanti che penseranno a far evacuare i bambini.
STUDIO DI CASIgli organi di controllo
1. Ispezione e prescrizioni della ASS in una scuola della Regione (D.Lgsl.758/94)
2. Ispezioni e prescrizioni dei VVFF in una scuola della Regione(D.Lgls.758/94)
3. Richiesta di informazioni da parte della Direzione Provinciale del lavoro relativamente al caso di una lavoratrice gestante (D.Lgsl. 151/2001)
30
Prescrizioni ai sensi del D.Lgsl. 758/94 (trasformazione dei reati penali in illeciti amministrativi)
Situzione di:
muri
Impianto elettrico
Servizi igienici
Infissi
Parapetti
Tavoli e tende
Termoconvettore danneggiato
Spogliatori
…..
Prescrizioni:
Segnalare immediatamente alla Provincia
e prevedere delle misure organizzative procedurali per ridurre i rischi collegati alle inadempienze riscontrate in attesa dell’intervento dell’Ente proprietario dell’immobile che deve provvedere al ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza
….
Termine per l’adempimento 1.09.2012
Notizia della situazione alla Procura della Repubblica
L’adempimento nei termini alle prescrizioni consente di estinguere la contravvenzione dietro pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda prevista
31
Procedura stabilita dal D.Lgsl.758/94
Verbale di accertamento dei Vigili del Fuoco
Hanno verificato:
•La funzionalità delle porte tagliafuoco
•Impianto di illuminazione di sicurezza
•Impianto di allarme
•Vie di fuga con serramenti non idonei
•Segnaletica carente
Comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero
Prescrizione degli adempimenti
Effettuazione degli adempimenti
Comunicazione dell’avvenuto adempimento
Ammissione al pagamento della sanzione che è un quarto del massimo di quanto previsto in base al D. Lgsl.81
Ispezione e prescrizioni dei Vigili del fuoco in una scuola della Regione
Data assunzione
Contenuto dei lavori affidati:stazione in piedi – sostanze insalubri, vibrazioni…)
Spostata in altre mansioni ?
Ore giornaliere prestate
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
La normativa GeneraleLa normativa Generale
La Costituzione
Il Codice Penale
Il codice di Procedura Penale
Il Codice Civile
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA(1948)
Art. 1 – l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
Art. 32 – riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività
Art. 41 – sancisce il principio che ogni attività non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana
33
Art. 589 Omicidio colposoArt. 589 Omicidio colposo
589 - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è del la
reclusione da due a sette anni.
CODICE PENALE
Lesioni gravi: infortunio superiore a 40 gg o indebolimento permanente di un senso o di un organoLesioni gravissime: perdita di un senso o di un arto
590 – Lesioni personali - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro .
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro , la pena per le lesioni gravi èreclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.
Art. 590 – Lesioni PersonaliArt. 590 – Lesioni Personali
CODICE PENALE
34
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
CODICE PENALEART. 437
-OMISSIONE PER DOLO –
“chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e della reclusione da tre a dieci anni”.
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
CODICE PENALEART. 451
-OMISSIONE PER COLPA –
“chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destianti all’estinzione di un incendi, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da €21.00 a 103.00”.
35
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
COLPA E DOLO
“il delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e volutocome conseguenza della propria azione od omissione”.
il delitto è … colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
CODICE PENALEART. 43
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
CODICE CIVILEART. 2087
CODICE CIVILEART. 2087
Sancisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare
l’integrità fisica del lavoratore
CODICE CIVILEArt. 2050
CODICE CIVILEArt. 2050
Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attivitàpericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
STATUTO DEI LAVORATORI(L. 20.5.70 n° 300)
STATUTO DEI LAVORATORI(L. 20.5.70 n° 300)
ART. 9 – di particolare rilevanza è il riconoscimento ai lavoratori del diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
ASLASL
Esercita tutte le competenze in materia di:
• Igiene
• Sicurezza
• Sorveglianza sanitaria
• Infortuni e malattie professionali
• Verifiche periodiche impianti e macchine
LE ISTITUZIONE PREPOSTE AL CONTROLLO
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
• Regolarità dei rapporti di lavoro (lavoro nero)
• Tutela della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice madre
• Edilizia (vigilanza)
• Assunzione apprendisti e minori (autorizzazione)
DTLDTL
• Interventi su richiesta dei cittadini
• In caso d’infortuni gravi
• In collaborazione con altri Enti (ASL, DPL, …)
CARABINIEIRICARABINIEIRI
• Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi
• Interventi in caso di infortuni gravi
VVFFVVFF
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
• Acquisisce le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici (di terra e scariche atmosferiche) ed effettua le verifiche a campione
• Effettua le verifiche degli apparecchi di sollevamento ed a pressione
• Indirizzi tecnici, formazione e linee guida
ISPESLISPESL
• Materia assicurativa
• Banca dati (statistiche infortuni e malattie professionali)
• Formazione (finanziamenti e corsi)
INAILINAIL
CPTCPT •Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro
•Formazione
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
GLI STRUMENTI UTILIZZATI
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
IL SOPRALLUOGO
D’INIZIATIVA
SU SEGNALAZIONE
A SEGUITO DI INFORTUNIO
Nel corso del sopralluogo si compila un verbale di sopralluogo
A seguito del sopralluogo possono essere attivati diversi procedimenti:
1.DIFFIDA
2.DISPOSIZIONE
3.PRESCRIZIONE
4.DIVIETO D’USO
5.SEQUESTRO
39
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
Diffida(Superata dal 758/94)Diffida(Superata dal 758/94)
Dal DPR 520/55 è previsto che, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo qualora rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative , diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine
DisposizioneDisposizione
Il potere di disposizione era già attribuito al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro dal DPR 520/55.
“le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive”.
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
DisposizioneDisposizione
A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata.
L’inottemperanza alle disposizioni del personale ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia come chiarito dal Ministero del Lavoro
L’inosservanza dei provvedimenti di disposizione dell’organo di vigilanza art. 11 D. Lgs 758/941.Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa …2.Si applica la pena dell’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino a € 413.00 se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.
Contro le disposizioni (ASL) è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente della Giunta Regionale
40
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
Prescrizione
La prescrizione obbligatoria è disciplinata dagli artt. 19 a 25 del D. Lgs 758/94
Tale procedura è attiva in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela della sicurezza e igiene del lavoro punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o solo ammenda.
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
Il divieto d’uso
L’art. 20 c. 3 D. Lgs 758/94 prevede:
Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
Il sequestro
Il sequestro preventivo (artt. 321 – 323 c.p.p.) è disposto, quando vi èpericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
Il sequestro
Nel corso delle indagini preliminari, quando a causa di una situazione d’urgenza non è possibile attendere il provvedimento del Giudice, gli UUPG possono procedere a sequestro preventivo, il cui verbale dovrà essere trasmesso al P.M. competente per la convalida entro le 48 ore successive.
In particolari casi è utilizzato il Sequestro Preventivo come strumento per mettere termine ad una situazione di grave ed immediato rischio per la sicurezza dei lavoratori specie nei cantieri edili.
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
L’ispettore dell’ASL
La L. 833/78 ha istituito il S.S.N.
All’art. 21 – organizzazione dei Servizi di Prevenzi oneIn applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, DPR 616/77, spetta al Prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, …. Assumono ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di UUPG, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione …
Art. 8 – DPR 520/55Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza,nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti …
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
Art. 589 Omicidio colposo – Art. 590 Lesioni colposeArt. 589 Omicidio colposo – Art. 590 Lesioni colpose
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
INFORTUNIO - DEFINIZIONE
Secondo il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/65) per infortunio si deve intendere:
“un evento che avviene per causa violenta, in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al
lavoro assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea
assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre
giorni
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
L’infortunio nella maggior parte dei casi deriva dalla mancata applicazione della normativa antinfortunistica
Quindi per non aver ottemperato a disposizioni di legge e si trova perciò nella condizione di essere perseguibile penalmente
- Le cause che hanno provocato l’infortunio sul lavoro
- Le circostanze che vi hanno concorso
- L’eventuale mancanza di DPI
- La natura delle lesioni e lo stato dell’infortunato- Le eventuali inadempienze alle norme che possano avere influitosull’infortunio- Il nesso causale
Quindi l’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare:Quindi l’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare:
SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
NESSO CAUSALE
IL nesso causale è il passaggio logico che rende l’evento una conseguenza della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest’ultimo.
Il “nesso causale”, anche detto “nesso di causalità” è il rapporto che deve intercorrere tra azione ed evento, dal quale deve risultare che quest’ultimo è
diretta conseguenza dell’azione (od omissione) in esame.
ogni fatto ed elemento che possa aver contribuito al verificarsi dell’infortunio
o che possa indirizzare alla definizione delle responsabilità quali ad esempio:
congruità del’analisi del rischio, qualità della formazione, congruenza tra
idoneità alla mansione e attività svolta.
ogni fatto ed elemento che possa aver contribuito al verificarsi dell’infortunio
o che possa indirizzare alla definizione delle responsabilità quali ad esempio:
congruità del’analisi del rischio, qualità della formazione, congruenza tra
idoneità alla mansione e attività svolta.
L’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare
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SANZIONI e PROCEDURE ISPETTIVE
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
Quadro normativoIl D.lgs 81/2008 colloca le attività di informazione e formazione dei lavoratori tra le misure generali di tutela (art.15) assegnano a tale obbligo par i dignità rispetto a soluzioni tecniche e organizzative.La scuola inoltre non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli operatori de degli studenti, ma ha anche il dovere di creare d nelle future generazioni la cultura della sicurezza.L’adozione di una politica partecipativa da parte della scuola con il coinvolgimento di tutto il personale al sistema di gestione della salute e della sicurezza costituisce pertanto una strategia efficace per prevenire infortuni e incidenti ma anche per formare i futuri lavoratori.
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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
Quadro normativoLa formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art.37 del d.lgs. 81/2008 e dagli Accordi In conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Regioni autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012.Gli Accordi definiscono anche le modalità per l’effettuazione dei corsi per dirigenti e preposti, mediante indicazioni la cui attuazione costituisce una corretta applicazione dell’art.37 comma 7 del d.lgs. 81/2008.Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il Dirigente scolastico dovrà dimostrare che tal percorso ha fornito ai dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
Quadro normativoSecondo l’art.37 del D.lgs. 81/2008 il dirigente scolastico deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza, controllo assistenza.- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e ala conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLASCUOLA
Quadro normativoL’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, rep.atti n.221, specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione nonchédell’aggiornamento dei lavoratoriIn ambito scolastico le figure da formare sono:•Collaboratori scolastici•Personale amministrativo•Docenti•Assistenti tecnici di laboratorio•Allievi equiparati ai lavoratori
LA FORMAZIONE DEI LAVORATRORI DELLA SCUOLA
Quadro normativoPrima dell’accordo del 21 Dicembre 2011, i contenuti minimi della formazione del i lavoratori erano indicati nel DM 16.1.97 che peraltro non stabiliva la durata e le modalità di svolgimento dei corsiL’accordo Stato Regioni del 21.12 2011:- Modifica sostanzialmente il quadro previgente, introducendo contenuti formativi più stringenti- Prevede un’articolata disciplina di riconoscimento della formazione pregressa
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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
L’accordo Stato – Regioni n.221La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011L’Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2012(c.d.”Linee applicative) contiene delle applicazioni dell’Accordo del 21 Dicembre 2011, in relazione tra l’altro ai seguenti argomenti:- Collaborazione degli organismi paritetici- Formazione in modalità e-learning- Riconoscimento della formazione pregressa- Aggiornamento della formazione
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
La durata della formazione generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Per quanto riguarda la formazione specifica i percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre diversi livello di rischio: basso, medio e alto
Le scuole rientrano nel livello medio e , pertanto, il monte ore da frequentare per la formazione specifica è di 8 orementre per l’aggiornamento che ha una periodicitàquinquennale, sono previste 6 ore
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L’ACCORDO Stato – Regioni n.221
I lavoratori e i preposti che hanno svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012) una formazione nel rispetto della normativa previgente, per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, non sono tenuti a frequentar nuovi corsi di formazioneIl dirigente scolastico deve dimostrare, con idonea documentazione, l‘avvenuto svolgimento dell’attivitàformativa e la coerenza della stessa rispetto alla normativa previgente gli accordi, la quale quindi , potràlegittimamente far riferimento a una durata dei corsi diversa e inferiore a quella dell’Accordo del 21 dicembre 2011
Riconoscimento della formazione pregressaSi possono considerare mezzi di prova il registro delle presenze datato e firmato dai partecipanti del corso, il verbale dell’avvenuto svolgimento firmato dai partecipanti al temine del corso
A tale documentazione, utile a dimostrare l’effettiva realizzazione del corso, devono comunque essere sempre allegate informazioni circa i contenuti e la durata del corso stesso per verificarne l’adeguatezza rispetto alle regole previgenti
In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione devono essere ripetuti nel rispetto delle modalità di cui all’Accordo
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
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Modalità di svolgimento dei corsiI corsi di formazione devono essere strutturati in modo che vengano individuati:
Un soggetto organizzatore del corsoUn responsabile del progetto formativoI nominativi dei docenti
I docenti devono dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione ad attivitàformative o lavorative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
Modalità di svolgimento dei corsiI corsi devono essere organizzati in modo che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a partecipare almeno al 90% delle ore di formazioneL’utilizzo della modalità di apprendimento e – learnig consentito solo per la formazione generale e per l’aggiornamento (con verifica finale in presenza)Le attività di formazione devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art.37 comma 12 del d.lgs. 81/2008.L’attività di formazione deve essere documentata in maniera oggettiva Il RLS , se presente nella scuola, deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione (art.50, comma d del D.lgsl81/2008)
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
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Equiparazione degli allievi ai lavoratori
L’art.2 del D.Lgsl 81/2008 prevede che siano equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione i nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature fornite fdi VDT limitatamente al periodo in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
Equiparazione degli allievi ai lavoratoriGli effetti concreti dell’equiparazione degli allievi ai lavoratori nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola sono i seguenti:Obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati ai lavoratori secondo l’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011Obblighi relativi all’individuazione da parte del dirigente scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati ai lavoratoriObbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura siaprevista dalla valutazione dei rischi.
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
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Equiparazione degli allievi ai lavoratori
E’ opportuno che la formazione degli studenti ex art.37, comma 2 del D.lgsl 81/2008 rientri nelle attività curricolari della scuolaI contenuti della formazione rivolta agli allievi equiparati ai lavoratori devono essere adeguati alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l’età degli allievi e dei programmi scolastici.
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
Aggiornamento dei lavoratori della scuolaPer i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore su aspetti non proposti nei corsi di base, quali:Approfondimenti giuridico – amministrativiAggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezzaFonti di rischio e relative misure di prevenzione
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
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Formazione dei Dirigenti e PrepostiL’Accordo del 21.12.2011 definisce, la durata e l’articolazione della formazione dei dirigenti e dei prepostiPer i dirigenti il corso di formazione previsto si articola in 4moduli e ha una durata minima di 16 ore. E’ inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio.Per i Preposti il corso di formazione (integrativo rispetto allafrequenza della formazione prevista per ogni lavoratore) ha una durata minima di 8 ore. E’ inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio.
L’ACCORDO STATO – REGIONI 221
Criteri per l’individuazione delle posizioni di garanzia
Principio dell’effettività – individuazione (art.299 T.U. esercizio di fatto dei poteri direttivi)Il principio dell’effettività prevede che nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata, “l’individuazione dei destinatati delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettata non già tenendo presenti le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o impresa (legale rappresentante, dirigente , preposto) bensì facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti e dagli statuti che governano i singoli i enti o le singole imprese” (Cassazione penale, sez.III. 14 novembre 1984, Felicioli e altro, Riv.it, dir.lav.1986,II,349)
RUOLO STRATEGICO DELL’ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
ESSENZIALE CHE IL RICONOSCIMENTO DELLA POSIZIONE FA CCIA RIFERIMENTO ALLA REALTA’ CONCRETA E NON SOLO A QUELL A FORMALE
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Definizioni:Art 2 D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (omissis)
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilitàdell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Dirigente : persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il sistema di prevenzione
DATORE DI LAVORO
PREPOSTI
LAVORATORI
DIRIGENTI
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D. Lgs. 81/08 - art. 11Attività promozionali per la diffusione della “Cultura della Sicurezza e delle azioni di prevenzione
1….c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici … di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche dellasalute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche
2. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici ……percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti
BarcolanaBarcolana
Un’immagine per ricordare che la sicurezza non è un problema di nuove leggi o sanzioni, ma pratica culturale nella vita di ogni giorno a casa e a scuola