Date post: | 01-May-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | michelina-bossi |
View: | 222 times |
Download: | 6 times |
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E NUOVO SISTEMA DISCIPLINARE
Mario prof. FalangaIstituzioni di diritto pubblico
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
FINALITÀ DELLA LEGGE DELEGA n. 15/2009
• IL GOVERNO È DELEGATO A EMANARE NORME PER– L’OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO– L’EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELLE AA. PP.
• STRUMENTI– DE-CONTRATTUALIZZAZIONE– VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE– RAFFORZAMENTO DIRIGENZA PUBBLICA– PREMIALITÀ– SANZIONI
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
D. LGS. n. 150/2009TITOLO I (art. 1)• OGGETTO E LE FINALITÀ DEL DECRETO
TITOLO II (art. 2-16 ) • MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
– DPCM DI APPLICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PER LIMITI E MODALITÀ (art. 74, comma 4)
TITOLO III (artt. 17-34)• VALORIZZAZIONE DEL MERITO E GLI STRUMENTI PER PREMIARLO
– DPCM DI APPLICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PER LIMITI E MODALITÀ (art. 74, comma 4)
TITOLO IV (artt. 35-73)• INNOVAZIONI NEL D. LGS. n. 165/2001, RIGUARDO A
– PRINCIPI GENERALI CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DISCIPLINE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ALLA DIRIGENZA E DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
TITOLO V (art. 74)– AMBITO DI APPLICAZIONE
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: PROFILI DISCIPLINARIPROFILI DISCIPLINARI
PERCHÉ LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
STRUMENTO COLLAUDATO DI INNOVAZIONE E INNAZLAMENTO DELLA QUALITÁ DEI SERVIZI
ATTRIBUZIONE DEI PREMI INCORAGGIAMENTO DELL´IMPEGNO CONTRASTO ALLE CONDOTTE DI SEGNO
OPPOSTO
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE(L. 15/2009 ,art. 3)
OGNI AMMINISTRAZIONE
- MISURA E VALUTA LA PERFORMANCE- ADOTTA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CIRCA
MISURAZIONI E VALUTAZIONI- ADOTTA STRUMENTI PER MISURARE, VALUTARE E
PREMIARE LA PERFORMANCE
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
PERFORMANCE • La parola PERFORMANCE compare 98 volte nel d. lgs n.
150/2009• È un concetto complesso e multidimensionale• SI INTENDE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL SUO ASPETTO
DI RISULTATO O DI REDDITIVITÁ MISURABILE E VALUTABILE• La “performance” è pertanto il contributo (risultato
considerato nella sua qualità) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
TITOLO II – MISURAZIONE VALUTAZIONE TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
(NON SI APPLICA AL PERSONALE DELLA SCUOLA)
Approccio europeo ed internazionaleAppare chiaro, anche nel linguaggio del decreto, l’approccio
europeo ed internazionale.
A titolo di esempio si considerino le seguenti riforme a livello internazionale:
• USA: Government Performance and Results Act (1993)• INGHILTERRA: Comprehensive Performance Assessment (Local Government Act
2003)• FRANCE: LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES LOLF (2001)• SPAGNA: ORGANISMO DI ACCOMPAGNAMENTO• PORTOGALLO: PERFORMANCE INTEGRATE
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI
OGNI AMMINISTRAZIONE- MISURA E VALUTA LA PERFORMANCE- ADOTTA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CIRCA MISURAZIONI E
VALUTAZIONI- ADOTTA STRUMENTI PER PREMIARE LA PERFORMANCE
LE FUNZIONI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE SPETTANO- AGLI ORGANISMI INDIPENDENTI (VALUTAZIONE DI STRUTTURA)- COMMISSIONE- DIRIGENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
NOZIONI PRELIMINARIPERFORMANCE
• La parola PERFORMANCE compare 98 volte nel d. lgs n. 150/2009
• È un concetto complesso e multidimensionale• La “performance” è il contributo (risultato considerato nella
sua qualità) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
NOZIONI PRELIMINARIMISURARE
Misurare:- determinare la misura e cioè il rapporto tra una grandezza ed
un’altra ad essa omogenea, scelta convenzionalmente come unità. Riguarda elementi certi e oggettivi
Misurare la performance significa• fissare degli obiettivi• stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che siano specchio
fedele degli stessi• rilevare sistematicamente (ad intervalli di tempo definiti) il valore
degli indicatori• Esempio di misurazione: costo di una risonanza magnetica 200€;
unità di misura €
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
NOZIONI PRELIMINARIVALUTARE
Valutare significaAssegnare un valore a qualcosa. Si basa su misurazione ma
contiene elementi soggettivi di giudizio e apprezzamento (implica un sistema di valori, preferenze)
Valutare le performance significa Interpretare il contributo (risultato e modalità di
raggiungimento del risultato ottenuto) e argomentare quanto, come e perché tale contributo abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità dell’organizzazione
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
PERFORMANCE INDIVIDUALE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI COLLEGATA:- INDICATORI DI PERFORMANCE- RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI- CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA STRUTTURA- CAPACITÀ DI VALUTARE I PROPRI COLLABORATORI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE COLLEGATA:- OBIETTIVI INDIVIDUALI O DI GRUPPO- CONTRIBUTO ASSICURATO ALLA PERFORMANCE DELL’UNITÀ
ORGANIZZATIVA- COMPETENZE E COMPORTAMENTOI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
• ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI• SODDISFAZIONE DEI
CONSUMATORI/UTENTI• MODERNIZZAZIONE DELLA STUTTURA• GRADO DI SVILUPPO RELAZIONI CON
L’UTENZA
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
(Segue) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
• LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE REDIGE ANNUALMENTE UNA GRADUATORIA DI PERFORMANCE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI
• LA GRADUATORIA È ORGANIZZATA SU TRE LIVELLI DI MERITO SULLA BASE DEI RISULTATI DI PERFORMANCE CONSEGUITI
• SCOPO DELLA GRADUATORIA È LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
TRA I DIVERSI LIVELLI DI MERITO IN QUESTO MODO SI METTONO IN COMPETIZIONE LE
AMMINISTRAZIONI FRA LORO11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
OBIETTIVI. Caratteristiche(art. 5)
Gli obiettivi sono definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e sonoa) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale,
alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazioneb) specifici e misurabili in termini concreti e chiaric) miglioristici - tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei
servizi erogati e degli interventid) riferibili ad un arco temporale determinatoe) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale
e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhef) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedenteg) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE DA PARTE DEL PROPRIO PERSONALE
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI MISURAZIONE CON INDAGINE ANNUALE RILEVA
• IL BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE• LA CONDIVISIONE DEL SISTEMA VALUTATIVO• E LA VALUTAZIONE DEL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO DA PARTE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
CICLO DELLA PERFORMANCE NELLA SCUOLA
1. DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE (CON RISULTATI E INDICATORI
2. COLLEGAMENTO TRA GLI OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO
3. MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO (ADEGUAMENTI SULLA BASE DI MUTATE CONDIZIONI FINANZIARIE ED IN RIFERIMENTO ALLE DIVERSITÀ SOCIO-TERRITORIALI ESISTENTI)
4. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
5. UTILIZZO DEI SISTEMI PREMIANTI6. - RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI COMPLESSIVI
DELL’ISTITUZIONE
TEMPI E AZIONI- È PREVISTA LA STIPULA DI UN «PROTOCOLLO DI
COLLABORAZIONE» ADOTTATO D´INTESA TRA MINISTERO E COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L´INTEGRITÁ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- SEGUE UN DECRETO MINISTERIALE CHE DOVRÁ ISTITUIRE Il «SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE» CON INDICAZIONE DI: FASI, TEMPI, MODALITÀ, SOGGETTI E RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA PERFORMANCE.
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E SANZIONE DISCIPLINARE
• FINALITÁ DEL SISTEMA DISCIPLINARE• VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E
SANZIONE DISCIPLINARE: FACCE DELL´EFFICIENZA DELLE PP.AA.: L´UNA SEPARA MERITEVOLI E NON-MERITEVOLI; L´ALTRA COLPISCE IL NON MERITEVOLE RESOSI COLPEVOLE DI CONDOTTE ILLECITE
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E CONDOTTE ILLECITE
LE CONDOTTE ILLECITE COLLEGATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE SONO DUE CON DISTINTE SANZIONI:– grave danno al normale funzionamento dell'ufficio
di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'Amministrazione (collocamento in disponibilitá)
– prestazione lavorativa, riferibile ad un biennio, per la quale l'Amministrazione ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento (licenziamento con preavviso)
DOCENTE MERITEVOLE E NON-MERITEVOLE
• DIPENDENTE MERITEVOLE (FASCE INTERMEDIA E ALTA)
• DIPENDENTE NON MERITEVOLE (FASCIA BASSA)– Per rendimento sufficiente – nessuna
conseguenza– Per inefficienza o incompetenza che procura
grave danno all´Amministrazione – Per insufficiente rendimento nel biennio
collegato a reiterata violazione di obblighi
PROFILO DELLA FUNZIONE DOCENTE/1 PROFILO CONTRATTUALE• È COSTITUITO DA COMPETENZE CORRELATE ED
INTERATTIVE– DISCIPLINARI– PSICOPEDAGOGICHE– METODOLOGICO-DIDATTICHE– ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI E DI RICERCA– DI DOCUMENTAZIONE E DI VALUTAZIONE
• VINCOLO DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO– MATURAZIONE DELL'ESPERIENZA DIDATTICA– ATTIVITÀ DI STUDIO E DI SISTEMATIZZAZIONE DELLA PRATICA
DIDATTICA
PROFILO DELLA FUNZIONE DOCENTE/2
PROFILO UNILATERALE “LA FUNZIONE DOCENTE È INTESA COME
ESPLICAZIONE ESSENZIALE DELL'ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DELLA CULTURA, DI CONTRIBUTO ALLA ELABORAZIONE DI ESSA E DI IMPULSO ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A TALE PROCESSO E ALLA FORMAZIONE UMANA E CRITICA DELLA PERSONALITÀ“ (tu 297/1994, art. 395), nell’ambito del diritto alla libertà di apprendimento.
LA FUNZIONE DOCENTENEL CCNL
• LA FUNZIONE DOCENTE SI ESPLICA IN– ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO– ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA PRESTAZIONE D’INSEGNAMENTO
• INERISCONO AL PROFILO DELLA FUNZIONE DOCENTE ANCHE: – LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE D’INSEGNAMENTO – LE ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE AL PUBBLICO – LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA – LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE – LE ATTIVITÀ C.D. DI COLLABORAZIONE PLURIMA
IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stato emanato con decreto funzione pubblica del 28 novembre 2000 (G.U. 10 aprile 2001, n. 84).
• Non è stato invece adottato il Codice di comportamento specifico per l’amministrazione scolastica; detto Codice potrà integrare e specificare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DFP 28.11.2000, nel rispetto dei principi generali e della realtà specifica dell’amministrazione scolastica.
• Le disposizioni del Codice “trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti” (art. 1, c. 3).
CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIDEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI• Allegato 2 al ccnl 2006/2009
• Violazione = illecito disciplinare• Obbligo di pubblicità
Art. 1 – Disposizioni di carattere generale
Art. 2 – PrincipiArt. 3 – Regali e altre utilitàArt. 4 – Partecipazione ad
associazioni e ad altre organizzazioni
Art. 5 – Trasparenza negli interessi finanziari
Art. 6 – Obbligo di astensioneArt. 7 – Attività collaterali
Art. 8 – ImparzialitàArt. 9 – Comportamento nella
vita socialeArt. 10 – Comportamento in
servizio
Art. 11 – Rapporti con il pubblico
Art. 12 - Contratti
IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• DOVERE DI FEDELTÀ• DOVERE DI DILIGENZA• DOVERE DI ESCLUSIVITÀ• DOVERE DI BUON
ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ
• DOVERE DI CONDOTTA IRREPRENSIBILE
• DOVERE DI SERBARE IL SEGRETO D’UFFICIO
CODICE DISCIPLINARE/1CODICE DISCIPLINARE/1(comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
• OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL C.D. È STATO SANCITO SULLA BASE DEL RICHIAMO DELL’ART. 7 DELLA L. 300/1970
• LA PUBBLICAZIONE DEVE– RIPORTARE LA DATA– ESSERE FATTA SULL’HOME PAGE DELL’ISTITUTO– ESSERE FORMALIZZATA (COMUNICAZIONE
ALL’UST E ALL’USR)– ALTERNATIVA /ALBO ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA
CODICE DISCIPLINARE/2CODICE DISCIPLINARE/2(comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
• PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E VALE A TUTTI GLI EFFETTI COME COMUNICAZIONE DATA AI DIPENDENTI
• RECA L’INDICAZIONE DELLE – Procedure previste per l'applicazione delle sanzioni – tipologie di infrazione – relative sanzioni
CODICE DISCIPLINARE/3CODICE DISCIPLINARE/3(comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
Sono pubblicati sul sito ed all’albo dell’istituto:• il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni (allegato 2 al CCNL 2006-09)
• gli artt. 92-96 del CCNL 2006-09 (“Codice disciplinare ATA”)
• le sanzioni disciplinari previste per il personale docente (artt. 492-501 del D.LGS 297/1994)
RESPONSABILITÀ GIURIDICHERESPONSABILITÀ GIURIDICHEDERIVANTI DALL’ORDINAMENTO GENERALE• R. PENALER. PENALE• R. CIVILE (R. CIVILE (EXTRACONTRATTUALEEXTRACONTRATTUALE))
DERIVANTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI• R. AMMINISTRATIVA• R. DISCIPLINARER. DISCIPLINARE• R. PATRIMONIALE• R. CONTABILE• R. di RISULTATO
RESPONSABILITÀ EXTRA-GIURIDICHE• R. POLITICA• R. ETICA• R. INTELLETTUALE
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARERESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
SI HA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER– INOSSERVAZA DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALMENTE ASSUNTI – E ORA ANCHE PER VIOLAZIONE DI
SPECIFICI PRECETTI PREVISTI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE/ 1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE/ 1 ((d. lgs d. lgs 150/2009, artt. 69-73)150/2009, artt. 69-73)
FINE. AUMENTARE IL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI UFFICI E CONTRASTARE SCARSA PRODUTTIVITÀ E ASSENTEISMO
DISPOSIZIONI INDEROGABILI DISCIPLINA LEGALE PREVALENTE SULLA DISCIPLINA SOSTANZIALE CONTENUTA NEI CCNL DE-CONTRATTUALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NUOVE DISPOSIZIONI
- SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE- RAZIONALIZZAZIONE E PERENTORIETÀ DEI TERMINI- ABOLIZIONE COLLEGI ARBITRALI- NUOVO RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE- DEFINIZIONE CATALOGO DI INFRAZIONI CAUSA DI LICENZIAMENTO- COMUNICAZIONE IN VIA PRIORITARIA PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- DIRITTO DI ACCESSO SUGLI ATTI ISTRUTTORI- OBBLIGO DI COLLABORAZIONE IN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE- PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO ANCHE NELL’IPOTESI DI SOSPENSIONE CAUTELARE O DI
LICENZIAMENTO- LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 55 A 55-OCTIES SONO INSERITE DI DIRITTO NEL
CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI- CODICE DISCIPLINARE ON LINE
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
D. LGS 150/2009_NOVITÀ/2D. LGS 150/2009_NOVITÀ/2• L’ART. 69
o HA SOSTITUITO L’art. 55 DEL D. LGS 165/2001o HA INTRODOTTO GLI artt. DA 55-BIS A 55-NOVIES NEL D.
LGS 165/2001• L’art. 72 HA ABROGATO L’art. 56 DEL D. LGS 165/2001• LE NUOVE NORME HANNO CARATTERE GENERALE E
RIGUARDANO TUTTE LE PP.AA. (art. 74, CO. 1, D. LGS 150/2009)
• L’art. 55 STABILISCE CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI artt. DA 55 A 55–OCTIES SONO NORME IMPERATIVE AI SENSI DEL C.C. artt. 1339 E 1419.
D. LGS 150/2009_NOVITÀ/3D. LGS 150/2009_NOVITÀ/3
SPAZI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CONSENTITI DALLA LEGGE E NEGLI AMBITI NON RISERVATI ALLA LEGGE→ INFRAZIONI→ SANZIONI→ PROCEDURE DI CONCILIAZIONE NON OBBLIGATORIA→ PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AI DIRIGENTI→ SOSPENSIONE O ALTRI STRUMENTI CAUTELARI NEI CONFRONTI DEL
IRGENTE INCOLPATO→ ALTRI ASPETTI RELATIVI AL RAPPORTOI DI LAVORO INERENTI ALLA
MATERIA DISCIPLINARE
INFRAZIONI E CONCILIAZIONEINFRAZIONI E CONCILIAZIONE(art. 55 d. lgs 165/2001)
• FERME LE RESPONSABILITÀ CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE• SI APPLICA LA DISCIPLINA DI CUI ALL’art. 2106 C.C.• LA TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI STABILITA DAL CONTRATTO• EQUIPOLLENZA PUBBLICAZIONE SITO WEB E INGRESSO DELLA
SEDE DI SERVIZIO DEL CODICE DISCIPLINARE• DIVIETO DI ISTITUIRE NUOVE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI SDISCIPLINARI NEI CONTRATTI COLLETTIVI• IL CONTRATTO PUÒ DISCIPLINARE “PROCEDURE DI
CONCILIAZIONE NON OBBLIGATORIA” FUORI DEI CASI DI LICENZIAMENTO. LA SANZIONE CONCORDEMENTE DETERMINATA NON È IMPUGNABILE E NON PUÒ ESSERE DI SPECIE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE PER L’INFRAZIONE PER LA QUALE SI PROCEDE.
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINAREIL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE• CAMBIA RADICALMENTE E SI ISPIRA
• ALLA SEMPLIFICAZIONE DELL’INTERO ITER• AL RAFFORZAMENTO DEL POTERE DEL DIRIGENTE• AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
• FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE1.CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO2.SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO (ISTRUTTORIA
DEL CONTRADDITTORIO)3.CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ADOZIONE
DELLA SANZIONE/ARCHIVIAZIONE)
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
CRITERIO PER L’APPLICAZIONE CRITERIO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONIDELLE SANZIONI
Il potere disciplinare deve essere effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose e non a sindacare, neppure indirettamente, l'autonomia della funzione docente (Circolare pp. 6-8)
SANZIONISANZIONIFino all'entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e
sanzioni previste dal d. lgs. n. 297/94, artt. 492 e ss. (Circolare pp. 3-5, 8, 10-14)
a) l'avvertimento scritto b) la censura c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; f) destituzione
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. LE SANZIONI – personale docente -
AVVERTIMENTO SCRITTO(sanzione minore gravità - richiamo scritto e motivato all’osservanza dei propri doveri); contestazione addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico. Giudice ordinario
Art. 492 t.u. 297/1994Richiamato dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009
CENSURA(Sanzione minore gravità, lieve - dichiarazione di biasimo scritta e motivata); contestazione addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico. Giudice ordinario
Art. 493 t.u. 297/1994Art. 492 t.u. 297/1994Richiamata dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni(Sanzione minore gravità, lieve, non grave – organo irrogante: Dirigente scolastico). contestazione addebito;Irrogante: Dirigente scolastico. Rimedio: Giudice ordinario
Art. 55-bis, comma 1, d. lgs. n. 165/2001
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 11 giorni fino a 6 mesi(Sanzione maggiore gravità; contestazione addebito; organo irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinari). Rimedio: Giudice ordinario
Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994
LICENZIAMENTO / DESTITUZIONE(Cessazione del rapporto di lavoro). Organo irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinariRimedio: Giudice ordinario
Art. 55-quater d. lgs. 165/2001
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
PROCEDIMENTO DISCIPLINARETERMINI PERENTORI
SANZIONI DISCIPLINARI(sino a nuova contrattazione)
Richiamate dall’art. 88 del CCNL-Scuola
AVVERTIMENTO SCRITTOContestazione scritta non oltre 20 giorni dalla notizia dell’infrazione; possibile rinvio del termine per grave impedimentoConvocazione per contraddittorio e eventuale memoria difensiva con preavviso di almeno 10 giorniConclusione del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione
Art. 55-bis d. lgs. 165/2001
CENSURA Idem
Art. 493 Irrogante: Dirigente scolastico
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorniIdem
Art. 494 e 495 t.u. 297/1994
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesiTermini raddoppiati
Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994
LICENZIAMENTO /DESTITUZIONETermini raddoppiati
Art. 55-quater d. lgs. n. 165/2001
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/1
Art. 69 d. lgs. n. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 (Circolare pp. 7-8 e 10-14)
1.rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/01)
Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni
ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/2
2. Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno (art. 55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01)
Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
ILLECITI DISCIPLINARIILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/3DOCENTI/3
3. Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001).
Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare, p. 13)
ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/4
4. Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento
Sanzione: licenziamento con preavviso. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs.
150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare pag. 12)
ILLECITI DISCIPLINARIILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/5DOCENTI/5
5. Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione
Sanzione: licenziamento con preavviso.
ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/6
6. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio
Sanzione: licenziamento con preavviso.
ILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/7
7. Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia
Sanzione: licenziamento senza preavviso
ILLECITI ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/8DISCIPLINARI_DOCENTI/88. Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera
Sanzione: licenziamento senza preavviso
ILLECITI DISCIPLINARIILLECITI DISCIPLINARIDOCENTI/9DOCENTI/9
9. Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui
Sanzione: licenziamento senza preavviso
ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/10ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/10
10. Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro
Sanzione: licenziamento senza preavviso
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE (L. 183/2011)(L. 183/2011)
• La L. 183/2010 introduce la possibilità della conciliazione facoltativa (non più obbligatoria) da proporre anche tramite l'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato.
• Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria (Min. Lavoro, c.m. 25.XI.2010).
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione presso la DPL deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
11/04/23 Materiale didattico a cura di M. Falanga
PERSONALE A.T.A. : INFRAZIONI, SANZIONI PERSONALE A.T.A. : INFRAZIONI, SANZIONI DISCIPLINARI E SOSPENSIONE CAUTELARE DISCIPLINARI E SOSPENSIONE CAUTELARE
Obblighi del dipendente Sono contenuti nell’art. 92,
comma 3, del CCNL 2006/2009
SANZIONI ATASANZIONI ATAA seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta
l'irrogazione delle seguenti sanzioni: art. 93 del CCNL. 2006/2009
a) rimprovero verbale b) rimprovero scrittoc) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di retribuzioned) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giornie) licenziamento con preavvisof) licenziamento senza preavviso
NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI/1 NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI/1 Art. 69 d.lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 (circolare pp. 7-8 e 10-14)
1) Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. 165/01)
Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni
2) Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01)
Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
3) Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001)
Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /2NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /24) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al
biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento
Sanzione: licenziamento con preavviso.
5) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
Sanzione: licenziamento con preavviso.
NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /3NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /36) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio Sanzione: licenziamento con preavviso. 7) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
Sanzione: licenziamento con preavviso. 8) Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; Sanzione: licenziamento con preavviso. 9) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o
ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
Sanzione: licenziamento con preavviso. 10) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
Sanzione: licenziamento senza preavviso.
SOGGETTI_SANZIONI_DESTINATARISOGGETTI_SANZIONI_DESTINATARISOGGETTO IRROGANTE
SANZIONI/GRAVITÀ DESTINATARI
DIRIGENTE SCOLASTICO
MINORE GRAVITÀ(AVVERTIMENTO-CENSURA_SOSPENSIONE FINO A 10 GG.)
DOCENTI/ATA
U.P.D. MAGGIORE GRAVITÀ (O MINORE GRAVITÀ PER STRUTTURE AMMINISTRATIVE PRIVE DI DIRIGENTE)(SOSPENSIONE DA, …)
DOCENTI/ATA
DIRIGENTE USR DIRIGENTI
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARIUFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI• CIASCUNA AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA L’UFFICIO COMPETENTE PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI• L’INDIVIDUAZIONE È RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ
AMMINISTRATIVA DI OGNI AMMINISTRAZIONE E NON RICHIEDE LA COSTITUZIONE DI UN APPOSITO UFFICIO
• HA COMPETENZA DISCIPLINARE PER LE IPOTESI IN CUI IL RESPONSABILE NON ABBIA QUALIFICA DIRIGENZIALE E, COMUNQUE, PER LE INFRAZIONI DI MAGGIORE GRAVITÀ
• L’U.P.D. SVOLGE IL PROCEDIMENTO SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA• L’ESITO DEL PROCEDIMENTO PUÒ PORTARE
– ALL’ARCHIVIAZIONE– ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE– ANCHE AD UNA SANZIONE DI MINORE ENTITÀ
BIBLIOGRAFIA
A. Catelani - M. Falanga, La scuola pubblica in Italia, La Scuola, Brescia 2011
M. Falanga, Giurisprudenza scolastica: casi scelti, Edk, Rimini 2010