Repertorio n. 14.050------------------------Raccolta n. 5.787
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'
COOPERATIVA IN SOCIETA' CONSORTILE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaotto, il giorno otto del mese di luglio
8 luglio 2008
Alle ore diciotto.
In Villafranca in Lunigiana, Via Baracchini n. 80.
Innanzi a me Dr. Lucio Consoli, notaio in Aulla con studio in Piazza Roma
n. 25 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La
Spezia e Massa per la sede di Aulla, si è costituito il signor:
- FOLEGNANI AGOSTINO NINO nato a Fivizzano (MS) il 2 (due) novembre 1952
(millenovecentocinquantadue) ed ivi residente alla frazione Monzone, via
della Costa n. 27, insegnante,
codice fiscale: FLG GTN 52S02 D629P,
il quale interviene al presente atto quale Presidente del consiglio di
Amministrazione e come tale legale rappresentante della società "SVILUPPO
LUNIGIANA LEADER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con
sede a Villafranca in Lunigiana, Via Baracchini n. 80, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Massa-Carrara
00615300456, R.E.A. n. 95273.
Detto comparente della cui identità personale, poteri e qualifica io
notaio sono certo mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora è stata
convocata in seconda convocazione l'assemblea della suddetta società per
discutere e deliberare del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. proposta di trasformazione da società cooperativa in società
consortile e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 2545-undecies
c.c. e mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io
notaio dò atto di quanto segue.
Assume la presidenza della assemblea, a norma dell'art.35 dello Statuto
sociale il comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, il quale constata e mi dichiara che:
- l'assemblea è stata convocata a norma di statuto:
- sono presenti di persona o per delega, conservata agli atti della
società, n. 15 soci di cui 9 (nove) soci aventi diritto di voto su di un
totale di n. dodici (12) soci aventi diritto di voto (quorum qualificati
dell'art. 2545-decies), come risulta dall'elenco dei presenti che il
Presidente mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la
lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente;
- per l'organo amministrativo sono presenti:
- il Presidente come sopra identificato;
- Stefano Biondi, vice Presidente;
- Rosi Giovanni, Consigliere;
- Maurizio Garfagnini, Consigliere;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
- MAURO ZAVANI, Presidente.
Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e
legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.
In ordine al primo argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra
le ragioni che giustificano la proposta di trasformare la società
cooperativa adottando lo schema organizzativo del consorzio, ed a tal
fine si richiama in particolare alla relazione degli amministratori in
ordine alle motivazioni e agli effetti della trasformazione redatta ai
sensi dell'art. 2500-sexies.
Trattasi di trasformazione eterogenea ammessa espressamente per le
cooperative a mutualità non prevalente dell'art. 2545-decies.
A tal proposito il Presidente ricorda che la cooperativa non ha la
qualità di cooperativa a mutualità prevalente.
Si ricorda poi che nel corso dell'anno, e precisamente in data 7 luglio
2008 come risulta da Verbale di revisione la cooperativa è stata
sottoposta, per il biennio 2007/2008 a revisione da parte dell'autorità
di vigilanza.
Risultano pertanto ricorrenti le condizioni imposte dagli a artt. 2545-
decies et 2545-undecies per procedere validamente alla trasformazione in
consorzio.
Il Presidente fa poi presente che in vista della proposta di
trasformazione della società cooperativa è stato richiesto al Tribunale
di Massa Carrara, nel cui circondario ha sede la società, di designare
l'esperto per la determinazione del valore effettivo del patrimonio
sociale da devolvere ai fondi mutualistici, a norma del primo comma
dell'art. 2545-undecies.
Il Presidente del Tribunale di Massa Carrara, con provvedimento del 19
giugno 2008 n. 1941, ha nominato il dott. Roberto Ricci di Massa, quale
esperto per la relazione giurata attestante il valore effettivo del
patrimonio dell'impresa ai fini della devoluzione in sede di
trasformazione a norma dell'art.2545-undecies.
Si produce la relazione dell'esperto dott. Roberto Ricci, che si allega
al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà
del comparente, che attesta che il valore effettivo del patrimonio
sociale da devolvere, una volta che sia stato dedotto il capitale sociale
(aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale sociale,
i dividendi non distribuiti), è pari ad Euro 0 (zero).
Il presidente mi dichiara che detta relazione è stata allegata alla
proposta di deliberazione avanzata ai soci.
Il presidente dichiara inoltre che non sussistono situazioni
organizzative che possano impedire la trasformazione, in quanto la
società non ha mai emesso azioni di partecipazione cooperativa e non
presenta soci sovventori.
Si ricorda inoltre che, essendo la trasformazione in oggetto eterogenea,
la stessa deve ritenersi soggetta all'applicazione dell'art.2500-novies,
ragion per cui diverrà efficace decorsi sessanta giorni dall'iscrizione
della deliberazione presso il Registro delle Imprese competente.
Qualora sia accolta la proposta di trasformare la società, sarà
necessario altresì adottare un nuovo statuto, che regoli l'organizzazione
sociale in conformità del nuovo tipo prescelto.
Quindi il Presidente dà lettura dello Statuto che dovrà disciplinare
l'organizzazione sociale qualora venga deliberata la trasformazione in
società consortile.
In particolare si evidenzia che il Fondo Consortile iniziale sarà di
Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) che spetterà ai
soci in proporzione alla percentuale complessiva di cui ciascun socio è
attualmente titolare.
Se la trasformazione sarà approvata, è necessario stabilire come sarà
disciplinata la società nella nuova forma organizzativa, e dà lettura
dello statuto che andrà a disciplinare il Consorzio.
Quindi il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta. Si
procede a votazione per alzata di mano.
All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea con il
voto favorevole di otto soci,
contrari nessuno
astenuti 1 (uno) - Comunità montana della Lunigiana
DELIBERA
1) di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione la somma di Euro 0 (zero) quale risultante dalla
relazione di stima dell'esperto designato dal Tribunale di Massa Carrara
allegata al presente atto sotto la lettera "B";
2) di trasformare la società cooperativa in consorzio con attività
esterna con la denominazione " "Gruppo di Azione Locale Consorzio
SVILUPPO LUNIGIANA LEADER", consorzio con attività esterna a R.L. con
sigla "GAL Consorzio LUNIGIANA”, avente ad oggetto il compimento le
attività indicate all'art. 5 dell'allegato statuto.
3) di stabilire che il Fonfo Patrimoniale iniziale sia di Euro 55.000,00
(cinquantacinquemila virgola zero zero)
così ripartito tra i soci:
- TERME DI EQUI S.P.A. per euro 1.500,00 (millecinquecento);
- CNA di Massa Carrara per euro 1.500,00 (millecinquecento);
- IAL CISL per euro 1.500,00 (millecinquecento);
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Massa Carrara per euro
1.500,00 (millecinquecento);
- UNIONE COOPERATIVE di Massa Carrara per euro 1.500,00
(millecinquecento);
- CONSORZIO LUNIGIANA TURISTICA per euro 1.500,00 (millecinquecento);
- COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA per euro 10.000,00 (diecimila);
- COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA per euro 1.500,00
(millecinquecento);
- C.C.I.A.A. di Massa Carrara per euro 10.000,00 (diecimila);
- PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, per euro 5.000,00 (cinquemila);
- CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA per euro 5000,00 (cinquemila virgola
zero zero);
- IPSAA "L. FANTONI" di Soliera Apuana per euro 1.500,00
(millecinquecento);
- CONFCOMMERCIO di Massa Carrara per euro 1.500,00 (millecinquecento);
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Massa Carrara per euro 1.500,00
(millecinquecento);
- PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO per euro 5.000,00
(cinquemila);
- UIL di Massa Carrara per euro 1.500,00 (millecinquecento);
- A.P.S. Legambiente Lunigiana per euro 250,00 (duecentocinquanta);
- SOCIETA' DELLA SALUTE per euro 3.000,00 (tremila);
- UNIONE PRO LOCO PROVINCIALE di Massa Carrara per euro 250,00
(duecentocinquanta);
4) di stabilire che la sede sociale sia in comune di Villafranca in
Lunigiana, attualmente in via Baracchini n. 80 e che la durata della
società sia fissata fino alla data del 31 dicembre 2050;
5) di stabilire che la società nella sua nuova forma di Consorzio con
attività esterna sarà organizzata in conformità dello Statuto sociale,
composto di n. 33 articoli, nella versione letta dal Presidente, che
sostituisce integralmente lo Statuto che disciplina la società in forma
di cooperativa;
6) di confermare l' attuale Consiglio di Amministrazione nelle persone
di:
- FOLEGNANI AGOSTINO NINO - Presidente;
- BIONDI STEFANO - Vice presidente;
- ROSI GIOVANNI - Consigliere;
- GARFAGNINI MAURIZIO - Consigliere;
- ANGIOLINI CINZIA - Consigliere;
- MARINI ACHILLE - Consigliere;
- GALASSI ROBERTO - Consigliere;
- SACCHETTI PIERO - Consigliere;
- OTTOLINI MICHELE - Consigliere.
fino a scadenza del mandato in essere.
7) di confermare quale Collegio Sindacale dei Revisori l'attuale Collegio
Sindacale nelle persone di:
- ZAVANI MAURO - Presidente del Collegio Sindacale;
- BATTINI ETTORE - Sindaco Effettivo;
- PICCOLI FABIO - Sindaco Effettivo;
- CITTADINI GIOVANNI - Sindaco supplente;
- DELLA ZOPPA RICCARDO - Sindaco supplente,
fino a scadenza del mandato in essere.
Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Folegnani
Agostino Nino, come sopra meglio identificato, ad apportare al presente
verbale ed allegato statuto le eventuali modifiche ed integrazioni
richieste dalle autorità competenti al fine del deposito presso il
Registro delle Imprese.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il
Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove.
Il Presidente mi consegna quindi lo Statuto che disciplinerà la società
nella forma di Consorzio con attività esterna per effetto delle delibere
sopra assunte, Statuto che io notaio allego al presente atto sotto la
lettera "C" e che sarà depositato al Registro imprese a norma di legge.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Consorzio.
Il comparente mi dispensa della lettura degli allegati.
Di quest' atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di
mia fiducia su tre fogli per nove facciate io Notaio ho dato lettura al
comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore venti.
F.TO AGOSTINO NINO FOLEGNANI F.TO LUCIO CONSOLI NOTAIO
STATUTO
G.A.L. CONSORZIO LUNIGIANA
Articolo 1 - Costituzione
E' costituito un Consorzio senza scopi di lucro denominato "Gruppo di
Azione Locale Consorzio SVILUPPO LUNIGIANA LEADER", Consorzio con
attività esterna a R.L. con sigla "GAL Consorzio LUNIGIANA”
Articolo 2 - Sede
Il Consorzio ha sede nel comune di Villafranca in Lunigiana. L'Assemblea,
nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Articolo 3 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2050, essa potrà
essere prorogata, con delibera dell'Assemblea straordinaria.
Articolo 4 – Ambito operativo
Il Consorzio opera nell'ambito territoriale delle Comunità Montana della
Lunigiana , della Provincia di Massa-Carrara e di tutto territorio
nazionale e comunitario.
Articolo 5 – Scopo - oggetto
Il Consorzio si propone lo scopo di creare una struttura tecnica quale
agenzia per lo sviluppo rurale sostenibile, socio-economico e tecnologico
del territorio. In particolare, il Consorzio ha per oggetto:
1. la realizzazione degli interventi previsti dal P.I.C. "Leader Plus"
(CE 1260/99) e sue successive integrazioni e modificazioni e più
precisamente:
- diagnosi territoriale locale;
- sensibilizzazione della popolazione all'iniziativa LEADER;
- animazione e supporto allo sviluppo rurale;
- formazione e assistenza tecnica per la costituzione di partnership
locali;
- formazione e assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali
di sviluppo integrato.
- formazione e assistenza tecnica per il potenziamento delle competenze
della Pubblica Amministrazione;
- motivazione e sostegno in favore di iniziative imprenditoriali
giovanili;
- sensibilizzazione della popolazione, specialmente scolastica,
all'identità e alle prospettive del loro territorio e alla necessità di
innovare;
- formazione dei responsabili della gestione e dell'animazione del
progetto;
- formazione specifica e innovativa necessaria sia alla realizzazione di
altre azioni del progetto sia finalizzata ad iniziative sostenute con
fondi non riferibili al P.I.C. LEADER plus;
- alta formazione e formazione ai sensi della Legge n. 845 del 21/12/1978
;
2. programmi d'innovazione
- formazione e assistenza tecnica a favore dei promotori di progetti di
sviluppo (individuazione delle iniziative per la creazione e il rilancio
di imprese, anche agricole, nonché studi di fattibilità, consulenza
tecnica, controllo ecc.);
- formazione e assistenza tecnica a favore delle PMI e delle altre
attività (agricoltori, artigiani, ecc.) già avviate (identificazione dei
mercati potenziali, accesso ai finanziamenti, gestione dell'innovazione
ecc.);
- formazione e assistenza tecnica per la creazione della cabina di regia
necessaria al consolidamento ed alla piena realizzazione del sistema
turistico territoriale:
· concezione e creazione di nuovi prodotti turistici e rurali (compreso
il turismo culturale e di scoperta dell'ambiente);
· azioni di marketing e promozione, studi di mercato e istituzione di
sistemi di prenotazione;
· consulenza ed affiancamento per la riqualificazione dell’offerta
turistica legata alle attività termale, anche mediante lo sviluppo
dell’acquacoltura e della pesca sportiva a vocazione non commerciale;
· promozione dei prodotti di qualità in relazione con il territorio;
· promozione e partecipazione ad investimenti per la produzione e la
valorizzazione di specialità locali in relazione all'agricoltura, alla
silvicoltura e alla pesca;
· inventario, promozione e partecipazione ad azioni di restauro e
valorizzazione di edifici storici e di siti rurali d'interesse
turistico;
- associazione delle strutture didattiche e di formazione al processo di
sviluppo;
- accesso delle piccole imprese e dell'artigianato (in particolare agro-
alimentari, comprese le imprese di trasformazione dei prodotti della
pesca) ai servizi (consulenza, studio di mercato, trasferimento di
tecnologie, innovazione, formazione professionale);
- creazione (aiuti all'avviamento) di servizi zonali là dove essi mancano
anche in un contesto di pluriattività degli agricoltori (informazione,
sportelli unici, trasporti su richiesta, ecc.);
- aiuto agli investimenti innovativi nell'artigianato e nelle piccole
imprese, soprattutto al fine di valorizzare le risorse territoriali;
- studi di mercato locali e regionali e analisi di distribuzione;
- sviluppo dell'ingegneria finanziaria;
- trasferimento di tecnologie;
- promozione e partecipazione ad azioni di commercializzazione (strutture
di vendita, partecipazione a fiere, contatti con le reti di vendita per
corrispondenza e i servizi acquisti delle grandi catene di distribuzione,
telemarketing);
- diversificazione delle produzioni agricole e delle attività degli
agricoltori;
- promozione e partecipazione ad azioni di produzione di energia
alternativa e rinnovabile (in particolare energia solare e valorizzazione
della biomassa e dei rifiuti dell'industria del legno, ecc.);
- promozione e partecipazione ad azioni di eliminazione e riciclaggio dei
rifiuti, compresa la loro valorizzazione energetica;
- promozione e partecipazione ad azioni di restauro e potenziamento dei
villaggi e del patrimonio edilizio esistente;
- aiuti per la creazione e la diffusione culturale connesse allo sviluppo
rurale;
- promozione e partecipazione ad azioni di protezione, recupero e
valorizzazione delle risorse naturali (fauna, flora, piccoli corsi
d'acqua ecc.) e dei passaggi;
- partecipazione alle attività della rete europea dello sviluppo rurale
(identificazione di partner potenziali, elaborazione di progetti di
cooperazione).
Inoltre, il consorzio potrà:
- compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie anche presso la
Cassa Depositi e Prestiti o gli Istituti di Credito Fondiario e
Finanziario;
- accettare elargizioni e sovvenzioni da enti e privati sotto qualsiasi
forma che venga ritenuta vantaggiosa;
- stipulare mutui ipotecari con lo Stato, con gli Istituti di Credito,
con gli altri enti autorizzati e con società e ditte private, nonchè
utilizzare tutte le provvidenze, i finanziamenti, i contributi e
conseguire tutte le agevolazioni disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla
Regione, da Enti Locali, da Enti e organismi pubblici, da Istituti
assicurativi e privati;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre
cooperative, imprese e società che svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all'attività sociale;
- aderire e partecipare ad enti, organismi economici, consortili e
fideiussori, diretti a consolidare e a sviluppare la cooperazione;
- promuovere e aderire con collaborazione diretta ad iniziative e
progetti comuni ad altri G.A.L. o ad organismi similari con sede nel
territorio della Comunità Europea o in paesi che intendono aderire ad
essa;
- accettare eventuali donazioni e atti di liberalità che permettono di
meglio raggiungere gli scopi sociali;
- acquistare o assumere in affitto locali per la sede del Consorzio e per
lo sviluppo delle attività sopraelencate;
- raccogliere ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti
in denaro o prestiti dai soci, predisponendo apposito regolamento;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n°59.
- promozione e gestione di programmi di cooperazione transnazionale.
- svolgere attività editoriale.
Articolo 6 Soci – Condizioni soggettive
Possono aderire al Consorzio:
Associazioni di produttori agricoli, zootecnici e forestali riconosciuti
e no dalla U.E, cooperative agricole e della pesca, altri tipi di
cooperative singoli produttori agricoli, zootecnici e forestali, società
industriali, del turismo e artigianali, di trasformazione sia singole che
cooperative e loro consorzi, società di servizi, Istituti ed Aziende di
credito, Fondazioni,assicurazioni, Enti Locali (Comuni, Comunità Montane
, Province,Camere di Commercio,), Enti Pubblici e/o Statali, Associazioni
di categoria ,Ordini professionali,Parchi,scuole,associazioni di
volontariato,Sindacati,associazioni e società in genere che si propongono
scopi affini compatibili con quelle del presente statuto.
I produttori agricoli, singoli e associati, devono operare all'interno
del territorio definito dall'art. 4 del presente statuto.
Articolo 7 – Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione dei soci fondatori sono così stabilite:
- TERME DI EQUI S.P.A. euro 1.500,00 (millecinquecento);
- CNA di Massa Carrara euro 1.500,00 (millecinquecento);
- IAL CISL euro 1.500,00 (millecinquecento);
- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Massa Carrara
euro 1.500,00 (millecinquecento);
- UNIONE COOPERATIVE di Massa Carrara
euro 1.500,00 (millecinquecento);
- CONSORZIO LUNIGIANA TURISTICA euro 1.500,00 (millecinquecento);
- COMUNITA' MONTANA DELLA LUNIGIANA euro 10.000,00 (diecimila);
- COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA euro 1.500,00 (millecinquecento);
- C.C.I.A.A. di Massa Carrara euro 10.000,00 (diecimila);
- PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE euro 5.000,00 (cinquemila);
- CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA euro 5.000,00 (cinquemila);
- IPSAA "L. FANTONI" di Soliera Apuana euro 1.500,00 (millecinquecento);
- CONFCOMMERCIO di Massa Carrara euro 1.500,00 (millecinquecento);
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Massa Carrara
euro 1.500,00 (millecinquecento);
- PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO
euro 5.000,00 (cinquemila);
- UIL di Massa Carrara euro 1.500,00 (millecinquecento);
- A.P.S. Legambiente Lunigiana euro 250,00 (duecentocinquanta);
- SOCIETA' DELLA SALUTE euro 3.000,00 (tremila);
- UNIONE PRO LOCO PROVINCIALE di Massa Carrara
euro 250,00 (duecentocinquanta);
Le quote di partecipazione dei soci che aderiranno al Consorzio
successivamente alla sua costituzione saranno pari a:
a) euro 10.000: comunità montane, provincie, Camere di Commercio, banche,
Fondazioni;
b) euro 5.000: Consorzi, parchi Regionali e Nazionali,assicurazioni;
c) euro 3.000: comuni e associazioni sanitarie e di tutela della salute;
d) euro 1.500: associazioni di categoria e aziende;
e) euro 1.000: cooperative, scuole;
f) euro 250: per APS e associazioni di volontariato;
maggiorate di una quota di ammissione che sarà fissata, di volta in
volta, dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai costi
d’esercizio di cui al successivo art. 33.
L'ingresso e l'esclusione di soci non comporta modifiche statutarie.
Articolo 8 – Ammissione soci
La società, l'Ente, l'organismo associativo o il soggetto che fa
richiesta di adesione al Consorzio deve inoltrare istanza al Consiglio di
Amministrazione.
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal
legale rappresentante della società, Ente o Organismo associativo e dovrà
attestare la conoscenza delle norme statutarie, del regolamento e
l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.
Sull'ammissione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previo
esame della idoneità dell'istanza presentata, decide con voto a
maggioranza assoluta tenuto conto della compatibilità esistente tra
l'attività del richiedente e le finalità del Consorzio indicate
nell'oggetto sociale.
La decisione di ammissione al Consorzio di un nuovo socio dovrà essere
comunicata allo stesso entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni
dalla domanda di ammissione, unitamente all'indicazione dell'importo
della quota di partecipazione e della quota di ammissione, che dovranno
essere versate per essere ammessi a norma dell'articolo precedente.
Articolo 9 – Obblighi dei soci ammessi
Allo scopo di perfezionare la richiesta ad acquisire quindi qualifica di
socio effettivo entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, i
soci ammessi si impegnano a:
a) sottoscrivere e versare la quota di partecipazione sociale;
b) versare la quota di ammissione;
c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione copia della documentazione
amministrativa e nel caso, copia dell'ultimo bilancio approvato nonché
dell'atto costitutivo e statuto della società;
d) consentire al Consiglio di Amministrazione e/o funzionari delegati il
controllo per accertare l'esatto adempimento delle Obbligazioni assunte
nei confronti del Consorzio.
Articolo 10 – Recesso e decadenza
Il socio può recedere dal Consorzio nei casi previsti dalla legge e
quando sussista una delle seguenti condizioni:
a) abbia perduto i requisiti di ammissione;
b) non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali;
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sulla decadenza delle
condizioni di socio, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) non siano osservate le disposizioni contenute nel presente Statuto;
b) si procurino danni materiali e morali al Consorzio o si esercitino
attività in concorrenza.
Articolo 11 – Diritti Soci recedenti – decaduti, esclusi
Il socio recedente, dichiarato decaduto od escluso, avrà diritto al
rimborso del valore nominale della quota di partecipazione versata,
oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale
si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, e comunque mai
superiore al valore nominale della quota versata.
La domanda di rimborso deve essere presentata, entro 30 giorni, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di tale
domanda, le somme spettanti al socio uscente sono devolute alla riserva
consortile.
Articolo 12 – Trasferimento quote sociali
Le quote sociali non sono trasferibili a terzi, siano essi soci o non
soci
Articolo 13 Organi sociali
Sono organi sociali del Consorzio:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e uno o due Vice Presidenti;
d) il Collegio dei Revisori.
Articolo 14 – Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal
Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto ad intervenire e al voto
coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno trenta giorni,
purchè in regola con i pagamenti delle quote di partecipazione, le quote
di ammissione e le quote annuali.
Articolo 15 – Assemblea - convocazione
L'Assemblea ordinaria è convocata:
a) una volta all'anno entro due mesi (o quattro mesi se sussistono gravi
motivi) dalla chiusura dell'esercizio sociale;
b) ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile;
c) quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi
diritto al voto;
d) dal Collegio dei Revisori, qualora in presenza di motivate necessità
non vi provveda il c.d.a.;
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta
a mezzo di lettera, o di fax, o di e-mail e con affissione all’albo della
società e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
La convocazione deve essere inviata a ciascuno dei soci almeno cinque
giorni prima dall'adunanza e deve contenere la data di seconda
convocazione che avrà luogo in data diversa da quella stabilita per la
prima.
Articolo 16 – Quorum costitutivo e deliberativo
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia
l’oggetto da trattare, in prima convocazione con la presenza della
maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei soci presenti.
L’Assemblea è altresì valida quando è costituita in forma totalitaria.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai soci presenti e
rappresentati all'Assemblea.
I soci che non possono partecipare personalmente all'Assemblea, possono
delegare a rappresentarli una persona fisica o giuridica purchè socio, ma
non sono aè ammesse più di due deleghe per ciascun socio presente.
Articolo 17 - Competenze
L'Assemblea ordinaria è convocata per i seguenti motivi:
a) entro due mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale per
l'approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Nel caso
sussistano gravi motivi tale termine può essere spostato di due mesi;
b) nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori;
c) determinazione dell'eventuale compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori;
d) trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione indicati
nell'ordine del giorno.
Articolo 18 - Funzionamento
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente,nel
caso siano due,dal più anziano e per ulteriore assenza, dalla persona
nominata dall'Assemblea..
Il Presidente provvede alla nomina del Segretario, che può essere anche
un non socio, che redige il verbale di Assemblea, con dichiarazione di
voto verbalizzato.
Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri.
I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il
consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed
uno o due Vice Presidenti, di cui il più anziano di età sostituisce il
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Può inoltre nominare un amministratore delegato e/o un coordinatore
tecnico. L'intervento del Vice Presidente fa prova verso i terzi
dell'impedimento o assenza del Presidente.
Articolo 20 - Competenze
Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
a) dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di
età;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
c) dal Collegio dei Revisori.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
amministratori, sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, lettera, fax, e-mail,
almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un
giorno prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione,
nonchè l' ordine del giorno.
Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in
Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,
anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri
in carica ed i membri effettivi del Collegio dei revisori.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche
mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si
darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'
identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonchè
di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva
della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese
con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di
voti, prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal
Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel
libro delle decisioni degli amministratori.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto
all'articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta,
ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso
espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purchè sia
assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla
decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata
informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai
documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con
chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o
nel diverso termine indicato nel testo della decisione e le decisioni
sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori
in carica, non computandosi le astensioni, e assumono la data dell'
ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio
nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa
documentazione è conservata dalla società.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni
del loro ufficio.
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale
in misura fissa.
Articolo 21 - Poteri
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio.
Tra gli altri compiti, il Consiglio di Amministrazione:
a) Elegge il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio, affidando ad
essi eventuali compiti specifici per la collaborazione e per la
sostituzione vicaria del Presidente in caso di sua assenza;
b) Nomina lo staff tecnico, consulenti e figure professionali di elevata
specializzazione ;
c) Stabilisce il valore della quota di ammissione di cui all'art. 7 del
presente statuto;
d) Delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione
dei soci;
e) Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
f) Redige il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;
g) Aderisce ad organismi del settore per un migliore raggiungimento delle
finalità sociali;
h) Conferisce procure, ferme le facoltà attribuite al Presidente dal
Consiglio dall'articolo seguente;
i) Delibera provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto nei
confronti dei soci;
j) Provvede alla gestione del personale;
k) Nomina eventuali comitati tecnici, coordinatore e/o amministratore
delegato determinandone le mansioni;
l) Delibera sui programmi per stipulare atti e contratti con terzi
per lo svolgimento della ordinaria amministrazione che comunque rientrino
nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per
disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati
all'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le
proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o all’amministratore
delegato determinandone i limiti della delega.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute
consecutive, è considerato decaduto e mediante esplicita richiesta del
Consiglio di Amministrazione, verrà sostituito dall’Assemblea dei Soci
alla prima seduta utile.
Articolo 22 - Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha la
rappresentanza e la firma sociale che egli eserciterà in esecuzione e nel
rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
In tale ambito egli potrà in particolare:
a) esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da
enti Pubblici, rilasciandone apposita quietanza;
b) nominare avvocati e procuratori, in qualunque grado e stato di
giurisdizione;
c) svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dal
Consiglio di Amministrazione;
d) esercitare compiti e funzioni necessari, opportuni ed urgenti, per il
funzionamento del Consorzio anche senza preventivo mandato del Consiglio
di Amministrazione. Le relative operazioni o decisioni saranno poi
portate a ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso;
e) delegare in tutto o in parte le funzioni sopraindicate ad uno o più
Consiglieri Delegati.
Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni
spettano al Vice Presidente eletto secondo quanto previsto per la nomina
del Presidente.
Articolo 23 – Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri
effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non
soci,comunque iscritti al registro dei Revisori Contabili.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Revisore può prevedere un gettone di presenza ,nel rispetto
della normativa vigente.
I Revisori che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di
Amministrazione, decadono d'ufficio, la decadenza è di competenza
dell'assemblea all'uopo convocata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 24 – CdR – Compiti e funzionamento
Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione del
Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo
ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la
corrispondenza del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I Revisori devono anche:
a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con
l'osservanza delle norme di legge;
b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza
dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio ricevuti in pegno,
cauzione e custodia;
c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di
Amministrazione;
e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i Consiglieri;
f) convocare il Consiglio di Amministrazione qualora non vi provvedano
gli altri organi competenti.
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi.
I Revisori infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla
legge.
Articolo 25 – Gestione del patrimonio
Per la gestione finanziaria il GAL si avvale di uno o più istituti di
credito nominati dal Consiglio di Amministrazione anche fra i soci.
Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato esclusivamente in base
a regolari mandati firmati dal Presidente.
Per il pagamento di spese aventi carattere di urgenza il Consiglio di
Amministrazione può istituire un servizio di economato gestito dal
Presidente e dal coordinatore del GAL,o dall’amministratore delegato
qualora nominati.
Articolo 26 Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) Fondo Consortile che è variabile ed è formato dalle quote di
partecipazione, quote di ammissione e quote annuali dei soci;
b) riserva consortile formata con:
-le quote eventualmente non rimborsate ai soci di cui all'art. 11;
-eventuali avanzi di gestione di cui all'art. 28 del presente statuto;
c) eventuali riserve straordinarie costituite dai beni e titoli pervenuti
al Consorzio;
d) ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di rischi
particolari o in previsioni di oneri futuri;
e) fondo alimentato da eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati e
da donazioni, lasciti ed elargizioni anche da parte di soci sostenitori
Articolo 27 Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale
previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata
prudenza, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea nei termini
indicati all'art 15 comma a) del presente statuto.
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati alla
riserva Consortile ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
Articolo 28 Disposizioni Finali
In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei
Consorziati all'unanimità nomina uno o più liquidatori precisandone i
poteri.
I liquidatori provvederanno a liquidare il patrimonio del consorzio ed a
ripartire il ricavato tra i consorziati in proporzione alla quota di
partecipazione degli stessi al fondo consortile.
Articolo 29 - Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto il rapporto
consortile sarà regolato dalle disposizioni del C.C. e dalle altre leggi
in materia delle norme regolative della Regione Toscana in materia di
gestione dei FONDI LEADER e dal Regolamento interno.
Articolo 30
Fondo Patrimoniale e altre risorse finanziarie
Il Fondo Patrimoniale iniziale è fissato in euro 55.000,00.
Articolo 31 Obblighi dei soci.
I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le
modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7;
b) al versamento della quota di ammissione stabilita dal C.D.A;
c) al versamento della quota annuale di cui al successivo art. 33 del
presente statuto;
d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.
Articolo 32 Clausola conciliativa e arbitrale
Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto fra i
soci ,comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle
deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci,da o contro il
consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i revisori, da o
contro i liquidatori, è obbligatorio esperire preliminarmente alla
procedura arbitrale, il tentativo di conciliazione disciplinato dal
regolamento di conciliazione della Camera di commercio di Massa Carrara
che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno
risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera di
Commercio di Massa Carrara, che le parti dichiarano di conoscere e
accettare.
Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico,nominato dal
consiglio della camera arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro
deciderà secondo diritto
ART. 33 Fondo Costi di Esercizio – quota annuale
Il socio è obbligato ai versamenti, in conto esercizio, necessari al
funzionamento della società in misura proporzionale alla quota del
patrimonio sociale sottoscritta – c.d. quota annuale.
La quota annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno; dopo
tale data decorrono gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato
di due punti.
Annualmente l’Assemblea verifica i costi di funzionamento necessari,
deducendovi le spese previste ammissibili al contributo finanziario di
LEADER o di altri programmi di finanziamento e stabilisce - a seguito
di uno specifico piano di gestione, l'importo dei versamenti in conto
esercizio a carico dei soci, in proporzione alle quote di
partecipazione.
Il socio ha diritto di recesso, con le modalità di cui all’articolo 11,
entro trenta giorni dalla data in cui l’Assemblea ha deliberato il piano
di gestione.
F.TO AGOSTINO NINO FOLEGNANI F.TO LUCIO CONSOLI NOTAIO