COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Pagina 1 di 6
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 02/07/2018
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTEVIVO E
L’ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS DI SORAGNA (PR) PER LE
ATTIVITÀ DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI D’AFFEZIONE
RANDAGI O VAGANTI FERITI SULLE STRADE. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di luglio alle ore 08:30, su convocazione del Sindaco
ai sensi dell’art. 50, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, la Giunta Comunale si è riunita in
adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
All’appello risultano presenti i Signori:
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE
FIAZZA TOMMASO Sindaco SI ===
AGOLETTI MATTEO Vice Sindaco === SI
TERENZIANI ENRICO Assessore === SI
CAVAZZINI ENRICA Assessore SI ===
CAMINATI DANIELA Assessore SI ===
Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Ugo Giudice il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tommaso Fiazza nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Pagina 2 di 6
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
− la legge n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i. “Legge quadro in materia di animali da affezione e
prevenzione dal randagismo” promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di
favorire la corretta convivenza tra uomo animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
− la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 27/2000 e s.m.i. “ Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina”, recependo la sopracitata normativa, ha individuato
con precisione le competenze istituzionali del Comune in materia di tutela e di controllo della
popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
− in particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) della citata LR, è di competenza dei
Comuni istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani
randagi e vaganti;
− per l'esercizio delle competenze in ordine alle attività di cattura e ricovero dei cani randagi, a
norma dell’articolo 14.3 della L.R. 27/2000, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale
convenzione, della collaborazione e del supporto delle associazioni zoofile ed animaliste
interessate non aventi fini di lucro che operano con l’ausilio di volontari che, comunque,
devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge regionale;
− il Nuovo Codice della Strada che ha introdotto modifiche, rendendo obbligatorio soccorrere gli
animali vittime di incidenti stradali, e, nel caso in cui l'incidente stradale coinvolga cani e gatti,
il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico del soccorso
dell'animale, inteso come trasporto e cure veterinarie, qualora non si risalga ad un proprietario;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12.06.2017 veniva approvata la convenzione tra il
Comune di Fontevivo e l’Associazione Rescue Dogs con sede in Borgonovo Valtidone (PC), per
la cattura di cani randagi e vaganti ed il recupero degli animali incidentati presenti sul territorio
comunale, con scadenza al 29/06/2018;
- nell’espletamento di detta attività l’associazione in parola si è avvalsa della Sezione locale di
Soragna, che ha dimostrato competenza e professionalità;
DATO ATTO che in data 18/10/2016 con atto regionale n. 16228 l’Associazione Rescue Dogs
avente sede a Soragna ha conseguito l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato al n. 4008 e che la stessa:
- è individuata tra le Associazioni animaliste, come previsto dall’art. 1, comma 2 della L.R. 27/2000;
- annovera tra i propri soci volontari persone fornite di giusta formazione per operatore al fine di
garantire la corretta gestione tecnica dei servizi di controllo e cura della popolazione canina;
- nell’esercizio delle attività in oggetto, è in grado di garantire un servizio 24 ore su 24 per la cattura
di animali vaganti oltre che ad essere disponibile a prestare soccorso stradale agli animali feriti
con utilizzo di mezzi idonei, così come previsto dal nuovo Codice della Strada (art. 31 della legge
29 luglio 2010, n. 120) e per il loro trasporto presso una clinica veterinaria;
PRESO ATTO CHE l’Associazione Rescue Dogs di Soragna:
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Pagina 3 di 6
− si è resa disponibile a garantire, fino al 31.12.2019, la propria collaborazione a favore del
Comune di Fontevivo per le attività di cattura di cani randagi e vaganti ed il recupero degli
animali incidentati presenti sul territorio comunale, ampliando le attività anche alle azioni per il
controllo e la vigilanza, a titolo preventivo, sulla tutela dell’animale e del rispetto delle
normative vigenti in materia, d’intesa con gli organi competenti;
RITENUTO opportuno procedere alla definizione di una nuova convenzione da stipulare con
l’Associazione Rescue Dogs di Soragna, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e fino al
31.12.2019;
DATO ATTO che le parti hanno convenuto di prevedere per l’intera durata della convenzione un
contributo omnicomprensivo a titolo di sostegno per le attività svolte di € 4.000,00, di cui da
liquidarsi in due rate di € 2.000,00 cadauna, di cui la prima entro il 31.08.2018 e la seconda entro il
31.05.2019;
RITENUTO di approvare quindi lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTI:
− la Legge 14.08.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”;
− la L.R. 07.04.2000, n. 27 “ Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina”;
− la L.R. 17.02.2005, n. 5 ”Norme a tutela del benessere animale “;
− il D.Lgs 117 del 30.07.2017 “codice del terzo settore” ed in particolare gli articoli 1 e 2 che
riconoscono il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
− la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 21 Febbraio 2005, n. 12 e s.m.i., riconosce
il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di
partecipazione,solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale,
civile e culturale;
− l’art. 4 co. 7 del DL 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario“in base al quale, fra le altre cose, è ammessa l'acquisizione in via diretta di
beni e servizi tramite convenzioni stipulate con i soggetti del terzo settore;
- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m. ;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, i seguenti pareri:
1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, rag. Daniela Calzi, in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Pagina 4 di 6
2. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale, rag. Angela
Calzolari, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione da stipulare
con l’Associazione Rescue Dogs di Soragna (PR) C.F.: 91041510347 per la cattura di cani
randagi e vaganti ed il recupero degli animali incidentati presenti sul territorio comunale, per il
periodo decorrente dalla sottoscrizione della medesima e fino al 31.12.2019, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che, a fronte dell’attività che detta Associazione farà in virtù della convenzione di
cui al presente atto, è riconosciuto un contributo quantificato per l’intera durata, di € 4.000,00,
liquidabile in due rate di cui la prima entro il 31.08.2018 e la seconda entro il 31.05.2019;
3) di dare atto che la spesa troverà copertura al capitolo 6910 P.d.C. n. 1.04.04.01 - voce
“Contributi ad Associazioni” del Bilanci 2018 e 2019, per le rispettive annualità;
4) di dare atto che le attività in oggetto verranno effettuate nel periodo luglio 2018 – dicembre
2019;
5) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di tutti gli atti necessari per
l’attuazione di quanto previsto nell’accordo suddetto, compresa la sottoscrizione del testo
convenzionale;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti
dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012;
7) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla pubblicazione prevista dagli articoli
26 e 27 del citato D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, alla Sezione
“Amministrazione trasparente”;
8) di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m..
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Pagina 5 di 6
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.lgs.vo 267/2000 e s.m..
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Pagina 6 di 6
Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale;
IL Sindaco
IL Vice Segretario
Tommaso Fiazza Ugo Giudice
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTEVIVO E L’ASSOCIAZIONE RESCUE
DOGS DI SORAGNA (PR) PER LE ATTIVITÀ DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E
VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI D’AFFEZIONE
RANDAGI O VAGANTI FERITI SULLE STRADE. APPROVAZIONE.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.
Fontevivo, lì 29/06/2018
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
CALZI DANIELA / INFOCERT SPA
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTEVIVO E L’ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS
DI SORAGNA (PR) PER LE ATTIVITÀ DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI
NEL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI D’AFFEZIONE RANDAGI O
VAGANTI FERITI SULLE STRADE. APPROVAZIONE.
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Fontevivo, lì 02/07/2018
Responsabile Settore Gestione Finanziaria e del
Personale
CALZOLARI ANGELA / INFOCERT SPA
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 70
DEL 02/07/2018
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTEVIVO E L’ASSOCIAZIONE
RESCUE DOGS DI SORAGNA (PR) PER LE ATTIVITÀ DI CATTURA DEI CANI
RANDAGI E VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI
D’AFFEZIONE RANDAGI O VAGANTI FERITI SULLE STRADE. APPROVAZIONE.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
03/07/2018 al 18/07/2018;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Fontevivo, lì 03/07/2018
L'addetta alla Pubblicazione
CALOGERO CATERINA / ArubaPEC S.p.A.
COMUNE DI FONTEVIVO PROVINCIA DI PARMA
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 70
DEL 02/07/2018
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTEVIVO E L’ASSOCIAZIONE
RESCUE DOGS DI SORAGNA (PR) PER LE ATTIVITÀ DI CATTURA DEI CANI
RANDAGI E VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI
D’AFFEZIONE RANDAGI O VAGANTI FERITI SULLE STRADE. APPROVAZIONE.
ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Dott. GIUDICE UGO / INFOCERT SPA in qualità di Vice Segretario Comunale
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/07/2018 decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL).
Fontevivo, lì 24/09/2018
GIUDICE UGO / INFOCERT SPA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTEVIVO E L’ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS DI
SORAGNA (PR) PER IL SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE E SOCCORSO ANIMALI D’AFFEZIONE RANDAGI O VAGANTI
FERITI SULLE STRADE -
L’anno duemiladiciannove, addì ______ del mese di ____________, in Fontevivo, presso la Sede
Municipale
FRA
Il Comune di Fontevivo (cod. fiscale n. 00429190341) rappresentato dalla Responsabile del Settore Servizi
alla Persona, DANIELA CALZI, nata a Parma il 06.09.1966;
L’Associazione Rescue Dogs, con sede legale in Soragna (Parma) in Via Repubblica n. 3, rappresentata dal
Presidente pro-tempore, AZZOLINI DAVIDE domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione
medesima,
Richiamati:
la legge n. 281 del 14/08/1991 “ Legge quadro in materia di animali da affezioni e prevenzione del
randagismo” e s.m.i., che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro
utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di
tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
la Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina” che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento
di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di
adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente. In particolare,
agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all’istituzione di servizi di controllo della popolazione
canina nonché, in forma singola e associata , ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;
per l'esercizio delle competenze in ordine alle attività di cattura e ricovero dei cani randagi, a norma
dell’articolo 14.3 della L.R. 27/2000, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione,
della collaborazione e del supporto delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di
lucro che operano con l’ausilio di volontari che, comunque, devono possedere i requisiti previsti dalla
citata legge regionale;
il Nuovo Codice della Strada che ha introdotto modifiche, rendendo obbligatorio soccorrere gli animali
vittime di incidenti stradali, e, nel caso in cui l'incidente stradale coinvolga cani e gatti, il Comune sul cui
territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico del soccorso dell'animale, inteso come trasporto e
cure veterinarie, qualora non si risalga ad un proprietario;
il D.Lgs 117 del 30.07.2017 “Codice del Terzo Settore” ed in particolare gli articoli 1 e 2 che
riconoscono il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli
Enti Pubblici; la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 21 Febbraio 2005, n. 12 e s.m.i.,
riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di
partecipazione,solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Finalità
Le attività oggetto della convenzione sono svolte per:
- il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta
convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell’ambiente secondo le competenze stabilite dalla
L.R. 27 del 2000;
- la vigilanza sul territorio al fine di prevenire i casi di abbandono, mancata custodia e scongiurare situazioni
di rischio per l’incolumità dell’uomo e di igiene-pubblica;
- gli interventi di emergenza sanitaria (primo soccorso e trasporto al pronto soccorso veterinario) destinati ad
animali domestici (cani e gatti) feriti e/o traumatizzati a seguito di incidenti stradali;
ART. 2 – Oggetto
La convenzione ha per oggetto le attività di:
1. cattura di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di Fontevivo, nel rispetto dell’incolumità
dell’animale, secondo le specifiche riportate nell’art. 15, co. 4 della L.R. 27/2000;
2. vigilanza e accertamento del rispetto dell’applicazione delle norme che tutelano il benessere degli
animali, segnalando agli organi competenti eventuali situazioni critiche riscontrate inerenti la cura e
custodia degli animali stessi;
3. primo soccorso per animali domestici (cani e gatti) feriti in incidenti stradali con trasporto a struttura
veterinaria per le cure del caso;
ART. 3- Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione
I servizi affidati all’Associazione sono i seguenti:
1. Cattura animali randagi e/o vaganti.
L’Associazione Rescue Dogs, mediante personale specializzato e con idonee attrezzature per la cattura,
assicura, dietro apposita richiesta di intervento, la cattura dei cani vaganti e randagi (come definiti
all’art.85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria), il
riconoscimento dell’animale catturato tramite lettura microchip o tatuaggio, l’identificazione del
proprietario tramite accesso al programma di Anagrafe Canina Regionale e Nazionale e la sua riconsegna
al proprietario ovvero il suo trasporto inizialmente al ricovero temporaneo presso la propria sede e
successivamente al canile comunale convenzionato con il Comune. La cattura deve essere effettuata con
sistemi indolori e in modo da preservare al massimo l’incolumità del cane e verrà eseguita con mezzi
ordinari, quali:
- accalappiacani rigido con blocco
- guanti di protezione
Resta escluso l’impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci
mediante apposito fucile o cerbottana; tali interventi dovranno essere eseguiti da un veterinario in caso
di animali particolarmente pericolosi, previa autorizzazione del Comune.
E’ comunque vietato l’uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l’uso di trappole.
2. Soccorso stradale animali
L’Associazione Rescue Dogs, mediante un proprio associato opportunamente qualificato dal Servizio
Sanitario Regionale Emilia Romagna, servizio veterinario e sanità animale, o come prescritto dalle
vigenti normative in materia di soccorso e cattura, assicura il primo soccorso per animali definiti di
affezione randagi o vaganti feriti in incidenti stradali o occasionali e il trasporto a struttura veterinaria di
propria fiducia, individuata in accordo con l’Amministrazione.
Per gli interventi di soccorso l’Associazione utilizzerà apposita ambulanza veterinaria classificata quale
veicolo per uso speciale a norma della direttiva 20078/46/CE, o mezzo per il trasporto d’urgenza art.
156, riconoscibile da segnalatori luminosi ed acustici ai sensi dell’art. 177, c. 1 del C.d.S., come
prescritto dalle vigenti normative.
3. Vigilanza e accertamenti
L’Associazione Rescue Dogs, mediante i propri associati opportunamente qualificati ed espressamente
identificati, effettua attività di controllo e prevenzione avverso i reati e violazioni alla vigente normativa.
Tale compito di controllo non comprenderà l’attività sanzionatoria che rimarrà in capo agli organi
comunali competenti, a cui l’Associazione invierà i report e/o verbali relativi a tali riscontri.
L’associazione provvederà a fornire elenco degli operatori in possesso dei requisiti necessari e copia di
tesserino di riconoscimento.
ART. 4 – Obblighi e oneri dell’Associazione Rescue Dogs
L’Associazione, per l’attuazione delle attività di cui al precedente articolo assicura:
1. la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi;
2. il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata, per garantire il
rispetto delle norme di legge, dagli uffici comunali e/o dalle forze dell’ordine Polizia municipale,
carabinieri ecc. o dai cittadini previo riscontro da parte soggetti sopra richiamati;
3. di garantire l’attivazione entro 2 ore dalla chiamata;
4. di catturare i cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità previste
dall’art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 e del precedente art.3;
5. di procedere, a seguito della cattura dell’animale, ad identificare lo stesso tramite accertamento
dell’esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario tramite le procedure
informatiche dell’anagrafe canina regionale e/o nazionale;
6. di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio;
7. di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è
reperibile, nel ricovero temporaneo presso la propria sede, e/o presso il canile convenzionato con il
Comune;
8. di trasportare, quando necessario, i cani catturati al Canile convenzionato;
9. di intervenire in caso di chiamata per animale domestico (cane o gatto) incidentato sulle strade,
assicurando il primo soccorso ed il trasporto, se necessario, alla Clinica del Dipartimento Scienze
Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma , se necessario, ad altra a struttura
veterinaria di propria fiducia, individuata, in accordo con l’Amministrazione che si assumerà le
spese per le necessarie prestazioni veterinarie;
10. di non richiedere somme in pagamento di prestazioni fornite né nei confronti dei proprietari dei cani
recuperati, né nei confronti dei cittadini che effettuano le richieste di intervento;
11. di provvedere all’alimentazione dei cani ricoverati presso il loro ricovero temporaneo fino alla
riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile convenzionato;
12. di provvedere alla pulizia del ricovero temporaneo per tutta la durate della detenzione di cani dentro
il medesimo;
13. di concordare con l’Amministrazione i piani operativi di intervento;
14. di compilare apposito report al termine di ogni intervento, che sarà trasmesso agli uffici competenti
con cadenza mensile;
15. di rilasciare apposito verbale di accertamento a seguito di attività di vigilanza, effettuata
esclusivamente sul territorio comunale per il benessere e la tutela degli animali, che sarà trasmesso,
qualora vengano riscontrate situazioni critiche inerenti la cura e custodia degli animali, agli organi
competenti ed agli uffici di riferimento;
16. l’Associazione si riserva di non garantire il servizio in caso di condizioni meteo particolarmente
avverse e/o impraticabilità delle strade (nebbia con scarsa visibilità neve ecc.), per problematiche
interne (guasto mezzi ecc.) o comunque che possano mettere a rischio l’incolumità di operatori e
mezzi
17. l’Associazione interviene direttamente esclusivamente se gli animali sono CONTENUTI o
circoscritti in ambienti cintati di piccole dimensioni da cui l’animale non può allontanarsi o in casi
particolari concordati con l’Amministrazione
18. altre situazioni specifiche, non sopra richiamate, saranno valutate caso per caso e concordate con gli
organi competenti;
L’Associazione garantisce che:
1. Il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali di affezione feriti rinvenuti esclusivamente sul
territorio comunale di Fontevivo.
2. il proprio collaboratore inserito nelle attività oggetto della presente convenzione sia in possesso di
qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da Servizio di Sanità
Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e
cattura.
3. i verbali di accertamento infrazioni alle norme ed ai regolamenti per il benessere degli animali verrà
stilato esclusivamente da personale all’uopo qualificato.
4. l’operatore sia dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e riconoscibile da
divisa HV.
5. l’operatore incaricato sia in possesso di attestazione di idoneità fisica all’incarico.
6. l’operatore incaricato sia coperto da idonea assicurazione tale da sollevare l’Amministrazione comunale
da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle attività oggetto
della convenzione
ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune di Fontevivo
Ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione, il Comune provvederà a comunicare alle autorità
di Polizia Municipale, ai Carabinieri di zona e all’Ausl, servizio veterinario territorialmente competente:
i riferimenti telefonici dell’Associazione, per gli interventi di cattura animali vaganti e recupero animali
incidentati, previsti dalla presente convenzione;
tutte le procedure per attivare l’intervento;
Telefono con reperibilità H24 per le comunicazioni di urgenza non menzionate nei protocolli o
procedure di fatti o azioni non convenzionate o gravi;
Indirizzo posta elettronica ove mandare i verbali di intervento per eventuali sanzioni e valenza di registro
attività svolte sul territorio
la posizione di “AGENTE ACCERTATORE” conferita ai soggetti individuati dall’Associazione Rescue
Dogs che ne detengano le caratteristiche, per gli interventi di vigilanza e accertamento reati e violazioni
alla vigente normativa senza comunque titolo sanzionatorio;
Il Comune riconosce all’Associazione per l’intera durata della convenzione un contributo omnicomprensivo
concordato tra le parti, a titolo di sostegno per le attività svolte, di € 4.000,00.
Nell’eventualità che si rendano necessarie spese veterinarie il Comune, nel rispetto delle proprie prerogative
e responsabilità, dovrà preventivamente autorizzare gli interventi eventualmente necessari.
Il contributo necessario per dare attuazione alle attività , verrà versato con le seguenti modalità: per il 50%
entro il 31.08.2018, il rimanente 50% entro il 31.05.2019.
Il Comune autorizza alla firma di eventuali trattamenti sanitari d’urgenza in caso di mancata reperibilità
comunale.
ART. 6 – Durata della convenzione
La durata della presente convenzione è prevista dalla sua sottoscrizione al 31.12.2019.
La presente convenzione è passibile di disdetta da una delle due parti tramite lettera raccomandata da
inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata
inadempienza da parte dell’Associazione Rescue Dogs agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza
oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute e documentate con
riferimento alle attività svolte per l’Ente, fino al momento dell’efficacia della risoluzione della convenzione.
Il Comune si riserva, in accordo con l’Associazione, di rivedere in qualunque momento le modalità di
gestione delle attività oggetto della presente convenzione.
Qualora non venga raggiunto l’accordo sulle nuove forme gestionali, è data facoltà alle parti di recedere dalla
presente convenzione.
L’Associazione Rescue Dogs può a sua volta risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di
almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti
articoli, che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.
ART. 7 - Controversie
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione, che
non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte di
uno dei contraenti, di un atto di formale contestazione o rilievo, le Parti riconoscono la competenza del Foro
di Parma.
ART. 8 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, delle
altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
ART. 9 – Registrazione della convenzione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 della Tariffa –
Parte seconda – del DPR 26.04.1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune Per l’Associazione Rescue Dogs
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Il Presidente
Daniela Calzi Davide Azzolini