Date post: | 31-Oct-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | antonioviton07vk |
View: | 23 times |
Download: | 0 times |
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 1/341
PUNTO ENERGIA
Le norme transitorie:La progettazione, le verifiche, i controlli, la manutenzione
dell’edificio e degli impianti
Piercarlo RomagnoniDipartimento di Costruzione dell ’ArchitetturaUniversità IUAV di VeneziaDorsoduro 220630123 [email protected]
Con il patrocinio del:
Ministero delle Attività Produttive
La certificazione energetica degli edifici
Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici
Strumentato da:
Art. 11 – “Requisiti della prestazione energetica degli edifici”...limitato al solo RISCALDAMENTO INVERNALE
Rinvia alla legge 10/91, al DPR 412-551 e all’allegato I, che asua volta rinvia all’allegato C, D e E.
È abrogato l’art. 8 del DPR 412/91 (FEN) che viene sostituitodai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 16 dell’allegato I
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 2/342
Nuovo indicatore di prestazione energetica – comma 1
Nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturati cons.u. > 1000 m2, si procede in sede progettuale alladeterminazione del fabbisogno annuo di energia primariaper la climatizzazione invernale (EPEPCICI) espresso in chilowattoraper metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/mkWh/m22
annoanno) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valoririportati nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente
decreto.
Cosa cambia
Sostituzione dell’indice di prestazione energetica, FEN espresso in kJ/m 3 GG con un indice EPCI espresso in kWh/(m 2 anno) e relativi limiti.
Tali limiti risultano mediamente circa il 40% in meno dell’equivalentelimite espresso in FEN !Il rapporto di forma S/V è sempre il parametro architettonico diriferimento per la sua grande influenza sul transitorio termico dell’edificio.
145145110110858560604545>0,9
55554040252515151010<0,2
oltre3000
GG
a3000
GG
a2101
GG
a2100
GG
a1401
GG
a1400
GG
a901
GG
a900
GG
a601
GG
fino a600
GG
FEDCBA
Zona climatica
Rapporto
di forma
dell’edificio
S/V
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 3/343
Note importanti
S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita versol'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto diriscaldamento) il volume riscaldato V:
superficie disperdente ≤ sup. di inviluppo del volume V;
V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificioriscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Come si calcola EPCI
Esattamente come si calcolava il FEN
Si fa riferimento al regime di riscaldamento continuo (24 oresu 24) e si determina con la EN 832 e la UNI 10379 -2005 ilfabbisogno di energia primaria convenzionale stagionale
per il riscaldamento, Qp
Si normalizza tale energia primaria per i metri quadri di superficieutile:
Qp /Sutile
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 4/344
Edifici ristrutturati con s.u. minore di 1000 m2 non E8 – comma 2
Non si calcola e non si verifica l’indice di efficienza energetica EPCI masi impone SOLO il rispetto di specifici parametri prescrittivi:
tramittanze termiche U ≤ Utramittanze termiche U ≤ Ulimlim
trasmittanze strutture verticali opache (comma 6)trasmittanze strutture orizzontali opache (com. 7)trasmittanze chiusure trasparenti (comma 8)
Strutture verticali opache
Verifica della trasmittanza delle pareti opache
0,350,44F
0,37 0,46E
0,400,50D
0.46 0,57C
0,500,64B
0,720,85A
Dal 1 gennaio
2009
U (W/m2 K)
Dal l gennaio
2006
U (W/m2K)
Zona climatica
Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica U
delle strutture verticali opache espressa in W/m2K
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 5/345
Strutture orizzontali o inclinate opache
Verifica della trasmittanza delle strutture orizzontali
0,330,41F
0,340,43E
0,37 0,46D
0.440,55C
0,510,60B
0,680,80A
Dal 1 gennaio
2009
U (W/m2 K)
Dal l gennaio
2006
U (W/m2K)
Zona climatica
Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U
delle strutture orizzontali opache espressa in W/m2K
Il ponte termico corretto e parete fittizia
Dizione infelice che non indica una effettiva correzione del pontetermico con una modifica del progetto o l’introduzione di un maggioreisolamento
Indica solo la possibilità di NON CONFRONTARE la trasmittanza MEDIA
(elemento di parete a cui si associa il ponte termico + ponte termico)MA la trasmittanza CORRENTE (cioè del solo elemento di parete) con ilvalore limite esposto in tabella, ma ....
SE E SOLO SE LA TRASMITTANZA TERMICA DELLA PARETEFITTIZIA NON SUPERA DEL 15% LA TRASMITTANZA DELLAPARETE CORRENTE
1.15 correntefittizia parete U U ⋅≤
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 6/346
La parete fittizia
Riferimento a particolare ponte termico (innesto di pareti o solai)
Elemento fittizio di spessore pari a quello della parete che lo include ealtezza pari allo spessore della parete o solaio che si innestaTale ponte termico è caratterizzato da una trasmittanza lineica Ψ [W/m K]
per cui la trasmittanza termica della parete fittizia si ricava come rapportofra Ψ e lo spessore della parete interna:
parete fittizia
parete interna 1
Ψ Ψ
U s s
= =
Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto,
media
Se
occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete”
Trasmittanza media Um Î
MA SE IL PONTE TERMICO NON È DEL TIPO DESCRITTO CHE SI FA ?
parete fittizia corrente
parete interna
1.15Ψ
U U s
= > ⋅
corrente
correntecorrentem
A
Ψ LU AU
⋅+⋅=
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 7/347
... soluzione più generale
Se L è la lunghezza caratteristica del ponte termico e U è la
trasmittanza dell’elemento di parete corrente a cui si associa il pontetermico, si può verificare che il contributo del ponte termico nonecceda il 15% del valore della trasmittanza corrente; cioè
A
LU U U U A
Lm
Ψ⋅+=≥⇒⋅>
Ψ⋅lim 15.0 se
15.0 se lim U U U A
L≥⇒⋅≤
Ψ⋅
Parete con elementi di spessore ridotto
In presenza di elementi della parete con riduzione di spessore rispettoall’elemento principale costituente la parete stessa (cioè checostituisce per la maggior parte la parete stessa) occorre calcolare latrasmittanza media pesata secondo le aree delle superfici frontali deivari componenti la parete e utilizzare questa per il confronto con la
trasmittanza limite riportata nelle tabelle; cioè
1
1limite
∑
∑
=
=
⋅≥
elementi
elementi
N
i
i
N
i
ii
A
U A
U
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 8/348
Trasmittanza equivalente del basamento
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, i valori di trasmittanzatermica da confrontare con quelli in tabella sono calcolati conriferimento al sistema struttura-terreno, cioè è la trasmittanzatermica equivalente attraverso il terreno in regime stazionario,così come si calcola con la norma UNI EN 13370
Chiusure trasparenti a)
Due tabelle:
Tramittanza termica dell’ infisso Uw
2,22,4F
2,52,8E
2,83,1D
3,03,3C
3,6 4,0B
5,05,5A
Dal 1 gennaio 2009U (W/m2 K)
Dal l gennaio 2006U (W/m2K)
Zona climatica
Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure
trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 9/349
Chiusure trasparenti b)
Doppio vincolo
Tramittanza termica centrale del vetro Ug
1,6 2,3F
1,92,4E
2,12,6D
2,33,0C
3,04,0B
5,05,0A
Dal 1 gennaio 2009
U (W/m2 K)
Dal l gennaio 2006
U (W/m2K)
Zona climatica
Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei
vetri espressa in W/m2K
Chiusure trasparenti
Doppio vincolo: su vetro e su telaio
lim,
lim,
g g
w
f g
f f g g w
U U
U A A
LU AU AU
≤
≤+ Ψ⋅+⋅+⋅=
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 10/3410
Edifici ristrutturati E8 con s.u. minore di 1000 m2
NON SI APPLICA ALCUNA RESTRIZIONE E/O VERIFICA!
essendo esclusi sia dal comma 1 sia dal comma 2
Verifica “semplificata” – comma 5
Nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturati con s.u. > 1000 m2,se:
sono rispettati i requisiti sulle trasmittanze termiche (commi 6, 7 e 8)l’impianto termico ha un rendimento globale medio stagionale ηg(nuova espressione):
si può attribuire all’edificio il valore limite dell’indicatore energetico EPCIsenza calcolarlo
( )n g g P 10lim, log375 +=≥η η
( )n g g P 10lim, log365 vecchio +=≥η η
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 11/3411
Nuova installazione o ristrutturazione totale
impianto termico – comma 3
Si calcola l’indice di efficienza energetica EPCI e lo si verificacomparandolo con il valore limite della tabella 1 allegato C aumentatodel 50%:
EPCI ≤ 1.5*EPCI,lim
In alternativa se è potenza nominale < 100 kW si può applicare ilcriterio per sola sostituzione del generatore termico
SOLO SE SI OPERA SUL SOLO IMPIANTO !
Sostituzione del solo generatore termico – comma 4
Si può evitare qualsiasi calcolo se si verifica l’esistenza dei requisiti:
i nuovi generatori siano certificati e dotati della marcatura direndimento energetico pari a tre o quattro stelle
la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza dellecondizioni di progetto sia non superiore a 60°C;
siano presenti dispositivi per la regolazione automatica dellatemperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zoneaventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui alsuccessivo comma 12 (già obbligatorio negli edifici nuovi oristrutturati);
se, solo per potenze del focolare maggiori o uguali a 35 kW, sianoinstallati nuovi generatori di potenza nominale del focolare nonsuperiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 12/3412
Sostituzione del solo generatore termico – comma 4
DUBBI:
nuovi generatori a 3 o 4 stelle (c’è poca scelta sul mercato)temperatura media dell’acqua minore di 60 °C
significa di fatto caldaie a condensazionesignifica di fatto caldaie a condensazione.
Ma se siamo in presenza di impianti preesistenti dimensionati per80 °C ed edifici con canne fumarie poco isolate si possono avereseri problemi:
da una parte di carenza di potenza disponibiledall’altra di formazione di condensa nelle canne fumarie.
Sostituzione del solo generatore termico – comma 4
Se non è verificato anche uno solo dei predetti requisiti occorre:
calcolare e verificare il rendimento di produzione medio stagionale ηp
così come richiesto dal DPR 412, cioè tenendo conto delle condizioniprogrammate di accensione-spegnimento o attenuazione;
calcolare e verificare l’indicatore di efficienza energetica EPCI , cosìcome richiesto al comma 1.
( )n p p P 10lim, log377 +=≥η η
Vincoli praticamente impossibili da rispettareVincoli praticamente impossibili da rispettare
Praticabile solo la via prescrittiva (caldaie 3Praticabile solo la via prescrittiva (caldaie 3--4*)4*)
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 13/3413
Ulteriori dispositivi di regolazione – comma 12
“Oltre quanto richiesto dal DPR 412-551 per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi
per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei
singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso
ed esposizioni uniformi al fine di non avere sovrariscaldamento
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni .”
Il D.Lgs. 192-2005 di fatto rende obbligatoria SEMPRE eCOMUNQUE l’installazione dei dispositivi di regolazioneautomatica di ambiente nei singoli locali o zone, rendendo
inutile la verifica del potenziale surriscaldamento legato ai
guadagni solari
Edifici pubblici ed assimilati – comma 14
“Nel caso di edifici Pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione ... è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.”
“ L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il coprire almeno il 50% 50% del consumo annuo di energia termica del consumo annuo di energia termica richiesta dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria richiesta dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria .”
“L'eventuale impossibilità tecnica (non economica!) di rispettare la presente disposizione deve essere dettagliatamente motivata nella relazione tecnica.”
L’obbligatorietà della frazione solare pari al 50% del fabbisogno perla produzione dell’acqua calda sanitaria è tecnicamente edeconomicamente ragionevole, la sua limitazione ai soli edifici pubblici limitaperò l’importanza del risultato .Si aggiunge al comma 15 dell’articolo 5 del DPR 412-92 che invece obbligaalla verifica tecnico-economica anche per l’aspetto climatizzazioneinvernale.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 14/3414
Relazione tecnica – comma 15
“Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste ... nella
relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni ..., che ... il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti ..., in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere ...”
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica sono riportati nell'allegato E. “
Tra le poche novità sostanziali è la scomparsa dagli schemi delladocumentazione delle valutazioni specifiche all’impiego delle fontirinnovabili di energia per gli edifici pubblici ed ad uso pubblicoIn realtà l’obbligo di valutazione sussiste in quanto è sempre in vigoresia l’art. 1 comma 3, sia l’art. 26 comma 7 della legge 10-91, sia il comma15 del DRP 412-92Nel caso di edifici pubblici od ad uso pubblico, si ritiene ormai parteintegrante nel normale processo progettuale la valutazione sul ricorsoalle fonti rinnovabili e quindi si richiede di documentare SOLO il nonricorso ovviamente nella sezione relativa alle deroghe.
Relazione tecnica – comma 15
L’altra novità principale è, sempre per un edificio pubblico od ad usopubblico:
“ per gli Enti soggetti all'obbligo della nomina di un Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, la relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla
utilizzabilità delle fonti rinnovabili .
Cioè:
il responsabile deve integrare la relazione tecnica con un’” attestazione di verifica sulla utilizzabilità delle fonti rinnovabili , cioè deve eseguire o fareseguire una verifica tecnica sull’utilizzabilità delle fonti rinnovabili per lariduzione dell’impiego di energia primaria e deve sempre sottoscriverne irisultati, assumendosi la responsabilità di quanto riportato (asseverazione)
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 15/3415
Relazione tecnica - Allegato E
Le novità:
dati tecnici e costruttivi dell’edificio:compare la superficie utile (calpestabile)scompare stranamente la massa efficace dell’involucro edilizioscompare la classe di permeabilità dei serramenti (che in realtà verràrecuperata successivamente);
dati relativi all’impianto termico:sparisce (apparentemente) la richiesta di fornire lo schema funzionaledell’impianto con il dimensionamento della rete del fluido termovettore edelle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione econtabilizzazione; tale schema doveva anche riportare una tabella riassuntivadelle apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i
componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e funzionali; loschema funzionale, senza l’obbligo delle specifiche suddette vacomunque riportato, giacché richiesto successivamente al punto i;
Relazione tecnica - Allegato E
Le novità:dati relativi all’impianto termico:
relativamente ai condotti di evacuazione dei prodotti della combustione,essendo stato abrogato il recepimento delle norme UNI come unica regolatecnica da seguire, si chiede di dichiarare con quale norma è stato eseguito ildimensionamento;
principali risultati dei calcoli:componenti opachi: oltre alle caratteristiche termiche (trasmittanza) edigrometriche occorre specificare la massa areica frontale; sparisce ogniriferimento ad uno specifico formato di presentazione di dati e si rinvia (per laloro descrizione) ad un generico allegato alla relazione; infine il “Confronto con i valori limite all’art. 10….”, va letto come art. 11 , che poi rimandaall’appendice I, ed in particolare ai commi 6 e 7 (trasmittanza limite), e vaeffettuato SOLO se si è presenza di RISTRUTTURAZIONE dell’involucro ediliziodegli edifici non E.8 con meno di 1000 m2 di superficie utile, o qualora sidecidesse di optare per la procedura “semplificata”;
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 16/3416
Relazione tecnica - Allegato E
Le novità:
principali risultati dei calcoli:componenti finestrati: oltre alle caratteristiche termiche (trasmittanza)occorre specificare la classe di permeabilità del serramento; sparisce ogniriferimento ad uno specifico formato di presentazione di dati e si rinvia (per laloro descrizione) ad un generico allegato alla relazione; infine il “Confronto con i valori limite all’art. 10….”, va letto come art. 11 , che poi rimandaall’appendice I, ed in particolare al comma 8 (trasmittanza limite delserramento e centrale del sistema vetrato), e va effettuato SOLO se si èpresenza di RISTRUTTURAZIONE dell’involucro edilizio degli edifici non E.8 conmeno di 1000 m2 di superficie utile, o qualora si decidesse di optare per laprocedura “semplificata” attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli); questa è una
richiesta completamente nuova, rispetto al modello impiegato per la legge10/21 – DRR 412-92, e richiede di documentare l’effetto dei ponti termicipresenti, le eventuali azioni correttive intraprese, e di riportare i relativicalcoli;
Relazione tecnica - Allegato E
Le novità:principali risultati dei calcoli:
trasmittanza termica U degli elementi divisori tra alloggi o unitàimmobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai), richiesta giàpresente ma adesso occorre distinguere tra pareti verticali e solai, giacché èOBBLIGATORIA per gli edifici di classe E.1 la verifica con il valore limite dicui al comma 9 dell’allegato I del D.Lgs. 192-2005 (deve essere inferiore ouguale a 0,8 W/m2K ) SOLO per le pareti verticali;verifica termoigrometrica, va adesso eseguita OBBLIGATORIAMENTE edocumentata in un allegato alla relazione, tenendo presente che a differenzadella normativa UNI, va effettata in condizioni di progetto e non si deveavere (in tali condizioni) alcuna formazione di condensasparisce la richiesta sulla trasmittanza massima e sul coefficiente volumico didispersione termica per trasmissione (Cd), mentre resta la richiesta dispecificare il numero di ricambi d’aria medi giornalieri per ogni zona, senzaperò la necessità di specifica tra valore di progetto e valore minimo imposto daspecifiche condizioni igienico-sanitarierendimento globale medio stagionale: sparisce la richiesta di riportare il
valore minimo imposto
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 17/3417
Relazione tecnica - Allegato E
Le novità:
principali risultati dei calcoli:Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernaleEPCI: compare il nuovo indicatore energetico che sostituisce il FEN per laverifica sull’efficienza energetica e in particolare occorre dichiarare: quale metodo è stato utilizzato per il suo calcolo;
il valore di progetto in kWh/m2 anno
(N.B. dal punto di vista dimensionale la divisione per l’anno renderebbe la grandezza
considerata una potenza; inoltre la base temporale su cui si definisce tale indice non è l’anno ma
la stagione di riscaldamento; per tali ragioni sarebbe più corretto omettere tale unità temporale
ed indicare solo kWh/m2) ;
il valore limite (da tabella 1 allegato C D.Lgs. 192-2005).
viene mantenuto, probabilmente come elemento di paragone, il vecchio FEN
in kJ/m3
GG, solo per il valore di progetto e scompare il FEN _limite;predisposizione delle opere per installazione di fonti rinnovabili:richiesta completamente nuova, conseguenza del comma 16 dell’allegato I alD.Lgs. 192-2005, e di cui si riportano dei possibili esempi all’allegato D allostesso decreto, predisposizioni di tipo edilizio per cui si rimanda ad unospecifico allegato che le documenti
Relazione tecnica - Allegato E
Le novità:Principali risultati dei calcoli :
impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria:anche questa richiesta completamente nuova, OBBLIGATORIA per gli edificipubblici (essendone obbligata l’istallazione), FACOLTATIVA per gli altri, cheprevede la descrizione dell’impianto, le dichiarazione delle sue caratteristichetecniche e la percentuale di copertura solare del fabbisogno annuo;spariscono le specifiche relative ai possibili casi di deroga rispetto agliobblighi previsti dalla legge 10/91, DPR 412-92 e 551-98 e dal D.Lgs. 192-2005, ribadendo comunque la necessità di documentare ogni eventualederoga (punto reso solo più generale e generico);sembra sparire la richiesta di documentare le valutazioni specifichesull’impiego delle fonti rinnovabili di energia per gli edifici pubblici ed aduso pubblico, giacché non compare più tale richiesta; in realtà l’obbligo divalutazione sussiste comunque solo che va documentata solo la nonapplicabilità nel paragrafo relativo alle deroghe, salvo il caso di presenzadi un Responsabile per la gestione e l’uso razionale dell’energia per edificipubblici o ad uso pubblico, nel quale occorre fornire una relazione integrativaspecifica
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 18/3418
Relazione tecnica - Allegato E
Le novità:
documentazione allegata:spariscono i riferimenti alle tabelle facsimile
Metodi di calcolo impiegabili – comma 16
Devono garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche.Si considerano rispondenti a tale requisito:
le norme tecniche UNI e CENprocedure e metodi di calcolo emanate da organismi istituzionalinazionali, quali le università, il CNR e l'ENEA
Conseguenze:si può utilizzare qualsiasi metodo purché si dimostri la loro almenopari qualità rispetto ai metodi emanati dai citati entiviene interrotta l’egemonia UNI (vedi abrogazione DPR direcepimento delle UNI 103xx)si rende possibile legalmente l’impiego di codici di calcolodinamici, sicuramente in grado di fornire risultati di qualitàsuperiore a quella ricavabili con le attuali normative UNI-CEN
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 19/3419
Le norme transitorie
LA PROGETTAZIONE DEL SOLO EDIFICIOLA PROGETTAZIONE DEL SOLO EDIFICIO
L’allegato I
Il D.Lgs. 192-2005 prevede che vengano emanati diversi
decreti attuativi, tra cui uno sui requisiti degli edifici, cioè
della struttura edilizia, tali da favorire la riduzione del
fabbisogno di energia primaria.
Alcuni dei possibili requisiti dell’involucro e struttura edilizia
sono però stati anticipati dalla parte transitoria del decreto,
in particolare, da alcuni punti dell’allegato I
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 20/3420
Trasmittanza divisorio – comma 9
Introduce un requisito PRESCRITTIVO sulla trasmittanza termica del
divisorio verticale tra unità abitative
“Per gli edifici della categoria E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m 2 K ”
C’è da notare il fatto che se si vuole evitare o ridurre il “furto di calore ” tra unità confinanti non si è tenuto conto che le maggiori superfici diconfine tra unità limitrofe non sono certo le pareti verticali ma i SOLAI.Si è quindi trascurato l’elemento a tal fine più importate.
Verifica condensa – comma 10
Introduce un requisito PRESCRITTIVO corrispondente totale assenzadi formazione di condensa sia superficiale sia interstiziale:
“Per tutti gli edifici ad eccezione della categoria E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opache.Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C ”
Requisito prescrittivo e non prestazionale perché viene richiesta la verificadell'assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opachein CONDIZIONI DI PROGETTO e non in condizioni di esercizio, comeprevede la normativa UNI-CEN
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 21/3421
Climatizzazione estiva – comma 11
Introduce per gli edifici di ogni categoria ad esclusione di E.5, E.6 e E.8
(vedi pagina seguente) alcune indicazioni GENERICHE E GENERALI:che siano presenti elementi di schermatura delle superfici vetrate,esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto di calore perirraggiamento solare, e che siano efficaci;
e un requisito PRESCRITTIVO:
“che, nelle zone climatiche A,B,C e D, nelle località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale I m,s , nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/m 2 , la massa superficiale M S delle pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, esclusi gli intonaci,sia superiore a 230 kg/m 2” .
Occorre specificare che tale prescrizione si applica di fatto a TUTTI icomuni d’Italia con poche esclusioni:
con riferimento alle norme UNI 10349 gli unici capoluoghi esclusi sonoCuneo (235 W/m2) - Aosta (243 W/m2)Padova (249 W/m2)
Classificazione degli edifici
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 22/3422
Climatizzazione estiva – comma 11
Il requisito prescrittivo non è però completamente vincolante, ma può
essere sostituto da un requisito prestazionale:“ Possono essere impiegate pareti con massa areica inferiore
purché si dimostri e certifichi che queste permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti, in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, allo stesso livello raggiungibile con la parete da 230 kg/m 2 ”.
Quindi occorre in tal caso:assumere di avere una parete con una trasmittanza termica pari a quella dellaparete progettata e con massa frontale pari al valore 230 kg/m2,calcolare l’oscillazione non controllata della temperatura interna nelle condizionidi progetto estive,
calcolare tale oscillazione per la parete progettata,comparare l’ampiezza dell’oscillazione tra i due casi, o meglio il valore massimoche si raggiunge;perché la parete in progetto sia accettabile occorre che il valore massimo ditemperatura raggiunto sia non superiore a quello raggiunto con la parete diriferimento.
Opere di predisposizione – comma 13
È una novità importante e un impegno significativo nella progettazione delsistema edilizio per favorire l’introduzione delle energie rinnovabili nellaclimatizzazione degli edifici. Infatti recita, nella prima parte, che “nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici è obbligatoria la
predisposizione delle opere , riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti ”.
La seconda parte fa poi riferimento ad una possibile estensione agli edificiesistenti, che dovrebbe essere regolamentata dall’allegato D al D.Lgs. 192-2005, dove invece risulta essere assente ogni riferimento all’esistente.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 23/3423
Allegato D – Predisposizioni per integrazioni
L’allegato D riporta, utilizzando un “si propongono ” ed il termine “raccomandazioni , che farebbe pensare ad una nonobbligatorietà della predisposizione, delle “modalità dipredisposizione dell'edificio in relazione alle singole tipologie diintervento”.
In realtà, tale allegato va visto come una serie di indicazioni sudelle modalità di predisposizione che sicuramente favoriscono(come richiesto obbligatoriamente) i collegamenti ateleriscaldamento, impianti solari, ecc., ed in quanto tale non
prescrittivo giacché non esaustivo. Vengono quindi proposti 5 gruppi di raccomandazioni
Allegato D – Predisposizioni per integrazioni
1a raccomandazione:
deve esserci una superficie della copertura o di pertinenza dell’edificio
orizzontale o inclinata verso il quadrante Sud-Est o Sud-Ovest
per una superficie pari al 25% della sua superficie in pianta
e non essere (tale superficie), nei mesi di gennaio e dicembre,
ombreggiata da parti dello stesso edificio per oltre il 10% della superficie
stessa, cioè il 2,5% del totale;
per potere accogliere o collettori solari termici o pannelli fotovoltaici
N.B. sarebbe stato meglio un limite sulla durata
dell’ombreggiamento.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 24/3424
Allegato D – Predisposizioni per integrazioni
2a raccomandazione:
occorre includere un vano tecnico per il solare termico e fotovoltaico
per alloggiare bollitori 50 litri/m2 di superficie captante correttamente
esposta e relativi accessori
che abbia caratteristiche idonee per ospitare un quadro elettrico e
l’interfaccia elettrica alla rete
che sia accessibile per la manutenzione
Allegato D – Predisposizioni per integrazioni
3a raccomandazione:occorre prevedere un cavedio di sezione opportuna per collegamenti daimoduli fotovoltaici e dai collettori solari al vano tecnico
che deve poter contenere
n. 2 canaline “corrugate” per l’impianto elettrico fotovoltaicon. 2 montanti per l’impianto termico solare
Occorre inoltre prevedere
il collegamento elettrico alla rete di terra.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 25/3425
Allegato D – Predisposizioni per integrazioni
4a raccomandazione:
Occorre prevedere opportuni cavedi o vani per il collegamento diretto ALLE SINGOLE UTENZE dell’acqua calda sanitaria e un collegamentoelettrico
che devono poter contenere
n. 1 canalina per l’impianto elettrico fotovoltaico
n. 2 montanti per l’impianto termico solare
N.B.
Essendo raccomandazioni, il progettista ha la piena libertà di scelta sulcome devono essere predisposte le colonne per le singole utenze, se in
prossimità del collettore della caldaia autonoma, piuttosto che colonne
poste ad esempio nei vani scala e diramazioni, ecc.).
Allegato D – Predisposizioni per integrazioni
5a raccomandazione:predisposizione per allacciamento dell’edificio alla rete diteleriscaldamento
se esistente a meno di 1.000 m di distanzao se prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
N.B.È evidente che l’extracosto per la predisposizione, nel caso di generatoriautonomi, è sicuramente maggiore che per sistemi centralizzati
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 26/3426
Le norme transitorie
LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLILA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI
IMPIANTIIMPIANTI
Regime transitorio per l’esercizio e manutenzione
degli impianti termici
Regolato da:
Art. 12 – “Esercizio, manutenzione e ispezione”... limitato al
solo RISCALDAMENTO INVERNALE
Rinvia alla legge 10/91, al DPR 412-551 e all’allegato L, che a
sua volta rinvia all’allegato F, e G.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 27/3427
Controllo e manutenzione comma 1
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente:
alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzioneelaborate dal costruttore dell'impianto;
alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante dei componenti ai sensidella normativa vigente, se tali istruzioni non sono disponibili;
secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI eCEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo per lerestanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i
quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specificomodello.
Controllo e manutenzione comma 1
NOTE:
distinzione tra controllo e manutenzione:l’eventuale sta a ricordare che il primo non implica necessariamente ilsecondo;
la cadenza temporale di controlli e manutenzioni (non necessariamente
coincidente) è fissata in subordine da:le istruzioni elaborate dal costruttore dell'impianto
le istruzioni dei costruttori dei componenti
le normative UNI e CEI
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 28/3428
Controllo e manutenzione comma 1
SOLO in mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli devono essere
effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
quadriennaleFocolare chiuso < 8 anniFocolare aperto in localinon abitati
< 35
biennaleFocolare aperto in localiabitati
< 35
biennaleFocolare chiuso >8 anni< 35
annualeTutti≥ 35Gas
annualeTutti≥ 350
annualeTutti< 350Liquido
annualeTutti≥ 350
annualeTutti< 350Solido
PeriodicitàTipo generatorePotenza (kW)Combustibile
Modelli di rapporto di controllo comma 2
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzionedell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere unrapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che adesso è diverso aseconda della potenza al focolare del generatore di calore:
Pn focolare ≥ 35 kW,
il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscrittoconformemente al modello di cui all'allegato F.
Pn focolare < 35 kW,il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto
conformemente al modello di cui all'allegato G.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 29/3429
Verifiche rendimento di combustione - comma 3
In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di
calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento, con unaperiodicità che deve essere almeno:
semestraleTutti≥ 350Gas
quadriennaleTutti< 35annualeTutti≥ 35
semestraleTutti≥ 350
annualeTutti< 350Liquido
semestraleTutti≥ 350
annualeTutti< 350Solido
PeriodicitàTipo generatorePotenza (kW)Combustibile
Limiti sul rendimento di combustione - comma 4
Il rendimento di combustione deve risultare:
per i generatori ad acqua calda di installazione successiva al 8-10-2005,stesse regole di prima dettate dal DPR 412 e DPR 660 per le variecategorie da 1 * a 4 *)
per i generatori ad aria calda di installazione successiva al 8-10-2005(modificato)
) ( )ncc P 10min,lim, log2803 ⋅+=−≥ η η
( )
( )( )
( )
⋅+=
⋅+=⋅+=
⋅+=
°=
**** log293
*** log290
** log287
* log284
70
10min,
10min,
10min,
10min,
nc
nc
nc
nc
P
P
P
P
C T
η
η
η
η ( )
( )( )
( )
⋅+=
⋅+=⋅+=
⋅+=
°=
**** log389
*** log386
** log383
* log380
50
10min,
10min,
10min,
10min,
nc
nc
nc
nc
P
P
P
P
C T
η
η
η
η
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 30/3430
Sostituzione dei generatori difformi - comma 5
“I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti
fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori
mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300
giorni solari a partire dalla data della verifica.”
Norma già presente nel DRP 412/92 e che viene qui ribadita
l’allegato H fa infatti riferimento al DPR 412/92
Esclusione dall’esercizio continuo comma 6
“I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
minimi, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo
prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del DPR 412”
Norma già presente nel DRP 412/92 e che viene qui ribadita
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 31/3431
Accertamenti ed ispezioni comma 7
“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità
competenti , ... effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici .”
“I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere
allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto annotando i
riferimenti negli spazi appositamente previsti.”
Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità della legislazione concorrente tra stato e regioni(autorità competenti, invece che comuni, giacché devono esserele regioni a definire chi fa cosa).
Affidamento a terzi degli accertamenti e/o ispezioni- comma 8
“In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche affidatarie dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al decreto dei Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.”
Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità della legislazione concorrente tra stato e regioni,introducendo il temine di amministrazioni pubbliche affidatarie alposto di comuni e province.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 32/3432
Trasmissione dichiarazione sulle verifiche - comma 9
“Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, .... stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici.”
“Tra gli elementi informativi è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi, di apposita dichiarazione,conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F (Pn ≥ 35 kW) o all'allegato G (< 35 kW).”
Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità sia della legislazione concorrente tra stato eregioni, sia del riferimento ai nuovi modelli per il rapporto di controllo emanutenzione.
Modalità di trasmissione della dichiarazione - comma 10
“La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità,attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare
riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del presente allegato. La trasmissione della suddetta dichiarazione avviene con scadenze temporali correlate ai termini previsti allo stesso comma 3 del presente allegato .”
Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità sia della legislazione concorrente tra stato eregioni, sia del riferimento ai commi del D.Lgs. 192-2005.
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 33/3433
Accertamento su dichiarazioni comma 11
“L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono
all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.”
“I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione. “ “Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono
programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.”
Anche questa è una norma già presente nel DPR 412-551, e che viene quiadeguata alle necessità della legislazione concorrente tra stato e regioni
Relazione biennale sull’efficienza degli impianti - comma 12
“Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione. competenti, se diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza,
con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale .”
Questa è una invece una norma nuova, che impone l’invio di una relazione “consuntiva” biennale sullo stato dei generatori termici dalle autoritàcompetenti (da definire a cura delle regioni) alle regioni stesse
7/16/2019 VI_14_11_06_P2
http://slidepdf.com/reader/full/vi141106p2 34/34
Regime transitorio per gli accertamenti - comma 13
“Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore .”
Per evitare la sospensione dell’attività di ispezione attualmente in corso aisensi della legge 10/91 e suoi decreti attuativi, FINO AL 8-10-2008 leispezioni in essere possono essere eseguite in conformità con il DPR 412-
551; per quella data si suppone che le regioni abbiano legiferato definendochi deve fare cosa.