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VoluntaryDisclosure - Andrea Tavecchio · 2016-09-15 · voluntary disclosure trova ora una nuova...

Date post: 14-Aug-2020
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Voluntary Disclosure La gestione delle attività oggetto di emersione Calcoli di convenienza e ruolo della Fiduciaria Generale Fiduciaria SpA Società Fiduciaria e di Revisione in Milano Massimo Caldara - Claudia Crivelli LGT – Vaduz, 28 gennaio 2015
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Voluntary Disclosure

La gestione delle attività oggetto di emersione

Calcoli di convenienza e ruolo della Fiduciaria

Generale Fiduciaria SpA

Società Fiduciaria e di Revisione in Milano

Massimo Caldara - Claudia Crivelli

LGT – Vaduz, 28 gennaio 2015

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Agenda

• Premessa

• Calcoli di convenienza

• Possibile mantenimento delle attività all’estero e ruolo delle fiduciarie

GENERALE FIDUCIARIA 2

• Obblighi di sostituto d’imposta e incarico fiduciario senza intestazione

• Possibili successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria

• Allegati

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Voluntary Disclosure – Premessa

• Dopo la mancata conversione dell’art. 1 del Dl n. 4 del 28 gennaio 2014, la procedura di cd.

voluntary disclosure trova ora una nuova disciplina nella legge n. 186 del 15 dicembre 2014,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, e in vigore dal 01.01.2015,

con possibilità di accesso fino al 30.09.2015 per violazioni commesse fino al 31.12.2013.

• Il decreto rinvia a un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per

quanto riguarda le modalità applicative: sul sito dell’Agenzia, tuttavia, è stata pubblicata la

bozza dell’ istanza, in forma più semplificata rispetto alla versione del Dl 4/2014.

GENERALE FIDUCIARIA 3

• Il presupposto per la pacificazione con il Fisco resta il pagamento integrale delle tasse evase

e l’assenza di anonimato del contribuente, distinguendosi cosi dagli scudi fiscali del decennio

scorso: il vantaggio è anzitutto rappresentato da uno sconto delle sanzioni

amministrative e dalla depenalizzazione dei principali reati tributari.

• Il trattamento premiale è però subordinato alla spontaneità dell'adesione al programma di

voluntary disclosure. Ciò significa che se il contribuente è già stato raggiunto da una qualsiasi

attività di accertamento relativo alle attività estere rilevanti non potrà più beneficiare degli

sconti da compliance fiscale.

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Voluntary Disclosure – Premessa

• Oltre alla spontaneità dell'adesione, rileverà in modo significativo la scelta operata dal

contribuente, con riferimento alla situazione post regolarizzazione; il nuovo art. 5-

quinquies, c. 4, primo periodo del decreto legge n.167/90 prevede tre circostanze premiali:

a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea e in

Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo

scambio di informazioni con l’Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4

settembre 1996, e successive modificazioni;

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l’autore delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli

GENERALE FIDUCIARIA 4

adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività

sono detenute un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane

richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria

e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario

estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

• Oltre alla scelta compiuta dal contribuente, rileverà l’eventuale stipula di un accordo ex art.

26 Modello OCSE con l’Italia entro 60 giorni dalla entrata in vigore della vd (con

retroattività alla data della stipula anziché da quella dell’entrata in vigore).

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Agenda

• Premessa

• Calcoli di convenienza

• Possibile mantenimento delle attività all’estero e ruolo delle fiduciarie

GENERALE FIDUCIARIA 5

• Obblighi di sostituto d’imposta e incarico fiduciario senza intestazione

• Possibili successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria

• Allegati

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Voluntary Disclosure – Calcoli di convenienza

• Alla luce delle condizioni indicate, il calcolo del costo complessivo della procedura diviene

piuttosto complesso, in particolare per quanto riguarda i Paesi cd. “Black List”, con i quali

potrebbe intervenire un accordo ex art. 26 Modello OCSE :

• Per quanto riguarda le imposte sui redditi, rileverà:

• la stipula dell’accordo, da cui discenderà la disapplicazione del raddoppio delle sanzioni

ex art. 12 comma 2 secondo periodo Dl 78/2009;

• e, congiuntamente all’accordo, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie

italiane richiedenti tutti i dati concernerti le attività oggetto di collaborazione volontaria,

GENERALE FIDUCIARIA 6

sottoscritta da intermediario estero e contribuente (cd. Certificazione), da cui

discenderà anche la disapplicazione del raddoppio dei termini di accertamento ex art.

12 comma 2-bis Dl 78/2009;

• Per quanto riguarda le sanzioni in tema di RW, rileverà:

• la stipula dell’accordo, con riduzione della sanzione minima edittale del 3% (vs 5/6%);

• e, in caso di Paese non collaborativo, il comportamento del contribuente, con uno

sconto del 50% anziché del 25% per chi scegliesse la strada della trasparenza (rimpatrio

giuridico o fisico o rilascio certificazione).

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Calcoli di convenienza – Sconto delle sanzioni in tema di RW

• La situazione, a partire dall’ 01.01.2015, può essere così schematizzata:

White List Black List collaborativo Black List non collaborativo

Minimo edittale 2009/2013 3% 3% 6%

Presenza di una condizione

ex art. 5-quinquies, comma

4 (riduzione del 50% / 25%)

si si no si no

1,5% 1,50% 2,25% 3,00% 4,50%

Adesione (riduzione ad 1/3) 0,5% 0,5% 0,8% 1,0% 1,5%

Cumulo materiale (2009/2013) 2,5% 2,5% 3,8% 5,0% 7,5%

Minimo edittale 2004/2008 n/a 3% 5%

Alla luce di quanto

dichiarato dall’Agenzia

delle Entrate nell’

audizione al senato del

20.11.2014 la

certificazione di cui alla

lettera c) dovrebbe far

valere i suoi effetti solo

nel caso di Paese “non

collaborativo” (in

GENERALE FIDUCIARIA 7

Minimo edittale 2004/2008 n/a 3% 5%

si no si no

Presenza di una condizione ex

art. 5-quinquies, comma 4

(riduzione del 50% / 25%)

n/a 1,50% 2,25% 2,50% 3,75%

Adesione (riduzione ad 1/3) n/a 0,5% 0,8% 0,8% 1,3%

Cumulo materiale (2004/2008) n/a 2,5% 3,8% 4,2% 6,3%

Cumulo materiale

2004/20132,5% 5,0% 7,5% 9,2% 13,8%

collaborativo” (in

alternativa al rimpatrio

fisico o giuridico); in

attesa di conferma

ufficiale, si è ipotizzato

anche nel caso di Paese

BL “collaborativo” che

per ottenere il massimo

sconto sia necessaria una

delle tre condizioni

RIMPATRIO O CERTIFICAZIONE

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Calcoli di convenienza – Sconto delle sanzioni in tema di redditi

• La situazione, a partire dall’ 01.01.2015, può essere così schematizzata:

White List Black List collaborativo Black List

Minimo edittale 2009/2013 133% / 160% 133% / 160% 266% / 320%

Riduzione ex art. 5-quinquies,

comma 4 ultimo periodo (sconto

25%)

100% / 120% 100% / 120% 200% / 240%

Adesione (riduzione ad 1/6) 16,6% / 20% 16,6% / 20% 33,3% / 40%

Minimo Edittale 2004/2008 n/a n/a 133% / 160% 133% / 160%

Il minimo edittale

indicato è stato

incrementato di 1/3 in

quanto trattasi di redditi

esteri; tuttavia, per i

Paesi Black List, a

differenza di quanto

operato dagli Uffici, la

CM 11/E del 12.03.2010

non prevede detto

incremento, essendo

assorbito dal raddoppio

della sanzione minima

GENERALE FIDUCIARIA 8

In caso di reati tributari commessi nel periodo 2004/2008 l’Agenzia opera comunque il raddoppio dei termini a

prescindere dall’art. 12 Dl 78/2009 (l’attuazione della legge delega di riforma fiscale potrebbe impedirlo)

Minimo Edittale 2004/2008 n/a n/a 133% / 160% 133% / 160%

n/a con certificazione senza certificazione n/a

Certificazione ex art. 5-quinquies,

comma 4 lett. Cn/a n/a 100% / 120% 100% / 120%

Riduzione ex art. 5-quinquies,

comma 4 ultimo periodo (sconto

25%)

n/a n/a 100% / 120% 100% / 120%

Adesione (riduzione ad 1/6) n/a n/a 16,6% / 20% 16,6% / 20%

della sanzione minima

disposto dall’art. 12 del

Dl 78/2009: ne

deriverebbe, in caso di

adesione, una sanzione

compresa fra il 25% e il

30% (vs 33.3% / 40%)

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Calcoli di convenienza – Prime riflessioni

• Si possono quindi trarre alcune prime riflessioni con riferimento ai Paesi Black List

(collaborativi e non):

• Per quanto riguarda le sanzioni in tema di RW, la situazione è abbastanza chiara: fermo

restando i 10 anni dei termini di accertamento, un comportamento trasparente da parte del

contribuente, a scelta fra rimpatrio giuridico o fisico o rilascio certificazione, consente di

ottenere uno sconto compreso fra il 4,5% (assenza accordo) e il 6/9% circa (con accordo).

• Per quanto riguarda le imposte sui redditi la situazione è invece molto più complessa: il

GENERALE FIDUCIARIA 9

raddoppio dei termini può essere evitato (salvo il caso di reato tributario) solo in caso di

accordo e attraverso il rilascio della certificazione, ad oggi peraltro difficilmente ottenibile.

• Al momento, quindi, il comportamento del contribuente non sembra particolarmente

rilevante per ottenere sconti significativi sui redditi: la situazione potrebbe cambiare ove la

condizione della certificazione diventi legalmente fattibile, ovvero nel caso di modifica

legislativa che preveda di ottenere gli stessi effetti anche in presenza di rimpatrio fisico o

giuridico: non è infatti chiara la ratio di questa distinzione rispetto alla disciplina sanzionatoria

dell’RW.

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Agenda

• Premessa

• Calcoli di convenienza

• Possibile mantenimento delle attività all’estero e ruolo delle fiduciarie

GENERALE FIDUCIARIA 10

• Obblighi di sostituto d’imposta e incarico fiduciario senza intestazione

• Possibili successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria

• Allegati

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Voluntary Disclosure – La fiduciaria e il Rimpatrio Giuridico

• La soluzione oggi praticabile per ottenere uno sconto certo e mantenere gli asset

all’estero è quella del Rimpatrio giuridico attraverso una società fiduciaria italiana, la cui

attività tipica consiste nell’amministrazione di beni per conto terzi.

• In occasione dello scudo fiscale, l’Agenzia delle entrate (CM 43/2009) ha riconosciuto la

sostanziale equivalenza tra rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico: “si precisa inoltre che ilrimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario abilitato assumeformalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e lepredette attività finanziarie detenute all’estero, anche senza procedere al materiale trasferimento

GENERALE FIDUCIARIA 11

predette attività finanziarie detenute all’estero, anche senza procedere al materiale trasferimento

delle stesse nel territorio dello Stato (cosiddetto “rimpatrio giuridico”).

• La validità del rimpatrio giuridico è stata avallata anche da Banca d’Italia, che, con

Provvedimento del 28 settembre 2009 (Disposizioni in materia di raccolta, per finalità

statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l’estero, dei dati relativi

alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del dl 78/2009), ha previsto l’obbligo di

segnalare “anche la fattispecie in cui un intermediario italiano assume formalmente in custodia, deposito,

amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all’estero, anche senza procedere al materiale

afflusso nel territorio dello Stato”.

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Voluntary Disclosure – La fiduciaria e il Rimpatrio Giuridico

• Nel caso in cui il richiedente intenda trasferire le attività presso una fiduciaria, è necessario

allegare prima della conclusione della procedura, a titolo esemplificativo:

• copia del mandato fiduciario,

• lettera della banca estera attestante la chiusura del conto originario,

• contabili di trasferimento dei titoli,

• estratto del nuovo conto intestato alla fiduciaria.

• Conseguentemente, l’atto di irrogazione delle sanzioni conterrà la previsione della riduzione

GENERALE FIDUCIARIA 12

• Conseguentemente, l’atto di irrogazione delle sanzioni conterrà la previsione della riduzione

nella misura del 50% del minimo edittale:

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Voluntary Disclosure – La fiduciaria e il Rimpatrio Giuridico

• E’ importante sottolineare che l’utilizzo di una fiduciaria dispiega i suoi effetti non solo sullo

sconto delle sanzioni, ma anche sulla compliance post regolarizzazione.

• Operando da sostituto d’imposta, infatti, la fiduciaria esonera il contribuente dagli obblighi

di monitoraggio valutario (quadro RW) e dal calcolo e versamento delle imposte sostitutive

sui redditi finanziari e delle imposte patrimoniali (IVIE ed IVAFE).

• Tuttavia la norma sulla voluntary disclosure non contiene una disposizione analoga all’art.

14, comma 8 del DL n. 350/2001 che consentiva di ovviare agli obblighi dichiarativi

GENERALE FIDUCIARIA 13

(redditi ed RW) relativi al periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 e la data di

presentazione della dichiarazione riservata.

• Con riferimento ai redditi prodotti a partire dall’ 01.01.2014, il contribuente dovrà quindi

adempiere direttamente a tutti gli obblighi dichiarativi, compreso il quadro RW (UNICO

2015 e UNICO 2016).

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Voluntary Disclosure – L’intervento di una fiduciaria

• Prima di approfondire i vantaggi di natura fiscale – legati al ruolo di sostituto d’imposta e a

una conseguente gestione degli adempimenti fiscali e normativi più ordinata e tale da

garantire l’esonero futuro dalla compilazione del quadro RW – è bene specificare le altre

implicazioni, in primis quelle legate a precedenti scudi e agli obblighi antiriciclaggio.

• E’ bene anzitutto evidenziare come, a differenza degli scudi fiscali, la fiduciaria non abbia

un ruolo attivo nel perfezionamento della procedura di voluntary disclosure; mentre

nello scudo fiscale, infatti, la fiduciaria riceveva la dichiarazione riservata da parte del

contribuente e versava per suo conto l’imposta straordinaria, in questo caso il contribuente

GENERALE FIDUCIARIA 14

deve essere assistito da un professionista per la presentazione dell’istanza, e provvede

direttamente al versamento di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

• La fiduciaria potrebbe invero avere un ruolo attivo nel caso in cui esista già un rapporto con

il cliente, sorto per esempio in occasione dello scudo fiscale, e questi decida ora di avvalersi

della voluntary disclosure.

• Nel caso in cui il contribuente intenda infatti far valere ai fini della procedura gli effetti

premiali di una o più dichiarazioni riservate la nuova bozza di istanza, a differenza della

precdente, non richiede di indicare gli estremi di queste dichiarazioni .

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Voluntary Disclosure – L’intervento di una fiduciaria

• E’ opportuno comunque evidenziare quanto richiesto dalla precedente bozza di istanza,

visto che quella attuale non sembra sufficiente a consentire un’informativa completa; in tal

senso, il richiedente dovrà essere in grado di specificare:

• la denominazione e il codice fiscale dell’intermediario presso cui è stata presentata la

dichiarazione riservata;

• la data di presentazione della dichiarazione riservata;

• l’importo complessivo dell’attività oggetto di emersione.

• Il richiedente dovrà altresì in grado di illustrare, in modo analitico, quali sono gli effetti

GENERALE FIDUCIARIA 15

premiali che intende far valere (articoli 14 e 15 del Dl n. 350/2001), allegando probabilmente

copia delle dichiarazioni riservate delle attività emerse.

• Come previsto dalla Circolare 52/E del 2010, l’Amministrazione finanziaria procederà al

controllo della regolarità della procedura di emersione.

• Da parte sua, la fiduciaria dovrà registrare la perdita della segretazione del rapporto scudato,

e tenerne conto sia ai fini del calcolo dell’imposta di bollo ordinario in luogo di quello

speciale, sia, soprattutto, al fine di dare riscontro a eventuali richieste da parte

dell’amministrazione fiscale.

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Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio – Scudo Fiscale

• La scelta di coinvolgere la fiduciaria impone a quest’ultima di adempiere gli obblighi di

adeguata verifica antiriciclaggio, non potendo affidarsi a quella già svolta dal professionista, e

di segnalare eventuali operazioni sospette.

• In occasione dello scudo fiscale, il comma 4 dell’art. 13 bis del d.l. 78/2009 ha escluso

l’obbligo di segnalazione qualora ricorressero i casi di non punibilità previsti dall’art. 8,

comma 6, lett. c) della legge 289 del 2002: gli intermediari e i professionisti sono stati

pertanto esentati dall’effettuare la segnalazione allorché ritenessero, sulla base degli elementi

a loro disposizione, che non sussistessero ipotesi di reato diverse da quelle previste dal

GENERALE FIDUCIARIA 16

a loro disposizione, che non sussistessero ipotesi di reato diverse da quelle previste dal

menzionato art. 13-bis.

• D’altra parte, anche in occasione dello scudo, le Circolari MEF n. 74199 del 12.10.2009 e n.

2166 del 16.02.2010 avevano comunque confermato per gli intermediari l’obbligo di:

• Identificare e verificare l’identità del cliente, compreso l’eventuale titolare effettivo,

ponendo particolare cura nell’evitare l’utilizzo di prestanome o di soggetti interposti;

• Raccogliere informazioni dettagliate sull’attività del cliente e sulle sue capacità

economiche, sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto continuativo connesso

all’operazione scudata;

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Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio – Scudo Fiscale

• nei casi previsti dall’art. 28 del D.Lgs. 231/2007 (operazioni ad alto rischio di

riciclaggio), acquisire informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla costituzione

dei capitali oggetto del rientro dall’estero, atti a ricostruire l’origine degli stessi;

• conservare i documenti e registrare nell’Archivio Unico Informatico (AUI) le

informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della

clientela;

• svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo, anche

successivamente all’operazione di emersione, al fine di individuare profili di anomali

meritevoli di approfondimento ai fini della segnalazione delle operazioni sospette;

GENERALE FIDUCIARIA 17

meritevoli di approfondimento ai fini della segnalazione delle operazioni sospette;

• adottare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare transazioni di

carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle operazioni, per destinazione o

provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che

accedono ai servizi di tramitazione.

• In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta, gli intermediari rischiavano una

sanzione amministrativa sino al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata, ma

soprattutto di essere coinvolti nel reato di riciclaggio, qualora ci fosse consapevolezza

della provenienza delittuosa delle somme oggetto di rimpatrio.

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Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio – Voluntary Disclosure

• Professionisti ed intermediari, per assistere o intervenire nella procedura di voluntary

disclosure dei propri clienti, dovranno approfondire, nel dettaglio, atti e documenti che il

contribuente produrrà con l'istanza all'agenzia delle Entrate.

• Da tale esame, in molti casi, potranno emergere situazioni penalmente rilevanti che

integrano l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (articolo 41 del D.lgs. 231/2007).

• Il D.l. A.S. n. 1642, pur disponendo che l’Agenzia delle Entrate comunica all’Autorità

Giudiziaria la conclusione della procedura di rientro, non ripropone l’esenzione di cui

GENERALE FIDUCIARIA 18

Giudiziaria la conclusione della procedura di rientro, non ripropone l’esenzione di cui

all’art. 13-bis del d.l. 78/2009 in tema di antiriciclaggio: secondo quanto chiarito dalla

Circolare MEF n. 8624 del 31.1.2014, infatti, “L'approvazione delle norme sulla

voluntary disclosure non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei

presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di

contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.”

• Ne consegue che l'applicazione delle predette norme non vale, in alcun modo, a

qualificare di per sé come lecite le risorse o le attività, oggetto di

volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero .

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Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio – Voluntary Disclosure

• Restano, pertanto, immutati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007, gli obblighi di:

• adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo,

• applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato

rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,

• conservazione e registrazione,

• segnalazione di eventuali operazioni sospette.

• L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta non si esaurisce nella fase iniziale, ma come

GENERALE FIDUCIARIA 19

• L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta non si esaurisce nella fase iniziale, ma come

confermato dalla Comunicazione UIF del 24 febbraio 2010: “Ancorché le operazioni siano

state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano successivamente

raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire

da illeciti diversi da quelli richiamati dall’articolo 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, sono tenuti a

inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta”.

• A maggior ragione, anche dopo il perfezionamento della voluntary disclosure, gli

intermediari dovranno svolgere un controllo costante e valutare se inviare alla UIF la

segnalazione di operazione sospetta.

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Assunzione di mandato fiduciario

• Principali fasi nelle quali si articola l’apertura del mandato (si ricorda che l’attività fiduciaria è

regolata dalla legge 1966/39 e dal DM Industria del 16 gennaio 1995):

• incontro con potenziale cliente (e/o suo professionista e/o referente bancario) e raccolta

informazioni su scopo e tipologia operazione, documento identità e codice fiscale

(nell’ambito dell’operazione di Voluntary Disclosure la fiduciaria acquisirà anche

evidenza dell’accordo che il cliente, con il suo professionista, ha «sottoscritto» o «sta

sottoscrivendo» con l’Amministrazione fiscale nonché l’intervenuto patteggiamento in

sede penale a meno che si ricada in situazione di non punibilità);

• verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio (verifiche world check,

GENERALE FIDUCIARIA 20

• verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio (verifiche world check,

compliance daily control, elenco protesti, rassegna stampa e google);

• incontro con cliente (presso sede fiduciaria o presso altro luogo concordato) per

sottoscrizione mandato fiduciario;

• apertura di conto/rapporto bancario (in Italia o all’estero) intestato alla Fiduciaria ovvero

di polizza assicurativa (la fiduciaria comunicherà nome fiduciante se richiesto);

• trasferimento titoli e/o liquidità da deposito/conto personale cliente a deposito/conto

della fiduciaria.

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Attività estere di natura finanziaria

• L’elenco di attività estere di natura finanziaria che possono essere affidate in

amministrazione fiduciaria (con o senza intestazione) è molteplice e coincide di fatto con le

attività per le quali è possibile effettuare la voluntary disclosure (cfr CM 38/2013 sul

monitoraggio fiscale) quali:

• partecipazioni al capitale o al patrimonio di società estere,

• obbligazioni estere titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero,

• titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti

(comprese le quote di OICR esteri),

• valute estere, depositi e conti correnti bancari;

GENERALE FIDUCIARIA 21

• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,

finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di

assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie assicurative estere;

• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;

• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;

• diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;

• forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto

estero.

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Attività estere di natura finanziaria

• Ai fini della voluntary disclosure si ricorda che dovevano essere indicate nel quadro RW anche le

attività finanziarie italiane detenute all’estero in quanto suscettibili di produrre redditi

diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all’estero. Si ricorda che con la

circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) e la risoluzione n. 134/E del 2002 sono

state considerate “detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane detenute per il

tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti.

• Per quanto riguarda l’avvenire (UNICO 2015), invece, si evidenzia che la Legge 97/2013 ha

esteso l’ambito soggettivo di compilazione del quadro RW al cd. “titolare effettivo”, come

GENERALE FIDUCIARIA 22

esteso l’ambito soggettivo di compilazione del quadro RW al cd. “titolare effettivo”, come

definito dalla normativa antiriciclaggio; la novità colpisce in particolare chi detiene attività

ed investimenti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da

quelli collaborativi nonché in entità o istituti giuridici italiani o esteri, diversi dalle

società (es. fondazioni e Trust): in questo caso, infatti, seguendo un approccio “look

through” e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si

dovrà dare rilevanza al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” di cui il

contribuente risulti nella sostanza il “titolare effettivo”.

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Attività estere di natura patrimoniale

• Come le attività finanziarie, così possono essere oggetto di voluntary disclosure e successivo

trasferimento alla fiduciaria (con lo schema dell’amministrazione senza intestazione) anche i

beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

• A titolo esemplificativo, si tratta dei seguenti investimenti:

• gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda

proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà),

• gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato

(compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza),

GENERALE FIDUCIARIA 23

(compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza),

• le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei

pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri

avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

• Ai fini della voluntary disclosure si ricorda che con la risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002

sono stati considerati “detenuti all’estero” gli immobili ubicati in Italia posseduti per il

tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.

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Agenda

• Premessa

• Calcoli di convenienza

• Possibile mantenimento delle attività all’estero e ruolo delle fiduciarie

GENERALE FIDUCIARIA 24

• Obblighi di sostituto d’imposta e incarico fiduciario senza intestazione

• Possibili successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria

• Allegati

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Obblighi sostituto d’imposta – Premessa

• Dal momento in cui le attività o gli investimenti esteri sono affidati in amministrazione

fiduciaria, quest’ultima assume la veste di sostituto o responsabile d’imposta.

• Ciò non comporta alcun regime di “segretazione” a differenza dello scudo fiscale, ma solo –

in alcuni casi – di “anonimato fiscale” (peraltro, come segnalato, la voluntary disclosure

potrebbe far cadere il regime di “segretazione” di precedenti rapporti segretati, qualora il

richiedente intendesse far valere gli effetti premiali di un precedente scudo fiscale).

• Gli obblighi di sostituto d’imposta variano in funzione delle modalità di tassazione dei redditi

GENERALE FIDUCIARIA 25

• Gli obblighi di sostituto d’imposta variano in funzione delle modalità di tassazione dei redditi

percepiti ed in particolare se tali redditi:

• sono soggetti a meccanismi di tassazione sostitutiva da applicarsi senza che si proceda

alla loro indicazione in dichiarazione dei redditi (cd. “anonimato fiscale”);

• non sono soggetti a meccanismi di tassazione sostitutivi e concorrono alla

determinazione del reddito complessivo di modo che si deve procedere alla loro

indicazione in dichiarazione dei redditi.

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Obblighi sostituto d’imposta – Principali regimi vigenti

• Principali disposizioni in materia di sostituzione tributaria :

• Art. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, con riferimento ai redditi diversi in regime amministrato

e gestito;

• D.Lgs. 239 del 1996 con riferimento agli interessi e altri proventi derivanti dai titoli

obbligazionari e titoli similari;

• Art. 8 del Dl. 512 del 1983, con riferimento ai titoli atipici e ai fondi immobiliari esteri;

• Art. da 26 a 27 ter del DPR 600 del 1973 con riferimento ad altre tipologie di interessi, ai

proventi dei contratti assicurativi sulla vita e a quelli degli OICR italiani nonché ai

dividendi;

GENERALE FIDUCIARIA 26

dividendi;

• Art. 10ter della Legge 77 del 1983 con riferimento agli OICVM esteri;

• Art. 7 del Dl. 351 del 2001 con riferimento ai proventi dei fondi immobiliari italiani.

• Tali disposizioni consentono al contribuente di accedere al regime di risparmio amministrato

ovvero all’applicazione di ritenute d’imposta da parte dell’intermediario, da cui deriva

l’esonero dagli obblighi di dichiarazione (incluso il quadro RW).

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Obblighi sostituto d’imposta – Differenze con regime dichiarativo

• Alcune differenze tra regime fiscale del “risparmio amministrato” (tipico del sostituto

d’imposta) e regime fiscale dichiarativo:

• Esonero RW

• Esonero quadri RM e RT

• Imposta sostitutiva versata ogni

mese (obbligo di acconto da parte

• Compilazione RW

• Compilazione quadri RM e RT

• Imposta sostitutiva versata a

giugno dell’anno successivo,

RISPARMIO AMMINISTRATO REGIME DICHIARATIVO

GENERALE FIDUCIARIA 27

• NB: non tutti i redditi possono accedere al risparmio amministrato

mese (obbligo di acconto da parte

dell’intermediario)

• Calcolo progressivo del capital

gain con riporto in avanti delle

minusvalenze non utilizzate

• Calcolo con metodo CMP (costo

medio ponderato)

giugno dell’anno successivo,

senza obbligo di acconti

• Tassazione del capital gain netto

realizzato nell’anno e riporto in

avanti del risultato negativo

• Calcolo con metodo LIFO (salvo

per OICVM)

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Obblighi sostituto d’imposta – Redditi di capitale esclusi

• I seguenti redditi di capitale sono esclusi dalla sostituzione d’imposta da parte della fiduciaria

e confluiscono nella dichiarazione del contribuente:

• dividendi di partecipazioni qualificate;

• dividendi di partecipazioni non qualificate estere se l’emittente è residente in paradisi

fiscali e i titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

• proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non armonizzati e non

soggetti a vigilanza, di cui all’art. 10-ter, comma 6, L. 77/1983;

• interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di

mutuo, deposito e conto corrente di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR,

GENERALE FIDUCIARIA 28

mutuo, deposito e conto corrente di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR,

• importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e

1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente di cui all’articolo 44,

comma 1, lettera c), del TUIR,

• compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra

garanzia riscossi per il loro tramite di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR,

• interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del

capitale, ex lettera h) del c. 1 dell’art. 44 (che rappresenta una disposizione di chiusura

della categoria dei redditi di capitale),

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Obblighi sostituto d’imposta – Redditi diversi esclusi

Anche i seguenti redditi diversi indicati nell’articolo 67 del TUIR sono esclusi dal regime di

risparmio amministrato:

• plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società

non residenti o in società residenti qualora detenute all’estero, nonché le plusvalenze

derivanti da fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR

• le plusvalenze imponibili ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR derivanti

dalla cessione di immobili situati all’estero, o di terreni detenuti all’estero suscettibili

di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è

situato il terreno al momento della cessione,

GENERALE FIDUCIARIA 29

situato il terreno al momento della cessione,

• i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero di cui all’articolo 67,

comma 1, lettera f), del TUIR,

• i redditi esteri di natura fondiaria di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del

TUIR, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli,

• i redditi di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR derivanti dalla concessione

in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione,

noleggio o concessione in uso di veicoli macchine e altri beni mobili detenuti all’estero

(ad esempio, imbarcazioni, oggetti preziosi, d’antiquariato e opere d’arte), dall’affitto e

dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero.

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Obblighi sostituto d’imposta – IVAFE (Art. 19 Dl 201 / 2011)

• Le attività finanziarie estere (depositate o comunque detenute all’estero) oggetto di un

contratto di amministrazione (con o senza intestazione) con una società fiduciaria “non sono

considerate come detenute all’estero” (Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n° 28 – 2 luglio

2012 - § 2.2); ne deriva che:

• il contribuente non è tenuto a liquidare e versare l’IVAFE (Imposta sul valore delle

attività finanziarie estere),

• la fiduciaria applica su tali attività l’imposta di bollo con la medesima aliquota (0,20% o €

34,20).

GENERALE FIDUCIARIA 30

• La base imponibile è rappresentata dal valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o

di rimborso: in mancanza, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze

dell’intermediario.

• La base imponibile è determinata al termine del periodo rendicontato oppure - in assenza di

rendicontazione - al 31 dicembre di ciascun anno.

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Obblighi sostituto d’imposta – IVIE (Art. 19 Dl 201 / 2011)

• L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) è dovuta nella misura dello 0,76

per cento del valore degli immobili stessi.

• Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo

Spazio economico europeo, il valore è quello catastale; in mancanza, o per immobili situati in

altri Paesi, il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in

mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di

detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

GENERALE FIDUCIARIA 31

• Se l’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, quindi senza tener conto della

quota o del periodo di possesso, non supera 200 euro, il versamento dell’imposta non è

dovuto. Se, invece, l’imposta “complessiva” supera 200 euro e pertanto risulta dovuta,

l’imposta da versare va determinata in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e al

numero di mesi di possesso nel corso dell’anno.

• Qualora il contribuente abbia stipulato un contratto di amministrazione avente ad oggetto

diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato all’estero, la dichiarazione

(Modello 770) e la liquidazione dell’IVIE sono effettuati dalla fiduciaria.

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Obblighi sostituto d’imposta – Esoneri RW

• Il ricorso alla fiduciaria garantisce al contribuente, che decida di tenere le attività o gli

investimenti all’estero, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale.

• Come chiarito dalla CM 38/E, dal novellato art. 4, comma 3, Dl 167/1990, discende

l’esonero nei seguenti casi:

• Per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli

intermediari finanziari residenti;

• Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento

degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di

GENERALE FIDUCIARIA 32

degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di

una delle controparti contrattuali;

• Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento

degli intermediari.

• In tutti e tre i casi l’esonero compete a condizione che i redditi di natura finanziaria

e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione di

imposte sostitutive, ritenute a titolo d’imposta o d’acconto secondo le norme vigenti.

• NB: mancato coordinamento con l’abrogazione della “ritenuta d’ingresso”.

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Obblighi sostituto d’imposta – Esoneri RW

• Per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto

reddito, l’esonero compete semprechè affidate in amministrazione o gestione presso

l’intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato

o gestito, che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il

disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.

• L’amministrazione deve avere ad oggetto il compimento di singoli atti giuridici di

amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti

patrimoniali, alienazione ecc.).

GENERALE FIDUCIARIA 33

patrimoniali, alienazione ecc.).

• In mancanza di tale affidamento – che non può consistere in una prestazione di tipo

occasionale, ma richiede l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’intermediario –

il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le

stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.

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Obblighi sostituto d’imposta – Esoneri RW

• La CM 38/E, richiamando i concetti espressi dalle RM 61/E del 31.05.2011 e 23/E del

08.03.2012, conferma che l’esonero spetta anche nel caso di amministrazione fiduciaria senza

intestazione, nella quale la fiduciaria disponga di tutte le informazioni e dei poteri necessari

per consentirle di operare come sostituto o responsabile d’imposta.

• Anche secondo Assofiduciaria (COM_2013_099) “quello che si instaura fra il fiduciante e la

fiduciaria è uno stabile rapporto assimilato fiscalmente, dalla circolare 165/E del 24 giugno

1998, n. 3.1, pur in assenza di un formale contratto di custodia e amministrazione, ad un

“rapporto di amministrazione”: sussistono quindi i presupposti (amministrazione delle

GENERALE FIDUCIARIA 34

“rapporto di amministrazione”: sussistono quindi i presupposti (amministrazione delle

attività o comunque intervento nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi) che,

in base all’art. 4 comma 2 del Dl. 167/1990, obbligano l’intermediario ad operare come

responsabile o sostituto d’imposta”.

• Possibile applicazione per fondazioni e Trust esteri? (cfr CM 38/E: “l’esonero compete

anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della

normativa antiriciclaggio, semprechè la partecipazione nella società estera o nell’entità

giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari

residenti”).

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Obblighi sostituto d’imposta – Sintesi

Mandato Fiduciario Possesso Diretto

Quadro RW

Esonero (salvo per attività e/o investimenti su

cui fiduciaria non opera alcuna ritenuta o

imposta sostitutiva)

Obbligo compilazione Dichiarazione Modello

UNICO PF da parte del contribuente

Fiduciaria opera ritenute a titolo d'imposta e

imposta sostitutiva su pluralità di redditi di

natura finanziaria

Liquidate nella Dichiarazione Modello UNICO PF

e versate dal contribuente

GENERALE FIDUCIARIA 35

Imposte sui redditi

natura finanziaria

Fiduciaria opera ritenuta a titolo d'acconto su

altri redditi che il contribuente deve indicare

nella propria dichiarazione

“Imposte patrimoniali”

Fiduciaria applica imposta di bollo (0,2%) su

attività finanziarie, versa IVIE (0,76%) per

conto del cliente e compila Modello 770

IVIE (0,76%) e IVAFE (0,20%) liquidate nella

Dichiarazione Modello UNICO PF e versate dal

contribuente

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Mandato di amministrazione senza intestazione

• Lo schema del mandato all’amministrazione si è prestato in particolare per “scudare”

tipologie di attività per le quali l’intestazione fiduciaria risultava difficile o non fattibile (cfr

CM 49/2009: la regolarizzazione delle attività estere può essere perfezionata “non soloattraverso la loro intestazione ad una società fiduciaria, ma anche mediante il conferimento a

quest’ultima di un mandato all’amministrazione …) quali ad esempio:

• Quote di SCI monegasca o in generale partecipazioni estere

• Immobili e diritti reali immobiliari

• Beni immateriali

• Polizze assicurative estere (in alternativa al cambio di contraenza)

GENERALE FIDUCIARIA 36

• Polizze assicurative estere (in alternativa al cambio di contraenza)

• Lo schema di mandato senza intestazione adottato per lo scudo fiscale è stato poi utilizzato,

in molti casi, anche al di fuori di tale eccezionale fattispecie.

• Assofiduciaria ha messo pertanto a disposizione delle associate uno schema contrattuale,

sottoponendolo in consulenza giuridica al vaglio dell’Agenzia delle entrate: la risposta

dell’Agenzia è contenuta nella risoluzione 23/E dell’ 8 marzo 2012.

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Mandato di amministrazione senza intestazione

• Le caratteristiche principali del mandato di amministrazione senza intestazione sono le

seguenti:

• gli atti di amministrazione richiesti alla fiduciaria dal fiduciante sono dalla fiduciaria posti

in essere in nome e per conto del fiduciante, titolare anche formale – e non solo

sostanziale, come è, invece, nel rapporto di fiducia più diffuso – del bene oggetto di

amministrazione;

• tali atti di amministrazione richiedono necessariamente una procura conferita dal

fiduciante ad operare sul dossier titoli e sul conto corrente oggetto della relazione

bancaria intestata al cliente fiduciante;

GENERALE FIDUCIARIA 37

bancaria intestata al cliente fiduciante;

• essa deve consentire alla fiduciaria di compiere anche gli adempimenti di natura

fiscale conseguenti all’incarico, con l’obbligo quindi del fiduciante di fornire la

provvista necessaria all’assunzione di eventuali impegni finanziari e quello della banca di

assicurare il flusso completo ed aggiornato di dati;

• il conto corrente fiduciario e l’eventuale deposito titoli fiduciario sono utilizzati allo

scopo di far transitare il denaro e gli strumenti finanziari provenienti da o destinati ad

altri rapporti intestati al medesimo fiduciante o a terzi;

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Mandato di amministrazione senza intestazione

• le operazioni fatte su ordine diretto del cliente sul mercato (sottoscrizione, acquisto,

rimborso, vendita di strumenti finanziari, incasso dei relativi proventi, ecc.) sono regolate

esclusivamente sui conti intestati al cliente;

• a tutela della fiduciaria e della delicatezza del compito assunto, è importante che

l’incarico di amministrazione sia conferito in esclusiva e che il fiduciante non possa

affidare analoghi incarichi a terzi a valere sui medesimi beni;

• l’inadempimento del fiduciante, ponendo la società fiduciaria nell’impossibilità o

comunque difficoltà di assolvere l’impegno preso, determinano la risoluzione di diritto o

comunque il diritto di recedere con giusta causa dal mandato ricevuto, con efficacia

GENERALE FIDUCIARIA 38

comunque il diritto di recedere con giusta causa dal mandato ricevuto, con efficacia

dall’ultimo presupposto impositivo.

• Secondo l’agenzia delle Entrate, la fiduciaria dovrebbe avere il potere di liquidare o prelevare

le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive

derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante: pur trattandosi di

indicazione di difficile applicazione, Assofiduciaria ritiene che possa riferirsi alla disciplina

del Fondo Unico Giustizia

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Agenda

• Premessa

• Calcoli di convenienza

• Possibile mantenimento delle attività all’estero e ruolo delle fiduciarie

GENERALE FIDUCIARIA 39

• Obblighi di sostituto d’imposta e incarico fiduciario senza intestazione

• Possibili successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria

• Allegati

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Possibili successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria

• Una delle differenze principali fra scudo fiscale e voluntary disclosure riguarda i possibili

successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

• Lo scudo fiscale era caratterizzato anzitutto dalla preclusione degli accertamenti tributari

e contributivi sebbene l’esercizio dei poteri istruttori non fosse inibito. La preclusione

operava automaticamente, senza, cioè, necessità da parte del contribuente di fornire specifica

prova in tutti i casi in cui fosse possibile, anche astrattamente, ricondurre la maggiore base

imponibile alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

GENERALE FIDUCIARIA 40

• Le fiduciarie, fintanto che il rapporto fosse segretato, non comunicavano

all’Amministrazione finanziaria i dati relative alle dichiarazioni riservate, né quelli del

rapporto, neanche a fronte di richieste formulate nell’esercizio dei poteri di accertamento.

• D’altra parte, nel caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, le

fiduciarie erano obbligate a fornire i dati e le notizie relative alle dichiarazioni riservate ove

richieste in relazione all’acquisizione di fonti di prova nel corso di procedimenti penali,

nonché in relazione agli accertamenti per finalità di prevenzione e per l’applicazione delle

misure di prevenzione patrimoniali ovvero per l’attività di contrasto ai delitti di riciclaggio e

di associazione per delinquere di stampo mafioso.

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Possibili successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria

• Un altro vantaggio per il contribuente era rappresentato dall’art. 13-bis, comma 3, d.l.

78/2009 che prevedeva che rimpatrio e regolarizzazione non potessero, in ogni caso,

essere utilizzati a sfavore del contribuente, neanche in sede giudiziaria, in via autonoma o

addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del d.l. 3 agosto 2009 n.103.

• Tale divieto si applicava anche a procedimenti concernenti soggetti riconducibili al

contribuente in qualità di “dominus”.

GENERALE FIDUCIARIA 41

• Quindi le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dal“dominus” di una società

di capitali non potevano essere utilizzate ai fini dell’avvio o nell’ambito di un’attività di

controllo fiscale nei confronti della medesima società

• Un tema discusso era, infine, se le fiduciarie dovessero comunicare l’esistenza del rapporto

scudato all’Anagrafe dei Rapporti: per l’Agenzia delle Entrate (istruzioni del 09.08.2013)

“poiché tutti i conti perverranno in maniera indistinta, appare coerente che nel flusso vengano inclusi anchei conti “scudati”, corredati dalle informazioni richieste dai commi 2 e 3 dell’articolo 11 del DL

201/2011, e, quindi, anche con l’evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle

movimentazioni di periodo” (così, CM 18E/2007 e GDF 1/2008, contrari ABI e Assofiduciara).

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Anagrafe dei rapporti – Art. 11 del Dl. 201/2011

• La disciplina sull’Anagrafe dei rapporti è stata modificata dall’art. 11 del dl 201/2011, ma

solo con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e le successive

istruzioni è divenuta operativa.

• Gli operatori finanziari sono ora obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria (articolo 7,

sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973) oltre ai dati identificativi del rapporto finanziario,

quelli relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto riferiti all’anno interessato dalla

comunicazione, i dati degli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per

ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua, nonché le operazioni fuori conto.

GENERALE FIDUCIARIA 42

• Per i rapporti fiduciari il dato da comunicare è il resoconto contabile o di valorizzazione

comunicato al cliente. In particolare, nel caso di rapporto fiduciario che gestisce;

• Valori mobiliari e polizze, il valore da indicare è quello dato dal gestore o dalla

compagnia assicurativa;

• Immobili il valore da indicare è quello di mercato;

• Nel caso di quote di società non quotate, il valore da indicare è quello nominale;

• Nel caso di gestione di mandati di amministrazione senza intestazione l’importo da

indicare è quello dichiarato dal fiduciante.

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Anagrafe dei rapporti – Art. 11 del Dl. 201/2011

• I dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate per la formazione, con procedure

centralizzate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

• Le posizioni, così individuate, saranno segnalate per l’avvio delle attività di controllo fiscale.

• Solo qualora sia attivato un controllo, l’ufficio potrà ottenere informazioni di dettaglio sul

contenuto dei rapporti finanziari seguendo le ordinarie procedure (e non quindi in modo

automatico), vigenti ormai da molti anni, mediante specifica richiesta telematica agli

intermediari finanziari.

GENERALE FIDUCIARIA 43

• Ai sensi dell’ art. 37, co. 4 e 5, D.L. 223/06, i dati archiviati possono essere altresì utilizzati :

• in attività connesse alla riscossione mediante ruolo

• nelle indagini di polizia giudiziaria e tributaria

• negli accertamenti di carattere patrimoniale

• nei procedimenti penali e giudiziari

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Monitoraggio fiscale

• Rispetto al contesto dello scudo fiscale, tuttavia, la differenza più significativa riguarda i

nuovi obblighi di comunicazione introdotti dalla Legge 97/2013 in capo agli intermediari.

• Per quanto riguarda i soggetti “monitorabili” è venuto meno il requisito della residenza in

Italia: anche l’ordine di trasferimento da o verso l’Italia che venga eseguito per conto o

a favore di un soggetto non residente ricade nell’ambito di applicazione della disciplina,

consentendo all’autorità fiscale di acquisire informazioni utili a contrastare il fittizio

trasferimento all’estero della residenza delle persone fisiche.

GENERALE FIDUCIARIA 44

• Attraverso le rilevazioni antiriciclaggio vengono inoltre rafforzati significativamente i poteri

inquisitori dell’Agenzia e della Guardia di Finanza. L’art. 2 Dl 167/1990 prevede ora che:

• a) gli intermediari finanziari possono dover elaborare le operazioni in questione per

trasmetterne i dati anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno

specifico periodo temporale;

• b) tutti gli operatori economici tenuti agli obblighi stabiliti dalla disciplina antiriciclaggio

– compresi gli intermediari finanziari già tenuti agli adempimenti dell’art. 1 – devono, su

richiesta, indicare alle autorità procedenti, con riferimento a specifiche operazioni con

lʹestero o rapporti ad esse collegate, lʹidentità dei titolari effettivi.

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Monitoraggio fiscale

• Il combinato disposto degli articoli 36, comma 6, e 9, comma 1, del decreto antiriciclaggio

già consentiva, prima della legge europea 2013, il passaggio di informazioni presenti nell’AUI

dall’ambito amministrativo a quello tributario, sulla base della regola generale contenuta

nell’articolo 36 del D.P.R. n. 600/1973.

• Tuttavia, tali informazioni potevano essere acquisite solo dalla Guardia di finanza nell’ambito

di verifiche antiriciclaggio o, in veste di polizia giudiziaria, su incarico del giudice, previa

comunque autorizzazione al loro utilizzo a fini fiscali da parte dell’Autorità giudiziaria;

all’Amministrazione finanziaria non ne era quindi consentita l’acquisizione diretta, presso gli

GENERALE FIDUCIARIA 45

intermediari, nel corso delle verifiche tributarie.

• I nuovi poteri a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rendono ora i dati

custoditi dagli intermediari e dai professionisti ai fini antiriciclaggio

immediatamente acquisibili nell’ambito di verificazioni volte a garantire il corretto

adempimento di norme fiscali nonché la prevenzione e la repressione dei fenomeni

di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.

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SO.NO.RE.

• Il nuovo assetto normativo in tema di monitoraggio fiscale (D.l. n. 167 del 1990) ha dotato

l’Agenzia delle entrate di nuovi ed efficaci strumenti di contrasto all’illecito trasferimento e/o

detenzione all’estero di attività produttive di reddito, immediatamente operativi.

• Per quanto attiene invece all’attività di contrasto ai fenomeni di fittizio trasferimento

all’estero della residenza fiscale, il presidio, costituito dal meccanismo di controllo

introdotto dal d.l. n. 112 del 2008 viene implementato dal nuovo applicativo SO.NO.RE. che

permette di selezionare le persone fisiche che, pur risultando formalmente non residenti ai

fini fiscali in Italia, presentano tuttavia indizi di collegamento col territorio nazionale in

GENERALE FIDUCIARIA 46

quanto percepiscono redditi ricorrenti, dispongono di immobili o conti correnti, ricevono

afflussi di capitale.

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Monitoraggio interno

• L’art. 10, D.lgs. 461/1997 («Obblighi a carico di intermediari e altri soggetti che

intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti») estende gli obblighi di monitoraggio anche

alle operazioni compiute nel territorio dello Stato (cd. “monitoraggio interno”).

• Oggetto di segnalazione (nel Quadro SO del Modello 770) sono :

• le operazioni che possono generare redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)

del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, per le quali non sia stata esercitata l’opzione per i

regimi di risparmio amministrato o risparmio gestito;

GENERALE FIDUCIARIA 47

• in ogni caso e, quindi, anche in caso di esercizio delle predette opzioni, le operazioni che

potrebbero produrre redditi al di fuori del circuito degli intermediari residenti (es.

prelievi materiali di titoli o attività dai rapporti oggetto di opzione, trasferimenti a

rapporti diversamente intestati, trasferimenti verso intermediari non residenti)

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Monitoraggio interno

• Al fine di evitare duplicazioni, l’art. 10, D.lgs. 461/1997 comma 4 prevede che:

Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i

trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e

dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il

contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i

trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di

capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente

GENERALE FIDUCIARIA 48

a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

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Agenda

• Premessa

• Calcoli di convenienza

• Possibile mantenimento delle attività all’estero e ruolo delle fiduciarie

GENERALE FIDUCIARIA 49

• Obblighi di sostituto d’imposta e incarico fiduciario senza intestazione

• Possibili successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria

• Allegati

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Allegati - Quadro Normativo e interpretativo di riferimento

• Legge 23 novembre 1939, n. 1966 e DM 16 gennaio 1995

• D.L. n. 167 del 28 giugno 1990

• D.L. 78 del 1° luglio 2009

• D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007

• Legge n. 97 del 6 agosto 2013 e Provvedimento AE del 8 agosto 2014 n. 2014/105953

• D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014

• Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (conversione del Disegno di legge A.S. N. 1642)

GENERALE FIDUCIARIA 50

• CM 43/E del 10 ottobre 2009, CM 49/E del 23 novembre 2009, RM 61/E del 31 maggio

2011, RM 23/E dell’ 8 marzo 2012, Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 18

dicembre 2013, CM 38/E del 23 dicembre 2013, CM 25/E del 6 agosto 2014

• COM_2011_045, COM_2012_009, COM_2013_099

• Circolari MEF n. 74199 del 12.10.2009, n. 2166 del 16.02.2010 e n. 8624 del 31.10.2014

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Allegati - Sintesi sanzioni – Paesi White List – No reati tributari

VIOLAZIONE TERMINI ACCERTAMENTO SANZIONE MAGGIORAZIONE

Infedele dichiarazioneArt. 43 comma 1 del D.p.r.

600/1973Art. 1 comma 2 D.Lgs 471/1997

Art. 1 comma 3 D.Lgs

471/1997

entro il 31 dicembre del quarto

anno successivo a quello in cui è

stata presentata la dichiarazione

(2010)

Da 100 al 200 per cento

dell’ammontare delle imposte

dovute

Maggiorazione sanzione di

un terzo (da 133 a 266 per

cento)

Omessa dichiarazioneArt. 43 comma 2 del D.p.r.

600/1973Art. 1 comma 1 D.Lgs 471/1997

Art. 1 comma 3 D.Lgs

471/1997

GENERALE FIDUCIARIA 51

600/1973 471/1997

entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui

avrebbe dovuto essere presentata la

dichiarazione (2009)

Da 120 al 240 per cento

dell’ammontare delle imposte

dovute

Maggiorazione sanzione di

un terzo da 160 a 320 per

cento)

RW (omessa/infedele

compilazione Sezione II)Art. 20 del D.Lgs 472/1997 Art. 5 comma 2 del d.l. 167/1990 n/a

entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui è

avvenuta la violazione o nel diverso

termine previsto per l'accertamento

dei singoli tributi (2009/2010)

Dal 3 al 15 per cento

dell'ammontare degli importi non

dichiarati

n/a

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Allegati - Sintesi sanzioni – Paesi White List – Con reati tributari

VIOLAZIONE TERMINI ACCERTAMENTO SANZIONE MAGGIORAZIONE

Infedele dichiarazioneArt. 43 commi 1 e 3 del D.p.r.

600/1973Art. 1 comma 2 D.Lgs 471/1997

Art. 1 comma 3 D.Lgs

471/1997

entro il 31 dicembre dell'ottavo

anno successivo a quello in cui è

stata presentata la dichiarazione

(2006)

Da 100 al 200 per cento

dell’ammontare delle imposte

dovute

Maggiorazione sanzione di

un terzo da 133 a 266 per

cento)

Omessa dichiarazioneArt. 43 commi 2 e 3 del D.p.r.

600/1973Art. 1 comma 1 D.Lgs 471/1997

Art. 1 comma 3 D.Lgs

471/1997

GENERALE FIDUCIARIA 52

600/1973 471/1997

entro il 31 dicembre del decimo

anno successivo a quello in cui

avrebbe dovuto essere presentata la

dichiarazione (2004)

Da 120 al 240 per cento

dell’ammontare delle imposte

dovute

Maggiorazione sanzione di

un terzo da 160 a 320 per

cento)

RW (omessa/infedele

compilazione Sezione II)Art. 20 del D.Lgs 472/1997 Art. 5 comma 2 del d.l. 167/1990 n/a

entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui è

avvenuta la violazione o nel diverso

termine previsto per l'accertamento

dei singoli tributi (2004/2006)

Dal 3 al 15 per cento

dell'ammontare degli importi non

dichiarati

n/a

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Allegati - Sintesi sanzioni – Paesi Black List

VIOLAZIONE TERMINI ACCERTAMENTO SANZIONE MAGGIORAZIONE

Infedele dichiarazioneArt. 43 commi 1 del D.p.r. 600/1973 + Art.

12 comma 2 bis d.l. 78/2009

Art. 1 comma 2 D.Lgs 471/1997 + Art. 12

comma 2 d.l. 78/2009 (dal 2008)

Art. 1 comma 3 D.Lgs

471/1997

entro il 31 dicembre dell'ottavo anno

successivo a quello in cui è stata presentata

la dichiarazione (2006)

Da 100 al 200 per cento dell’ammontare

delle imposte dovute (fino al 2007)

Maggiorazione sanzione di un

terzo (da 133 a 266 per cento)

Da 200 al 400 per cento dell’ammontare

delle imposte dovute (dal 2008)

Maggiorazione applicata da

Uffici (contra CM 11/2010)

Omessa dichiarazioneArt. 43 commi 2 del D.p.r. 600/1973 + Art.

12 comma 2 bis d.l. 78/2009

Art. 1 comma 1 D.Lgs 471/1997 + Art. 12

comma 2 d.l. 78/2009 (dal 2008)

Art. 1 comma 3 D.Lgs

471/1997

GENERALE FIDUCIARIA 53

Omessa dichiarazione12 comma 2 bis d.l. 78/2009 comma 2 d.l. 78/2009 (dal 2008) 471/1997

entro il 31 dicembre del decimo anno

successivo a quello in cui avrebbe dovuto

essere presentata la dichiarazione (2004)

Da 120 al 240 per cento dell’ammontare

delle imposte dovute (fino al 2007)

Maggiorazione sanzione di un

terzo (da 160 a 320 per cento)

Da 240 al 480 per cento dell’ammontare

delle imposte dovute (dal 2008)

Maggiorazione applicata da

Uffici (contra CM 11/2010)

RW (omessa/infedele

compilazione Sezione II)

Art. 20 del D.Lgs 472/1997 + Art. 12

comma 2-ter d.l. 78/2009Art. 5 comma 2 del d.l. 167/1990 n/a

entro il 31 dicembre del decimo anno

successivo a quello in cui è avvenuta la

violazione o nel diverso termine previsto

per l'accertamento dei singoli tributi

(2004/2006)

Dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli

importi non dichiaratin/a

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Allegati – Paesi Black List

Alderney Bermuda Guernsey Liechtenstein Panama Tonga

Andorra Brunei Hong Kong Macao Polinesia Francese Turks e Caicos

Anguilla Costa Rica Isola di Man Malaysia Sark Tuvalu

Antigua e Barbuda Dominica Isole Cayman Maldive Seychelles Uruguay

Antille Olandesi Emirati Arabi Uniti Isole Cook Mauritius Singapore Vanuatu

Aruba Ecuador Isole Marshall Monaco Saint Kitts e Nevis Samoa

Bahama Filippine Isole Vergini Brit. Montserrat Saint Lucia

Bahrein Gibilterra Jersey Nauru Saint Vincent

Barbados Gibuti Libano Niue Svizzera

Belize Grenada Liberia Oman Taiwan

Tabella degli Stati e territori inclusi nella black list (D.M. 4 maggio 1999 e successive modificazioni)

GENERALE FIDUCIARIA 54

Belize Grenada Liberia Oman Taiwan

Angola Giamaica Guatemala Kenia Kiribati Herm

Isole Vergini Statun. Lussemburgo Nuova Caledonia Portorico Salomone Sant’Elena

Altri Stati e territori inclusi nella black list del D.M. 21 novembre 2001 e non già inclusi nel D.M. 4 maggio 1999

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Contatti

Generale Fiduciaria SpA

Società Fiduciaria e di

Revisione in Milano

Via Cosimo del Fante 4

20122 Milano

T +39 (02) 58319121

F +39 (02) 89075932

W www.generalefiduciaria.net

GENERALE FIDUCIARIA 55


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