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Gli aspetti operativi legati all’introduzione della Guida per
l’Informazione al Mercato
Milano/Roma, 17-18 luglio 2002
Carmine DI NOIACoordinatore Area Ordinamento Societario e Mercato Mobiliare [email protected]
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La Guida per l’informazioneal mercato
• Forum sull’informazione societaria promosso da Assonime, Borsa Italiana, Assogestioni, Aiaf presso Ref. Partecipazione della Consob come osservatore. Contributi anche di Abi e Assosim.
• Interesse dei diversi soggetti per adeguata e corretta informazione.
• Incerta, ripetitiva o assente (correttamente!) normativa applicativa in tema di price-sensitive information: necessità di una GUIDA dagli operatori per gli operatori.
• Tavolo permanente: osservazioni e modifiche con esperienza applicativa, anche in vista direttiva Market Abuse e modifiche TUF.
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ANALISTI
EMITTENTI
AUTORITA’
Mass - MediaGIORNALISTI
INVESTITORI
ISTITUZIONALI
BORSEintermediari
Qualita’ dei prezzi
Tutti gli attori del mercato concorrono alla qualità dei prezzi (documento Fesco 1.8.2001)
Measures to Promote Market Integrity
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Il sistema dell’Informazione al Mercato
• Flussi informativi verso mercato (azionisti attuali e potenziali) e autorità di vigilanza.
• Informazione breve e rapida• …al fine di informare immediatamente il
mercato e evitare asimmetrie informative e limitare fenomeni di insider trading
Concetto cardine sistema italiano: DISCLOSURE di• Fatti rilevanti (dir.CE 79/279 e art. 114 TUF)• Dati previsionali e contabili di periodo, obiettivi
quantitativi• Studi e statistiche
↦ FAIR DISCLOSURE RULE
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Art. 114 TUF
Obbligo comunicazione fatti rilevanti
Normativa Problematiche Principio Commento
Art. 66, co. 4 e 5 RE Consob
Comunicati contengono elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti sul prezzo
Comunicati con collegamenti, raffronti e aggiornamenti sulle modifiche significative rispetto a quelli precedenti (anche su previsionale art. 68)
PRINCIPIO 1
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Normativa Problematiche Principio Commento
Cosa, come e quando
comunicare
Quali comunicati
Info promozionale
Eterogeneità comunicazioni mercato
Troppi comunicati inviati ex 114
Annunci di annunci (manipolazione?)
PRINCIPIO 1
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1. Gli emittenti e i soggetti che li
controllano comunicano con il mercato
nel rispetto dei criteri di correttezza,
chiarezza e parità di accesso
all’informazione
2. Gli emittenti e i soggetti che li
controllano si astengono dal diffondere
al mercato informazioni a scopo
meramente promozionale
Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPIO 1
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Normativa Problematiche Principio Commento
CORRETTEZZA, CHIAREZZA E PARITA’ DI ACCESSO SONO PRINCIPI GENERALI DI COMUNICAZIONE AL MERCATO
.
CORRETTEZZA: info societaria in forma esaustiva e non fuorviante (contenuto), rivolgendo la massima attenzione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato, ove possibile anticipandole, nel rispetto costante dell’interesse generale al corretto funzionamento del mercato.CHIAREZZA: implica completezza nonché l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari (forma).PARITA’ DI ACCESSO: divieto di selective disclosure di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari
PRINCIPIO 1
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Normativa Problematiche Principio Commento
Comunicazione ex 114 dei soli comunicati price-sensitive: gli altri NON devono essere inviati
ex 114; altrimenti ciò implica che siano price-sensitive ma allora si
deve spiegarlo
INFO PUBBLICITARIA E COMMERCIALE E’ DIFFUSA CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE
PREVISTE PER L’INFO FINANZIARIA
(indicazione mera promozionalità)
NB esclusi dal principio messaggi (anche pubblicitari) relativi a sollecitazioni, opa
Sono info meramente promozionali:
1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali (ma biotech…);
2) l’annuncio di generici accordi di partnership o commerciali;
3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi (vietati gli annunci di annunci, c.s. (!) 3.3.2000)
Divieto di diffusione al mercato di informazioni promozionali
PRINCIPIO 1
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Raccomandazione Consob 4 gennaio 2001 DME/1000796
Uso di siti internet
Normativa Problematiche Principio Commento
Documenti integrali o sintesi fedeli
Documentazione relativa a: bilancio, semestrale, trimestrali
Evitare finalità promozionali
Data, ora e aggiornamento dati
Contenuto omogeneo se diverse lingue
Rettifiche, fonti notizie, notizia della disponibilità web
Rinvii ad altri siti con correttezza e neutralità
Libera consultazione
PRINCIPIO 7
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Affidabilità “casuale” su:
AggiornamentoContenuto
Direttiva Market abuse e documento Transparency
renderanno necessario sito
Normativa Problematiche Principio Commento
Non vincolante
Eterogeneità
PRINCIPIO 7
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1. Fermo il rispetto degli obblighi di diffusione delle
informazioni rilevanti, gli emittenti predispongono un sito
Internet al fine di rendere disponibile al pubblico
informazioni utili per compiere consapevoli scelte
d’investimento.
2. In particolare, gli emittenti rendono disponibili in
un’apposita sezione del proprio sito, preferibilmente anche
in lingua inglese, lo statuto, il bilancio di esercizio e
l'eventuale consolidato, la relazione semestrale, la relazione
trimestrale, le informazioni comunicate al mercato nonché, al
più tardi al termine degli incontri con operatori del mercato,
la documentazione distribuita in occasione di tali incontri.
Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPIO 7
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Normativa Problematiche Principio Commento
1) utilizzo sito con correttezza, evitando il perseguimento di finalità meramente promozionali;
2) cura di precisione, completezza e aggiornamento del sito, con particolare riguardo a contenuti finanziari;
3) contenuti del sito coerenti e semplici; fruibilità e facilità di accesso per utenti, prevedendo in particolare l’indicazione della data e, ove necessario (comunicati), dell’ora degli aggiornamenti e, in caso di siti particolarmente complessi, una mappa del sito, un motore di ricerca, ecc.;
4) seguire il principio di continuità, salvo giustificato motivo: evitare inserimento in modo puramente episodico (non sistematico) di determinati documenti e informazioni
Contenuto sito simile a Star
Profondità storica
Documenti contabili inseriti sul sito quando regolarmente
approvati da organi competenti
PRINCIPIO 7
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Art. 114 TUF
Art. 66 RE: commento rumors se andamento anomalo (mercati aperti)
Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPIO 8
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Normativa Problematiche Principio Commento
Rumors a mercati
chiusi o in preapertura
Probabile
volatilità
Valutare opportunità intervento
Analisi fonti rumors
PRINCIPIO 8
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1. Quando, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-
apertura, si sia in presenza di notizie di dominio
pubblico non comunicate al mercato e idonee a
influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti
finanziari, gli emittenti o i soggetti che li
controllano valutano l’opportunità di informare al
più presto il pubblico circa la veridicità delle
notizie, integrandone o correggendone il contenuto
ove necessario.
Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPIO 8
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Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPIO 8
Se EVIDENZA di influenza SENSIBILE sui prezzi, invito a commentare, se possibile, la notizia per evitare di intervenire, quasi certamente (in modo affrettato, magari con sospensioni tecniche) a mercato aperto.
Principio generale: per notizie rilevanti “di dominio pubblico” devono ad esempio intendersi quelle pubblicate da organi d’informazione di rilievo nazionale (stampa, agenzie, altri mass media) ovvero anche su siti Internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercato (non chat line o siti qualsiasi!).
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Art. 88 RE Consob
Normativa Problematiche Principio Commento
1. Gli emittenti quotati anche in altri mercati UE mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri Paesi
2. Gli emittenti quotati anche in mercati extra-UE mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri Paesi, se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano
PRINCIPIO 9
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Forma: Accesso simultaneo
Contenuto: Evitare asimmetrie informative
Normativa Problematiche Principio Commento
Parità di accesso
Quali info extra-UE
PRINCIPIO 9
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1. La comunicazione in mercati esteri di
informazioni ulteriori rispetto a quelle
dovute o comunque comunicate nel
mercato italiano comporta la loro
diffusione anche in questo mercato
secondo modalità idonee a garantire agli
investitori l’accesso, ove possibile
contestuale, alle medesime informazioni.
Normativa Problematiche Principio Commento
PRINCIPIO 9
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Normativa Problematiche Principio Commento
•assicurare contestuale accesso alle informazioni da parte dell’investitore italiano rispetto a quello di altro paese, sempre che, è evidente, ciò sia possibile (tenendo conto in particolare dei diversi fusi orari e dunque dei diversi orari di apertura dei vari mercati)
•ulteriori notizie fornite in paesi extracomunitari vengano SEMPRE comunicate anche sul mercato italiano
PRINCIPIO 9
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Art. 114, COMMA 5 TUF
Consob stabilisce casi e modalità di informazioni su studi e statistiche
Normativa Problematiche Principio Commento
Art. 69, comma 1 c), RE Consob
Studi e statistiche devono riportare con evidenza grafica avvertenza su conflitti di interesse, indicandone le ragioni e l’estensione
Comunicazione Consob 20.4.2001 (Raccomandazione: trasparenza fonti, indipendenza e correttezza analisti, trasparenza su modalità e tempistica di diffusione studi, trasparenza su continuità della copertura e su serie giudizi espressi).
PRINCIPIO 10
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Normativa Problematiche Principio Commento
Regole non riguardano
direttamente analisti
Enforcement difficile
Rapporto particolare:
analista-intermediario-emittente
PRINCIPIO 10
Intermediari
italiani
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Normativa Problematiche Principio Commento
1. L'analista finanziario svolge la propria attività professionale con indipendenza e obiettività di giudizio, conformandosi ai principi della migliore prassi internazionale. Gli studi e le analisi finanziarie (report), sotto qualsiasi forma divulgati, riportano la data in cui il giudizio è formulato e il prezzo dello strumento finanziario al momento della valutazione; essi distinguono sempre chiaramente gli elementi oggettivi, di cui sono indicate le fonti, dalle opinioni. Nell'esprimere una valutazione, una raccomandazione e/o una previsione di prezzo (target price) su uno strumento finanziario negoziato su un mercato regolamentato, l’analista finanziario rende espliciti i criteri adottati, le condizioni della loro validità e l’orizzonte temporale di riferimento. I criteri utilizzati per la determinazione delle raccomandazioni di investimento (sistema di rating) devono essere comunicati con chiarezza.
2. L'analista finanziario non può utilizzare direttamente o indirettamente, né comunicare a terzi, ivi compresi i propri clienti, informazioni rilevanti delle quali sia venuto in possesso nello svolgimento della sua attività se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche a norma di legge.
3. L'analista finanziario, nell’ambito dei documenti di cui al punto 1, chiarisce se egli è direttamente o indirettamente portatore di un interesse in relazione agli strumenti finanziari oggetto di analisi; in particolare, egli indica il possesso da parte propria, in via diretta o indiretta, di strumenti finanziari o posizioni sugli strumenti finanziari oggetto d'analisi. Su di essi l’analista non effettua operazioni di segno contrario a quello indicato nelle proprie raccomandazioni.
PRINCIPIO 10
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Normativa Problematiche Principio Commento
Rapporti emittenti-analisti:
1) no selective disclosure
2) niente uso di informazioni rilevanti se non pubbliche
Disclosure conflitti PERSONALI
Astensione da operazioni di segno
contrario alle raccomandazioni (se
non in casi eccezionali,
personali, con disclosure preventiva
all’intermediario)
Analisti osservano i principi di indipendenza e correttezza
Indicano appartenenza ad associazioni di categoria
PRINCIPIO 10