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La nuova normativa sui tirocini
in Emilia-RomagnaLo stato dell’arte
A cura di Katia PedrettiServizio Lavoro
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Le radici della nuova normativa
• Linee Guida in materia di tirocini
• Legge “Fornero” (92/2012)
• Legge n. 148/2011, art. 11
• Legge regionale n. 17/2005
Passando per la sentenza Corte Costituzionale n.287/2012
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Finalità
Tirocini (legge regionale n. 17/2005 art. 24, comma 1) = modalità formative finalizzate a:
• sostenere le scelte professionali• favorire l'acquisizione di competenze mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro
Per i beneficiari tipologia c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità:
• inclusione sociale• cittadinanza attiva
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Principali novità
• Tipologie di tirocini (dal DL 138/2011)
• Obbligo di erogazione di indennità
• Una UC di una qualifica del SRQ come obiettivo formativo
• Quota di formazione aggiuntiva tip. b)
• Impianto sanzionatorio
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Tipologie
A) Tirocini formativi e di orientamento
B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro
C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento per determinati beneficiari
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Beneficiari tirocini tipologia C)
– Persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999
– persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 ( invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno)
– richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998
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Tipologie escluse
•Tirocini curriculari
•periodi di pratica professionale/di accesso alle professioni ordinistiche
•tirocini transnazionali (per es. progetti europei)
•tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso
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Durate
Durata massima, comprensiva delle eventuali proroghe:
a) sei mesi
b) dodici mesi
c1) dodici mesi soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998
c2) ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità
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Soggetti promotori
- Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione- istituzioni scolastiche statali e paritarie
- università statali e non statali
- azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO- Centri per l’Impiego provinciali
- aziende sanitarie locali e comuni o Unioni di Comuni (cui sono assimilate le Aziende Speciali di cui all’art. art. 114 del TUEL), comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali e ASP (Aziende pubbliche Servizi alla Persona)
- comuni, soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di intermediazione
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Obblighi dei soggetti/1soggetto promotore
• Invio convenzione e progetto nei termini previsti
• divieto di promuovere più volte lo stesso tirocinio (stesso progetto per stesso tirocinante)
• rispetto delle previsioni di convenzione e progetto
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Obblighi dei soggetti/2soggetto ospitante
• Invio CO• erogazione indennità• solo 1 tirocinio con lo stesso tirocinante• rispetto dei limiti numerici di tirocinanti• essere in regola con Legge n.68/99, Decreto legislativo
81/2008• non aver effettuato licenziamenti (salvo giusta causa e
giustificato, motivo soggettivo e fatti salvi accordi di deroga) nei 12 mesi precedenti
• non fruire di CIG/contratti di solidarietà per attività equivalenti a quella del tirocinio nell’unità produttiva
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Sanzioni a carico di: Soggetto ospitante
• Mancato/tardivo CO = art. 19 Decreto legislativo 273/03 (da 100 a 500 €)
• mancato rispetto obblighi art. 26 bis = divieto di ospitare tirocini per i 12 mesi successivi
• mancata corresponsione dell'indennità = sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 € (Legge “Fornero”)
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Sanzioni a carico di: Soggetto promotore
• Mancato/tardivo convenzione+progetto = art. 19 Decreto legislativo n. 273/03 (da 100 a 500 €)
• mancato rispetto di convenzione progetto, mancata individuazione tutor, mancata assicurazione del tirocinante = divieto di promuovere tirocini per i 12 mesi successivi
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Attuato e da attuare
La legge regionale n. 7/2013 prevede atti della Giunta per:
• approvare i modelli di convenzione e progetto
• attuare le deroghe possibili per i tirocini tip. C)
• definire le modalità di attuazione del SRFC
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Attuato
• Modelli di convenzione e progetto (DG 1256/2013)
• Deroghe per tipologia c) (DG 1472/2013)
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013Convenzione
• Sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante
• costituisce anche una autodichiarazione per quanto riguarda l’ottemperanza degli obblighi posti dalla legge regionale
• deve essere sottoscritta una nuova convenzione per ogni tirocinio (o gruppo di tirocini) promosso
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013Progetto individuale
• Format unico per tutte le tipologie di tirocinio
• sottoscritto dai 3 soggetti
• ha come obiettivo formativo il raggiungimento di una UC di una qualifica del SRQ
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013
Attuazione delle deroghe previste dalla legge regionale n. 7/2013 per la tipologia c):
- deroghe ai limiti numerici
- ripetibilità
- corresponsione e ammontare dell’indennità
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Limiti numerici
I tirocini di tipologia C) sono esclusi dal computo dei tirocini che un soggetto promotore può ospitare
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Ripetibilità
• Beneficiari > 79% invalidità; invalidità psichica:– 1 ripetizione automatica– N. ripetizioni a richiesta di soggetto promotore e
beneficiario
• Altri tipologia c:– 1 ripetizione a richiesta di soggetto promotore e
beneficiario
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Indennità
• Tirocini progettati per < 10 ore settimanali =– L’indennità può non essere corrisposta
• Tirocini progettati per 10-20 ore settimanali = almeno 200 € mensili– L’indennità può essere erogata da un soggetto
diverso dall’ospitante
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/1
• Collocato presso i Servizi per l’Impiego• Costituito da:
- 1 esperto di lavoro
- 1 esperto di salute
- 1 esperto di politiche sociali
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/2
Competente su:
- Ripetibilità
- Deroga all’obbligo di erogazione della indennità da parte del soggetto ospitante
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/2
• 2 Province (PR, RA) hanno attivato gli OTV a livello distrettuale
• 7 Province a livello provinciale
Tutti gli OTV si sono insediati, in alcuni casi sono già stati espressi pareri sulle tematiche di competenza
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471/2013
• Estende il regime transitorio (art. 10 della legge regionale n. 7/2013), oltre che ai tirocini già avviati, anche a progetti o operazioni di finanziamento di tirocini già approvati al momento dell’entrata in vigore della legge
• Chiarisce che l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale
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Da attuare
• Modalità di attuazione del SRFC
• Formazione aggiuntiva tip. B)
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Fine
Grazie per l’attenzione
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini