A scuola di Costituzione
Introduzione alla Costituzione
Molti pensano che la Costituzione sia una specie di monumento, un affare di giuristi e di politici, collocato in uno spazio lontano.Non è così. Essa, che è la carta d’identità della nostra nazione, ha molto a che fare con le nostre vite quotidiane, il lavoro, lo studio, la salute, l’ambiente…La Costituzione è il fondamento di tutte le altre leggi e non una legge qualsiasi.
Uno dei pilastri ideali delle moderne Costituzioni risale al 4 luglio 1776, quando i rappresentanti delle ex colonie inglesi del Nord‐America approvarono la Dichiarazione d’Indipendenza, redatta da Thomas Jefferson.“Noi riteniamo incontestabili ed evidenti per se stesse le seguenti verità: tutti gli uomini sono stati creati uguali, essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili; tra questi diritti sono in primo luogo la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Per assicurare il godimento di questi diritti, gli uomini hanno stabilito tra loro dei Governi, la cui giusta autoritàemana dal consenso dei governati.
23 anni dopo la Dichiarazione Americana, nel 1789 iniziò in Francia il primo processo costituente europeo con la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino.L’articolo 16 della Dichiarazione conteneva le seguenti proposizioni: “Un popolo che non riconosce i diritti dell’uomo e non attua la divisione dei poteri non ha Costituzione”.Ciò vuole dire che il riconoscimento dei dritti dell’uomo postula che questi diritti preesistono alle Costituzioni e non possono essere soppressi.
Sul rapporto regolefelicità
Si è felici quando le regole non sono un qualcosa a cui devo necessariamente obbedire per costrizione, ma fan parte del mio vissuto perché tra regole e vita non ci vedo in mezzo il mare.
Felicia Positò
Sessant’uno anni fa…
… ha inizio una storia:la NOSTRA storia
Una nuova vita per un popolo affamato di giustizia…
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Principi fondamentali
Art. 1
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 3
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Parte IDiritti e doveri dei cittadini
Titolo 1 - Rapporti civili
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
Titolo II Rapporti eticosociali
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 33
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, èobbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni dilavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Titolo III Rapporti economici
Art. 37
Titolo IV -Rapporti politici
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
<< Da bambino mi raccontavano una storia africana.Un falco vola sopra la savana e vede un passero sdraiato sull’erba con le
zampette per aria.Il falco chiede al passero cosa stia facendo e il passero risponde: “Ho
saputo che il cielo sta per crollare e cerco di sostenerlo”.Il falco replica: “E pensi di riuscirci da solo?”.E il passero: “Io faccio quello che posso. Perché non mi aiuti?”Il falco si convince, e si sdraia accanto al passero con le zampe per aria.Dopo un po’ di tempo, passa una gazzella e fa la stessa domanda ai due. Si
convince anche lei e si sdraia con le zampe per aria.Lo stesso fecero poi la zebra, la giraffa, il leone, l’elefante … e tanti altri
animali della savana.Per quella volta, conclude la storia, il cielo non crollò. >>
Una parabola per capire meglio…
Hanno letto:• Sul rapporto regole–felicità ‐ VALERIA IACOBELLIS• Art. 1 – ANTHONY LISCO• Art. 2 – VITO CUTRONE• Art. 3 – CRISTIAN BOCCASILE• Art. 9 – GIANLUCA GRAZIOSO• Art. 10 – CARLO LA MANTIA• Art. 11 – ANTONIO GUERCIO• Art. 21 – GAETANO DESANTIS• Art. 32 – GIANFRANCO NOVIELLI• Art. 33–37 ‐ GIUSEPPE LAVACCA• Art. 34 – ANTONIO BARILE• Art. 53 – DARIO ABBATANTUONO • Una storia africana – LUCIA LOZITO
Montaggio a cura di:
Dario AbbatantuonoAntonio Guercio
Progetto a cura delle docenti:
Prof.ssa Maria Eugenia RossielloProf.ssa Sabina Minerva