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Albo pretorio elettronico
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Nel presente contributo si analizza se esiste una normativa italiana specifica in materia di albo pretorio telematico o esistono altre norme che nel nostro ordinamento possano essere applicabili a questa materia prendendo in
considerazione anche gli orientamenti dottrinali e alcune direttive del Garante della privacy. Infine viene illustrata una rassegna di esperienze già in atto presso vari enti locali.
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Francesco Romano Rapporto tecnico n. 12/2008 - Firenze
Albo pretorio elettronico
di Francesco Romano
Indice generale
Albo pretorio elettronico .....................................................................................................................1Albo pretorio elettronico .....................................................................................................................2
1. Premessa.......................................................................................................................................22. Disciplina attuale sull'albo pretorio.............................................................................................2Esistono norme che disciplinano l'albo pretorio telematico?...........................................................33. Norme da applicare in via analogica............................................................................................54. Il parere del Garante della Privacy..............................................................................................7
4.1 Impiego di tecniche informatiche e telematiche....................................................................84.2 Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio...................................................9
5. Problematiche tecniche..............................................................................................................116. Esperienze..................................................................................................................................117. Conclusioni.................................................................................................................................118. Alcuni esempi di albo pretorio on line.......................................................................................11
1. Premessa
Ai fini dell’approfondimento del tema dell’albo pretorio telematico ho preparato questo documento, per la redazione del quale ho cercato di seguire il seguente schema.Dapprima ho verificato se esistesse una normativa specifica in materia.In secondo luogo ho analizzato altre norme che nel nostro ordinamento potessero essere applicabili a questa materia prendendo in considerazione anche gli orientamenti dottrinali e alcune direttive del Garante della privacy. Infine ho fatto una rassegna di esperienze già in atto presso vari enti locali.
2. Disciplina attuale sull'albo pretorio
L'Albo Pretorio è il luogo dove sono affissi gli atti del Comune e di altri enti (Azienda Sanitaria Locale, Provincia, Ater, etc....).Per esempio, per quanto concerne i Comuni, sono esposte all'Albo Pretorio:
1. le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale,
2. l'elenco dei provvedimenti dei dirigenti degli uffici comunali,
3. le ordinanze,
4. i bandi di concorso,
5. i fogli annunzi legali della Prefettura,
6. gli avvisi di gara di appalto,
7. l'elenco delle concessioni edilizie rilasciate,
8. i decreti di cambiamento o aggiunta di cognome e nome,
9. gli atti non notificati ai destinatari,
10. le pubblicazioni di matrimonio,
11. ecc.
Esistono diverse norme che regolano le tipologie di atto che devono essere pubblicati in albo pretorio, i tempi di pubblicazione, ecc. (es. gli elenchi e gli albi dei giudici popolari devono stare pubblicati 10 giorni ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge 10 aprile 1951, n. 287, il cambio di nome o cognome deve stare in pubblicazione per 30 giorni ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ecc.).
Il Decreto legislativo 267 del 2000, c.d. Testo Unico degli Enti Locali, contiene varie norme in materia di pubblicazione di atti sull'albo pretorio tra le quali l'art. 124:
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Altre norme specifiche riguardano una serie di atti che devono essere pubblicati con diverse modalità presso l'albo pretorio.
Eccone alcune elencate qui di seguito.
Artt. 55 e ss. d.P.R n. 396/2000 (pubblicazioni matrimoniali)
Tali atti devono restare infatti affissi solo presso la porta della casa comunale, almeno per otto giorni.
Artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.
Esistono norme che disciplinano l'albo pretorio telematico?
Per quanto riguarda l’albo pretorio telematico non sembrano esserci disposizioni specifiche in materia ma nella scorsa legislatura è stata depositata una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: “Istituzioni in rete: delega al governo per la messa in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell’albo pretorio telematico”.Tale proposta però non è stata ancora discussa.Qui di seguito ne riporto i principi fondamentali e la parte del testo che ci interessa1.
Il provvedimento affronta un tema basilare della democrazia: la trasparenza delle attività della Pubblica Amministrazione e la possibilità, per ogni cittadino, di accedere ai diversi
1 Per una visione integrale della proposta di legge vedi www.radicali.it/organi/25proposte/pdf/7.pdf
momenti della vita delle istituzioni.
L'articolo 2 della proposta di legge costituisce un’integrazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e prevede la pubblicazione in rete telematica degli atti delle amministrazioni, che, già oggi, sono tenute a soddisfare la condizione di una completa trasparenza amministrativa.
Si prevede inoltre che le informazioni siano presentate non solo in forma grafica ma anche in modalità testuale, per consentirne la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità sensoriali.
L’art. 4 prevede l’istituzione, in ogni Comune, dell’albo pretorio telematico.
Attualmente, la pubblicità degli atti comunali è garantita quasi esclusivamente dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio e cioè in una bacheca accessibile da ben poche persone.
Non si può non rilevare che in questo modo le decisioni più importanti di un Comune, e cioè delibere, appalti, concorsi, gare, bilanci ed altro, sono di fatto sottratte alla conoscenza da parte della generalità dei cittadini, che difficilmente hanno modo di recarsi presso gli uffici comunali per consultare questi documenti e per acquisirne copia.
Di fatto, il principio della pubblicità degli atti e della trasparenza delle attività comunali è vanificato.
ARTICOLI
CAPO I.
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TRASMISSIONE AUDIOVISIVA PER VIA TELEMATICA
DELLE SEDUTE PARLAMENTARI, DEI CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E DI
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
Art. 1.
1. (omissis…)
Art. 2.
1. Fermo restando quanto è previsto all’art. 26, primo comma, della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblicati in rete telematica, nei limiti previsti dalla suddetta legge e secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio analitici e sintetici e, in genere, gli atti e i
provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi.
2. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.
Art. 3.
1. Il Governo, con apposito regolamento, da emanare entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2.
2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni.
CAPO II.
NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEGLI ATTI COMUNALI.
ISTITUZIONE DELL’ALBO PRETORIO TELEMATICO.
Art. 4.
1. E’ istituito in ogni Comune l’albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all’ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Art. 5.
1. In osservanza al principio di economicità dell’attività amministrativa, già sancito dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all’albo pretorio telematico delle gare d’appalto bandite dai
Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.
Art. 6.
1. (omissis…)
Art. 7.
1. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.
3. Norme da applicare in via analogica
Verificata dunque, la momentanea mancanza di una norma specifica che istituisca l’albo pretorio telematico sono passato ad analizzare altre norme che in via analogica potessero applicarsi al caso della pubblicazione telematica di atti con valore legale.
Bisogna di certo analizzare quanto disposto recentemente dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale che si occupa del contenuto dei siti delle PA.
Art.54.Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonchè il settore dell'ordinamento
giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine
per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per
l'attivazione medesima.2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessita' di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce
comunicazione tramite il sito.
4bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.
Dunque il comma 4 bis dell'art. 54 del CAD prevede che la pubblicazione telematica
produce effetti di pubblicazione legale nei casi e modi previsti dall'ordinamento.
Bisogna tuttavia in primo luogo notare che, come in altri casi, anche stavolta il CAD impone all'operatività di tale norma un limite: quello delle risorse tecnologiche e organizzative e della autonomia delle amministrazioni regionali e locali.
In secondo luogo, per quanto riguarda la concreta applicazione di questa norma, si discute sugli effetti giuridici delle pubblicazioni telematiche sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni2.
Tale aspetto di sicuro va approfondito se si vuole prevedere un albo pretorio on line.
Il Consiglio di Stato, nel suo Parere della Sezione consultiva atti normativi sullo schema di decreto correttivo al CAD, n. 31 del 30 gennaio 2006 ha ritenuto che l’art. 54 comma 4 bis secondo cui “la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento." sia una norma "pleonastica, poiché si riferisce alla pubblicità costitutiva già prevista espressamente dall’ordinamento" .
Inoltre la stessa Relazione illustrativa al decreto correttivo del CAD ribadisce che la pubblicazione telematica non produce “alcun effetto derogatorio delle norme attualmente vigenti sulla pubblicità costitutiva”.
Parrebbe quindi che il comma 4 bis dell'art. 54 del CAD non operi alcun generale riconoscimento del valore giuridico delle pubblicazioni telematiche, limitandosi a spingere il legislatore nazionale, i legislatori regionali e gli amministratori locali, a varare norme legislative o regolamentari che attribuiscano valore giuridico a specifiche pubblicazioni telematiche.
La Regione Toscana si è mossa in questa direzione con una apposita legge, la n. 23 del 23 aprile 2007 recante Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).
L'articolo 1 di questa legge innovativa per le regioni italiane, dispone che il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
Dopo questa premessa, all'articolo 2, si precisa in merito alla validità degli atti pubblicati, che il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati [..] e che la pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.
Queste norme sono vigenti dal 1 gennaio 2008 data dalla quale le altre norme incompatibili con questa sono state abrogate (legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 Ordinamento del
2 Vedi sul punto l'articolo corredato dei pareri del Consiglio di Stato, Siti Internet pubblici, Gli effetti giuridici della pubblicazione telematica, del 26/04/2006, su http://www.giurdanella.it/7434, consultato il 17.11.2008. Vedi anche A. G. Orofino, La pubblicità telematica nell'impianto del Codice dell'amministrazione digitale, in Informatica e Diritto 12 del 2005, G. Cassano, G. Giurdanella, Il Codice della pubblica amministrazione digitale, Giuffrè, 2005, A. Lisi, L. Giacopuzzi, Guida al Codice dell'amministrazione digitale, Halley, 2006.
Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti e legge regionale 3 agosto 2000, n. 63 Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 15 marzo 1996, n. 18).
Tuttavia il comma 4 bis dell'art. 54 del CAD sembra svolgere comunque una importante funzione cioè quella di legittimare tutte quelle norme già vigenti del nostro Ordinamento che operano in tal senso: si pensi, a titolo di esempio, all'art. 29, comma 6 della legge 109/1994 (c.d. Legge Merloni) attuata in Sicilia con la Legge Reg. Sicilia n. 16/2005 secondo cui "qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici".
Inoltre quanto detto non esclude che si possa riconoscere una qualche rilevanza giuridica anche a quelle pubblicazioni telematiche non espressamente previste dall'Ordinamento.
A tale conclusione si giunge tenendo a mente il comma 4 dell'art. 54 che peraltro era già presente nel testo originario del CAD, e non è stato modificato dal decreto correttivo che così recita: “le P.A. garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito”.
In tal modo, infatti, il Codice dell'Amministrazione Digitale, seppur implicitamente, sembra affermare in via generale la legittimità dell'affidamento sulla veridicità delle informazioni e dei documenti pubblicati sui siti web istituzionali della pubblica amministrazione.
Tale principio lo si trova contenuto, seppur con riferimento ad una specifica fattispecie concreta, anche in alcune sentenze: si veda, infatti, la sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 700 del 20 febbraio 2006 di conferma del Tar Sardegna 1507/2004 secondo cui "la pubblicazione su Internet di un capitolato diverso (perchè precedente) da quello relativo alla gara di cui trattasi, è idonea ad indurre in errore i possibili concorrenti; pertanto, essendo nella specie l’errore non facilmente riconoscibile, bene ha fatto l'Amministrazione ad annullare la gara ed a riaprire i termini".
4. Il parere del Garante della Privacy
Bisogna anche considerare quanto previsto in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.
Di seguito si riportano alcuni tratti di una Deliberazione dell'Autorità del 2007 che mi sembra ci aiutino a capire eventuali limiti di utilizzo di un albo pretorio telematico3.
Il garante ha preso in considerazione questioni riguardanti la pubblicazione e diffusione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione tenendo presente che, accanto alle forme di pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano vigenti gli obblighi per i medesimi enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul distinto diritto di accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di numerosi provvedimenti del Garante.
3 Per il testo integrale della Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, vedi http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1407101#allegato1
Secondo il Garante "Pubblicità", "accessibilità" e "diffusione" non esprimono sempre un'identica situazione. Le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di tipo differente; conseguentemente, possono rendere necessario o opportuno predisporre accorgimenti di tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati.
Per i comuni e le province è prevista per legge una modalità specifica per pubblicare atti e documenti, fermi restando i diritti di accesso a dati personali e a documenti amministrativi.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono infatti pubblici, ad eccezione di quelli che siano considerati "riservati" per espressa indicazione di legge, oppure per effetto di una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione poiché la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese (art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").
4.1 Impiego di tecniche informatiche e telematiche
In questo quadro, l'ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni personali.
Mentre alcuni documenti possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto.
Anche secondo il Garante, l'ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all'utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale").
A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di atti, il regolamento dell'ente locale può valorizzare l'utilizzo di reti civiche e telematiche per mettere a disposizione dei cittadini atti e documenti contenenti dati personali e che attengano, ad esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche.
Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (username e password; n. di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall'ente agli aventi diritto).
Ad esempio, la pubblicità tramite siti web su talune procedure concorsuali può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti (ad es., deliberazioni che indicono concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione personale comprovante titoli).
Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento alle graduatorie relative al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio di categorie di cittadini (es., procedure per ammettere minori ad asili nido, per assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o
rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie).
In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel caso concreto).
4.2 Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio
Nell'articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate, l'ente locale deve anche tenere presente che, per assicurare determinati effetti dichiarativi, il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che la pubblicazione di tutte le deliberazioni del comune e della provincia debba avvenire non in rete, ma mediante materiale affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 124 d. lgs. n. 267/2000 citato).
(Analoghe forme di pubblicità sono state considerate applicabili alle determinazioni dirigenziali: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370).
La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati, ma questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile.
Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati princìpi e limiti.
É ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso l'albo pretorio.
Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo pretorio, va rispettato il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti. Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati nella redazione di verbali e di resoconti dell'attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati.
Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio).
Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.
Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che possono essere diffuse.
Resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio, dell'indicazione di specifici elementi identificativi dello stato di diversamente abile.
In termini generali, le disposizioni ed i princìpi sopra richiamati si applicano in relazione a tutte le modalità tecniche utilizzate per divulgare i dati personali.
Rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento (artt. 50 e ss. d.lg. n. 82/2005).
Occorre pertanto verificare, caso per caso, il quadro normativo di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei singoli documenti.
Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a disposizione di determinati atti e documenti sul sito web dell'ente locale.
La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti degli interessati.
Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti web di tali dati può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità.
L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il rispetto del diritto all'oblìo dell'interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice).
Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali.
In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare, con regolamento, periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso.
A garanzia degli interessati si rendono necessari particolari accorgimenti in determinate situazioni che comportano specifiche esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa locale. Il parere del Garante ha previsto una disciplina particolare per ciascuno dei casi sotto elencati:
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica Procedure concorsuali e graduatorie Concorsi pubblici Asili nido Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
Graduatorie delle domande di mobilità
5. Problematiche tecniche
Ai fini dell'istituzione di un albo pretorio telematico si dovranno considerare anche le problematiche tecniche connesse ad una eventuale sua istituzione. In particolare il problema principale dei siti web, almeno per quanto concerne la funzione di pubblicità che ad essi è riconosciuta, riguarda la loro facile mutevolezza nel tempo, per cui si rende necessaria, a fini probatori, una archiviazione periodica dei contenuti del sito, da effettuarsi prima di ogni variazione quando questa incida su forme di pubblicità legale4.
6. Esperienze
Mauro Livraga, della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, ha pubblicato delle Linee guida per le pubblicazioni di atti su albo pretorio anche telematico. Tali linee guida devono essere approvate dall’ente con apposita delibera.www.archivi.beniculturali.it/SAMI/Documento%20n.%2020%20Linee%20guida%20 Albo %20 pretorio .doc
7. Conclusioni
Ricapitolando sembrerebbe quindi che nulla osti affinché la pubblicazione di atti su siti telematici (e quindi anche su una sezione dedicata all'albo pretorio telematico) produca effetti di pubblicazione legale nei casi e nei modi previsti dall’ordinamento, quindi nei casi in cui apposite norme regolino questa forma di pubblicazione ma che tale pubblicazione non produca “alcun effetto derogatorio delle norme attualmente vigenti sulla pubblicità costitutiva”.
8. Alcuni esempi di albo pretorio on line
Il Comune di san Giuliano Terme ha attivato un servizio di albo pretorio on line al fine di favorire la trasparenza della propria attività istituzionale a tutti i cittadini e a tutti i visitatori del suo sito web. Il servizio realizza per via telematica la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio del Comune; qualunque cittadino, impresa o ente che visita il sito del comune può consultare gli atti in pubblicazione presso l'Albo.http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/ulisse/iride/bacheca/ir_bacheca174.asp
Regione SiciliaIl Servizio di pubblicazione on line dei bandi, definito Albo Pretorio Regionale Telematico dei lavori pubblici, consente la pubblicazione di tutti gli avvisi e bandi di gara d'appalto di lavori pubblici di interesse regionale, così come previsto dalle leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003 e dal Decreto dell'assessore ai lavori pubblici n° 842005 riguardante le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli appalti di lavori pubblici all'Osservatorio regionale.
Comune di Chatillon
4 Note sulla riforma dell'amministrazione in senso digitale, su http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/1007
http://www.comune.chatillon.ao.it/albo+pretorio+telematico+atti+pubblici_14000.aspx
Comune di Madignanohttp://www.comune.madignano.cr.it/comune/albo/index.aspx
Comune di Follonicahttp://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/albo_on_line/
Albo pretorio telematico di Sistema PiemonteIn questo sito è possibile ricercare e consultare online gli atti amministrativi pubblicati da parte di Province, Comuni e Forme Associate all'Albo Pretorio Telematico.L'Albo Pretorio Telematico è uno strumento informativo che consente agli Enti piemontesi la pubblicazione online dei propri atti che secondo l'ordinamento vigente devono essere portati a conoscenza del pubblico. La durata del periodo di pubblicazione dipende dalla categoria di atto. È noto che il principio della pubblicità degli atti e della trasparenza delle attività amministrative è generalmente vanificato dalle difficoltà di reperire i documenti presso gli uffici dei singoli enti che li espongono nelle relative bacheche. Il sistema di consultazione dell'Albo Pretorio Telematico offre maggiori garanzie circa il rispetto dei suddetti principi in quanto tutti gli atti pubblicati dalla Pubblica Amministrazione piemontese sono direttamente visualizzabili da tutti i cittadini che accedono a questo servizio via internet.http://portal.sistemapiemonte.it/portal/page/portal/sistemapiemonte/alboPretorio
Bisogna notare che tutti questi servizi di albo pretorio on line non sono sostitutivi del canonico albo pretorio tanto che spesso è riportata la seguente annotazione sui siti relativi:La consultazione on line non esonera l'utente dalla verifica delle stesse presso l'Albo pretorio (Atrio del comune) ove sono esposte copie di tutti gli atti pubblici.