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Periodico fondato nel 1933 dal dott. ing. Dino de Paolis 84° anno di pubblicazione
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Bollettinodi Legislazione Tecnica5.2017 maggio
Periodico online Banca Datinormativa
ApprofondimentiNews e aggiornamenti
Il Bollettino su Internet:legislazionetecnica.it5
ACUSTICA AMBIENTALE• Armonizzazione normativa in materia di inquinamento acustico• Requisiti e formazione del “tecnico competente”• Testo coordinato L. 447/1995 (legge quadro inquinamento
acustico)• Testo coordinato D. Leg.vo 194/2005 (determinazione e
gestione rumore ambientale)
VARIE• Titoli per ricerca e coltivazione idrocarburi• Sicurezza e decoro delle aree urbane• Coefficienti IMU gruppo catastale D
APPROFONDIMENTI• Autorizzazione paesaggistica
- Interventi liberi e assoggettati- Procedura ordinaria e semplificata
• Installazione, verifica e manutenzione ascensori negli edifici
RUBRICHE• Tutta la Normativa Nazionale e Regionale Aprile 2017• Aggiornamento norme UNI-CEI• Massimario di Giurisprudenza• Aggiornamento Indici ISTAT
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI, DECRETO “CORRETTIVO”• Tutte le novità commentate in 169 punti• Testo coordinato del D. Leg.vo 50/2016 (online)
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Bollettino di Legislazione Tecnica(Mensile - 11 numerie consultazione online)
legislazionetecnica.it (Sezione A - Area Banca DatiNormativa, Prassi e Giurisprudenza)
legislazionetecnica.it(Sezione B - Area Contenutiredazionali)
Giurisprudenza di LegislazioneTecnica (Semestrale - 2 numerie consultazione online)
Bollettino di L.T. delle ComunitàEuropee (Quadrimestrale - 3numeri e consultazione online)
Edizioni di Legislazione Tecnica(Trimestrale - 4 numerie consultazione online)
Quaderni di Legislazione Tecnica(Trimestrale - 4 numerie consultazione online)
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Codice MEPA LT-FRA LT-FR1 LT-FRF LT-FR2
Costo abbonamento annualeIVA ASSOLTA DALL’EDITORE
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(SCONTO 61%)
Costo rinnovo annualeeffettuato tempestivamente
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Bollettino di Legislazione Tecnica• Nuova veste editoriale• Sempre più fruibile e integrato con il web• Ricco di contenuti operativi e affidabili
Programmare e ProgettareLa fattibilità tecnica ed economicadelle infrastrutture
Quest’Opera vuole costituire un ausilio per tecnici e amministratori nel-l’attività di analisi dei fabbisogni, che individua l’utilità di una specificainfrastruttura, da verificare tramite l’elaborazione di un progetto di fattibi-lità tecnica ed economica, le cui risultanze vanno utilizzate nella fase diprogrammazione per decidere di finanziarne la realizzazione.Il volume è diviso in due parti. Nella prima parte si illustrano le procedureche regolano la programmazione della spesa pubblica su base territo-riale, e che attribuiscono uno specifico ruolo alla valutazione di fattibilitàtecnica ed economica, sia del programma sia dell’opera.La seconda parte, dopo aver illustrato le norme di riferimento e le tecni-che in uso per valutare la sostenibilità e la fattibilità di un piano e di unprogetto, si addentra nei contenuti del “progetto di fattibilità tecnica edeconomica” che - nei servizi di Architettura e di Ingegneria - deve con-correre con il progetto tecnico indicando con precisione i costi da soste-nere per la realizzazione e gestione dell’opera, i mezzi finanziari da impie-gare in ogni fase del ciclo, i fattori di rischio nella realizzazione.Il volume è completato dall’illustrazione di due casi di studio, con l’obiet-tivo di dimostrare come la consapevole valutazione dei rischi costituiscaun fattore determinante del successo o del fallimento di un progetto.Questa terza edizione è stata completamente riveduta ed aggiornata inbase ai contenuti del nuovo Codice degli appalti pubblici e delle conces-sioni, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Roberto Gallia
La spesa pubblica per losviluppo
Il progetto di fattibilità tecnicaed economica
La verifica e il monitoraggiodegli investimenti pubblici
La valutazione ambientale deipiani e dei progetti
La valutazione dei piani e deiprogrammi
L’analisi economica efinanziaria delle infrastrutture
Casi di studio
DOWNLOAD
• Fogli Excel per l’analisipreliminare economica e finanziaria
• Documentazione e normativadi riferimento
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3a edizioneCompletamente riveduta e aggiornata con il D. Leg.vo 50/2016
OPERE PUBBLICHE
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[TESTATA IN FORMATO GRAFICO - BOB]
5.2017 MAGGIO
INDICI NORMATIVA
Indice Normativa Nazionale (aprile 2017) .................................................................. 387
Indice Normativa Regionale (aprile 2017) .................................................................. 394
Indice Normativa UNI e CEI .................................. [Disponibile online Fast Find RP185]
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
Tutte le modifiche al codice appalti (D. Leg.vo 50/2016) introdotte dal “correttivo”
(D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56) punto per punto
- Nota illustrativa .......................................................................................................... 406
A cura di Dino de Paolis
- D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50 (Testo coordinato) ........ [Disponibile online Fast Find RP185]
ACUSTICA AMBIENTALE
Acustica ambientale e tecnico competente
- D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42 ........................................................................................ 422
- L. 26/10/1995, n. 447 (Testo coordinato) ....................................................................... 429
- D. Leg.vo 19/08/2005 n. 194 (Testo coordinato) ........................................................... 438
VARIE
Ricerca e coltivazione idrocarburi
- D. Min. Sviluppo Econ. 07/12/2016 ............................................................................ 444
IMU fabbricati gruppo catastale D
- D. Min. Economia e Fin. 14/04/2017 .......................................................................... 451
Misure in materia di sicurezza e decoro delle città (D.L. 14/2017)
- Nota illustrativa .......................................................................................................... 452
A cura della Redazione
- D.L. 20/02/2017, n. 14 (Testo coordinato) .................................................................... 454
385
Bollettinodi Legislazione Tecnica
APPROFONDIMENTI
Autorizzazione paesaggistica: interventi e procedure dopo il D.P.R. 31/2017
- Interventi liberi da vincoli paesaggistici ancorché eseguiti su beni ed aree d’interesse
paesaggistico ................................................................................................................ 457
- Onere di ottenere l’autorizzazione paesaggistica per interventi sui beni ed aree
d’interesse paesaggistico - procedura ordinaria ........................................................... 462
- Interventi di lieve entità - autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata .. 465
A cura di Studio Groenlandia
Ascensori e montacarichi: installazione, verifica e manutenzione
- Installazione dell’ascensore e messa in esercizio ...................................................... 471
- Numero di matricola e targa di ascensori e montacarichi ........................................... 472
- Misure di sicurezza nell’uso dell’ascensore e montacarichi ....................................... 472
- Manutenzione e verifiche di ascensori e montacarichi .............................................. 472
- Malfunzionamento e fermo-impianto di ascensori e montacarichi ............................. 474
- Modifiche rilevanti all’impianto .................................................................................... 475
- Particolarità per gli ascensori in servizio pubblico ...................................................... 476
- Tabella degli obblighi del proprietario o suo rappresentante legale (es. amministratore
del condominio) ............................................................................................................ 477
A cura di Studio Groenlandia
RUBRICHE
Massimario di giurisprudenza ................................................................................... 478
Indici e costi di costruzione ....................................................................................... 405
386
Direttore Responsabile: Piero de PaolisDirettore Editoriale: Dino de PaolisComitato di Redazione: Rosalisa Lancia, Alessandro de Paolis, Ruggero Giannini Assistenti di Redazione: Anna Petricca, Valentina RampullaCoordinamento editoriale supplementi UE: Angela PerazzoloProgetto grafico: Roberto SantecchiaImpaginazione e grafica: Cinzia Cavoli, Adelaide SassuPubblicità: AGICOM S.r.l. Tel. 06.9078285 Stampa: Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.Servizio Clienti: [email protected]. 06.5921744 Fax 06.5921068Redazione periodici: [email protected]
www.legislazionetecnica.it
Sotto gli auspici dellaAssociazione NazionaleIngegneri e Architetti Italiani
Pubblicazione mensile dal 1933registrata al Tribunale di Roma,l’11/06/1949, al n. 436
Redazione, amministrazionee distribuzioneLegislazione Tecnica s.r.l.00144 Roma - Via dell’Architettura, 16Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068
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ASSOCIATA ALL’USPIUnione Stampa Periodica Italiana
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L’Editore non risponde in merito a eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare dapossibili errori, omissioni o imprecisioni delle informazioni contenute in questa Rassegna.
Bollettinodi Legislazione Tecnica
NORMATIVA NAZIONALE Elenco tematico dei più importanti provvedimenti normativi e di prassi pubblicati
nella G.U. della Repubblica Italiana, sui siti Internet delle Autorità emittenti, o
comunque emanati o resi noti nel periodo dal 1° al 30 aprile 2017. Oltre alle
informazioni qui riportate i lettori, tramite il codice “Fast Find” (v. riquadro) pos-
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AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI
Albo nazionale gestori ambientali
Deliberaz. Albo Gestori Amb. 22/03/2017, n. 4 | FAST FIND: NN15926
Modifica prescrizioni provvedimenti d’iscrizione.
Catasto dei campi elettromagnetici
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 31/03/2017 | FAST FIND: NN15925
Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi
ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni.
G.U. 18/04/2017, n. 90
In attuazione dell’art. 7, comma 1, della L. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il provvedimento disciplina le modalità di inseri-
mento dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per
usi civili di telecomunicazioni (comprese le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di
telefonia mobile ed esclusi gli impianti dei radioamatori), nel catasto nazionale delle sorgenti dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che opera in coordinamento con i catasti regionali.
Controlli sul tenore di zolfo
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 22/03/2017 | FAST FIND: NN15914
Modifiche dell’Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE,
sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il
contenuto delle relazioni annuali alla CE.
G.U. 12/04/2017, n. 86
Inquinamento acustico
D. Leg.vo 17/02/2017, n. 41 | FAST FIND: NN15898
Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico
con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19,
comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
G.U. 04/04/2017, n. 79
Il provvedimento - in vigore dal 19/04/2017 - apporta modifiche al D. Leg.vo 262/2002, recante “At-
tuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all’aperto”, al fine di adeguare la disciplina riguardante la ge-
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
387
stione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione alla luce del nuovo
iter di accreditamento previsto dal Regolamento (CE) 765/2008; le modifiche sono, inoltre, volte ad
armonizzare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva 2000/14/CE, per quanto concer-
ne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine
e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, e ad adeguare il regime sanzionatorio in caso di
mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito.
D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42 | FAST FIND: NN15899
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre
2014, n. 161.
G.U. 04/04/2017, n. 79
> Vedi pag. 422
Misurazioni dell’aria ambiente
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 30/04/2017 | FAST FIND: NN15946
Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria
ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura.
G.U. 26/04/2017, n. 96
Patrimonio culturale immateriale
L. 08/03/2017, n. 44 | FAST FIND: NN15910
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale.
G.U. 06/04/2017, n. 81
Qualità della benzina e del combustibile diesel
D. Leg.vo 21/03/2017, n. 51 | FAST FIND: NN15951
Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa
alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
G.U. 27/04/2017, n. 97
Sicurezza delle città
L. 18/04/2017, n. 48 | FAST FIND: NN15941
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
G.U. 21/04/2017, n. 93
D.L. 20/02/2017, n. 14 | FAST FIND: NN15782
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
G.U. 20/02/2017, n. 42
> Vedi pag. 452
Terre dei fuochi
D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 03/04/2017 | FAST FIND: NN15922
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
G.U. 14/04/2017, n. 88
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
Ambito di intervento dell’ANAC
Com. ANAC 27/04/2017 | FAST FIND: NN15961
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
388
Ambito di intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Dopo aver ricordato le norme di riferimento ed elencati a titolo esemplificativo le tipologie di segna-
lazione di propria competenza, l’ANAC ricorda che le segnalazioni anonime vengono archiviate ed
elenca una serie di ipotesi di manifesta propria incompetenza, che pertanto portano anch’esse
all’archiviazione delle relative segnalazioni.
Attività dell’ANAC in tema di FOIA
Com. ANAC 27/04/2017 | FAST FIND: NN15963
Chiarimenti sull’attività dell’Anac in materia di accesso civico generalizzato.
Codice identificativo gara (CIG)
Com. ANAC 12/04/2017 | FAST FIND: NN15962
Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni della Delibera n. 1/2017.
Il documento chiarisce che per i CIG acquisiti entro il 30/04/2011, di importo inferiore a 40.000 Eu-
ro (non soggetti agli obblighi comunicativi e contributivi così come dedotti dai vari comunicati del
Presidente e delibere dell’Autorità sulla materia) non si applicano le disposizioni di cui alla Delibera
ANAC 1/2017 (Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG).
Costo medio orario del lavoro per l’edilizia
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 03/04/2017, n. 23 | FAST FIND: NN15937
Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale
dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza 2016.
Comunicato in G.U. 29/04/2017, n. 99.
Il Decreto determina il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipenden-
te da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza 2016. Tale costo del lavoro è
suscettibile di oscillazioni in relazione ai benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa usufrui-
sce ed agli oneri connessi all’applicazione del D. Leg.vo 09/04/2008 n. 81.
I dati contenuti nel decreto - ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Leg.vo 50/2016 - sono utilizzati
per determinare il costo del lavoro ai fini dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.
Inconferibilità e incompatibilità incarichi amministrativi
Delib. ANAC 29/03/2017, n. 328 | FAST FIND: NN15933
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (Delibera n.
328).
G.U. 19/04/2017, n. 91
Lavoro accessorio e responsabilità solidale negli appalti
L. 20/04/2017, n. 49 | FAST FIND: NN15943
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per
l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
D.L. 17/03/2017, n. 25 | FAST FIND: NN15853
Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché
per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
G.U. 17/03/2017, n. 64
(Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20/03/2017, n. 66)
Il provvedimento dispone la soppressione dell’istituto del lavoro accessorio cosiddetto “voucher” - e
la modifica della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. La conversione in leg-
ge è avvenuta senza modificazioni.
Monitoraggio grandi opere
D. Min. Interno 21/03/2017 | FAST FIND: NN15911
Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il
Ministero dell’interno, di un apposito Comitato di coordinamento.
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
389
G.U. 06/04/2017, n. 81
In attuazione dell’art. 203, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), il
provvedimento (in vigore dal 07/04/2017) è volto ad individuare procedure di monitoraggio idonee
ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti - pubblici e pri-
vati - interessati alla realizzazione delle opere infrastrutturali e degli insediamenti prioritari (di cui
agli artt. 200 e seguenti del D. Leg.vo 50/2016), in modo da garantirne una visione unitaria e strate-
gica. A tal fine vengono individuate le competenze e le modalità di costituzione, di composizione e di
funzionamento del “Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari” (CCASIIP), operante presso il Ministero dell’Interno.
Prezzi dei materiali
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 31/03/2017 | FAST FIND: NN15913
Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in
diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2016, ai fini della determinazione delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
G.U. 11/04/2017, n. 85
Ai fini dell’applicazione del meccanismo compensativo di cui all’art. 133, commi 4 e 5, del D. Leg.vo
163/2006, il decreto rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell’anno 2016,
rispetto all’anno 2015, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori
al 10%.
Sospensione obblighi di pubblicazione per dirigenti pubblici
Delib. ANAC 12/04/2017, n. 382 | FAST FIND: NN15928
Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici,
compresi quelli del SSN.
Terremoto Centro Italia 2016
Ord. P.C.M. 03/04/2017, n. 18 | FAST FIND: NN15916
Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma
straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018». (Ordinanza n. 18).
G.U. 12/04/2017, n. 86
Il provvedimento apporta modifiche alla precedente Ordinanza del 16/01/2017, n. 14, relativa
all’approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico
2017-2018, al fine di rendere coerenti le previsioni ivi contenute con le disposizioni del D.L.
09/02/2017, n. 8.
Vigilanza ANAC su obblighi anticorruzione
Delib. ANAC 29/04/2017, n. 330 | FAST FIND: NN15939
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.
(Delibera n. 330).
G.U. 19/04/2017, n. 91
Vigilanza ANAC su obblighi trasparenza
Delib. ANAC 29/03/2017, n. 329 | FAST FIND: NN15938
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329).
G.U. 19/04/2017, n. 91
FINANZA PUBBLICA
Interventi per la finanza pubblica e lo sviluppo
D.L. 24/04/2017, n. 50 | FAST FIND: NN15945
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
G.U. 24/04/2017, n. 95
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
390
Il provvedimento reca interventi vari per la correzione dei conti pubblici e lo sviluppo.
Tra le disposizioni maggiormente significative si segnala quanto segue:
- novità in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") nei cofronti della P.A.;
- nuovi stanziamenti per la ricostruzione e interventi vari nelle zone colpite dal sisma centro Ita-
lia 2016;
- nuova disciplina dei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni;
- disposizioni acceleratorie per la costruzione di grandi impianti sportivi;
- modifiche alla disciplina sulla detassazione della retribuzione di produttività;
- DURC in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi.
ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO
Certificati bianchi
D. Min. Sviluppo Econ. 11/01/2017 | FAST FIND: NN15909
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020
e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione
dei progetti di efficienza energetica.
G.U. 03/04/2017, n. 78
Il provvedimento stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di effi-
cienza energetica negli usi finali, per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.
FISCO E PREVIDENZA
Agevolazioni prima casa, residenza e sede lavorativa
Risoluz. Ag. Entrate 27/04/2017, n. 53/E | FAST FIND: NN15958
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). (Agevolazioni prima casa - requisiti per accedere
alle agevolazioni – articolo 1, tariffa, parte prima, allegata al TUR, nota II-bis).
Con la Risoluzione in oggetto l’Agenzia delle entrate prende in esame il caso di un contribuente che
ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni per la c.c. "prima casa", dichiarando
nell’atto di acquisto di svolgere la propria attività lavorativa prevalente nel comune in cui
l’immobile era ubicato, diverso da quello di residenza del contribuente.
Chiarimenti su argomenti fiscali vari
Circ. Ag. Entrate 07/04/2017, n. 8/E | FAST FIND: NN15935
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza
organizzati dalla stampa specializzata.
Tra i principali argomenti trattati nella presente circolare "multiquesiti" si segnala quanto segue: -
Cedolare secca sugli affitti; - Ritenute in ambito condominiale; - Detrazioni per l’edilizia, il rispar-
mio energetico e gli arredi; - Super ammortamento e iper ammortamento Industria 4.0; - Regime IVA
per cassa; - Rottamazione delle cartelle.
Confidi
D. Min. Sviluppo Econ. 23/03/2017 | FAST FIND: NN15902
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (confidi).
(Comunicato pubblicato nella G.U. del 01/04/2017, n. 77)
Credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno
Circ. Ag. Entrate 13/04/2017, n. 12/E | FAST FIND: NN15936
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
La Circolare - integrando i contenuti della precedente Circolare 03/08/2016, n. 34/E - illustra la
disciplina agevolativa introdotta dall’art. 1, commi 98-108, della L. 208/2015 (legge di stabilità
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
391
2016), per favorire l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e
Abruzzo, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Circ. Ag. Entrate 27/04/2017, n. 13/E | FAST FIND: NN15959
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017
ed ulteriori chiarimenti.
La Circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e svi-
luppo istituito dall’art. 3 del D.L. 23/12/2013, n. 145 (convertito in legge dalla L. 21/02/2014, n. 9), a
seguito delle modifiche introdotte alla disciplina dall’art. 1, commi 15 e 16, della L. 11/12/2016, n.
232 (Legge di bilancio 2017).
IMU fabbricati gruppo catastale D 2017
D. Min. Economia e Fin. 14/04/2017 | FAST FIND: NN15944
Aggiornamento dei coefficienti di IMU e TASI per l’anno 2017, per i fabbricati appartenenti al
gruppo catastale D.
G.U. 28/04/2017, n. 98
> Vedi pag. 451
Negoziazione assistita
D. Min. Giustizia 30/03/2017 | FAST FIND: NN15900
Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito
d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.
G.U. 01/04/2017, n. 77
Sanzioni impiego lavoratori irregolari
D. Min. Interno 10/02/2017 | FAST FIND: NN15942
Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le
informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme
minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio
2012, n. 109.
Protezione civile
Terremoto Centro Italia 2016
Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 20 | FAST FIND: NN15924
Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016,
all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017. (Ordinanza
n. 20).
G.U. 15/04/2017, n. 89
Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 19 | FAST FIND: NN15923
Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
(Ordinanza n. 19).
G.U. 15/04/2017, n. 89
L. 07/04/2017, n. 45 | FAST FIND: NN15912
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
G.U. 10/04/2017, n. 84
D.L. 09/02/2017, n. 8 | FAST FIND: NN15766
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017.
G.U. 09/02/2017, n. 33
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
392
Ord. P.C.M. 04/04/2017, n. 444 | FAST FIND: NN15921
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità,
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima
emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio
1992, n. 225. (Ordinanza n. 444).
G.U. 13/04/2017, n. 87
SICUREZZA
Bonifica ordigni esplosivi
D. Min. Difesa 28/02/2017 | FAST FIND: NN15952
Disciplina tecnica e procedurale dell’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale
da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché
della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi
residuati bellici.
Comunicato pubblicato in G.U. 29/04/2017, n. 99.
VARIE
Corsi di formazione obbligatori esaminatori ministeriali
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 08/03/2017 | FAST FIND: NN15957
Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell’allegato IV del decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il decreto stabilisce che i funzionari esaminatori dipendenti della Direzione generale della motoriz-
zazione mivile e trasporti in concessione (MCTC), abilitati ad effettuare esami di idoneità di cui alla
tabella IV.1 allegata al D.P.R. 495/1992, sono tenuti obbligatoriamente a frequentare un corso di
formazione annuale organizzato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale. La mancata frequenza del corso comporta l’impossibilità a svolgere gli esami finché
il corso stesso non venga recuperato. Inoltre, qualora senza giustificato motivo, comporta responsa-
bilità disciplinare.
Esplosivi per attività estrattive
D. Min. Sviluppo Econ. 17/03/2017 | FAST FIND: NN15907
Approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione
riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive per l’anno 2017.
G.U. Suppl. Ord. 01/04/2017, n. 19
Ricerca e coltivazione idrocarburi
D. Min. Sviluppo Econ. 07/12/2016 | FAST FIND: NN15908
Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale.
G.U. 03/04/2017, n. 78
> Vedi pag. 444
Sicurezza informatica
D. P.C.M. 17/02/2017 | FAST FIND: NN15919
Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.
G.U. 13/04/2017, n. 87
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
393
NORMATIVA REGIONALE Elenco tematico dei più importanti provvedimenti normativi e di prassi pubblicati
nei Bollettini Ufficiali delle Regioni e delle Province autonome, o comunque
emanati o resi noti nel periodo dal 1° al 30 aprile 2017. Oltre alle informazioni
qui riportate i lettori, tramite il codice “Fast Find” (v. riquadro) possono accedere
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RP185
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ABRUZZO
Appalti, controllo analogo sulle società in house
Deliberaz. G.R. Abruzzo 14/03/2017, n. 109 | FAST FIND: NR37552
Approvazione “Disciplinare per il Controllo Analogo sulle Società in house della Regione
Abruzzo”.
B.U. R. Abruzzo Ord. 12/04/2017, n. 15
Piano di tutela delle acque
Deliberaz. G.R. Abruzzo 13/02/2017, n. 55 | FAST FIND: NR37426
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti
sui corpi idrici superficiali regionali.
B.U. R. Abruzzo Ord. 05/04/2017, n. 14
BASILICATA
Autorizzazione integrata ambientale
Deliberaz. G.R. Basilicata 09/03/2017, n. 197 | FAST FIND: NR37395
D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III bis. Linee guida regionali per l’individuazione
delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed aggiornamento
della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale.
B.U. R. Basilicata P. I 01/04/2017, n. 6
Legge di stabilità
L. R. Basilicata 28/04/2017, n. 6 | FAST FIND: NR37538
Legge di stabilità regionale 2017.
B.U. R. Basilicata Speciale 29/04/2017, n. 10
Linee guida impianti fonti rinnovabili
Deliberaz. G.R. Basilicata 04/04/2017, n. 284 | FAST FIND: NR37515
Approvazione delle linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003.
B.U. R. Basilicata Speciale 24/04/2017, n. 9
La delibera segue la Delib. G.R. 02/03/2017, n. 175, come da questa preannunciato, che ha approva-
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
394
to le Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnova-
bili con potenza superiore ai limiti stabili dalla tabella A) del D. Leg.vo n. 387/2003 e non superiore
a 1 MW, ai sensi della L.R. 30/12/2015, n. 54, art. 3 comma 3, entrate in vigore dal 16/03/2017.
Valori agricoli medi
Determ. Comm. Espropri R. Basilicata 16/04/2017 | FAST FIND: NR37474
Determinazione dei Valori Agricoli Medi per le regioni agrarie delle Province di Potenza e Matera.
B.U. R. Basilicata P. II 16/04/2017, n. 8
CALABRIA
Beni immobili
Regolam. R. Calabria 06/04/2017, n. 6 | FAST FIND: NR37424
Regolamento di disciplina dell’uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili
della Regione Calabria.
B.U. R. Calabria P. I-II 07/04/2017, n. 32
Certificazione di sostenibilità energetico e ambientale
Regolam. R. Calabria 06/04/2017, n. 7 | FAST FIND: NR37425
Modifiche al regolamento regionale del 16 dicembre 2016, n. 19 (Sistema per la certificazione di
sostenibilità energetica e ambientale degli interventi edilizi e per l’accreditamento dei soggetti
abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici).
B.U. R. Calabria P. I-II 07/04/2017, n. 32
Il regolamento, in vigore dal 08/04/2017, prevede l’inserimento di disposizioni che stabiliscono le
modalità per gli incrementi volumetrici di cui alla L.R. 21/2010 (Piano Casa) sulla base della soste-
nibilità ambientale dell’intervento.
Impianti termici
Regolam. R. Calabria 27/04/2017, n. 9 | FAST FIND: NR37533
Modifiche al regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni e criteri per l’esercizio, il
controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici).
B.U. R. Calabria P. I-II 28/04/2017, n. 38
Il regolamento modifica il Reg. R. 01/03/2016, n. 3 inserendo il comma 6 all’articolo 1 (Oggetto ed
Autorità competenti) e prevedendo la possibilità della concessione in deroga alla Regione Calabria
delle attività in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici da
parte dei Comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria aventi una po-
polazione superiore a quarantamila abitanti.
CAMPANIA
Prezzario opere di miglioramento fondiario
D. Dirig. R. Campania 27/03/2017, n. 71 | FAST FIND: NR37409
Modifiche e integrazioni al prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario.
B.U. R. Campania Ord. 03/04/2017, n. 29
Valori agricoli medi
Deliberaz. Comm. Espropri R. Campania 10/04/2017 | FAST FIND: NR37441
Prospetto relativo ai Valori Agricoli Medi dei terreni ricadenti nel territorio della provincia di
Caserta determinati per l'anno 2017 ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive mm. e
ii.
B.U. R. Campania Ord. 10/04/2017, n. 30
EMILIA ROMAGNA
Edilizia universitaria
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 27/03/2017, n. 367 | FAST FIND: NR37499
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
395
Edilizia universitaria - Criteri per l’indicazione del grado di coerenza con la programmazione
regionale degli interventi candidati ai benefici della Legge 14/11/2000, n. 338.
B.U. R. Emilia Romagna P. II 19/04/2017, n. 108
Impianti termici
Regolam. R. Emilia Romagna 03/04/2017, n. 1 | FAST FIND: NR37410
Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.
B.U. R. Emilia Romagna P. I 03/04/2017, n. 90
Il regolamento, che entra in vigore dal 01/06/2017, disciplina: - le condizioni e i limiti da rispettare
nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e le relati-
ve responsabilità; - le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e con-
trollo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e le relative responsabilità; - il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni,
realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi; - il
sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento e ispezione, che tiene
conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e
l’indipendenza; - i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo
agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto re-
gionale degli impianti termici (CRITER). Il sistema prevede anche la targatura degli impianti, me-
diante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto.
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)
Deliberaz. C.R. Emilia Romagna 11/04/2017, n. 115 | FAST FIND: NR37503
Decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del Piano Aria Integrato Regionale
(PAIR2020). (Proposta della Giunta regionale in data 21 dicembre 2016 n. 2314).
B.U. R. Emilia Romagna P. II 21/04/2017, n. 113
Protezione civile
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 05/04/2017, n. 417 | FAST FIND: NR37493
Approvazione del “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del Sistema regionale di
allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di
protezione civile”.
B.U. R. Emilia Romagna P. II 20/04/2017, n. 109
Sottoprodotti
Determ. Resp. R. Emilia Romagna 31/03/2017, n. 4808 | FAST FIND: NR37501
Adozione di un applicativo web per l'iscrizione all'Elenco regionale dei sottoprodotti.
B.U. R. Emilia Romagna P. II 19/04/2017, n. 108
Determ. Resp. R. Emilia Romagna 31/03/2017, n. 4807 | FAST FIND: NR37500
Approvazione della scheda tecnica del sottoprodotto liquor nero.
B.U. R. Emilia Romagna P. II 19/04/2017, n. 108
FRIULI VENEZIA GIULIA
Concessione di derivazione d’acqua
D. Pres. R. Friuli Venezia Giulia 11/04/2017, n. 077/Pres. | FAST FIND: NR37516
Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d’acqua, ai
sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 “Disciplina
organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Ord. 26/04/2017, n. 17
Edilizia convenzionata
D. Pres. R. Friuli Venezia Giulia 28/03/2017, n. 070/Pres. | FAST FIND: NR37449
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
396
Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di
immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla
locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e
agli assegnatari, di cui all’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma
organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Ord. 12/04/2017, n. 15
Enti locali, centrali di committenza
L. R. Friuli Venezia Giulia 21/04/2017, n. 9 | FAST FIND: NR37519
Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale
unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale, trasporti e infrastrutture.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 26/04/2017, n. 15
Fondi rischio sismico
D. Dir. R. Friuli Venezia Giulia 05/04/2017, n. 2344 | FAST FIND: NR37475
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, interventi
strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4 dell’art. 2; approvazione “Linee guida”.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Ord. 19/04/2017, n. 16
Valori agricoli medi
Com. Dir. R. Friuli Venezia Giulia 05/04/2017 | FAST FIND: NR37418
Tabella dei valori agricoli medi, espressi in euro, validi per l’anno 2017 rilevati dalle Commissioni
provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, secondo i criteri dell’art. 41 del DPR
08 giugno 2001, n. 327.
B.U. R. Friuli Venezia Giulia Ord. 05/04/2017, n. 14
LAZIO
Demanio idrico
Regolam. R. Lazio 06/04/2017, n. 9 | FAST FIND: NR37442
Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 “Disciplina delle procedure per il rilascio
delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze
dei laghi”.
B.U. R. Lazio P. I-II 11/04/2017, n. 29
Ecomusei
L. R. Lazio 11/04/2017, n. 3 | FAST FIND: NR37456
Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali.
B.U. R. Lazio P. I-II 13/04/2017, n. 30
Patrimonio immobiliare agricolo
Regolam. R. Lazio 11/04/2017, n. 11 | FAST FIND: NR37457
Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti
operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.
B.U. R. Lazio P. I-II 13/04/2017, n. 30
Patrimonio storico-artistico
Regolam. R. Lazio 06/04/2017, n. 10 | FAST FIND: NR37443
Regolamento regionale per le sponsorizzazioni del patrimonio storico-artistico della Regione
Lazio.
B.U. R. Lazio P. I-II 11/04/2017, n. 29
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
397
LIGURIA
Aggiornamento classificazione sismica
Deliberaz. G.R. Liguria 17/03/2017, n. 216 | FAST FIND: NR37476
D.M. 14.1.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del
territorio della Regione Liguria.
B.U. R. Liguria P. II 19/04/2017, n. 16
L’aggiornamento della classificazione sismica, che sostituisce quanto contenuto nella previgente De-
lib. G.R. 19/11/2010, n. 1362, entra in vigore dal 19/04/2017. La nuova classificazione sismica è sin-
tetizzata da: - una mappa di zonizzazione (Allegato 1); - conseguenti nuovi elenchi dei Comuni sismi-
ci liguri (Allegato 2). L'aggiornamento della classificazione sismica regionale, riferita ai valori medi
di PGA, per un periodo di ritorno di 475 anni espressi in termini di massima componente orizzontale,
comporta il passaggio della suddivisione del territorio ligure dalle attuali due classi di pericolosità
(Zona 3 e Zona 4), ed una sottoclasse (Zona 3S), a tre classi (Zona 2, Zona 3 e Zona 4). Tra le prin-
cipali novità risalta la reintroduzione della Zona 2 e il reinserimento in Zona 3 dei Comuni di Geno-
va e Savona. La nuova classificazione prevede per ciascun Comune una classe sismica di competenza
in funzione del valore massimi di accelerazione sismica ag calcolato all’interno del territorio comu-
nale.
Programmi regionali d’intervento strategico (P.R.I.S.)
L. R. Liguria 06/04/2017, n. 8 | FAST FIND: NR37454
Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali d’intervento
strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la
ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
(Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)).
B.U. R. Liguria P. I 12/04/2017, n. 5
Soppressione del Comitato tecnico regionale per il territorio
L. R. Liguria 06/04/2017, n. 7 | FAST FIND: NR37453
Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio e disposizioni normative di
adeguamento.
B.U. R. Liguria P. I 12/04/2017, n. 5
Valori agricoli medi
Deliberaz. Comm. Espropri R. Liguria 28/11/2016, n. 1 | FAST FIND: NR37420
Genova - Approvazione Valori Agricoli Medi per l’anno 2017.
B.U. R. Liguria P. II 05/04/2017, n. 14
Valutazione ambientale strategica (VAS)
L. R. Liguria 06/04/2017, n. 6 | FAST FIND: NR37450
Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla l.r. 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della
valutazione di impatto ambientale).
B.U. R. Liguria P. I 12/04/2017, n. 5
LOMBARDIA
Attestato di prestazione energetica
D. Dirig. R. Lombardia 29/03/2017, n. 3490 | FAST FIND: NR37412
Approvazione dei «criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui
all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i. conseguenti alla trasgressione delle
disposizioni relative agli attestati di prestazione energetica degli edifici», in attuazione della dgr
5900 del 28 novembre 2016.
B.U. R. Lombardia S. Ord. 03/04/2017, n. 14
In attuazione della Delib. G.R. 28/11/2016, n. 5900 il decreto, che sostituisce il precedente D. Dirig.
n. 33/2012, così come modificato dal decreto n. 3673/2012, fornisce un riferimento unico e più omo-
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
398
geneo per l’individuazione dei criteri e delle modalità di accertamento delle infrazioni e applicazione
delle sanzioni relative agli APE.
Legge europea regionale
L. R. Lombardia 30/03/2017, n. 12 | FAST FIND: NR37413
Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 03/04/2017
Riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi universitari
Delib. G.R. Lombardia 10/04/2017, n. X/6464 | FAST FIND: NR37473
Determinazioni in merito alla gestione di strutture residenziali universitarie di proprietà regionale,
per proposte di intervento volte a riqualificazione ed efficientamento energetico, ai fini
dell’ottenimento dei finanziamenti statali previsti dalla l. 338/2000.
B.U. R. Lombardia S. Ord. 12/04/2017, n. 15
Strade regionali (SR)
Delib. G.R. Lombardia 10/04/2017, n. X/6485 | FAST FIND: NR37455
Approvazione dei criteri e delle modalità per la classificazione delle strade regionali (SR), ai sensi
dell’art. 2, comma 2 quater, della l.r. 4 maggio 2001 n. 9.
B.U. R. Lombardia S. Ord. 13/04/2017, n. 15
Tecnico acustica ambientale
D. Dirig. R. Lombardia 21/04/2017, n. 4578 | FAST FIND: NR37530
Istituzione dell’elenco dei membri di indicazione regionale per le commissioni d’esame dei corsi in
acustica di cui al d.lgs. 42/2017, allegato 2, parte B, punto 2, e definizione delle modalità per
l’inserimento nell’elenco e per l’utilizzo di detto elenco per la costituzione delle commissioni
d’esame.
B.U. R. Lombardia S. Ord. 27/04/2017, n. 17
In allegato lo schema di domanda che gli interessati devono presentare per l’inserimento in elenco
da inviare a Regione Lombardia, direzione generale ambiente energia e sviluppo sostenibile.
Com. R. Lombardia 20/04/2017, n. 66 | FAST FIND: NR37531
Presentazione da parte dei tecnici competenti in acustica riconosciuti da Regione Lombardia con
il regime previgente al d.lgs. 42/2017 delle istanze per l’inserimento nell’elenco nazionale di cui al
d.lgs. 42/2017.
B.U. R. Lombardia S. Ord. 27/04/2017, n. 17
Con il provvedimento sono fornite indicazioni per chi, già riconosciuto tecnico competente in acusti-
ca ambientale con il regime previgente al D. Leg.vo 42/2017 da Regione Lombardia, intenda presen-
tare entro il 19/04/2018 istanza per l'inserimento nell'elenco nazionale istituito dal D. Leg.vo
42/2017. A tal fine in allegato al comunicato un modello per facilitare la stesura dell’istanza.
Com. R. Lombardia 18/04/2017, n. 65 | FAST FIND: NR37506
Indicazioni per la presentazione a Regione Lombardia delle istanze per tecnico competente in
acustica conseguenti all’entrata in vigore del d.lgs. 42/2017.
B.U. R. Lombardia S. Ord. 21/04/2017, n. 16
Il provvedimento fornisce indicazioni operative per la presentazione delle istanze per il riconosci-
mento della figura di tecnico competente in acustica distinguendo tra le istanze presentate fino al
18/04/2017 e le istanze presentate dal 19/04/2017, ovvero dalla data di entrata in vigore del D.
Leg.vo 42/2017.
Valori agricoli medi
Deliberaz. Comm. Espropri R. Lombardia 05/04/2017 | FAST FIND: NR37421
Brescia - Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2016, valevoli per l’anno 2017.
B.U. R. Lombardia S. Avv. Conc. 05/04/2017, n. 14
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
399
MARCHE
Città sostenibili
L. R. Marche 19/04/2017, n. 14 | FAST FIND: NR37534
Disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle
“Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” della regione Marche.
B.U. R. Marche Ord. 27/04/2017, n. 49
Espropriazioni
L. R. Marche 29/03/2017, n. 9 | FAST FIND: NR37429
Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell’indennità di
espropriazione.
B.U. R. Marche Ord. 06/04/2017, n. 40
Impianti radioelettrici
L. R. Marche 30/03/2017, n. 12 | FAST FIND: NR37430
Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria
della popolazione.
B.U. R. Marche Ord. 06/04/2017, n. 40
La legge si applica a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e
300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.
MOLISE
Impianti termici
Deliberaz. G.R. Molise 13/03/2017, n. 74 | FAST FIND: NR37396
“Linee Guida” in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
B.U. R. Molise Ord. 01/04/2017, n. 10
Con il provvedimento vengono istituiti: - il Catasto Unico Regionale Impianti Termici, nel quale do-
vranno essere inseriti gli impianti termici regionali; - la Banca dati degli impianti termici regionali,
che si aggiorna con le comunicazioni provenienti dalla società distributrici di combustibile, dai Co-
muni, dai Vigili del Fuoco, INAIL, ASL e anche dai responsabili degli impianti stessi.
Rifiuti
Deliberaz. G.R. Molise 13/03/2017, n. 78 | FAST FIND: NR37398
Indicazioni sul Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Molise e Direttive
Tecniche e Gestionali sui Centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di Veicoli a Motore,
Rimorchi e Simili.
B.U. R. Molise Ord. 01/04/2017, n. 10
Risorse idriche
L. R. Molise 22/04/2017, n. 4 | FAST FIND: NR37541
Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise
(EGAM).
B.U. R. Molise Ord. 29/04/2017, n. 18
Valori agricoli medi
Deliberaz. Comm. Espropri R. Molise 02/03/2017 | FAST FIND: NR37400
Isernia - Valori agricoli espressi in euro per ettaro, riferiti all'anno 2016 e valevoli per l'anno 2017.
B.U. R. Molise Ord. 01/04/2017, n. 10
PIEMONTE
FER, installatore, manutentore
Deliberaz. G.R. Piemonte 03/04/2017, n. 18-4848 | FAST FIND: NR37495
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
400
Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2015, n. 18 - 1540 diretta a disciplinare, ai sensi
dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., i profili formativi della Regione Piemonte per
l'abilitazione degli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Proroga al 31
dicembre 2019 della validità delle attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto
2013.
B.U. R. Piemonte P. I-II 20/04/2017, n. 16
Sicurezza, formazione
Determ. Dirig. R. Piemonte 09/03/2017, n. 159 | FAST FIND: NR37466
Approvazione delle Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
B.U. R. Piemonte P. I-II 13/04/2017, n. 15
PUGLIA
Edilizia universitaria
Deliberaz. G.R. Puglia 18/04/2017, n. 559 | FAST FIND: NR37539
Programma regionale per l’edilizia universitaria - Finanziamento interventi per la realizzazione di
alloggi e residenze per gli studenti universitari ai sensi della legge n. 338/2000 (IV Bando).
B.U. R. Puglia Ord. 28/04/2017, n. 51
Regolamento edilizio tipo (RET)
Deliberaz. G.R. Puglia 11/04/2017, n. 554 | FAST FIND: NR37518
Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di
cui all’art. 4, comma 1-sexies, del D.P. R. 6 giugno 2001, n. 380. Recepimento regionale.
B.U. R. Puglia Ord. 26/04/2017, n. 49
La deliberazione, che ha effetto immediato dalla sua pubblicazione, ha approvato il recepimento del
Regolamento Edilizio Tipo e le 42 “definizioni uniformi” per l’edilizia, valide per l’intero territorio
nazionale. Le 42 definizioni, che di fatto non comportano modifiche delle previsioni dimensionali de-
gli strumenti urbanistici vigenti, sono dunque già operative; i Comuni, pertanto, non dovranno redi-
gere varianti urbanistiche, in quanto le definizioni uniformi prevalgono sugli strumenti vigenti. Per
quanto riguarda invece i Regolamenti Edilizi i Comuni hanno 180 giorni di tempo, dalla pubblica-
zione della delibera sul sito internet regionale, per adeguarli; viene tuttavia precisato che gli inter-
venti edilizi muniti di titolo edilizio efficace alla data di pubblicazione della delibera potranno co-
munque essere realizzati in conformità al titolo medesimo. Il provvedimento ha approvato anche la
ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e
sull’attività edilizia e la ricognizione delle analoghe disposizioni regionali.
SARDEGNA
Enti locali
L. R. Sardegna 27/04/2017, n. 7 | FAST FIND: NR37529
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del
2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali).
B.U. R. Sardegna P. I-II 27/04/2017, n. 20
Legge di stabilità
L. R. Sardegna 13/04/2017, n. 5 | FAST FIND: NR37485
Legge di stabilità 2017.
B.U. R. Sardegna P. I-II 14/04/2017, n. 18
SICILIA
Corsi d’acqua, demanio idrico fluviale
Circ. Ass. R. Sicilia 04/04/2017 | FAST FIND: NR37510
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
401
Individuazione delle competenze degli uffici del Genio civile dell’Isola in materia di corsi d’acqua
e demanio idrico fluviale. Atto di indirizzo.
G.U. R. Sicilia P. I 21/04/2017, n. 16
Strutture ricettive
Circ. Ass. R. Sicilia 21/03/2017 | FAST FIND: NR37434
D.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 - Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini
ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all’art. 3 della legge
regionale n. 27/1996 e s.m.i.
G.U. R. Sicilia P. I 07/04/2017, n. 14
D. Ass. R. Sicilia 20/03/2017, n. 469/S2TUR | FAST FIND: NR37432
Inserimento dell’obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il
mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile
1996, n. 27 e s.m.i.
G.U. R. Sicilia P. I 07/04/2017, n. 14
Valutazione ambientale strategica pianificazione del territorio
Circ. Ass. R. Sicilia 27/03/2017, n. 4 | FAST FIND: NR37433
Convocazione di Conferenze di servizi per l’acquisizione di parere motivato di verifica di
assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006. Richieste ai sensi degli artt. da 14 a
14 quinquies della legge n. 241/90 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 inerenti progetti in variante
allo strumento urbanistico. Direttive.
G.U. R. Sicilia P. I 07/04/2017, n. 14
TOSCANA
Agevolazioni fiscali per cultura e paesaggio
L. R. Toscana 05/04/2017, n. 18 | FAST FIND: NR37471
Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana.
B.U. R. Toscana P. I 14/04/2017, n. 16
Autorizzazione unica ambientale
Deliberaz. G.R. Toscana 10/04/2017, n. 364 | FAST FIND: NR37490
Integrazione tariffario AUA. Modifica parziale dell’allegato A della deliberazione GR 1227/2015
(Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di
autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni
energetiche).
B.U. R. Toscana P. II 19/04/2017, n. 16
La deliberazione adegua il punto 2. lett. A1 del TARIFFARIO AUA, contenuto nell’Allegato A alla
Delib. G.R. 1227/2015, relativo agli oneri istruttori connessi con i procedimenti di richiesta di auto-
rizzazione allo scarico in fognatura.
Distretti rurali
L. R. Toscana 05/04/2017, n. 17 | FAST FIND: NR37470
Nuova disciplina dei distretti rurali.
B.U. R. Toscana P. I 14/04/2017, n. 16
Funzioni provinciali
L. R. Toscana 03/04/2017, n. 16 | FAST FIND: NR37428
Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali.
Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.
B.U. R. Toscana P. I 05/04/2017, n. 14
VIA, AIA, AUA
D. P.G.R. Toscana 11/04/2017, n. 19/R | FAST FIND: NR37472
Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
402
per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in
ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell’articolo 65 della l.r.
10/2010.
B.U. R. Toscana P. I 14/04/2017, n. 16
Viene definito un procedimento coordinato di VIA e di AIA, volto a snellire e semplificare le procedu-
re amministrative. Il regolamento introduce, altresì, disposizioni procedurali volte a garantire il rac-
cordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifi-
che, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti, di cui all'ar-
ticolo 208 del D. Leg.vo 152/2006. Vengono anche definite modalità di snellimento e raccordo pro-
cedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43, comma 6 della L.R.
10/2010 (“VIA postuma”). È, infine, introdotta una specifica disposizione per l'applicazione delle
modalità di coordinamento in materia di VIA e AIA di cui Capo II, in quanto compatibili, al raccordo
tra la VIA ed i procedimenti di autorizzazione in materia ambientale ed energetica e per l'individua-
zione, da parte della Giunta regionale, delle ulteriori procedure autorizzative, concessorie, ecc., di
competenza regionale, a cui possono estendersi tali forme di coordinamento.
UMBRIA
Impianti natatori
Deliberaz. G.R. Umbria 10/04/2017, n. 393 | FAST FIND: NR37524
Linee di indirizzo per l’estensione della durata del nulla osta all’esercizio temporaneo dell’attività
natatoria fino ad un massimo di 24 mesi concesso dalle Amministrazioni comunali per
l’adeguamento degli impianti natatori ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414
del 19 aprile 2016.
B.U. R. Umbria P. I-II 26/04/2017, n. 17
Sicurezza, formazione
Deliberaz. G.R. Umbria 10/04/2017, n. 395 | FAST FIND: NR37527
Revisione delle procedure: “Verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all’art. 37
comma 2 del D.Lgs. 81/08” - “Svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro” - “Gestione
delle segnalazioni al Servizio PSAL” - “Analisi del documento di valutazione del rischio”.
Approvazione delle procedure “Indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine
professionale” - “Ricorso avverso il giudizio del medico competente (Art. 41 comma 6 D.Lgs.
81/08 e s.m.i.)”.
B.U. R. Umbria Suppl. Ord. 26/04/2017, n. 1
VALLE D'AOSTA
Agibilità, Certificato di Idoneità Strutturale (CIS)
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 31/03/2017, n. 386 | FAST FIND: NR37528
Disposizioni attuative di cui all’art. 63 bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, come modificata dalla legge
regionale 30 gennaio 2017, n. 1.
B.U. R. Valle D'Aosta Ord. 26/04/2017, n. 19
La deliberazione detta le disposizioni attuative della norma sull’agibilità degli edifici ed ha
l’obiettivo di introdurre una maggiore semplificazione sulla materia dell’agibilità a seguito della re-
cente L.R. 30/01/2017, n. 1 (Disposizioni in materia di agibilità). Il provvedimento stabilisce le mo-
dalità di redazione del Certificato di Idoneità Strutturale, il cosiddetto CIS, documento che valuta
l’idoneità strutturale dell’opera per la quale viene dichiarata l’agibilità e da redigere solo in assenza
di collaudo statico.
VENETO
Piano di tutela delle acque
Deliberaz. G.R. Veneto 22/03/2017, n. 360 | FAST FIND: NR37438
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
403
Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (art. 121 D.Lgs. 152/2006)
approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Aggiunta di un
comma all'art. 11. DGR n. 3/CR del 27/01/2017.
B.U. R. Veneto Ord. 07/04/2017, n. 35
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
Modello Risparmio Casa
Deliberaz. G.P. Bolzano 18/04/2017, n. 446 | FAST FIND: NR37521
Modifiche al modello Risparmio Casa.
B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 26/04/2017, n. 17
Il mutuo Risparmio casa (cosiddetto “Bausparen”) è l’innovativa tipologia di agevolazione edilizia
introdotta per finanziare la nuova costruzione, l’acquisto e il risanamento della prima casa.
Edilizia abitativa agevolata
Deliberaz. G.P. Bolzano 18/04/2017, n. 448 | FAST FIND: NR37522
Edilizia abitativa agevolata - Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo
teorico delle detrazioni fiscali. Modifica dei criteri.
B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 26/04/2017, n. 17
D. Pres. P. Bolzano 28/03/2017, n. 9 | FAST FIND: NR37415
Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento dell’edilizia abitativa
agevolata.
B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 04/04/2017, n. 14
Infrastrutture di trasporto, dispacciamento dell'energia elettrica
Deliberaz. G.P. Bolzano 28/03/2017, n. 345 | FAST FIND: NR37416
Ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture di trasporto e dispacciamento dell'energia
elettrica nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
B.U. R. Trentino Alto Adige Suppl. 04/04/2017, n. 2
Materiali riciclati
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/04/2017, n. 398 | FAST FIND: NR37489
Linee Guida sulla qualità e l’utilizzo dei materiali riciclati.
B.U. R. Trentino Alto Adige Suppl. 18/04/2017, n. 2
Il documento va utilizzato in sincronia con la Delib. G.P. 27/09/2016, n. 1030 che regola la gestione
del materiale edile riciclato come rifiuto e fissa i limiti e le caratteristiche fisicochimiche, alle quali il
materiale edile riciclato deve ottemperare per non essere considerato rifiuto.
Modelli abitativi innovativi
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/04/2017, n. 433 | FAST FIND: NR37488
Criteri generali per la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione di modelli
abitativi innovativi.
B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 18/04/2017, n. 16
Prezzario opere edili e non edili e DTC
Deliberaz. G.P. Bolzano 28/03/2017, n. 321 | FAST FIND: NR37447
Approvazione degli elenchi prezzi informativi per le opere edili e non edili e delle disposizioni
tecnico contrattuali per l’anno 2017.
B.U. R. Trentino Alto Adige Suppl. 11/04/2017, n. 2
Valori agricoli medi
Deliberaz. Comm. Espropri P. Bolzano 14/03/2017, n. 1 | FAST FIND: NR37445
Determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per l'anno 2017.
B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 11/04/2017, n. 15
BLT 5.2017 – INDICI NORMATIVA
404
INDICI E COSTI DI COSTRUZIONE
Aggiornamento su indicatori economici, tassi di interesse, costi di costruzione.
Le tabelle con le serie storiche complete ed esempi di calcolo sono consultabili
sul sito Internet, alla sezione “Altri servizi - Indici, tassi e costi di costruzione”.
A cura della Redazione Internet
DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai
ed impiegati (FOI)
marzo 2017
Percentuale di aumento su marzo 2016
101,0
1,050%
Indice del costo di costruzione di
un fabbricato residenziale febbraio 2017 106,9
Indice dei prezzi delle abitazioni IV trimestre 2016
Abitazioni nuove 98,0
Abitazioni esistenti 80,4
Totale 85,5
Indice del costo di costruzione di
un capannone industriale [N=1]
IV trimestre 2008 Generale 144,8
Indice del costo di costruzione
di tronchi stradali febbraio 2017
Generale
Con tratto in galleria 102,7
Senza tratto in galleria 101,9
Tasso di mora per gli appaltatori [N=2]
dal 01/01/2012 al 31/12/2012 5,27%
Trattamento di fine rapporto marzo 2017 0,898430%
Tasso ufficiale di riferimento
BCE dal 16/03/2016 0,00%
Tasso interesse legale dal 01/01/2017 0,10%
Tasso ritardi nei pagamenti
commerciali D. Leg.vo 231/2002 01/01/2017 - 30/06/2017 8,00%
NOTE
[NI=1] Ultimo dato elaborato. L’Istat ha sospeso l’indagine. [NF]
[NI=2] A decorrere dal 2013 si applica anche per il settore dei lavori pubblici la disciplina sui ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D. Leg.vo 231/2002. [NF]
BLT 5.2017 – RUBRICHE
405
AR1378
TUTTE LE MODIFICHE AL CODICE APPALTI
(D. LEG.VO 50/2016) INTRODOTTE DAL “CORRETTIVO”
(D. LEG.VO 19/04/2017, N. 56) PUNTO PER PUNTO
L’articolo reca in forma schematica un completo e dettagliato resoconto, punto
per punto, delle modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, dal D. Leg.vo
19/04/2017, n. 56 (c.d. “correttivo”), con particolare riguardo a servizi tecnici,
lavori pubblici, piccoli appalti ed altri ambiti di attività di uffici tecnici,
professionisti tecnici e imprese di costruzione. La versionne online dell’articolo
presenta un resoconto ancora più completo di tutti gli aspetti toccati dal
“correttivo”, in 169 punti.
A cura di Dino de Paolis
Sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22 - è stato pubblica-
to il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici. Il
provvedimento entra in vigore il 20/05/2017 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta).
Il provvedimento esercita la facoltà prevista dall’art. 1, comma 8, della L. 28/01/2016, n. 11
(Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della discipli-
na vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in base al quale
“Entro un anno […] il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo”.
Il decreto è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del D.
Leg.vo 50/2016. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza
intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, in modo da
perseguire l’obiettivo dello sviluppo del settore che la L. 11/2016 si era prefissata.
L’elencazione degli argomenti segue l’articolazione del Codice, riportando in parentesi, nella
prima colonna, gli articoli e gli eventuali commi oggetto delle modifiche.
In allegato alla versione online del presente articolo è disponibile il testo coordinato del D.
Leg.vo 50/2016.
PROGRAMMAZIONE
Documento di fattibilità delle
alternative progettuali
(art. 21, comma 3)
Si prevede l’approvazione preventiva da parte delle amministrazioni aggiu-
dicatrici del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove previsto,
ai fini dell’inserimento nel programma triennale per i lavori pubblici.
Tale documento, sulla base della nuova definizione di cui alla lettera ggggg-
quater) dell’art. 3 del Codice (vedi sopra) è il documento in cui sono indivi-
duate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si
dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo,
anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico.
Esclusioni previste per la
pianificazione delle attività dei
soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza
(art. 21, comma 8-bis)
Si prevede la non applicazione della disciplina relativa alla programmazione
degli acquisti e dei lavori pubblici alla pianificazione delle attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
Peraltro non è stata espunta - come probabilmente avrebbe dovuto - la let-
tera f) del comma 8 dell’art. 21, in base alla quale il decreto ministeriale
chiamato ad individuare le modalità di redazione dei programmi deve indica-
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
406
re le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti ag-
gregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti dele-
gano la procedura di affidamento.
PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI
Contenuti e modalità di elaborazione dei progetti
Contenuto minimo del quadro
esigenziale
(art. 23, comma 3)
Viene stabilito che con il decreto ministeriale - previsto nel medesimo art. 23
- che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, venga
determinato anche il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono
predisporre le stazioni appaltanti.
Progettazione semplificata degli
interventi di manutenzione
(art. 23, comma 3-bis)
Si prevede l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti - su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici -
al fine di disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manu-
tenzione ordinaria.
Tali interventi, sulla base della nuova definizione di cui alla lettera oo-
quater) dell’art. 3 del Codice (vedi sopra) sono “le opere di riparazione, rin-
novamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti
e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tut-
te le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in
condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi
una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la
sua funzionalità”.
La nuova definizione fa espressamente salve le definizioni di “manutenzione
ordinaria” già presenti nel Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001
e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004.
Elaborazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica
in una o due fasi
(art. 23, comma 5)
Si consente la possibilità di redigere il progetto di fattibilità in un’unica fase
di elaborazione o in due fasi successive.
Nel caso di elaborazione in due fasi successive, si prevede:
- per la prima fase l’individuazione e l’analisi da parte del progettista del-
le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei
principi previsti, e la redazione del documento di fattibilità delle alternati-
ve progettuali:
- per la seconda fase (oppure l’unica, qualora non si scelga
l’elaborazione in due fasi) lo sviluppo, da parte del progettista, di tutte le
indagini e degli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al
comma 1 dell’art. 23, nonché degli elaborati grafici per l’individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi
compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Opere proposte in variante
urbanistica ai sensi dell’art. 19
del Testo unico delle
espropriazioni di cui al D.P.R.
327/2007
(art. 23, comma 5-bis)
Per le opere in questione, si prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed
economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 dell’art. 19
del D.P.R. 327/2001.
Indagini necessarie per la
redazione del progetto di
fattibilità
(art. 23, comma 6)
Viene esteso l’ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del proget-
to di fattibilità tecnica ed economica - oltre che alle indagini geologiche - an-
che alle indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismi-
che, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, non limitandole, come previ-
sto in precedenza, al solo settore geognostico.
Inoltre si prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica debba
altresì ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche
dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energe-
tici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche
con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera.
Costi di redazione per un
progetto esecutivo
(art. 23, commi 11 e 16)
Si prevede l’inclusione, negli oneri inerenti alla progettazione, anche dei co-
sti relativi al dibattito pubblico e che, ai fini dell’individuazione dell’importo
stimato, vengano inclusi tutti i servizi prestati, inclusa la direzione dei lavori
in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.
Inoltre si prevede, per i contratti relativi a lavori, che:
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
407
- il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato
sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente;
- tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e
possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno
successivo - per i progetti a base di gara la cui approvazione sia inter-
venuta entro tale data;
- il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono individuati nei
documenti a base di gara e scorporati dall’importo assoggettato al ri-
basso d’asta.
Servizi tecnici
Ambito applicativo dei servizi
tecnici
(art. 24, comma 1)
Si includono nelle prestazioni in materia di lavori pubblici - svolte dai sogget-
ti previsti dal medesimo art. 24 - anche il collaudo e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.
Divieto affidamento appalti,
concessioni e subappalti ad
affidatari incarichi di
progettazione
(art. 24, comma 7)
Nell’ambito del divieto di affidare appalti, concessioni, subappalti e cottimi al
soggetto affidatario di incarichi di progettazione, vengono fatti salvi i casi, di
cui all’art. 59, comma 1, di affidamento a contraente generale, finanza di
progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contrat-
to di disponibilità, e locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizza-
zione a scomputo, in cui si applica l’appalto integrato.
Obbligo utilizzo parametri
importi a base di gara nei servizi
tecnici
(art. 24, comma 8)
Si prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle dei corri-
spettivi economici (attualmente contenute nel D.M. 17/06/2016), quale crite-
rio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo
dell’affidamento.
Rispetto alla versione precedente, pertanto, si introduce il predetto obbligo,
prima formulato in termini di mera facoltà, e si sopprime il riferimento
all’utilizzo di tali corrispettivi ove motivatamente ritenuti adeguati.
Divieto di subordinare il
compenso all’ottenimento del
finanziamento
(art. 24, comma 8-bis)
Si vieta di subordinare la corresponsione dei compensi per l’attività di pro-
gettazione e le relative attività tecnico-amministrative all’ottenimento del fi-
nanziamento dell’opera progettata.
Il nuovo comma 8-bis prevede altresì che nella convenzione stipulata con il
soggetto affidatario sono indicate le condizioni e le modalità per il pagamen-
to dei corrispettivi, con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 9 e 10 della
L. 143/1949.
Divieto di sostituire il compenso
con forme di sponsorizzazione o
rimborso
(art. 24, comma 8-ter)
Si vieta alla stazione appaltante di sostituire il corrispettivo previsto nei con-
tratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura con forme di
sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni
culturali, relativi a sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato, secondo
quanto previsto dall’art. 151 del Codice.
Verifica preventiva dell’interesse archeologico
Verifica preventiva dell’interesse
archeologico
(art. 25, comma 8)
Si prevede che la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologi-
co si articola in fasi (quindi non più, come nella precedente versione, due
fasi) costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeolo-
gica.
Procedure semplificate per la
verifica preventiva dell’interesse
archeologico
(art. 25, comma 15)
Si consente alle stazioni appaltanti - in caso di rilevanti insediamenti produt-
tivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprendito-
riali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione,
già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici - di ricorrere alla pro-
cedura di cui al D.P.R. 12/09/2016, n. 197 (Regolamento sull’accelerazione
dei procedimenti amministrativi), in caso di ritenuta eccessiva durata del
procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico o quando
non siano rispettati i termini fissati nell’accordo tra il soprintendente e la sta-
zione appaltante.
Rispetto alla norma previgente, che consentiva il ricorso al predetto regola-
mento solo in caso di ritenuta durata eccessiva del procedimento, si amplia
pertanto la facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere a modalità accelerato-
rie della procedura.
Verifica e validazione della progettazione
Verifica preventiva della Viene precisato che nei contratti relativi ai lavori, la stazione appaltante veri-
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
408
progettazione, verifica degli
elaborati progettuali
(art. 26, comma 1)
fica la rispondenza degli elaborati progettuali con i documenti di cui all’art.
23 (nonché, come già previsto in precedenza, la conformità dei medesimi
elaborati alla normativa vigente).
Tempistica della verifica della
progettazione in caso di appalto
integrato
(art. 26, comma 2)
Viene specificato che - in caso di affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione dei lavori - la verifica della progettazione redatta
dall’aggiudicatario deve avere luogo prima dell’inizio dei lavori (mentre di
norma l’art. 26, comma 2, prevede che la verifica degli elaborati progettuali
abbia luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento).
Verifica dei vari livelli della
progettazione in caso di appalto
integrato
(art. 26, comma 8-bis)
Si stabilisce che - nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e
l’esecuzione dei lavori - il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto
definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di
ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.
Estremi dell’avvenuta
validazione del progetto nel
bando di gara
(art. 26, comma 8)
Si prevede che il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori de-
vono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a
base di gara.
Procedure di approvazione dei progetti - Risoluzione delle interferenze
Procedure di approvazione dei
progetti: proroga di pareri,
autorizzazioni e intese per un
nuovo appalto
(art. 27, comma 1-bis)
Viene dettata una norma applicabile ai casi di appalti conseguenti al ritiro,
alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti
per i quali:
- risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti;
- non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di rego-
lamentazione ambientale e paesaggistica.
In tali casi, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a 5
anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse
amministrazioni.
La norma prevede che l’assenza di variazioni deve essere oggetto di speci-
fica valutazione e attestazione da parte del RUP e che sono esclusi i casi in
cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da
vizi o circostanze comunque riguardanti i predetti pareri, autorizzazioni o
intese.
Cronoprogramma di risoluzione
delle interferenze degli enti
gestori di servizi a rete
(art. 27, comma 3)
Si prevede che:
- durante la fase relativa allo svolgimento della conferenza di servizi
prevista per l’esame del progetto di fattibilità, gli enti gestori di servizi
pubblici a rete forniscano il cronoprogramma di risoluzione delle interfe-
renze, contestualmente al proprio parere;
- le conclusioni della conferenza di servizi - oltre che in merito alla loca-
lizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative - non
possono essere modificate, in sede di approvazione dei successivi livelli
progettuali, anche in merito al progetto di risoluzione delle interferenze
presentato dagli enti gestori dei servizi a rete.
Progetto di risoluzione delle
interferenze di competenza
degli enti gestori
(art. 27, commi 4, 5 e 6)
Viene introdotto - in aggiunta al previsto obbligo, a carico degli enti gestori
delle interferenze già note o prevedibili, di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della
infrastruttura o dell’insediamento produttivo - l’ulteriore obbligo a carico dei
medesimi enti gestori di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il
progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.
Conseguentemente, viene eliminato l’obbligo a carico dei medesimi enti ge-
stori di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto
delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del
soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
I costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente
gestore sono sottoposti a verifica preventiva di congruità da parte del sog-
getto aggiudicatore, e la violazione degli obblighi previsti determina a carico
degli enti gestori responsabilità patrimoniali per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore.
Inoltre si prevede che i costi di progettazione per la risoluzione delle interfe-
renze indicate dall’ente gestore siano sottoposti a verifica preventiva di con-
gruità da parte del soggetto aggiudicatore e che la violazione degli obblighi
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
409
previsti determina a carico degli enti gestori responsabilità patrimoniali per i
danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
PRINCIPI COMUNI SULLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Ruolo e funzioni del RUP
Nomina del RUP e sua
sostituzione
(art. 31, comma 1)
Viene modificato il primo periodo del comma 1 dell’art. 31 del Codice, speci-
fica che, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione, la stazione appaltante individua (e non nomina come in pre-
cedenza previsto) il RUP nell’atto di adozione o di aggiornamento dei pro-
grammi degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori
pubblici, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le
esigenze non incluse in programmazione.
Viene specificato che la sostituzione del RUP individuato nei documenti
programmatori indicati al punto precedente non comporta modifiche alla
programmazione.
Coincidenza tra RUP e
progettista, direttore dei lavori o
direttore dell’esecuzione
(art. 31, comma 5)
Si precisa che le linee guida ANAC sul RUP devono determinare anche
l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il diret-
tore dell’esecuzione.
Atti e documenti di gara
Procedura semplificata per
l’affidamento diretto
(art. 32, comma 2)
Si prevede - per gli affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 Euro
- la possibilità per la stazione appaltante di avviare la procedura di affida-
mento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che conten-
ga, in modo semplificato:
- l’oggetto dell’affidamento;
- l’importo;
- il fornitore:
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
La norma fa riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a), in base al quale la
stazione appaltante procede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000
Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta.
Capitolato e computo metrico
estimativo come documenti
contrattuali
(art. 32, comma 14-bis)
Si specifica che i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel
bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
Anticipazione del prezzo
all’appaltatore nei contratti sotto
soglia
(art. 35, comma 18)
L’anticipazione sul prezzo che la stazione appaltante corrisponde
all’appaltatore è commisurata al valore del contratto di appalto e non come
in precedenza previsto al valore stimato dell’appalto.
Affidamenti sotto soglia
Principio di rotazione
(art. 36, comma 1)
Si specifica che il principio di rotazione - che deve essere rispettato
nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti sotto soglia - sia riferito sia
agli inviti che agli affidamenti.
Affidamento diretto per importi
sotto i 40.000 Euro
(art. 36, comma 2)
Si prevede che l’affidamento diretto per importi al di sotto dei 40.000 Euro
possa avvenire anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, e viene espunto il riferimento all’obbligo di “adeguata motivazio-
ne”.
Procedura negoziata per lavori
di importo pari o superiore a
40.000 Euro e inferiore a
150.000 Euro
(art. 36, comma 2)
Viene aumentato da 5 a 10 - ove esistenti - il numero minimo degli operatori
da consultare per poter attivare tale modalità di affidamento. Resta 5 invece
il numero minimo per gli affidamenti di servizi e di forniture.
Procedura negoziata per lavori
di importo pari o superiore a
150.000 Euro e inferiore a
Viene aumentato da 10 a 15 - ove esistenti - il numero minimo degli opera-
tori da consultare per poter attivare tale modalità di affidamento.
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
410
1.000.000 Euro
(art. 36, comma 2)
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Procedure di scelta del contraente e oggetto del contratto
Ampliamento ricorso ad appalto
integrato di progettazione ed
esecuzione dei lavori
(art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter)
Si aggiungono, tra i casi in cui è possibile ricorrere all’affidamento congiunto
di progettazione ed esecuzione dei lavori (oltre ai casi, già presenti, di casi
di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in
concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità) la loca-
zione finanziaria e le opere di urbanizzazione a scomputo.
Inoltre si prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del pro-
getto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento
tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente
prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. In realtà, tale disposi-
zione non rappresenta una vera innovazione, ma una (migliore) ricolloca-
zione, all’interno dell’art. 59, delle norme dettate dal comma 13 dell’art. 28
del Codice, in tema di appalti misti, che viene quindi abrogato.
Il ricorso a tali affidamenti deve essere adeguatamente motivato nella de-
termina a contrarre, la quale deve altresì chiarire in modo puntuale la rile-
vanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso
all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione
delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
Inapplicabilità del divieto di
affidamento congiunto per
progetti approvati la cui gara
venga esperita entro 12 mesi
(art. 59, comma 1 e art. 216,
comma 4-bis)
Si introduce una disposizione transitoria in base alla quale il divieto di affi-
damento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori non si applica
per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultino approvati alla data
di entrata in vigore del Codice (vale a dire al 19/04/2016) con pubblicazione
del bando entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione
recate dal “correttivo”.
Appalti a corpo o a misura
(art. 59, comma 5-bis)
Si prevede - in relazione alla natura dell’opera - che i contratti per
l’esecuzione dei lavori pubblici siano stipulati a corpo o a misura, oppure in
parte a corpo e in parte a misura.
La norma in esame prevede altresì che:
- per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può va-
riare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effet-
tiva dei lavori eseguiti;
- per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento
o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di mi-
sura.
Commissioni di aggiudicazione
Estensione dell’obbligo di
utilizzo delle commissioni di
aggiudicazione
(art. 77, comma 1)
Si precisa che il ricorso ad una commissione giudicatrice, per la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico-economico, è obbligatorio in tutti i casi
di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
Limiti alla nomina di commissari
interni alla stazione appaltante
(art. 77, comma 3)
Si prevede ora che la stazione appaltante possa, in caso di affidamento di
contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
nonché per lavori di importo inferiore a 1 milione di Euro o che non presen-
tino particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazio-
ne appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.
Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attra-
verso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58.
Inoltre, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato
contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività
di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione
appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle
commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione
appaltante.
Possibilità di nominare Si prevede che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
411
commissario il RUP
(art. 77, comma 4)
possa essere valutata con riferimento alla singola procedura.
Controllo, da parte delle stazioni
appaltanti, dell’insussistenza di
cause ostative alla nomina dei
commissari
(art. 37, comma 9)
Si prevede che stazioni appaltanti - prima del conferimento degli incarichi
commissariali - accertino l’insussistenza delle cause ostative alla nomina, e
che la eventuale la sussistenza delle cause ostative, o la dichiarazione di
incompatibilità dei candidati, devono essere tempestivamente comunicate
dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto
dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
Linee guida ANAC sull’albo dei
componenti delle commissioni
giudicatrici
(art. 78, comma 1-bis)
Si prevede che le linee guida in oggetto debbano disciplinare anche le mo-
dalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di nor-
ma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle of-
ferte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.
Termini per la ricezione delle
domande in caso di
malfunzionamento degli
strumenti informatici
(art. 79, comma 5-bis)
Per i casi di malfunzionamento (o mancato funzionamento) degli strumenti
informatici (comprese le piattaforme telematiche di negoziazione) utilizzati
per la presentazione delle domande, si prevede che la stazione appaltante
possa prevedere la sospensione del termine per la presentazione delle do-
mande, ai fini del ripristino delle normali funzionalità, e la proroga del termi-
ne, commisurata alla gravità del malfunzionamento.
Rating di impresa, qualificazione degli operatori economici, requisiti
Qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici
(art. 84, commi 2, 4 e 4-bis)
Viene meglio chiarito e precisato che l’assenza di cause di esclusione con-
template dall’art. 80 del Codice), oltre a essere attestata dalla SOA, come
già prevedeva il testo previgente, costituisce a sua volta un presupposto ai
fini della qualificazione.
Riproponendo una disposizione analoga a quella transitoria prevista dall’art.
253, comma 9-bis, del D. Leg.vo 163/2006, la cui applicazione era stata pro-
rogata fino al 31/07/2016 ad opera del D.L. “Milleproroghe” 210/2015 (con-
vertito in legge, con modificazioni dalla L. 21/2016) - si prevede che il perio-
do di attività documentabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti
di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali è quello rela-
tivo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA.
Viene disciplinato il caso in cui l’operatore economico presenti alla SOA, ai
fini della qualificazione, falsa dichiarazione o falsa documentazione (nuovo
comma 4-bis dell’art. 84 del Codice).
In tale caso viene previsto che:
- la SOA ne dia segnalazione all’ANAC;
- l’ANAC, se accerta il dolo o la colpa grave, in considerazione della rile-
vanza o della gravità dei fatti, dispone l’iscrizione dell’operatore econo-
mico nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dello stesso dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un periodo
massimo di 2 anni. Decorso tale periodo l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
Si fa notare che la disposizione in esame riproduce quella prevista dall’art.
80, comma 12, del Codice, per la presentazione, alla stazione appaltante, di
dichiarazioni o documentazioni false nell’ambito delle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto.
Requisiti aggiuntivi per
esecuzione di lavori oltre 20
milioni di Euro
(art. 84, comma 7)
Sono modificate le modalità per la dimostrazione del requisito relativo alla
cifra d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che il Codice
consente alla stazione appaltante di richiedere per gli appalti di lavori di di-
mensioni considerevoli (importo non inferiore a 20 milioni di Euro). Il nuovo
testo prevede che, anziché nel triennio antecedente, si faccia riferimento ai
migliori 5 dei 10 anni antecedenti.
Si tratta di una disposizione analoga a quella transitoria prevista dall’art.
357, comma 19-bis, del D.P.R. 207/2010, la cui applicazione era stata pro-
rogata fino al 31/07/2016 ad opera del D.L. “Milleproroghe” 210/2015 (con-
vertito in legge, con modificazioni dalla L. 21/2016).
Riconoscimento delle funzioni di
direttore tecnico
(art. 84, comma 12-bis)
Si consente ai direttori tecnici che, alla data di entrata in vigore del D.
Leg.vo 50/2016 (19/04/2016), svolgevano la funzione di direttore tecnico
presso un esecutore di contratti pubblici e che erano in possesso alla me-
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
412
desima data di una esperienza almeno quinquennale, di continuare a svol-
gere tali funzioni.
Si tratta di disposizione analoga a quella dell’art. 357, comma 23, del D.P.R.
207/2010, che l’ANAC aveva consentito di continuare applicare in via transi-
toria (cfr. Comunicato ANAC 03/08/2016) nonostante la sua abrogazione.
Eliminazione dei controlli sul
secondo concorrente in
graduatoria
(art. 85, comma 5)
Viene soppresso il riferimento al secondo concorrente in graduatoria al qua-
le la norma previgente prevedeva che fosse richiesta da parte della stazione
appaltante, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la presentazione di do-
cumenti complementari aggiornati.
Acquisizione d’ufficio del DURC
e certificato di esecuzione dei
lavori
(art. 86, commi 2 e 5-bis)
Viene meglio chiarito e precisato che il DURC (Documento unico di regolari-
tà contributiva) deve essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti pres-
so gli Istituti previdenziali.
Il nuovo comma 5-bis dell’art. 86 del Codice prevede che l’esecuzione dei
lavori sia documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secon-
do uno schema predisposto dall’ANAC. L’attribuzione, nel certificato di ese-
cuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione relative ai lavori eseguiti,
viene effettuata:
- con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o
nella lettera di invito;
- con l’indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie delle
lavorazioni affidate in subappalto.
Qualora il RUP riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di
qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o
nella lettera di invito, si applicano sanzioni amministrative.
Avvalimento
(art. 89)
Viene modificata in più punti la disciplina dell’avvalimento Le modifiche più
rilevanti riguardano:
- la disciplina delle c.d. “opere superspecialistiche”, per le quali viene
chiarito che il divieto di avvalimento si applica indipendentemente dal
fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente;
- l’introduzione della risoluzione del contratto di appalto nel caso in cui il
RUP accerti, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto
non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell’impresa ausiliaria prevista dal contratto di avvalimento.
Garanzie per la partecipazione
alle procedure di affidamento
(art. 93)
Sono apportate una serie di modifiche all’art. 93 D. Leg.vo 50/2016, riguar-
dante le garanzie per la partecipazione alla procedura di affidamento (c.d.
“garanzie provvisorie”, per distinguerle da quelle “definitive” disciplinate
dall’art. 103). In particolare le modifiche riguardano:
- gli affidamenti sotto i 40.000 Euro, per i quali la garanzia diviene una
scelta facoltativa della stazione appaltante;
- la possibilità di prestare la cauzione anche con bonifico o in assegni
circolari;
- l’introduzione di agevolazioni per gli operatori economici di piccole di-
mensioni, consistenti nella riduzione del 50% dell’importo della garanzia
e nell’esonero dall’obbligo di corredare l’offerta dall’impegno di un fi-
deiussore.
Esame delle offerte e aggiudicazione
Contratti aggiudicati
esclusivamente sulla base del
criterio dell’OEPV
(art. 95, comma 3)
Sono introdotte diverse modifiche all’art. 95 del Codice, relativo ai criteri di
aggiudicazione dell’appalto. In particolare:
- per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, as-
sistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodope-
ra, viene precisato che nell’applicazione in via esclusiva del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo sono fatti salvi gli affidamenti di-
retti di importo inferiore a 40.000 Euro;
- per i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architet-
tura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, la soglia a partire
dalla quale tali contratti sono aggiudicati in via esclusiva con il criterio
dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - ri-
spetto al testo previgente che prevedeva l’applicazione per importi su-
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
413
periori a 40.000 Euro - è fissata anche per i contratti di importo esatta-
mente pari a 40.000 Euro.
Contratti per i quali è possibile
utilizzare il criterio del minor
prezzo
(art. 95, comma 4)
Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di Euro, viene chiarito che
l’utilizzo del criterio del minor prezzo è consentito solo quando
l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo (e
non in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione).
Per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 Euro si prevede che
l’applicazione del criterio del minor prezzo è sempre consentita.
Indicazione costi della sicurezza
e della manodopera
(art. 95, comma 10)
Si escludono dall’obbligo per l’operatore economico di indicare nell’offerta i
propri costi aziendali e gli oneri della manodopera le forniture senza posa in
opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti diretti di importo infe-
riore a 40.000 Euro.
Nuovi criteri per l’individuazione
dell’OEPV
(art. 95, commi 10-bis e 14-bis)
Il nuovo comma 10-bis dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 prevede che la
stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior
rapporto qualità/prezzo, deve:
- valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta;
- individuare criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale
sui profili tecnici.
Pertanto, la stazione appaltante deve stabilire il tetto massimo per il punteg-
gio economico entro il limite del 30%, in modo da evitare che tale elemen-
to sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto,
l’applicazione del criterio del minor prezzo.
Inoltre il nuovo comma 14-bis dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce
che in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV, le stazioni appal-
tanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
Calcolo della soglia di anomalia
(art. 97, comma 2)
Viene chiarito quali siano i soggetti incaricati di effettuare, nei casi di aggiu-
dicazione al prezzo più basso, il sorteggio del metodo da utilizzare per il
calcolo della soglia di anomalia dell’offerta. La disposizione in esame affida
il citato compito al RUP o alla commissione giudicatrice, in linea con la re-
cente giurisprudenza nonché con le linee guida ANAC sui compiti del RUP.
Sono inoltre apportate lievi modifiche a tutti e cinque i metodi previsti
dall’art. 95, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 per il calcolo della soglia.
Pubblicazione dell’avviso di
avvenuta aggiudicazione
(art. 98, comma 1)
In materia di avvisi relativi agli appalti aggiudicati si prevede che il termine
per la pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione, di 30 giorni,
decorra dalla conclusione del contratto, e non più dall’aggiudicazione
dell’appalto o dalla conclusione del contratto come nel testo previgente.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Direttore dei lavori e dell’esecuzione, collaudo
Funzioni di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione
svolte dal Direttore dei lavori
(art. 101, comma 3)
Si precisa e meglio chiarisce che le funzioni di Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori vengono svolte dal Direttore dei lavori qualo-
ra questi sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in te-
ma di sicurezza.
Assistente del Direttore
dell’esecuzione
(art. 101, comma 6-bis)
Viene aggiunto un nuovo comma 6-bis all’art. 101 del D. Leg.vo 50/2016, in
base al quale per i servizi e le forniture di particolare importanza, da indivi-
duarsi con il decreto di cui all’art. 111, comma 1, primo periodo, può essere
nominato un assistente del direttore dell’esecuzione.
Controlli sull’esecuzione e
collaudo
(art. 102, comma 1)
Si chiarisce e precisa meglio che il RUP controlla l’esecuzione del contratto
congiuntamente al Direttore dei lavori per i lavori e al Direttore
dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
Certificato di regolare
esecuzione
(art. 102, comma 2)
Viene modificato l’art. 102, comma 2, del Codice, prevedendo che:
- per i lavori di importo pari o superiore a un milione di Euro e non ecce-
dente la soglia europea il certificato di collaudo può essere sostituito dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori per i
lavori, esclusivamente nei casi espressamente individuati dal decreto di
cui al comma 8 del medesimo art. 102;
- per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di Euro e per i servizi
e le forniture di importo inferiore alla soglia europea è sempre facoltà
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
414
della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato
di verifica della conformità con il certificato di regolare esecuzione rila-
sciato dal Direttore dei lavori per i lavori o dal RUP per i servizi e le for-
niture.
In tali casi il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre
3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Tempistiche per il collaudo o la
verifica di conformità
(art. 102, comma 3)
Viene modificato l’art. 102, comma 3, del Codice, prevedendo che:
- non solo il collaudo finale (come stabilito in precedenza), ma anche la
verifica di conformità debba avere luogo non oltre 6 mesi
dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal
decreto di cui al comma 8 dello stesso art. 102, di particolare complessi-
tà dell’opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino
ad un anno;
- non solo il certificato di collaudo (come stabilito in precedenza), ma
anche il certificato di verifica di conformità abbia carattere provvisorio e
assuma carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione.
Termine per il rilascio del
certificato di pagamento
(art. 102, comma 4)
Viene abrogato il comma 4 dell’art. 102 del Codice, relativo alle tempistiche
per l’emissione del certificato di pagamento all’esito positivo del collaudo o
della verifica di conformità. Si veda quanto in proposito previsto dall’art. 113-
bis, di nuovo inserimento.
Compensi per i collaudatori
(art. 102, comma 6)
Viene riscritto il comma 6 dell’art. 102 del Codice, disciplinando i compensi
per i collaudatori della stazione appaltante nell’ambito degli incentivi di cui
all’art. 113 e disciplinando i medesimi compensi per dipendenti di altre am-
ministrazioni pubbliche.
Si prevede inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le mede-
sime procedure previste per il supporto al RUP.
Incompatibilità per incarico di
collaudo o verifica della
conformità
(art. 102, comma 7)
Vengono ampliate e meglio precisate le incompatibilità previste dall’art. 102,
comma 7, del Codice, introducendo anche una nuova lettera con la quale si
escludono dall’affidamento dell’incarico di collaudo coloro che hanno parte-
cipato alla procedura di gara.
Garanzie per l’esecuzione
Garanzie per l’esecuzione del
contratto
(art. 103)
Sono apportate varie modifiche minute all’art. 103 del Codice, che disciplina
la garanzia per l’esecuzione del contratto (c.d. “garanzia definitiva”).
In particolare, viene meglio precisato e chiarito che il diritto delle stazioni
appaltanti di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito,
per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, opera
anche con riguardo all’eventuale maggiore spesa sostenuta per il comple-
tamento dei servizi o delle forniture.
Inoltre si prevede che - per i lavori di importo superiore al doppio della soglia
comunitaria - la polizza che il titolare del contratto per la liquidazione della
rata di saldo è obbligato a stipulare deve contenere la previsione del paga-
mento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente,
non appena questi lo richieda.
Infine si chiarisce che la previsione dell’obbligo di ricorso ad appositi schemi
tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal D. Leg.vo 50/2016, e
quindi non solo quelle fideiussorie ma anche le coperture assicurative.
Garanzie per l’esecuzione di
lavori di particolare valore
(art. 104, comma 10)
Viene modificato il comma 10 dell’art. 104, ai sensi del quale le garanzie per
l’esecuzione di lavori di particolare valore nonché quelle provvisorie (art. 93)
e quelle definitive (art. 103) prevedono la rivalsa verso il contraente e il dirit-
to di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per
l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiunta-
mente da più garanti, sopprimendo l’inciso che escludeva il vincolo di solida-
rietà tra tali soggetti nei confronti della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore.
Subappalto
Derogabilità del principio di
esecuzione in proprio nei soli
Viene modificato comma 1 dell’art. 105 del Codice, ove è stabilito il principio
secondo cui gli affidatari eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
415
casi espressamente previsti
(art. 105, comma 1)
forniture compresi nel contratto. La modifica è volta ad eliminare la locuzio-
ne “di norma”, in tal modo rafforzando il principio di esecuzione in proprio,
che diviene derogabile solo nei casi espressamente previsti.
Subappalto e contratti con
prevalente impiego di
manodopera
(art. 105, comma 2)
Si prevede ora che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singo-
larmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o
di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto
da affidare.
Attività che non si configurano
come subappalto
(art. 105, comma 2)
Tra le categorie di forniture o servizi che, per le loro specificità, non si confi-
gurano come attività affidate in subappalto, vengono aggiunte le prestazioni
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di coope-
razione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della
procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscri-
zione del contratto di appalto.
Possibilità di subappalto
condizionata alla qualificazione
(art. 105, comma 4)
Viene modificato il comma 4 dell’art. 105 del Codice, prevedendo, tra l’altro,
che tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appar-
tengano, sono subappaltabili, precisando che ciò è possibile solo a condi-
zione che l’affidatario sia qualificato nella relativa categoria.
Indicazione della terna dei
subappaltatori
(art. 105, comma 6)
Viene modificato il comma 6 dell’art. 105 del Codice, prevedendo, tra l’altro,
che è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offer-
ta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o su-
periore alle soglie europee oppure - indipendentemente dall’importo a base
di gara - riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione
omogenea prevista nel bando di gara.
Varianti e patologie del contratto
Successione di nuovo
contraente all’aggiudicatario
iniziale
(art. 106, comma 1)
Viene eliminata tra le cause che possono dare luogo alla modifica del con-
tratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, la successione
di un nuovo contraente per contratto.
Modifica a contratto senza
nuova aggiudicazione
(art. 106, comma 2)
La nuova formulazione dell’art. 106, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, pre-
vede che i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuo-
va procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie comunita-
rie, nonché, contestualmente:
- al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di ser-
vizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali;
- al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di la-
vori sia nei settori ordinari che speciali.
La disposizione precisa inoltre che la modifica non può alterare la natura
complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifi-
che.
Nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da
omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la rea-
lizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei sud-
detti limiti quantitativi, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
Pubblicità della modifica
contrattuale
(art. 106, comma 5)
Si chiarisce che la pubblicazione dell’avviso di modifica del contratto nei ca-
si previsti dall’art. 106, comma 5, avviene, per i contratti di importo inferiore
alla soglia europea, in ambito nazionale.
Comunicazione delle varianti
all’Osservatorio
(art. 106, comma 14)
Si chiarisce che la comunicazione delle varianti in corso d’opera dal RUP
all’Osservatorio avviene entro 30 giorni dall’approvazione da parte della sta-
zione appaltante solo per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria
e per varianti di importo inferiore o pari al 10% dell’importo originario del
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
416
contratto.
Sospensione per esigenze di
finanza pubblica
(art. 107, comma 2)
Si precisa che la sospensione dell’esecuzione del contratto disposta dal
RUP per esigenze di finanza pubblica ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.
Leg.vo 50/2016, può intervenire solo se tali esigenze siano “sopravvenute”.
Risoluzione del contratto
(art. 108, comma 1-bis)
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 108 del D. Leg.vo 50/2016 prevede - sulla
scorta di quanto già previsto con riguardo alla risoluzione del contratto di
concessione dall’art. 176, comma 2 del Codice - che alle fattispecie in cui le
stazioni appaltanti possono risolvere il contratto previste dal comma 1 di cui
all’art. 108 stesso non si applicano i termini previsti dall’art. 21-nonies della
L. 241/1990. Tale disposizione, al comma 1, prevede che il provvedimento
amministrativo illegittimo, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non
superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di auto-
rizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli inte-
ressi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato,
ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il tutto, rimanendo ferme le re-
sponsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provve-
dimento illegittimo.
Modalità per il controllo tecnico, contabile e amministrativo - Incentivi per funzioni tecniche
Decreto concernente linee
guida per il Direttore dei lavori
(art. 111, comma 1)
Si prevede il coinvolgimento anche della Conferenza unificata nel procedi-
mento per l’adozione del decreto ministeriale di approvazione delle linee
guida relative all’attività del Direttore dei lavori, di cui all’art. 111, comma 1,
del Codice.
Inoltre, si prevede che con tale decreto siano disciplinate altresì le modalità
di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la
relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell’esecuzione può esse-
re incaricato della verifica di conformità, precisando altresì che le ammini-
strazioni aggiudicatrici debbano affidare l’attività di direzione dei lavori,
nell’ordine:
- ad altre amministrazioni pubbliche;
- al progettista incaricato;
- ad altri soggetti scelti con le procedure per l’affidamento degli incarichi
di progettazione.
Spese per accertamenti e
verifiche tecniche
(art. 111, comma 1-bis)
Viene inserito un nuovo comma 1-bis all’art. 111 del Codice, ove si prevede
che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ineren-
ti alle attività di verifica tecnico contabile, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori
o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a dispo-
sizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
La disposizione precisa che tali spese non sono soggette a ribasso e che
l’individuazione dei criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi è
demandata al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Direttori operativi di ausilio al
Direttore dell’esecuzione
(art. 111, comma 2)
Si prevede che il direttore dell’esecuzione possa valersi dell’ausilio di uno
più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante, tenendo conto
della complessità dell’appalto.
Incentivi per funzioni tecniche
(art. 113)
Viene in primo luogo chiarito che l’incentivo è previsto anche nel caso di
forniture e servizi, oltre che per i lavori.
Viene altresì riscritto il comma 2 dell’art. 113, non solo apportando alcune
correzioni testuali, ma altresì prevedendo che:
- le amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o
convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle
funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti non sono tenute alla costi-
tuzione di un apposito fondo;
- gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committen-
za possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale cen-
trale.
Termini per l’emissione dei
certificati di pagamento relativi
agli acconti
Viene introdotto il nuovo art. 113-bis, ove si stabilisce che i termini per
l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto non possono superare i 45 giorni decorrenti dalla maturazione di
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
417
(art. 113-bis) ogni stato di avanzamento dei lavori.
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
Appalti nel settore dei beni culturali
Progetto esecutivo nei lavori
relativi a beni culturali e verde
storico
(art. 147, comma 4)
Viene modificato il comma 4 dell’art. 147 del Codice, che disciplina i livelli e i
contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali, ivi com-
presi gli scavi archeologici.
In particolare, la modifica stabilisce che i lavori previsti al comma 3 dell’art.
147 e quelli relativi a lavori di scavo archeologico, anche subacqueo e a la-
vori relativi al verde storico (di cui all’art. 10, comma 4, lettera f) del D.
Leg.vo 42/2004) siano “di regola” appaltati sulla base del progetto esecuti-
vo, introducendo la possibilità di derogare all’obbligo previsto.
Criterio del minor prezzo per i
lavori nel settore dei beni
culturali
(art. 148, comma 6)
Si prevede che per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali di importo
pari o inferiore a 500.000 Euro possa essere utilizzato il criterio del minor
prezzo in deroga al disposto di cui all’art. 95, comma 4.
Concorsi di progettazione o di idee
Disciplina dei concorsi di
progettazione o di idee
(art. 152)
Sono apportate varie modifiche all’art. 152 del Codice, che definisce la di-
sciplina in materia di concorsi di progettazione e di idee. Le modifiche sono
in particolare volte a:
- disciplinare dettagliatamente il concorso di progettazione relativo al
settore dei lavori pubblici nel quale siano richiesti esclusivamente pro-
getti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica;
- modificare la disciplina di possibilità di affidamento dei successivi livelli
di progettazione al vincitore del concorso;
- precisare che gli operatori economici ammessi a partecipare alle pro-
cedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui
all’art. 46, comma 1, sono i soggetti tra i quali il vincitore del concorso
può costituire un raggruppamento temporaneo al fine di dimostrare i re-
quisiti previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva indicando
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.
Concorso con progetto di
fattibilità tecnica ed economica
(art. 152, comma 4)
Approfondendo quanto riportato al primo punto dell’elencazione precedente,
sono introdotte le seguenti previsioni:
- il concorrente è tenuto a sviluppare il documento di fattibilità delle al-
ternative progettuali, nel quale - ai sensi dell’articolo 23, comma 5 - de-
ve essere individuata, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior
rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della
commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione;
- il vincitore del concorso, entro i 60 giorni successivi alla data di appro-
vazione della graduatoria, deve perfezionare la proposta presentata, do-
tandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di
fattibilità tecnica ed economica.
Pubblicazione di bandi e avvisi
(art. 153, comma 3)
Si prevede che i bandi e gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione disci-
plinati dal medesimo art. 153 siano pubblicati anche in conformità alle di-
sposizioni di cui all’art. 73 del Codice - relativo alle pubblicazioni in ambito
nazionale - oltre che alle disposizioni di cui agli artt. 71 e 72, già richiamati
dal testo previgente.
Norme applicabili agli ulteriori
incarichi di progettazione e
connessi
(art. 157)
Sono introdotte modifiche all’art. 157 del Codice, recante disciplina di ulte-
riori incarichi di progettazione e connessi, al fine di:
- introdurre gli incarichi di direzione dell’esecuzione nell’elenco degli in-
carichi che - ai sensi dell’art. 157, comma 1, primo periodo - sono affida-
ti secondo le modalità di cui alla parte II (Contratti di appalto per lavori
servizi e forniture), titoli I (Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia),
II (Qualificazione delle stazioni appaltanti), III (Procedura di affidamento)
e IV (Aggiudicazione per i settori ordinari), del Codice;
- introdurre gli incarichi di direzione dell’esecuzione nell’elenco degli in-
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
418
carichi che - ai sensi dell’art. 157, comma 2, primo periodo - possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del RUP, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2,
lettera b);
- modificare la disposizione recata dall’art. 157, comma 2, secondo pe-
riodo, nel senso di prevedere che gli incarichi di importo pari o superiore
a 100.000 Euro siano affidati secondo le modalità di cui alla parte II
(Contratti di appalto per lavori servizi e forniture), titoli III (Procedura di
affidamento) e IV (Aggiudicazione per i settori ordinari).
Procedure di somma urgenza e di protezione civile
Applicabilità delle norme da
attivare in circostanze di somma
urgenza
(art. 163, comma 1)
Viene ampliata l’applicabilità delle norme da attivare in circostanze di som-
ma urgenza che non consentono alcun indugio, al fine di consentire anche
la immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio, alla privata incolumità, oltre che alla pubblica incolumità come
già previsto nella normativa previgente.
Circostanze che costituiscono
“somma urgenza”
(art. 163, comma 6)
Si precisa che precisa che costituisce circostanza di somma urgenza - ai fini
dell’art. 163 del D. Leg.vo 50/2016 - il verificarsi degli eventi di cui all’art. 2,
comma 1, della L. 225/1992, ossia di tutte e tre le tipologie di eventi fronteg-
giabili con interventi di protezione civile. Si tratta delle seguenti tipologie di
eventi:
- eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono,
con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo e
nell’ambito delle quali sono deliberati gli stati di emergenza da parte del
Consiglio dei ministri.
La norma previgente faceva invece riferimento solo all’ultima tipologia di
evento.
Verifica dei requisiti in capo agli
affidatari
(art. 163, comma 7)
Viene modificato il comma 7 dell’art. 163 del Codice, inerente la verifica dei
requisiti in capo agli affidatari. In particolare si precisa:
- che la modalità di verifica ivi prevista si applica qualora si adottino le
procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dallo
stesso art. 163, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civi-
le, le procedure di cui all’art. 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza
impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto;
- che l’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motiva-
zione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussi-
stenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al
pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive.
Fattispecie nelle quali gli
affidatari si impegnano a fornire
i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio
(art. 163, comma 9)
Sono precisate le fattispecie nelle quali gli affidatari si impegnano a fornire i
servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio, stabilito consensual-
mente tra le parti, e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a
seguito di apposita valutazione di congruità:
- appalti pubblici di forniture e servizi da affidare, in conseguenza del ve-
rificarsi degli eventi fronteggiabili con attività di protezione civile, di im-
porto pari o superiore a 40.000 Euro;
- non disponibilità di elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prez-
zari ufficiali di riferimento, che deve verificarsi laddove i tempi resi ne-
cessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso
alle procedure ordinarie.
CONTRATTI DI CONCESSIONE
Concessioni autostradali
(art. 178)
Viene modificato in più punti l’art. 178 del Codice - che detta specifiche
norme per le concessioni autostradali - al fine di:
- precisare che, qualora si proceda all’affidamento in house di conces-
sioni scadute, le procedure di affidamento debbano concludersi entro 36
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
419
mesi dalla data di entrata in vigore del Codice (e quindi entro il
19/04/2019);
- disporre che il concedente, almeno due anni (e non un anno come in
precedenza) prima della data di scadenza della concessione, effettua, in
contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valu-
tare lo stato tecnico complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del ca-
so, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luo-
ghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente;
- disporre che le amministrazioni non possono procedere agli affidamen-
ti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso
alle procedure di finanza di progetto di cui all’art. 183 del D. Leg.vo
50/2016;
- disporre che le concessioni autostradali relative ad autostrade che in-
teressano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni
pubbliche anche appositamente costituite.
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE
Partenariato pubblico privato
(art. 180)
Vie e espunto il secondo periodo del comma 1 dell’art. 180 del D. Leg.vo
50/2016, il quale prevedeva che il contratto di partenariato potesse avere ad
oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico economica e la progetta-
zione definitiva delle opere e dei servizi connessi.
Si precisa che il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle ammini-
strazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.
Si precisa che le riduzioni del canone - che l’amministrazione aggiudicatrice
può scegliere di versare all’operatore economico e che devono, in ogni ca-
so, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto
dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economi-
co - operano qualora la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o presta-
zione del servizio sia imputabile all’operatore.
Si prevede che l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di
eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a
carico della pubblica amministrazione, non possa essere superiore al 49%
del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri fi-
nanziari (invece che al 30% come previsto in precedenza; modifica coerente
con la modifica relativa ai contratti di concessione, apportata all’art. 165).
Riguardo alle modalità di finanziamento si rendono applicabili i commi 3, 4 e
5 dell’art. 165 del D. Leg.vo 50/2016, inerenti i contratti di concessione.
Finanza di progetto
(art. 183)
Si precisa che - nell’ambito della valutazione delle offerte presentate - le
amministrazioni aggiudicatrici individuano l’offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Si dispone che la proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavo-
ri, non presenti negli strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice, sia corredata dalla cauzione di cui
all’art. 93 del Codice, che disciplina le garanzie per la partecipazione alla
procedura, e non da quella di cui all’art. 103 del medesimo Codice, che di-
sciplina le garanzie definitive. Si tratta di una modifica che si giustifica in
ragione dello stadio preliminare della presentazione della proposta, e che è
in linea con quanto prevedeva la normativa previgente.
Infine si prevede che la proposta relativa alla realizzazione in concessione
di lavori, non presenti negli strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice, possa riguardare, in alternativa alla
concessione, non solo la locazione finanziaria di cui all’art. 187 del Codice,
ma tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
Contratto di disponibilità
(art. 188)
Viene modificata la disciplina del contratto di disponibilità, di cui all’art. 188
del Codice, allo scopo di prevedere che sia posto a base di gara un capito-
lato prestazionale predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, anziché il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, e di precisare che le eventuali
varianti, approvate dall’affidatario, devono rispettare il progetto di fattibilità
tecnico-economica approvato dall’amministrazione aggiudicatrice.
Si precisa inoltre che la valutazione delle offerte avvenga sulla base del cri-
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
420
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
Cessione di immobili in cambio
di opere
(art. 191)
Si stabilisce che il bando di gara possa prevedere, a titolo di corrispettivo
totale o parziale, il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice anche a un soggetto terzo indicato
dall’affidatario, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del
Codice.
Viene inserito il nuovo comma 2-bis dell’art. 191, il quale dispone che il valo-
re dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito
dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
Infine si prevede che sia previamente presentata un’idonea garanzia fi-
deiussoria, rilasciata dai soggetti a ciò abilitati ai sensi della normativa vi-
gente, affinché il bando di gara possa prevedere che il trasferimento della
proprietà dell’immobile appartenente all’amministrazione aggiudicatrice e la
conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momen-
to anteriore a quello dell’ultimazione dei lavori.
Affidamento a contraente
generale
(art. 194)
Si interviene sulla procedura di nomina del direttore dei lavori e dei collau-
datori, da parte del soggetto aggiudicatore, al fine di espungere il riferimento
alle procedure di cui all’art. 31, comma 1, del Codice, ossia alle modalità di
nomina del RUP in cui si prevede il ricorso a soggetti interni alle stazioni
appaltanti. Gli effetti della disposizione, pertanto, sembrano comportare la
possibilità, anche per i soggetti esterni alle stazioni appaltanti, di iscri-
versi all’albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di Direttore dei
lavori e di Collaudatore.
Inoltre, viene soppressa la lettera b) del comma 17 dell’art. 194 del D.
Leg.vo 50/2016, che in precedenza rinviava all’applicazione dei commi 8 e 9
dell’art. 176 del Codice, concernenti la risoluzione di una concessione per
cause imputabili al concessionario e il subentro di un altro operatore eco-
nomico, in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al con-
traente generale per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti
definitivi.
Infine, si prevede che il contraente generale presta la garanzia di cui
all’articolo 104, facendo pertanto riferimento a tale disposizione che discipli-
na le garanzie per gli affidamenti a contraente generale di qualunque am-
montare, in cui sono incluse la garanzia per l’adempimento e la garanzia per
la risoluzione (in precedenza si faceva riferimento solo alla garanzia per la
risoluzione).
Procedure di aggiudicazione del
contraente generale
(art. 195)
Si prevede che le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad
affidamenti a contraente generale qualora l’importo dell’affidamento sia pari
o inferiore a 100 milioni di Euro. In conseguenza della predetta modifica, la
scelta di aggiudicare mediante affidamento a contraente generale viene,
pertanto, limitata ad affidamenti di importo elevato. La modifica è evidente-
mente volta ad evitare che il ricorso all’istituto per interventi di non elevato
valore possa concretizzare una elusione della limitazione dell’istituto
dell’appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega.
Sono soppressi il tempo di esecuzione ed il costo di utilizzazione e di manu-
tenzione tra i criteri di cui tenere conto nell’ambito della valutazione delle
offerte con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualificazione del contraente
generale
(art. 199)
Viene modificato l’art. 199 del Codice, intervenendo sulla disciplina della
gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di pre-
cisare che le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza triennale,
anziché sino alla scadenza naturale come si prevedeva in precedenza.
BLT 5.2017 – APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
421
NN15899
ACUSTICA AMBIENTALE E TECNICO COMPETENTE
Il provvedimento - in vigore dal 19/04/2017 - è volto ad armonizzare la normati-
va nazionale in materia di inquinamento acustico al fine di: - rendere coerenti i piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del
rumore con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acu-
stiche strategiche;
- recepire nell’ambito della normativa nazionale i descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla L. 447/1995 e introdurre i relativi metodi di determinazio-
ne;
- armonizzare la normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali;
- adeguare la normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto
nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive; - adeguare la normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto
dall’esercizio degli impianti eolici;
- adeguare la disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale
di tecnico competente in materia di acustica; - introdurre nell’ordinamento nazionale i criteri relativi alla sostenibilità econo-
mica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
D. LEG.VO 17/02/2017, N. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia
di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c),
d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
G.U. 04/04/2017, n. 79
Stralcio. Si omettono le parti modificative della L. 447/1995 e del D. Leg.vo 194/2005,
per le quali si rimanda ai rispettivi testi coordinati riportati a seguire
Capo I - Omissis
Capo II - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA B),
DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161
Art. 7. - Sostituzione dell’allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell’applicazione dell’allegato 2 “Metodi di determinazio-
ne dei descrittori acustici” del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni
per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall’allegato alla direttiva
(UE) 2015/996.
Art. 8. - Commissione per la tutela dall’inquinamento acustico
1. È istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per
la tutela dall’inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:
a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite
in sede di revisione dell’allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute,
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
422
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
c) coerenza dei valori di riferimento cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla
direttiva 2002/49/CE;
d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell’ambito della normativa naziona-
le, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;
e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di de-
terminazione dei descrittori acustici di cui all’allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizio-
ne dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.
3. La Commissione è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presiden-
te, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.
4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica è nominato un supplente.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissio-
ne.
6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Capo III - Omissis
Capo IV - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA D),
DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161
Art. 16. - Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche
1. Con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da ultimo
modificato dall’articolo 14, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3
aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, anche attraverso la previsione di fasce di
pertinenza.
Art. 17. - Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive
1. Con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede
all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni
del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si
svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimila-
bili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.
Capo V - Omissis
Capo VI - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA F),
DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161
Art. 20. - Tecnico competente
1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competen-
te in acustica, di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico compe-
tente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio
2013, n. 4.
Art. 21. - Elenco dei tecnici competenti in acustica
1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo
dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati in-
seriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell’elenco è presentata secondo le
modalità di cui all’allegato 1.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e
pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA,
dell’elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con
le modalità stabilite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee
guida.
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
423
3. L’elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la
data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, non-
ché, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico com-
petente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 31 marzo 1998.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni
dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di
ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi
pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica
da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione
stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, istanza di inserimento nell’elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell’allegato 1,
punto 1. Le regioni provvedono all’inserimento dei richiedenti nell’elenco di cui al comma 1.
6. I dipendenti pubblici non iscritti nell’elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico com-
petente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finali-
tà derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono pre-
vedere corsi di formazione per il personale ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’aggiornamento
dell’elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
8. Le modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, nonché per l’aggiornamento
professionale sono disciplinate all’allegato 1 al presente decreto.
Art. 22. - Requisiti per l’iscrizione
1. All’elenco di cui all’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale
ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12
crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto
secondo lo schema riportato nell’allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori
di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello
schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
2. In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all’elenco
di cui all’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indi-
rizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti
dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collabo-
razione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2,
comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasio-
nalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relati-
ve ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla con-
formità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attività professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto
secondo lo schema riportato nell’allegato 2.
3. L’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla re-
gione o provincia autonoma.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acqui-
siti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa
vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
424
Art. 23. - Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
1. Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico
nazionale di coordinamento, con il compito di:
a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei
corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione,
per le finalità di cui all’allegato 1, punto 3;
b) favorire lo scambio di informazioni e l’ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica ai sensi dell’articolo 22.
2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla veri-
fica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponen-
do l’eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
3. Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del siste-
ma delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle
regioni e province autonome.
4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata profes-
sionalità e competenza tecnica nelle materie all’ordine del giorno.
5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 24. - Art. 25. - Omissis
Capo VII - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA H),
DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161
Art. 26. - Criteri di sostenibilità economica
1. La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di
contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre
2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 della legge n. 447 del 1995, è disciplinata
sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività
produttive per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento previsti dall’articolo 7 della medesima legge
e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all’introduzione di particolari tipologie di intervento
sulle sorgenti e all’applicazione dei valori limite in conformità con le caratteristiche urbanistiche e pae-
saggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi
emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di
normazione in materia.
2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economi-
co e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al
comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai prìncipi contenuti nella
direttiva 2002/49/CE.
Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27. - Provvedimenti attuativi
1. A seguito dell’entrata in vigore del presente decreto si provvede all’adeguamento dei decreti adottati
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonché dell’articolo 11, commi 1 e
1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sei
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all’articolo
7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 28. - Disposizioni finali e abrogazioni
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
425
3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come
modificata dal presente decreto è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di
quest’ultimo.
5. All’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 è abrogato.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
Allegato 1 - Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici
competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale (artt. 21, 22 e 23)
1. Presentazione delle domande I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico
competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, re-
datta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa.
I cittadini dell’Unione europea presentano istanza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all’art. 23.
I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo
svolgimento di tale attività, nonché assumono l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in
caso di conflitto di interessi.
L’istanza presentata ai sensi dell’art. 21, comma 5, deve contenere l’indicazione di: cognome, nome,
titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedi-
mento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.
2. Aggiornamento professionale Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare,
nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di
aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con
dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati
esclusivamente dai soggetti di cui all’allegato 2, punto 1), al presente decreto.
3. Compiti della regione La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 22 da parte dei soggetti di cui al
punto 1, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo
schema di cui all’allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui
all’art. 23.
4. Cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica Su segnalazione motivata dell’agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei col-
legi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli
addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico compe-
tente in acustica dall’elenco dei tecnici competenti in acustica.
Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta
giorni assegnato all’interessato per presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza
dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del
provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperan-
za agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del
tecnico dall’elenco.
La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall’iscritto alla regione di resi-
denza.
Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocerti-
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ficati, al fine della cancellazione dall’elenco.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d’ufficio
dall’elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all’art. 21,
comma 7.
Allegato 2 (art. 22)
PARTE A - CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE
Articolo 22, comma 1 (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile dell’architettura (classe L-17)
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)
Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione (classe L-8)
Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)
Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)
Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)
(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009)
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4)
(classi di laurea magistrale di cui all’allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007)
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
LM-17 fisica
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 ingegneria biomedica
LM-22 ingegneria chimica
LM-23 ingegneria civile
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 ingegneria dell’automazione
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 ingegneria elettrica
LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-75 scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
PARTE B - SCHEMA DI CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSION DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi
e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell’allegato 1, punto 3, che
possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e do-
cumentata esperienza nel settore.
2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un’attestazione finale di profitto, tenuto da
una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indi-
cato dalla regione competente.
3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le cono-
scenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni e calcoli,
del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e
decreti attuativi).
4. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare
con professionalità nei settori dell’acustica applicata agli ambienti di lavoro e all’industria, dell’acustica
forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l’ambiente esterno e inter-
no.
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5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso de-
ve rispettare i seguenti requisiti:
a) la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pra-
tiche;
b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull’intero territorio
nazionale.
6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.
Schema di corso in acustica per tecnici competenti
modulo I Fondamenti di acustica
modulo II La propagazione del suono e l’acustica degli ambienti confinati
modulo III Strumentazione e tecniche di misura
modulo IV La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale
modulo V Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari
modulo VI Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali
modulo VII Altri regolamenti nazionali e normativa dell’Unione europea
modulo VIII I requisiti acustici passivi degli edifici
modulo IX Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni so-
nore
modulo X Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
modulo XI Acustica forense
modulo XII Esercitazioni pratiche sull’uso dei fonometri e dei software di acquisizione
modulo XIII Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici
degli edifici
modulo XIV Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora
7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning.
Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di ero-
gazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di
formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell’intera durata del
corso.
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NN2774
L. 26/10/1995, N. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 09/12/1998, n. 426
- L. 23/12/1998, n. 448
- L. 25/06/1999, n. 205
- L. 31/07/2002, n. 179
- L. 07/07/2009, n. 88
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106) (“decreto sviluppo”)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42
G.U. Suppl. Ord. 30/10/1995, n. 125
Art. 1. - Finalità della legge
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costi-
tuzione.
2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Re-
pubblica.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad at-
tività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili an-
che in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aero-
portuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; “gli impianti eolici;” i parcheggi; le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e
merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come
definito dal decreto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
f) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla
classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un in-
tervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previ-
ste all’articolo 9;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal-
la presente legge;
h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora
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429
specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) “, h) e h-bis)” , sono determinati in funzione della tipologia
della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. “Nelle
zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto
diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro
equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali
che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell’articolo 7 assicurino comunque la
prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d’uso della zona stessa.”
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di ru-
more ambientale e il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 1° marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, co-
struttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle rego-
le applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei pro-
dotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi
attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore
delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione
dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani e i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali e i
piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferro-
viario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risana-
mento acustico, svolgere le relative attività di controllo. [N=2]
7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei
tecnici competenti in acustica.
8. [N=3]
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali
deve essere effettuato il controllo.
Art. 3. - Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'o-
mologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'ab-
battimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività, nonché per gli
aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei va-
lori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada,
avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , con decreto del Ministro dell'am-
biente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acu-
stico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di traspor-
to;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffu-
sione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche
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430
dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(Anpa), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), del Centro supe-
riore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) del Ministero dei trasporti e della navigazio-
ne, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici,
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e
dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai ru-
mori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'ese-
cuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della
tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti
acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione,
nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche
antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e succes-
sive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo. ;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgi-
mento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle re-
gioni delle province e dei comuni, tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155
del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natu-
ra e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa
disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore vale-
voli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento
acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per
regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività
aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revi-
sione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livel-
li di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento
del relativo inquinamento acustico;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazio-
ni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e
di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armo-
nizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
431
verifica in funzione di nuovi sistemi conoscitivi “o di modifiche normative” .
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
Art. 4. - Competenze delle regioni
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono
con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a ca-
rattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio ter-
ritorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'ar-
ticolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a
comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dbA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia
possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei
piani di risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli
stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a)
per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della
normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie rela-
tive a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni
di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei
medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'eser-
cizio di attività produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione
e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevan-
te interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 ;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari
o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 8 giugno
1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del terri-
torio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato defi-
niscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inqui-
namento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lette-
ra i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singo-
li piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
Art. 5. - Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico prevista dalla L. 8 giugno 1990, n.
142;
b) le funzioni a esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 6. - Competenze dei comuni
1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
432
della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della norma-
tiva per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a
nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di ser-
vizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei me-
desimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'in-
quinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni
contenute nel D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento
di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo appo-
site norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e
all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di
attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-turistico, hanno la facoltà di in-
dividuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, com-
ma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12
giugno 1990, n. 146 .
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì
gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato
D.P.C.M. 1 marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classi-
ficazione del territorio comunale ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un perio-
do di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifi-
ca in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente legge e ai criteri dettati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 7. - Piani di risanamento acustico
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché
nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di
piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazio-
ne in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comuna-
li di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo
10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone
da risanare, individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubbli-
ca.
3. In caso di inerzia del comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di
cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio
comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal
consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente
ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti
comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono
esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
433
della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3, comma 3, del predetto de-
creto.
5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per
il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano
all’obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla
provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche
strategiche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.
Art. 8. - Disposizioni in materia di impatto acustico
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ago-
sto 1988, n. 377 e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, devono essere redatti in conformità
alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane seconda-
rie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la
classificazione di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime
deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono
all’immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 10, comma 5, primo
periodo.
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis.
4. le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad
attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provve-
dimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le do-
mande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documen-
tazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente
articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eli-
minare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti “, ai fini del rilascio del nulla-osta da
parte del comune.” [N=1]
Art. 9. - Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambien-
te, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto il Ministro
dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono
ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sono-
re, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale
facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicu-
rezza pubblica.
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
434
Art. 10. - Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 Codice penale, chiunque non ottempera al provvedi-
mento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma “da 2.000 euro a 20.000 euro” .
2. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i
valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in appli-
cazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma “da 500 euro a 20.000 euro” .
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2 e 3, versate all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento
dei piani di risanamento di cui all’articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per
territorio per l’attuazione dei controlli di competenza.
4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è tra-
smessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione.
Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di tra-
sporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, “nel caso di superamento dei valori di
cui ai regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11,” hanno l'obbligo di predisporre e presentare al
comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro
dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via or-
dinaria, "una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manu-
tenzione" e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed
abbattimento del rumore. "Per quanto riguarda l'Anas la suddetta quota è determinata nella misura
dell'2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione" . “Le modalità di accanto-
namento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite
secondo le citate direttive del Ministro dell’ambiente.” “Al fine di garantire maggiore trasparenza in me-
rito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione
e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamen-
to.” Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera i), il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.
5-bis. L’obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre
la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei
regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione
mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai
Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell’infrastruttura ferro-
viaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento
degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico
dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e pre-
sentazione del piano o all’attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3
del presente articolo.
Art. 11. - Regolamenti di esecuzione
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali
e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente
sonora relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli elipor-
ti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici.
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in
materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142,
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435
decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della
Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica dell’11 dicembre 1997,
n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene
alla disciplina dell’inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché
dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 “e comma 1-bis sono” armonizzati con le direttive dell'Unione euro-
pea recepite dallo Stato italiano “e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normati-
ve o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.”
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni mi-
litari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti pariteti-
ci di cui all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 12. - Messaggi pubblicitari
1. All'articolo 8 della L. 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione
sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a
quella ordinaria dei programmi".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 74 .
Art. 13. - Contributi agli enti locali
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi e in conto
capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di mo-
nitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai
comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
Art. 14. - Controlli
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazio-
ne della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circo-
scrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicem-
bre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicola-
re e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di mac-
chine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'arti-
colo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi
dell'articolo 8, comma 5;
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali det-
tate in applicazione della presente legge.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e il personale delle agenzie regionali
dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli im-
pianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i do-
cumenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere
opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
Art. 15. - Regime transitorio
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione pre-
visti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano,
per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti limitatamente
al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate
devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio
comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di
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risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese
prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddi-
visione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
Art. 16. - Abrogazione di norme
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è ema-
nato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Mini-
stri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con
la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento mede-
simo.
Art. 17. - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (e quindi il 29-12-1995).
[NOTE]
[NI=1] Periodo soppresso dal D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42: “La relativa documentazione deve essere
inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.” [NF]
[NI=2] Periodo soppresso dal D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42: “Il tecnico competente deve essere in pos-sesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico.” [NF]
[NI=3] Comma abrogato dal D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42. Il comma 8 dell’articolo 2 così recitava: “8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuo-la media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria at-tività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in mo-
do non occasionale.” [NF]
BLT 5.2017 – ACUSTICA AMBIENTALE
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NN7401
D. LEG.VO 19/08/2005 N. 194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
In vigore dall’8.10.2005.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 07/07/2009, n. 88
- D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42
G.U. 23/09/2005, n. 222
Art. 1. - Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore
ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
a) l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3;
b) l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione di cui all’articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il ru-
more ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere
effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c) assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai
relativi effetti.
2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domesti-
che, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a
bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.
3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge
26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico adottata in attuazione della
citata legge n. 447 del 1995.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costi-
tuita da uno o più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a
100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più
di 50.000 movimenti all’anno, intendendosi per movimento un’operazione di decollo o di atterrag-
gio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regola-
mentazione tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000
treni;
d) «asse stradale principale»: un’infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000
di veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno
specifico effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un de-
scrittore acustico od i relativi effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta
sgradevole a una comunità di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all’intera giornata, di cui
all’allegato 1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
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438
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o
prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico
che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una de-
terminata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale
al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni
generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell’inquinamento acustico futuro mediante attività di pro-
grammazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l’ingegneria dei siste-
mi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione del rumore mediante tecniche di inso-
norizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti;
s) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi
di dette persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività uma-
ne, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferro-
viario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l’entità di un effetto
nocivo;
v) «siti di attività industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono pre-
senti attività industriali quali quelle definite nell’allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui superamento
induce le autorità competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i
valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell’ambiente circostante e del di-
verso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel
caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d’uso dell’ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall’autorità “individuata ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 3,” [N=2]
nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a
qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;
bb) “zona silenziosa in aperta campagna”: una zona, esterna all’agglomerato, delimitata dalla re-
gione territorialmente competente su proposta dell’autorità comunale - ovvero, qualora la zona ri-
cade nell’ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d’intesa tra le medesime - che
non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ri-
creative.
Art. 3. - Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o
alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all’allegato
6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e
trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i
dati di cui all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transi-
tano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000
convogli all’anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più
regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all’allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province auto-
nome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonché i dati di cui
all’allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all’autorità individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il “30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da
tale data” :
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o
alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i
dati di cui all’allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture “non di inte-
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439
resse nazionale né di interesse di più regioni” elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all’allegato 6, riferiti al preceden-
te anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi
gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui
all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno
2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche
alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle map-
pe acustiche strategiche degli agglomerati.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonché i dati di cui
all’allegato 6, sono trasmessi “entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni”
all’autorità individuata al comma 3, lettera a). “La comunicazione deve includere anche tutti i dati utiliz-
zati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell’infrastruttura, flussi di traffico
suddivisi per mezzi e relative velocità, nonché, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto
stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e
almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all’elaborazione della
mappatura acustica, al fine di consentire all’autorità responsabile dell’agglomerato di predisporre le
mappe acustiche strategiche di propria competenza.”
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in
conformità ai requisiti minimi stabiliti all’allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. “Le mappature acustiche
sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale
nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.”
6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappa-
ture acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, al-
meno ogni cinque anni.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano
più regioni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strate-
giche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. “Nel caso
in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature
acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.” “Nello svolgimento delle predette
attività di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto
dell’Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).”
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell’Unione europea il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente
articolo.
9. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. - Piani d’azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle
mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli agglomerati con più di
250.000 abitanti;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto
conto dei risultati della mappatura acustica di cui all’articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6, per gli assi
stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all’anno, per gli assi ferroviari principali
su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrut-
ture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d’azione e le sintesi di
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440
cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed
alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), i piani d’azione previsti al comma 1, lettera b), nonché le sintesi di cui
all’allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all’autorità individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il “18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da
tale data” :
a) l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle
mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all’allegato 6 per gli agglomerati;
b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture “non di in-
teresse nazionale né di interesse di più regioni” , tenuto conto dei risultati della mappatura acustica
di cui all’art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani
di azione e le sintesi di cui all’allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi
gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d’azione e le sintesi di cui
all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cin-
que anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome
quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), i piani d’azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui
all’allegato 6, sono trasmessi entro il “18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni”
all’autorità individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d’azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti
all’allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unifica-
ta, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche
della normazione tecnica di settore.
6. “Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,” l’autorità individuata dalla regione o dalla provin-
cia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d’azione di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi so-
stanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano
più regioni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d’azione di cui ai
commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. “Nel caso in cui le regioni o le province autonome
sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica
sono svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.” “Nello svolgimento delle
predette attività di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del
supporto dell’agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).”
8. I piani d’azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del ru-
more prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell’esercizio delle relative infrastrut-
ture adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali
per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i
piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, i piani comunali di risa-
namento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), dell’articolo 4,
comma 2, e dell’articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per l’adozione dei piani di
cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in at-
tuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell’Unione europea il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei
piani di azione di cui al presente articolo.
10-bis. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su pro-
posta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità
per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in
aperta campagna.
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10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti ge-
stori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati
interessati, l’autorità individuata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedi-
mento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabili-
sce le necessarie prescrizioni.
11. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. - Descrittori acustici e loro applicazione
1. Ai fini dell’elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategi-
che di cui all’articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito
all’allegato 1.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di con-
certo con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all’articolo 2 della stessa
legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’autorità individuata dalla regione o provincia autonoma e le società
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati
espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight,
sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purché detti dati non risalgano a più
di tre anni.
4. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori
limite determinati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.
Art. 6. - Metodi di determinazione
1. I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all’articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi
dell’inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto
definiti rispettivamente all’allegato 2 ed all’allegato 3, nonché sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infra-
strutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Art. 7. - Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e
ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali;
b)
c) “entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,” i dati relativi alle mappe acu-
stiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all’allegato 6;
d) “entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,” i dati relativi ai piani d’azione
di cui all’allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il
rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli aeroporti, nonché i valori limite
stabiliti per il rumore nei siti di attività industriali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli
agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più
regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna,
per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a),
nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta cam-
pagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all’articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe
acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all’allegato 6;
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c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all’articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani
d’azione di cui all’allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani
stessi.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principa-
li, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).
Art. 8. - Informazione e consultazione del pubblico
1. L’informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all’articolo
3 ed ai piani di azione di cui all’articolo 4 è resa accessibile dall’autorità pubblica in conformità alle di-
sposizioni del “decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195” , anche avvalendosi delle tecnologie di tele-
comunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 3, hanno l’obbligo di elaborare i piani d’azione co-
municano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani;
entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pare-
ri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazio-
ne dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulte-
riori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d’azione.
Art. 9. - Modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della sa-
lute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al
presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute
conoscenze tecniche.
Art. 10. - Armonizzazione della normativa
Abrogato
Art. 11. - Sanzioni
1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non
adempiono agli obblighi di cui all’articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all’articolo
4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non
adempiono all’obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non
adempiono agli obblighi di cui all’articolo 7, “comma 2-bis” , sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la
regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture prin-
cipali che interessano più regioni nonché di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Allegati - Omissis
[Si omettono gli allegati, non modificati dal D. Leg.vo 42/2017 fatta eccezione per la non applicabilità
dell’allegato 2 a partire dal 31/12/2018, sostituito dall’allegato alla Direttiva (UE) 2015/996. Per il testo
completo si rinvia al nostro sito Internet - Fast Find RP185]
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NN15908
RICERCA E COLTIVAZIONE IDROCARBURI
Il provvedimento, in attuazione delle nuove norme sui titoli minerari recate
dall'art. 38 del D.L. "sblocca Italia" 133/2014 (conv. L. 164/2014), aggiorna il di-sciplinare tipo che regola le modalità di conferimento dei titoli concessori unici,
dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piatta-
forma continentale, nonché le modalità di esercizio delle attività nell’ambito de-gli stessi titoli minerari. Viene abrogato il precedente D.M. 25/03/2015. Resta
invece provvisoriamente il decreto 15/07/2015 recante le procedure operative,
nelle more della revisione delle stesse.
D. MIN. SVILUPPO ECON. 07/12/2016
Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale.
G.U. 03/04/2017, n. 78
Capo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento
dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, non-
ché le modalità di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.
Art. 2 - Definizioni
a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 9/1991;
b) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attività di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art.
6 della legge n. 9/1991 e s.m.i.;
c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un
giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 9/1991 e s.m.i.;
d) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici
eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad ecce-
zione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sotto-
fondo marino;
e) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liqui-
di e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e
geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazione meccanica,
previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 78 e 80 della legge n. 239/2004, come
sostituiti dall'art. 27 della legge n. 99/2009;
f) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
g) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi li-
quidi e gassosi, conferito ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 164/2014, sulla base di un programma generale dei lavori, articolato in una
prima fase di ricerca e in una successiva fase di coltivazione;
h) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attività che consiste nell'insieme
delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le
attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qua-
lunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche;
i) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie
per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di
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idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase;
j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi
tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo econo-
mico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranità costituito dalle acque
interne, acque territoriali, acque della zona economica esclusiva, della zona di protezione ecologica e del-
la piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Na-
zioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689;
m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, individuate in base alle
competenze definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6;
n) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione
di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla co-
sta, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decre-
to-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i.;
o) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni
da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
p) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della DGS-UNMIG del Ministero nonché autorità di vigilanza
per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela
della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 886/1979, dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 81/2008, competenti in materia di gestione tecnica delle attività di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;
q) «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, istituito
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015;
Capo II - Modalità per il conferimento del permesso di prospezione, permesso di ricerca e
concessione di coltivazione, del titolo concessorio unico e del passaggio alla fase di
coltivazione nel titolo concessorio unico
Art. 3 - Rilascio titoli minerari, durata, proroghe
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38,
comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, le ope-
razioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un
titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, la concessione
di coltivazione e il titolo concessorio unico.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, i titoli minerari di cui al comma 1 sono rilasciati con decreto del Ministero, d'intesa con la re-
gione interessata per i titoli in terraferma, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n.
239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente
decreto. Per i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici a mare il Mini-
stero richiede al Comitato il parere di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 145/2015 e può
richiedere al Comitato anche il parere di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 484/1994, la concessione è accordata al titolare del permesso di ricerca che ab-
bia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli cita-
ti.
4. Qualora il titolare abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del titolo concessorio unico
e ricorrano le stesse condizioni previste per il conferimento della concessione di coltivazione, agli art.
9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
484/1994, il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio dalla fase di ricerca
alla fase di coltivazione, definendo la superficie interessata dal rinvenimento e asservita all'attività di
coltivazione.
5. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, della legge n. 9/1991 e dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legi-
slativo n. 625/1996 e s.m.i., il permesso di ricerca ha durata di sei anni; il titolare può ottenere due pro-
roghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo
non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. e dell'art. 9, comma 8, del-
la legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni; il titolare ha di-
ritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni cia-
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scuna, nei limiti della durata di vita utile del giacimento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui
agli articoli citati.
7. Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base a quanto
previsto dalle rispettive leggi di riferimento venga presentata istanza di proroga, devono intendersi au-
tomaticamente prorogati fino al completamento del procedimento di conferimento della proroga stessa.
Durante tale periodo potranno essere autorizzate le attività previste dal programma lavori del titolo abi-
litativo oggetto di proroga.
8. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla leg-
ge n. 164/2014, il titolo concessorio unico si articola in una prima fase di ricerca a cui segue, in caso di
rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero,
la fase di coltivazione e la fase di ripristino finale. La fase di ricerca ha durata di sei anni, al termine
della quale il Ministero, con proprio decreto, può ridurre la superficie del titolo concessorio unico alla
sola superficie asservita all'attività di coltivazione di cui al comma 4. La fase di coltivazione ha durata
non superiore a trenta anni, cui segue la fase di ripristino finale.
9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di cui al comma 1 è svolto nel termine di
180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta la valutazione d'impatto am-
bientale o, per il titolo unico, la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo,
ed è acquisita l'intesa di cui al comma 2.
10. I progetti di opere e gli interventi relativi alla fase di ricerca ed alla fase di coltivazione del titolo
concessorio unico sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e secondo le modalità e le competenze previste dalla parte II del decreto legislati-
vo n. 152/2006 e s.m.i.
11. La documentazione da allegare alle istanze per il conferimento dei titoli unici o alle istanze per la
conversione in titoli unici già presentate ai sensi dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014,
convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, dovrà essere presentata al Ministero entro novan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.
12. Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data del rilascio da parte del Ministero del
provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti autorizzativi ed i
procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle istanze originari che si trasferiscono ai corrispondenti titoli
unici o richieste di titolo unico. In tale periodo il titolare può svolgere tutte le attività previste ed autoriz-
zate, nell'ambito del titolo originario, alla data dell'istanza di conversione in titolo unico.
Art. 4 - Requisiti di ordine generale e capacità tecnica ed economica del richiedente
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo n. 625/1996 e
s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di
requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative, che offrano garanzie
adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in
altri Stati membri dell'Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, ad enti di altri Paesi, secon-
do quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto.
2. Le modalità di presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative di cui all'art. 38, comma
6, lettera c) del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, com-
misurate al valore delle opere di recupero ambientale previste nel programma lavori presentato, sono
specificate con il decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla
legge n. 164/2014, per i titoli unici e per gli altri titoli minerari, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo
svolgimento delle attività è subordinato alla dimostrazione, da parte della società richiedente, dell'esi-
stenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività,
commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi dei rischi
del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo le modalità specificate nel decreto direttoriale
di cui all'art. 20, comma 6.
4. Il titolare, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3, può fare riferimento alla totalità delle attività
previste nel programma lavori approvato unitamente al titolo abilitativo. In tal caso all'atto dell'esecu-
zione di ogni singola opera deve essere confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizza-
te.
5. Per i titoli minerari vigenti, le fideiussioni di cui al comma 2, nonché le garanzie di cui al comma 3,
sono presentate dalla società titolare entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
6. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è svolto nell'ambito del procedimento di conferimento
del titolo, prima dell'avvio dell'esame tecnico dell'istanza, secondo le modalità stabilite con decreto di-
rettoriale di cui all'art. 20, comma 6.
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Art. 5 - Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso,
della concessione e del titolo concessorio unico
1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca, della con-
cessione di coltivazione o del titolo concessorio unico quando:
a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento;
b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Mi-
nistero o dalle Sezioni UNMIG territorialmente competenti;
c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento.
2. Per le attività a mare, il Ministero valuta l'opportunità di revocare la licenza anche sulla base delle
informazioni del Comitato di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 145/2015 e comunque
adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.
3. La pronuncia di decadenza è disposta con decreto del Ministero, sentito il titolare e previo parere
della CIRM.
4. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 3, il Ministero provvede all'attribuzione ad altro
titolare della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione secondo modalità di gara
ovvero, in caso di non economicità della coltivazione, ne dispone la revoca previo ripristino a carico del
titolare.
5. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessione e il titolo concessorio unico cessano:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del titolare;
d) qualora al termine della fase di ricerca, nell'ambito del titolo concessorio unico, non sia stato ri-
conosciuto dal Ministero il rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente colti-
vabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 164/2014.
6. In caso di decadenza o rinunci a totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
7. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geochimici, geofisici e geologici, ai sondaggi geotec-
nici e geognostici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati di cui al comma 5 sono tra-
smessi al Ministero entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le finalità di interesse pubblico indivi-
duate dal Ministero, tali dati possono essere messi a disposizione degli operatori, secondo le modalità
stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto.
8. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla
cessazione della stessa per scadenza del termine, revoca, rinuncia o decadenza, è costituito custode,
a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restituzione
ai proprietari superficiali o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla riconsegna degli stessi allo Stato.
9. Ai fini della cancellazione del titolo minerario e della relativa pubblicità sul BUIG, la Sezione UNMIG
competente attesta la cessazione dell'attività mineraria, previo accertamento che tutti i pozzi afferenti al
titolo minerario risultano chiusi minerariamente, le aree pozzo e quelle di raccolta e trattamento risulta-
no prive delle installazioni di superficie e, nel caso di attività offshore delle piattaforme, le condotte di
collegamento interrate sono state bonificate, inertizzate e flangiate agli estremi.
Capo III - Esercizio del titolo
Art. 6 - Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, su una
stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di
coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, relative a distinti livel-
li nel sottosuolo.
2. Gli impianti della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione
di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas
naturale che insiste sulla stessa area.
Art. 7 - Modifiche al programma dei lavori
1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un
titolo concessorio unico, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma
di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro
emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del
programma dei lavori al Ministero.
2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un
titolo concessorio unico non può sospendere o modificare il programma lavori senza giustificazione
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tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero, se-
condo quanto previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.
3. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa
la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se
effettuate a partire da impianti esistenti e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei pro-
grammi di lavoro già approvati,ai sensi dell'art. 1, comma 82-sexies, della legge n. 239/2004, sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio, secondo le modali-
tà stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. Le autorizzazioni relative alla reiniezione
delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione
delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici
o nuocere ad altri ecosistemi.
4. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche im-
piantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per
territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, sono stabiliti gli interventi e le tipologie di
attività da classificare quali manutenzione straordinaria.
5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano variazione alle misure di protezione
e prevenzione incendio sono soggette al silenzio assenso della Sezione UNMIG competente per terri-
torio, secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.
Art. 8 - Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione
della piattaforma continentale nazionale
1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimi-
tazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento
può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per la
più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista, per convenire le modalità di
coltivazione del giacimento medesimo.
Art. 9 - Attività di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
mediante utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
1. Al fine di tutelare le risorse nazionali idrocarburi in mare, assicurare il relativo gettito fiscale allo Sta-
to e valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle aree dove i titoli
minerari sono sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai sensi
dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008 e s.m.i., il Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, pro-
getti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti posti in prossimità delle
aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo espletamento della procedura di valutazione di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosi-
stema e sugli insediamenti antropici.
3. Il progetto è corredato di studio tecnico scientifico che dimostri l'assenza di effetti di cui al comma 2
e del progetto e programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto il controllo del Ministero e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione alla sperimentazione di
cui al comma 1 decade qualora nel corso delle attività vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla
costa causati dalle stesse attività.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il periodo di sperimentazione può essere proro-
gato per un periodo di cinque anni, se si accerta, con le stesse modalità di controllo di cui al comma 3,
che le attività non hanno prodotto fenomeni di subsidenza sulla costa.
Art. 10 - Responsabilità per danni
1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono risarcire ogni danno derivante dall'eserci-
zio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei
terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei titoli con-
cessori unici, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927.
Art. 11 - Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni
e garanzie di continuità dell'esercizio
1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti
legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e, per i titoli a mare, delle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015.
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2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della vigente
normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle
attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudi-
ziaria è svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG.
3. La vigilanza sull'applicazione da parte degli operatori del decreto legislativo n. 145/2015 è svolta dal
Comitato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b) del decreto medesimo.
4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un
titolo concessorio unico deve fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato i mezzi per effet-
tuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in
cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dal
decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, resta ferma la facoltà da parte delle Sezioni UNMIG di
disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli im-
pianti.
5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un
titolo concessorio unico deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tec-
nico relative alla propria attività.
6. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto
legislativo n. 105/2015, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e
del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I
dello stesso decreto.
7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione
imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.
8. Nel caso di evento che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volontà del titolare di un per-
messo di prospezione, o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio uni-
co, l'operatore deve dare comunicazione tempestiva al Ministero.
Art. 12 - Attività vietate
1. Ai sensi dell'art. 38, comma 11-quater, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla
legge n. 164/2014, sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli
minerari. È vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo finalizzata a produrre o favo-
rire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil.
Art. 13 - Monitoraggi
1. Il Ministero, nell'ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione e nell'at-
testazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici, prevede l'attuazione di programmi di monito-
raggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi se-
condo le specifiche tecniche più avanzate come definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma
6. Tali misure sono progressivamente applicate anche alle attività in corso di esercizio dopo un idoneo
periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota.
2. Gli «Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle
pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche» predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con de-
libera 27 febbraio 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet della DGS-UNMIG so-
no considerati specifiche tecniche avanzate.
Art. 14 - Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni
1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei pro-
grammi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfrutta-
mento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltiva-
zione o dei titoli unici in fase di coltivazione sono di pubblica utilità. Il rilascio dei relativi titoli minerari
comprende la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 e s.m.i. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli stru-
menti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica.
Art. 15 - Attività consentite all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle
dodici miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa nazionale
1. Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette
e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero
nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art.
1, comma 239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere
nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originaria-
mente approvato, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle ri-
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serve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
2. Sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico neces-
sario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambienta-
le.
3. Possono essere inoltre autorizzate:
a) le attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei
programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la
costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all'esercizio;
b) gli interventi sugli impianti esistenti, destinati al miglioramento degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientali.
Art. 16 - Verifica esecuzione programmi
1. Il Ministero, per la tutela del giacimento, può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferi-
mento del titolo minerario che successivamente, qualora dall'esercizio della concessione, o del titolo
concessorio unico nella fase di coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal pre-
sente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento
stesso.
Art. 17 - Conseguenza degli inadempimenti
1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del titolare secon-
do quanto stabilito dall'art. 5.
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 18 - Rapporti Stato-Regioni
1. Nei procedimenti del presente decreto in cui è richiesta l'intesa con le Regioni, in caso di mancato
raggiungimento della stessa, si provvede con le modalità di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Art. 19 - Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo unico concessorio
1. Il titolare del titolo concessorio unico deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun an-
no di durata del titolo, un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di ricerca con le
stesse modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. per il permesso di ricer-
ca ed un canone relativo alla superficie dell'area asservita alla fase di coltivazione, con le stesse moda-
lità previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 625/96 per la concessione di coltivazione.
2. Per le produzioni ottenute durante la fase di coltivazione, il titolare del titolo concessorio unico è te-
nuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione con
le modalità previste dal art. 19 del decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i.
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 25 marzo 2015, si ap-
plica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblica-
zione del presente decreto sul BUIG e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. È abrogato il decreto ministeriale 25 marzo 2015, recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in
attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164».
3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale di cui al comma 6, si applica il decreto direttoriale
15 luglio 2015 «Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di
svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei re-
lativi controlli».
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.
5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdi-
zionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
6. Con uno o più decreti direttoriali sono disposte le procedure operative di attuazione della presente
disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi e dei relativi controlli.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana.
BLT 5.2017 – VARIE
450
NN15944
IMU FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D
Il provvedimento attua l’art. 5, comma 3, del D. Leg.vo 504/1992, che prevede
l’emanazione ogni anno di apposito decreto per l’aggiornamento dei coefficienti utili per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo cata-
stale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamen-
te contabilizzati.
D. MIN. ECONOMIA E FIN. 14/04/2017
Aggiornamento dei coefficienti di IMU e TASI per l'anno 2017, per i fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D.
G.U. 28/04/2017, n. 98
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’imposta municipale propria (IMU); VISTO l’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base impo-nibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; VISTO l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di deter-minazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, intera-mente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; VISTO il comma 639 dell’articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); VISTO il comma 675 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell’IMU; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; CONSIDERATO che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell’articolo 5, comma 3, del citato decre-to legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell’applicazione dell’IMU e della TASI dovuti per l’anno 2017; TENUTO CONTO dei dati risultanti all’ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone;
DECRETA
Art. 1 - Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) dovuti per l’anno 2017, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, com-
ma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nel-
le seguenti misure:
per l’anno 2017 = 1,01
per l’anno 2016 = 1,01
per l’anno 2015 = 1,01
per l’anno 2014 = 1,01
per l’anno 2013 = 1,02
per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2011 = 1,07
per l’anno 2010 = 1,09
per l’anno 2009 = 1,10
per l’anno 2008 = 1,14
per l’anno 2007 = 1,18
per l’anno 2006 = 1,21
per l’anno 2005 = 1,25
per l’anno 2004 = 1,32
per l’anno 2003 = 1,37
per l’anno 2002 = 1,42
per l’anno 2001 = 1,45
per l’anno 2000 = 1,50
per l’anno 1999 = 1,52
per l’anno 1998 = 1,54
per l’anno 1997 = 1,58
per l’anno 1996 = 1,63
per l’anno 1995 = 1,68
per l’anno 1994 = 1,73
per l’anno 1993 = 1,77
per l’anno 1992 = 1,78
per l’anno 1991 = 1,82
per l’anno 1990 = 1,91
per l’anno 1989 = 1,99
per l’anno 1988 = 2,08
per l’anno 1987 = 2,25
per l’anno 1986 = 2,43
per l’anno 1985 = 2,60
per l’anno 1984 = 2,77
per l’anno 1983 = 2,94
per l’anno 1982 e anni pre-
cedenti = 3,12
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
BLT 5.2017 – VARIE
451
NW4102
MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA E DECORO
DELLE CITTÀ (D.L. 14/2017)
Le principali misure contenute nel D.L. 14/2017 dopo la conversione in legge
(L. 48/2017). Finanziamenti ai comuni per sistemi di videosorveglianza; Sistemi
di videosorveglianza installati da gruppi di privati; Disposizioni in materia di
pubblici esercizi; Sgombero di immobili arbitrariamente occupati tramite forza
pubblica; Deroga al divieto di allaccio ai pubblici servizi per le occupazioni
abusive in certi casi; Parcheggiatori abusivi.
A cura della Redazione
Il D.L. 20/02/2017, n. 14 (convertito in legge dalla L. 18/04/2017, n. 48) reca disposizioni in
materia di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, intendendo:
- per sicurezza integrata, l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dagli enti territo-
riali nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e
integrato con la finalità del benessere delle comunità territoriali (art. 1);
- per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da
perseguire anche attraverso una serie di interventi, quali quelli di riqualificazione - anche so-
ciale, culturale e urbanistica - delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di
esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione della cultura del rispetto
della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile,
cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli enti territoriali,
nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (art. 4).
Si riportano di seguito le disposizioni maggiormente significative.
FINANZIAMENTI AI COMUNI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - L’art. 5,
comma 2-ter, autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di Euro per l’installazione di sistemi
di videosorveglianza da parte dei comuni. La definizione delle modalità di presentazione delle
richieste da parte dei comuni interessati nonché dei criteri di ripartizione delle risorse è deman-
data ad un successivo decreto ministeriale.
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI DA GRUPPI DI PRIVATI - Il
comma 1-bis dell’art. 7 prevede che - con l’obiettivo di pervenire ad una maggiore diffusione
delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio - gli accordi [N=1]
e i patti [N=2]
disciplinati dal
provvedimento in commento possano riguardare progetti finalizzati all’attivazione, con oneri a
carico di privati, di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di ana-
lisi video per il monitoraggio attivo, con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di poli-
zia o a istituti di vigilanza privata convenzionati. Detti progetti possono essere proposti da:
- enti gestori di edilizia residenziale;
- amministratori di condomìni;
- imprese, anche individuali, dotate di almeno 10 impianti;
- associazioni di categoria;
- consorzi o comitati - comunque denominati - costituiti a tale scopo fra imprese, professioni-
sti o residenti.
A decorrere dall’anno 2018, i comuni possano deliberare detrazioni dall’Imposta municipale
propria (IMU) o dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti privati che as-
sumono a proprio carico parte degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei si-
stemi tecnologicamente avanzati di cui in oggetto.
BLT 5.2017 – VARIE
452
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI - L’art. 8 introduce alcune modi-
fiche al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Leg.vo 267/2000,
in relazione al potere del Sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contin-
gibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione
di bevande alcoliche. In particolare, si prevede che il Sindaco possa adottare ordinanze extra or-
dinem qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e del-
la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del ri-
poso dei residenti. Al fine di perseguire le richiamate finalità, la disposizione specifica che con
tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Inoltre si riconosce esplicitamente in capo al Sindaco il potere di adottare ordinanze di ordinaria
amministrazione, non contingibili ed urgenti, per disporre limitazioni in materia di orari di ven-
dita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il ricorso a
tale strumento è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tran-
quillità, del riposo dei residenti e dell’ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree
delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svol-
gimento di specifici eventi.
L’art. 12 stabilisce che nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di orari
di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il Questore può disporre la sospensione
dell’attività per un massimo di 15 giorni. Inoltre, si estende la sanzione amministrativa pecunia-
ria prevista dalla disposizione citata in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori anche alle
ipotesi di loro somministrazione.
SGOMBERO DI IMMOBILI ARBITRARIAMENTE OCCUPATI TRAMITE FORZA
PUBBLICA - L’art. 11 intende meglio definire i percorsi attraverso i quali l’autorità di pubblica
sicurezza, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a di-
sposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria. Si dispone pertanto che il Prefetto debba impartire modalità esecuti-
ve dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusive di immobili, sia per prevenire, in
relazione al numero di immobili da sgomberare, possibili turbative all’ordine e alla sicurezza
pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero.
DEROGA AL DIVIETO DI ALLACCIO AI PUBBLICI SERVIZI PER LE OCCUPA-
ZIONI ABUSIVE IN CERTI CASI - L’art. 11, comma 3-bis, prevede inoltre che il Sindaco, in
presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, possa dare disposizioni in deroga al divieto
di chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua, ecc.), nonché, nel
caso di occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al divieto di partecipare per 5
anni alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura, previsto dall’art. 5, commi
1 e 1-bis, del D.L. 47/2014 (conv. L. 80/2014).
PARCHEGGIATORI ABUSIVI - L’art. 16-bis inasprisce le sanzioni previste dall’art. 7,
comma 15-bis, del Codice della strada di cui al D. Leg.vo 285/1992 per coloro che esercitano
abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. La disposizione non interviene sul-
la configurazione dell’illecito, ma si limita ad elevare la sanzione amministrativa - già contem-
plata dall’articolo, sia nel minimo (da 772 a 1.000 Euro) che nel massimo (da 3.104 a 3.500 Eu-
ro).
[NOTE]
[NI=1] Accordi di cui all’art. 3 del provvedimento, che possono essere conclusi tra lo Stato e le Regioni
e Province autonome, al fine di promuovere la sicurezza e il benessere delle comunità territoriali. [NF]
[NI=2] Patti di cui all’art. 5 del provvedimento, che possono essere conclusi tra il Prefetto ed il Sindaco,
nel rispetto di linee guida adottate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di promuove-
re interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto delle esigenze delle aree rurali confinanti. [NF]
BLT 5.2017 – VARIE
453
NN15782
D.L. 20/02/2017, N. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
G.U. 20/02/2017, n. 42
In vigore dal 21/02/2017.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 18/04/2017, n. 48, riportate in corsivo, in vigore dal 22/04/2017
Art. 5. - Patti per l'attuazione della sicurezza urbana
1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il
sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito
in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla speci-
ficità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali
confinanti con il territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e in-
terventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni
di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tute-la e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attra-verso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma
di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o
falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero uti-
lizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interisti-
tuzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione
di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeolo-
gici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consi-
stenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e pro-getti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o as-sociazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta al-la povertà e all'esclusione sociale.
2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative. 2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsio-ne del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-cantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati non-ché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste. 2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. - Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte
1. Nell'ambito degli accordi di cui all’ articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati
specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla
realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno
strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non
BLT 5.2017 – VARIE
454
economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.
1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguar-dare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da con-sorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di soft-ware di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono de-liberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del pe-riodo precedente. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonché, ove possibile, le previsioni dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima ef-ficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli an-ni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno pre-cedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'arti-colo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo prece-dente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la per-centuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spe-se di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del de-creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefìci di cui al presente comma. 2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigo-re della legge di conversione del presente decreto. 2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente ne-
cessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'am-biente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con partico-
lare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche interve-
nendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alco-
liche e superalcoliche.»;
2. dopo il comma 7 è inserito il seguente:
BLT 5.2017 – VARIE
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“7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tran-
quillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determi-
nate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in
relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con or-
dinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: “7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare rego-lamenti ai sensi del presente testo unico”;
b) all'articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana
sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo
spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accatto-
naggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale
l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso
di sostanze stupefacenti.».
2. (soppresso).
Art. 11. - Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della leg-
ge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili
turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'ese-
cuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei ne-
cessari interventi, secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei
soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso ga-rantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state ema-
nate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al
risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi ne-
cessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.
3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
“1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie”».
Art. 12. - Disposizioni in materia di pubblici esercizi
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'artico-
lo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decre-
to, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un
massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inseri-
te le seguenti: «o somministra» e le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”.
Art. 16-bis - Parcheggiatori abusivi
1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
“15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.
BLT 5.2017 – VARIE
456
AR1379
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:
INTERVENTI E PROCEDURE DOPO IL D.P.R. 31/2017
Riepilogo del regime degli interventi da eseguire su beni o aree di interesse
paesaggistico aggiornato al D.P.R. 31/2017. Tabelle complete degli interventi
corredate di note, condizioni e limiti dell’intervento, e relative procedure.
A cura di Studio Groenlandia, consulenza specialistica prof. Ing. Monica Pasca
Parte dell’Opera online e|DOCTA (www.e-docta.it)
Questo contributo - a valle della emanazione del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che ha indivi-
duato, ampliato e precisato le ipotesi di interventi di lieve entità esclusi dall’autorizzazione pae-
saggistica o sottoposti a procedura semplificata - riepiloga il regime degli interventi da eseguire
su beni o aree di interesse paesaggistico, con le relative procedure. Gli elenchi degli interventi
(liberi o soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata) sono riportati in pra-
tiche tabelle, corredati di note, condizioni e limiti dell’intervento.
Occorrerà tenere anche conto delle norme regionali sulla tutela del paesaggio e, in particolare,
sull’autorizzazione paesaggistica.
INTERVENTI LIBERI DA VINCOLI PAESAGGISTICI ANCORCHÉ ESEGUITI SU
BENI ED AREE D’INTERESSE PAESAGGISTICO
Alla luce dell’evoluzione del quadro giuridico della materia caratterizzata dall’emanazione del
D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 e del combinato disposto degli artt. 149, D. Leg.vo n. 42 del
2004 e 1 del D.P.R. n. 139 del 2010, l’ordinamento non richiede il rilascio di autorizzazioni pae-
saggistiche a chi ponga in essere interventi che non comportino un’alterazione dei luoghi o
dell’aspetto esteriore degli edifici. Non sono in particolare soggetti ad autorizzazione paesaggi-
stica gli interventi e le opere di seguito indicate (allegato A e art. 4, D.P.R. n. 31 del 2013.
Intervento Note, condizioni e limiti dell’intervento
Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli
edifici [N=1]
L’intervento può comportare un mutamento della
destinazione d’uso
Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici
L’intervento va eseguito nel rispetto degli eventuali
piani del colore vigenti nel Comune e delle caratte-
ristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei ma-
teriali e delle finiture esistenti
Rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni
o manti di copertura
Opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale
esterne
Integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di pro-
tezione delle attività economiche, di finiture esterne o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucer-
nari, comignoli e simili
Interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza
energetica degli edifici che non comportino la realizza-
zione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura
Realizzazione o modifica di aperture esterne o di finestre
a tetto
L’intervento:
- va eseguito nel rispetto degli eventuali piani del
colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
457
delle finiture esistenti
- non deve interessare i beni vincolati del Codice,
art. 136, comma 1, lett. a), b) e c), D. Leg.vo n. 42
del 2004 [N=3]
Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico
degli edifici [N=2]
L’intervento non deve comportare modifiche alle
caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di fini-
tura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza
dell’edificio
Interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere ar-
chitettoniche
Realizzazione di rampe esterne per il superamento di
dislivelli non superiori a 60 cm
L’intervento deve essere necessario per eliminare
barriere architettoniche
Installazione di apparecchi servoscala esterni
Realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili
dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manu-
fatti consimili
Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edili-
zio
L’intervento:
- deve avvenire su prospetti secondari, o spazi
pertinenziali interni, o posizioni comunque non vi-
sibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di im-
pianti integrati nella configurazione esterna degli
edifici
- non deve interessare i beni vincolati del Codice,
art. 136, comma 1, lett. a), b) e c), D. Leg.vo n. 42
del 2004 [N=3]
Condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità
esterne
Caldaie, parabole, antenne
Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici posti su coperture piane
L’installazione non deve essere visibile dagli spazi
pubblici esterni
L’installazione può avvenire a condizione che:
- i pannelli abbiano la stessa inclinazione e lo stes-
so orientamento della falda degli edifici
- l’edificio non sia ricadente fra quelli di cui all’art.
136, comma 1, lett. b) e c), D. Leg.vo n. 42 del
2004 [N=3]
Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, integrati nella configurazione
delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici
Installazione di micro generatori eolici con altezza com-
plessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superio-
re a ml 1,00
L’installazione non deve interessare i beni vincolati
del Codice, art. 136, comma 1, lett. a), b) e c), D.
Leg.vo n. 42 del 2004 [N=3]
Adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnolo-
gici a rete
Sostituzione delle cabine esistenti di impianti tecnologici
a rete con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni
Interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della
rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi
compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50
Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle
coperture degli edifici
Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi
esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti
(es. marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di
arredo urbano)
L’intervento va eseguito nel rispetto delle caratteri-
stiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finitu-
re preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto
locale
Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuati-
vi già valutati ai fini paesaggistici
L’intervento deve essere oggetto di accordi di col-
laborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti
locali o di specifica disciplina contenuta nel piano
paesaggistico
Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifi-
ci
L’intervento non deve comportare significative mo-
difiche degli assetti planimetrici e vegetazionali e
non interessare i beni di cui all’art. 136, comma 1, Adeguamento di spazi pavimentati e realizzazione di
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
458
camminamenti lett. b), D. Leg.vo n. 42 del 2004
Sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano
sulla morfologia del terreno
Demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di vo-
lumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architet-
tonica, storica o testimoniale
Installazione di serre ad uso domestico con superficie
non superiore a 20 mq
Manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli,
recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno,
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le re-
cinzioni e sui muri di cinta
L’intervento:
- va eseguito nel rispetto delle caratteristiche mor-
fologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- non deve interessare i beni vincolati del Codice,
art. 136, comma 1, lett. a), b) e c), D. Leg.vo n. 42
del 2004 [N=3]
Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli
o in gruppi, in aree pubbliche o private
L’intervento:
- va eseguito con esemplari adulti della stessa
specie o di specie autoctone o comunque storica-
mente naturalizzate e tipiche dei luoghi
- non deve interessare i beni vincolati del Codice,
art. 136, comma 1, lett. a) e b), D. Leg.vo n. 42 del
2004 [N=3]
Realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo [N=4]
L’intervento:
- non deve comportare la modifica permanente
della morfologia del terreno
- non deve incidere sugli assetti vegetazionali.
Sono fatte salve le disposizioni di tutela dei beni
archeologici nonché le eventuali specifiche pre-
scrizioni paesaggistiche relative alle aree di inte-
resse archeologico di cui all’art. 142, comma 1,
lett. m), D. Leg.vo n. 42 del 2004
Volumi completamente interrati senza opere in soprasuo-
lo [N=4]
Condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e
prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuo-
lo [N=4]
Impianti geotermici al servizio di singoli edifici [N=4]
Condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e
prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuo-
lo [N=4]
Serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo [N=4]
Tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti
di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di
fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emer-
genti in soprasuolo o dal piano di campagna e l’allaccio
alle infrastrutture a rete [N=4]
Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di
uso pubblico mediante installazione di strutture o di ma-
nufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere mu-
rarie o di fondazione
L’installazione deve essere finalizzata a manife-
stazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e ven-
dita di merci e
- deve riguardare il solo periodo di svolgimento
della manifestazione
- non deve essere superiore a 120 giorni nell’anno
solare
Installazioni esterne poste a corredo di attività economi-
che quali esercizi di somministrazione di alimenti e be-
vande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o
del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovi-
bili (es. tende, pedane, paratie laterali frangivento, manu-
fatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture
leggere di copertura, e prive di parti in muratura o struttu-
re stabilmente ancorate al suolo
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
459
Installazione di strutture di supporto al monitoraggio am-
bientale o a prospezioni geognostiche
Sono escluse le installazioni destinate ad attività di
ricerca di idrocarburi
Interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza stori-
ca o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali
sprovviste di strutture in muratura
Si tratta di intervento nell’ambito di quelli - di per sé
esclusi da di autorizzazione - di cui all’art. 149,
comma 1, lett. b), D. Leg.vo n. 42 del 2004 (inter-
venti inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-
pastorale)
Palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realiz-
zati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superfi-
cie coperta non superiore a cinque metri quadrati e sem-
plicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o
opere murarie
Interventi di manutenzione strettamente pertinenti
l’esercizio dell’attività ittica
Interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podera-
le e forestale che non modifichino la struttura e le pavi-
mentazioni dei tracciati
Interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a
secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-
pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali
Installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri
materiali leggeri per informazione turistica o per attività
didattico-ricreative
Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nel-
le aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbusti-
va o arborea, previo accertamento del preesistente uso
agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e
ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico
regionale
Interventi di contenimento della vegetazione spontanea
indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture
pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti,
viabilità pubblica, opere idrauliche
Si tratta di interventi eseguiti nell’ambito delle atti-
vità di taglio colturale, la forestazione, la riforesta-
zione, le opere di bonifica, antincendio e di con-
servazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
comunque previsti ed autorizzati in base alla nor-
mativa in materia (art. 149, comma 1, lett. c), D.
Leg.vo n. 42 del 2004)
Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità
forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e fun-
zionali alla gestione e tutela del territorio
Si tratta di interventi eseguiti nell’ambito delle atti-
vità di taglio colturale, la forestazione, la riforesta-
zione, le opere di bonifica, antincendio e di con-
servazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
comunque previsti ed autorizzati in base alla nor-
mativa in materia (art. 149, comma 1, lett. c), D.
Leg.vo n. 42 del 2004).
Si deve inoltre trattare di strade:
- vietate al transito ordinario
- con fondo non asfaltato e a carreggiata unica
- previste da piani o strumenti di gestione forestale
approvati dalla Regione previo parere favorevole
del Soprintendente per la parte inerente la realiz-
zazione o adeguamento della viabilità forestale
Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed
opere di arredo all’interno dei cimiteri
Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in
spazi pertinenziali ad uso privato
Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre
attività economiche
L’installazione va effettuata all’interno dello spazio
vetrina o in altra collocazione consimile a ciò
preordinata
È tuttavia necessaria l’autorizzazione per
l’installazione di insegne e mezzi pubblicitari a
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
460
messaggio o luminosità variabile
Sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente in-
stallate, con insegne analoghe per dimensioni e colloca-
zione
È necessaria l’autorizzazione per l’installazione di
insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o lumi-
nosità variabile
Installazione o modifica di impianti delle reti di comunica-
zione elettronica o di impianti radioelettrici
Smantellamento di reti elettriche aeree
Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e
degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva
L’intervento:
- deve essere finalizzato a garantire il libero de-
flusso delle acque
- non deve comportare alterazioni permanenti della
visione d’insieme della morfologia del corso
d’acqua
Interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei si-
stemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere
idrauliche in alveo
Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla
regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo
L’intervento deve essere realizzato mediante
l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in
combinazione con materiali inerti di origine locale o
con materiali artificiali biodegradabili
Interventi di manutenzione o sostituzione, senza amplia-
menti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti si-
tuate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta
L’intervento:
- deve riguardare strutture amovibili esistenti già
munite di autorizzazione paesaggistica
- deve essere eseguito nel rispetto delle caratteri-
stiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finitu-
re esistenti
Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali
munite di autorizzazione paesaggistica
Interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e
impianti tecnologici che in conseguenza di calamità natu-
rali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoli-
ti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per perico-
lo di crollo
L’intervento può essere eseguito in assenza di au-
torizzazione paesaggistica a condizione che:
- sia possibile accertare la consistenza e la confi-
gurazione legittimamente preesistente dell’edificio,
del manufatto o dell’impianto tecnologico
- sia realizzato entro il termine di dieci anni
dall’evento che ha provocato il crollo totale o par-
ziale dell’edificio, del manufatto o dell’impianto
tecnologico
- sia conforme all’edificio o al manufatto originario
quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico,
configurazione degli esterni e finiture, fatte salve
esclusivamente le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicu-
rezza degli impianti tecnologici
Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi
conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi
Opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti
autorizzati ai fini paesaggistici
Le opere e gli interventi non devono eccedere il
due per cento delle misure progettuali quanto ad
altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o
traslazioni dell’area di sedime
Per gli interventi diversi da quelli suesposti, va invece richiesta l’autorizzazione in discorso se
ed in quanto eseguiti in zona sottoposta a vincolo.
Tuttavia il testo dell’art. 149, D. Leg.vo n. 42 del 2004 esclude i seguenti tre ulteriori ordini di
interventi dall’onere dell’autorizzazione paesaggistica, anche se eseguiti su beni paesaggistici.
In primo luogo l’art. 149, D. Leg.vo n. 42 del 2004, esclude dal suddetto onere gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (v. anche Cass., sez. III pen., 21
aprile 2006, n. 14239; T.A.R. Campania-Salerno, sez. I, 24 marzo 2015, n. 672). Secondo una
plausibile interpretazione, sempre che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
461
edifici, dopo la modifica del concetto di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, lett. b),
D.P.R. n. 380 del 2001, sono esenti dall’onere dell’autorizzazione paesaggistica anche accorpa-
menti e frazionamenti di unità immobiliari.
In secondo luogo l’art. 149, D. Leg.vo n. 42 del 2004 contempla gli interventi inerenti l’esercizio
dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luo-
ghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alterino l’assetto idrogeologico del territorio. Si rileva tuttavia che gl’interventi di ripristino delle
attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o ar-
borea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità com-
petenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree, sono
soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
In terzo luogo l’art. 149, D. Leg.vo n. 42 del 2004 esclude dall’onere dell’autorizzazione pae-
saggistica il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e
di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, comma 1, lett. g),
D. Leg.vo n. 42 del 2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia
(sull’applicabilità del regime derogatorio speciale si veda il parere del Ministero dei beni e delle
attività culturali 8 settembre 2016, secondo cui, per lo speciale valore tutelato paesaggisticamen-
te di boschi e foreste, il regime derogatorio alla necessità di autorizzazione preventiva è applica-
bile solo ove il bosco o foresta sia tutelato come elemento morfologico del territorio, da salva-
guardare nei suoi elementi identificativi. Invece, “qualora il territorio boschivo sia tutelato an-
che con specifico provvedimento che ne riconosca il notevole interesse pubblico per ragioni di
carattere paesaggistico-culturale, gli interventi forestali, già compatibili con la tutela dei carat-
teri morfologici tutelati per legge, richiedono la valutazione della loro compatibilità con lo spe-
cifico valore paesaggistico espressamente riconosciuto e tutelato nel provvedimento, mediante
ricorso alla previa autorizzazione paesaggistica”). Si rileva tuttavia che il taglio, senza sostitu-
zione, di alberi con l’autorizzazione degli uffici competenti ove prevista e la sostituzione o mes-
sa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136,
comma 1, lett. a) e b), D. Leg.vo n. 42 del 2004, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica
semplificata.
Ipotesi di contrasto tra l’art. 149, D. Leg.vo n. 42 del 2004 e gli allegati A e B al D.P.R. n. 31 del
2017 pongono un delicato problema di rapporti tra norme: per un verso il D.P.R. potrebbe preva-
lere perché normativa successiva che regola la materia già regolata dalla legge anteriore (art. 15,
disp. prel. cod. civ.); per altro verso la modifica dell’art. 149 nel senso dell’aggravamento degli
oneri amministrativi connessi all’intervento rischierebbe di evidenziare un eccesso di delega le-
gislativa da parte del Governo.
L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica disposta dal D.P.R. n. 31 del 2017 è applicabile
su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome a
far data dal 6 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 31 del 2017) (art. 14, D.P.R. n.
31, cit.) [N=5]
.
ONERE DI OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI
SUI BENI ED AREE D’INTERESSE PAESAGGISTICO - PROCEDURA ORDINARIA
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree coperti da vincolo pae-
saggistico o sottoposti a tutela dalle disposizioni del Piano paesaggistico, hanno l’obbligo di ot-
tenere la preventiva autorizzazione (c.d. autorizzazione paesaggistica) dei progetti delle opere
che intendano eseguire. L’autorizzazione è chiesta alla Regione - o dell’Ente locale al quale la
Regione abbia affidato la relativa competenza.
A tal fine essi devono sottoporgli i progetti stessi, corredati della prevista documentazione.
L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire: valuta-
zioni paesaggistiche e urbanistiche si esprimono autonomamente sullo stesso progetto, in termi-
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
462
ni, rispettivamente, di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistico-edilizia (Cons.
Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260).
Procedura
L’istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica si presenta, a scelta dell’istante:
- o presso lo Sportello unico dell’edilizia [N=14]
il quale si adopererà per ottenerla, sempre che
sia fornito della documentazione e delle informazioni a ciò sufficienti.
- o all’Amministrazione competente (si veda la circolare n. 2089 del 22 gennaio 2010 del
Ministero per i beni e le attività culturali) (così l’art. 146 del D. Leg.vo n. 42 del 2004) che si
identifica nell’Amministrazione individuata dalla legge regionale - di regola, anche secondo
il carattere e l’importanza dell’intervento, il Comune o la Provincia. A maggior ragione la re-
lativa documentazione si presenta al Comune - Sportello Unico dell’edilizia - insieme alla
domanda di rilascio del titolo abilitavo dell’edilizia quando si richieda al medesimo di racco-
gliere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 5 e 23-bis, D.P.R. n. 380 del 2001.
L’Amministrazione, entro 40 gg. dal ricevimento dell’istanza, verifica se l’intervento edilizio
oggetto della domanda non consista in “intervento libero” (alla stregua dei criteri fissati ai sensi
degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), D.
Leg.vo n. 42 del 2004), e, in tal caso, comunica al richiedente che l’intervento non è soggetto ad
autorizzazione.
Negli altri casi:
1. verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3 dell’art.
146, D. Leg.vo n. 42 del 2004 e provvede, ove necessario, a richiedere le opportune integra-
zioni;
2. provvede, ove necessario, a svolgere gli accertamenti del caso;
3. trasmette al Soprintendente [N=15]
la documentazione presentata dall’interessato, una rela-
zione tecnica illustrativa e una proposta di provvedimento;
4. comunica all’interessato l’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti
al Soprintendente. Il Soprintendente deve provvedere entro 45 gg. e:
a. se il provvedimento è negativo, l’Amministrazione provvede entro 20 giorni in con-
formità (il parere del Soprintendente è vincolante);
b. se il provvedimento è positivo, l’Amministrazione provvede entro 20 giorni in con-
formità (il parere del Soprintendente è vincolante), ovvero l’interessato può chiedere la
nomina di un Commissario ad acta;
In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione (art. 146, D. Leg.vo n. 42 del 2004). [N=16]
Il tempo per la conclusione del procedimento ordinario di rilascio dell’autorizzazione paesaggi-
stica è di 105 gg. (40 + 45 + 20 gg.) che diventano 100 gg. in mancanza di pronuncia da parte
della Soprintendenza.
Efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio
di efficacia dell’autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo (v. art. 146, D. Leg.vo n. 42 del 2004 e art. 16, R.D. 1357
del 1940; v. anche Cass., sez. III pen., 7 agosto 2007, n. 32200).
Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edi-
lizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordi-
ne al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabi-
li all’intervento (art. 146, comma 4, ultimo periodo, D. Leg.vo n. 42 del 2004, aggiunto dall’art.
12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, conv. dalla L. 29 luglio 2014, n. 106).
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
463
Autorizzazioni in corso nell’agosto 2013
Il termine d’efficacia delle autorizzazioni in corso al 21 agosto 2013 è prorogato di 3 anni così
che, ad esempio, un’autorizzazione decorrente dal 5 novembre 2011 scade il 4 novembre 2019
anziché il 4 novembre 2016, mentre un’autorizzazione decorrente dal 5 novembre 2013 scade -
secondo le regole ordinarie - il 4 novembre 2018 (art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’art. 3-quater del D.L. 8 agosto
2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112).
Modalità di redazione dell’istanza - Documentazione da allegare
La richiesta di autorizzazione paesaggistica è corredata da:
1. progetto dell’intervento;
2. relazione di progetto;
3. relazione paesaggistica.
Si rinvia per dettagli sui contenuti della relazione paesaggistica al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
Riesame dei pareri, nulla osta o atti di assenso
I pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazio-
ne delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite Commissioni di garanzia
per la tutela del patrimonio culturale.
Le Commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione dell’atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferi-
ci del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozio-
ne, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime pos-
sono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il ter-
mine di dieci giorni di cui sopra, l’atto si intende confermato.
Tale procedura si applica anche nell’ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servi-
zi ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, L. n. 241 del 1990, anche su iniziativa
dell’Amministrazione procedente (art. 12, comma 1-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, conv. dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106).
La relazione paesaggistica e documenti connessi
La relazione contiene gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la verifica
di conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e ter-
ritoriali ed accertare:
- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica (cfr. art. 146, commi 4 e 5, D. Leg.vo
n. 42 del 2004).
In particolare la relazione, mediante opportuna documentazione:
- dà conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento; stato attuale del
bene paesaggistico interessato) prima dell’esecuzione delle opere previste;
- illustra le caratteristiche progettuali dell’intervento;
- rappresenta nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento;
- evidenzia gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti;
- indica le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla Parte II del D. Leg.vo n. 42 del
2004;
- descrive gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- determina gli elementi di mitigazione e compensazione necessari (art. 146, commi 4 e 5, D.
Leg.vo n. 42 del 2004).
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
464
INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Sono soggetti a procedura semplificata per l’autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi ed
opere considerati dalla legge di “lieve entità” (art. 3 e allegato B, D.P.R. n. 31 del 2017).
Intervento Note, condizioni e limiti dell’intervento
Incrementi di volume della costruzione originaria [N=6]
Gli incrementi:
- non devono essere superiori al 10 per cento della
volumetria della costruzione
- non devono essere superiori a 100 mc
- devono essere eseguiti nel rispetto delle caratte-
ristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei ma-
teriali e delle finiture esistenti
Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a
tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art.
136, comma 1, lettere a), b) e c), D. Leg.vo n. 42 del
2004 [N=3]
Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
Modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfi-
gurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e di-
spositivi di protezione delle attività economiche, o di ma-
nufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
L’onere di autorizzazione sussiste se si tratta di
interventi comportanti alterazione dell’aspetto este-
riore degli edifici mediante modifica delle caratteri-
stiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei mate-
riali o delle finiture esistenti
Interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intona-
ci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli
preesistenti
Realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
Realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
Interventi sui prospetti, diversi da quelli sopra indicati
Interventi sulle coperture quali:
- rifacimento del manto del tetto con materiali diversi
- modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di
impianti tecnologici
- modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle
falde
- realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca
- inserimento di canne fumarie o comignoli
- realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o
elementi consimili
Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ov-
vero finalizzati al contenimento dei consumi energetici
degli edifici
L’onere di autorizzazione sussiste se si tratta di
interventi comportanti innovazioni nelle caratteristi-
che morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitu-
ra o di rivestimento preesistenti
Interventi necessari per il superamento di barriere archi-
tettoniche
L’onere di autorizzazione sussiste se si tratta di
interventi comportanti:
- la realizzazione di rampe per il superamento di
dislivelli superiori a 60 cm, ovvero
- la realizzazione di ascensori esterni o di manufat-
ti consimili
che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili
dallo spazio pubblico
Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici L’autorizzazione è richiesta se tratta di impianti
- su prospetti prospicienti la pubblica via o in posi-
zioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o
- non integrati nella configurazione esterna degli
edifici oppure
Condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità
esterna
Caldaie
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
465
Parabole e antenne
- qualora tali installazioni riguardino beni vincolati
ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a), b) e c), D.
Leg.vo n. 42 del 2004 [N=3]
Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, purché integrati nella configura-
zione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda degli edifici L’autorizzazione è richiesta se tratta di edifici rica-
denti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) e
c), D. Leg.vo n. 42 del 2004
Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni
visibili dagli spazi pubblici esterni
Installazione di micro generatori eolici con altezza com-
plessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superio-
re a ml 1,00
Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o
colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime
con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazio-
ne
Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esisten-
te [N=7]
Interventi sistematici di arredo urbano comportanti
l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli
impianti di pubblica illuminazione
Opere di urbanizzazione primaria
L’intervento deve riguardare opere:
- previste in piani attuativi già valutati ai fini pae-
saggistici, oppure
- oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministe-
ro, le Regioni e gli Enti locali o di specifica discipli-
na contenuta nel piano paesaggistico approvato ai
sensi dell’art. 143
Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifi-
ci [N=8]
L’onere di autorizzazione sussiste se si tratta di
interventi riguardanti edifici vincolati ai sensi
dell’art. 136, comma 1, lett. b), D. Leg.vo n. 42 del
2004
Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici e
manufatti edilizi in genere
L’intervento deve riguardare edifici e manufatti privi
di interesse architettonico, storico o testimoniale
Realizzazione di autorimesse
L’autorimessa:
- deve essere collocata fuori terra oppure
- se parzialmente interrata, deve avere un volume
emergente fuori terra non superiore a 50 mc com-
presi i percorsi di accesso e le eventuali rampe
Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di
natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati Le strutture devono avere una superficie non supe-
riore a 30 mq Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici
Interventi sistematici di configurazione delle aree di perti-
nenza di edifici esistenti quali:
1) nuove pavimentazioni
2) accessi pedonali e carrabili
3) modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del
terreno
4) realizzazione di rampe
5) opere fisse di arredo
6) modifiche degli assetti vegetazionali
Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni de-
stinati ad attività produttive, o di collegamento tra i ca-
pannoni stessi
L’installazione è consentita entro il limite del 10 per
cento della superficie coperta preesistente
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
466
Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a de-
stinazione produttiva [N=9]
Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di
contenimento del terreno L’intervento:
- va eseguito con caratteristiche morfo-tipologiche,
materiali o finiture diversi da quelle preesistenti
- deve interessare i beni vincolati ai sensi dell’art.
136, comma 1, lett. a), b) e c) [N=3]
Inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le re-
cinzioni e sui muri di cinta
Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento
dei medesimi manufatti
Taglio, senza sostituzione, di alberi
L’intervento può avvenire ferma l’autorizzazione
degli uffici competenti, ove prevista
Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle
aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136,
comma 1, lett. a) e b)
Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correla-
te alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi
di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di al-
laccio alle infrastrutture a rete
Posa in opera di manufatti parzialmente o completamen-
te interrati (es. quali serbatoi e cisterne), comprese le
opere di recinzione o sistemazione correlate
Posa in opera in soprasuolo di manufatti e relative opere
di recinzione o sistemazione
La posa in opera deve comportare la modifica
permanente della morfologia del terreno o degli
assetti vegetazionali
Si deve trattare di manufatti e opere di recinzione
con dimensioni non superiori a 15 mc
Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di
uso pubblico mediante installazione di strutture o di ma-
nufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere mu-
rarie o di fondazione
L’occupazione
- deve essere finalizzata a manifestazioni, spetta-
coli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci
- deve avvenire per un periodo superiore a 120
giorni ma non superiore a 180 giorni nell’anno so-
lare
Verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors)
tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività eco-
nomiche [N=10]
Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione,
consistenti in opere di carattere non stagionale e a servi-
zio della balneazione [N=11]
Prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti
amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale
Manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso do-
mestico
Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi
d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi
L’autorizzazione semplificata è limitata al tratto
necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a
fondi agricoli interclusi
Riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua
Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con ope-
re murarie o di fondazione
Si deve trattare di manufatti con superficie non
superiore a dieci metri quadrati
Realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio
dell’attività ittica
Si deve trattare di strutture con superficie non su-
periore a 30 mq
Interventi di adeguamento della viabilità vicinale e pode-
rale
L’intervento deve essere eseguito nel rispetto della
normativa di settore
Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nel-
le aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbusti-
va o arborea
L’intervento deve essere realizzato previo accer-
tamento del preesistente uso agricolo o pastorale
da parte delle autorità competenti, se eseguito in
assenza di piano paesaggistico regionale che indi-
vidui tali aree
Interventi di diradamento boschivo con inserimento di
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
467
colture agricole di radura
Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di
immobili esistenti
La riduzione deve:
- riguardare superfici non superiori a 2.000 mq
- essere preventivamente assentita dalle Ammini-
strazioni competenti
Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità
forestale
Si tratta di interventi compiuti:
- in assenza di piani o strumenti di gestione fore-
stale approvati dalla Regione
- previo parere favorevole del Soprintendente per
la parte inerente la realizzazione o adeguamento
della viabilità forestale
Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non tem-
poranei, compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a
messaggio o luminosità variabile
Installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre
collocazioni consimili a ciò preordinate
Si deve trattare di cartelli di dimensioni inferiori a
18 mq
Installazione di linee elettriche su palo a servizio di singo-
le utenze
Si deve trattare di linee elettriche installate ad al-
tezza non superiore a metri 10
Installazione di linee telefoniche su palo a servizio di sin-
gole utenze
Si deve trattare di linee telefoniche installate ad
altezza non superiore a metri 6,30
Installazione di impianti delle reti di comunicazione elet-
tronica o di impianti radioelettrici
Si deve trattare di impianti diversi da quelli di cui
all’art. 6, comma 4, del D.L. n. 133 del 2014 (conv.
dalla L. n. 164 del 2014).
Gli impianti devono comportare:
- la realizzazione di supporti di antenne non supe-
riori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o
- la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esi-
stenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri,
e/o
- la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a
servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici,
tali comunque da non superare l’altezza di metri 3
se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati
direttamente a terra
Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque
delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adegua-
mento funzionale
Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla
regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o
alla difesa dei versanti da frane e slavine
Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manu-
fatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria,
sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle pree-
sistenti
Sono esclusi:
- interventi necessitati di ricostruzione di edifici e
manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in
conseguenza di calamità naturali o catastrofi
- interventi di demolizione e ricostruzione che inte-
ressino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lett. a) e
b), D. Leg.vo n. 42 del 2004
Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in
erosione
Manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva
Ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa
Rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
Sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rin-
novo di autorizzazioni paesaggistiche, ancorché originariamente rilasciate nella forma ordinaria,
in presenza delle seguenti condizioni:
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
468
- l’autorizzazione oggetto del rinnovo deve essere scaduta da non più di un anno;
- l’autorizzazione oggetto del rinnovo deve riguardare interventi conformi a quanto in preceden-
za autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
Inoltre nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifi-
che prescrizioni di tutela, l’istanza di rinnovo non va corredata dalla relazione paesaggistica, sia
pure nella forma “semplificata”.
Se con l’istanza sono chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve
entità, si applica il procedimento ordinario (art. 7, D.P.R. n. 31 del 2017).
Procedura semplificata
Domanda
La domanda (o “istanza”) di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di
lieve entità:
- è compilata - anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui
all’allegato C, D.P.R. n. 31 del 2017;
- è corredata da una relazione paesaggistica semplificata.
Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le
vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale (art. 7, D.P.R. n. 31 del 2017).
Relazione paesaggistica semplificata (modello di cui all’allegato D al D.P.R. n. 31 del 2017)
Nella procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la relazione da presen-
tare è a sua volta semplificata. Essa va redatta impiegando il modello di cui all’allegato D al
D.P.R. n. 31 del 2017 e:
- indica i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area;
- descrive lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
- attesta la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici,
se esistenti;
- descrive la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici che qualificano il contesto
di riferimento
- indica eventuali misure di inserimento paesaggistico previste [N=12]
.
Immobili vincolati ex 136, comma 1, lett. a), b) e c)
Per le seguenti categorie di aree o immobili con vincolo paesaggistico, la relazione paesaggisti-
ca, ancorché redatta nella forma “semplificata”, deve contenere, oltre agli elementi di cui sopra,
specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area inte-
ressata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento:
a) cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (art. 136, comma 1, lett. a), D. Leg.vo
n. 42 del 2004);
b) ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che
si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, comma 1, lett. b), D. Leg.vo n. 42
del 2004);
c) complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore esteti-
co e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, comma 1, lett. c), D. Leg.vo n.
42 del 2004). L’integrazione documentale richiesta per tali “complessi” è peraltro limitata
agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia
rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
Presentazione tramite Sportello unico
L’istanza e la relativa documentazione si presentano, anche in via telematica, allo Sportello uni-
co per l’edilizia (SUE) [N=13]
- allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) se
l’intervento si inquadra nell’attività di produzione di beni o servizi (interventi che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - a meno che i lavori che si in-
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
469
tendono eseguire non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio (art. 9, D.P.R. n. 31 del 2017).
Procedura in Conferenza dei Servizi (intervento che richiede atti di assenso ulteriori)
Se l’intervento edilizio implica non solo il titolo abilitativo edilizio e l’autorizzazione paesaggi-
stica ma anche altri atti di assenso, lo Sportello Unico [N=13]
o l’Amministrazione competente al
rilascio dell’autorizzazione convocano la Conferenza dei servizi. Questa si svolge nelle forme
ordinarie salvo che per i tempi per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza, i quali
sono ridotti della metà (art. 11, D.P.R. n. 31 del 2017).
[NOTE]
[NI=1] Si può trattare di opere comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi. [NF]
[NI=2] Sono compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai
fini antisismici. [NF]
[NI=3] Per quanto riguarda la lett. c) limitatamente agli immobili di interesse storico-architettonico o sto-
rico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
[NF]
[NI=4] E’ consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm. [NF]
[NI=5] Inoltre l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’allegato A prevale
su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani
paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescri-
zioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lett. b), c) e
d), del Codice. [NF]
[NI=6] Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile eseguito nei cinque anni successivi
all’ultimazione dei lavori correlati al primo incremento, è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordi-
nario. [NF]
[NI=7] Trattasi di interventi quali sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizza-
zione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della
circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabili-
tà del suolo. [NF]
[NI=8] Trattasi di interventi quali adeguamento di spazi pavimentati e realizzazione di camminamenti,
sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione par-
ziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica,
storica o testimoniale. [NF]
[NI=9] Trattasi ad esempio di strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei
fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne. [NF]
[NI=10] Trattasi ad esempio di attività quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività
commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero. [NF]
[NI=11] Trattasi di opere e manufatti quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine. [NF]
[NI=12] Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni sui contenuti della relazione
paesaggistica da chiedere tramite procedura ordinaria. [NF]
[NI=13] In caso di mancata costituzione del SUE, all’Ufficio comunale competente per le attività edilizie.
[NF]
[NI=14] L’istanza va presentata allo Sportello Unico delle attività produttive se l’intervento edilizio è
svolto nell’ambito di attività di produzione di beni o servizi. [NF]
[NI=15] Il procedimento di verifica dell’autorizzazione prevista dall’art. 146, D. Leg.vo n. 42 del 2004, in
base all’espressa previsione dell’art. 159, comma 1, dello stesso decreto, è avviato con la comunica-
zione delle autorizzazioni rilasciate alla Soprintendenza. L’invio della relativa comunicazione agli inte-
ressati costituisce, per essi, avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto
1990, n. 241 (Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1506). [NF]
[NI=16] Si consideri che la legge prevede, in linea generale (art. 17-bis, L. n. 241 del 1990, inserito dal-
la L. n. 124 del 2015) che se entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corre-
dato della relativa documentazione, da parte dell’Amministrazione procedente, non è stato comunicato
l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende (salvi i casi di richiesta di integrazioni) acquisi-
to. È dubbio tuttavia che tale disposizione generale prevalga sulla disciplina speciale esposta nella
Scheda. [NF]
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
470
AR1380
ASCENSORI E MONTACARICHI:
INSTALLAZIONE, VERIFICA E MANUTENZIONE
Installazione dell’ascensore e messa in esercizio, misure di sicurezza nell’uso,
manutenzioni e verifiche, malfunzionamento e fermo impianto, modifiche
rilevanti all’impianto, particolarità per gli ascensori in servizio pubblico.
Indicazioni aggiornate al D.P.R. 23/2017 con tabella degli obblighi del
proprietario o dell’amministratore di condominio.
A cura di Studio Groenlandia
Parte dell’Opera online e|DOCTA (www.e-docta.it)
Questo contributo - a valle dell’emanazione del D.P.R. 10/01/2017, n. 23, di recepimento della
Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai relativi componenti di sicurezza ed alle modalità
per l’esercizio, che ha apportato diverse importanti alla norma di riferimento rappresentata dal
D.P.R. 162/1999 - chiarisce tutti gli aspetti relativi a: installazione dell’ascensore e messa in
esercizio, misure di sicurezza nell’uso, manutenzioni e verifiche, malfunzionamento e fermo im-
pianto, modifiche rilevanti all’impianto. L’articolo è corredato di una pratica tabella che riepilo-
ga gli obblighi del proprietario o dell’amministratore di condominio.
INSTALLAZIONE DELL’ASCENSORE E MESSA IN ESERCIZIO
La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore
dell’ascensore devono comunicarsi reciprocamente le informazioni necessarie e devono prende-
re le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione
dell’ascensore.
I soggetti di cui sopra devono assicurare che all’interno dei vani di corsa previsti per gli ascenso-
ri non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla si-
curezza dell’ascensore (art. 4, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162).
Con la messa a disposizione degli utenti dell’ascensore, l’installatore appone la marcatura CE e
redige una dichiarazione di conformità UE.
Comunicazione al Comune della messa in esercizio di ascensori e montacarichi
La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento [N=1]
deve esse-
re comunicata al Comune competente per territorio o alla Provincia autonoma competente se-
condo il proprio statuto (art. 12, comma 1, D.P.R. n. 162/1999) [N=2]
.
La comunicazione deve contenere:
a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del
montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento;
d) la copia della dichiarazione di conformità;
e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprieta-
rio ha affidato la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico;
f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai
sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 162/1999, che abbia accettato l’incarico (art. 12, com-
ma 2, D.P.R. n. 162/1999).
La comunicazione deve essere effettuata da parte del proprietario o del suo legale rappresentante
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- es. l’amministratore del condominio con riferimento ai proprietari/condomini (art. 12, comma
1, D.P.R. n. 162/1999).
La comunicazione va effettuata entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità. Se
effettuata oltre tale termine, la documentazione è integrata da un verbale di verifica straordinaria
di attivazione dell’impianto (art. 12, D.P.R. n. 162/1999).
NUMERO DI MATRICOLA E TARGA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
L’ufficio competente del Comune, una volta ricevuta la comunicazione d’installazione, assegna
all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola. Tale numero:
- è comunicato al proprietario o al suo legale rappresentante - es. l’amministratore del con-
dominio con riferimento ai proprietari/condomini - e
- ne è data contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche
periodiche (art. 12, comma 3, D.P.R. n. 162/1999).
In ogni supporto del carico (cabina) [N=3]
devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale
rappresentante, le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone (art. 16, D.P.R. n. 162/1999) [N=4]
.
MISURE DI SICUREZZA NELL’USO DELL’ASCENSORE E MONTACARICHI
È vietato:
- l’uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento [N=1]
ai minori di
anni 12 non accompagnati da persone di età più elevata [N=5]
;
- l’uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o
diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati (art. 17,
D.P.R. n. 162/1999) [N=6]
.
MANUTENZIONE E VERIFICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante - es. l’amministratore del condominio
con riferimento ai proprietari/condomini - sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni
dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a manutenzione e verifiche periodiche
e straordinarie (art. 13, D.P.R. n. 162/1999) [N=7]
.
Manutenzione
Occorre eseguire le seguenti operazioni con le cadenze sotto indicate (art. 15, D.P.R. n.
162/1999).
Cadenza temporale Tipo di intervento
Periodicamente, secondo le esigenze
dell’impianto, così da garantirne la
corretta funzionalità
Interventi di manutenzione
Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici
ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature
Verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene
Procedere alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle par-
ti
Ogni 6 mesi per gli ascensori e ogni
anno per i montacarichi
Verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velo-
cità e degli altri dispositivi di sicurezza
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Verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi
Verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collega-
menti con la terra
Annotare i risultati di queste verifiche sull’apposito libretto (v. par. Li-
bretto di manutenzione e verifica)
Non appena si verificano la rottura o
il logorio di parti dell’impianto
Provvedere tempestivamente alla riparazione, alla sostituzione delle
parti rotte o logorate o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione
Soggetti abilitati
Le operazioni di cui sopra devono essere affidate dal proprietario o dal legale rappresentante -
es. l’amministratore del condominio - dell’impianto [N=8]
:
- o a persona munita di certificato di abilitazione (c.d. patentino di ascensorista) [N=9]
;
- o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equiva-
lente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato (art. 15, cit.).
Verifiche periodiche
Gli impianti vanno sottoposti a verifica ogni 2 anni per accertare se:
- le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di effi-
cienza;
- i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;
- è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Soggetti abilitati alla verifica
Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento [N=10]
provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio;
b) l’A.R.P.A., quando le disposizioni regionali di attuazione della L. 21 gennaio 1994, n. 61
attribuiscano ad essa tale competenza;
c) la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le
aziende agricole;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del D.P.R. n. 162 del 1999;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascen-
sori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012 dall’unico organismo nazionale
autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
(per l’Italia, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre
2009, accreditati da ACCREDIA).
Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette opera-
zioni.
Modalità di esecuzione della verifica. Verbale. Spese
Il proprietario o il suo legale rappresentante:
- forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche
dell’impianto;
- sostengono le spese per l’effettuazione della verifica.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica:
- rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo;
- ove negativo, comunica l’esito della verifica al competente ufficio comunale per i provve-
dimenti di competenza (art. 13, D.P.R. n. 162/1999).
Verifiche periodiche presso Amministrazioni statali
Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri im-
pianti, alle verifiche, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il
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verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico
dell’Amministrazione che dispone il fermo dell’impianto (art. 13, D.P.R. n. 162/1999).
Libretto di manutenzione e verifica
L’impianto è dotato di apposito libretto, in cui sono inseriti:
- in allegato o quali “note”, i verbali delle verifiche;
- gli esiti delle visite di manutenzione;
- copia delle dichiarazioni di conformità;
- copia delle comunicazioni al competente ufficio comunale;
- copia della comunicazione del competente ufficio comunale relativa al numero di matricola
assegnato all’impianto.
In ogni caso i verbali della manutenzione e delle verifiche periodiche e straordinarie debbono
essere conservati dal proprietario o dal suo legale rappresentante - es. l’amministratore del con-
dominio con riferimento ai proprietari/condomini.
Il proprietario o il suo legale rappresentante - es. l’amministratore del condominio con riferimen-
to ai proprietari/condomini - assicurano la disponibilità del libretto all’atto delle verifiche perio-
diche o straordinarie o nel caso di controllo della conformità dell’impianto ai requisiti essenziali
di sicurezza ovvero, quando applicabile, al D. Leg.vo 27 gennaio 2010, n. 17 (art. 16, D.P.R. n.
162/1999) [N=11]
.
MALFUNZIONAMENTO E FERMO-IMPIANTO DI ASCENSORI E MONTACARICHI
Fermo impianto disposto dal manutentore
Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve:
a) fermare l’impianto fino a quando esso non sia stato riparato;
b) informare del fatto tempestivamente:
- il proprietario o il suo legale rappresentante - es. l’amministratore del condominio con
riferimento ai proprietari/condomini;
- il soggetto incaricato delle verifiche periodiche;
- il Comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza (art. 15, D.P.R.
n. 162/1999).
Fermo impianto disposto d’autorità per incidenti o per verbali di verifica negativi
Fermo-impianto per verifica periodica d’esito negativo
A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale di-
spone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria (v. oltre) con esito favore-
vole.
Per la rimessione in servizio dell’impianto occorre che il proprietario o il suo legale rappresen-
tante - es. l’amministratore del condominio con riferimento ai proprietari/condomini:
- rimuovano le cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica;
- successivamente sottopongano l’impianto a verifica straordinaria la quale abbia esito posi-
tivo (art. 14, D.P.R. n. 162/1999) [N=12]
.
Incidenti e fermo-impianto per incidenti
Sono di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 24, D. Leg.vo n. 139 del
2006) gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, tra i
quali può esservi quello del blocco o altro malfunzionamento dell’ascensore o del montacarichi
con persone a bordo.
La legge prevede peraltro che manovre di emergenza possano essere effettuate dal manutentore
e, in caso di necessità, anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato
dal proprietario o dal suo legale rappresentante. Si deve però trattare, in quest’ultimo caso, di
soggetti istruiti per questo scopo (art. 15, D.P.R. n. 162/1999).
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In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio, il proprietario o il
suo legale rappresentante - es. l’amministratore del condominio con riferimento ai proprieta-
ri/condomini - danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immedia-
tamente, il fermo dell’impianto.
Anche in questo caso per la rimessione in servizio dell’impianto occorre che il proprietario o il
suo legale rappresentante - es. l’amministratore del condominio con riferimento ai proprieta-
ri/condomini - sottopongano l’impianto a verifica straordinaria la quale abbia esito positivo (art.
14, D.P.R. n. 162/1999).
Verifica straordinaria
Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria.
Il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono la relativa richiesta ad uno dei soggetti
abilitati dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello sta-
bile ove è installato l’impianto.
La verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che ave-
vano determinato l’esito negativo della precedente verifica (art. 14, D.P.R. n. 162/1999).
Le verifiche straordinarie possono essere compiute dai medesimi soggetti abilitati per quelle pe-
riodiche vale a dire, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, da:
a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio;
b) l’A.R.P.A., quando le disposizioni regionali di attuazione della L. 21 gennaio 1994, n. 61
attribuiscano ad essa tale competenza;
c) la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le
aziende agricole;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del D.P.R. n. 162 del 1999;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascen-
sori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 dall’unico organismo nazionale
autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008
(per l’Italia, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre
2009, accreditati da ACCREDIA).
Anche in questo caso, come per le verifiche periodiche, le spese per l’effettuazione delle verifi-
che straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto (art. 14,
D.P.R. n. 162/1999).
Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri im-
pianti, alle verifiche direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.
MODIFICHE RILEVANTI ALL’IMPIANTO
Per modifiche rilevanti dell’ascensore [N=13]
si intendono le seguenti:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico (cabina) con la sua intelaiatura, del
quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano, di al-
tri componenti principali (v. art. 2, comma 1, lett. cc), D.P.R. n. 162/1999).
Nel caso siano effettuate una o più delle modifiche di cui sopra si deve:
- adeguare l’impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate;
- inviare apposita comunicazione al Comune competente per territorio nonché al soggetto
competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Per la rimessione in servizio dell’impianto occorre che il proprietario o il suo legale rappresen-
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tante - es. l’amministratore del condominio con riferimento ai proprietari/condomini - sottopon-
gano l’impianto a verifica straordinaria la quale abbia esito positivo (art. 14, D.P.R. n.
162/1999).
Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Comune territo-
rialmente competente dell’inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. n. 162 del 1999 rileva-
ta nell’esercizio delle loro funzioni.
In caso di inosservanza dei suddetti obblighi il Comune ordina l’immediata sospensione del ser-
vizio (art. 12, commi 6 e 7, D.P.R. n. 162/1999).
Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri im-
pianti, alle verifiche direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli.
PARTICOLARITÀ PER GLI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO
A seguito delle modifiche ad esse apportate dal D.P.R. n. 8 del 2015 (a loro volta suggerite della
necessità di chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione del-
la direttiva 95/16/CE), le norme generali dettate dal D.P.R. n. 162 del 1999 si applicano anche al
settore pubblico (in precedenza esse riguardavano gli ascensori “in servizio privato”). Il decreto
ministeriale 9 marzo 2015 (pubblicato nella G.U. 14 marzo 2015, n. 61) detta le ulteriori dispo-
sizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone,
cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
TABELLA DEGLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO O SUO RAPPRESENTANTE
LEGALE (ES. AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO)
Il complesso degli obblighi del proprietario o suo rappresentante legale può essere sintetizzato
come segue (artt. 12-17, D.P.R. n. 162/1999).
Installazione Incarico a soggetto abilitato - verifica del rilascio del libretto della
manutenzione e delle verifiche
Entro 60 gg. dalla dichiarazione di
conformità
Comunicazione al Comune, che rilascerà numero di matricola, della
installazione
Dopo la comunicazione e
l’assegnazione del numero di matri-
cola
Apertura del libretto di manutenzione e verifica - Verifica
dell’apposizione nella “cabina” della targa con i contenuti di legge
Periodicamente, secondo le esigenze
dell’impianto
Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici
ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature
Verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene
Effettuazione delle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle
parti
Ogni 6 mesi per gli ascensori e ogni
anno per i montacarichi
Verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di
velocità e degli altri dispositivi di sicurezza
Verifica minuziosa delle funi, catene e loro attacchi
Verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei colle-
gamenti con la terra
Annotazione dei risultati di queste verifiche sull’apposito libretto (v. par.
Libretto di manutenzione e verifica)
Non appena si verificano la rottura o
il logorio di parti dell’impianto
Tempestiva riparazione, sostituzione delle parti rotte o logorate e veri-
fica dell’avvenuta corretta esecuzione
In caso di prescrizioni a seguito delle
verifiche Esecuzione delle prescrizioni
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Ogni 2 anni Verifica periodica
In ogni caso si manifesti situazione di
rischio Inibizione dell’uso dell’impianto
In caso di fermo impianto Rimozione delle cause e richiesta di verifica straordinaria
[NOTE]
[NI=1] Si tratta di apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Per
ascensore si intende un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto
del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico
è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati
all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.
Per montacarichi si intende un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg,
che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si
sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull’orizzontale è su-
periore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non
munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del
supporto del carico. [NF]
[NI=2] L’art. 11, D.P.R. n. 162/1999 prevede che il capo II dello stesso, che comprende l’art. 12, riguar-
da ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la
cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (art. 17, D.P.R. n. 162/1999). [NF]
[NI=3] Per supporto di carico (già “cabina”) si intende la parte dell’ascensore che sorregge le persone o
le cose per sollevarle e/o abbassarle. [NF]
[NI=4] L’art. 11, D.P.R. n. 162/1999 prevede che il capo II dello stesso, che comprende l’art. 12 e l’art.
16, riguarda ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. [NF]
[NI=5] Per una fattispecie in cui è stato ritenuto responsabile il gestore di un albergo per il risarcimento
dei danni patiti da un bambino di 9 anni accompagnato da uno di 13 anni cui era stato consentito l’uso
di ascensore caratterizzato da malfunzionamenti, v. Cass., sez. III civ., 5 maggio 1982, n. 2826. [NF]
[NI=6] I divieti riguardano ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla defini-
zione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (art. 17, D.P.R. n. 162/1999).
[NF]
[NI=7] Gli obblighi di verifica e manutenzione riguardano ascensori, montacarichi e apparecchi di solle-
vamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s
(artt. 11, 12, 13, 15, D.P.R. n. 162/1999). [NF]
[NI=8] Si tratta degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. [NF]
[NI=9] Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova
teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 6, 7, 8,
9 e 10 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767. [NF]
[NI=10] Si tratta di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità
di spostamento non supera 0,15 m/s. [NF]
[NI=11] L’art. 11, D.P.R. n. 162/1999 prevede che il capo II dello stesso, che comprende l’art. 12 e l’art.
16, riguarda ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. [NF]
[NI=12] L’art. 11, D.P.R. n. 162/1999 prevede che il capo II dello stesso, che comprende l’art. 14, ri-
guarda ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore
la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (art. 17, D.P.R. n. 162/1999). [NF]
[NI=13] L’art. 11, D.P.R. n. 162/1999 prevede che il capo II dello stesso, che comprende l’art. 12 e l’art.
14, riguarda ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. [NF]
BLT 5.2017 – APPROFONDIMENTI
477
MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA Selezione di importanti recenti sentenze, tra quelle che saranno pubblicate sui
prossimi numeri de “La Giurisprudenza» di Legislazione Tecnica”.
A cura di Anna Petricca
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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
Impugnazione clausola di aggiudicazione con il massimo ribasso
Sent. C. Stato 02/05/2017, n. 2014 | FAST FIND: GP15498
Appalti e contratti pubblici - Gara - Bando - Aggiudicazione secondo il criterio del massimo
ribasso - Art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 - Impugnazione immediata della clausola del bando senza
attendere l'aggiudicazione - Legittimità.
Il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è imme-
diatamente impugnabile, sussistendo tutti i presupposti per non rinviare all’avvenuta aggiudicazione
il ricorso, quali: a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la
competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e
concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c)
l’interesse a ricorrere in relazione all’utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria
che costringa la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale.
Oneri di sicurezza esclusi per le opere intellettuali
Sent. Breve C. Stato 08/05/2017, n. 2098 | FAST FIND: GP15505
Appalti e contratti pubblici - Gara - Opere di natura intellettuale - Oneri di sicurezza aziendale -
Mancata indicazione - Esclusione - Illegittimità.
Negli appalti di servizi soggetti alla disciplina delle opere pubbliche per le prestazioni di natura in-
tellettuale a Pubbliche amministrazioni è esclusa la necessità della indicazione dei costi di sicurezza;
in tali prestazioni i costi di sicurezza non sono configurabili (sicurezza pari a zero) e, pertanto, non si
può escludere dalla gara il concorrente per motivi di ordine formale, in particolare per violazione
dell’art. 87, comma 4, del D. Leg.vo 163/2006 (oggi articolo 50, D. Leg.vo 50/2016, Nuovo Codice
appalti), dovendosi valutare in concreto se la dichiarazione relativa all'offerta economica sia con-
grua. (Nel caso in esame si trattava dell’esclusione dalla procedura per la fornitura e manutenzione
di un software ad una società pubblica in cui il ricorrente aveva indicato la cifra "zero" per i costi di
sicurezza, che il disciplinare di gara imponeva fossero indicati).
Oneri di sicurezza nel nuovo Codice dei contratti pubblici
Sent. TAR. Campania 03/05/2017, n. 2358 | FAST FIND: GP15501
Appalti e contratti pubblici - Procedure di gara - Oneri di sicurezza aziendale o interni - Omessa
indicazione - Soccorso istruttorio - Inammissibilità -Esclusione dalla gara - Legittimità.
Ai sensi del disposto dell’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti
pubblici), l’indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni si pre-
figura quale obbligo ineludibile di legge il cui mancato rispetto comporta l’esclusione dalla gara,
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senza che possa invocarsi la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio. Pertanto il concorrente
che ha omesso di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni non
può invocare il c.d. soccorso istruttorio, ammesso dalla giurisprudenza per le gare bandite anterior-
mente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici; cosicché legittimamente è dispo-
sta l’esclusione dalla gara del concorrente la cui offerta ne sia priva, senza che possa rilevare che gli
atti di gara non contengano un’espressa previsione di esclusione, trattandosi di obbligo discendente
dalla norma primaria ed operando, quindi, il meccanismo dell’eterointegrazione.
EDILIZIA E IMMOBILI
Classificazione degli abusi edilizi
Sent. C. Stato 30/03/2017, n. 1484 | FAST FIND: GP15507
Edilizia e immobili - Abusi edilizi - Variazione essenziale e varianti - Differenze - Classificazione
degli abusi edilizi.
Il concetto di “variazione essenziale”, che attiene alla modalità di esecuzione delle opere, va distinto
dalle “varianti” che invece riguardano la richiesta di una variazione del titolo autorizzativo (art. 22,
comma 2, del T.U. Edilizia, D.P.R. 380/2001). Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle
opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge
prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte esegui-
ta in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria. (La sentenza, partendo dal caso
dell'apertura di un lucernaio al posto di due aperture minori - che i giudici hanno considerato come
un abuso sostanziale - ha definito una griglia di valutazioni interpretative per qualificare le tipologie
delle difformità tra il costruito e l'autorizzato. L'abuso edilizio è la difformità tra ciò che viene co-
struito e quanto è autorizzato (o autorizzabile). A seconda della gravità di questa differenza, si rin-
vengono le seguenti figure: abuso totale, quando la costruzione avviene in assenza di qualsiasi titolo
abilitativo; abuso sostanziale, se il manufatto è completamente diverso, per caratteristiche costruttive
o destinazione d'uso, rispetto a quanto oggetto di permesso e se vi sono variazioni essenziali; abusi
minori, ossia gli interventi realizzati con modalità diverse da quelle previste e autorizzate ma che in-
cidono su elementi particolari e non essenziali).
La veduta è qualificata dall’altezza
Sent. C. Cass. 20/04/2017, n. 9994 | FAST FIND: GP15502
Edilizia e immobili - Vedute - Natura - Aperture basse e strette - Non costituiscono vedute.
La veduta è quell’apertura del muro rivolto verso il fondo altrui che consente non solo di inspicere
ma anche di prospicere, cioè di sporgere il capo e di guardare in tutte le direzioni e non già solo di-
rettamente o frontalmente ed in ciò si distingue dalla luce ovvero dall’apertura che consente il pas-
saggio alla luce e all’aria, ma non permette di affacciarsi sul fondo del vicino. Al fine di riconoscere
la natura di veduta alle aperture, la possibilità di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino in ogni
direzione deve essere agevole e non deve obbligare la persona ad assumere posizioni innaturali,
scomode o inusuali secondo il parametro di comune esperienza dell’altezza di un uomo medio.
Non possono essere considerate come vedute le aperture sul muro che, date le dimensioni e la collo-
cazione ad un’altezza dal pavimento inferiore alla corporatura media di un uomo, non consentono
comodamente di affacciarsi. (La Suprema Corte ha, pertanto, respinto le ragioni della proprietaria
di un appartamento, secondo cui il vicino aveva arbitrariamente innalzato il livello della propria cor-
te, così andando ad ostruire le proprie vedute).
Locazioni, destinazione d'uso e abitabilità
Ord. C. Cass. 13/04/2017, n. 9558 | FAST FIND: GP15499
1. Edilizia e immobili - Locazioni - Destinazione d’uso e abitabilità - Non conformità dell’immobile
alla disciplina edilizia ed urbanistica - Non conoscenza da parte del conduttore - Irrilevanza ai fini
della validità del contratto di locazione - Condizioni.
2. Edilizia e immobili - Locazioni - Attività commerciale - Mancanza di titoli che non consentono
l’esercizio dell’attività - Inadempimento del locatore - Condizioni - Fattispecie.
1. Nel caso in cui non sia stata resa nota, né altrimenti conosciuta dal conduttore la condizione ur-
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banistica dell’immobile locato, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze ammini-
strative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non
è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata concreta utiliz-
zazione del bene locato.
2. In tema di obblighi del locatore, in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo convenzio-
nalmente destinati ad una determinata attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi
dipendenti anche dalla situazione del bene sotto il profilo edilizio - e con particolare riguardo alla
sua abitabilità e alla sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale - solo quando la mancanza
di tali titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato,
si da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e quindi da non consentire in
nessun caso l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può confi-
gurarsi l’inadempimento del locatore, fatte salve le ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto
l’obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi o, di converso, sia conosciuta e consape-
volmente accettata dal conduttore l’assoluta impossibilità di ottenerli. (Nella fattispecie è stato re-
spinto il ricorso contro la decisione della Corte territoriale che aveva riconosciuto che la difformità
urbanistica dell’immobile non aveva comunque impedito un utilizzo dello stesso da parte del condut-
tore per il periodo trascorso dall’inizio della locazione fino al rilascio dell’immobile, ed aveva rite-
nuto infondata la eccezione di nullità del contratto, in quanto le clausole concernenti “i lavori di ri-
strutturazione da eseguirsi a cura e spese del conduttore” e “la situazione urbanistica”
dell’immobile erano state “approvate separatamente e per iscritto in calce al contratto” dovendo
essere considerate pertanto “pienamente valide ed efficaci”).
Rovina e difetti di cose immobili
Sent. C. Cass. 27/03/2017, n. 7756 | FAST FIND: GP15449
Appalti - Difetti gravi dell’opera - Responsabilità ex art. 1669 C.c. - Applicabile anche ad interventi
di ristrutturazione e manutenzione - Risoluzione di contrasto giurisprudenziale.
L’art. 1669 del Codice civile è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di
ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su
immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti inciden-
ti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di
quest’ultimo. (Nel caso in esame è stata accolta la domanda dei condomini che avevano chiamato in
giudizio l’appaltatore per vizi quali: fessurazioni interne ed esterne al fabbricato. Il tema è estendibi-
le anche allo scollamento delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti, alle infiltrazioni
di acqua nelle murature, ala inadeguatezza delle fosse biologiche e al disfacimento dell’intonaco
esterno dell’edificio).
PROFESSIONI
Attività diverse e obbligo contributivo
Sent. C. Cass. 08/05/2017, n. 11161 | FAST FIND: GP15506
Professioni - Previdenza professionale - Ingegneri e architetti - Inarcassa - Obbligo contributivo -
Svolgimento di attività diverse da quelle tipiche - Sussistenza.
Per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di contribuzione di un professionista alla relativa Cassa di
previdenza di riferimento si deve fare valutare la connessione tra l’attività svolta e le competenze ne-
cessarie; pertanto se l’attività non è una di quelle “tipiche” della professione, ma richiede comunque
competenze proprie, scatta l’obbligo di contribuzione. (Nella fattispecie la Suprema Corte ritiene che
l'ingegnere è tenuto a versare i contributi all'Inarcassa, ente di previdenza di architetti e ingegneri,
anche se svolge l'attività di perito assicurativo, perché nel suo lavoro mette a frutto la specifica cul-
tura che gli deriva dalla formazione propria della sua professione e utilizza competenze esclusive
dell'ingegnere. Questo principio, sottolineano i giudici, vale per tutte le categorie professionali ed è
stato suggerito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale).
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