Appunti di Diritto Penale e responsabilità penale in campo medico
Appunti di Diritto Penale
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Reato Ogni fatto per il quale sia prevista una pena
(es. ergastolo, reclusione, multa), una misura di sicurezza (trattamento ospedaliero obbligatorio), o il risarcimento del danno non patrimoniale.
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Oggetto giuridico del reato e oggetto materiale del reato Oggetto giuridico del reato:
Oggetto formale: diritto dello Stato alla osservanza dei precetti penali
Oggetto sostanziale. Esprimono le ragioni dell’incriminazione generico: interesse dello Stato ad assicurare le condizioni di
esistenza della vita comune. In mancanza del quale non si può configurare alcun reato
specifico: bene o interesse direttamente tutelato nella singola incriminazione
di categoria: bene o interesse direttamente tutelato in un gruppo omogeneo di incriminazioni
Oggetto materiale del reato: persona o cosa su cui ricade la condotta del reato
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Reati di danno e di pericolo Reati di danno:
Astratti: dove è il legislatore che definisce cosa è dannoso o meno
Concreti: il legislatore richiede il verificarsi di un danno; è il giudice che deve stabilire, per ogni caso concreto, che cosa costituisce un danno ed esaminare se questo quid si sia verificato.
Reati di pericolo: Astratti: definiti dal legislatore Concreto: è il giudice a stabilire, per ogni singolo caso
concreto, quali situazione di fatto integri un pericolo e se questa situazione si sia verificata.
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Soggetto passivo del reato È il titolare dell’interesse che sta al centro
della oggettività giuridica specifica di quel reato
Il soggetto passivo può non coincidere col danneggiato che è colui che soffre di un danno patrimoniale o non patrimoniale e che può intentare un’azione per la restituzione o il risarcimento (costituendosi parte civile).
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Delitti e contravvenzioni Sono delitti quei fatti più gravi che in ogni
tempo hanno richiesto la sanzione penale Sono contravvenzioni altri fatti (più lievi) che
costituiscono soltanto violazione di norme di diritto amministrativo
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Il Fatto di reato Comprende tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che
sono necessari al prodursi della conseguenza giuridica
Per l’esistenza del fatto, basta che ci sia un soggetto cui imputare l’illecito
Nell’ambito del fatto di reato, la nozione di condotta illecita sovrasta le altre. È una condotta che è compresa nel fatto di reato e che l’ordinamento giuridico voleva impedire. La condotta deve essere voluta e realizzata.
Condotte dolose/condotte colpose
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Il Fatto di Reato
Dolosa
Condotta illecita
Condotta illecita
EventualeIndirettaIntenzionale
Colposa(prevedibile, evitabile e oltre rischio consentito)
InosservanzaImprudenza
Negligenza
Imperizia
Colpa senza condotta illecita
Colpa obiettiva
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Dolo: struttura Struttura del dolo: è il processo psichico che deve
esistere in un soggetto, affinché questi agisca con dolo (implica la volontà);
la volontà comprende l’intenzione e la previsione: Dolo intenzionale (o diretto), la condotta è volta al porre
deliberatamente in essere l’evento illecito Dolo indiretto se la volontà si atteggia come consenso, si
accetta l’evento illecito come conseguenza necessaria della condotta
Dolo eventuale, si accetta che l’evento illecito possa verificarsi
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“Formula di Frank”, dolo eventuale Vs. colpa con previsione “se dall’esame del carattere del reo, ma
soprattutto dal modo con il quale egli ha perseguito il suo fine concreto, risulta che il reo avrebbe agito egualmente anche se avesse previsto il risultato lesivo come necessariamente connesso alla sua azione, il dolo sussiste; mentre si avrebbe colpa con previsione, qualora nella suddetta ipotesi il reo si sarebbe astenuto dal compiere l’azione”
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Dolo: oggetto il contenuto del processo psichico che induce il soggetto ad
agire con dolo. Al fine di individuare l’oggetto occorre individuare il
concetto di “evento significativo”, al pari dell’evento giuridico, presente in tutti i reati e può mutare di contenuto in relazione alle circostanze, ma, a differenza dell’evento giuridico, la volontà dell’evento significativo non presuppone la conoscenza della legge penale.
Pur restando l’elemento materiale del fatto sempre identico, può variare il significato della condotta, sicché possono essere integrati reati diversi o anche fatti penalmente leciti, a seconda del significato subiettivamente e obiettivamente riconoscibile dalla condotta.
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Colpa: qualifiche normative sociali Qualifiche normative sociali: consistono nella inosservanza delle regole
dettate dalla esperienza della vita sociale per la prevenzione delle involontarie lesioni a beni socialmente rilevanti: Negligenza: quando si trascura di adottare le cautele che l’esperienza richiede Imprudenza: quando si agisce, sebbene le regole di esperienza in ordine alla
prevenzione di tali lesioni lo sconsiglierebbero Imperizia : quando non si osservano tutte le regole di esperienza che
l’esercizio di una determinata professione o arte richiede per prevenire le lesioni
Le tre qualifiche si fondano sulla prevedibilità di taluni eventi e sulla possibilità di evitarli attraverso un determinato atteggiamento.
Occorre inoltre che sia superato il limite del rischio consentito in un normale svolgimento della vita sociale. Si tratta di un punto di equilibrio tra l’interesse a che la condotta sia svolta e l’interesse, con quello in conflitto, di salvaguardare un bene particolare dal pericolo di conseguenze nocive prodotte da quella condotta
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Colpa: qualifiche normative giuridiche Sono quelle concernenti la inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline Poiché la fattispecie colposa prevede la inosservanza
di regole sociali o giuridiche, non c’è colpa, malgrado la prevedibilità dell’evento, dove le regole siano rispettate
Qualora le norme giuridiche non abbiano regolato l’inera materia e resti quindi aperto il campo delle valutazioni dettate dall’esperienza, può configurarsi, in questi casi, una colpa per negligenza, imprudenza o imperizia
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Colpa senza condotta illecita In casi particolari le qualifiche di negligenza,
imprudenza, imperizia e (raramente) quelle di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, possono essere compiute da comportamenti esteriori non accompagnati da una volontà consapevole (es. dimenticanza, movimenti maldestri ecc.)
Art. 47 c.p.: un errore non provocato da colpa esclude non solo il reato doloso, ma anche il reato colposo
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Dolo e colpa nelle contravvenzioni Per i fatti previsti come delitti la
responsabilità per colpa è eccezionale (può aversi solo dove la forma colposa è espressamente incriminata dalla legge)
Art. 42 c.p. “nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa”
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Colpevolezza per responsabilità obiettiva I requisiti di imputabilità del dolo o della colpa (colpevolezza
psicologica) debbono essere presenti per la configurabilità di un reato
Tuttavia, in casi eccezionali, si può configurare un reato in assenza di una colpevolezza in senso psicologico Perché il soggetto non era imputabile al momento del fatto (si adotta
la misura di sicurezza al posto della pena vera e propria) Perché il soggetto ha commesso il fatto senza dolo o colpa
(responsabilità obiettiva) Nella responsabilità obiettiva l’evento può essere prevedibile
ed evitabile, ma manca il limite del rischio consentito. L’ordinamento accolla l’intero rischio al soggetto che compie l’attività
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Principali casi i responsabilità obiettiva Reati di stampa (per omesso controllo) Aberratio delicti (art. 83 c.p.) Responsabilità del partecipe per il reato
diverso da quello voluto Preterintenzione. L’azione od omsione deriva
da un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente
Reati aggravati dall’evento
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Il rapporto di causalità Art. 40 c.p. “nessuno può essere punito … se
l’evento … non è conseguenza della sua azione od omissione”.
Art. 41 c.p. “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento”
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento
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Cause di esclusione di reato Cause di incompletezza del fatto di reato (mancanza di un
requisito essenziale: dolo colpa, fatto illecito) Caso fortuito Forza maggiore Costringimento fisico Errore di fatto
Elementi negativi del fatto di reato Concessione dell’avente diritto Esercizio di un diritto Adempimento di un dovere Difesa legittima Stato di necessità
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Forme di Manifestazione e concorso di reati
ReatoReato
Consumato
Tentato
Semplice Circostanziato
Singolo
Plurimo
Attenuanti Aggravanti
Speciali
Comuni
ImputabileNon
imputabile
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Circostanze Possono essere attenuanti o aggravanti Possono essere comuni (per tutti i reati) o
speciali (per particolari reati)
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Aggravanti comuni (esempi)1. Aver agito per motivi abietti o futili2. Aver commesso il reato per eseguirne od occultarne altri, ovvero per
assicurare a se o ad altri il profitto ovvero l’impunità di altro reato3. Aver agito , nei delitti colposi, nonostante la previsione dell’evento4. Nei delitti contro il patrimonio, aver cagionato alla persona offesa un danno
patrimoniale di rilevante gravità5. Aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o pubblico servizio6. Aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata
di pubblico servizio7. Abuso di autorità o di relazioni domestiche o abuso d’ufficio8. recidiva
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Attenuanti comuni (esempi)1. Aver agito per motivi di particolare valore morale o
sociale
2. Aver agito in stato d’ira
3. Aver agito per suggestione di una folla in tumulto
4. Corresponsabilità nel fatto doloso, della persona offesa
5. Aver riparato interamente il danno mediante risarcimento dello stesso
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Realizzazione, consumazione, commissione, tentativo del reato Realizzazione: si verifica quando è adempiuto il minimum Consumazione: indica il momento in cui la realizzazione
stessa raggiunge la maggiore gravità. Commissione: il momento in cui viene completata la
condotta esteriore per la sussistenza del reato. E’ rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione
Tentativo: cod. 56 c.p. “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. Sussiste presupposto soggettivo (volontà di dolo) e oggettivo (il bene protetto dalla legge viene posto in pericolo)
Non è punibile il tentativo di contravvenzione
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Concorso di persone (fattispecie plurisoggettive) Realizzazione comune. corrisponde alla realizzazione che sarebbe
richiesta per la realizzazione del singolo che volesse commettere lo stesso reato. Può essere posta materialmente da uno solo dei compartecipi (autore; es. omicidio) o ripartire in varia misura tra i compartecipi (es. rapina)
Salvo che la legge non disponga diversamente, il solo accordo di reato (senza commetterlo) non è punibile
Art. 116. deve essere fatta propria da ciascun compartecipe: requisito subiettivo (consapevolezza di avvalersi della realizzazione
comune), sia nei reati dolosi ce colposi. In mancanza di tale consapevolezza a ciascuno dei soggetti può essere attribuito solo quanto da lui causato
Requisito obiettivo: consiste in un contributo qualsiasi che favorisca, cioè che renda più probabile, l’evento del reato.
Ciascuna delle persone che concorre nel medesimo reato soggiace alla pena per questo stabilita
Art. 117. se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.
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Concorso di reati Concorso materiale di reati: se tra i reati non sussiste altro
nesso s non quello costituito dalla unicità del soggetto (applicazione del cumulo materiale delle pene)
Concorso formale: quando un soggetto con una sola azione od omissione viola diverse leggi ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge
Continuazione di reato: quando con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa legge o di diverse disposizioni di legge
Nel concorso formale e nella continuazione di reato non si applica il cumulo delle pene, ma la pena prevista per la violazione più grave
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Imputabilità del soggetto Art. 85 c.p. “è imputabile che ha la capacità di
intendere e di volere” Cause che escludono la imputabilità:
Vizio totale di mente (gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono la imputabilità)
Stato di ubirachezza, intossicazione per stupefacenti, esclusa l’imputabilità solo se lo stato è accidentale
Minore età sotto i 14 anni in tutti i casi, se tra 14 e 18 bisogna accertare di volta in volta la capacità di intendere e di volere
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Le pene La responsabilità penale è personale. Pene principali
Morte, ergastolo, reclusione, multa, arresto da 5 gg. a 3 anni, ammenda per le contravvenzioni
Pene accessorie Interdizione dai pubblici uffici, o da una professione Interdizione legale Interdizione temporanea o sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese Incapacità di contrarre con la PA Pubblicazione della sentenza di condanna
Pene sostitutive Semidetenzione Libertà controllata Pena pecuniaria (multa, ammenda)
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Risarcimento del danno non patrimoniale e le sanzioni civili Un fatto che costituisce reato può, al tempo stesso, essere
illecito anche a norma del diritto civile. In questo caso, accanto alle sanzioni penali, si applicano sanzioni civili:
Restituzioni (ripristino della situazione pre-esistente) Risarcimento del danno (dove la restituzione non sia
possibile): Danno patrimoniale => danno emergente, lucro cessante Danno morale => risarcibile solo quando è conseguenza del reato
Rimborso spese per il mantenimento del condannato Obbligazione civile per le multe e ammende
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Garanzia per le obbligazioni civili Ipoteca legale sui beni dell’imputato a
garanzia di Pene pecuniarie Spese di procedimento Spese relative al mantenimento del condannato Spese sostenute a titolo di cura Somme dovute a titolo di risarcimento danni Spese anticipate dal difensore e delle somme a lui
dovuto a titolo di onorario
Responsabilità penale in campo medico
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Responsabilità penale Commissione di un reato Il reato per definizione è un illecito penale Illecito civile => resp. civile Illecito amministrativo => resp.
amministrativa Illecito penale => resp. penale, ma può anche
comportare una resp. civile e amm.va
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Illecito penale Ogni norma ha una parte precettiva e una parte
sanzionatoria. Ad ogni condotta richiesta segue una sanzione in caso di mancata condotta
È la sanzione che determina il tipo di illecito in cui ci troviamo; responsabilità penale: arresto Ammenda Reclusione multa
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Elementi del reato Oggettivo
Condotta Evento Nesso di causa condotta/evento (può sussistere
anche la sola condotta o condotta omissiva) Soggettivo
Dolo => delitto Colpa => solo se espressamente previsto Preterintenzionale => solo in caso di omicidio
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condotta La condotta può consistere tanto in un’azione quanto
in un’omissione Art. 40 c.p. 2° c.: non impedire un evento che si ha
l’obbligo di impedirlo equivale a cagionarlo L’omissione ha rilevanza penale solo in funzione di
una norma che prevede di attivarsi (il campione di nuoto non ha alcun obbligo di intervenire se qualcuno sta annegando, il bagnino, invece, si; l’obbligo del medico è simile)
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Evento Risultato della condotta umana che è penalmente
rilevante. Quello che la legge penale non prevede come evento tipico, resta fuori dalla legge penale
Può conseguire ad una condotta anche su un arco temporale molto lungo (esempio la progettazione di un palazzo che crolla a distanza di diversi anni)
I reati di evento possono essere declinati anche come tentativo (tentato omicidio). Ovviamente il tentativo è incompatibile con il reato colposo.
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Nesso di causa Due temi da affrontare:
Valutazione dell’esistenza del nesso Elemento della colposità
Valutazione del nesso: art. 40 1° c.: nessuno può essere punito se l’evento non è conseguenza delle sue azioni od omissioni
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Condizioni per la sussistenza del nesso (1) Teoria dell’equivalenza: è causa ogni antecedente senza il
quale l’evento non si sarebbe verificato (manca ancora una risposta pratica)
Si fa ricorso ad un modello che fa ricorso ad una legge scientifica (legge di copertura):
Ci deve essere una legge scientifica per la quale in un elevatissimo numero di casi a quell’azione corrisponde un determinato evento
Es: ad una persona con certe condizioni arriva al P.S. non viene fatta la trasfusione, si sa che al 99% dei casi quella persona muore. È sufficiente la base statistica? Si se la probabilità è molto alta
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Condizioni per la sussistenza del nesso (2) (vedi sentenza nr. 1): 1) esistenza di legge scientifica
generale e astratta 2) fatto storico sub-iudice. “l’individuazione della legge scientifica che spieghi
causalmente l’evento costituisce condizione necessaria per l’evento; prima viene in considerazione la legge scientifica (generale e astratta) e quindi si verifica se il fatto storico sub-iudice sia riconducibile all’alveo dello schema generale degli eventi delineati sul piano scientifico”
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Rapporto causale tra omissione ed evento (1) Sussiste quando l’opera del sanitario, se fosse
stata effettuata, avrebbe evitato l’evento La valutazione deve essere fatta ex-ante: il
giudice deve/dovrebbe porsi nella situazione del medico al momento del verificarsi dell’evento
Il tema non è la sussistenza del nesso di causa, che solo dopo si è saputo che c’è; è un problema di verificare l’esistenza di colpa
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Rapporto causale tra omissione ed evento (2) Esempio: tumore che viene operato, operazione ben riuscita,
il medico valuta che non è opportuno effettuare radioterapia perché può comportare problemi alla crescita della bambina operata; successivamente si riforma il tumore
Il giudice si chiede: 1) se si fosse fatta la radioterapia, il tumore si sarebbe ricreato ? 2) se si, il medico ha agito con colpa?
Possiamo dire che è provato il nesso di casa se all’epoca c’erano opinioni scientifiche discordanti? No. C’erano opinioni scientifiche non discordanti? Se queste leggi scientifiche c’erano, il medico è colpevole
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Rapporto causale tra omissione ed evento (3) Nesso di causa: criteri probabilistici, certezze, quasi certezze Vi sono 2 beni da tutelare: paziente e principio di legalità. Se
una certa terapia non è stata effettuata, il giudizio contro-fattuale è: se il medico avesse fato la terapia si sarebbe salvato il paziente?
Problema: se il medico avesse fatto la terapia il paziente sarebbe sopravvissuto al 25-50% dei casi
L’omissione ha di fatto privato il paziente di una probabilità. Occorre provare che ci sarebbe stato il 100% delle probabilità di sopravvivenza? Esiste un nesso di causalità con il 25-50% di probabilità? => sentenze 2, 4, 4 ter
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Sentenza 2 “in tema di responsabilità per colpa professionale del
medico, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento, al criterio di certezza degli effetti della condotta, si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli; probabilità che deve essere seria ed apprezzabile ed avere alto grado di possibilità di successo (fattispecie in cui i giudci di merito avevano apprezzato una prob. Di sopravvivenza del 75% ove fossero interventue una diagnosi corretta e cure tempestive)
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Sentenza 4 ter1. Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica, si accerti che… questo non si sarebbe verificato …
2. Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità del caso concreto … così che risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”
3. L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile … comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio
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Concorso di cause Art. 41. causa sopravvenuta che interrompe il
nesso derivante dal determinismo causale storico (medico che vede un’infezione del bambino, l’anestesista sbaglia anestesia, il primo medico non è colpevole)
Rapporto tra paziente apicale e sottoposto: l’apicale è sempre coinvolto; la figura apicale è sempre coinvolta (sentenza 6 – 12 bis)
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Concorso di cause Rapporto su livelli paritetici con compiti diversi (es.
chirurgo/anestesista): prevale il principio dell’affidamento. Non posso preoccuparmi che il mio collega faccia bene il suo dovere, altrimenti faccio male il mio.
Tuttavia il principio di affidamento viene circoscritto: Non puoi confidare che qualcun altro ponga rimedio al
tuo comportamento colposo (sentenza 12 ter/quater) Se ho la percezione o potrei avere la percezione del
comportamento colposo altrui
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colpa Art. 43: è la mancanza di volontà che caratterizza la colpa.
C’è però un aggravante del dolo eventuale: non voglio l’evento ma lo prevedo nella probabilità
Colpa generica: imprudenza, negligenza, imperizia Colpa specifica: violazione di un divieto specifico. La
violazione di linee guida è un comportamento colpevole (se le LG sono generalmente accettate)
La colpa può essere a livello di: Diagnosi: anamnesi imprecisa o difettosa; il limite all’obbligo
dell’approfondimento diagnostico è quando c’è un aggravio per la salute del paziente
Prognosi: solo se vi è l’emergere di un danno ci può essere colpa Terapia: terapia errata o errata esecuzione della terapia
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Nuova terapia Una nuova terapia non supportata da LG può
essere somministrata a condizione che:1. Non sia fine a se stessa
2. Abbia fondamenti scientifici e logici (sentenza 16)
3. L’interesse del paziente richieda la nuova terapia
4. Vi sia il consenso del paziente
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risarcimento La colpa può essere lieve o grave; dal punto di vista penale anche la colpa
lieve è colpa a tutti gli effetti Art. 185 cp: ogni reato da diritto al risarcimento del danno Se vi è colpa lieve, il giudice penale procede alla condanna e se vi è
costituzione di parte civile il giudice deve pronunciarsi anche sul risarcimento del danno
Art. 2336 c.c. il prestatore risponde in caso di dolo e colpa grave quando si è in presenza di prestazioni tecnicamente complesse. Una causa civile autonoma può non comportare alcun risarcimento in caso di colpa lieve, mentre a livello di causa penale, si
Corte costituzionale 1973: principio per cui in sede penale, in presenza di prestazione tecnica complessa, rivela solo la colpa grave; altre sentenze successive, però, dicono l’opposto.
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Consenso informato non vi è punibilità quando il fatto non sussiste, il
reato non è commesso o il fatto non costituisce reato (es. uccido una persona per legittima difesa: il fatto sussiste, ma non costituisce reato)
Cause di giustificazione: Stato di necessità Consenso dell’avente diritto
Un paziente in PS; il medico non ha tempo/possibilità per chiedere il consenso informato, agisce per necessità
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Consenso informato Personale (di chi è capace di intendere e volere) Consapevole e informato Attuale Libero Completo Rcettizio: deve essere dal medico e non da altro
soggetto (scritto): non è richiesta forma scritta, ma serve ai
fini probatori
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Fonti del consenso informato e conseguenze Art. 32 Costituzione: di fronte ad un dissenso manifesto, un
medico che interviene commette lesione dolosa. Il problema è se il medico agisce a fronte di un consenso
viziato, parzialmente viziato o mancante. Art. 50 c.p. La mancanza di consenso o un consenso viziato,
comporta la mancanza dell’attenuante e quindi agisco con dolo. Se il paziente muore è omicidio preterintenzionale (sentenza 29).
Il problema è quale è la fonte del consenso informato: art. 32 Cost. o art. 50 cp? Le conseguenze, in caso di esito infausto, possono essere diverse