ASCOLTO
DEL MINORE
NEI PROCEDIMENTI CIVILI
Art. 12 della Convenzione di New York
del 20 novembre 1989,ratificata dall’Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.
Il minore ha diritto di essere ascoltato nel
processo, prevedendo una sua audizione
nell’ambito di «ogni procedura giudiziaria
o amministrativa» che lo riguardi, se
capace di discernimento.
Art. 3 e 5 della Convenzione europea
di Strasburgo sui diritti dei fanciulli
del 25 gennaio 1996, ratificata con l. 20
marzo 2003, n. 77
Ha ribadito il diritto del minore di essere
consultato ed esprimere la propria opinione
in tutti i procedimenti che lo riguardano e
ha altresì stabilito (all’art. 5) che ai minori
devono essere riconosciuti ulteriori specifici
diritti azionabili nel processo.
In Italia,
l. 4 maggio 1983, n. 184, riformata
dalla n. 149/2001
➢14 – consenso per l’adozione
➢12 – ascolto
➢di età inferiore: «opportunità» ed ora
«capacità di discernimento»
art. 4 (affidamento familiare),
art. 7 (adozione, disposizioni generali),
artt. 10 e 15 (dichiarazione di adottabilità),
artt. 22 e 23 (affidamento preadottivo e relativa
revoca),
art. 25 (dichiarazione di adozione),
art. 45 (casi speciali di adozione)
art. 79 disp. trans.
Art. 23 del Regolamento
CE n. 2001/2003
le statuizioni relative alla responsabilità genitoriale
sono riconosciute solo se, salvo casi di urgenza, la
decisione è stata resa garantendo al minore la possibilità
di essere ascoltato.
l’art. 145 del cod. civ. prevede l’intervento del giudice cui possono rivolgersi, senza formalità, i coniugi
in caso di disaccordo su talune questioni, anche di particolare rilevanza, quali la fissazione della residenza o “altri
affari essenziali”.
Il giudice tenta quindi una soluzione concordata, “sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.”
Art. 316 cc Responsabilità genitoriale
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e
dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio (
In Italia,
ai sensi degli artt. 4, 8° comma e 6, 9° comma, l. div., con la novella del 1987
In tema di divorzio era stata per la prima volta prevista l’audizione dei minori, che poteva
avvenire solo se il Giudice avesse ritenuto l’ascolto «strettamente necessario, anche in
considerazione della loro età».
La regola poteva poi in virtù dell’art. 23 l. n. 74/1987 essere estesa anche al processo di
separazione.
Un atto facoltativo rimesso alla discrezionalità del Giudice e a una verifica circa la sua
indispensabilità.
In Italia,
con l’entrata in vigore della l. 8 febbraio 2006, n. 54
Art. 155-sexies c.c. prevedeva che prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei
provvedimenti temporanei «il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».
1989 2006
Riforma della filiazione
(l. 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,entrata in vigore il 7 febbraio 2014)
• art. 250 cc (riconoscimento)
• art. 252, 5° comma, c.c. (in tema di inserimento del figlio nato fuori del matrimonio
nella famiglia del genitore)
• art. 262 c.c. (in tema di assunzione del cognome da parte del figlio)
• art. 316 c.c. (per l’ipotesi di contrasto tra i genitori su questioni relative alla
responsabilità genitoriale)
• art. 336 c.c. (sulla disciplina dei procedimenti di limitazione o decadenza della
responsabilità genitoriale)
• art. 348 c.c. (scelta del tutore)
• art. 371 c.c. (provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione)
Riforma della filiazione
(l. 10 dicembre 2012, n. 21921 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,entrato in vigore il 7 febbraio 2014)
art. 315-bis c.c., che prevede il diritto all’ascolto in tutte le questioni e le
procedure che lo riguardano
art. 336-bis c.c., interamente dedicato all’ascolto del minore
art. 337-octies c.c. (che sostituisce l’art. 155-sexies c.c.), in tema di poteri
istruttori e ascolto del minore dei procedimenti della crisi della famiglia
l’art. 38-bis disp. att. c.c. (sulle modalità operative inerenti l’ascolto)
• Sono stati inseriti ex novo
Ipotesi tassative ?
• E’ un istituto di carattere generale, che può essere disposto anche in procedimentiper i quali pure in astratto non sia indicato per tabulas.
• Deve sempre essere disposto nei procedimenti che hanno ad oggetto la sferaaffettiva e identitaria del fanciullo e comportano l’assunzione di decisioni circa le suescelte esistenziali:
➢responsabilità genitoriale
➢affidamento e frequentazioni
➢tendenzialmente escluso in ordine ai procedimenti relativi gli aspetti economici
Altre ipotesi
L’audizione deve essere disposta anche nei procedimenti di sottrazione
internazionale di minore (l. 15 gennaio 1994, n. 64) anche se detta legge non
prevede specificamente l’obbligatorietà dell’ascolto.
Nel caso di sottrazione, l’ascolto è quanto mai utile in quanto è finalizzato,
ai sensi dell’art. 13, comma II, della Convenzione dell’Aja (1980) «anche alla
valutazione della eventuale opposizione del minore al ritorno».
Altre ipotesi
• La legge di ratifica della Convenzione (L. 15.1.1994 n. 64) non fa riferimento alla possibilità che il minoreopponga un rifiuto.
• L’art. 7 della L. 64/1994 stabilisce infatti che il tribunale decide con decreto sentiti la persona presso cui sitrova il minore, il pubblico ministero e, “se del caso” il minore.
• Cassazione n. 13657/1999: in un caso di mancato ascolto della minore eccepito dal padre ricorrente inprocedimento di sottrazione internazionale di minore ai sensi della convenzione Aja 80, ha evidenziatocome tale ascolto sia discrezionale, dovendo compiere il giudice una valutazione di opportunità caso percaso.
• In relazione alla valutazione della capacità di discernimento del minore la Suprema Corte (Cass. n.597/1997) lo ha poi ricondotto in modo rigido all’età, escludendo che possa essere tenuta inconsiderazione l’opinione di un bambino di sei anni.
In Italia,
Riforma della filiazione
ASCOLTO
quale figura generale
DISPOSIZIONI DI LEGGE
• PRESUPPOSTI
• MODALITA’
• ECCEZIONI
Cos’è ?
NON E’
- Testimonianza
- Interrogatorio libero della parte
- Assunzione di sommarie informazioni
MEZZO ATIPICO
• Il minore non è terzo rispetto alprocesso
• È ascoltato per questioni che loriguardano direttamente
• Contano anche i suoi sentimenti e lesue valutazioni soggettive
• Diversa (e più cogente) la sua efficaciarispetto al convincimento del Giudice eai suoi obblighi motivazionali
Minore e Processo
Il minore è oggi titolare a tutti gli effetti di veri e propri diritti soggettivi, anche
nel processo, e non più soltanto portatore di un «superiore», ma pur sempre
generico «interesse»
Tra i nuovi fondamentali diritti del fanciullo è stato inserito a pieno titolo
l’ascolto (art. 315-bis, 3° comma, c.c.).
Cos’è ?
«un momento formale del procedimento»
per raccogliere
le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto»
Cass. 5 marzo 2014, n. 5097
Cos’è ?
qualificazione processuale
«un momento formale del
procedimento»
qualificazione sostanziale
• espansione del diritto del minorealla partecipazione alprocedimento che lo riguarda
• il diritto acquisito del minore,definito come tale dall’art. 315-bis,3° comma, c.c., di partecipareattraverso l’ascolto
Cos’è ?
«un momento formale del procedimento»
1. Non equiparabile ai mezzi istruttori
tipici
2. Ma tipizzato, in via generale e astratta
Specificità
Sono possibili deroghe alle regole e
addirittura ai principi fondamentali
del processo
A cosa serve ?
STRUMENTO
E’ uno strumento - a disposizione del
minore – che egli può utilizzare per
meglio orientare la decisione giudiziale
nell’ambito della sua sfera esistenziale (e
non patrimoniale)
INTENSITA’
Il Giudice può discostarsi dalla volontà
del minore, con un onere di motivazione
la cui intensità è proporzionale alla
capacità di discernimento del minore
OBBLIGATORIETA’
• l’omessa audizione dà luogo a nullità, che può essere sempre fatta valere
nei limiti e con le forme previste dall’art. 161 c.p.c., e così con le
impugnazioni ordinarie proponibili avverso il provvedimento conclusivo.
• Cass. 27 gennaio 2012, n. 1251; Cass. 8 marzo 2013 n. 5847; Cass. 15 maggio
2013, n. 11687)
OBBLIGATORIETA’
• La Cassazione ha richiamato che se il minore compie dodici anni nel corso
del giudizio di appello il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua
audizione, anche senza istanza di parte.
Cass. civ. 13 dicembre 2018, n. 32309
ECCEZIONI AL PRINCIPIOart. 315-bis, 3° comma, c.c. e art. 336-bis c.c
«in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo» (art. 336-bis,
1° comma, c.c.)
• un possibile pregiudizio:
• il minore abbia dato prova e comportamento di rifiutare motivatamente l’ascolto
• lo stesso versi in una situazione di particolare fragilità.
• Ascolto in primo grado
• La Corte di Appello non dispone un nuovo ascolto del minore
• Il diniego di ascolto del minore è ineccepibilmente fondato sulla valutazione
dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso, quali emersi
dal richiamato contesto delle risultanze processuali, anche documentali e,
quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle
esigenze di tutela dell'interesse superiore del bambino, anche a non essere
ulteriormente esposto a presumibili pregiudizi derivanti dal rinnovato
coinvolgimento emotivo nella controversia che vedeva contrapposti i genitori.
Cass. 15 marzo 2013, n. 6645
• Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 3 ottobre – 6 novembre 2019, n.
28521
Il Tribunale (in un procedimento di status)
non ascolta il minore che non ha ancora compiuto i dodici anni in considerazione della
sofferenza psicologica del minore ed il disagio a parlare del proprio ambiente familiare e
della figura materna uniti all’esaustività delle acquisite relazioni dei servizi sociali e
di NPI (in giudizio di separazione) ed alla protratta opera manipolatoria posta in essere
da M.A. ", oltre che della "dubbia capacità di discernimento" rapportata al ritardo
nello sviluppo del linguaggio da cui è affetto.
La Corte d’Appello conferma.
Ricorso per cassazione: accoglie il ricorso, cassando la sentenza della Corte.
➢l’ascolto effettuato in un procedimento (di separazione) non implica che non
debba essere effettuato in un altro procedimento
➢I procedimenti di separazione e di status, del resto, implicano decisioni
diverse rispetto al minore
➢Non è sufficiente – per escludere l’ascolto – un mero «dubbio», né il
riferimento a mere ragioni di «opportunità», non adeguatamente motivate
➢Il riferimento al «disturbo del linguaggio» non è sufficiente ad esimersi da un
accertamento in concreto della «capacità di discernimento»
ECCEZIONI AL PRINCIPIOart. 315-bis, 3° comma, c.c. e art. 336-bis c.c
«in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo» (art. 336-bis, 1°comma, c.c.).
➢quando il minore sia già stato ascoltato nel processo o in altro vertente su analoghe questioni
➢quando le circostanze sulle quali il minore dovrebbe essere sentito siano pacifiche ocomunque già dimostrate in causa aliunde
➢qualora si imponga una decisione di carattere processuale che definisce il procedimento
➢quando l’oggetto del giudizio non coinvolga direttamente il minore (ad esempio perché sugliaspetti che lo riguardano sia stato reperito un accordo e le domande ancora sub iudiceriguardino esclusivamente l’addebito della separazione o l’assegno per il coniuge o per i figlistessi)
ECCEZIONI AL PRINCIPIOart. 315-bis, 3° comma, c.c. e art. 336-bis c.c
• Nel caso in esame, non v'è dubbio che la manifesta superfluità
dell'adempimento in questione - se non il contrasto con l'interesse dei minori -
constatata direttamente dal Giudice di prime cure … soprattutto tenuto conto
che non era stato posto in discussione, in alcun modo, l'affido condiviso della
prole e che si trattava, dunque, di disciplinare più dettagliatamente le modalità
di incontri condizionate dai diversi impegni, scolastici e non, dei figli e di lavoro
del genitore non collocatario.
• Corte appello Palermo sez. I, 14/06/2017, (ud. 12/05/2017, dep. 14/06/2017), n. 1143
Casi di esclusione dell’ascolto
• Trib. Milano 21 febbraio 2014, ord.
«L’audizione del minore deve essere esclusa dove il fanciullo,
prossimo a divenire maggiorenne (cd. grand enfants)
comunichi, anche tramite i suoi rappresentanti (i genitori) il
proprio rifiuto all’ascolto».
Casi di esclusione dell’ascolto
art. 337-octies cc.
Regola generale
Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei
genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non
procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o
manifestamente superfluo.
Art. 23 del Regolamento
CE n. 2001/2003
le statuizioni relative alla responsabilità genitoriale
sono riconosciute solo se, salvo casi di urgenza, la
decisione è stata resa garantendo al minore la possibilità
di essere ascoltato.
(39) «… il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri
la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione. Di conseguenza, il
presente regolamento non dovrebbe essere finalizzato a stabilire se il minore debba essere ascoltato dal
giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all’autorità giurisdizionale, ovvero se il
minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro luogo o con altri mezzi. Inoltre, pur rimanendo un
diritto del minore, l’audizione di quest’ultimo non può costituire un obbligoassoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell’interesse superiore delminore, per esempio nei casi in cui esiste un accordo tra le parti»
A ISTANZA DI PARTE ?
• Il fatto che nessuna delle parti richieda espressamente l’ascolto avrà
comunque una sua incidenza
• ma il Giudice, esaminati i dati complessivamente emersi, ove lo ritenga, può
comunque disporlo
PRESUPPOSTI / ETA’
• se ha più di dodici anni, la decisione relativa al suo ascolto è per così dire
automatica, fatte salve le eccezioni
• se il minore è infradodicenne, viene a inserirsi nella valutazione del
magistrato una variabile ulteriore, in quanto l’ascolto presuppone in queste
ipotesi che il minore abbia capacità di discernimento
TENERA ETA’
PRESUPPOSTI /CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO
Dunque
• l’audizione non è un mezzo di prova
• è mezzo indirettamente strumentale all’acquisizione di elementi di decisione
• è condizione di procedibilità del giudizio
• può essere omessa solo con espressa motivazione per le ragioni di cui all’art. 336-bis,qualora il giudice non ne ravvisi l’opportunità o la necessità, ritenendolo contrarioall’interesse del minore, ovvero manifestamente superfluo.
• L’eventuale omissione immotivata dell’audizione è stata, del resto, ritenuta causa di nullitàassoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in quanto vizio insanabile (Cass., Sez.Un., 21 ottobre 2009 n. 22238)
Chi lo ascolta ?
• ASCOLTO DIRETTO
• ASCOLTO INDIRETTO
ASCOLTO DIRETTO
• L’art. 336-bis c.c. specifica invero che all’ascolto provvede il Presidente del
Tribunale o un Giudice da questi delegato.
• Lo scopo dell’indicazione è quello di individuare il Giudice maggiormente
competente per sensibilità e specifica preparazione a gestire un incombente che
richiede sempre particolare attenzione e cautela.
• L’ascolto è condotto dal Giudice, anche avvalendosi si esperti o di altri
ausiliari (art. 336-bis, II comma, cc)
ASCOLTO DIRETTO
• L’art. 336-bis c.c.
I genitori, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il
pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al
quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio
dell’adempimento.
ASCOLTO INDIRETTO
• da parte del CTU
• da parte dell’ausiliario psicologo, su incarico del Giudice
• da parte del Giudice onorario presso il TM
• da parte del suo rappresentante (curatore speciale)
ASCOLTO INDIRETTO• Il giudice, quando particolari circostanze lo richiedano, può avvalersi di esperti,
delegando agli stessi l’audizione del minore
• Cass. Civ. 26 marzo 2010, n. 7282:
l’ascolto … deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto delminore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e lemodalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa lafacoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire ilminore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo piùappropriato e professionalmente più attrezzato
• Cass. Civ. Ordinanza n. 17992 del 24/07/2013:
nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità dei minori, le modalità diaudizione del minore, la cui mancanza può costituire causa di nullità della procedura, sonostabilite dal giudice, il quale, secondo la sua prudente valutazione, può anche disporre atal fine una consulenza tecnica.
Le modalità di ascolto
Le modalità dell’audizione, che non costituisce un atto istruttorio tipico, bensì unmomento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisognirappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, sono affidate alladiscrezionalità del giudice, il quale deve ispirarsi al principio secondo cui l’audizionestessa deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minoredi esprimere liberamente la propria opinione.
Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838
Cass. 15 maggio 2013, n. 11687
Come si ascolta ?
• L’art. 38-bis delle disp. att. c.c.: ha introdotto la possibilità di effettuare l’ascolto tramite
il vetro specchio unitamente a impianto citofonico, così da assicurare alle parti e al PM la
possibilità di seguire l’ascolto in modo diretto ma senza che il minore ne abbia percezione.
• Cass. 14 febbraio 2014, n. 3540: è necessario che «il minore riceva le informazioni
pertinenti ed appropriate, con riferimento alla sua età ed al suo grado di sviluppo […], e
tali informazioni non nuocciano al suo benessere».
• è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è
effettuata registrazione audio video» così che eventuali annotazioni del Giudice sul
contegno del minore non siano mere clausole di stile, ma costituiscano espressione fedele
della volontà del minore stesso.
Che valore ha?
• Il peso della «volontà» del minore dipende dalla «misura» della sua capacità di discernimento.
• Tale misura limita il libero convincimento del Giudice, il quale avrà un onere motivazionalenel discostarsi da quella volontà, che dovrà essere di intensità direttamente proporzionale allacapacità di autodeterminazione espressa dal minore, quale risultante dall’ascolto.
• Cass. 17.5.2012 n. 7773, che parla di “onere di motivazione direttamente proporzionale al grado didiscernimento attribuito al minore»
Capacità di discernimento
Potestà genitoriale:
• Protezione del soggetto debole
• insieme di poteri-doveri, da esercitarsinel rispetto delle sue capacità,inclinazioni naturali e aspirazioni
• Responsabilità genitoriale
• Protezione del soggetto debole
• insieme di poteri-doveri, da esercitarsinel rispetto delle sue capacità,inclinazioni naturali e aspirazioni
• Il figlio supera il rapporto di soggezionecon i genitori
• assume una nuova condizione giuridica,di persona portatrice di dirittifondamentali, costituzionalmentegarantiti.
Capacità di discernimento
Responsabilità genitoriale
• Protezione del soggetto debole
• insieme di poteri-doveri, da esercitarsi nel
rispetto delle sue capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni
• Il figlio supera il rapporto di soggezione con i
genitori
• assume una nuova condizione giuridica, di
persona portatrice di diritti fondamentali,
costituzionalmente garantiti.
Funzione
REALIZZARE
L’INTERESSE DEL MINORE
Capacità di discernimento
INTERESSE DEL MINORE IDENTITA’ PERSONALE
Il minore è in formazione ovvero vive un continuum che
passa dalle prime fasi di crescita, ove è preminente
l’aspetto di cura, alle fasi in cui si deve proteggere l’identità
che già si sta formando, con interventi sempre più
dialoganti con la capacità di discernimento e la relativa
autodeterminazione
Capacità di discernimento
• Genitori
• Giudice
• l’ascolto del minore non serve
per capire «cosa vuole» ma come
si sta formando la sua «identità»
e la misura del suo
discernimento e conseguente
capacità di autodeterminazione
Capacità di discernimento
ove, l’opinione espressa dal minore riguardi
l’affidamento o i tempi di permanenza
occorre sempre avere di mira il complesso
dei principi che regolano la materia e, in
mancanza di altri riscontri sull’inidoneità
educativa o su diverse carenze del genitore,
la sola dichiarazione del minore ostile ad
uno dei genitori e favorevole alla posizione
dell’altro non può essere di per sé dirimente
quando si tratta di diritti personalissimirelativi all'affettività,
alla salute,
alle scelte politiche e religiose,
alle inclinazioni speciali verso una scuola o
professione,
l'opinione del minore ultradodicenne è quasi
sempre determinante,
Che valore ha?
• Il minore ha chiesto in sede di CTU di tornare a vivere a Milano con il padre.
• La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione della Corte di appello ha
disatteso il desiderio manifestato dal figlio di rientrare in Milano dal padre: segnatamente,
viene rimarcato che tale desiderio appariva conseguire al comportamento tenuto dal
padre in opposizione alla madre, comportamento tale da indurre il minore “a schierarsinel conflitto fra i genitori a favore del padre” ed a “manifestare l’insistente desiderio
del suo rientro a Milano e la sua impossibilita’ di inserirsi nell’ambiente materno” e da
coinvolgerlo “in un ruolo ed in scelte e decisioni che competono agli adulti”
• Corte di Cassazione, Ordinanza 7 maggio 2019, n. 12018
Capacità di discernimento del minore
• la capacità cognitiva di comprendere le proprie esigenze e, nel contempo, di
esprimere una decisione consapevole, ovvero di operare scelte adeguate per il
loro soddisfacimento, in relazione alla sua identità che si sta formando.
Capacità di discernimento del minore
• si differenzia dalla capacità di agire perché non è vincolata a un parametro
formale, ma va associata a situazioni di fatto che non sono riconducibili a un
momento preciso della vita di un individuo, in quanto variano al mutare delle
circostanze concrete che coinvolgono il minore.
Capacità di discernimento del minore
• Vi è una previsione normativa che rappresenta una eccezione rispetto alla
regola generale sull’ascolto segnata agli artt. 315-bis e 336-bis c.c., che
determina un abbassamento della soglia della presunzione legale di
acquisizione di capacità di discernimento
• Da 12 anni a 10 anni
Riforma della filiazione
(l. 10 dicembre 2012, n. 21921 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio 2014)
Art. 371 cc: Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione
Il Giudice (Tutelare) delibera «sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo
avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha
compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento»
Identità personale
• L’eccezione alla regola trova giustificazione perché i provvedimenti in
parola hanno una diretta incidenza sulla rete di relazioni sociali e sugli
affetti legati al contesto ove il minore sta crescendo, nonché sullo sviluppo
della personalità del minore e sulla formazione della propria identità
personale.