Reclaim Expò - ECOMONDO
“Siti contaminati in Europa e in Italia“
Rimini, 8 Novembre 2012
Laura D’Aprile, [email protected] Settore Siti Contaminati, ISPRA
Federico Araneo, Eugenia Bartolucci, Marco FalconiDipartimento Difesa del Suolo, ISPRA
Attuazione degli interventi di bonifica di siti contaminati in Italia: quadro conoscitivo e
prospettive future
� Lo stato dell’arte sull’attuazione degli interventi
�Analisi delle criticità tecnico-operative
�Le innovazioni normative
�Osservazioni conclusive
Contenuti
�prima lista nel 1998 (L. 426)
�57 siti (ultimo, “La Maddalena” nel 2008)
� oltre il 3% del territorio nazionale
� circa il 34% delle aree sono occupate da
mare (330.000 ha), fiumi, lagune e laghi
�ogni SIN include da decine a centinaia di
soggetti responsabili delle attività di bonifica
(con poche eccezioni) e di “stakeholders” in
genere
� numerose sono le aree pubbliche e i “siti
orfani” per i quali la bonifica è a carico della
P.A.
� poche risorse a disposizione
�numerose aree in fase di caratterizzazione,
poche le aree restituite
I Siti di Interesse Nazionale
Gestione dei siti contaminati a livello nazionale
Fonte: Commissione Parlamentare d’Inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, Annuario Dati Ambientali ISPRA, 2012
Regione Anagrafe Siti potenzialmente
contaminati inseriti/inseribili
Siti potenzialmente
contaminati accertati
Siti contaminati
Siti con interventi
avviati
Siti bonificati
Piemonte Sì 1.315 402 466 1.171 146
Valle d'Aosta Sì - 14 12 15 22
Liguria Sì - 81 119 78 50
Lombardia Sì 3.970 1.879 853 - 1.238 Provincia Autonoma di Trento Sì ND 31 86 86 351
Provincia Autonoma di Bolzano
Si (solo per
siti contamina
ti) - - 272 114
Veneto Sì 541 181 87 376 55
Friuli-Venezia Giulia
a No 684 229 - - 94
Emilia-Romagna No ND 225 323 343 331
Toscana Sì 2.826 477 1.050 324 257
Umbriaa Sì 120 44 64 64 12
Marche Sì 673 81 297 741 295
Lazio No 887 621 71 798 18
Abruzzo - - - - - -
Molise Sì - - 2 3 0
Campania Sì 2.592 359 183 73 12
Puglia Sì 298 98 200 152 1
Basilicataa No - 316 6 190 3
Calabria Sì ND 646 52 18 7
Siciliaa Sì 642 45 - 347 0
Sardegna Sì 574 403 171 100 5
Italia -
15.122
6.132
4.314
4.879
3.011
Stime relative ai 57 SIN, dati trasmessi ad EIONET da ISPRA (2012)
Tipologia di aree contaminate
Stime relative ai 57 SIN, dati trasmessi ad EIONET da ISPRA (2012)
Contributo alla contaminazione dei vari
settori industriali
Stime relative ai 57 SIN, dati trasmessi ad EIONET da ISPRA (2012)
Tipologia di sostanze contaminanti
Individuazione delle priorità di intervento
Stime relative ai 57 SIN, dati trasmessi ad EIONET da ISPRA (2012)
Tipologia di interventi (suoli, sedimenti, fanghi)
Tipologia di interventi (acque sotterranee)
Stime relative ai 57 SIN, dati trasmessi ad EIONET da ISPRA (2012)
• Il manuale è disponibile gratuitamente in copia cartacea o CD, presso lo stand dell’ISPRA
• I dati si riferiscono a 51 cittàitaliane prese in considerazione per valutare la qualitàdell’ambiente urbano
• Dati sui siti contaminati da pag. 50 a pag. 71
• Presenti nel rapporto anche dati su:
oStabilimenti a rischio di incidente rilevante
oRifiuti
oConsumi energetici e produzione da fonti rinnovabili
oQualità dell’aria
Sassari
Cagliari
Siracusa
Catania
Messina
Potenza
Taranto
Brindisi
Bari
Foggia
Salerno
Napoli
Campobasso
Pescara
Terni
Ancona
Livorno
Modena
Parma
Reggio Emilia
Genova
Trieste
Udine
Venezia
Trento
Bolzano
Brescia
Milano
Aosta
Torino
• La superficie coperta dai 57Siti di Interesse Nazionale
(SIN), rappresenta oltre il 3% del territorio italiano
• Sono 38 i SIN distribuiti in 30
delle 51 aree urbane
considerate nel RAU
• Il grado di prossimità alla
città è stato considerato su
tre livelli: limite comunale,
buffer di 2 km sul limite
comunale e limite provinciale
• In 25 aree urbane èpresente 1 SIN, in 3 aree
urbane ci sono 2 SIN,
nell’area urbana di Milano ce
ne sono 5 e in quella di
Napoli 6.
I SIN nelle aree urbane
Il progresso nella gestione:l’esempio del SIN di Livorno
SIN: Livorno
Superficie totale: 6.530.000 m2
Livello di prossimità alla città: Limite comunale
Numero di aree con procedimenti avviati: 39
Stato dell’iter della bonifica Superfici (m2) % rispetto al totale
Procedimenti avviati 5.281.761 80,88%
Caratterizzazione conclusa 362.764 5,56%
Progetto di bonifica approvato 115.804 1,77%
Siti svincolati e/o bonificati 34.605 0,53%
Il progresso nella gestione dei SIN nelle aree urbane è stato elaborato da
ISPRA su dati MATTM - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche, ARPA VdA, ARPA Lombardia, Comune di Bolzano, ARPAT,
ARPA ER, ARPAC
Il progresso nella gestione:l’esempio del SIN di Taranto
SIN: Taranto
Superficie totale: 43.830.000 m2
Livello di prossimità alla città: Limite comunale
Numero di aree con procedimenti avviati: 71
Stato dell’iter della bonifica Superfici (m2) % rispetto al totale
Procedimenti avviati 22.419.903 51,15%
Caratterizzazione conclusa 4.997.448 11,40%
Progetto di bonifica approvato 3.353.300 7,65%
Siti svincolati e/o bonificati 1.129.026 2,58%
• Nel VIII RAU sono stati raccolti anche i dati su 8 città per quanto riguarda i siti contaminati locali in modo da fornire un quadro di valutazione più completo al cittadino.
Il progresso nella gestione delle aree non SIN: 8 città campione
� Scarsa applicazione di obiettivi di qualità specifici per i corpi idrici (in attuazione della direttiva 2000/60) e conseguente necessità di raggiungimento delle CSC anche in aree degradate.
� Mancata definizione per terreni ed acque sotterranee di valori di fondo per metalli e metalloidi e/o di livelli di riferimento per aree affette da inquinamento diffuso con conseguente necessità di raggiungimento delle CSC anche in scenari di inquinamento “naturale” o diffuso.
� Disomogenea interpretazione a livello nazionale di aspetti controversi dell ’applicazione dell’analisi di rischio sito specifica: valutazione dei percorsi di esposizione indiretti (volatilizzazione, lisciviazione), utilizzo di scenari sito-specifici, utilizzo di CSC alternativo a CSR (CSR<CSC).
� Scarsa applicazione di valutazioni costi/benefici (anche ambientali) nella progettazione degli interventi al fine di renderli sostenibili.
� Difficoltà di gestione di procedimenti complessi (aree vaste, molti soggetti responsabili) e lentezza delle relative procedure amministrative e dello svincolo delle aree produttive.
Analisi delle criticità tecnico-operative
Innovazioni normative in tema di bonifiche - 1
� Legge 22 dicembre 2011 (“Salva Italia”): L’art.40, comma 5 della Legge 22
dicembre 2011 (“Salva Italia”) ha reintrodotto la possibilità, già presente nel DM
471/99 di articolare per fasi temporali e/o spaziali la progettazione degli interventi di
bonifica di particolare complessità a causa della natura della contaminazione, degli
interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area
interessata dagli interventi medesimi . Nell’ambito dello stesso comma sono state
introdotte semplificazioni per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza di impianti industriali in siti oggetto di bonifica
“purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.”
�Legge 24 marzo 2012 , n. 28 : La legge n. 28 del 24 marzo 2012 ha introdotto
sostanziali chiarimenti in merito alle modalità di gestione dei materiali di riporto ai fini
della bonifica e all’attribuzione ai rifiuti della classe di pericolosità H14 (ecotosssicità).
Lo stesso provvedimento ha stabilito che le integrazioni e le modifiche degli allegati
alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti siano adottate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere
dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Innovazioni normative in tema di bonifiche - 2
� Legge 4 aprile 2012, n. 35: introduce all’art.24 la possibilità di adottare,
nell ’ ambito dell ’ articolazione per fasi dei progetti di bonifica, già definita
nell’ambito della legge 22 dicembre 2011, tecnologie innovative di bonifica di
dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito
dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.
L’art. 57 rafforza gli strumenti di semplificazione amministrativa già esistenti per
la gestione degli interventi di bonifica in siti in esercizio. Nello specifico, il comma
7 promuove lo strumento dell’Accordo di Programma per la semplificazione delle
procedure amministrative relative alla realizzazione degli interventi di bonifica
nei siti in esercizio con particolare riferimento agli stabilimenti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del
Paese e degli impianti industriali adibiti alla lavorazione e allo stoccaggio di oli
vegetali destinati ad uso energetico. Il comma 8 chiarisce che in caso di attività
di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, il riutilizzo delle aree può
essere concesso purchè siano stati attivati i necessari interventi di messa in
sicurezza operativa e a condizione che le attività previste non pregiudichino i
futuri interventi di bonifica, necessari a dismissione del sito.
�Legge n. 27 del 24 marzo 2012 : L’art. 48 riguarda l’ambito dei dragaggi sia nei
siti oggetto di bonifica di interesse nazionale che negli altri siti. In particolare
vengono introdotte numerose semplificazioni amministrative al fine di facilitare gli
interventi di dragaggio e diminuire tempi e costi di attuazione. Vengono inoltre
fornite indicazioni in merito alle modalità di gestione dei materiali che possono
essere conferiti in casse di colmata oppure riutilizzati, anche per singole frazioni
granulometriche, qualora le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche siano
idonee alle modalità di riutilizzo e tale riutilizzo non ponga rischi per l’uomo e per
l’ambiente.
L’art. 49 rimanda ad un emanando decreto da parte del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, la regolamentazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo e la
eventuale classificazione delle stesse come sottoprodotti.
Innovazioni normative in tema di bonifiche - 3
�Legge 7 agosto 2012: introduce importanti innovazioni in tema di disciplina degli
interventi di bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a: siti produttivi e/o
oggetto di riqualificazione industriale (art.27); siti militari (art.35), siti e infrastrutture
energetiche (art.36), siti di interesse nazionale (art.36bis).
L’art. 27 riprende le disposizioni già introdotte (e mai attuate) dall’art. 252bis del DLgs
152/06 in merito alla riconversione e riqualificazione industriale delle aree soggette a
crisi industriale complessa, individuate su istanza delle regioni. I progetti di
riqualificazione industriale di tali aree dovranno promuovere investimenti produttivi
anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione
del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero
ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture
strettamente funzionali agli interventi. Le Conferenze di Servizi strumentali
all’approvazione dei progetti sono indette dal all'attuazione del Progetto sono indette
dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241.
L’art.35 prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per la determinazione
dei criteri di individuazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione applicabili
ai siti militari. Tale definizione si rende necessaria in considerazione delle specifiche
tipologie di contaminanti riscontrabili in tali siti, non ricomprese nell’allegato 5 al Dlgs
152/06.
Legge 7 agosto 2012 - 1
L’art. 36 introduce ulteriori semplificazioni per gli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale da effettuarsi in siti di deposito e/o lavorazione di
carburanti, nonché nei punti vendita carburanti. Per i siti di raffinazione ed i
depositi carburanti si rafforzano le disposizioni già introdotte dalla legge 4 aprile
2012. Per la rete di distribuzione carburanti è prevista l’adozione di procedure
semplificate.
Infine, l’art. 36bis introduce importanti modifiche nei criteri di individuazione dei
siti di interesse nazionale, individuando quali caratteristiche prioritarie
l’insistenza attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici
integrati o di acciaierie e la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto
e rimandando ad una successiva valutazione la sussistenza di tali requisiti per i
57 siti di interesse nazionale individuati. Lo stesso articolo da la possibilità alle
regioni di ridefinire il perimetro dei SIN e di richiedere la restituzione delle
competenze amministrative.
Legge 7 agosto 2012 - 2
Osservazioni Conclusive
� Pur in un contesto più maturo sia dal punto di vista tecnico che da quello operativo,
molte rimangono ancora le criticità aperte nella gestione dei siti contaminati.
�I dati ad oggi disponibili sullo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica,
seppur non statisticamente solidi a causa delle numerose disomogeneità nei criteri di
raccolta e restituzione, forniscono un quadro complessivo poco confortante, con poche
eccezioni.
� Nella consapevolezza dei ritardi nella realizzazione degli interventi di risanamento e di
recupero del territorio, tenendo conto anche del quadro economico nazionale, il Governo
ha introdotto alcuni provvedimenti innovativi nel campo delle bonifiche, mirati soprattutto
a favorire la reindustrializzazione e il recupero dei siti dismessi nonché a rivedere il
programma nazionale di bonifica (SIN). Tali provvedimenti mirano da una parte alla
semplificazione del quadro normativo e dall’altra all’abbreviazione dell’iter burocratico
nell’ottica di giungere al completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
e quindi al riutilizzo delle aree.
�Particolarmente interessante è il rilancio dello strumento dei nuovi accordi di
programma (ad es: Porto Marghera e Trieste) che, attraverso una maggiore
partecipazione degli enti locali all’iter decisionale, anche per i SIN, potrà favorire una
rapida attuazione degli interventi rendendoli maggiormente “adattabili” alle realtà socio-
economiche locali e consentendo di individuare le modalità di riutilizzo produttivo dei siti.