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Page 1: Burchietti - Diritto amministrativo

corso integrato di corso integrato di diritto e politiche del personalediritto e politiche del personale

LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Burchietti

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indice argomenti trattatiindice argomenti trattati

1. Definizione di diritto amministrativoa. Nozioni fondamentali:

Nozione di diritto amministrativo Atti amministrativi Provvedimento amministrativo Procedimento amministrativo

b. Le fonti Gerarchia delle fonti Fonti comunitarie e fonti nazionali

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indice argomenti trattatiindice argomenti trattati

2. La Pubblica Amministrazione:• Definizione• L’attività amministrativa e i suoi strumenti• I cambiamenti e le principali normative intervenute negli

ultimi anni: Il cambiamento in atto:

• Rapporti tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato

• I contenuti del cambiamento Le principali normative caratterizzanti i

cambiamento

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indice argomenti trattatiindice argomenti trattati

 L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

L. 15/2005 “Modifiche ed integrazioni alla L. 7/8/90 n. 241 concernente norme generali sull’azione amministrativa”

 “leggi Bassanini” e di semplificazione amministrativa

 D. Lgs. 165/2001”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

 D. Lgs. 196/2005 “Codice in materia di protezione di dati personali” (CODICE DELLA PRIVACY)

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indice argomenti trattatiindice argomenti trattati

3. Il sistema dei controlli

Competenze e responsabilità degli organi istituzionali e aziendali

Competenze e responsabilità dei dirigenti e relativi strumenti di valutazione e verifica

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Il diritto amministrativo - nozione Il diritto amministrativo - nozione

Disciplina giuridica della P.A. nella sua organizzazione, nei suoi beni e nelle attività ad essa peculiari e nei rapporti che si instaurano tra la stessa P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento

•Zanobini: è quella parte del diritto pubblico che ha per oggetto l’organizzazione, i mezzi, le forme di attività della P.A. ed i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti

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gli atti amministrativi - nozionegli atti amministrativi - nozione

• Zanobini: “atto amministrativo è qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio compiuto da un soggetto di P.A. nell’esercizio di una potestà amministrativa

Provvedimenti amm.vi Atti che non sono provvedimenti

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gli atti amministrativi - nozionegli atti amministrativi - nozioneNon sono atti amministrativi:

gli atti amministrativi di diritto privato, anche se compiuti da soggetti di P.A.

gli atti che, pur avendo il contenuto dell’atto amm.vo, sono posti in essere da organi del potere legislativo e del potere giudiziario (es. atti inerenti i rapporti di impiego adottati dai Presidenti delle Camere)

gli atti di diritto pubblico emanati da soggetti della P.A., ma non nell’esercizio della potestà amministrativa (es. legislativa del Geverno e delle Regioni, gli atti di giurisdizione amm.va: sentenze C.di S., TAR, C. dei C.)

gli atti politici emanati nell’esercizio di una potestà di governo

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Il provvedimento amministrativo - nozioneIl provvedimento amministrativo - nozioneQuegli atti tipici e nominati posti essere dalla P.A. e

consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati

È l’atto amministrativo con cui si conclude il procedimento amministrativo

Non sono provvedimenti gli atti amministrativi con valenza giuridica interna alla sfera dell’Amministrazione (regolamenti, indirizzi, pareri, proposte, valutazioni tecniche, certificazioni,ecc.)

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Il procedimento amministrativo - nozioneIl procedimento amministrativo - nozione

Insieme di atti, fatti ed attività, tutti tra loro connessi e concorrenti complessivamente all’emanazione del provvedimento amministrativo

Forma della “funzione” (Benvenuti)Modalità per l’ottenimento del risultato finale: il provvedimento amministrativo

l. 241/90

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Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo

Definizione: fatti e atti produttivi di norme giuridiche

(materia del diritto cost.)

• fonti primarie: disciplinano l’esercizio del potere amministrativo ed i soggetti pubblici

• fonti secondarie: sono atti soggettivamente amm.vi (prodotte da autorità amministrative)

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Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativoGerarchia delle fonti

1. Costituzione e leggi cost.

2. Legislazione ordinaria primaria

3. Atti di normazione secondaria

4. consuetudine

1° grado: leggi e atti aventi forza di legge (Stato, Governo, Regioni), statuti reg.li2° grado: D. Lgs e leggi reg.li delegate dallo Stato

• regolamenti (art.87 C. - l. 400/88)•Ordinanze•Statuti enti minori

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Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo

Fonti normative e Diritto amministrativo

1. FONTI LEGISLATIVE

2. FONTI COMUNITARIE

3. FONTI SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVE

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Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo

Le norme comunitarie (Diritto comunitario)

I regolamentiAtti di portata generale, obbligatori e direttamente applicabiliDevono essere applicati dal giudice interno anche disapplicando la legge nazionale (sentenza Corte Cost. 170/84)

Le direttiveSono vincolanti rispetto al risultato, ma non sulla forma e sulle modalità scelte da ciascuno Stato con le proprie norme di recepimento (vi sono anche alcune direttive direttamente applicabili:self executing)

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Le fonti del diritto amministrativoLe fonti del diritto amministrativo

•Sono atti formalmente amministrativi, emanati da organi del potere esecutivo, aventi forza di legge materiale

•Fanno parte delle fonti soggettivamente amministrative (sono emanati da organi amm.vi titolari di potere normativo)

•Tipologia:Regolamenti governativi (esecutivi, attuativi/integ.,

indipendenti, di organizzazione, di deligificazione): DPRRegolamenti ministeriali/interminist.: DPCM, DMRegolamenti regionaliStatuti e regolamenti EE.LL.

I regolamenti

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La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozione

AMMINISTRAZIONE

1. In senso oggettivo indica condotta, gestione, governo di qualcosa:• Attività che un qualunque soggetto, persona fisica o

giuridica, svolge in modo continuativo per curare i propri interessi e perseguire i propri scopi

• Organizzazione di persone e mezzi messi in atto da un determinato soggetto per perseguire i propri fini

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La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozione

AMMINISTRAZIONE

2. In senso soggettivo indica le amministrazioni regolate da norme giuridiche per la soddisfazione di interessi pubblici:• Attività posta in essere dalle persone giuridiche

pubbliche e dagli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei soggetti pubblici

• Organizzazione amministrativa pubblica tipicizzata dal nostro ordinamento giuridico

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La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozioneconcetto di pubblica amministrazione

Amministrazione pubblica = complesso degli Enti pubblici dotati di capacità giuridica (autoritatività) e quindi centri di potere

Caratteristiche dell’Ente pubblico:

• è tipicizzato dalla legge (non ha autonomia istitutiva o soppressiva)• è finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico (vedasi anche artt. 11 e 14 L. 59/97 in materia di trasformazione di alcuni enti)• gode di supremazia rispetto ad altri soggetti • è soggetto al controllo pubblico

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La pubblica amministrazione - nozioneLa pubblica amministrazione - nozioneconcetto di pubblica amministrazione

D.Lgs. 29/93, art. 1, c. 2:“ per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Tipi di attività amministrativa:•Attiva: quando la P.A. agisce operativamente per realizzare i propri fini

•Consultiva: espressione di pareri e orientamenti ad altre autorità

•Di controllo: attività di giudizio sulla legittimità e/o il merito dell’operato di coloro cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Principi costituzionali dell’attività amministrativa (art. 97 C. “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”):

•Di legalità•Di imparzialità•Di buona amministrazione•Di responsabilità•Di azionabilità •Di sussidiarietà

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Principio di legalità

Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge (principio generale dell’ordinamento italiano: vedi anche artt. 24 e 113 della C.)

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Principio di impazialità

accesso garantito a tutti e trasparenza, divieto di usare favoritismi e parzialità, atteggiamento di neutralità

La P.A. è tenuta ad usare regole e comportamenti non discriminanti e quindi deve tutelare il diritto di ciascuno ad avere rapporti con essa, senza disparità di trattamento

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Principio di buona amministrazione

“l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità…..” (art.1 c.1 L. 241/90)

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Principio di responsabilità

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Principio di azionabilità

“contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi” (art. 113 C.)

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L’attività amministrativa della P.A. L’attività amministrativa della P.A. – – concetti generaliconcetti generali

Principio di sussidarietà

In caso di inerzia della P.A. competente, l’amministrazione di livello superiore ha il potere sostitutivo

Integrazione fra le funzioni della P.A. in relazione ad altri due principi: eguaglianza e solidarietà

Molto rilevante soprattutto nel quadro dei rapporti Stato-Regioni-EE.LL. (vedasi art. 3 c.5 del T.U. Enti Locali, artt. 118 e 120 C., art. 4 l. 59/97, l.c. 3/2001) sussidarietà verticale (centro – periferia) sussidarietà orizzontale (tra enti diversi)

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

• Espansione dell’attività di diritto privato della P.A.• Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza,

all’efficacia e all’economicità• Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi• Qualificazione del concetto di separazione delle competenze

e delle rispettive responsabilità• Ridefinizione e sviluppo delle funzioni di controllo, verifica

e valutazione• Crescita del ruolo del cittadino-utente, degli strumenti di

informazione (anche delle tecnologie informatiche) e di tutela

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività

di diritto privato della P.A.

Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente”

•Quando la P.A. non agisce in veste autoritativa, lo fa su un piano di parità con i privati, osservando le norme di diritto comune.

•In virtù della capacità giuridica generale riconosciuta alla P.A., si stabilisce il principio innovativo e democratico che lo strumento negoziale vada preferito a quello autoritativo (supremazia della P.A.)

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività

di diritto privato della P.A.

Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente”

Prevalenza del diritto pubblico o del diritto privato?Tesi prevalente: l’attività dei privati è comunque soggetta ai principi del procedimento amm.vo e a quelli della trasparenza e della pubblicità; mentre trova sviluppo il ricorso a “strumenti privatitici”

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività

di diritto privato della P.A.

•L’azione amministrativa è retta anche da norme di diritto privato (vedasi art. 3, c. 1-ter D.Lgs. 502/92 e ss.mm.; normativa sul rapporto di lavoro ex D.Lgs. 165/01)

•La linea di demarcazione è costituita da carattere di autoritatività dell’azione

•Il diritto privato è la regola per gli atti non autoritativi (salvo legge) e viceversa

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività

di diritto privato della P.A.

D.Lgs. 502/92 e ss.mm.:

• art. 3, c. 1: le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato

• art. 3, c. 1-ter: le aziende agiscono mediante atti di diritto privato…….le forniture di beni e servizi sotto la “soglia comunitaria” sono contrattate secondo le norme del diritto privato

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività

di diritto privato della P.A.D.Lgs. 165/2001:

•art. 2, c. 2: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa

• art. 63, c. 1: sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, ad eccezione dei procedimenti concorsuali

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Processo di riforma della P.A. avviato dai primi anni ‘90

UN DUPLICE OBIETTIVO

contenere la spesa pubblica

migliorare l’efficaciadegli interventi e la soddisfazione del cittadino - utente

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza, all’efficacia e all’economicità

• Sviluppo in senso “aziendalistico” della macchina pubblica (utilizzo di strumenti gestionali tipicamente aziendali)

• impegno per la piena soddisfazione degli obiettivi prefissati (mission e programmazione)

• creare valore per i cittadini-utenti

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi

Sistemi complessi di programmazione Adozione di tecniche e sistemi di pianificazione e valutazione

strategica Adozione di strumenti di controllo di gestione (es. budget)Sviluppo dei sistemi di verifica dei risultati e della produttivitàSviluppo di organizzazioni coerenti con tecniche di gestione

per progetti e per processi

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

•Interventi sull’organizzazione - autonomia statutaria (da burocratica a adhocratica: limiti posti dai vincoli normativi, di controllo, di tutela della legalità e certezze per la collettività )

•meccanismi gestionali (programmazione e controllo, sistema per obiettivi e verifica risultati – out sourcing – partecipazione aziende): varie normative

Principali contenuti del cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

•Interventi sul sistema delle responsabilità (separazione delle funzioni, incarichi di funzione a termine): D.Lgs. 165/2001, vedi anche nuova funzione del D.G. negli EE.LL.

•Interventi sulla valutazione dirigenziale (sul comportamento e suoi risultati): D.Lgs. 286/99, D.Lgs. 165/01, normative settoriali e CC.NN.LL.

Principali contenuti del cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

•Interventi sul rapporto con il cittadino-utente (informazione, partecipazione, diritto di accesso, trasparenza, responsabilità, semplificazione, privacy)

•Interventi in materia di controllo (pochi esterni, molti interni: D.Lgs. 286/99 – l.142/90)

Principali contenuti del cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

•“leggi Bassanini”: riforma P.A. e semplificazione amministrativa•Decr. Lgs. 165/2001 •L. 241/90 e sua riforma con l. 15/2005•L. 675/96 come ridefinita nel codice 1/1/2004•Decr.Lgs. 286/99 sui controlli interni

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

“leggi Bassanini”: •L. 59/97 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa:

•Conferimento funzioni ex statali•Principio di sussidarietà•Delega a Regioni su materie ex art. 117 C.•Attribuzione restanti materie a EE.LL. (interesse locale)•Riordino Enti naz. previdenza •Riordino e potenziamento strumenti di monitoraggio e valutazione costi, rendimenti e risultati attività della P.A.

•Separazione funzioni

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

“leggi Bassanini”:

•L. 59/97 (segue):•Disciplina rapporto lavoro pubblico-privato•Snellimento procedimento contrattazione collettiva (ARAN e competenza giudice ordinario)

•Delega per razionalizzazione PCM e riordino ministeri•Sviluppo sistemi informatici/informativi della P.A.•Disegno di legge per delegificazione e semplificazione procedimenti amministrativi

•Autonomia istituzioni scolastiche

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

“leggi Bassanini” (segue): •L. 127/97 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo:

•Semplificazione norme su documentazione amm.va•Disposizioni in materia di stato civile e certificazione anagrafica

•Dichiarazioni sostitutive e semplificazione domande concorsi (abolizione titoli preferenziali dell’età)

•Modifiche alla L. 59•Disposizioni in materia di contrattazione collettiva•Difensore civico•Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amm.va e snellimento procedure

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

“leggi Bassanini” (segue):

•Decr. Lgs. 112/98 Conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo I l. 15/3/97 n. 59 (processo di decentramento avviato con il DPR 616/77)

•L. 191/98 Modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97, nonché norme in materia di formazione………

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

“leggi Bassanini” (segue):

•L. 50/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge semplificazione 1998

•L. 340/2000 Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (sportello unico imprese – modifiche l. 241 in materia di conferenze servizi)

•L. 229/03 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge semplificazione 2001

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Decr. Lgs. 165/2001:•Art. 2, c. 1: principi organizzativi amm.ni pubbliche:

Perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, con verifiche periodiche ed eventuali adeguamenti

Flessibilità organizzativaIntegrazione tra gli uffici e dovere di comunicazione interna

ed esternaGaranzia di trasparenza e di imparzialità dell’azione

amm.vaArmonizzazione degli orari di servizio alle esigenze

dell’utenza•Art. 2, cc. 2 e 3: privatizzazione del rapporto di lavoro

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Decr. Lgs. 165/2001:•Art. 4: separazione tra funzioni di indirizzo politico-amm.vo e di gestione (adozione atti e provvedimenti amm.vi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, organizzazione risorse umane)

•Capo II del Tit. II: Norme sulla dirigenza

•Art. 11: istituzione URP

•Art. 63: controversie relative ai rapporti di lavoro: giudice ordinario (giudice del lavoro), ad eccezione di quelle inerenti le procedure concorsuali

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

LEGGE 4/3/2009 n. 15Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni………

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

D. Lgs. 27/10/2009 n. 150Attuazione della legge 4/3/2009 n. 15

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

LEGGE 4/3/2009 n. 15• delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze

delle PP.AA.• principi e criteri in materia di:

contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle PP.AA.

valutazione delle strutture e del personale delle PP.AA.disposizioni sul principio della trasparenza nelle PP.AA.finalizzati a favorire il merito e la premialitàdirigenza pubblicadi sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

DECRETO LGS. 27/10/2009 n. 150Gli obiettivi

1. Conseguire una migliore organizzazione de lavoro

2. Assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini

3. Ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti e del personale

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Le principali normative caratterizzanti il cambiamentoDECRETO LEGGE 27/10/2009 n. 150

Ambiti di applicazione

• Riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle PP.AA. di cui all’art. 2, c. 2 del D. Lgs. 165/2001

• Adattamento della disciplina relativa alla valutazione, alla dirigenza e alla contrattazione alle singole specifiche realtà costituite in particolare dagli EE.LL.

• Distinzione tra norme rientranti nella potestà esclusiva dello Stato direttamente applicabili alle Regioni e norme che costituiscono principi fondamentali per gli EE.LL.

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Le principali normative caratterizzanti il cambiamento

DECRETO LGS. 27/10/2009 n. 150Contenuti principali

• Principio della trasparenza (programma triennale per la trasparenza della performance)

• Premiare il merito• Valutazione della performance • Contrattazione collettiva nazionale e integrativa e riforma

ARAN• Ruolo, responsabilità e procedure di selezione dei dirigenti• Sanzioni e procedimenti disciplinari

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Il procedimento amministrativoe

il diritto di accesso

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Procedimento amministrativo

Provvedimento amministrativo

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Procedimento amministrativo

Modalità di scelta verso interesse pubblico

Enucleare i passaggi verso il provvedimento

Norme di azione cui è soggetta l’Amministrazione

Evidenziazione degli interessi coinvolti ePotere discrezionale

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Legge 241/90: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

riformata conLegge 15/2005

“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, Concernenti norme generali sull’azione amministrativa”

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della Legge 241/90:

•Principi (econ., efficacia e pubblicità – conclusione certa – motivazione – indicazione autorità per ricorsi)

•Responsabile procedimento (obbligo di determinazione)

•Partecipazione al procedimento (comun. avvio, diritto presentazione docum., dovere di concludere il proced.)

•Semplificazione amministrativa (conferenza di servizi: casi di obbligatorietà)

•Accesso ai documenti (chi ne ha interesse, regolamentazione documenti esclusi)

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

1. Principi generali dell’azione amministrativa e rapporti tra diritto pubblico e diritto privato

2. Procedimento amministrativo

3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento

4. Accesso ai documenti

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

• Procedimento amministrativo• Principi generali dell’azione amministrativa

• Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento• Accesso ai documenti

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

1. Principi generali dell’azione amministrativa

La trasparenza Osservanza dei principi comunitari

Quando la P.A. non agisce in veste di Autorità è su un piano di parità con i privati e osserva le norme del diritto comune (preferenza dello strumentonegoziale, quando possibile, al provvedimento)

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):2. Procedimento amministrativo:

• scadenza: entro 90 gg. (invece di 30)• uso della telematica (anche per la Conf. dei servizi)• maggiore importanza del resp. proced. • avvio del procedimento (comunicazione termini, rimedi contro

l’inerzia della P.A., data presentazione istanza per proced. a iniziativa di parte)

• preavviso di diniego con relativi motivi• accordi procedimentali (in alternativa al potere autoritativo)• conferenza servizi (raddoppio termini per indizione: da 15 a 30

gg.)• Autocertificazione (acquisizione d’ufficio)• D.I.A. e silenzio-assenso

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

Responsabile del procedimento:• È strumento generale di garanzia di trasparenza nel

procedimento• È l’interlocutore dei soggetti interessati• È tenuto a garantire la conclusione del

procedimento con l’obbligo di adeguata motivazione sulla base delle conclusioni istruttorie

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

Preavviso di diniego:• Deve obbligatoriamente precedere il

provvedimento negativo• Interrompe i termini• Deve dare ampia motivazione del previsto diniego• Consente all’interessato di presentare nuovi

documenti entro 10 gg.

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):D.I.A.:• Può sostituire ogni atto autorizzativo e concessorio

il cui rilascio dipende esclusivamente dal possesso di presupposti e requisiti di legge

• Richiesta di autocertificazione del possesso dei requisiti e della esistenza dei presupposti

• Silenzio-assenso (decorsi 30 gg.) • Competenza del giudice amministrativo in caso di

controversie

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento:

•La legge sul procedimento diventa anche legge sul provved.•Il provvedimento sfavorevole acquista efficacia solo con la comunicazione al destinatario (provv. recettizio)•La P.A. può dare esecuzione ai propri provv. in modo diretto e coattivo (esecutorietà)•Di norma un provvedimento efficace è immediatamente esecutivo•Alla P.A. è riconosciuto un diritto potestativo di recesso unilaterale dal contratto nei seguenti casi:

•Non esecuzione prestazione•Per le prestazioni ancora da eseguire

•Annullabilità d’ufficio di un provvedimento illegittimo (ex tunc)

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):4. Accesso ai documenti:

• Diventa principio generale dell’attività amministrativa Finalità di pubblico interesse Favorire la partecipazione Assicurare l’imparzialità e la trasparenza

• Assume rilevanza costituzionale per la tutela dei diritti ai sensi dell’art. 117 C.: Spetta alla potestà esclusiva dello Stato, in relazione ai “livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, stabilire principi generali

Le regioni e gli enti locali possono dare garanzie ulteriori, secondo i propri regolamenti

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

4. Accesso ai documenti:• E’ esercitabile fin quando la P.A. ha l’obbligo di detenere i

documenti amministrativi• Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti portatori

di interessi pubblici o diffusi (vedi anche la problematica relativa all’ambito ambientale)

Possono esercitare il diritto di accesso tutti i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

4. Accesso ai documenti:• Non è esercitabile per informazioni che non hanno assunto la

veste di documento• È negato per gli atti normativi e generali, di pianificazione, di

programmazione, coperti da segreto di stato e per alcuni dati dei documenti concorsuali (psico-attitudinali e tributari)

• È negato come strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A.

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):

4. Accesso ai documenti:• Deve essere garantito per curare e difendere i propri interessi

giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla privacy)• Se entro 30 g. la P.A. non si pronuncia sull’istanza di accesso,

la richiesta si intende respinta, con possibilità di ricorrere anche al difensore civico o alla Commissione per l’accesso

• Decorsi inutilmente ulteriori 30 gg. dall’istanza del Difensore civico, l’accesso si intende consentito

• In materia ambientale, contro il diniego è previsto il ricorso giurisdizionale

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.”

Conclusione del procedimento: • Se non previsto diversamente, entro 30 gg.• Per i procedimenti regolamentati: non oltre 90 gg. (180 in caso di

deroghe, salvo quelli relativi all’immigrazione)• Responsabilità civile per danno ingiusto in caso di non rispetto dei

termini; il diritto si prescrive in cinque anni• La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale• Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le

controversie

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.”

Attività consultiva e relazioni tecniche:• Non può superare il termine di 20 gg. (anziché 45)• In caso di decorrenza del termine l’Amministrazione

ricorrente può procedere indipendentemente dall’espressione del parere e il Responsabile del procedimento non può essere chiamato a risponderne

• Trasmissione telematica

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.”

Conferenza di servizi e silenzio assenso:• Possibilità di effettuazione per via telematica• Possono partecipare anche e concessionari e gestori di

servizi pubblici• Per le DIA inerenti esercizio di attività di impianti

produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi ex direttiva 2006/123/CE, l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA stessa

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

La privacy

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Il processo di cambiamento nella P.A.Il processo di cambiamento nella P.A.

La legge sulla privacy

Legge 31/12/96 n. 675Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto

al trattamento dei dati personali

Modificata e integrata con ulteriori 9 D. Lgs.

Abrogata conDecr. Lgs. N. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali(CODICE SULLA PRIVACY)

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La privacyLa privacy

L’AUTORITA’ DEL GARANTE

•Organo collegiale: 4 componenti ( che eleggono tra loro un Presidente )

•Eletto dal Parlamento: 2 Camera – 2 Senato

•Dura in carica 4 anni, con un solo possibile rinnovo

•I componenti l’Autorità non possono esercitare professioni, né essere amm.ri o dipendenti di Enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive

•Il Garante si avvale di un apposito Ufficio

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Il codice sulla privacyIl codice sulla privacy

Il Decr. Lgs 196 è diviso in tre parti

1^ parte: disposizioni generali – adempimenti e regole del trattamento sia per il settore pubblico che privato

2^ parte: dedicata a settori specifici (completamento disciplina per il settore sanitario)

3^ parte: tutele amm.ve e giurisdizionali (anche rafforzamento sanzioni amministrative e penali)

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Il codice sulla privacyIl codice sulla privacy

PROBLEMATICHE PIU’ RILEVANTI TRATTATE

• sanità• lavoro• trattamento dati personali

in ambito giudiziario• Pubblica amministrazione• Liste elettorali• Telecomunicazioni• Spamming

•Internet, vidiosorveglianza, direct marketing, ecc.•Sanzioni•Misure di sicurezza•Notificazione•Consenso•informativa

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Il codice sulla privacyIl codice sulla privacy

Concetti generali

L’impianto normativo intende garantire che il trattamento – automatizzato o meno – dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, integrando i generici riferimenti già presenti nella Costituzione

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CHIUNQUE HA DIRITTO ALLA “PROTEZIONE” CHIUNQUE HA DIRITTO ALLA “PROTEZIONE” DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANODEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

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PRINCIPIPRINCIPI GENERALIGENERALI

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTODEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO

DELL’INTERESSATO

DEI DIRITTI

DELLE LIBERTA’FONDAMENTALI

DELLA DIGNITA’

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PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

LA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITALA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITAANCHE DAI PRINCIPI DIANCHE DAI PRINCIPI DI

SEMPLIFICAZIONE

ARMONIZZAZIONE

EFFICACIA

RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE PROCEDURE

TUTELE ED INCOMBENZE PIU’ OMOGENEE RISPETTO

AL RANGO DEI DIRITTI DA TUTELARE

CAPACITA’ DEL SISTEMA DI GARANTIRE UN PIU’ ELEVATO

LIVELLO DI OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA MATERIA

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IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATINEL TRATTAMENTO DEI DATI

I SISTEMI INFORMATIVI E I SOFTWARE

DEVONO ESSERE CONFIGURATI IN MODO DA

MINIMIZZARE IL RICORSO A DATI PERSONALIE IDENTIFICATIVI

EFFETTUARE IL TRATTAMENTO,QUANDO E’ POSSIBILE, MEDIANTE DATI ANONIMI

O ALTRE MODALITA’

IN MODO DA CONSENTIREL’IDENTIFICAZIONE DELL’INTERESSATO

SOLO IN CASO DI NECESSITA’

PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI

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Franco Burchietti 83

TUTTI I SOGGETTI TUTTI I SOGGETTI CHE TRATTANO CHE TRATTANO DATI PERSONALIDATI PERSONALI

SOGGETTI PUBBLICISOGGETTI PUBBLICI SOGGETTI PRIVATISOGGETTI PRIVATIENTI PUBBLICI ENTI PUBBLICI

ECONOMICIECONOMICI

PRINCIPI GENERALI: DestinatariPRINCIPI GENERALI: Destinatari

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Franco Burchietti 84

SPECIFICI SETTORISPECIFICI SETTORI

AMBITO GIUDIZIARIOAMBITO GIUDIZIARIO FORZE DI POLIZIAFORZE DI POLIZIA AMBITO PUBBLICOAMBITO PUBBLICO

SCOPI STORICI SCOPI STORICI STATISTICI O STATISTICI O SCIENTIFICISCIENTIFICI

AMBITO SANITARIOAMBITO SANITARIOLAVORO E LAVORO E

PREVIDENZA PREVIDENZA SOCIALESOCIALE

PRINCIPI GENERALI: DestinatariPRINCIPI GENERALI: Destinatari

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Franco Burchietti 85

SPECIFICI SETTORISPECIFICI SETTORI

SISTEMA BANCARIO, SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO E FINANZIARIO E ASSICURATIVOASSICURATIVO

COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI ELETTRONICHEELETTRONICHE

LIBERE PROFESSIONI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE E INVESTIGAZIONE

PRIVATAPRIVATA

GIORNALISMOGIORNALISMO MARKETING MARKETING DIRETTODIRETTO

PRINCIPI GENERALI: DestinatariPRINCIPI GENERALI: Destinatari

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Franco Burchietti 86

TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI

SENSIBILI

GIUDIZIARI

PRINCIPI GENERALI: PRINCIPI GENERALI: OggettoOggetto

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Franco Burchietti 87

PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni

PERSONA FISICAPERSONA FISICA

PERSONA GIURIDICAPERSONA GIURIDICA

ENTE O ENTE O ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE

DATO PERSONALEDATO PERSONALE QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A: QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A:

IDENTIFICATIIDENTIFICATI OO

IDENTIFICABILIIDENTIFICABILI

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Franco Burchietti 88

DATO SENSIBILEDATO SENSIBILE

DATO PERSONALE IDONEO A RIVELARE

ORIGINE RAZZIALE ED ETNICA

CONVINZIONI RELIGIOSE, FILOSOFICHE O DI ALTRO GENERE

ADESIONE A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO,

FILOSOFICO, POLITICO O SINDACALE

STATO DI SALUTE EVITA SESSUALE

OPINIONI POLITICHE

PRINCIPI GENERALI: Definizioni PRINCIPI GENERALI: Definizioni

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Franco Burchietti 89

Attenzione specifica ai cosiddetti “dati sensibili”

Possono essere trattati solo in presenza di autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali

PRINCIPI GENERALI: Definizioni PRINCIPI GENERALI: Definizioni

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Franco Burchietti 90

TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI

PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni

QUALUNQUE OPERAZIONE O INSIEME DI OPERAZIONI

CON L’AUSILIO DISTRUMENTI ELETTRONICI

SENZA L’AUSILIO DISTRUMENTI ELETTRONICI

RIGUARDANTI RACCOLTA, REGISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE,

ELABORAZIONE, MODIFICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI.

ESEGUITE:

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Franco Burchietti 91

TITOLARE DEL TRATTAMENTOTITOLARE DEL TRATTAMENTO

PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni

PERSONAFISICA PERSONAGIURIDICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO

CON COMPETENZA A DECIDERE IN ORDINE ALLE FINALITA’, ALLE MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ED ALLA LORO SICUREZZA

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Franco Burchietti 92

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTORESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni

PERSONA FISICAPERSONA GIURIDICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO

PREPOSTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

I COMPITI AD ESSO AFFIDATI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE SPECIFICATI PER ISCRITTO.

TITOLARE E RESPONSABILE POSSONO COINCIDERE

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Franco Burchietti 93

INCARICATINCARICATOO

PRINCIPI GENERALI: DefinizioniPRINCIPI GENERALI: Definizioni

CHI TRATTA I DATI PERSONALI SULLA BASE DELLE AUTORIZZAZIONI SCRITTE DAL TITOLARE

O DAL RESPONSABILE

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Franco Burchietti 94

DIRITTI DELL’INTERESSATO DIRITTI DELL’INTERESSATO (Art. 7 Cod. Privacy) (Art. 7 Cod. Privacy)

L’INTERESSATO E’ TITOLARE DI UN AMPIO NUMERO DISITUAZIONI SOGGETTIVE GIURIDICHE ATTIVE:

CONOSCERE SE I PROPRI DATI SONO CONSERVATI O COMUNQUE RACCOLTI PRESSO QUALCHE STRUTTURA

CHIEDERE ED OTTENERE IL LORO AGGIORNAMENTO,LA LORO RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE

CHIEDERE ED OTTENERE LA CANCELLAZIONE,LA TRASFORMAZIONE E/O IL BLOCCO DEI DATI

TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE

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Franco Burchietti 95

DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO:Diritto di accesso ai dati personaliDiritto di accesso ai dati personali

(art. 7 Cod. Privacy)(art. 7 Cod. Privacy)

L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE

LA CONFERMA DELL’ESISTENZA O MENO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO,

ANCHE SE NON ANCORA REGISTRATI

LA COMUNICAZIONE DEI DATIIN FORMA INTELLIGIBILE

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Franco Burchietti 96

DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO: Altri diritti (art. 7 Cod. Privacy) Altri diritti (art. 7 Cod. Privacy)

L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE L’INDICAZIONE

DELL’ORIGINE DEI DATI PERSONALI

DELLE FINALITA’E MODALITA’

DEL TRATTAMENTO

DELLA LOGICA APPLICATAIN CASO DI TRATTAMENTO EFFETTUATO

TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI

DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEI RESPONSABILI.

DEI SOGGETTI O DELLE CATEGORIE DI SOGGETTIAI QUALI I DATI PERSONALI

POSSONO ESSERE COMUNICATI.

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Franco Burchietti 97

DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO:Esercizio dei dirittiEsercizio dei diritti

I DIRITTI DELL’INTERESSATO SONO ESERCITATI CON RICHIESTA RIVOLTA SENZA FORMALITA’ E ANCHE TRAMITE UN INCARICATO

AL TITOLAREDEL TRATTAMENTO

AL RESPONSABILEDEL TRATTAMENTO

ALLA RICHIESTA DELL’INTERESSATO VIENE FORNITO IDONEO RISCONTROSENZA RITARDO

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Franco Burchietti 98

DIRITTI DELL’INTERESSATO:DIRITTI DELL’INTERESSATO:Modalità di esercizioModalità di esercizio

LA RICHIESTA AL TITOLARE O RESPONSABILE PUO’ ESSERE TRASMESSA ANCHE MEDIANTE

LETTERA RACCOMANDATA

POSTAELETTRONICA

IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE ALTRI SISTEMI DI TRAMISSIONEIN CONSIDERAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE

TELEFAX

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Franco Burchietti 99

DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:la notificazione al Garantela notificazione al Garante

E’ UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL SOGGETTO PREPOSTO AL TRATTAMENTO RENDE NOTA AL GARANTE L’ESISTENZA DI UNA

ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

SCADENZA: • 30/4/04 (per le attività ante 1/1/04)•PRIMA DI INIZIO TRAT.

COME SI NOTIFICA:

VIA INTERNETQUANTE VOLTE:

UNA SOLTANTO

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Franco Burchietti 100

DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:obbligo di protezione dei dati personaliobbligo di protezione dei dati personali

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE ADOTTARE OPPORTUNI ACCORGIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

MISURE MINIMEEX ALL. B) DEL CODICE

DOCUMENTO PROGRAMMATICOSULLA SICUREZZA

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Franco Burchietti 101

Misure di SicurezzaMisure di Sicurezza

Entro il Entro il 31 MARZO 31 MARZO

di ogni annodi ogni annoDocumento Programmatico Documento Programmatico

sulla Sicurezzasulla Sicurezza

Il Titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari è tenuto a redigere

Le misure minime di sicurezza devono essere adottate prima dell’inizio del trattamento con cadenza annuale

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Franco Burchietti 102

Misure di SicurezzaMisure di Sicurezza

• l’elenco dei trattamenti dei dati personali;• la distribuzione dei compiti e delle responsabilità;• i criteri tecnici per la protezione dei localilocali interessati;• i criteri per la sicurezza delle trasmissionitrasmissioni dei dati;• un piano di formazionepiano di formazione degli incaricati sui rischi e sui modi

di prevenzione;• le misure da adottare per garantire l’integrita'integrita' dei dati;

Il documento deve indicare:

• i rischi che incombono sui dati;• le misure per garantire l’integrita' dei dati;• i criteri per il ripristino dei dati;• i criteri da adottare per la cifratura dei dati sensibili.

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Franco Burchietti 103

Misure di SicurezzaMisure di SicurezzaCambiamenti normativi per il DPS

•Maggio 2007: semplificazioni per piccole e medie imprese

•D.L. 112/08 (poi L. 133/08): semplificazioni per i titolari che trattano soltanto dati non sensibili o relativi a

salute e malattie dipendenti e co.pro. (senza indicazione diagnosi) adesioni sindacali dipendenti

il DPS è sostituito da autocertificazione sul rispetto delle misure di sicurezza prescritte

•Provvedimento 27/11/08: semplificazione delle misure di sicurezza (DPS semplificato) a favore di

liberi professionisti artigiani e piccole e medie imprese

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La privacy in La privacy in ambito sanitarioambito sanitario

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Franco Burchietti 105

PRIVACY SANITA’

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO E’ OGGETTODI UNA SPECIFICA DISCIPLINA,

VOLTA AD ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI:

RISERVATEZZA SICUREZZA

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Franco Burchietti 106

GLI ESERCENTILE PROFESSIONI

SANITARIE

GLI ORGANISMISANITARI PUBBLICI

SONO TENUTI A NOTIFICARE AL GARANTESONO TENUTI A NOTIFICARE AL GARANTEIL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIIL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CUI INTENDONO PROCEDERECUI INTENDONO PROCEDERE

SOLO NEI CASI PREVISTI SOLO NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 37 COD. PRIVACYDALL’ART. 37 COD. PRIVACY

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

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Franco Burchietti 107

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

RACCOLTA DI DATI

GENETICI

BIOMETRICI

INDICANTI LA POSIZIONE GEOGRAFICADI PERSONE OD OGGETTI

MEDIANTE UNA RETEDI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

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Franco Burchietti 108

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

DATI IDONEI A RIVELARELO STATO DI SALUTEE LA VITA SESSUALE,TRATTATI A FINI DI

PROCREAZIONE ASSISTITA

PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARIPER VIA TELEMATICA

RELATIVI A BANCHE DATIO ALLA FORNITURA DI BENI

INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

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Franco Burchietti 109

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

DATI IDONEI A RIVELARELO STATO DI SALUTEE LA VITA SESSUALE,TRATTATI A FINI DI

RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI,INFETTIVE E DIFFUSIVE

MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA

SIEROPOSITIVITA’

TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

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Franco Burchietti 110

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazioneIL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE,CON PROPRIO PROVVEDIMENTO

ALTRI TRATTAMENTI SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO

AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’DELL’INTERESSATO

EVENTUALI TRATTAMENTI NON SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO

AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’DELL’INTERESSATO

SOGGETTI ALL’OBBLIGODI NOTIFICAZIONE

SOTTRATTI ALL’OBBLIGODI NOTIFICAZIONE

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Franco Burchietti 111

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

SONO ESONERATIDAL TRATTAMENTO

I PROFESSIONISTI CHE TRATTANODATI GENETICI E BIOMETRICI

INDIVIDUALMENTE

I MEDICI CHE IN FORMA ASSOCIATACONDIVIDONO I TRATTAMENTI

CON ALTRI PROFESSIONISTI

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE

2004“Dati genetici e biometrici”

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Franco Burchietti 112

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

IL TRATTAMENTO DI DATI GENETICI NON VA NOTIFICATOQUANDO IL PROFESSIONISTA, NELL’AMBITO DI ORDINARIRAPPORTI CON IL PAZIENTE, VIENE OCCASIONALMENTE

A CONOSCENZA DI INFORMAZIONI DI TIPO GENETICO(ESAME DI SCREENING; INDAGINI PRENATALI;

DIAGNOSI E CURA DI DETERMINATEPATOLOGIE GENETICHE)

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE

2004“Dati genetici e biometrici”

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Franco Burchietti 113

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

L’ESONERO NON OPERA INVECE PER I TRATTAMENTIDI DATI GENETICI E BIOMETRICI EFFETTUATI

DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE(AZIENDE OSPEDALIERE; CASE DI CURA;

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI; LABORATORI DI ANALISI)

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004

“Dati genetici e biometrici”

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Franco Burchietti 114

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

LE CONSIDERAZIONISULL’ESONERO ESPRESSE

IN TEMA DI DATI GENETICI EBIOMETRICI PER I

PROFESSIONISTI CHEEFFETTUANO IL TRATTAMENTOINDIVIDUALMENTE O IN FORMAASSOCIATA VALGONO ANCHE

PER I TRATTAMENTIRELATIVI A:

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004

PROCREAZIONE ASSISTITA

INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE

SIEROPOSITIVITA’

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Franco Burchietti 115

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

LE CONSIDERAZIONISULL’ESONERO ESPRESSE

IN TEMA DI DATI GENETICI EBIOMETRICI PER I

PROFESSIONISTI CHEEFFETTUANO IL TRATTAMENTOINDIVIDUALMENTE O IN FORMAASSOCIATA VALGONO ANCHE

PER I TRATTAMENTIRELATIVI A:

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE

2004

RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI

TRAPIANTI

RILEVAZIONE DI MALATTIE INFETTIVE EDIFFUSIVE

Page 116: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 116

PRIVACY SANITA’: PRIVACY SANITA’: NotificazioneNotificazione

LE PRESTAZIONI DI SERVIZISANITARI ON-LINE VANNO NOTIFICATE

SOLO SE I SERVIZI SONO:

RELATIVI AD UNA BANCA DATI

PRESTATI PER VIA TELEMATICA

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004

“Prestazione di servizi sanitari on-line”

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Franco Burchietti 117

PRIVACY SANITA’: NotificazionePRIVACY SANITA’: Notificazione

NON DEVONO NOTIFICAREI MEDICI CHE:

USANO LA POSTA ELETTRONICAPER DIALOGARE CON I PAZIENTI

EFFETTUANO PRENOTAZIONIPER GLI ASSISTITI

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004

“Prestazione di servizi sanitari on-line”

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Franco Burchietti 118

PRIVACY SANITA’:PRIVACY SANITA’:PROVVEDIMENTO DEL GARANTE n. 2 DEL 19 giuno

2008“autorizzazione trattamento dati

idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”• Provvedimento di carattere generale che non necessita di

richiesta al trattamento • ha validità per 18 mesi (1/7/08-31/12/09)•si riferisce a:

Professionisti sanitari (per tutela incolumità altrui e/o mancanza del consensoOrganismi e case di cura private (con il consenso)Le strutture sanitarie pubbliche, in presenza di:

tutela incolumità di un terzo o della collettività manchi il consenso non si tratti di attività amministrative correlate

Altri soggetti (per tutela incolumità altrui o dell’interessato previo con il consenso)

Page 119: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 119

PRIVACY SANITA’:PRIVACY SANITA’:PROVVEDIMENTO DEL GARANTE n. 2 DEL 19 giuno

2008“autorizzazione trattamento dati

idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”

• l’autorizzazione è altresì rilasciata quando il trattamento è necessario a:

Difesa di diritti interessato e altrui in sede giudiziaria, amministrativa o procedure arbitrali e di conciliazionePer adempimento obblighi da normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi

Segue…….

Page 120: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 120

PRIVACY SANITA’:PRIVACY SANITA’:PROVVEDIMENTO DEL GARANTE n. 2 DEL 19 giuno

2008“autorizzazione trattamento dati

idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”I dati possono essere comunicati, nei modi strettamente pertinenti gli

obblighi, le finalità e i compiti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione, di riabilitazione, di profilassi, ecc. a:

-soggetti pubblici e privati esercenti attività sanitarie o fornitori di servizi e beni sanitari-I fondi e le casse di assistenza integrativa -Gli istituti di credito e assicurativi-Le associazioni di volontariato-I familiari

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Franco Burchietti 121

PRIVACY SANITA’:PRIVACY SANITA’:PROVVEDIMENTO DEL GARANTE n. 2 DEL 19 giuno

2008“autorizzazione trattamento dati

idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”

I dati non possono essere diffusiSalvo si tratti di dati resi pubblici dall’interessato o per i quali l’interessato non abbia successivamente manifestato la sua approvazione

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Franco Burchietti 122

PRIVACY SANITA’:PRIVACY SANITA’:PROVVEDIMENTO DEL GARANTE n. 2 DEL 19 giuno

2008“autorizzazione trattamento dati

idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”Limiti restrittivi:

• le rilevazioni statistiche dell’HIV non devono consentire l’identificazione delle persone• le strutture sanitarie che praticano l’interruzione della gravidanza devono inviare al medico provinciale competente una dichiarazione che non menzioni la donna interessata• divieto di divulgazione non consensuale generalità persona oggetto di violenza sessuale

N.B. PERMANGO GLI OBBLIGHI DI LEGGE LEGATI AL SEGRETO PROF.LE,AL CODICE DEONTOLOGICO

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Franco Burchietti 123

PRIVACY PRIVACY SANITA’:ComunicazioneSANITA’:Comunicazione

VIENE DATA CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU’ SOGGETTI DETERMINATI VIENE DATA CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU’ SOGGETTI DETERMINATI DIVERSI DALL’INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA, DIVERSI DALL’INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA,

ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONEANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE

ATTO TRAMITE IL QUALE

Page 124: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 124

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’CONSENSO “INFORMATO” E CONSENSO PRIVACY

PARERE DEL23 LUGLIO 2004

IL GARANTE HA INVITATOAD ACQUISIRE IL CONSENSO

“INFORMATO”CONTESTUALMENTE

AL CONSENSO ALTRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Page 125: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 125

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’CONSENSO “INFORMATO”

E’ ESPRESSIONE DELLA AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE CHE DASOGGETTO PASSIVO/DESTINATARIO DI DECISIONI PRESE DA ALTRIASSUME IL RUOLO DI PROTAGONISTA DELLE DECISIONI SULLA PROPRIA SALUTE.

E’ FINALIZZATO AD OTTENERE IL CONSENSO DEL PAZIENTE AD UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E A “SPIEGARE” I RISCHIDELL’INTERVENTO SANITARIO.

GLI ELEMENTI DEL CONSENSO INFORMATO SONO: PROGNOSI; DIAGNOSI; MODALITA’ DELL’INTERVENTO; RISCHI E BENEFICI; DURATA DEL PERCORSO POST-OPERATORIO

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Franco Burchietti 126

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’

DEI DIRITTI

DELLE LIBERTA’FONDAMENTALI

DELLA DIGNITA’

DEL PAZIENTE

DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE IDONEE A GARANTIREIL RISPETTO

MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE

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Franco Burchietti 127

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE

9/11/05

a. Dignità dell’interessato, in particolare per le fasce debolib. Riservatezza nei colloqui e nelle prestazionic. Notizie su prestazioni di pronto soccorsod. Dislocazione dei pazienti nei repartie. Distanza di cortesiaf. Ordine di precedenza e di chiamatag. Correlazione tra paziente reparto o strutturah. Regole di condotte per gli incaricatii. Comunicazione di dati all’interessatoj. Altro

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Franco Burchietti 128

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’

ORDINI DI PRECEDENZA E DI CHIAMATA CHE PRESCINDANO DALL’INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI

MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE

DIGNITA’ DELLINTERESSATO: LA PRESTAZIONE MEDICA E OGNI TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEVE AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELL’UTENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FASCE DEBOLI

RISERVATEZZA NEI COLLOQUI E NELLE PRESTAZIONI

GARANZIA CHE POSSA ESSERE DATA, AI SOLI TERZI LEGITTIMATI,NOTIZIA O CONFERMA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO

GARANZIA CHE POSSA ESSERE DATA, AI SOLI TERZI LEGITTIMATI,NOTIZIA O CONFERMA CIRCA LA DISLOCAZIONE DEI PAZIENTI NEI REPARTI

Page 129: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 129

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE

DOVERE DI RISPETTARE LA VOLONTA’ DEI RICOVERATI DI NON RENDERE NOTO IL LORO RICOVERO E/O DI NON RICEVERE VISITE

ORDINI DI PRECEDENZA E DI CHIAMATA CHE PRESCINDANO DALL’INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI

INTRODUZIONE DI BARRIERE DI CORTESIA

PROCEDURE DIRETTE A PREVENIRE NEI CONFRONTI DI ESTRANEIUN’ESPLICITA CORRELAZIONE TRA L’INTERESSATO E REPARTI -STRUTTURE, INDICATIVA DELL’ESISTENZA DI UN PARTICOLARE STATO DI SALUTE

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Franco Burchietti 130

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’

SOTTOPOSIZIONE DEGLI INCARICATI NON TENUTI PER LEGGE ALSEGRETO PROFESSIONALE A REGOLE DI CONDOTTA ANALOGHE AL SEGRETO PROFESSIONALE

MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE DESIGNARE QUALI INCARICATI POSSONO ACCEDERE AI DATI PERSONALI TRATTATI NELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SIA SANITARIO CHE AMMINISTRATIVO

Regole di condotta per gli incaricati

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Franco Burchietti 131

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’

MODALITA’

TRAMITE UN MEDICO DESIGNATO:

• DALL’INTERESSATO ovvero• DAL TITOLARE

TRAMITE ESERCENTI LE PROFESSIONISANITARIE DIVERSI DAI MEDICI:

• CHE ABBIANO RAPPORTI DIRETTI CON I PAZIENTI• SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE PER ISCRITTO DA PARTE:

- DEL TITOLARE ovvero- DEL RESPONSABILE

COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE

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Franco Burchietti 132

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’

I DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE

LO STATO DI SALUTEPOSSONO ESSERE RESI NOTI:

ALL’INTERESSATO

A CHI ESERCITA LEGALMENTE LA POTESTA’

AD UN PROSSIMO CONGIUNTO

AD UN FAMILIARE, NEI CASI DI:• IMPOSSIBILITA’ FISICA• INCAPACITA’ DI AGIRE• INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE

Page 133: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 133

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE

MEDICINALI A CARICO DEL S.S.N. MODELLO RICETTA:

GENERALITA’ DELL’INTERESSATO SEPARATE

DALLA PRESCRIZIONE

AL FINE DI RISALIRE ALLA SUA IDENTITA’

SOLO IN CASO DI NECESSITA’

Page 134: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 134

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE

LEGGE 138/2004 MODIFICA AL CODICE

L’OBBLIGO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DI APPOSIZIONE SULLA RICETTA DI UN TAGLIANDOSOPRA LE GENERALITA’ E L’INDIRIZZO DELL’ASSISTITOE’ ORA SUBORDINATO AD UN ESPLICITA RICHIESTA DI QUEST’ULTIMO

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Franco Burchietti 135

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE

GENERALITA’ DELL’INTERESSATO NON APPOSTE

UNICA ECCEZIONE:CASO IN CUI IL MEDICO RITENGA

INDISPENSABILE RISALIRE ALLA SUAIDENTITA’

MEDICINALI NON A CARICO DEL

S.S.N.MODELLO RICETTA:

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Franco Burchietti 136

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’

COMPRENSIBILITA’ DEI DATI

SEPARAZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE

DA QUELLI DI ALTRIINTERESSATI

CARTELLE CLINICHE : PRINCIPI

Page 137: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 137

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’CARTELLE CLINICHE

LA CANCELLAZIONE DEI DATI IN UNA CARTELLA CLINICAPUO’ AVVENIRE SOLO IN CASO DI TRATTAMENTO

DEI DATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE.

L’INTERESSATO PUO’ SEMPRE ESERCITARE LA FACOLTA’ DIOTTENERE AGGIORNAMENTO,

RETTIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI SUOI DATI

Page 138: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 138

CARTELLE CLINICHE : ACCESSO/VISIONE

L’ACCESSO DA PARTE DI

SOGGETTO “PAZIENTE” INTERESSATO

E’ POSSIBILE SOLO PER:

FAR VALERE O DIFENDEREUN DIRITTO DI RANGO PARI

A QUELLO DELL’INTERESSATO,OVVERO CONSISTENTE

IN UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE

TUTELARE,IN CONFORMITÀ CON

LA LEGGE,UNA SITUAZIONE DI RANGO PARIA QUELLO DELL’ INTERESSATO,

OVVERO CONSISTENTE INUN DIRITTO DELLA PERSONALITÀO IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’

Page 139: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 139

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’CARTELLE CLINICHE

SPETTA ALLE STRUTTURE SANITARIEACCERTARE CASO PER CASO, LA SUSSISTENZADEI PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO DI ACCESSO

(NOTA DEL 15 OTTOBRE 2004)

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Franco Burchietti 140

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

COMUNICATOSTAMPA

9 MARZO 1999

LE RIVISTE MEDICHE E LE PUBBLICAZIONISCIENTIFICHE NON

DEVONO CONTENEREDATI CHE POSSONOIDENTIFICARE GLI

INTERESSATI

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Franco Burchietti 141

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’SCREENING DELLA POPOLAZIONE

COMUNICATOSTAMPA

8 GENNAIO 1999

UNA A..S.L. PUO’ OTTENEREDAI COMUNI GLI ELENCHI

AGGIORNATI DELLAPOPOLAZIONE SE DEVE

EFFETTUARE SCREENING ED INDAGINI FINALIZZATE

ALLA PREVENZIONEED ALLA LOTTA AI TUMORI

Page 142: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 142

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNICATOSTAMPA

20 GENNAIO 1999

LE A.S.L. E LE A.O. CHEINTENDANO ISTALLAREAPPARECCHIATURE DI

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSOIL PRONTO SOCCORSO O IL

REPARTO DI RIANIMAZIONE, PER EFFETTUARE CONTROLLISULLA SICUREZZA DEVONO SISTEMARE GLI APPARECCHI

IN MODO TALE DARACCOGLIERE SOLO I DATI

STRETTAMENTE NECESSARI.

Page 143: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 143

PRIVACY SANITA’PRIVACY SANITA’NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI

BOLLETTINON. 5 DEL 1998

LA CARTA NAZIONALEDEI SERVIZI PREVEDE SOLOCOME ECCEZIONE CHE UN

DEGENTE POSSA CHIEDERECHE LA SUA PRESENZA

NON VENGA RESA NOTA.

SONO VIETATE LE DIRETTIVE CHE PREVEDONO

CHE SIA NEGATA OGNIINFORMAZIONE SULLA

PRESENZA DEI DEGENTINEI REPARTI OSPEDALIERI

Page 144: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

Page 145: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili

Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni

Page 146: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili

Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni

Norme sulla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08, capo III, Sez. V: art. 38 e ss.)

Trattamento dati personali in ambito sanitario (D. Lgs. 196/03, Tit. V)

Page 147: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 147

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoroSorveglianza sanitaria

È effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa su richiesta del lavoratore (se ritenuta correlata ai rischi lavorativi da

parte del m.c.)

Le visite mediche non possono essere effettuate: in fase preassuntiva per accertare stati di gravidanza per altri casi vietati dalla normativa vigente

Page 148: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 148

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

Sorveglianza sanitariaLe visite mediche comprendono anche: esami clinici e biologici indagini diagnostiche verifica assenza forme di dipendenza

Allegati alla cartella clinica e di rischio

Il medico competente esprime: idoneità idoneità parziale, temporanea o permanente inidoneità temporanea inidoneità permanente

Page 149: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

• L’art. 25, c. 1, l. c) D. Lgs. 81: spetta al “medico competente”:

provvedere alla istituzione ed aggiornamento e custodia, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio

Consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso alla cessazione del proprio incarico

Consegnare la lavoratore, al momento della sua cessazione del rapporto di lavoro, la propria documentazione sanitaria

Inviare all’ISPEL (per via telematica) le cartelle sanitarie nei casi previsti dal decr., alla cessazione del proprio rapporto

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza cui sono sottoposti e sui risultati di tale sorveglianza

Comunicare i risultati anonimi della propria attività in occasione delle riunioni periodiche (art. 35)

………..

Nel rispetto del d. lgs. 196 e del segreto professionale

Page 150: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

• L’art. 76 del D.Lgs. 196: i dati sanitari possono essere trattati da sanitari e strutture sanitarie pubbliche: con il consenso dell’interessato e anche senza autorizzazione del garante se il trattamento serve a perseguire una finalità di tutela della salute o della incolumità fisica del soggetto anche senza il consenso e previa autorizzazione del Garante se la finalità riguarda un terzo o la collettività

Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008:“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”

Page 151: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008:“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”:

• gli esercenti professioni sanitarie qualora il trattamento dei dati sia indispensabile per tutelare l’incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività e il consenso non sia dato o non possa essere dato per effettiva impossibilità• gli organismi sanitari pubblici quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

• finalizzazione all’incolumità di un terzo o della collettività• manchi il consenso• non si tratti di attività amministrative correlate a quelle sanitarie

Page 152: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008:“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”:

• in caso di svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per motivi di difesa di un diritto in sede giudiziaria

• per l’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o contratti collettivi, nonché dalle norme previdenziali, assistenziali e in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione

Page 153: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

Fattispecie più delicate

Conservazione dei dati

Comunicazione dei dati

Soggetti che entrano in relazione:• medico competente• lavoratore• datore di lavoro• responsabile per la sicurezza• ………

Page 154: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

La conservazione

Cartella sanitaria e di rischio

Medico competente = responsabile del trattamento e della conservazione dei dati contenuti nella cartella

N.B. per la raccolta e la conservazione dei dati sanitari dei lavoratori, in deroga alla regola generale sui dati sensibili, non è obbligatoria l’acquisizione della preventiva autorizzazione del Garante

Page 155: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

La comunicazione

I dati sanitari possono essere resi noti all’interessato soltanto per il tramite di un medico designato dall’interessato stesso e dal titolare del trattamento

I dati possono essere diffusi, in forma anonima, solo per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati

Page 156: Burchietti - Diritto amministrativo

Privacy e sicurezza sul lavoroPrivacy e sicurezza sul lavoro

La comunicazioneCompiti del medico competente:

• informazione preventiva al lavoratore interessato sul significato degli accertamenti sanitari cui è sottoposto

• comunicazione all’interessato sui risultati degli accertamenti

• comunicazione dei risultati al datore di lavoro: segreto professionale solo dati correlati con le patologie influenti sullo svolgimento delle

mansioni specificatamente assegnate al lavoratore interessato

• Comunicazione dati in occasione delle riunioni periodiche dei rappresentanti per la sicurezza

Page 157: Burchietti - Diritto amministrativo

SanzioniSanzioni

Page 158: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 158

Sanzioni AmministrativeSanzioni AmministrativeILLECITOILLECITO

AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO– Art. 161 T.U. Omessa o inidonea informativa

all’interessato - per tutti i dati - per dati sensibili o per rischi specifici

– Art.162 T.U. Cessione di dati in violazione di norme

Comunicazione di dati sanitaridirettamente all’interessato

SANZIONESANZIONE

Da 3.000 a 18.000 euro

Da 5.000 a 30.000 euroLa sanzione puo’ essere triplicata, se inefficace

Da 5.000 a 30.000 euro

Da 5.000 a 30.000 euro

Page 159: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 159

Sanzioni AmministrativeSanzioni AmministrativeILLECITOILLECITO

AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO Art. 163 T.U. Omessa o incompleta

notificazione al Garante

Art.164 T.U. Omissione di informazioni o

documenti richiesti dal Garante

SANZIONESANZIONE

Da 10.000 a 60.000 euro

Da 4.000 a 24.000 euro

• Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sui giornali

Page 160: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 160

Sanzioni PenaliSanzioni PenaliILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE

– Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti norme :

- Principi applicabili a tutti itrattamenti effettuati dai soggetti pubblici

- Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

- Norme sul consenso destinate ai soggetti privati

- Norme sulle comunicazioni elettroniche

Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione

SANZIONESANZIONE

Reclusione da 6 a 18 mesi

Reclusione da 6 a 24 mesi

Page 161: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 161

Sanzioni PenaliSanzioni Penali

Reclusione da 1 a 3 anni- Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari- Norme sul trattamento che presenta rischi specifici - Divieti di comunicazione e diffusione per i soggetti privati- Norme sui trasferimenti vietati

SANZIONESANZIONEILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE

– Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti

norme :

Page 162: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 162

ILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE

– Art.168 T.U. Falsita' nelle dichiarazioni e

notificazioni al Garante

– Art.169 T.U. Omessa adozione delle

misure di sicurezza

SANZIONESANZIONE

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Successivamente,si ha un termine,prorogabile fino a 6 mesi, per l’adozione delle misure disicurezza

Sanzioni PenaliSanzioni Penali

Page 163: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 163

ILLECIT0 PENALEILLECIT0 PENALE

– Art. 170 T.U.Inosservanza dei provvedimenti

del Garante

– Art. 113 T.U.Violazione del divieto di indagini

sulle opinioni del lavoratore

– Art. 114 T.U.Violazione del divieto di

controllo a distanza del lavoratore

SANZIONESANZIONE

Arresto da 3 mesi a 2 anni

Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro

Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro

• Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

Sanzioni PenaliSanzioni Penali

Page 164: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 164

Risarcimento DanniRisarcimento Danni

Trattamento dati ATTIVITA' PERICOLOSA (art.2050 c.c.).

“Inversione dell’onere della prova” :

ai fini dell’esclusione della responsabilita’, il soggetto deve dare la

PROVA POSITIVAPROVA POSITIVA

di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge ed idonee ad evitare i rischi

Conseguenze:

Page 165: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 165

IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Page 166: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 166

IL CONTROLLO

il controllo consiste in un esame, da parte di in genere di un apposito organo, di atti e attività imputabili ad un altro organo controllato

Un’attività di controllo viene, in ogni caso, svolta nell’ambito delle relazioni sovra ordinazione-sotto ordinazione

Il controllo può anche essere esercitato da organi di un ente nei confronti di organi di altro ente

Page 167: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 167

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

• interno – esterno• sugli organi (c. sostitutivo)• sugli atti (c. di legittimità o di vigilanza– c. di merito o di

tutela):• preventivi: prima che l’atto produca effetti• successivi: dopo che l’atto ha già prodotto effetti

Page 168: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 168

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

(l. 20/1994)

• preventivo (sugli atti comportanti spese da parte dello Stato)

• successivo (sul costo del personale, sui contratti in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amm.ni statali, sugli atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti pubblici – sugli atti di notevole rilievo finanziario relativo a specifiche categorie ed amm.ni statali)

• sulla gestione finanziaria degli enti finanziati dallo Stato

• sulla gestione degli EE.LL. (sez. delle autonomie)

Page 169: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 169

I CONTROLLI INTERNI

A) Controllo di regolarità amministrativa e contabileB) Controllo di GestioneC) Valutazione del personale con qualifica dirigenziale

D) Valutazione e controllo strategico

D.Lgs 286/99

Page 170: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 170

1. Ai controlli provvedono gli organi appositamente previsti nei diversi comparti della P.A. (revisori, uff. ragioneria, servizi ispettivi)

2. I controlli devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali sulla revisione aziendale

3. Il controllo non comprende verifiche preventive se non nei casi espressamente previsti dalla legge e senza poteri di interferenza con l’efficacia degli atti di competenza esclusiva degli organi amministrativi responsabili

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Page 171: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 171

Il controllo di gestioneIl controllo di gestioneverificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (D.Lgs. 286/99)

Page 172: Burchietti - Diritto amministrativo

fasi del sistema di pianificazione e controllofasi del sistema di pianificazione e controllo

1.1. pianificazione pianificazione strategicastrategica

2.2. pianificazione pianificazione gest./operativagest./operativa

3.3. rilevazionerilevazione4.4. controllo/analisicontrollo/analisi

proceduregestionaliPi

anif.

stra

tegi

ca

cont

rollo

piani a mediotermine

eventi aziendali

rilev

azio

ne

budget

confronto

Pian

if. G

est./

oper

.

Page 173: Burchietti - Diritto amministrativo

Franco Burchietti 173

Valutazione del personale con qualifica dirigenziale

Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). (D.Lgs. 286/99 _ art.5 c.1)

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L'attivita' di valutazione dei dirigenti L'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo il controllo di gestione medesimo (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.c)

E’ fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.e)Le funzioni di cui alle precedenti lettere sono Le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.esercitate in modo integrato. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.d)

Principi contenuti nel D.Lgs. Principi contenuti nel D.Lgs. 286 /99286 /99

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D. Lgs. N° 286 del 30/07/99

Diretta conoscenza del VALUTATO da parte del VALUTATORE che Diretta conoscenza del VALUTATO da parte del VALUTATORE che propone la PRIMA ISTANZA di valutazione.propone la PRIMA ISTANZA di valutazione.

Verifica ed Approvazione della prima istanza a carico di ORGANI Verifica ed Approvazione della prima istanza a carico di ORGANI COMPETENTI che emettono la seconda istanza.COMPETENTI che emettono la seconda istanza.

PARTECIPAZIONE del valutato al procedimento.PARTECIPAZIONE del valutato al procedimento.

Art. 5

NNORMATIVAORMATIVA

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Il processo di valutazione in Sanità …Il processo di valutazione in Sanità …

… parte dall’assunto che:

è il Contratto che impone alle Aziende di attivare è il Contratto che impone alle Aziende di attivare questo nuovo approccio alla questo nuovo approccio alla funzione funzione dirigenzialedirigenziale in termini di “politiche di sviluppo in termini di “politiche di sviluppo delle risorse umane”.delle risorse umane”.

In ogni caso, l’oggetto delle valutazioni riguarda In ogni caso, l’oggetto delle valutazioni riguarda solo il solo il ruolo giocato nell’organizzazioneruolo giocato nell’organizzazione; non può ; non può sostituire la funzione istituzionale dell’Università, sostituire la funzione istituzionale dell’Università, degli Ordini ed il ruolo dei “Tribunali Civili o degli Ordini ed il ruolo dei “Tribunali Civili o Penali” per gli aspetti di loro stretta competenza.Penali” per gli aspetti di loro stretta competenza.

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“ “ La valutazione dei dirigenti è La valutazione dei dirigenti è caratteristica caratteristica essenzialeessenziale ed ed

ordinariaordinaria del rapporto di lavoro del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi.dei dirigenti medesimi. ” ”

( art. 32 comma 1)( art. 32 comma 1)

C.C.N.L.C.C.N.L.

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C.C.N.L. 1998/2001 del 08/06/00

AFFIDAMENTO e REVOCA degli INCARICHI dirigenziali.AFFIDAMENTO e REVOCA degli INCARICHI dirigenziali.

COLLEGIO TECNICO: valutazione professionale di tutti i COLLEGIO TECNICO: valutazione professionale di tutti i dirigenti ogni 3 anni, alla scadenza del contratto per i dirigenti ogni 3 anni, alla scadenza del contratto per i titolari di incarico di struttura semplice o complessa, dopo titolari di incarico di struttura semplice o complessa, dopo 5 anni per i neo-assunti.5 anni per i neo-assunti.

N.A.V.: Valutazione gestionale per l’accesso alla N.A.V.: Valutazione gestionale per l’accesso alla RETRIBUZIONE di RISULTATO e sui risultati della gestione RETRIBUZIONE di RISULTATO e sui risultati della gestione per i responsabili di struttura semplice o complessa.per i responsabili di struttura semplice o complessa.

CONCERTAZIONE con le OO.SS. relativamente ai CRITERI di CONCERTAZIONE con le OO.SS. relativamente ai CRITERI di Valutazione.Valutazione.

ARGOMENTI OGGETTO della Valutazione per tutti i ARGOMENTI OGGETTO della Valutazione per tutti i dirigenti ed effetti della Valutazione positiva e negativa.dirigenti ed effetti della Valutazione positiva e negativa.

Artt. 28, 29, 31, 32, 33 e 34

NNORMATIVAORMATIVA

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Gli artt. 31-34 del CCNL – in base al D.lgs 286/99 – impongono all’azienda di garantire :

La trasparenzatrasparenza delle procedure.

La partecipazione del valutatopartecipazione del valutato a tutte le fasi del processo di valutazione.

L’affidamento della valutazione di 1valutazione di 1AA istanzaistanza al dirigente superiore, che “conosce” il valutato sul posto di lavoro.

L’affidamento della valutazione valutazione definitiva di 2definitiva di 2AA istanza istanza (positiva/negativa) ad appositi organismi collegiali: i Collegi Tecnici ed il Nucleo Aziendale di Valutazione.

I Principi dettati dal C.C.N.L.I Principi dettati dal C.C.N.L.

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Non ci sono dubbi che si tratta di attuare una funzione di sviluppo delle risorse umane .

Il Sistema di Valutazione dell’Azienda deve essere impostato in modo da esaltare la capacità del “titolare” della Unità Operativa di svolgere un’azione “pedagogica” ad alta valenza manageriale, anche perché la voce “risorse umane”, nel bilancio di ogni azienda, è quella più consistente

Il Direttore/Dirigente di struttura complessa/semplice, quindi, è chiamato ad assumersi la “responsabilità” - non ad usare il potere - di gestire tale funzione pedagogica nei confronti dei suoi collaboratori

Sulla capacità di svolgere tale funzione, perciò, egli stesso sarà valutato dal suo diretto superiore.

Il CCNL della Dirigenza ha definito Il CCNL della Dirigenza ha definito ( agli art. 31, 32, 33 ( agli art. 31, 32, 33

e 34 )e 34 ) le nuove regole per la Valutazione del le nuove regole per la Valutazione del personalepersonale

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Quindi col nuovo CCNL (Art. 31-34) il personale dirigente è interessato da per 2 “aspetti” distinti e concomitanti di valutazione:

PPROFESSIONALEROFESSIONALE // C COMPORTAMENTALE OMPORTAMENTALE

GGESTIONALEESTIONALE // M MANAGERIALEANAGERIALE

la funzione direzionale/manageriale la funzione direzionale/manageriale del responsabiledel responsabile

La valutazione gestionale/manageriale, a sua volta, è distinta in base a due specifiche finalità di giudizio:

Le tipologie di “valutazione”Le tipologie di “valutazione”

la produttività dell’equipela produttività dell’equipe

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1.1. Contenere i costi del personale Contenere i costi del personale riducendo il numero dei riducendo il numero dei dipendenti dipendenti e, magari, col risultato di ridurre i e, magari, col risultato di ridurre i servizi erogati (quantità, qualità)servizi erogati (quantità, qualità)

In base alle nuove logiche aziendali, le strade percorribili per il recupero dell’equilibrio economico di bilancio per la voce “PERSONALE” possono essere almeno due :

2. Sfruttare le2. Sfruttare le potenzialità inespressepotenzialità inespresse

politiche di sviluppo politiche di sviluppo delle risorse umane !delle risorse umane !

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Mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte di competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico

Valutazione e controllo strategico

Analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse assegnate, nonché le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi

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• Strategia• Obiettivi• Progetti• Budget• Responsabilità• Sist. Informativo• Misurazione• Valutazione• Integrazione

Qualità

SISTEMA

SISTEMA QUALITA’

QUALITA’

AZIENDALEAZIENDALE

GRADUAZIONE DELLE

FUNZIONI

PROCESSO DEL SISTEMA PREMIANTE

PROCESSO DI VALUTAZION

E

Direzione Direzione aziendaleaziendale

PROCESSO DI BUDGETING

Soddisfacimento fabbisogni socio-

sanitari dei cittadini

I 4 macroprocessi aziendali che I 4 macroprocessi aziendali che enfatizzano la responsabilità enfatizzano la responsabilità dirigenziale dirigenziale


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