Reg. 544/2015
C O M U N E D I B O L O G N A
= = = = = = =
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO DENOMINATO
"PROGETTO UNOSEI"
CIG N. 6266206CC3
= = = = =
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 5 (cinque) del mese di novembre,
in Bologna, nella Sede Municipale, innanzi a me, Avv. Luca Uguccioni,
Segretario Generale del Comune di Bologna, in qualità di Ufficiale Rogante
del Comune medesimo, secondo quanto previsto dall’articolo 97, comma 4,
lettera c),del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, intervengono nel presente contratto a
mezzo di rappresentante come infra specificato:
il COMUNE DI BOLOGNA (CF/P.I. 01232710374) con sede in Palazzo
d’Accursio, Piazza Maggiore n.6, in persona della Dr.ssa Pompilia Pepe
nata a Montecalvo Irpino (AV) il 18/7/1966, la quale interviene nel presente
atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Bologna, nella sua qualità di Capo Area Educazione e Formazione, a seguito
dell’attribuzione dell’incarico con atto del Sindaco in data 16/4/2015 P.G. n.
105594/2015 in base alla legittimazione conferitagli dall’art.107, comma 3,
lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art.44 dello Statuto comunale,
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l’IMPRESA C.A.D.I.A.I COOPERATIVA SOCIALE.
(C.F./P.I.00672690377), con sede legale in Bologna, Via Cesare Boldrini
n.8, nella persona della Sig.ra Grandi Germana nata a Castel San Pietro
Terme il 28.08.1975, e domiciliata per la carica in Bologna presso la sede
della società, ove sopra, la quale interviene nel presente atto non in proprio,
ma a nome, per conto e nell'interesse della Società in qualità di Legale
rappresentante
Io, Segretario Generale rogante sono certo della identità personale e
qualifica di detti comparenti, i quali, nel nome come sopra, mi chiedono di
ricevere questo atto al quale
PREMETTONO
- che, con determinazione dirigenziale P.G.n. 151092/2015, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato l'impegno di spesa per avviare la procedura
di gara per la concessione dei servizi "Il Giardino segreto" e "Progetto
unosei" per il periodo 2015/2016- 2020/2021 comprendente sei anni
scolastici per un importo complessivo di Euro 2.494.734,00 (IVA inclusa);
- che con determinazione dirigenziale P.G. 158081/2015, esecutiva ai sensi
di legge, veniva stabilito di indire una gara divisa in due lotti denominati:
Lotto 1 concessione della gestione del nido d'infanzia "Il Giardino segreto",
Lotto 2 concessione della gestione del servizio educativo e scolastico
"Progetto unosei";
- che con la determinazione dirigenziale P.G. 158081/2015 veniva altresì
stabilito che la gara per la concessione ex art. 30 del D.Lgs 163/2006 veniva
esperita mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.
Lgs.163/2006 e ss.mm.ed ii., per l’importo netto complessivo a base di gara
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di Euro 2.788.111,38 di cui Euro 2.100.000,00
(duemilionicentomilavirgolazero) per la concessione della gestione del
servizio "Progetto unosei" (Lotto 2);
- che con riferimento alla concessione del servizio educativo scolastico
"Progetto UNOSEI" in esito alla gara conclusasi in data 24/7/2015 si è
collocata al primo posto l’Impresa C.A.D.I.A.I Cooperativa Sociale con
sede in Bologna, Via C. Boldrini n. 8, che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa il tutto come emerge dal verbale di gara
conservato agli atti e dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione
definitiva P.G. 237348/2015;
- che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi
dell’articolo 79 del D.Lgs. 12.06.2006, n. 163 in data 29/7/2015.
- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 270598/2015 è stata attestata
l’efficacia dell’aggiudicazione;
- che, ai sensi dell’art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165,
l'Impresa concessionaria attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Comune di Bologna, che abbiano esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto di questo, nei propri confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
- che l’Impresa C.A.D.I.A.I Cooperativa Sociale ha presentato la
comunicazione della composizione societaria prevista dall’articolo 1 del
D.P.C.M.11 maggio 1991 n. 187;
TUTTO CIÒ PREMESSO
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e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di
Bologna e l'Impresa C.A.D.I.A.I Cooperativa Sociale, come sopra
rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto:ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione (comprensiva di manutenzione
ordinaria degli immobili ed altri oneri) dei servizi educativi e scolastici per
l’infanzia denominati "Progetto Uno-Sei", ubicati in Bologna Via Pier De'
Crescenzi 14, per sei anni, dall'anno scolastico 2015-2016 all'anno
scolastico 2020-2021.
Il servizio comprende la gestione di due sezioni di scuola d'infanzia e di una
sezione di nido di bambini in età fra 24 e 36 mesi (di seguito sezione
Primavera), che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno
educativo di riferimento, tutte già attive nell'anno scolastico 2014-15
Nella gestione e organizzazione del servizio il Concessionario dovrà
rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale
vigente in materia, garantendo altresì modalità organizzative congruenti con
le finalità e gli obiettivi contenuti nei Regolamenti delle scuole d'infanzia e
dei nidi d'infanzia comunali.
Al Concessionario sarà consegnata la parte di immobile indicata nelle
planimetrie allegate al presente contratto.
Il Concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione
precisati nel presente contratto tra i quali le utenze, le assicurazioni, la
sicurezza e la manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature e
degli arredi, i quali, al termine del contratto, dovranno essere consegnati in
ottime condizioni di funzionalità.
Il Concessionario dovrà farsi inoltre carico del presidio e coordinamento
complessivo della struttura.
I locali sede del servizio saranno messi a disposizione del Concessionario
gratuitamente per tutta la durata della concessione.
ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO
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La concessione avrà durata pari a sei anni educativi, con decorrenza dal
mese di settembre 2015 (verbale di consegna anticipata in data 8 settembre
2015 P.g. 273102) e termine al 31/07/2021.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, per
un periodo non superiore a mesi dodici, previo avviso da comunicarsi per
iscritto al Concessionario almeno quindici giorni prima della scadenza del
termine, nelle more delle procedure per addivenire ad una nuova
aggiudicazione del servizio. L’impresa è impegnata ad accettare tale
eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza
disdetta da parte del Comune.
ARTICOLO 3 - CARTA DEI SERVIZI
Il Concessionario, richiamate anche le disposizioni introdotte con la Legge
n. 244/2007 (art. 461) si impegna a rispettare la Carta della qualità dei
servizi presentata in allegato all'offerta secondo le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara e allegate al presente contratto.
Secondo quanto previsto dal medesimo art. 461 della L.244/2007
l'Amministrazione Comunale sarà inoltre tenuta alle attività di controllo,
alla verifica dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del
servizio, alla previsione di un sistema di monitoraggio permanente,
all’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei
servizi con finanziamento a carico del soggetto concessionario del servizio.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI SCUOLA D'INFANZIA E DI
SEZIONE PRIMAVERA
4.1 Capacità ricettiva
La capacità ricettiva dei locali dati in concessione, coerentemente con gli
standard del D.M. del 18/12/1975 e della Normativa Regionale vigente in
materia di servizi prima infanzia, corrisponde a 2 sezioni di scuola
d’infanzia (totale 52 posti) e 1 sezione primavera (20 posti). Questa
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soluzione potrà subire variazioni negli anni successivi al primo di avvio
della concessione, con la trasformazione della sezione primavera in una
terza sezione di scuola d’infanzia, previa richiesta al soggetto gestore entro
il mese gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento.
Nell'ipotesi di variazione suddetta, tenuto conto del minore costo di gestione
della sezione di scuola d’infanzia rispetto a quello di una sezione primavera,
il valore complessivo del contratto verrà ridotto di € 35.000,00 annui,
decurtati della percentuale di ribasso dell’offerta economica in sede di gara.
I posti sono tutti riservati al Comune di Bologna per la frequenza dei
bambini già iscritti nel corso dei precedenti anni scolastici e per quelli di
nuova ammissione a partire dall'anno scolastico 2015-16.
4.2 Organizzazione/funzionamento
• Scuola d'Infanzia - La scuola d'infanzia dovrà funzionare dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17,30 secondo il calendario stabilito
annualmente per le scuole d'infanzia comunali, che sarà comunicato al
concessionario entro il mese di giugno di ogni anno con sospensione per
le vacanze natalizie e pasquali, con avvio di norma la seconda settimana
di settembre e termine il 30 giugno di ogni anno. Ogni bambino non
potrà comunque permanere più di 11 ore al giorno nella struttura, anche
se fruitore di servizi aggiuntivi extra convenzione.
• Sezione primavera - La sezione primavera dovrà funzionare dal lunedì al
venerdì con orario giornaliero di apertura e calendario annuale identici a
quelli previsti per i nidi comunali (indicativamente dalla seconda
settimana di settembre alla terza settimana di luglio). Ogni bambino non
potrà comunque permanere più di 10,30 ore al giorno nella struttura,
anche se fruitore di servizi aggiuntivi extra convenzione. Il
Concessionario potrà prevedere autonomamente l'attivazione di servizi
integrativi di prolungamento dell'orario giornaliero, durante i periodi di
sospensione del calendario per Pasqua e Natale, o durante il periodo
estivo, verificandone le condizioni di fattibilità in un rapporto diretto
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con le famiglie. Tali servizi saranno da considerarsi come servizi
aggiuntivi extra convenzione.
4.3 Rapporto numerico Adulto/Bambino
Il rapporto numerico tra insegnanti e bambini iscritti deve essere conforme a
quanto previsto per le scuole d'infanzia comunali.
Per quanto riguarda la sezione primavera il rapporto numerico fra educatori
e bambini iscritti è quello prevista dalla normativa regionale per le sezioni
"primavera".
4.4 Progetto Pedagogico
Le attività devono essere garantite dal Concessionario rispettando tutto
quanto previsto dal progetto pedagogico, come richiesti dal capitolato
speciale d'oneri per la gestione in concessione del servizio, nonché secondo
quanto previsto dalla documentazione presentata in sede di gara ed
accettato dal Comune. Inoltre, annualmente, nell'ambito della cornice
pluriennale del Progetto Pedagogico, dovrà essere definita e consegnata
all'Area Educazione e Formazione (tramite invio alla seguente mail:
[email protected]) anche la
Programmazione Educativa, intesa come programmazione a valenza
annuale, predisposta a seguito dell'osservazione del gruppo specifico di
bambini che annualmente frequentano il servizio. Dopo un'attenta
osservazione e valutazione delle particolarità, potenzialità e caratteristiche
dei bambini iscritti, deve essere predisposta tale programmazione educativa
annuale, come documento che espliciti gli obiettivi educativi e i progetti
specifici dell'anno educativo in corso.
Progetto pedagogico e Programmazione Educativa potranno essere oggetto
di valutazione da parte dell'Area Educazione e Formazione, tramite i
pedagogisti propri, o quelli afferenti all'Istituzione Servizi Educativi.
4.5 Coordinatore Pedagogico
Il coordinatore pedagogico del Concessionario sarà responsabile della
coerenza del servizio erogato con il progetto pedagogico, gestirà i rapporti
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nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i
rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare in modo continuativo le
informazioni sia all’interno sia all’esterno del servizio, in modo da
rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro
che dovranno essere inviati ai referenti dell'Area Educazione e Formazione,
così come le variazioni del progetto. Sarà cura del coordinatore pedagogico
del Concessionario verificare la qualità del servizio erogato, e inviare una
relazione all'Area Educazione e Formazione del Comune di Bologna entro il
30 giugno; nella verifica dovrà emergere il parere espresso dai genitori e la
descrizione delle modalità utilizzate per la rilevazione del parere.
Il coordinatore pedagogico del servizio sarà tenuto a partecipare agli
incontri organizzati dal Comune di Bologna e a partecipare alle attività del
Coordinamento Pedagogico Metropolitano o Distrettuale.
4.6 Partecipazione dei genitori
Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie
secondo le modalità esplicitate nel modello pedagogico e promuove, in
analogia con il regolamento dei nidi comunali, i seguenti organismi di
partecipazione:
• Assemblea dei genitori del Nido e della Scuola dell'Infanzia;
• Comitato del nido: composto dal Presidente (scelto tra i genitori), da
rappresentanti dei genitori iscritti alla scuola d'infanzia e alla sezione
primavera e degli operatori. Ha competenze analoghe a quelle dei
comitati dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali e svolge le sue
funzioni in rappresentanza dell’organismo assembleare.
Il Presidente del Comitato partecipa all’assemblea cittadina dei nidi e delle
scuole dell'infanzia comunali.
I nominativi del Comitato dovranno essere comunicati al Comune di
Bologna – Area Educazione e Formazione entro il 30 novembre di ogni
anno.
4.7 Personale
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Tutto il personale del Concessionario deve rispettare le norme di legge ed i
regolamenti inerenti il servizio affidato, nel quale è impiegato, le norme
fissate dal presente contratto, le disposizioni concordate dal Comune con il
referente dell'impresa per la concessione.
Il personale adibito al servizio deve mantenere un comportamento
irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia,
prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. Tutto il
personale dovrà essere maggiorenne.
Insegnanti ed Educatori: Il personale insegnante di sezione e di sostegno,
che verrà impegnato nella scuola d’infanzia (compreso quello utilizzato per
le sostituzioni), dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla
normativa nazionale per l'insegnamento nelle scuole d'infanzia. Il personale
educatore che verrà impegnato nella sezione Primavera, compreso quello
utilizzato per le sostituzioni, dovrà essere in possesso dei titoli di studio
previsti dalla normativa regionale vigente. Il personale dovrà adottare una
metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibile ad un continuo
scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca. Il personale
educatore parteciperà a riunioni periodiche organizzate anche con la
presenza del coordinatore pedagogico con finalità di programmazione,
progettazione e verifica.
Ogni insegnante di scuola dell’infanzia ed ogni educatore della sezione
Primavera, compreso quello eventualmente impegnato per l'integrazione dei
bambini con handicap, dovrà avere a disposizione un monte ore per le
attività non frontali con i bambini. Nel corso dell'anno scolastico il
concessionario del servizio dovrà garantire al personale educatore una
attività di aggiornamento di circa 20 (venti) ore da lui stesso organizzate e la
partecipazione ad almeno un corso tra quelli organizzati dall'Area
Educazione e Formazione del Comune di Bologna.
Collaboratori: Il gestore dovrà garantire tutto il personale collaboratore
previsto dalla vigente normativa. Il personale ausiliario dovrà essere in
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possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, anche per quanto
attiene alla distribuzione dei pasti. Ogni collaboratore dovrà avere a
disposizione un monte ore per aggiornamento e riunioni. Il gestore dovrà
garantire al personale collaboratore, nel corso dell'anno educativo,
un’attività di aggiornamento specifica e/o assieme al personale educatore.
4.8 Bambini disabili e bambini segnalati dal servizio sociale
Dovrà essere garantito l’accesso di bambini disabili e di bambini segnalati
dal servizio sociale. Nel caso di bambini disabili il gestore dovrà garantire,
se necessario, anche l’integrazione con un/una educatrice/ore di sostegno al
bambino con un progetto di inserimento elaborato dal coordinatore
pedagogico del servizio e, nel caso di bambino iscritto nei posti riservati al
Comune, concordato con il pedagogista comunale di riferimento del
Servizio. L'Amministrazione Comunale, per il posto riservato, concorderà
anticipatamente con il gestore gli eventuali oneri economici aggiuntivi che
potranno coprire, di norma, fino a sei ore giornaliere. Il Comune
corrisponderà comunque solo le ore dell'educatore, previste dal progetto
concordato, che vedano l'effettiva presenza del bambino o bambina disabile
all'interno del servizio. All’interno delle ore concordate si può prevedere
anche l’apporto di figure professionali specifiche. La richiesta di contributo
da parte dell'Amministrazione Comunale, deve pervenire al Comune di
Bologna su apposito modulo (disponibile presso l'Area Educazione e
Formazione), corredata della documentazione relativa al progetto di
inserimento del bambino/a e a certificazione o documentazione delle
disabilità presenti.
Il Gestore sarà tenuto a rispettare quanto previsto nell’Accordo Territoriale
per l’integrazione educativa, scolastica e formativa dei bambini e degli
alunni disabili – 2009/2013 di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale
di Bologna Progr. n. 176/2009, P.G. N. 130260/2009 ed eventuali successivi
accordi.
Sia per i bambini disabili sia per quelli segnalati dal Servizio Sociale del
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Comune deve essere garantito dal Gestore il raccordo con l’AUSL e con i
servizi sociali del territorio e con l'equipe pedagogica territoriale di
riferimento.
4.9 Pasti
a) Sezione Primavera: Ai bambini dovranno essere erogati pasti
corrispondenti per qualità e quantità a quelli forniti nei nidi comunali. Il
menù e le tabelle dietetiche dovranno essere approvate dalla AUSL con
le modalità e nei termini di cui alle normative vigenti, favorendo la
graduale introduzione di cibi biologici, assicurando la gradibilità dei
pasti. Dovranno essere fornite anche diete speciali, nell’ambito del
progetto dietetico definito e su certificazione del pediatra curante. Il
concessionario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità
certificate ISO 9001 ed in conformità al sistema di analisi di controllo
HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee
garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ai sensi dell’art. 17
(lettera e) della L.R. 1/2000, le procedure di acquisto degli alimenti
dovranno garantire il rispetto del D.P.R. n. 128/1999 “Regolamento
recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli
alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini”,
che prevedano l’utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti
geneticamente modificati e diano priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti
con metodi biologici. Dovranno essere fornite anche diete speciali (per
ragioni mediche, culturali, religiose), con le modalità previste per i
servizi comunali. Ad aggiudicazione avvenuta il concessionario dovrà
produrre copia del Menu e tabelle dietetiche approvate dall'ASL alla U.I.
Sviluppo qualità pasti e Controlli del Comune di Bologna - Area
Educazione e Formazione. Nel corso della durata della concessione
potranno essere effettuati sopralluoghi da parte del personale dell’U.I.
Sviluppo qualità pasti e Controlli dell'Area Educazione e Formazione
per verificare la qualità dei pasti e le condizioni igieniche della struttura.
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b) Sezioni scuola dell’infanzia: I pasti saranno erogati attraverso il servizio
comunale di refezione scolastica, al quale le famiglie potranno iscriversi.
I pasti sono quotidianamente consegnati all’ingresso della struttura a
cura dell’appaltatore del servizio comunale di refezione, le attività di
distribuzione e rigovernatura saranno a carico del concessionario.
4.10 Pulizie e riordino dei locali
Dovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi, delle
attrezzature e degli spazi e attrezzature esterni, secondo un programma di
attività/piano di lavoro redatto in base alla normativa regionale vigente
sull'igiene (DGR 1869/08 e s.m.i) e quella relativa ai servizi educativi
(L.1/2000 e s.m.i. e DGR 85/2012 e s.m.i) che preveda:
- le pulizie quotidiane e periodiche, indicando modalità e procedure;
- la tipologia dei prodotti utilizzati;
- le modalità d’uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.
Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura
e a disposizione del personale e di eventuali incaricati comunali o dell'Asl.
Il concessionario dovrà utilizzare detersivi e detergenti le cui caratteristiche
siano corrispondenti alle indicazioni del servizio AUSL di Bologna. Ad
aggiudicazione avvenuta il concessionario dovrà produrre le schede tecniche
e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati. Tali schede dovranno
essere approvate dai competenti servizi dell’Azienda USL di Bologna anche
al fine di garantire l’idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale
dovranno essere destinati all’interno del servizio nido.
Sono a carico del Concessionario anche le pulizie straordinarie che
dovessero rendersi necessarie e che potranno essere svolte dal
concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne
qualificate.
4.11 Protocollo Farmaci: In osservanza delle linee di indirizzo emanate a
livello Regionale (DGR n.166 del 20/2/2012), e del Protocollo Provinciale
per la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto di
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alcune funzioni vitali in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o
formativi (Maggio 2013), il nido deve garantire la somministrazione dei
farmaci ai bambini e bambine, nei casi previsti e secondo specifiche
procedure. I criteri per l’autorizzazione sono: assoluta necessità -
somministrazione indispensabile durante l’orario scolastico - non
discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco - fattibilità della
somministrazione da parte di personale senza competenze specifiche. Per la
somministrazione dei farmaci al nido, i genitori devono presentare
all'Ufficio Scuola del Quartiere in cui ha sede il nido la Richiesta di
somministrazione dei farmaci al nido e l'Autorizzazione rilasciata dalla
pediatria territoriale. La durata della terapia segue le indicazioni presenti
sull’apposito modulo e va rinnovata ad ogni anno educativo. Le modifiche o
la sospensione della terapia prima del tempo indicato vanno autorizzate
dalla pediatria territoriale. In caso di uscite dal nido (gite o altro), la terapia
deve essere garantita. Il gestore può rivolgersi al Responsabile dei Servizi
Educativi del Quartiere per richiedere alla Pediatria Territoriale l’eventuale
supporto formativo. Il nido deve garantire: una adeguata conservazione dei
farmaci in luoghi non accessibili ai bambini, al riparo dalla luce o in
frigorifero, se indicato - che le istruzioni siano presenti e note a tutto il
personale, anche quello in sostituzione - il controllo della data di scadenza -
la consegna del farmaco alla famiglia nel caso di farmaco scaduto, di fine
terapia e alla fine dell’anno educativo.
4.12 Materiali di consumo personale: Il Gestore provvederà direttamente
alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini, compresi i
pannolini per i bambini iscritti alla sezione Primavera, e quant'altro
necessario (bavaglini, lenzuola, ecc.), salvo il caso in cui il genitore richieda
materiali di consumo particolari o altri prodotti specifici per il proprio
bambino.
4.13 Arredi, attrezzature e strutture per il gioco: - Il Concessionario si
impegna a mantenere la dotazione di arredi, esterni ed interni, adeguati
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all’età dei bambini, a norma di legge, risultante dall'inventario allegato al
verbale di consegna, provvedendo alla sostituzione in ogni caso di guasti e
rotture non imputabili al normale uso, con elementi delle medesime qualità
e caratteristiche. Gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e puliti
e si dovrà assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi che
tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio. Dovranno inoltre
dotati di marchio di conformità alle norme europee sulla sicurezza dei
giocattoli.
4.14 Proposte migliorative
Il Concessionario si impegna a realizzare, senza oneri aggiuntivi, le proposte
migliorative presentate in sede di gara, riguardanti nello specifico:
1. Prolungamento orario scuola dell'infanzia
2. Sportello di consulenza pedagogica
3. Conversazioni a tema
4. Corsi di psicomotricità
5. Corso di italiano per mamme/famiglie immigrate
6. Corso di primo soccorso pediatrico/disostruzione pediatrica
7. Opportunità per operatori e operatrici comunali di partecipare alla
formazione organizzata dal concessionario per il servizio
8. Utilizzo di materiali ad ispirazione montessoriana
Il Concessionario si assume la responsabilità del mantenimento dei requisiti
che hanno determinato l’autorizzazione al funzionamento del nido
d’infanzia e si impegna comunque ad erogare il servizio in ottemperanza
alla normativa regionale tempo per tempo vigente.
ARTICOLO 5 - ADEMPIMENTI
Il gestore è tenuto a consegnare all’Area Educazione e Formazione del
Comune di Bologna (mail
Annualmente prima dell’avvio del servizio, anche attraverso la
compilazione di schede fornite dall'Area stessa:
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• la Carta dei Servizi
• la Scheda Generale Informativa del Servizio
• la Scheda Organico (elenco del personale impiegato presso il nido
specificando la mansione svolta all’interno del servizio e la tipologia di
contratto applicata e qualifica);
• i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dagli educatori e dai
collaboratori, compresi gli attestati di formazione rilasciati dal
dipartimento di Sanità Pubblica dell’azienda sanitaria locale e rinnovato
nei tempi previsti dalla L. R. n. 11/2003 e D. Lgs 342/2004 e s.m.i. per i
collaboratori e/o educatori che svolgono e/o collaborano all’attività di
porzionamento e scodellamento;
• lo schema orario settimanale del personale della struttura (educatori,
collaboratori, pedagogista ed altre eventuali figure);
• la scheda Monte Ore (definizione del monte ore non frontale con i
bambini);
• la specifica se all’interno del personale vi siano ruoli rivestiti da coloro
che rappresentano il gestore, la mansione svolta, l’orario settimanale e la
tipologia di contratto applicato;
• le modalità di autovalutazione interna sulla qualità del servizio;
• le tariffe che intende praticare per i posti nido non riservati al Comune,
specificandole a seconda dei servizi offerti;
• le tabelle dietetiche e i menù, che devono essere inviati alla U.O Igiene e
Nutrizione – Controllo Pasti dei nidi d'infanzia del Comune di Bologna
– Area educazione e Formazione.
Successivamente:
• consegna del documento relativo alla programmazione educativa entro il
30 novembre di ogni anno;
• nominativi del Comitato della Sezione Primavera e della scuola
dell'Infanzia, con indicazione e recapiti del Presidente, entro il 30
novembre di ogni anno;
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• consegna della verifica scritta dell’andamento del servizio a cura del
Pedagogista entro il 30 giugno di ogni anno;
• consegna del documento finale di autovalutazione entro il 30 giugno
dalla chiusura estiva del servizio;
Inoltre il Gestore deve avere cura di compilare e mantenere costantemente
aggiornato il registro unico delle presenze dei bambini (sul fac simile fornito
dall'Area Educazione e Formazione) presso la sede del servizio, che deve
essere sempre disponibile per la consultazione da parte degli incaricati
comunali. Il registro dovrà essere aggiornato, conservato presso la struttura,
e contenere: nominativi e date di nascita - data di inizio inserimento -
presenze giornaliere dei bambini organizzate su planner mensile -
segnalazione delle eventuali sostituzioni intervenute in corso d’anno.
L'elenco delle presenze mensili dei bambini deve essere allegato alla fattura
elettronica, e deve essere contestualmente inviato (tramite mail) ai referenti
amministrativi di Quartiere.
Ogni variazione relativa al personale impiegato dovrà essere
tempestivamente (entro cinque giorni di calendario) comunicata all'Area
Educazione e Formazione.
Il gestore è tenuto a fornire al Comune di Bologna, Area Educazione e
Formazione (mail [email protected]) nei tempi indicati
dallo stesso i dati che la Regione Emilia Romagna richiede annualmente.
ARTICOLO 6 - ORARI DI FUNZIONAMENTO E PULIZIE DEL
SERVIZIO COMUNALE "SPAZIO LETTURA BIBLIO"
Tale servizio è gestito dall'Istituzione Educazione e Scuola d'intesa con il
Quartiere Porto e funziona di norma nelle giornate ed orari di seguito
indicati. Le pulizie a carico del Concessionario dovranno avvenire in orari
tali da non arrecare disturbo ai fruitori del servizio, da settembre a luglio, e
dovranno essere concordate con i responsabili del servizio presso
l'Istituzione Educazione e Scuola. Le pulizie dovranno comunque avere
cadenza giornaliera, e permettere che all'apertura ogni mattina i locali e i
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servizi igienici di pertinenza siano puliti e in ordine. Inoltre, dovranno
essere effettuate pulizie intermedie giornaliere, per mantenere costante lo
stato di pulizia anche durante la frequentazione da parte degli utenti.
Orari Apertura Bibliò
Lunedì 09.00 – 18.00
Martedì 09.00 – 18.00
Mercoledì 09.00 – 14.30
Giovedì 09.00 – 18.00
Venerdì 09.00 – 14.00
Sabato 09.00 – 14.00
Il presente schema orario potrà subire variazioni nel corso dell'anno in base
a nuove valutazioni organizzative.
ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA
Il Comune provvederà, in base alle graduatorie comunali, ad individuare i
bambini da inserire rispettivamente nei posti di scuola dell'infanzia e nei
posti a sé riservati della sezione Primavera. Il concessionario non potrà in
alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperanno
tali posti riservati.
Il Quartiere Porto comunicherà al Concessionario i nominativi ed i dati dei
bambini che saranno inseriti nei posti riservati del nido di norma entro il
mese di luglio di ogni anno. Provvederà inoltre a comunicare, in corso
d’anno, i nominativi dei bambini che sostituiranno eventuali rinunciatari. Il
concessionario sarà tenuto a comunicare al Quartiere Porto la
programmazione degli inserimenti effettivi dei bambini con posti riservati
prima dell’apertura annuale del servizio. Gli utenti formeranno un registro
unico degli utenti da conservare aggiornato presso la struttura contenente:
• nominativi e date di nascita;
• data di inizio inserimento;
• presenze giornaliere su base mensile dei bambini;
• segnalazione delle eventuali sostituzioni intervenute in corso d'anno.
18
Il registro unico delle presenze fornito dovrà essere mantenuto
costantemente aggiornato presso il servizio in quanto dovrà essere
consultabile in ogni momento dai tecnici comunali.
Tutti i dati che il Comune fornirà relativamente ai bambini richiedenti il
servizio sono individuati come “dati personali”, ai sensi del Decreto Lgs. del
30/6/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”) e s.m.i.
e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla legge stessa. Il
Comune conferirà al concessionario i dati personali relativi ai fruitori del
servizio nidi unicamente in relazione allo sviluppo delle attività inerenti il
servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che
di essi deve essere fatto. È fatto assoluto divieto al concessionario di
diffondere i dati personali gestiti in relazione al servizio nidi. Il
concessionario entro 15 gg. dalla stipulazione del presente contratto renderà
noto il Titolare e il responsabile dei trattamenti dei dati.(come meglio
esplicitato al successivo art. 19) Nel caso in cui il Comune accertasse
l'impossibilità di coprire tutti i posti a sé riservati o di garantire la
sostituzione dei rinunciatari attingendo dalle liste di attesa ne darà
comunicazione al concessionario, e dal mese successivo alla comunicazione
non verrà più versata la quota spettante per i posti rimessi nella disponibilità
del concessionario, fino alla fine dell'anno educativo di riferimento.
ARTICOLO 8-OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL
CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla
gestione del servizio, in attuazione di quanto presentato nell'offerta ed
accettato dall'Amministrazione, uniformandosi a tutte le disposizioni di
legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto della presente
concessione.
Il Concessionario si obbliga:
• a mantenere i requisiti previsti dalla normativa vigente per il servizio
oggetto della presente concessione;
19
• a farsi carico della riscossione integrale delle rette direttamente da
ciascun utente per gli iscritti;
• a farsi carico della riscossione di eventuali rette non corrisposte dagli
utenti, senza nulla pretendere dal Comune e senza che questo
costituisca motivo di sospensione dell’utente dal servizio;
• ad assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella
gestione dei servizi secondo i parametri stabiliti dal CCNL di
riferimento, coerente con la tipologia dei servizi gestiti, nel rispetto
delle normative e degli accordi vigenti in materia;
• a garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale
educativo;
• a individuare tra il proprio personale un referente del gestore
responsabile per la presente concessione, sempre reperibile,
incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione
della concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima
dell'avvio del servizio;
• a disporre di una sede stabile e strutturata, nel territorio della
provincia di Bologna ovvero in via Boldrini,8 40129 Bologna;
• a sottostare alle verifiche disposte allo scopo di controllare la
corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi
assunti con la concessione-contratto;
• a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza,
alle pulizie, alla manutenzione ordinaria dell'immobile, delle
attrezzature e degli arredi utilizzate per il servizio nonché al
pagamento delle utenze;
• a mantenere la dotazione, anche mediante riacquisto quando
necessario, dei beni accessori quali ad es. stoviglie, tovagliato ecc.
ed ogni altro genere necessario per il funzionamento del servizio,
nonché degli arredi e delle attrezzature eventualmente da sostituire;
• al pagamento delle utenze elettriche, su consumi registrati da
20
contatore esclusivo ed intestato;
• al pagamento delle utenze telefoniche con telefono intestato;
• al pagamento delle utenze di acqua e gas;
• al pagamento della TARI
• al pagamento delle spese di riscaldamento e della manutenzione e
verifica periodica dell'impianto;
• alla tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;
• alla manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti,
opere edili ecc. che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si
elencano: sistemazione di finiture e/o componenti danneggiati
dall'utenza o da terzi, riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri
rotti;
• all'espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle
fosse, pozzetti o vasche terminaii compresi; riparazione delle
attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta,
iliuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti,
compresa la loro sostituzione in caso di rottura, riparazione di porte,
serrature, impianti e presidi di sicurezza, sia antincendio che anti
intrusione, piccole riparazioni di pavimenti e rivestimenti. Tutta
l'attività di manutenzione a carico del concessionario dovrà essere
svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in
sede di gara ed accettato dall'Amministrazione;
• alla pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti,
superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale
didattico;
• alle spese di assicurazione contro i furti, incendi e danni a terzi;
• al presidio dei locali, fermo restando le responsabilità precipue in
capo a ciascun datore di lavoro.
• Il concessionario qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore
personale rispetto a quello di cui si avvale per lo svolgimento delle attività
21
oggetto di contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che
operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il
loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione
prescelta da Cooperativa CADIAI.
Il Concessionario, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di
controllo e manutenzione dei locali e attrezzature ha l'obbligo di informare il
Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e non risolta e a tutte quelle
situazioni che dovranno essere necessariamente valutate dagli uffici
competenti.
Il Concessionario non può apportare modifiche agli impianti e alla struttura
edilizia senza prima avere acquisito la preventiva autorizzazione scritta del
Comune.
L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al
verbale di consegna, comprese le attrezzature e gli arredi che saranno
sostituiti nel corso di durata del contratto, non sono oggetto di trasferimento
di proprietà, pertanto non sono assoggettabili a sequestro o pignoramento in
sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
Il Concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le
disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al
servizio di cui al presente contratto e dovrà osservare nei riguardi dei propri
dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti
collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti.
Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo
unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti
dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale
comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle
assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il
22
personale stesso.
Il Concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del
servizio oggetto del presente contratto o comunque dei danni derivanti da
fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che
venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che
di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata
l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni
responsabilità ed onere. Il Comune sarà cosi esentato da ogni azione, sia in
via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
Il Concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente
manutenzione ordinaria del plesso e delle attrezzature in esso presenti. Il
concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed
attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali
danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare.
Il Concessionario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte
le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati
durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e
Regolamenti del Comune di Bologna.
Per tutta la durata del contratto, il Concessionario dovrà rispettare anche
ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi (con particolare
riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni
del 10/03/98).
AI termine del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare
all'Amministrazione comunale l'immobile nelle medesime condizioni
risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento
derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione
contrattuale in accordo col Comune.
COPERTURE ASSICURATIVE.
Il Concessionario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, ha
stipulato con ASSICOOP BOLOGNA UNIPOL ASSICURAZIONI polizza
23
n. 767/60/56653307 da mantenere in vigore per tutta la durata del presente
contratto, contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui
il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti
accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie
e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) con un massimale “unico” di garanzia non inferiore a
Euro 3.000.000,00= per sinistro prevede tra le altre condizioni anche
l’estensione a:
1. preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
2. conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
3. committenza di lavori e servizi
4. organizzazione di manifestazioni;
5. danni a cose in consegna e/o custodia;
6. danni a cose di terzi da incendio;
7. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Gestore,
che partecipino all’attività oggetto della convenzione a qualsiasi
titolo;
8. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da
volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto
di dipendenza con il Gestore - che partecipino all’attività oggetto
della convenzione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità
personale;
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni
sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci,
volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui
il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività
inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura con un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro
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3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, prevede, tra le
altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”,
l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie
professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”;
Il Concessionario ha altresì stipulato:
Polizza Infortunii n. 121401722 emessa da UnipolSai Assicurazioni con
quietanza al 31.12.2015, Polizza incendio n. 56676142 e Polizza furto n.
56676132 emesse da Unipol Assicurazioni a copertura di:
a) Infortuni che potessero colpire gli utenti del sevizio con somme
assicurate non inferiori a:
• Morte € 100.000,00
• Invalidità Permanente € 100.000,00
• Rimborso spese di trasporto € 600,00 per sinistro
• Rimborso spese mediche € 2.500,00 per sinistro, comprese cure
dentarie, lenti e occhiali.
b) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e
altri beni dati in concessione dal Comune: mediante garanzia "Rischio
Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non
inferiore a € 800.000,00.
L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come l'eventuale
inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o
dei fornitori dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti e/o
l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal
Concessionario non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità
di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non
coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti
in tutto o in parte dalle polizze. Copia di tutte le polizze richieste e delle
eventuali, successive variazioni o appendici, è stata trasmessa
all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del contratto.
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ARTICOLO 9 - RUOLO DEL COMUNE
Il Comune di Bologna mantiene:
• le funzioni di indirizzo, il monitoraggio relativo alla gestione del
servizio, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza
dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel
progetto pedagogico presentato;
• il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli
standard fissati dalla normativa regionale;
• la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la
determinazione delle ammissioni, sui posti riservati al Comune di
Bologna;
• la definizione delle rette di frequenza dei minori ammessi dal
Comune e delle eventuali riduzioni qualora ne ricorrano le
condizioni.
L'Amministrazione si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria delle
sole aree verdi esterne. Il Comune di Bologna, direttamente o tramite la
proprietà, garantisce la manutenzione straordinaria se non causata da incuria
o negligenza del Concessionario, salvo danni arrecati per negligenza o dolo
da parte degli operatori e degli utenti del concessionario.
ARTICOLO 10 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE E DEGLI ARREDI E
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE
Al Concessionario sarà consegnato l'intero immobile e le parti esterne
indicati nelle planimetrie allegati "A" 1 e 2 al presente contratto. All'interno
dell'edificio, i locali identificati con colore verde saranno occupati dal SET
Spazio lettura "BIBLIÒ", servizio gestito dall'Amministrazione Comunale
(Istituzione Educazione e Scuola e Quartiere Porto). Il SET Spazio lettura
"Bibliò" occupa: 4 aule/laboratori, 4 servizi igienici per bambini e adulti;
corridoio; ingresso.
Alcuni locali saranno ad uso comune della sezione Primavera e delle due
sezioni di scuola d’infanzia gestito dal Concessionario e dei servizi
26
comunali. Tutti i locali ubicati al piano terra e al primo piano saranno a
disposizione del Concessionario per l'attivazione del servizio di scuola
dell'infanzia e della sezione Primavera che dovrà essere collocata al piano
terra. Saranno di utilizzo comune a tutti i servizi (compreso quelli
comunali): l'ingresso/zona filtro, le scale e il bagno handicap.
Al primo piano saranno di utilizzo comune a tutti i servizi (compreso quelli
a gestione comunale): 1 deposito per materiale di pulizia, 1 ripostiglio e lo
spazio corridoio del disimpegno scala. La struttura dispone di locale "office"
idoneo per il porzionamento dei pasti ma non attrezzato per la produzione
degli stessi. I pasti dovranno comunque essere somministrati ai bambini nel
rispetto di quanto previsto nel presente contratto.
Il Concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione
dell'intero immobile indicato nelle planimetrie allegati "A", tra i quali le
utenze, le assicurazioni, la Tari, la sicurezza e la manutenzione ordinaria
degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, i quali, al termine del
contratto, dovranno essere consegnati in ottime condizioni. Il
Concessionario dovrà farsi carico ugualmente della manutenzione ordinaria,
delle utenze e delle pulizie dei locali della Ludoteca e dello Spazio lettura
gestiti dal Quartiere Porto (escluso quelle telefoniche) come meglio
dettagliato nel presente contratto.
Il Concessionario dovrà farsi inoltre carico del presidio e coordinamento
complessivo della struttura, fermo restando le responsabilità precipue in
capo a ciascun datore di lavoro. I locali sede del servizio saranno messi a
disposizione del concessionario gratuitamente per tutta la durata della
concessione.
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Concessionario, per
tutta la durata del contratto, in concessione d'uso i locali di cui sopra, dotati
degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si
trovano.
La struttura verrà consegnata al Concessionario perfettamente funzionante
27
mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal Dirigente comunale
competente e dal legale rappresentante del Concessionario. Al verbale sarà
allegato analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione
dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi. Alla
scadenza del contratto il Concessionario sarà tenuto a riconsegnare
l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi in buono stato di
conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal
normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con
le stesse modalità. Sarà a carico del Concessionario la sostituzione del
materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Amministrazione
Comunale, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al
corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli
eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine
che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine,
l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un
importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per
quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Oneri a carico del concessionario
• pagamento delle utenze elettriche, su consumi registrati da contatore
esclusivo ed intestato per la sezione Primavera, per il SET Spazio
lettura “BIBLIÒ”;
• pagamento delle utenze telefoniche con telefono intestato per la
sezione Primavera;
• pagamento delle utenze di acqua e gas per la sezione Primavera e per
il SET Spazio lettura “BIBLIÒ”;
• pagamento della TARI per la totalità degli spazi oggetto della
concessione;
• pagamento delle spese di riscaldamento e della manutenzione e
verifica periodica dell'impianto per il servizio Progetto UnoSei e per
il SET Spazio lettura “BIBLIÒ”;
28
• tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie per la sezione
Primavera e per il SET Spazio lettura “BIBLIÒ”;
• manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti,
opere edili ecc. che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si
elencano: sistemazione di finiture e/o componenti danneggiati;
• espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle
fosse, pozzetti o vasche terminali compresi; riparazione delle
attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta,
illuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti,
compresa la loro sostituzione in caso di rottura, riparazione di porte,
serrature, impianti e presidi di sicurezza, sia antincendio che anti-
intrusione, piccole riparazioni di pavimenti e rivestimenti. Tutta
l'attività di manutenzione a carico del Concessionario dovrà essere
svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in
sede di gara ed accettato dall'Amministrazione;
• pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti,
superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e
materiale didattico per la sezione Primavera e per il SET Spazio
lettura “BIBLIÒ”;
• spese di assicurazione contro i furti, incendi e danni a terzi secondo
quanto dettagliatamente previsto all'Art. 8;
• presidio e coordinamento complessivo della struttura (comprensivo
della sezione Primavera e del SET Spazio lettura “BIBLIÒ”;), fermo
restando le responsabilità precipue in capo a ciascun datore di
lavoro, tenuto conto della evidente sull'orario di funzionamento
complessivo dei servizi attivati.
Il Concessionario, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di
controllo e manutenzione dello stato degli immobili e attrezzature ha
l'obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e non
risolta ed a tutte quelle situazioni che dovranno essere necessariamente
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valutate dagli uffici competenti.
Il Concessionario non può apportare modifiche agli impianti e alla struttura
edilizia senza prima avere acquisito la preventiva autorizzazione scritta del
Comune.
Il Concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le
disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al
servizio di cui al presente contratto e dovrà osservare nei riguardi dei propri
dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti
collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti.
ARTICOLO 11 - NORME SULLA SICUREZZA
Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di
"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è
individuato nel legale rappresentante dell'impresa Concessionaria.
Il Concessionario deve predisporre il documento di valutazione dei rischi
per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D. Lgs. n.
81/2008, che dovrà essere condiviso con il datore di lavoro
dell'Amministrazione (Quartiere Porto) per i servizi comunali presenti nella
struttura.
Il Concessionario dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti
connessi al Documento Unico sulla Sicurezza / valutazione dei rischi
(analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi,
misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi
di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori,
segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario).
Considerato che il contratto riguarda attività esercitate in regime di
"concessione" gli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 sono in
capo al Concessionario.
Il Concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale
30
dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza, di concerto con il
datore di lavoro dell'Amministrazione (Quartiere Porto).
Il Concessionario deve altresì garantire la "gestione delle emergenze" ai
sensi degli artt.da 43 a 46 del D. Lgs. n. 81/2008, predisponendo apposito
"Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo
soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato
durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un
responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile,
con attestazione dell'avvenuta formazione, devono essere forniti
all'Amministrazione prima della stipulazione del contratto.
Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il
Concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in
atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire
situazioni di pericolo.
ARTICOLO 12 - ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE E
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE - CORRISPETTIVI
DOVUTI PER IL SERVIZIO
Per la sezione Primavera l'Amministrazione corrisponderà al Concessionario
la differenza tra il prezzo mensile di € 683,57
(seicentoottantatremilavirgolacinquantasette) Iva 4% esclusa e la retta
corrisposta allo stesso direttamente da ciascuna utente per ogni posto
bambino a se riservato, fino ad un massimo di 20 (venti) posti.
Il valore presunto della concessione per l'intera durata della concessione (6
anni) è al massimo di € 2.079.000,00
(duemilionizerosettantanovemilavirgolazero)Iva esclusa (€346.500,00
annuo per 6 anni) di cui € 861.300,00
(ottocentosessantunomilatrecentovirgolazero) per la sezione Primavera
(€143.550,00 annuo per 6 anni). Per quanto riguarda la sezione Primavera
tale importo corrisponde a 20 (venti) posti bambino, quindi a un costo a
bambino iscritto pari a € 683,57 da settembre a giugno e pari a € 341,78 per
31
il mese di luglio.
Nel caso in cui, dopo il primo anno di avvio del contratto,
l’Amministrazione comunale, in relazione all’andamento dell’utenza
potenziale e della domanda, eserciti l’opzione prevista chiedendo la
trasformazione della sezione primavera in sezione di scuola d’infanzia, il
valore complessivo del contratto sarà decurtato di € 35.000,00
(trentacinquemilavirgolazero) annui per tenere conto dei minori costi di
gestione della scuola d’infanzia rispetto alla sezione primavera. Il valore del
contratto sarà quello risultante dall'applicazione al suddetto importo della
percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario. L'importo contrattuale
rappresenterà quindi il corrispettivo dovuto al Concessionario per il periodo
di durata della concessione, e fino al permanere della fruizione del servizio,
per tutti i posti riservati.
Detto importo verrà corrisposto al Concessionario nel seguente modo:
• per la sola sezione primavera ogni utente iscritto verserà
direttamente al Concessionario la retta dovuta, determinata dal
Comune di Bologna in applicazione delle tariffe vigenti tempo per
tempo;
• la restante parte verrà corrisposta dal Comune di Bologna, detratto
l'ammontare corrispondente ai contributi ministeriali erogati per il
funzionamento delle sezioni di scuola d'infanzia che saranno riscosse
dal gestore, a cui compete l'onere della richiesta del contributo
all'Usr dell'Emilia Romagna e della eventuale procedura di
variazione del titolare della gestione.
12.1 – Modalità di pagamento per la sola sezione Primavera
Relativamente alla Sezione Primavera, l'Amministrazione Comunale
corrisponderà al concessionario la differenza tra il prezzo mensile di €
683,57 (seicentootantatrevirgolacinquantasette), iva esclusa e la retta dovuta
allo stesso direttamente da ciascun utente per ogni posto bambino a sé
riservato, fino ad un massimo di 20 posti.
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Per ogni posto bambino a tempo parziale utilizzato dall'Amministrazione
verrà riconosciuto al Concessionario il 50% del prezzo mensile offerto per
ogni posto bambino a tempo pieno. Il servizio a tempo parziale dovrà essere
prestato per un numero di ore non inferiori al 50% di quelle normalmente
previste per il servizio a tempo pieno.
Corrispettivo diretto degli utenti
Le famiglie dei bambini inseriti nei posti riservati al Comune
corrisponderanno al Concessionario un corrispettivo mensile pari alla retta
che, in funzione della situazione ISEE familiare, avrebbero corrisposto per
la frequenza al nido comunale, con le modalità di pagamento indicate dal
concessionario e comunque successivamente all’espletamento del servizio
erogato ogni mese.
Al momento dell’inserimento il Quartiere Porto indicherà al Concessionario
l’ammontare della retta per ogni utente. Per questi utenti saranno valide tutte
le regole tariffarie (riduzioni, rinunce, ecc. ) al momento in vigore per gli
utenti dei nidi comunali. Eventuali richieste di revisioni delle rette avanzate
dagli utenti in corso d'anno verranno esaminate dal competente servizio
comunale e, se accordate, verranno comunicate al concessionario che le
applicherà a decorrere dal mese successivo. Nel caso di mancato o ritardato
pagamento da parte delle famiglie nulla è dovuto da parte del Comune di
Bologna.
Corrispettivo comunale
Per ogni posto riservato nel periodo di durata della concessione (escluso i
mesi di luglio e agosto), fino al permanere della fruizione del servizio, il
Comune corrisponderà al concessionario un corrispettivo mensile pari alla
differenza tra il prezzo mensile per ogni posto bambino determinato in sede
di gara e la retta mensile dovuta dal singolo utente. Per il solo mese di luglio
il Comune corrisponderà al Concessionario, un corrispettivo forfettario pari
al 50% dell'intero costo gestionale mensile per posto bambino così come
sopra definito per il numero di posti in concessione effettivamente utilizzati
33
nel mese di giugno precedente.
Annualmente il Comune:
1. per tutti i posti riservati in concessione riconoscerà il corrispettivo
per il periodo settembre/dicembre
2. nel caso in cui un numero significativo di posti non risultassero
coperti e vi fosse la forte probabilità di non assegnarli nemmeno con le
successive graduatorie, il Comune si riserva la possibilità di rimettere tali
posti nella disponibilità del concessionario anche prima del 31/12.
L'Amministrazione non erogherà più alcun corrispettivo per i posti non
coperti dal mese successivo a quello in cui è formalmente comunicata la
rimessa nella disponibilità del concessionario.
3. a partire da gennaio, per ognuno dei posti resosi disponibile per
rinuncia e non sostituibile, il Comune non avrà più la riserva per questi
posti; tali posti potranno essere utilizzati direttamente dal concessionario.
4. l'Amministrazione non erogherà più alcun corrispettivo per i posti
non coperti dal mese successivo a quello in cui è formalmente comunicata la
rinuncia.
ART. 13 - MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L'Amministrazione Comunale – Area Educazione e Formazione -
provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del
servizio, il corrispettivo dovuto al Gestore (al netto della retta mensile
pagata direttamente da ciascun utente allo stesso) a seguito di presentazione
di regolare fattura, con allegato elenco dei bambini ospitati nel mese di
riferimento della fattura e con l'indicazione delle relative presenze. Le
presenze dei bambini nel mese di riferimento dovranno essere inviate
contemporaneamente, e comunque non oltre l'invio della fattura, anche al
Quartiere Porto.
Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti
ed essere intestate a: Comune di Bologna – Area Educazione e Formazione
– Codice IPA XGO2HK – Piazza Liber Paradisus, 6 - 40129 Bologna -
34
P.IVA N. 01232710374.
Le fatture dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario
sul quale dovranno essere accreditate le somme. Saranno a carico del
Gestore le spese derivanti da accrediti in c/c bancari o postali.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, il concessionario si assume
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente
concessione, per cui tutte le transazioni relative alla presente concessione
dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o
postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati
anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il concessionario si impegna a
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante
e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha
sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010
a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di
eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del
servizio potrà essere sospeso da parte del concessionario. Qualora
35
quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere
risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte
dell’Amministrazione comunale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L.
n.187/2010, il gestore dovrà comunicare al Comune di Bologna – Area
Educazione e Formazione gli estremi identificativi del conto o dei conti
correnti dedicati, comprese le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso/i entro sette giorni dalla sua/loro accensione
o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente
contratto. Il gestore dovrà provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, della Legge n. 136/2010,
l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di
cui all’art. 3 comma 7 della medesima Legge comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 sulla fattura
dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:
Bilancio 2015 – Capitolo ____________ - impegno n. ____________
Bilancio 2016 – Capitolo ____________ - impegno n. ____________
Bilancio 2017 – Capitolo ____________ - impegno n. ____________
Bilancio 2018 – Capitolo ____________ - impegno n. ____________
Bilancio 2019 – Capitolo ____________ - impegno n. ____________
Bilancio 2020 – Capitolo ____________ - impegno n. ____________
Bilancio 2021 – Capitolo ____________ - impegno n. ____________
In deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012 il pagamento di fatture
riscontrate regolari e relative a servizi correttamente prestati verrà effettuato
dalla Tesoreria Comunale, a mezzo di mandato, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse da parte dell' Area Educazione e Formazione del
36
Comune di Bologna, vista la natura del contratto della prestazione e che per
il controllo della fattura viene richiesto l'intervento di più punti organizzativi
interni al Comune. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine
anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla
chiusura dell'esercizio finanziario. Eventuali interessi di mora decorrono,
senza che ne sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento. Tali eventuali interessi saranno
calcolati in base al disposto dell’art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure
in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se
inferiore. Sono a carico dell’impresa le spese derivanti da specifiche
richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c
bancari o postali. Nel caso di inadempienze normative, retributive,
assicurative verso il personale dipendente, definitivamente accertate,
l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i
pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò
attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata
regolarizzazione, l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali
previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Onde
poter provvedere al pagamento, l’Amministrazione Comunale dovrà essere
in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e
INAIL.
ARTICOLO 14 - REVISIONE PREZZI
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per
almeno il primo anno di durata della concessione.
Successivamente, le eventuali richieste di revisione prezzo ad istanza di
parte, in aumento o in diminuzione, saranno valutate previo contraddittorio.
Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, saranno
operate sulla base di istruttoria, condotta dal Responsabile unico del
procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte del
37
concessionario.
In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 7 del D.
Lgs. n.163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media
annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) base
Bologna.
L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea
documentazione a sostegno della richiesta. Nel caso in cui l'esito
dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non
potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al Comune della richiesta
avanzata dal concessionario.
ARTICOLO 15 - ONERI A CARICO
Tutte le spese del presente contratto (diritti di segreteria, imposta di
registrazione ecc....) nessuna esclusa o eccettuata vengono assunte dalla
Concessionaria che allo scopo ha effettuato a favore della Tesoreria del
Comune , Unicredit Banca S.p.A , bolletta n.16007, il versamento in data
27.8.2015 di € 3.604,31 (tremilaseicentoquattrovirgolatrentuno) di cui €
2.234,94 per diritti di segreteria, € 200,00 per spese di registrazione, €
1.169,37 per spese pubblicazione del bando di gara.
L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.
Saranno inoltre a carico del Concessionario le spese derivanti da specifiche
richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c
bancari e postali.
ARTICOLO 16 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli
obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n.
767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015
a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00
(centotremilanovecentocinquantavirgolazero).
L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto
38
previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2008.
La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:
• pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare
eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il
limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni
consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia
necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
• rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
• rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C.
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento
di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei
quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto
pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per
l’applicazione delle stesse.
Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs.
163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario
dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca
dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata
secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale
del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e
Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel
termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata
dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante
l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.
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ARTICOLO 17 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO SUB -
CONCESSIONE
A pena di nullità, è vietato al concessionario cedere il contratto salvo quanto
previsto dall'art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e
dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende
soggettive dell'esecutore.
La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
Le prestazioni per le quali è consentita la sub-concessione, in quanto
prestazioni specialistiche o accessorie, comunque previa autorizzazione
rilasciata dal concedente sono:
�� la manutenzione ordinaria della struttura gestita;
�� la manutenzione delle attrezzature;
�� la fornitura dei pasti per i bambini;
�� il servizio di lavanderia e le pulizie che per essere effettuate
richiedano macchinari, presidi, strutture o personale specifici.
La sub-concessione è assimilabile al subappalto e si applica pertanto quanto
previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, al quale espressamente si
rinvia.
ARTICOLO 18 - FACOLTA' DI VARIAZIONE O DI
MIGLIORAMENTO DELLA CONCESSIONE
È facoltà delle parti modificare consensualmente la concessione-contratto
per esigenze dell'Amministrazione, ovvero su proposta del concessionario,
sia durante la vigenza del contratto che nell'eventuale fase di rinnovo.
Nel presente contratto è operante il quinto d'obbligo secondo il disposto
dell’art. 11 del R.D. n.2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 827/1924.
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto
sono individuati come “dati personali”, ai sensi del D.Lgs.196 del
30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo
stesso decreto.
40
Il Quartiere Porto comunicherà al Concessionario i dati personali relativi ai
soggetti che usufruiranno del servizio secondo quanto previsto dall’art. 8 del
Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in
archivi e banche-dati comunali, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale O.d.g.n. 254 del 23 novembre 1998.
Il Quartiere conferirà al concessionario i dati personali e sensibili relativi ai
soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri
operativi:
• la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in
relazione allo sviluppo delle attività, che rientrano tra le finalità
istituzionali dell’Ente Locale correlate all’ambito dei servizi sociali;
• i dati comunicati al concessionario sono resi allo stesso soggetto in
forma pertinente e non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve
essere fatto.
I dati comunicati dal Quartiere Porto al Concessionario o da questo
direttamente acquisiti per conto del Quartiere non potranno essere riprodotti
ad uso del concessionario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e
dovranno essere restituiti o conferiti al Quartiere stesso contestualmente alla
presentazione della rendicontazione dell’attività svolta.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio
il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a
rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle
transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Il Concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale copia
del documento programmatico sulle misure di sicurezza da esso
eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le
proprie attività.
È fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e
sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati,
fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di
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legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di
dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).
Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del
servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al Concessionario, questo
si impegna a:
• soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt.13, 23, 24, 17 e 20 del
D.Lgs.196 /2003;
• trasferire tempestivamente al Quartiere, con le dovute cautele relative
alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate
tutte le informazioni acquisite.
Il concessionario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla
stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei
dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e
l’eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del
contratto.
ARTICOLO 20 - VERIFICHE E CONTROLLI
L'Amministrazione comunale potrà effettuare, in qualsiasi momento,
controlli nel servizio al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto
l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il buon funzionamento del
servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle
famiglie.
Il Comune avrà facoltà di effettuare momenti di osservazione pedagogica
sul servizio, tramite i coordinatori pedagogici della propria Istituzione
Educazione e Scuola e dell'Area Educazione e Formazione.
È facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale ispezionare e controllare
lo stato delle sedi, degli arredi e delle attrezzature in ogni momento.
II controllo sarà effettuato da parte del personale del Comune di Bologna,
con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con
modalità tali da non creare disservizi.
II Comune potrà altresì avvalersi di personale specializzato per la verifica di
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aspetti tecnicamente complessi nello svolgimento dei servizi.
II Concessionario sarà tenuto a fornire dati, report e ogni altra informazione
richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.
Il Concessionario è tenuto a presentare al Comune, annualmente, i risultati
della valutazione interna, realizzata secondo le modalità contenute nel
progetto presentato in sede di gara. Il Comune si riserva di chiedere al
Concessionario di tenere monitorati i dati che riterrà necessari per il
controllo dei servizi.
ARTICOLO 21 - INADEMPIMENTI E PENALI
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a
quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione comunale invierà
comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni.
Il Concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni
all'Amministrazione comunale nel termine massimo di sette giorni di
calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni
contrattuali entro il termine indicato dal Comune.
Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto
nel presente contratto in materia di risoluzione, nel caso in cui le
giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata
risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione
comunale si riserva di valutare l'applicazione delle seguenti penali:
• per sostituzione durante l’anno educativo del personale educatore
effettuato per esigenze organizzative del concessionario, senza
averne data tempestiva comunicazione scritta (tramite e-mail)
all'Area Educazione e Formazione, entro i cinque giorni di
calendario: la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni operatore.
• la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni mancata presentazione di:
1. modulistica relativa al personale prima dell'avvio del servizio
2. modulo di definizione del monte ore non frontale con i bambini
3. documento relativo alla programmazione di ogni sezione o
43
gruppo di bambini
4. verifica scritta dell’andamento del servizio
5. scheda generale informativa
6. modalità di autovalutazione interno sulla qualità del servizio
7. documento finale di autovalutazione
8. dati richiesti dalla Regione Emilia Romagna entro i termini
previsti.
• per mancato rispetto degli standard organizzativi e gestionali previsti
dalla normativa regionale, mancato rispetto delle disposizioni del
presente capitolato e salvo che il fatto non costituisca più grave
inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni
contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento.
• per negligenza constatata del concessionario in conseguenza della
quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i
minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più
grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per
ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento.
• per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al
concessionario e salvo che il fatto non costituisca più grave
inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 500,00
per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento.
• per inosservanza degli orari di apertura dei servizi: € 100,00 all'ora,
salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
• per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti
dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il
contraddittorio: da € 50,00 ad € 250,00 per ogni singolo episodio, in
base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più
grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o
sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione
del personale interessato;
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• per mancato rispetto da parte del concessionario delle disposizioni
del presente contratto e salvo che il fatto non costituisca più grave
inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 500,00
per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento.
L’applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto
dell’addebito, secondo la procedura sopra descritta e, in caso di
inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediante trattenuta
dell’ammontare previsto dall’importo a saldo delle rette fatturate per i mesi
a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o sulla
cauzione definitiva prestata dal concessionario.
L'Amministrazione emetterà nota formale di addebito per l'importo delle
penali applicate (importo escluso IVA ai sensi dell'art. 15 (comma 1^, punto
1) del D.P.R. 633/72 e s.m.i.).
ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
In caso di inosservanze gravi da parte del Concessionario degli obblighi e
delle condizioni stabiliti nel presente contratto, l'Amministrazione inoltrerà
apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non
superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento
della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a
mano.
Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei casi
previsti dall'art. 1453 del Codice Civile.
Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C.:
• dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate
oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
• danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o
colposi da parte del personale del concessionario;
• mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di
comportamento scorretto o sconveniente;
45
• revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento;
• inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale
impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e
degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
• violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto
svolgimento dei servizi;
• accertamenti da parte degli operatori comunali incaricati di vigilare sul
servizio relativamente a gravi mancanze rispetto alla relazione con i
bambini dopo accertamento e verifica col concessionario del servizio;
• inadeguata o carente capacità da parte del concessionario del servizio di
intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate dopo
accertamento e verifica;
• gravi danni a impianti e/o beni, attrezzature concessi dal Comune,
dovuti a comportamenti dolosi o colposi del concessionario;
• inosservanza del divieto di sub-concessione;
• situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico
del concessionario;
• sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta,
funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente
difformi da quelli stabiliti nel Capitolato;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel
termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
• frode o evasione fiscale del concessionario;
• grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al
concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione comunale
avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali
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somme relative al danno che possa esserne derivato.
Avviata la gestione, il concessionario del servizio potrà recedere dal
presente contratto - con adeguata motivazione - dandone un preavviso
scritto di almeno dodici mesi, senza pretendere alcun compenso, fatto salvo
l'incameramento delle garanzie in essere al momento del recesso.
Qualora il Comune intenda recedere dal contratto, con motivazione
espressa, dovrà darne comunicazione al concessionario del servizio con le
stesse modalità e tempi sopra previsti.
ARTICOLO 23 - DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA
A tutti gli effetti del contratto il concessionario elegge domicilio presso la
propria sede stabile e strutturata indicata in sede di gara.
Il concessionario garantisce che le comunicazioni e quant'altro il Comune
farà pervenire alla suddetta sede saranno tempestivamente ritirate e
visionate. In caso di mancato ritiro delle raccomandate A.R. Queste si
intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni
dalla data di avviso di giacenza Poste.
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per
l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la
copetenza del Foro di Bologna.
ARTICOLO 25 - DOCUMENTI DI CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e
concorrono a determinarne il contenuto:
Capitolato speciale d’oneri;
Patto di integrità;
Offerta tecnica: 1) progetto pedagogico e carta dei servizi 2) progetto
organizzativo-personale dedicato alla gestione con allegati, 3) informazioni
relative ai pasti da somministrare ai bambini e allegati menu invernale ed
estivo, tabelle dietetiche, tabelle percentuali biologico, 4) programma di
attivita'/piano di lavoro relativo alle pulizie quotidiane e periodiche con
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allegati, 5) programma di interventi di manutenzionesu immobili e
attrezzature e allegati;
Offerta economica;
Planimetrie A 1 - 2 .
Il Capitolato speciale d’oneri è allegato materialmente al presente contratto.
I restanti documenti sopra elencati sono pienamente conosciuti dalle parti e
vengono dalle medesime sottoscritti mediante apposizione di firma
autografa e conservati in atti dell' Area Educazione e Formazione.
ARTICOLO 26- SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE REFERENTI
PER IL CONCESSIONARIO
L'Amministrazione individua i seguenti settori come referenti per il
concessionario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente
contratto, di seguito sintetizzate:
• Area Educazione e Formazione: formalizzazione contratto di
concessione, controllo sulla corretta prestazione del servizio da parte
del concessionario secondo quanto indicato nel presente contratto,
avvalendosi per la funzione di controllo anche del coordinamento
pedagogico dell’Istituzione comunale “Educazione e Scuola”,
contestazione in caso di inadempimenti e proposta di applicazione
penali, risoluzione contrattuale, revisione prezzi, autorizzazione alla
sub-concessione delle attività consentite dal capitolato; liquidazione
dei corrispettivi.
• Quartiere Porto: adempimenti connessi alla gestione della relazione
con l’utenza, quali ammissione al servizio, programmazione degli
inserimenti e definizione delle rette.
ARTICOLO 27 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE-
RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si
applicano:
1. direttiva Europea 2004/18/CE
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2. D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ove applicabile in base all’art. 30 del
medesimo D.Lgs. o nei casi espressamente richiamati;
3. L. 241/1990 e s.m.i.;
4. norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n.
2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in quanto applicabili;
5. norme Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili
Letto, approvato e sottoscritto
IL COMUNE DI BOLOGNA (Dr.ssa Pompilia Pepe)
C.A.D.I.A.I COOPERATIVA SOCIALE (Sig.ra Germana Grandi)
IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Luca Uguccione)
***********
Atto fatto in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 presso la sala del U.I. Gare
del Comune di Bologna e letto da me, Segretario Generale, ai Signori
comparenti i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e
dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo
approvano e con me lo sottoscrivono, avendomi dispensato dal dar lettura
dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi
dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza.
Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e
da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in
pagine 68 e letto mediante l’uso e il controllo mio personale degli strumenti
informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette
qualità come di seguito mediante apposizione di firma digitale, ciascuna
apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della
sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente
accertata la validità e l’efficacia temporale:
49
La firma digitale della Dr.ssa Pompilia Pepe, è stata verificata con esito
tecnico positivo. Il certificato rilasciato da ACTALIS, iscritta nell’elenco
dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.
La firma digitale della Sig.ra Grandi Germana è stata verificata con esito
tecnico positivo. Il certificato rilasciato da INFOCERT, iscritta nell’elenco
dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.
I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente
il contratto informatico che non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Firmato digitalmente da:
IL COMUNE DI BOLOGNA (Dr.ssa Pompilia Pepe)
C.A.D.I.A.I COOPERATIVA SOCIALE (Sig.ra Germana Grandi)
IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Luca Uguccioni)
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PARTE A - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Art. A.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONELa concessione ha per oggetto la gestione (comprensiva di manutenzione ordinaria degli immobili edaltri oneri) dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia denominati "Progetto Uno-Sei", ubicatiin Bologna Via Pier De' Crescenzi 14, per sei anni, dall'a.s. 2015-2016 all'a.s. 2020-2021. Il serviziocomprende la gestione di due sezioni di scuola d'infanzia e di una Sezione di nido di bambini in età fra24 e 36 mesi (di seguito sezione Primavera), che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'annoeducativo di riferimento, tutte già attive nell'a.s. 2014-15, salvo quanto previsto nel successivo articoloB1.1.La concessione è regolata dalle prescrizioni contenute nel contratto e nel presente capitolato. Nellagestione e organizzazione del servizio il concessionario dovrà rispettare pienamente quanto previstodalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, garantendo altresì modalità organizzativecongruenti con le finalità e gli obiettivi contenuti nei Regolamenti delle scuole d'infanzia e dei nidid'infanzia comunali.Al concessionario sarà consegnata la parte di immobile indicata nelle planimetrie allegate al presentecapitolato.I locali sede del servizio saranno messi a disposizione del concessionario gratuitamente per tutta ladurata della concessione.
Art. A.2 - DURATA DELLA CONCESSIONELa concessione avrà durata pari a 6 anni scolastici, con decorrenza dal 1 settembre 2015 e termine al31 agosto 2021.Al termine della concessione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per unperiodo non superiore a mesi dodici, previo avviso da comunicarsi per iscritto al concessionario almenoquindici giorni prima della scadenza del termine. Il concessionario è impegnato ad accettare taleeventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.
Art. A.3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.Il valore presunto della concessione posto a base di gara per l'intera durata della concessione (6 anni)è stimato in € 2.100.000,00 IVA esclusa (€ 350.000 euro anno per 6 anni), di cui € 870.000,00 per lasezione primavera (€ 145.000,00 euro anno per 6 anni). Per la sezione primavera tale importocorrisponde a 20 posti bambino, quindi a un costo a bambino iscritto pari a € 690,48 da settembre agiugno e pari a € 345,24 per il solo mese di luglio.Nel caso in cui, dopo il primo anno di avvio del contratto, l’Amministrazione comunale, in relazioneall’andamento dell’utenza potenziale e della domanda, eserciti l’opzione prevista nel successivo art.B1, chiedendo la trasformazione della sezione primavera in sezione di scuola d’infanzia, il valorecomplessivo del contratto sarà decurtato di € 35.000,00 annui per tenere conto dei minori costi digestione della scuola d’infanzia rispetto alla sezione primavera.
Il valore del contratto sarà quello risultante dall'applicazione al suddetto importo della percentuale diribasso offerta dall'aggiudicatario. L'importo contrattuale rappresenterà quindi il corrispettivo dovuto alconcessionario per il periodo di durata della concessione, e fino al permanere della fruizione delservizio, per tutti i posti riservati.Detto importo verrà corrisposto al concessionario nel seguente modo:- per la sola sezione primavera ogni utente iscritto verserà direttamente al concessionario la rettadovuta, determinata dal Comune di Bologna in applicazione delle tariffe vigenti tempo per tempo;- la restante parte verrà corrisposta dal Comune di Bologna, detratto l'ammontare corrispondente aicontributi ministeriali erogati per il funzionamento delle sezioni di scuola d'infanzia che saranno riscossedal gestore, a cui compete l'onere della richiesta del contributo all'Usr dell'Emilia Romagna e dellaeventuale procedura di variazione del titolare della gestione.
Art. A.3.1 – Modalità di pagamento per la sola sezione PrimaveraRelativamente alla Sezione Primavera, l'Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario la
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differenza tra il prezzo mensile di € 690,48 (seicentonovanta,48), meno il ribasso offerto in sede di gara,Iva esclusa e la retta dovuta allo stesso direttamente da ciascun utente per ogni posto bambino a sériservato, fino ad un massimo di 20 posti.Per ogni posto bambino a tempo parziale utilizzato dall'Amministrazione verrà riconosciuto alconcessionario il 50% del prezzo mensile offerto per ogni posto bambino a tempo pieno.Il servizio a tempo parziale dovrà essere prestato per un numero di ore non inferiori al 50% di quellenormalmente previste per il servizio a tempo pieno.a) Corrispettivo diretto degli utentiLe famiglie dei bambini inseriti nei posti riservati al Comune corrisponderanno al concessionario uncorrispettivo mensile pari alla retta che, in funzione della situazione ISEE familiare, avrebberocorrisposto per la frequenza al nido comunale, con le modalità di pagamento indicate dalconcessionario e comunque successivamente all’espletamento del servizio erogato ogni mese.Al momento dell’inserimento il Quartiere Porto indicherà al concessionario l’ammontare della retta perogni utente. Per questi utenti saranno valide tutte le regole tariffarie (riduzioni, rinunce, ecc. ) almomento in vigore per gli utenti dei nidi comunali. Eventuali richieste di revisioni delle rette avanzatedagli utenti in corso d'anno verranno esaminate dal competente servizio comunale e, se accordate,verranno comunicate al concessionario che le applicherà a decorrere dal mese successivo.Nel caso di mancato o ritardato pagamento da parte delle famiglie nulla è dovuto da parte delComune di Bologna.
b) Corrispettivo comunalePer ogni posto riservato nel periodo di durata della concessione (escluso i mesi di luglio e agosto), finoal permanere della fruizione del servizio, il Comune corrisponderà al concessionario un corrispettivomensile pari alla differenza tra il prezzo mensile per ogni posto bambino determinato in sede di gara ela retta mensile dovuta dal singolo utente.Per il solo mese di luglio il Comune corrisponderà al concessionario, un corrispettivo forfettario pari al50% dell'intero costo gestionale mensile per posto bambino così come sopra definito per il numero diposti in concessione effettivamente utilizzati nel mese di giugno precedente.Annualmente il Comune:• per tutti i posti riservati in concessione riconoscerà il corrispettivo per il periodosettembre/dicembre.• Nel caso in cui un numero significativo di posti non risultassero coperti e vi fosse la forteprobabilità di non assegnarli nemmeno con le successive graduatorie, il Comune si riserva la possibilitàdi rimettere tali posti nella disponibilità del concessionario anche prima del 31/12. L'Amministrazionenon erogherà più alcun corrispettivo per i posti non coperti dal mese successivo a quello in cui èformalmente comunicata la rimessa nella disponibilità del concessionario.• a partire da gennaio, per ognuno dei posti resosi disponibile per rinuncia e non sostituibile, ilComune non avrà più la riserva per questi posti; tali posti potranno essere utilizzati direttamente dalconcessionario.L'Amministrazione non erogherà più alcun corrispettivo per i posti non coperti dal mese successivo aquello in cui è formalmente comunicata la rinuncia.
Art. A.4 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIOVisto l'art. 11, comma 12, del D. Lgs.163/2006, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare,in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'Impresa aggiudicatariadella concessione, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nellacomunicazione di aggiudicazione.Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al concessionario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza dileggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dallecompetenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.Tutte le spese afferenti la gara e alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a caricodell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'AmministrazioneComunale.Rientrano in tali oneri le marche da bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria,spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
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L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 629lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l’art. 17-ter, si applicherà lo“split payment”, ossia il versamento dell’IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all’Erario. IlComune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione dibeni, mentre la quota di IVA verrà versata all’Erario.In caso di proroga del contratto prevista al precedente Art. A.2 le eventuali spese saranno a carico delconcessionario.L'aggiudicataria sarà inoltre tenuta a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 comma 35 deldecreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, alla stazione appaltanteentro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando digara.Faranno parte del contratto di concessione il presente capitolato speciale ed i seguenti documentipresentati dal concessionario in sede di gara e componenti l'offerta tecnica:• Carta dei servizi ed il progetto pedagogico• documento relativo al personale dedicato alla gestione - progetto organizzativo• menù e tabelle dietetiche• programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche• programma relativo agli interventi di manutenzione su immobili e attrezzature.Il concedente individuerà e comunicherà al concessionario le articolazioni organizzative checostituiranno riferimento per il concessionario per lo svolgimento delle attività descritte nel presentecapitolato e che si possono così sintetizzare:• Area Educazione e Formazione: sottoscrizione del contratto di concessione, controllo sullacorretta prestazione del servizio da parte del concessionario, contestazione in caso di inadempimenti eproposta di applicazione penali, risoluzione contrattuale, revisione prezzi, autorizzazione alla sub-concessione delle attività consentite, controllo sulle fatture emesse dal concessionario, liquidazionecorrispettivi.• Quartiere Porto: adempimenti connessi all'accesso al servizio e alle tariffe, inserimentopresenze.
Art. A.5 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.L'Amministrazione Comunale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione delservizio, il corrispettivo dovuto al concessionario al netto delle rette mensili pagate direttamente daciascun utente allo stesso per i bambini iscritti alla sezione Primavera a seguito di presentazione diregolare fattura, con elenco dei bambini ospitati nel mese di riferimento della fattura e con l'indicazionedelle relative presenze. Le presenze dei bambini nel mese di riferimento dovranno essere inviatecontemporaneamente, e comunque non oltre l'invio della fattura, anche al Quartiere Porto.Le fatture dovranno essere compilate ed inviate secondo la normativa vigente per la fatturazioneelettronica. Il concedente comunicherà successivamente l'esatta intestazione delle fatture e le altreinformazioni necessarie.
Tenuto della particolare complessità dei controlli che richiedono non solo la verifica dell’effettività dellaprestazione, ma anche della retta corrisposta dall’utente attraverso il coinvolgimento dei Quartieri, ilpagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 e 60giorni, rispettivamente per le sezioni di scuola d’infanzia e per la sezione primavera, dalla data diricevimento delle singole fatture da parte dell'Area competente relative a forniture regolarmenteeffettuate. Il termine di pagamento potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario e in caso dicontestazione di quanto già fatturato.L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE,periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto)punti percentuali.Sono a carico dell’impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità dipagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, il concessionario si assume l’obbligo della tracciabilità deiflussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative alla
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presente concessione dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postaliaccesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva,esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei aconsentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare allastazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loroaccensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazionifinanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codicefiscale delle persone delegate ad operare su di essi.L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propriacontroparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dàimmediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo dellaprovincia in cui ha sede la stazione appaltante.Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire lapiena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per icasi di inadempienza contributiva.Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamentidei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte del l’appaltatore.Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto,mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. A.6 - REVISIONE PREZZILe parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per almeno il primo anno di duratadella concessione.Successivamente, le eventuali richieste di revisione prezzo ad istanza di parte, in aumento o indiminuzione, saranno valutate previo contraddittorio.Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, saranno operate sulla base diistruttoria, condotta dal Responsabile unico del procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza daparte del concessionario.In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n.163/2006, il parametrodi riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo perfamiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) base Bologna.L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegnodella richiesta. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, taleadeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al Comune della richiestaavanzata dal concessionario.
Art. A.7 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUB-CONCESSIONEA pena di nullità, è vietato al concessionario cedere il contratto salvo quanto previsto dall'art. 51 per levicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006per le vicende soggettive dell'esecutore.La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.Le prestazioni per le quali è consentita la sub-concessione, in quanto prestazioni specialistiche oaccessorie, comunque previa autorizzazione rilasciata dal concedente sono:• la manutenzione ordinaria della struttura gestita;• la manutenzione delle attrezzature;• la fornitura dei pasti per i bambini per la sezione Primavera;• il servizio di lavanderia e le pulizie che per essere effettuate richiedano macchinari, presidi,strutture o personale specifici.La sub-concessione è assimilabile al subappalto e si applica pertanto quanto previsto dall'art. 118 delD. Lgs. n. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.
Art. A.8 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTOA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presentecapitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire, secondo l’art.113 del D. Lgs. 163/2006, una
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garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di garanzia sotto forma di fideiussioneassicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramocauzioni.La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:α) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e conl’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria lacostituzione in mora da parte di quest’ultima;β) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C.χ) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C.La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalconcessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione,avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse.Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontaredella garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, ilconcessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dellarelativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoriasarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Art. A.9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIOIl concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del servizio, in attuazionedel progetto presentato nell'offerta ed accettato dall'Amministrazione, uniformandosi a tutte ledisposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto della presente concessione.Il concessionario si obbliga:• a mantenere i requisiti previsti dalla normativa vigente per tutti i servizi oggetto della presenteconcessione;• a farsi carico della riscossione integrale delle rette direttamente da ciascun utente per gli iscrittialla sezione Primavera;• con riferimento alla sezione Primavera, a farsi carico della riscossione di eventuali rette noncorrisposte dagli utenti, senza nulla pretendere dal Comune e senza che questo costituisca motivo disospensione dell'utente dal servizio;• ad assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo iparametri stabiliti dal CCNL di riferimento, coerente con la tipologia dei servizi gestiti, nel rispetto dellenormative e degli accordi vigenti in materia;• a garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo;• a individuare tra il proprio personale un referente del gestore Responsabile per la presenteconcessione, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzionedella concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio;• a disporre di una sede stabile e strutturata, nel territorio della provincia di Bologna o, in casonon disponga di tale sede, il concessionario si obbliga ad attivarla entro 90 giorni dall'aggiudicazione,pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa;• a sottostare alle verifiche di cui al successivo Art. B.6 disposte allo scopo di controllare lacorretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con la concessione-contratto;• a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza, alle pulizie, allamanutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi utilizzate per il servizio nonché alpagamento delle utenze come meglio precisato al successivo Art. B.1;• a mantenere la dotazione, anche mediante riacquisto quando necessario, dei beni accessoriquali ad es. stoviglie, tovagliato ecc. ed ogni altro genere necessario per il funzionamento del servizio,nonché degli arredi e delle attrezzature eventualmente da sostituire.Il concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutelainfortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente contratto e dovrà osservare nei riguardidei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali disettore e negli accordi sindacali integrativi vigenti.
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Il concessionario dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghidi lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previstinei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Normeper il diritto al lavoro dei disabili".È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da luidipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto dilavoro stabilito per il personale stesso.Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio oggetto delpresente contratto o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi oper mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comuneche di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale,che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il Comune sarà così esentato daogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.Il concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria delplesso e delle attrezzature in esso presenti. Il concessionario risponderà interamente per ogni difettodei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni apersone o cose che dagli stessi potranno derivare.Il concessionario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti aleggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese leordinanze e Regolamenti del Comune di Bologna.Per tutta la durata del contratto, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa allasicurezza contro gli incendi (con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto delMinistero degli Interni del 10/03/98).AI termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione comunale l'immobilenelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramentoderivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in accordo colComune.COPERTURE ASSICURATIVE.Il Gestore, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primarioassicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata coperturaassicurativa, contro i rischi di:Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambiniutenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazioneall’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessunaesclusa né eccettuata.Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00=per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:• preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;• conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;• committenza di lavori e servizi• organizzazione di manifestazioni;• danni a cose in consegna e/o custodia;• danni a cose di terzi da incendio;• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Gestore, che partecipino all’attivitàoggetto della convenzione a qualsiasi titolo;• danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/oda altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Gestore - che partecipino all’attivitàoggetto della convenzione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoroaddetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti enon, di cui il Gestore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie ecomplementari, nessuna esclusa né eccettuata.Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 persinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione alcosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie
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professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”;Infortuni che potessero colpire gli utenti del sevizio con somme assicurate non inferiori a:• Morte € 100.000,00• Invalidità Permanente € 100.000,00• Rimborso spese di trasporto € 600,00 per sinistro• Rimborso spese mediche € 2.500,00 per sinistro comprese cure dentarie, lenti e occhiali.
Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessionedal Comune: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi,comunque non inferiore a € 800.000,00.L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come l'eventuale inesistenza o inoperativitàdi polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati per la preparazione deipasti e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal Concessionario– che invierà copia delle polizze all'ufficio assicurazioni - non esonerano il Concessionario stesso dalleresponsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - intutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.L'Amministrazione ����� tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalleCopia di tutte le polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà esseretrasmessa all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del contratto.
Art. A.10 - CLAUSOLA SOCIALE.Il concessionario subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto aquello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovràprioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente,a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresaprescelta dal subentrante.
Art. A.11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI BOLOGNAIl Comune di Bologna mantiene:• le funzioni di indirizzo, il monitoraggio relativo alla gestione del servizio, con particolareriferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nelprogetto pedagogico presentato;• il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standard fissati dallanormativa regionale;• la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delleammissioni, sui posti riservati al Comune di Bologna;• la definizione delle rette di frequenza dei minori ammessi dal Comune e delle eventuali riduzioniqualora ne ricorrano le condizioni.L'Amministrazione si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria delle sole aree verdi esterne edella manutenzione straordinaria se non causata da incuria o negligenza del concessionario, salvodanni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario.L'Amministrazione si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria delle sole aree verdi esterne edella manutenzione straordinaria se non causata da incuria o negligenza del concessionario, salvodanni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario.Il Comune di Bologna informa il Concessionario che sono in corso le verifiche tecniche sugliadempimenti conseguenti alla nuova normativa antisismica, art.14 Legge regionale n. 19 del30/10/2008 e successivi atti conseguenti. In esito a tali verifiche sarà predisposto un programma diinterventi di miglioramento/adeguamento sismico, a implementazione graduale e pluriennale pergarantire la pubblica e privata incolumità. Gli eventuali interventi previsti sulla struttura oggetto dellaconcessione saranno progettati da tecnico abilitato, e autorizzati dalla STC in materia di autorizzazionesismica del Comune di Bologna in base all'art.11 della sopracitata L.R. 19/2008, e saranno a carico delComune di Bologna, che concorderà con il concessionario modalità e tempi di realizzazione,compatibilmente con i servizi gestiti.
Art. A.12 - NORME SULLA SICUREZZA
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Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quantoprevisto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è daindividuare nel titolare dell'impresa concessionaria che ha le caratteristiche di cui all'art. 2 del D. Lgs.81/08. Il concessionario inoltre deve ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, inparticolare:• predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo leindicazioni dell'art. 28, che dovrà essere condiviso con il datore di lavoro dell'Amministrazione per iservizi comunali presenti nella struttura;• svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti dellasicurezza, di concerto con il datore di lavoro dell'Amministrazione;• garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli articoli da 43 a 46, predisponendoapposito "Piano di emergenza" e designando i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza(addetti al primo soccorso e antincendio), che devono essere sempre presenti in numero adeguatodurante lo svolgimento del servizio;• comunicare all'Amministrazione il soggetto responsabile della sicurezza. I nominativi degliaddetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono essere fornitiall'Amministrazione prima della stipulazione del contratto.La manutenzione ordinaria atta al buon funzionamento e alla sicurezza della struttura è di competenzadel concessionario, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire lasicurezza dei locali sono a carico dei competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale, pertanto ilconcessionario, al fine di assolvere agli obblighi di sicurezza, deve richiedere i predetti interventi agliuffici competenti, pur restando in capo ad esso il presidio gestionale/operativo della sicurezza nellemore del loro adempimento.
Art. A.13 - INADEMPIMENTI E PENALIIn ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presentecapitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata dellecontestazioni.Il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel terminemassimo di sette giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizionicontrattuali entro il termine indicato dal Comune.Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente atto in materiadi risoluzione, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso dimancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva divalutare l'applicazione delle seguenti penali:1. per sostituzione durante l’anno educativo del personale educatore effettuato per esigenzeorganizzative del concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (tramite e-mail)al Area Educazione e Formazione, entro i cinque giorni di calendario: la sanzione prevista è di € 200,00per ogni operatore.2. la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni mancata presentazione di:� modulistica relativa al personale prima dell'avvio del servizio� modulo di definizione del monte ore non frontale con i bambini� documento relativo alla programmazione di ogni sezione o gruppo di bambini� verifica scritta dell’andamento del servizio generale informativa� modalità di autovalutazione interno sulla qualità del servizio� documento finale di autovalutazione� dati richiesti dalla Regione Emilia Romagna entro i termini previsti.�� per mancato rispetto degli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale,mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e salvo che il fatto non costituisca più graveinadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni contestazione, in relazione allagravità dell’inadempimento;�� per negligenza constatata del concessionario in conseguenza della quale si sia creata unasituazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto noncostituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni contestazione,
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in relazione alla gravità dell’inadempimento.�� per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario e salvo che ilfatto n on costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 500,00 perogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento.�� per inosservanza degli orari di apertura dei servizi: € 100,00 all'ora, salvo che il fatto noncostituisca più grave inadempimento;�� per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito diprocedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 50,00 ad € 250,00 per ogni singolo episodio, inbase alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora ilcomportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzionedel personale interessato;�� per mancato rispetto da parte del concessionario delle disposizioni del presente capitolatospeciale d'oneri e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potràarrivare fino a € 500,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell’inadempimento.L’applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell’addebito, secondo laprocedura sopra descritta e, in caso di inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediantetrattenuta dell’ammontare previsto dall’importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguireprovvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o sulla cauzione definitiva prestata dalconcessionario.L'Amministrazione emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate (importoescluso IVA ai sensi dell'art. 15 (comma 1^, punto 1) del D.P.R. 633/72 e s.m.i.).
Art. A.14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTOIn caso di inosservanze gravi da parte del Concessionario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nelpresente contratto, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termineessenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida.Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano.Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 delCodice Civile.Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa dicui all'art. 1456 C.C.:• dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate oppure a seguito diun'infrazione particolarmente grave;• danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte delpersonale del concessionario;• mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto osconveniente;• revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento;• inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio,mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanzadelle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;• inosservanza delle norme igienico – sanitarie;• violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;• accertamenti da parte degli operatori comunali incaricati di vigilare sul servizio relativamentegravi mancanze rispetto alla relazione con i bambini dopo accertamento e verifica col concessionariodel servizio;• inadeguata o carente capacità da parte del concessionario del servizio di interveniretempestivamente nelle situazioni segnalate dopo accertamento e verifica;• gravi danni a impianti e/o beni, attrezzature di proprietà del Comune dovuto a comportamentidolosi o colposi del concessionario;• inosservanza del divieto di sub-concessione secondo quanto stabilito all'Art. A.7;• situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o diqualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;• sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta, funzionamento del servizio con
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orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel presente Capitolato;• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dallarichiesta da parte dell'Amministrazione;• frode o evasione fiscale del concessionario;• grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizioalcun indennizzo e l'Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale,oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.Avviata la gestione, il concessionario del servizio potrà recedere dal presente contratto - con adeguatamotivazione - dandone un preavviso scritto di almeno dodici mesi, senza pretendere alcun compenso,fatto salvo l'incameramento delle garanzie in essere al momento del recesso.Qualora il Comune intenda recedere dal contratto, con motivazione espressa, dovrà darnecomunicazione al concessionario del servizio con le stesse modalità e tempi sopra previsti.
Art. A.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come "datipersonali", ai sensi del D. Lgs.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tuteladefinita dallo stesso decreto.Il Quartiere Porto comunicherà al concessionario i dati personali relativi ai soggetti che usufruiranno delservizio secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sulla tutela della riservatezza dei datipersonali contenuti in archivi e banche-dati comunali, approvato con deliberazione del ConsiglioComunale O.d.g. n. 254 del 23 novembre 1998.Il Quartiere conferirà al concessionario i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruisconodel servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:• la comunicazione e Lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delleattività, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente Locale correlate all'ambito dei servizi sociali;• i dati comunicati al concessionario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e noneccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.I dati comunicati dal Quartiere Porto al concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto delQuartiere non potranno essere riprodotti ad uso del concessionario stesso né resi noti in alcuna formao modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Quartiere stesso contestualmente allapresentazione della rendicontazione dell'attività svolta.In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta lemisure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire lasicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.II concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale copia del documentoprogrammatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione deidati personali per le proprie attività. È fatto assoluto divieto al concessionario di comunicare i datipersonali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quandotale comunicazione sia prevista sulla base dinorme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutturesanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti dei servizio, siano conferitidirettamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna a:1. soddisfare gli adempimenti previsti dagli articoli 13, 23, 24,17 e 20 del D. Lgs. 196 12003;2. trasferire tempestivamente al Quartiere, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza,la banca - dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.II concessionario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare edil Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria strutturaorganizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.
Art. A.16 – NORME APPLICABILIPer tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando e nel disciplinare di gara, nel presentecapitolato si applicano le norme del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ove applicabile in base all'art. 20 eall'art. 30 del medesimo D. Lgs. o per le parti in cui è espressamente richiamato, le norme del Codice
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Civile sui contratti in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente contratto.
Art. A.18 – DOMICILIO LEGALEA tutti gli effetti del contratto il concessionario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile estrutturata indicata in sede di gara.Il concessionario garantisce che le comunicazioni e quant'altro il Comune farà pervenire alla suddettasede saranno tempestivamente ritirate e visionate. In caso di mancato ritiro delle raccomandate A..R.Queste si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso digiacenza Poste.
Art. A.19 – FORO COMPETENTEPer qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna.
Art. A.20 – DOCUMENTI DI CONTRATTOFaranno parte del contratto di concessione il presente capitolato speciale d'oneri ed i seguentidocumenti presentati dal concessionario in sede di gara:• la Carta dei servizi ed il progetto pedagogico• documento relativo al personale dedicato alla gestione – progetto organizzativo• menù e tabelle dietetiche• programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche• programma relativo agli interventi di manutenzione su immobili e attrezzature.
Art. A.21 – SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE REFERENTI PER IL CONCESSIONARIOL'Amministrazione individua i seguenti settori come referenti per il concessionario per lo svolgimentodelle attività descritte nel presente capitolato, di seguito sintetizzate:• Area Educazione e Formazione: gestione procedura di affidamento della concessione,formalizzazione contratto di concessione, controllo sulla corretta prestazione del servizio da parte delconcessionario secondo quanto indicato nel presente Capitolato, avvalendosi per la funzione dicontrollo anche del coordinamento pedagogico dell’Istituzione comunale “Educazione e Scuola”,contestazione in caso di inadempimenti e proposta di applicazione penali, risoluzione contrattuale,revisione prezzi, autorizzazione alla sub-concessione delle attività consentite dal Capitolato;liquidazione dei Corrispettivi.• Quartiere Porto: adempimenti connessi alla gestione della relazione con l’utenza, qualiammissione al servizio, programmazione degli inserimenti e definizione delle rette.
Art. A.22 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE - RINVIOPer tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando e nel disciplinare di gara, nel presenteCapitolato speciale si applicano:• direttiva Europea 2004/18/CE• D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ove applicabile in base all’art. 30 del medesimo D. Lgs. o nei casiespressamente richiamati;• L. 241/1990 e s.m.i.;• norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 inquanto applicabili;• dalle norme del Codice Civile e dal Regolamento dei Contratti del Comune di Bologna in quantoapplicabili e compatibili con la natura dell’atto.
PARTE BPRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
Art. B.1 – MODALITÀ DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DISCUOLA D'INFANZIA E DI UNA SEZIONE PRIMAVERA.
1.1 Capacità ricettivaLa capacità ricettiva dei locali dati in concessione, coerentemente con gli standard del D.M. Del18/12/1975 e della Normativa Regionale vigente in materia di servizi prima infanzia, corrisponde a 2
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sezioni di scuola d’infanzia (totale 52 posti) e 1 sezione primavera (20 posti). Questa soluzione potràsubire variazioni negli anni successivi al primo di avvio della concessione, con la trasformazione dellasezione primavera in una terza sezione di scuola d’infanzia, previa richiesta al soggetto gestore entro ilmese gennaio precedente all’.a.s. di riferimento.Nell'ipotesi di variazione suddetta, tenuto conto del minore costo di gestione della sezione di scuolad’infanzia rispetto a quello di una sezione primavera, il valore complessivo del contratto verrà ridotto di€ 35.000,00 annui, decurtati della percentuale di ribasso dell’offerta economica in sede di gara.I posti sono tutti riservati al Comune di Bologna per la frequenza dei bambini già iscritti nel corso deiprecedenti anni scolastici e per quelli di nuova ammissione a partire dall'a.s. 2015-16.
1.2 Organizzazione/funzionamentoScuola d'Infanzia - La scuola d'infanzia dovrà funzionare dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore17,30 secondo il calendario stabilito annualmente per le scuole d'infanzia comunali, che saràcomunicato al concessionario entro il mese di giugno di ogni anno con sospensione per le vacanzenatalizie e pasquali, con avvio di norma la seconda settimana di settembre e termine il 30 giugno diogni anno. Ogni bambino non potrà comunque permanere più di 11 ore al giorno nella struttura, anchese fruitore di servizi aggiuntivi extra convenzione.Sezione primavera - La sezione primavera dovrà funzionare dal lunedì al venerdì con orariogiornaliero di apertura e calendario annuale identici a quelli previsti per i nidi comunali (indicativamentedalla seconda settimana di settembre alla terza settimana di luglio). Ogni bambino non potrà comunquepermanere più di 10,30 ore al giorno nella struttura, anche se fruitore di servizi aggiuntivi extraconvenzione.Il concessionario potrà prevedere autonomamente l'attivazione di servizi integrativi di prolungamentodell'orario giornaliero, durante i periodi di sospensione del calendario per Pasqua e Natale, o durante ilperiodo estivo, verificandone le condizioni di fattibilità in un rapporto diretto con le famiglie. Tali servizisaranno da considerarsi come servizi aggiuntivi extra convenzione.
1.3 Rapporto numerico Adulto/BambinoIl rapporto numerico tra insegnanti e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto per lescuole d'infanzia comunali.Per quanto riguarda la sezione primavera il rapporto numerico fra educatori e bambini iscritti è quelloprevista dalla normativa regionale per le sezioni "primavera".
1.4 Progetto Pedagogico e Programmazione EducativaLe attività devono essere garantite dal concessionario nei termini previsti dal progetto pedagogico ededucativo che sarà presentato in sede di gara ed accettato dal Comune. Il progetto pedagogico dovràessere articolato nelle seguenti voci:1. Finalità - identità pedagogica del servizio: per la Scuola dell'Infanzia in coerenza con le indicazioninazionali per il curricolo di cui al D.M. 254 del 16 novembre 2012, con quanto previsto in ordine alfunzionamento dal regolamento delle scuole d'infanzia comunali di cui alla delibera del Consigliocomunale O.D.G: 178 /1994 del 13 giugno 1994 e successive modifiche (deliberazione P.G.N.202083/2014) per la sezione primavera in coerenza con la legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. e gliOrientamenti contenuti negli atti regolamentari del Comune di Bologna; per entrambi in coerenza conla delibera del Consiglio comunale in materia di Linee Guida per le Carte dei Servizi all'infanzia P.G. n.201687/20142. Struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (numero sezioni, dotazione organica,fasce orarie di compresenza del personale, calendario annuale, orario quotidiano di funzionamento)3. Progettazione e organizzazione educativa del servizio:a) Criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l’intreccio tra spazi,tempi, relazioni, proposte educative e particolare attenzione alle modalità dell’inserimento;b) Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio;c) Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione all’osservazione, alladocumentazione del lavoro svolto, alla formazione a aggiornamento del personale, alla continuitàeducativa, al coordinatore e coordinamento pedagogico);d) Valutazione (strumenti di auto ed eterovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche).
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Inoltre, annualmente, nell'ambito della cornice pluriennale del Progetto Pedagogico, dovrà esseredefinita e consegnata all'Area Educazione e Formazione (tramite invio alla seguente mail:[email protected]) anche la Programmazione Educativa, intesacome programmazione a valenza annuale, predisposta a seguito dell'osservazione del gruppo specificodi bambini che annualmente frequentano il servizio. Dopo un'attenta osservazione e valutazione delleparticolarità, potenzialità e caratteristiche dei bambini iscritti, deve essere predisposta taleprogrammazione educativa annuale, come documento che espliciti gli obiettivi educativi e i progettispecifici dell'anno educativo in corso.Progetto pedagogico e Programmazione Educativa potranno essere oggetto di valutazione da partedell'Area Educazione e Formazione, tramite i pedagogisti propri, o quelli afferenti all'Istituzione ServiziEducativi.
1.5 Coordinatore PedagogicoIl coordinatore pedagogico del concessionario sarà responsabile del progetto educativo, gestirà irapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i rapporti con le famiglie eprovvederà a sviluppare in continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, inmodo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro. Il coordinatorepedagogico curerà inoltre l'applicazione di ogni aspetto del Progetto Pedagogico.Il coordinatore pedagogico del concessionario sarà tenuto a partecipare ad incontri organizzati presso ilQuartiere e/o l'Area Educazione e Formazione e a partecipare alle attività del CoordinamentoPedagogico cittadino e Metropolitano.
1.6 Partecipazione dei genitoriIl Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità esplicitatenel progetto pedagogico e promuove in analogia ai Regolamenti dei nidi e delle scuole d'infanziacomunali i seguenti organismi di partecipazione:• Assemblea dei genitori del nido e della scuola d’infanzia;• Comitato del Servizio: composto dal Presidente (scelto tra i genitori), da rappresentanti deigenitori dei bambini iscritti alla scuola d’infanzia e alla sezione Primavera e degli operatori. Hacompetenze analoghe a quelle dei comitati dei nidi e delle scuole infanzia comunali e svolge le suefunzioni in rappresentanza dell'organismo assembleare.Il presidente del Comitato partecipa all'assemblea cittadina dei comitati dei nidi e delle scuole d'infanziacomunali. I nominativi del Comitato dovranno essere comunicati all'Area Educazione e Formazioneentro il 30 novembre di ogni anno.
1.7 PersonaleTutto il personale del concessionario deve rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti ilservizio affidato, nel quale è impiegato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioniconcordate dal Comune con il referente dell'impresa per la concessione.Il personale del concessionario deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massimaprofessionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio.Tutto il personale dovrà essere maggiorenne.Il personale impiegato è composto dalle seguenti figure: insegnanti/educatori, collaboratori ecoordinatore pedagogico (punto 1.5 di cui sopra).a) Insegnanti ed educatori.Il personale insegnante di sezione e di sostegno, che verrà impegnato nella scuola d’infanzia(compreso quello utilizzato per le sostituzioni), dovrà essere in possesso del titolo di studio previstodalla normativa nazionale per l'insegnamento nelle scuole d'infanzia.Il personale educatore che verrà impegnato nella sezione Primavera, compreso quello utilizzato per lesostituzioni, dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale vigente.Il personale dovrà adottare una metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibile ad un continuoscambio di informazioni e alla collaborazione reciproca. Il personale educatore parteciperà a riunioniperiodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico con finalità diprogrammazione, progettazione e verifica.Ogni insegnante di scuola dell’infanzia ed ogni educatore della sezione Primavera, compreso quello
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eventualmente impegnato per l'integrazione dei bambini con handicap, dovrà avere a disposizione unmonte ore per le attività non frontali con i bambini.Nel corso dell'anno scolastico il concessionario del servizio dovrà garantire al personale educatore unaattività di aggiornamento di circa 20 (venti) ore da lui stesso organizzate e la partecipazione ad almenoun corso tra quelli organizzati dall'Area Educazione e Formazione del Comune di Bologna.b) Collaboratori.Il concessionario dovrà garantire tutto il personale collaboratore previsto dalla vigente normativa. Ilpersonale ausiliario dovrà essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla normativa vigente,anche in ordine alla distribuzione dei pasti. Ogni collaboratore dovrà avere a disposizione un monte oreper aggiornamento e riunioni. Il concessionario dovrà garantire al personale collaboratore, nel corsodell'anno educativo, un'attività di aggiornamento specifica e/o assieme al personale educatore.
Il concessionario si impegna a disporre di personale assunto secondo la legislazione vigente in materia,anche ai fini del rapporto numerico tra adulti e bambini.
1.8 Documentazione a carico del concessionarioIl concessionario è tenuto, a consegnare all’Amministrazione Comunale (Area Educazione eFormazione mail [email protected])Annualmente prima dell’avvio del servizio attraverso la compilazione di schede fornite dall'Areastessa:• l’elenco del personale impiegato presso il servizio, specificando la mansione svolta all’interno ela tipologia di contratto applicata e qualifica;• i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dal personale;• lo schema orario settimanale del personale della struttura (educatori, insegnanti, collaboratori,pedagogista ed altre eventuali figure);• la specifica se all’interno del personale vi sono ruoli rivestiti da coloro che rappresentano ilconcessionario, la mansione svolta, l’orario settimanale e la tipologia di contratto applicato;• l’attestato di formazione rilasciato dal dipartimento di Sanità Pubblica dell’azienda sanitarialocale e rinnovato nei tempi previsti dalla normativa momento per momento vigente per il personale chesvolge e/o collabora all’attività di porzionamento e scodellamento;• compilazione e consegna del modulo di definizione del monte ore non frontale con i bambini;• presentazione delle modalità di valutazione interna sulla qualità del servizio;Successivamente:• consegna del documento relativo alla programmazione educativa entro il 30 novembre di ognianno;• nominativi del Comitato di Servizio entro il 30 novembre di ogni anno;• consegna della verifica scritta dell’andamento del servizio a cura del Pedagogista entro il 30 giugnodi ogni anno;• consegna del documento finale di valutazione entro il 30 giugno dalla chiusura estiva del servizio;• compilare e mantenere costantemente aggiornato il registro unico (fornito dall'Area Educazione eFormazione) delle presenze dei bambini presso la sede del servizio, che deve essere sempredisponibile per la consultazione da parte degli incaricati comunali. Il registro dovrà essere uno solo ecomprendere sia gli utenti dei posti riservati al Comune sia eventuali utenti privati dovrà essereaggiornato, conservato presso la struttura, e contenere: nominativi e date di nascita - data di inizioinserimento - presenze giornaliere dei bambini organizzate su planner mensile - segnalazione delleeventuali sostituzioni intervenute in corso d’anno.Ogni variazione relativa al personale impiegato dovrà essere tempestivamente (entro cinque giorni dicalendario) comunicata all'Area Educazione e Formazione.Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune di Bologna Area Educazione e Formazione ([email protected]) nei tempi indicati dallo stesso i dati che la Regione EmiliaRomagna richiede annualmente sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia.
1.9 Locali destinati al servizio.AI concessionario sarà consegnato l'intero immobile e le parti esterne indicati nelle planimetrie allegati
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"A" 1 e 2 alla documentazione di gara.All'interno dell'edificio, i locali identificati con colore verde saranno occupati dal SET Spazio lettura"BIBLIÒ", servizio gestito dall'Amministrazione Comunale (Istituzione Educazione e Scuola e QuartierePorto). Il SET Spazio lettura "Bibliò" occupa: 4 aule/laboratori, 4 servizi igienici per bambini e adulti;corridoio; ingresso.Alcuni locali saranno ad uso comune della sezione Primavera e delle due sezioni di scuola d’infanziagestito dal concessionario e dei servizi comunali.Tutti i locali ubicati al piano terra e al primo piano saranno a disposizione del concessionario perl'attivazione del servizio di scuola dell'infanzia e della sezione Primavera che dovrà essere collocata alpiano terra. Saranno di utilizzo comune a tutti i servizi (compreso quelli comunali): l'ingresso/zona filtro,le scale e il bagno handicap.AI primo piano saranno di utilizzo comune a tutti i servizi (compreso quelli a gestione comunale): 1deposito per materiale di pulizia, 1 ripostiglio e lo spazio corridoio del disimpegno scala.
La struttura dispone di locale "office" idoneo per il porzionamento dei pasti ma non attrezzato per laproduzione degli stessi. I pasti dovranno comunque essere somministrati ai bambini nel rispetto diquanto previsto al successivo punto 1.11.Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'intero immobile indicatonelle planimetrie allegati "A", tra i quali le utenze, le assicurazioni, la Tari, la sicurezza e lamanutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, i quali, al termine del contratto,dovranno essere consegnati in ottime condizioni.Il concessionario dovrà farsi carico ugualmente della manutenzione ordinaria, delle utenze e dellepulizie dei locali della Ludoteca e dello Spazio lettura gestiti dal Quartiere Porto (escluso quelletelefoniche) come meglio dettagliato nel presente capitolato.Il concessionario dovrà farsi inoltre carico del presidio e coordinamento complessivo della struttura,fermo restando le responsabilità precipue in capo a ciascun datore di lavoro.
1.10 Pulizie e riordino dei localiDovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi eattrezzature esterni, secondo un programma di attività/piano di lavoro redatto in base alla normativaregionale vigente sull'igiene (DGR 1869/08 e s.m.i) e quella relativa ai servizi educativi (L. 1/2000 es.m.i. e DGR 85/2012 e s.m.i) che preveda:• le pulizie quotidiane e periodiche, indicando modalità e procedure;• la tipologia dei prodotti utilizzati;• le modalità d’uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione .Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione delpersonale e di eventuali incaricati comunali o dell'Asl..Il concessionario dovrà utilizzare detersivi e detergenti le cui caratteristiche siano corrispondenti alleindicazioni del servizio AUSL di Bologna. Ad aggiudicazione avvenuta il concessionario dovrà produrrele schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati. Tali schede dovranno essereapprovate dai competenti servizi dell’Azienda USL di Bologna anche al fine di garantire l’idoneità deiprodotti al particolare impiego al quale dovranno essere destinati all’interno del servizio nido.Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie eche potranno essere svolte dal concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditteesterne qualificate.
1.11 PastiSezione Primavera: Ai bambini dovranno essere erogati pasti corrispondenti per qualità e quantità aquelli forniti nei nidi comunali.Il menù e le tabelle dietetiche dovranno essere approvate dalla AUSL con le modalità e nei termini dicui alle normative vigenti, favorendo la graduale introduzione di cibi biologici, assicurando la gradibilitàdei pasti. Dovranno essere fornite anche diete speciali, nell’ambito del progetto dietetico definito e sucertificazione del pediatra curante.Il concessionario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità certificate ISO 9001 ed in conformitàal sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee
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garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ai sensi dell’art. 17 (lettera e) della L.R. 1/2000, leprocedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. n. 128/1999 “Regolamentorecante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altrialimenti destinati a lattanti e bambini”, che prevedano l’utilizzo esclusivo di prodotti non contenentialimenti geneticamente modificati e diano priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici.Dovranno essere fornite anche diete speciali (per ragioni mediche, culturali, religiose), con le modalitàpreviste per i servizi comunali.Ad aggiudicazione avvenuta il concessionario dovrà produrre copia del Menu e tabelle dieteticheapprovate dall'ASL alla U.I. Sviluppo qualità pasti e Controlli del Comune di Bologna - Area Educazionee Formazione.Nel corso della durata della concessione potranno essere effettuati sopralluoghi da parte del personaledell’U.I. Sviluppo qualità pasti e Controlli dell'Area Educazione e Formazione per verificare la qualità deipasti e le condizioni igieniche della struttura.Sezioni scuola dell’infanzia: I pasti saranno erogati attraverso il servizio comunale di refezionescolastica, al quale le famiglie potranno iscriversi. I pasti sono quotidianamente consegnati all’ingressodella struttura a cura dell’appaltatore del servizio comunale di refezione, le attività di distribuzione erigovernatura saranno a carico del concessionario.
1.12 Protocollo FarmaciIn osservanza delle linee di indirizzo emanate a livello Regionale (DGR n.166 del 20/2/2012), e delProtocollo Provinciale per la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto di alcunefunzioni vitali in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi (Maggio 2013), il servizio devegarantire la somministrazione dei farmaci ai bambini e bambine, nei casi previsti e secondo specificheprocedure.I criteri per l’autorizzazione sono: assoluta necessità - somministrazione indispensabile durante l’orarioscolastico - non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco - fattibilità della somministrazioneda parte di personale senza competenze specifiche. Per la somministrazione dei farmaci all'interno delservizio, i genitori devono presentare all'Ufficio Scuola del Quartiere in cui ha sede il servizio stesso laRichiesta di somministrazione dei farmaci al nido e l'Autorizzazione rilasciata dalla pediatria territoriale.La durata della terapia segue le indicazioni presenti sull’apposito modulo e va rinnovata ad ogni annoeducativo. Le modifiche o la sospensione della terapia prima del tempo indicato vanno autorizzate dallapediatria territoriale. In caso di uscite dal servizio (gite o altro), la terapia deve essere garantita.Il Responsabile dei Servizi Educativi del Quartiere può richiedere alla Pediatria Territoriale l’eventualesupporto formativo. Il servizio deve garantire: una adeguata conservazione dei farmaci in luoghi nonaccessibili ai bambini, al riparo dalla luce o in frigorifero, se indicato - che le istruzioni siano presenti enote a tutto il personale, anche quello in sostituzione - il controllo della data di scadenza - la consegnadel farmaco alla famiglia nel caso di farmaco scaduto, di fine terapia e alla fine dell’anno educativo.
1.13 Materiali di consumo personale dei bambiniIl concessionario dovrà provvedere direttamente alla fornitura del materiale di consumo personale deibambini, compresi i pannolini per i bambini iscritti alla sezione Primavera e quant'altro necessario.
1.14 Arredi. attrezzature e strutture per il giocoIl concessionario si impegna a mantenere la dotazione di arredi, esterni ed interni, adeguati all'età deibambini, a norma di legge, risultante dall'inventario al verbale di consegna, provvedendo allasostituzione in ogni caso di guasti e rotture non imputabili al normale uso, con elementi delle medesimequalità e caratteristiche.Il concessionario si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare inogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.
1.15 Materiali di gioco e didatticiIl concessionario dovrà dotarsi di materiali di gioco e didattici che dovranno essere adeguati persostenere il progetto pedagogico e sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppodel bambino e a norma di Legge. Dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buonostato e puliti. Dovranno essere dotati di marchio di conformità alle norme europee sulla sicurezza dei
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giocattoli. In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi che tuteli la sicurezzadei bambini all'interno del servizio.
Art. B. 2 - ORARI DI FUNZIONAMENTO E PULIZIE DELLO SPAZIO LETTURA "BIBLIÒ"Tale servizio è gestito dall'Istituzione Educazione e Scuola d'intesa con il Quartiere Porto e funziona dinorma nelle giornate ed orari di seguito indicati. Le pulizie a carico del concessionario dovrannoavvenire in orari tali da non arrecare disturbo ai fruitori del servizio, da settembre a luglio, e dovrannoessere concordate con i responsabili del Servizio presso l'Istituzione Educazione e Scuola. Le puliziedovranno comunque avere cadenza giornaliera, e permettere che all'apertura ogni mattina i locali e iservizi igienici di pertinenza siano puliti e in ordine. Inoltre, dovranno essere effettuate pulizieintermedie giornaliere, per mantenere costante lo stato di pulizia anche durante la frequentazione daparte degli utenti.
Orari Apertura BibliòLunedì 09.00 – 18.00Martedì 09.00 – 18.00Mercoledì 09.00 – 14.30Giovedì 09.00 – 18.00Venerdì 09.00 – 14.00Sabato 09.00 – 14.00
Il presente schema orario potrà subire variazioni nel corso dell'anno in base a nuove valutazioniorganizzative.
Art. B. 3 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZAIl Comune provvederà, in base alle graduatorie comunali, ad individuare i bambini da inserirerispettivamente nei posti di scuola dell'infanzia e nei posti a sé riservati della sezione Primavera. Ilconcessionario non potrà in alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperannotali posti riservati.Il Quartiere Porto comunicherà al concessionario i nominativi ed i dati dei bambini che saranno inseritinei posti riservati del nido di norma entro il mese di luglio di ogni anno. Provvederà inoltre acomunicare, in corso d’anno, i nominativi dei bambini che sostituiranno eventuali rinunciatari.Il concessionario sarà tenuto a comunicare al Quartiere Porto la programmazione degli inserimentieffettivi dei bambini con posti riservati prima dell’apertura annuale del servizio.Gli utenti formeranno un registro unico degli utenti da conservare aggiornato presso la strutturacontenente:− nominativi e date di nascita;− data di inizio inserimento;− presenze giornaliere su base mensile dei bambini;− segnalazione delle eventuali sostituzioni intervenute in corso d'anno.Il registro unico delle presenze fornito dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato presso ilservizio in quanto dovrà essere consultabile in ogni momento dai tecnici comunali.Tutti i dati che il Comune fornirà relativamente ai bambini richiedenti il servizio sono individuati come“dati personali”, ai sensi del Decreto Lgs. del 30/6/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione datipersonali”) e s.m.i. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla legge stessa. IlComune conferirà al concessionario i dati personali relativi ai fruitori del servizio nidi unicamente inrelazione allo sviluppo delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedenterispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto. È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere idati personali gestiti in relazione al servizio nidi. Il concessionario entro 15 gg. dalla stipulazione delpresente contratto renderà noto il Titolare e il responsabile dei trattamenti dei dati.
Nel caso in cui il Comune accertasse l'impossibilità di coprire tutti i posti a sé riservati o di garantire lasostituzione dei rinunciatari attingendo dalle liste di attesa ne darà comunicazione al concessionario, edal mese successivo alla comunicazione non verrà più versata la quota spettante per i posti rimessi
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nella disponibilità del concessionario, fino alla fine dell'anno educativo di riferimento.
Bambini disabili e bambini segnalati dal Servizio Sociale TerritorialeDovrà essere garantito l’accesso di bambini disabili e di bambini segnalati dal servizio sociale.Nel caso di bambini disabili il concessionario dovrà garantire, se necessario, anche l’integrazione conun/una educatrice/ore di sostegno al bambino con un progetto di inserimento elaborato dal coordinatorepedagogico del medesimo concessionario e, nel caso di bambino iscritto nei posti riservati al Comune,concordato con il pedagogista comunale di riferimento del Servizio. L'Amministrazione Comunale, per ilposto riservato, concorderà anticipatamente con il concessionario gli eventuali oneri economiciaggiuntivi che potranno coprire, di norma, fino a sei ore giornaliere. Il Comune corrisponderà comunquesolo le ore dell'educatore e/o dell’insegnante di sostegno, previste dal progetto concordato, che vedonol'effettiva presenza del bambino o bambina disabile all'interno del servizio. All’interno delle oreconcordate si può prevedere anche l’apporto di figure professionali specialistiche. La richiesta dicontributo da parte dell'Amministrazione Comunale, deve pervenire su apposito modulo all'AreaEducazione e Formazione, corredata della documentazione relativa al progetto di inserimento delbambino/a e alle disabilità presenti.Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nell’”Accordo Territoriale per l’integrazioneeducativa, scolastica e formativa dei bambini e degli alunni disabili” momento per momento vigente.Sia per i bambini disabili che per quelli segnalati dal Servizio Sociale dell'Amministrazione dovrà esseregarantito dal concessionario il raccordo con l’AUSL e con i servizi sociali del territorio.
Art. B.4 - ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E GESTIONE DELL'IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIOOGGETTO DI CONCESSIONE. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FRA LE PARTI.L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del concessionario, per tutta la durata del contratto,in concessione d'uso i locali situati in Via Pier De' Crescenzi 14, come da planimetria allegata, dotatidegli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si trovano.La struttura verrà consegnata al concessionario perfettamente funzionante mediante apposito verbaledi consegna sottoscritto dal Dirigente comunale competente e dal legale rappresentante delconcessionario. AI verbale sarà analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazionedell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi. Alla scadenza del contratto ilconcessionario sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi inbuono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Lariconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatoglidall'Amministrazione Comunale, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al correttoutilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparatio reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine,l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo diripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggiordanno.
Oneri a carico del concessionario• pagamento delle utenze elettriche, su consumi registrati da contatore esclusivo ed intestato perla sezione Primavera, per il SET Spazio lettura “BIBLIÒ”;• pagamento delle utenze telefoniche con telefono intestato per la sezione Primavera;• pagamento delle utenze di acqua e gas per la sezione Primavera e per il SET Spazio lettura“BIBLIÒ”;• pagamento della TARI per la totalità degli spazi oggetto della concessione;• pagamento delle spese di riscaldamento e della manutenzione e verifica periodica dell'impiantoper il servizio Progetto Uno Sei e per il SET Spazio lettura “BIBLIÒ”;• tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie per la sezione Primavera e per il SETSpazio lettura “BIBLIÒ”;• manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti, opere edili ecc. che a titoloesemplificativo e non esaustivo, si elencano: sistemazione di finiture e/o componenti danneggiatidall'utenza o da terzi; riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri rotti;
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• espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle fosse, pozzetti o vascheterminali compresi; riparazione delle attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta,illuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti, compresa la loro sostituzione in casodi rottura, riparazione di porte, serrature, impianti e presidi di sicurezza, sia antincendio che antiintrusione, piccole riparazioni di pavimenti e rivestimenti. Tutta l'attività di manutenzione a carico delconcessionario dovrà essere svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in sede digara ed accettato dall'Amministrazione;• pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi,servizi igienici, suppellettili e materiale didattico per la sezione Primavera e per il SET Spazio lettura“BIBLIÒ”;• spese di assicurazione contro i furti, incendi e danni a terzi secondo quanto dettagliatamenteprevisto all'Art. A.9;• presidio e coordinamento complessivo della struttura (comprensivo della sezione Primavera edel SET Spazio lettura “BIBLIÒ”;), fermo restando le responsabilità precipue in capo a ciascun datore dilavoro, tenuto conto della evidente sull'orario di funzionamento complessivo dei servizi attivati.Il concessionario, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di controllo e manutenzionedello stato degli immobili e attrezzature ha l'obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenzarilevata e non risolta ed a tutte quelle situazioni che dovranno essere necessariamente valutate dagliuffici competenti.Il concessionario non può apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia senza prima avereacquisito la preventiva autorizzazione scritta del Comune.L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al verbale di consegna rimarranno diesclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro opignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.
Art. B.5 - CARTA DEI SERVIZIIl concessionario, si impegna a rispettare la Carta della qualità dei servizi presentata in allegatoall'offerta secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.
Art. B.6 - VERIFICHE E CONTROLLIL'Amministrazione comunale potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli nel servizio al fine divalutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il buonfunzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle famiglie.Il Comune avrà facoltà di effettuare momenti di osservazione pedagogica sul servizio, tramite icoordinatori pedagogici della propria Istituzione Educazione e Scuola e dell'Area Educazione eFormazione.È facoltà inoltre dell'Amministrazione Comunale ispezionare e controllare lo stato delle sedi, degli arredie delle attrezzature in ogni momento.II controllo sarà effettuato da parte del personale del Comune di Bologna, con la più ampia facoltà diazione e nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi.II Comune potrà altresì avvalersi di personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamentecomplessi nello svolgimento dei servizi.II gestore sarà tenuto a fornire dati, report e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio dellapredetta attività di controllo.
ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERIAllegato A - Planimetria