CAPITALE DI RISCHIO E CAPITALE DI DEBITO Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito
Capitale di rischio Conferimenti: imputazione a “capitale” e assegnazione di AZIONI/QUOTE con acquisto qualità di SOCIO. Apporti: imputazione a “patrimonio” con attribuzione di STRUMENTI FINANZIARI senza qualità di socio (solo nelle S.P.A.).
Imputazione a capitale: iscrizione nella posta “CAPITALE” al l ’ in terno del patrimonio netto.
Imputazione a patrimonio: iscrizione in altra sezione del patrimonio netto(riserva).
Capitale di debito
• O p e r a z i o n e d i F I N A N Z I A M E N T O c h e genera indebitamento della società.
PRESTITI provenienti da terzi (o anche da soci),
con obbligo di rimborso da parte
della società.
• BANCHE: costi elevati; condizioni imposte dalla banca
• OBBLIGAZIONI/TITOLI DI DEBITO = prestito di massa. Condizioni decise dalla società.
DUE CANALI di raccolta del
capitale di debito:
Finanziamenti dei soci
Il socio diventa creditore della società.
Singola operazione di finanziamento (non operazione di prestito di massa)
CAPITALE DI DEBITO con indebitamento della società verso i singoli soci.
Prestito dei soci alla società con obbligo di rimborso.
Disciplina dei finanziamenti dei soci
Rischio per i creditori sociali se la società è sottocapitalizzata: i soci concorrono con i creditori, ma con vantaggi informativi …
Art. 2467 in tema di S.R.L.: PRESUPPOSTI • eccessivo squilibrio tra mezzi propri e indebitamento
o situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento
DISCIPLINA: postergazione del rimborso del prestito al socio rispetto agli altri creditori.
In caso di fallimento: restituzione del rimborso.
AZIONI • UNITA’ di partecipazione al capitale sociale: a) indivisibili (sono unità “minime” di partecipazione) b) autonome (le une dalle altre) c) dotate di un valore economico d) standardizzate (identico valore nominale) e) incorporate in un documento (salva la loro
“dematerializzazione”) • TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI destinati alla circolazione
Indivisibilità, autonomia, standardizzazione
INDIVISIBILITA’: comproprietà di un’azione = rappresentante comune – regole della comunione.
AUTONOMIA: possibile trasferimento separato ed esercizio separato dei diritti sociali (es. recesso parziale; voto divergente).
STANDARDIZZAZIONE: identico valore nominale e uguali diritti (salvo creazione diverse categorie di azioni)
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA “relativa” delle azioni
Diritti sociali • Diritti che spettano a ciascuna azione: a) intervento e discussione in assemblea b) denunzia fatti censurabili al collegio sindacale c) esame dei libri sociali
• Diritti che spettano ad una certa aliquota del capitale (c.d. diritti delle minoranze):
a) domanda di annullamento delibere (5%) b) esercizio azione sociale di responsabilità (20%) c) denunzia di gravi irregolarità al Tribunale (10%)
Diritti in proporzione alle azioni e “golden share”
• diritto di voto • diritto agli utili e alla quota di liquidazione • diritto di opzione
Diritti “in proporzione” al
numero di azioni:
• 1) diritti speciali di veto su certe decisioni • 2) diritto di opposizione/imposizione di condizioni
“Golden share” dello Stato (società di
rilevanza strategica o nei settori
comunicazione/energia/ trasporti)
Contenuto dei diritti sociali
1) Diritti “patrimoniali”: diritto agli utili e alla quota di liquidazione 2) Diritti “amministrativi” (di “voice”): voto e impugnazione delibere; intervento in assemblea; denunzia irregolarità; nomina degli amministratori 3) Diritti a contenuto “misto”: opzione e recesso
• Alcuni diritti sociali possono essere attribuiti a n c h e d a S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I PARTECIPATIVI a soggetti “non soci” (v. art. 2346, ult. comma).
Categorie di azioni (e di quote)
Art. 2348, comma 2: principio di UGUAGLIANZA “relativa” delle azioni all’interno della stessa categoria
CATEGORIE DI AZIONI fornite di diritti diversi: contenuto modulato per “categoria”.
NON è possibile creare CATEGORIE DI QUOTE ma solo PERSONALIZZARE la quota con “diritti particolari” attribuiti al singolo socio tranne...
…nelle S.R.L. start-up innovative: categorie di quote con diritti diversi (es. senza voto) e STRUMENTI finanziari
Contenuto azioni “speciali”
• Privilegi sugli utili (dividendo maggiorato)
• Privilegi su quota di liquidazione • Postergazione nelle perdite • LIMITE: DIVIETO DEL PATTO
LEONINO
Modulazione diritti
patrimoniali
• Esclusione del voto • Vo t o l i m i t a t o a d a l c u n i
argomenti • Voto scaglionato • Voto plurimo
Modulazione diritti
amministrativi
Azioni “senza” diritto di voto …
NON necessaria una “compensazione” con privilegi patrimoniali.
Si rafforzano, in proporzione, i diritti di voto delle azioni ordinarie.
Valore azioni (senza voto o a voto limitato) NON può superare la metà del
capitale sociale (art. 2351).
Altri limiti al voto: tetto massimo o scaglionamento o voto non proporzionale
all’entità della partecipazione.
Azioni a voto plurimo (d.l. 91/2014)
• Max 3 voti per azione • Categoria di azioni: il voto
plurimo circola con le azioni • Se quotate mantengono
voto plurimo
Azioni a voto plurimo (NO
quotate)
• Max 2 voti per azione • Socio per almeno 24 mesi • Non sono una “categoria
speciale”: se cedute si perde la maggiorazione del voto
Azioni con voto maggiorato
(società quotate)
TUTELA azionisti speciali
TUTELA “DI GRUPPO” = assemblea speciale di categoria: approva decisioni d e l l ’ a s s e m b l e a g e n e r a l e c h e pregiudicano i diritti della categoria speciale (art. 2376)
Approvazione dell’assemblea speciale è CONDIZIONE DI EFFICACIA della delibera dell’assemblea generale.
QUOTE di s.r.l. NON sono rappresentate da titoli e NON p o s s o n o e s s e r e “ o f f e r t e a l pubblico” (tranne quote di start-up innovative)
UNITARIETA’ della quota: ogni socio ha un ’un ica quota p roporz iona le a l conferimento, salva diversa previsione statuto
I diritti sociali spettano in misura proporzionale al la quota (salva attribuzione “diritti particolari” ad un singolo socio)
GOLDEN “QUOTA” nella S.R.L.
• Possibi l i tà di at tr ibuire al s ingolo socio “PARTICOLARI DIRITTI” relativi agli utili o all’amministrazione della società:
a) nomina degli amministratori; b) veto su alcune decisioni sociali; c) privilegi quantitativi o temporali sugli utili
• MODIFICABILITA’ dei diritti solo col consenso di tutti i soci: collegamento inscindibile con la persona del soc io ( i d ir i t t i part icolar i NON si trasferiscono con la quota).