Corso di laurea magistrale inGiurisprudenza
A.A. 2007-2008
Diritto del lavoro
Corsi A-L / M-Z
Proff. Bruno CarusoAnna Alaimo
LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO
La regolamentazione del La regolamentazione del rapporto individuale di rapporto individuale di
lavorolavoro La disciplina delle relazioni La disciplina delle relazioni
collettive di lavorocollettive di lavoro
Il diritto del lavoro agisce, dunque, su due livelli di relazione
1) quello dei rapporti di lavoro in senso proprio (tra datori di lavoro e singoli lavoratori)
2) quello delle relazioni collettive che si stabiliscono “alla periferia” dei rapporti di lavoro per la difesa e la rappresentanza degli interessi contrapposti del gruppo dei lavoratori e degli imprenditori (la disciplina dei sindacati e della relativa attività; della rappresentanza dei lavoratori nell’impresa; dei conflitti collettivi di lavoro e, dunque, dello sciopero, della contrattazione collettiva)
“Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto
privato
Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro.
Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non
sono, tuttavia, apparse sufficienti
a garantire un equilibrio sostanziale
nel rapporto contrattuale di
scambio tra lavoro e retribuzione
Il diritto del lavoro come risposta
dell’ordinamento ad un’evidente
situazione di disparità tra le parti
di un contratto privatistico
La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei
contratti. Due esempi:
La nullità che produce effetties: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)
La corrispettività attenuataes: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.)
“Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto
privato
A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO?
Il diritto del lavoro (in senso stretto) disciplina i rapporti contrattuali aventi ad oggetto una
prestazione lavorativa finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui
disciplina è posta principalmente dalla legge
Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente
debole
Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente
debole
L’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto
di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati
dal diritto privato
“Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro
riguarda ancora l’avere per
l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore”
(F. Santoro Passarelli)
Il diritto del lavoro e le sue finalità
…quelle tradizionali:
1) la tutela della persona del lavoratore,
contraente debole
…e quelle più recenti e ulteriori:
2) l’equilibrato contemperamento tra
esigenze di produttività e di efficienza delle
imprese nell’economia globale
3) La creazione di nuova occupazione: il cd. diritto del mercato del lavoro
Entrambe le anime convivono nell’odierno diritto del lavoro
La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante
del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere
di finalità ulteriori
… tale finalità spiega la tecnica legislativa che ha, per lungo
tempo, contraddistinto il diritto del lavoro:
la norma di legge inderogabile
Tutto il diritto del lavoro è tradizionalmente
contraddistinto da questa tecnica (la norma di legge è
inderogabile da parte dell’autonomia individuale e collettiva; essa, cioè,
limita l’autonomia privata individuale e collettiva)
Una delle prime previsioni di inderogabilità della disciplina lavoristica:
la legge sull’impiego privato del 1924…
…le cui norme avrebbero dovuto osservarsi malgrado ogni patto
contrario, salvo il caso di particolari convenzioni o di usi più favorevoli all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne consentisse la deroga
consensuale(art. 17)
Esempi di norme inderogabili:
-Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.)
- Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 10, d.lgs. 66/2003)
- Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza,
puerperio, servizio militare (artt. 2110-2111 c.c.)
La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di
determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322
c.c.
L’inderogabilità: ragioni e connotati del diritto del
lavoro
Ragioni: La debolezza
contrattuale del lavoratore subordinato
la situazione di disparità sostanziale dei contraenti
l’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva
Connotati: La legge diviene fonte
eteronoma di standards di tutela non “riducibili” dalle parti (ma solitamente modificabili in senso migliorativo per il lavoratore)
Il diritto del lavoro appare, perciò, contraddistinto, per una lunga fase, dal cd. “garantismo rigido”(questa caratteristica è tipica delle norme del codice civile e delle leggi della successiva fase post-costituzionale)
L’inderogabilità: una norma chiave
L’art. 2113 c.c.Legge e contratto
collettivo comefonti di dirittiindisponibili
Le rinunzie e le transazioniche hanno per oggetto diritti
del prestatore di lavoro derivantida disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi (…)
non sono valide
es.: congedo di maternità (cinque mesi)
ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità
Le matrici storiche del diritto del lavoro
Le prime norme riconducibili a questa branca dell’ordinamento sono rappresentate
dalla cd. “legislazione sociale” norme di ordine pubblico su alcuni aspetti
particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro o su rapporti di lavoro di soggetti socialmente deboli -
fine XIX secolo(leggi del 1886 e del 1902 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
delle donne; primi interventi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: l. 80/1898; l. n. 489 del
1907 sul riposo settimanale e festivo)
hanno come referente una particolare categoria sociale: quella dell’ operaio degli opifici industriali
Il codice civile del 1865 e i principi dell’individualismo
liberale
Si ignora ancora il fenomeno del lavoro degli operai nell’industria come fenomeno
sociale rilevante e si riconduce il lavoro prestato a favore di altri allo
schema della locazione (art. 1568: il contratto di locazione ha per
oggetto le cose o le opere;art. 1570: la locazione delle opere è un contratto, per cui
una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede;
art. 1628: nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa )
La successiva evoluzione storica del Diritto del lavoro
I - La incorporazione del diritto del lavoro nel codice civile
(artt. 2094 e ss.c.c.) II - La “costituzionalizzazione”
dei suoi principi fondamentali III - Il diritto del lavoro post-
costituzionale: le “leggi speciali” (alcune delle quali di vitale importanza: l. 604/66; L. 300/70 etc…)
I - La disciplina del lavoro nel libro V del codice civile
La disciplina del lavoro subordinato
La disciplina del lavoro autonomo
nel titolo II: “Del lavoro nell’impresa”
nel titolo III: “Del lavoro autonomo”
stretto nesso tra disciplina dell’impresa e disciplina del lavoro subordinato (art. 2239 c.c. sul lavoro subordinato fuori dell’impresa)
La disciplina del lavoro nel codice civile
Premessa: diversamente che in altri ordinamenti, non è mai
esistito, in Italia, un
codice del lavoro L’unico tentativo di
sistemazione organica è
rappresentato dall’inserimento
delle norme sul lavoronel libro V del codice
civile
La concezione corporativa dei rapporti di produzione e lavoro:
la collaborazione istituzionale tra capitale e lavoro nell’ ”interesse unitario
dell’economia nazionale” (art. 2085). I lavoratori subordinati come
“collaboratori” dell’imprenditore
La codificazione civile del 1942
La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato non è più limitata alla categoria degli
impiegati(la precedente legge sull’impiego privato: r.d.l.
13/11/1924, n. 1825, conv. nella l. 562/1926) La tripartizione (ora quadripartizione:
l. n. 190/1985) dell’art. 2095 c.c.
La disciplina del lavoro subordinato nel codice civile
(artt. 2094-2134)
Ratio dell’inserimento delle norme sul
lavoro nel libro V……e non nel libro
IV (su obbligazioni
e contratti)
Una norma chiave:
L’art. 2094 c.c.:
Prestatore di lavoro subordinato“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”
II-La “costituzionalizzazione”
del diritto del lavoro1) Il rapporto di lavoro è uno dei pochi
rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione
2) Quest’ultima contrappone alla concezione a-conflittuale e
organicistica dei rapporti di lavoro presente nel codice civile una
prospettiva dei rapporti tra capitale e lavoro incentrata sul riconoscimento di una contrapposizione di interessi (cfr.
gli artt. 39 e 40 Cost.) Biagi (2002)
La “costituzionalizzazione”
del diritto del lavoro
“Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al
modello di sistema economico configurato dalla
costituzione” (Ghera)
...segue: il lavoro nella ...segue: il lavoro nella CostituzioneCostituzione (Principi fondamentali e (Principi fondamentali e
Titolo III della Titolo III della
Parte I) Parte I) Art. 1 - Fondata sul lavoro Art. 4 - Riconoscimento del diritto sociale al lavoro Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme e applicazioni Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al
lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa. Diritto alle ferie annuali
Art. 37 – Parità retributiva tra donne e uomini e tra lavoratori maggiorenni e lavoratori in minore età
Art. 38 – Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
Artt. 39 e 40 - rapporti collettivi di lavoro (libertà sindacale e contrattazione collettiva, sciopero)
Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del
lavoro:
I - Il comma 2 dell’art. 3 Cost.:Proprio perché il costituente era cosciente del
fatto che i cittadini non sono di fatto pienamente uguali, ha sentito il bisogno di
affidare allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono “l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese”
IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA
AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO
Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del
lavoro:
II- Il comma 2 dell’art. 41:L’iniziativa economica privata non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
III La fase post-costituzionale del Diritto del
lavoro Le numerose leggi speciali e la cd. “formazione
alluvionale” del diritto del lavoro post-costituzionale La connotazione fortemente protettiva e garantista di
queste leggi:Esempi:
La l. 264 del 1958 sul lavoro a domicilio La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a
tempo determinato) ora abrogata dal d. lgs. 368/2001 La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel
rapporto di lavoro (ora abrogata dal d. lgs. n. 276/2003) La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso
del datore di lavoro La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori): le due
anime dello Statuto La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro
Legisla-zione
anti-fraudolenta
Il diritto del lavoro e i suoi mutamenti (dagli anni ’80 al
nuovo millennio)
Rispetto a questa configurazione tradizionale del diritto del lavoro (tutela
del contraente debole, inderogabilità delle norme di legge etc…) cominciano a farsi strada – a partire dagli anni ’80 – alcune
nuove tendenze
Il diritto del lavoro tradizionale
presupponeva un modello di economia, di
organizzazione del lavoro, di
professionalità, di società ormai tramontato
Il dialogo tra diritto del lavoro e scienze sociali:
economia e sociologia del lavoro
La connessione tra diritto del lavoro
e processi sociali ed economici
Come cambia l’identità del diritto del lavoro tradizionale I quattro pilastri del diritto del lavoro
e il loro dissolvimento: Lo Stato-nazione La grande fabbrica La piena occupazione La rappresentanza generale dei
lavoratori attraverso il sindacalismo confederale tendenzialmente unitario
Saggio di Massimo D’Antona, “Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?” (letture integrative)
Le conseguenze sul diritto del lavoro
La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una
disorganizzazione della legislazione del lavoro (S.
Simitis)
La transizione in atto:verso un diritto del lavoro
adeguato al nuovo contesto
Verso quale funzione?
Con quali soluzioni?
Diritto del lavoro e flessibilità
Già negli anni ’80 si comincia a parlare in termini di “diritto del lavoro della flessibilità”Dal “garantismo rigido” al
“garantismo flessibile”
La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego
della manodopera
La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro
L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato)
La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia
La flessibilità “normata” o controllata dall’autonomia
collettiva: il ruolo del sindacato
Esempi: la facoltà di ampliamento delle ipotesi di legittima
apposizione del termine al contratto di lavoro (art. 23, l. n. 56/1987) riconosciuta ai contratti collettivi
la riduzione dell’orario di lavoro (e della retribuzione) attraverso contratti di solidarietà difensivi (l. 863/1984, art. 1)
la previsione di clausole elastiche per i contratti di lavoro part-time (art. 3, comma 7, lgs. n. 61/2000 vecchio testo)
La flessibilità controllata
dall’autonomia collettiva: il ruolo del sindacato
si realizza attraverso la regolazione consensuale e, dunque, il consenso delle parti sociali
La dimensione sovranazionale
Il diritto sociale comunitario
…e il processo di comunitarizzazione
dell’ordinamento nazionale(rinvio)
…e quella locale Federalismo e diritto del lavoro La riforma del titolo V Cost. Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.: Le due espressioni chiave: “tutela e sicurezza del
lavoro” e “ordinamento civile”
Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioniinterferenti con il Diritto del lavoro:
• tutela e sicurezza del lavoro• formazione professionale
• previdenza complementare e integrativa
Crisi del (e critiche al) diritto del lavoro
tradizionale Il diritto del lavoro
sarebbe fonte di rigidità e di costi eccessivi per le imprese
La tesi del diritto del lavoro responsabile della disoccupazione
Tendenze assunte dal diritto del lavoro nella
precedente legislatura
Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001): ampio documento programmatico del Governo contenente una serie di proposte ad ampio raggio sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, sui servizi all’impiego, sulle tipologie contrattuali
Il Patto per l’Italia del luglio 2002 La legge n. 30 del 2003 Il d. lgs. n. 276 del 2003
Dal diritto del lavoro al “diritto dell’impiego”
Recente tendenza del diritto del lavoro a creare nuove occupazioni
ovvero a realizzare una politica attiva dell’occupazione soprattutto
attraverso la creazione di nuove figure contrattuali diverse dal tipo
generale del contratto a tempo pieno e indeterminatoDal diritto del rapporto di lavoro al diritto
del mercato del lavoro
Conseguenza: poderoso aumento delle norme che hanno ad oggetto la promozione
dell’occupazione
Il diritto del lavoro – non solo in Italia, ma anche in molti Paesi dell’UE - si è fatto veicolo di promozione dell’occupazione e - a scapito del tipo più tradizionale di norme, garantistiche ed inderogabili – ha incorporato, al suo interno, un ampio corpus di norme riguardanti l’occupazione e l’impiego (es. importanti, per l’Italia, la legge sul lavoro interinale (l. n. 196/97), la nuova disciplina del part-time (d. lgs. n. 61 del 2000) e del contratto a termine (d. lgs. n. 368/2001), la riforma cd. Biagi (l. n. 30/2003 e d. lgs. n. 276/2003)