Corso di
Pedagogia e Didattica speciale
Percorso Abilitante Speciale
Lezione 3
venerdì 2 maggio 2014
ore 14.30-17.00
Viviana Vinci Università degli Studi di Bari
Evoluzione legislativa, terminologica e classificatoria in
tema di inclusione: dal ‘900 ai giorni nostri
Per approfondire:
G. Elia (2012). Questioni di pedagogia speciale. Itinerari di ricerca,
contesti di inclusione, problematiche educative. Bari: Progedit
(Capitolo I -La pedagogia speciale: dalla marginalità alla qualità delle
integrazioni; pp. 03-42)
Booth T. e Ainscow M. (2002), Index for inclusion: developing
learning and partecipation in schools, CSIE, Bristol; tr. it. Dovigo F. e
Ianes D. (eds.) (2008), L’index per l’inclusione. Promuovere
l’apprendimento e la partecipazione nella scuola, Trento, Erickson.
Le origini della pedagogia speciale nel contesto europeo (cap. 1) e Gli
esordi della pedagogia speciale in Italia (cap. 2) di Sadrone G.
(2012). Pedagogia speciale e personalizzazione. Brescia: La Scuola.
www.darioianes.it
• Quadro normativo e legislativo scolastico:
indicatore della condizioni delle persone disabili
e dell’integrazione sociale e culturale
• Integrazione: significa promuovere la singolarità
di ciascuno, non è uno stato naturale ma il
risultato di un processo culturale
• Necessità di attivare risorse, di predisporre
l’ambiente, di elaborare proposte educative
Vediamo le fasi principali di questa evoluzione
legislativa e culturale... DALL’ESCLUSIONE
ALL’INCLUSIONE
• Prima fase (‘20), definita “dell’istituzione separata”: esclusione
dei portatori di handicap dal contesto sociale. Provvedimenti
scolastici improntati sull’esclusione: i.e., la facoltà dei Presidi di
allontanare alunni affetti da malattie “ripugnanti” o anormalità
psichiche per l’inserimento in strutture speciali
Riforma Gentile del 1923: istruzione obbligatoria estesa a ciechi e
sordomuti e avvio delle classi differenziali
Caduta del regime fascista (1943), Stato repubblicano
democratico italiano (1946) e importanti cambiamenti in temi di
diritti umani:
• A livello internazionale: 1948 – Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo (ONU): I codice etico che sancisce formalmente i
diritti dell’uomo (diritti civili, politici, economici, sociali e
culturali). Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali nella
dignità e nei diritti
• A livello nazionale: il 1 gennaio 1948 entra in vigore la
Carta Costituzionale, punto di partenza per il
riconoscimento dei diritti e della dignità della persona
disabile. Vengono dichiarati il dovere di rimuovere gli
ostacoli allo sviluppo e l’universalità del diritto allo
studio e all’educazione
Art. 38 comma 3: gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento professionale
Art. 3: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
• Anni ‘60: dall’esclusione alla medicalizzazione, con
il rafforzamento di strutture speciali per gli
handicappati psicofisici o gravi. Istruzione nelle classi
differenziali annesse ad istituti speciali residenziali:
sulla logica didattica prevale quella sanitaria e di
recupero riabilitativo, giacché oggetto primario di
attenzione era lo stato di minorazione e disabilità più
che la situazione di emarginazione conseguente.
Permane l’ottica dell’isolamento, il ritenere la disabilità
una malattia e la considerazione della cura solo come
intervento sanitario: identificazione della persona con il
suo deficit
• Anni ‘70: dalla medicalizzazione alle prime esperienze
spontanee di inserimento scolastico (definite
“inserimenti selvaggi”, prive di supporto organizzativo)
• Legge 118 del 1971: obbligo di istruzione per gli alunni in situazioni
di handicap all’interno delle classi normali della scuola pubblica
(eccezione: deficit gravi).
• Legge 517 del 1977: diritto di integrazione nelle classi ordinarie,
soppressione delle classi differenziali, istituzione dell’insegnante di
sostegno fornito di titolo di specializzazione e di attività scolastiche
integrative a carattere interdisciplinare, flessibilità nella
programmazione educativa e didattica, individualizzazione
• La Legge 270/82 prevede che gli insegnanti di sostegno siano in
possesso di specifici requisiti
• Abbandono dell’approccio medicalizzante a
favore di una politica di inserimento
• Campagna di sensibilizzazione contro la
ghettizzazione delle scuole speciali
• Dalla separazione all’integrazione: ogni
persona è diversa e, quindi, sempre educabile
• Primato del positivo sul negativo, sul limite
Integrazione significa...
non solo ingresso dei disabili nella scuola di tutti
ma anche riadattamento delle strutture scolastiche,
abbattimento delle barriere architettoniche,
adeguamento degli spazi, nuovi approcci metodologici
e didattici, nuove modalità relazionali e organizzative
Difficoltà di applicazione della legge 517 nella realtà
scolastica italiana che non è ancora adeguata, attrezzata,
strutturata per l’accoglienza dei disabili
• 1988: diritto dei disabili ad essere integrati
anche nella scuola superiore
• Allargamento del processo di integrazione: si
parla, per la prima volta, di “progetto di vita”, che collega scuola, famiglia e società
• Vengono definite le competenze dell’insegnante
di sostegno (metodologiche, didattiche,
relazionali, pedagogiche)
Legge 104 del 1992, “Legge-Quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”
• È un riferimento importante perché definisce
complessivamente i diritti della persona disabile e gli
interventi necessari a garantire tali diritti, definisce il
quadro istituzionale e le competenze dei diversi Enti locali
(Comune-Provincia), clinico-riabilitativi, scuola
1. Finalità. –Art 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia; c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche; d) predispone interventi volti a
superare stati di emarginazione e di esclusione
Legge 53/2003 (Riforma Moratti)
Personalizzazione dei percorsi formativi e particolare
attenzione dedicata alle differenze, che costituiscono la
specifica ricchezza dell’individuo, la sua assoluta
singolarità, e che possono consentirgli di agire da
protagonista sul piano culturale, sociale, economico.
Cambia la prospettiva: non si tratta di integrare nessuno in
un’astratta normalità. Ognuno è a modo proprio un divers-
abile, e in tutti i casi bisogna sollecitare un progetto di vita
globale per la persona, nella consapevolezza che è in
divenire e possiede risorse originali, sorprendenti e creative.
Grazie per l’attenzione!