Corso di laurea in Ingegneria EdileCorso di laurea in Ingegneria Edile
CORSO INTEGRATO DI CORSO INTEGRATO DI
SICUREZZA SICUREZZA
NEI CANTIERINEI CANTIERIMODULO Tecnica Sicurezza AmbientaleMODULO Organizzazione Cantiere II
Anno Accademico Anno Accademico 2008/20092008/2009
MODULO Tecnica e Sicurezza MODULO Tecnica e Sicurezza AmbientaleAmbientale
Docenti di riferimento:
•• ArchArch . Lucia . Lucia NicacciNicaccilniccaccilniccacci @@aslasl ..bergamobergamo ..itit
•• Dr. Andrea SelogniDr. Andrea Selogniaselogniaselogni @@aslasl ..bergamobergamo ..itit
Anno accademico 2008/2009
PREMESSAPREMESSA
Anno accademico 2008/2009
“l’effetto deterrente delle pene è determinato dalla certezza
e non dalla gravità della punizione”
La La Disciplina Disciplina SanzionatoriaSanzionatoria
e le e le Procedure IspettiveProcedure Ispettive
Argomenti della lezioneArgomenti della lezione
Anno accademico 2008/2009
•• La Normativa Generale La Normativa Generale
•• Le Istituzioni preposte alla Vigilanza ed al Le Istituzioni preposte alla Vigilanza ed al ControlloControllo
•• Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati
•• Il Tecnico della Prevenzione U.P.G.Il Tecnico della Prevenzione U.P.G.
•• La Sanzioni per CSP e CSELa Sanzioni per CSP e CSE
•• LL’’infortunioinfortunio
Obbiettivi della lezioneObbiettivi della lezione
Anno accademico 2008/2009
•• Conoscere e capire Conoscere e capire i principi normativii principi normativiche stanno alla base della vigilanzache stanno alla base della vigilanza in in tema di sicurezza nei luoghi di lavorotema di sicurezza nei luoghi di lavoro
•• Conoscere gli Conoscere gli organi ispettiviorgani ispettivi incaricati incaricati della vigilanzadella vigilanza
•• Conoscere Conoscere le procedure applicate dalla le procedure applicate dalla ASLASL in provincia di Bergamoin provincia di Bergamo
La Normativa Generale
La CostituzioneIl Codice Penale Il Codice di Procedura penale Il Codice civile
Costituzione della Repubblica Italiana (1948)
Art. 1: l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro…;
Art. 32: riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività
Art. 41: sancisce il principio che ogni attività non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
Codice Penale (1930)
Artt. 437 e 451: Relativi alla omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (dolosa o colposa).
Artt. 589 e 590: Relativi alle lesioni colpose e all’omicidio colposo.
Codice penale, articolo 437- omissione per dolo -
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la
pena è della reclusione da tre a dieci anni”.
Codice penale, articolo 451- omissione per colpa -
“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi
o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa da lire quarantamila a duecentomila”.
Codice penale, articolo 590 -lesioni personali colpose-
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione …….. o con la multa …………….Il delitto è punibile a querela della persona offesa, …… limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Codice Civile (1942)
Art. 2087: Sancisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare
l’integrità fisica del lavoratore.
Statuto dei lavoratori(L. 20.05.70 n. 300)
Art. 9: di particolare rilevanza è il riconoscimento ai lavoratori del diritto di
controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
DOLO"Il delitto è doloso o secondo l'intenzione,
quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza
del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria
azione od omissione".
COLPA
Il delitto è …colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline
LE ISTITUZIONI PREPOSTE ALLA VIGILANZA E AL CONTROLLO
Funzioni e compiti DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
• regolarità dei rapporti di lavoro (lavoro nero)
• tutela della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice madre
• edilizia (vigilanza)• assunzione apprendisti e minori
(autorizzazione)
Funzioni e compiti
CARABINIERI
• Interventi su richiesta dei cittadini
• In caso di infortuni gravi
• In collaborazione con altri enti (ASL, Direzione Provinciale ..)
Funzioni e compitiVIGILI DEL FUOCO
Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi
Interventi in caso di infortuni gravi
Funzioni e compiti ISPESL
• acquisisce le dichiarazioni di conformitàdegli impianti elettrici (di terra e scariche atmosferiche)
• effettua verifiche a campione
• collaudo degli impianti di sollevamento e apparecchi a pressione
• indirizzi tecnici, formazione e linee guida
Funzioni e compiti INAIL
• materia assicurativa• banca dati (statistiche su infortuni
e malattie professionali)• formazione (finanziamenti, corsi)
Funzioni e compiti PROVINCIA
• vigilanza antinfortunistica cave e miniere
• competenze nell’esercizio degli esplosivi
Funzioni e compiti C.P.T. – C.P.T.A. - EDILIZIA
• consulenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro
• gestione, acquisto e distribuzione vestiario e calzature antinfortunistiche
• organizzazione dell’informazione per imprenditori e dipendenti
• organizza e gestisce il servizio di sorveglianza sanitaria
Funzioni e compiti VIGILI URBANI
• Controllano le recinzioni di cantiere le opere provvisionali la delimitazione scavi
• In caso di non adeguatezza invitano l’impresa ad adeguarsi
• In caso di mancato adeguamento segnalano il cantiere alla ASL
Funzioni e compitiA.S.L.
VIGILANZA• Servizio Prevenzione Sicurezza
Ambienti Lavoro (PSALPSAL)• Servizio Impiantistica e
Sicurezza del Lavoro (SISLSISL)
Funzioni e compitiA.S.L.
VIGILANZAEsercita tutte le competenze in materia di:
• igiene • sicurezza• sorveglianza sanitaria• infortuni e malattie professionali
Funzioni e compitiA.S.L.
ASSISTENZAGARANTISCE L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
TRAMITE• sportello informativo presente nei cinque ambiti
territoriali • sito internet www.asl.bergamo.it• emanazione di “linee guida” (amianto, edilizia,
rumore)
GLI STRUMENTI UTILIZZATI
Il Sopralluogo
Il sopralluogo può essere:• d’iniziativa• su segnalazione• a seguito di infortunio
Il Sopralluogo
Nel corso dell’ispezione si compila un verbale di sopralluogo.
Per la vigilanza nel comparto edile esiste un verbale dedicato ...
Il SopralluogoA seguito del sopralluogo possono essere attivati diversi procedimenti:
• La diffida• La disposizione• La prescrizione• Il divieto d’uso• Il sequestro
DiffidaDal D.P.R. n. 520/1955 è previsto che, in caso
di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il
personale ispettivo qualora rilevi inadempimenti dai quali derivino
sanzioni amministrative , diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
DisposizioneIl potere di disposizione era già attribuito al
personale ispettivo delle Direzioni del lavoro dal D.P.R. n. 520/1955.
"le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale,
nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge
un apprezzamento discrezionale, sono esecutive".
Disposizione
A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge,
specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie
considerata.
Disposizione
L'inottemperanza alle disposizioni del personale ispettivo seguita ad essere
soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la
distinzione per materia come chiarito dal Ministero del lavoro
DisposizioneInosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza. Art. 11 - D.Lgs. 758/1994 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa……..2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.
Disposizione
Contro le disposizioni (ASL) è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente
dalle Giunta Regionale (D.G.S.).
Il ricorso non sospende l'esecutivitàdella disposizione.
Prescrizione obbligatoria
La prescrizione obbligatoria è disciplinata dagli articoli da 19 a 25 del D.Lgs. n. 758/1994 .
Tale procedura è attivata in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela della
sicurezza e igiene del lavoro punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed
è riassumibile nelle seguenti fasi:
Prescrizione obbligatoria
• l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, non superiore a sei mesi eventualmente prorogabili;
• l'organo di vigilanza riferisce comunque al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione;
Prescrizione obbligatoria
• Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltàdell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
Prescrizione obbligatoria
• entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati;
• se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
Prescrizione obbligatoria
• entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimentoalla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento di tale somma;
Prescrizione obbligatoria
• nel caso in cui invece non risulti l'adempimento della prescrizione, l'organo di vigilanza ne dàcomunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione
Prescrizione obbligatoria
• Il procedimento per la contravvenzione èsospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. fino al momento in cui il pubblico ministero riceve la comunicazione concernente l'adempimento o meno della prescrizione.
Prescrizione obbligatoria• L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono invece valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis cod. pen. (oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). In tal caso, la somma da versare è ridotta ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Prescrizione obbligatoria
• la prescrizione si applica anche nelle ipotesi di reato a "condotta esaurita", vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonchénelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione (c.d. prescrizione ora per allora).
SOPRALLUOGO
VERBALE DI PRESCRIZIONE
E CONTRAVVENZIONE
COMUNICAZIONE ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
VERIFICA
OTTEMPERANZA
AMMISSIONE A PAGAMENTO
PAGAMENTO DELLA SANZIONE
SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO PENALE
INOTTEMPERANZA
ARCHIVIAZIONE
PROSECUZIONE
DELL’AZIONE PENALE
MANCATO PAGAMENTO
PROSECUZIONE DELL’AZIONE PENALE
OBLAZIONE
RIASSUMENDO
Il Divieto d’Uso
L’art. 20 com. 3 del D.lgs. 758/1994 prevede:
Con la prescrizione l'organo di vigilanza puòimporre specifiche misure atte a far cessare il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.)è disposto, quando vi è pericolo che la
libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare
la commissione di altri reati.
Il Sequestro
Nel corso delle indagini preliminari, quando a causa di una situazione d’urgenza non èpossibile attendere il provvedimento del
giudice, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (mai gli Agenti) possono procedere a sequestro
preventivo, il cui verbale dovrà essere trasmesso al P.M. competente per la convalida entro le 48 ore successive.
Il Sequestro
Il SequestroIn particolari casi è utilizzato il Sequestro Preventivo come strumento per mettere termine ad una situazione di grave ed immediato rischio per la sicurezza dei
lavoratori specie in cantieri edili.Esistono direttive specifiche emanate
dal Servizio PSAL dell’ASL di Bergamo
Il Tecnico della Prevenzione
U.P.G.
Legge ordinaria del Parlamento n° 833 del
23/12/1978Istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale
Art. 21. (Organizzazione dei servizi di prevenzione)
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unitàsanitaria locale, …… assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria(UPG), in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione …
Art. 8 – DPR 520/55
Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza,
nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti…
Art 330 del C.P.P.(acquisizione delle notizie di reato)
il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei
reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli artt.
seguenti
L’art. 331 dello stesso codice specifica altresì
“… i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che nell’esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia … al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria”.
Art. 55 C.P.P.
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
• prendere notizia dei reati
• impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori
• ricercarne gli autori
Art. 55 C.P.P.
• compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale
• svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
Art. 347 C.P.P.
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al
pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette
la relativa documentazione.
ART. 357 – DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle
indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla
individuazione delle fonti di prova.
Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei
seguenti atti:
ART. 357 – DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
- denunce, querele, istanze presentate oralmente;
- sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- informazioni assunte nel corso di perquisizioni ovvero sul luogoe nell’immediatezza del fatto;
- perquisizioni e sequestri;
- operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349 (identificazione delle persone) 353 (acquisizione di plichi) 354(accertamenti urgenti sui luoghi);
- atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti..;
Atti di esclusiva competenza dell’Ufficiale di
Polizia Giudiziaria
Sequestro
Interrogatorio
Perquisizione
Le sanzioni previste per CSP e CSE
Titolo IV D.Lgs. 81/2008
Articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione)
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il CSP è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
Le Sanzioni per i CoordinatoriArticolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori)1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
Le Sanzioni per i CoordinatoriArticolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lav ori)1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori:b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modificheintervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
Le Sanzioni per i CoordinatoriArticolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori)1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
Il CSE è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1250 a 5.000 €
Le Sanzioni per i CoordinatoriArticolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lav ori)1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori:e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dàcomunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
Le Sanzioni per i CoordinatoriArticolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori)1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:…f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 €
Le Sanzioni per i CoordinatoriArticolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori)
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore perl'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
(Art. 90 com. 5. ….. nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.)
Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 €
L’Infortunio
INFORTUNIO - DEFINIZIONESecondo il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124/65) per infortunio si deve intendere:
“un evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero una inabilità
temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”
Art. 2050 - Codice Civile
Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attivita’ pericolosa, per
sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non
prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
Codice PenaleArt. 589 - Omicio colposo - Art. 590 - Lesioni colpose
Lesioni Gravi: infortunio superiore a 40
giorni o l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo
Lesioni Gravissime: perdita di un senso o di
un arto
Lesioni gravi
Per le lesioni gravi o gravissime relative a fatti commessi in
violazione a norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, il delitto è punibile d’ufficio.
T.U. 30 giugno 1965 n. 1124
L’art. 10 prevede l’esonero del datore di lavoro dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
T.U. 30 giugno 1965 n. 1124
Tale esonero non si verifica nell’ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro abbia riportato condanna
penale per il fatto dal quale l’infortunio o la malattia sono
derivati…
L’infortunio
L’infortunio nella maggior parte dei casi deriva dalla mancata
applicazione della normativa antinfortunistica
L’infortunio
Quindi per non aver ottemperato a disposizioni di legge e si trova
perciò nella condizione di essere perseguibile penalmente
L’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare
- le cause che hanno provocato l’infortunio sul lavoro- le circostanze che vi hanno concorso- L’eventuale mancanza di dispositivi di protezione
individuale- la natura delle lesioni e lo stato dell’infortunato- le eventuali inadempienze alle norme che possano
avere influito sull’infortunio- Il nesso causale
NESSO CAUSALEIl nesso causale è il passaggio logico che rende
l'evento una conseguenza della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest'ultimo.
Il "nesso causale", anche detto "nesso di causalità" è il rapporto che deve intercorrere tra azione ed
evento, dal quale deve risultare che quest'ultimo èla diretta conseguenza dell'azione (od omissione) in
esame.
L’intervento ispettivo è finalizzato ad accertare
Ogni altro fatto ed elemento che possa aver contribuito al verificarsi dell’infortunio o
che possa indirizzare alla definizione delle responsabilità quali ad esempio: congruità
dell’analisi di rischio, qualità della formazione, congruenza tra idoneità alla
mansione e attività svolta.
Abbiamo visto:•• La Normativa Generale La Normativa Generale
•• Le Istituzioni preposte alla Vigilanza ed al Le Istituzioni preposte alla Vigilanza ed al ControlloControllo
•• Gli strumenti utilizzatiGli strumenti utilizzati
•• Il Tecnico della Prevenzione U.P.G.Il Tecnico della Prevenzione U.P.G.
•• La Sanzioni per CSP e CSELa Sanzioni per CSP e CSE
•• LL’’infortunioinfortunio