D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (così come modificato dal D.Lgs. 106 del 03/08/2009)
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Docente: dott.ssa Simona Repetto
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CAMPO DI APPLICAZIONE articolo 3
Tutti i lavoratori e lavoratrici
subordinati, autonomi ed equiparati
Tutti i settori d’attività, privati e
pubblici, e tutte le tipologie di rischio
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DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
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Definizioni (articolo 2)
LAVORATORE
NUOVO T.U. precedente normativa
Persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
Persona che presta il
proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di
lavoro
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SOGGETTI EQUIPARATI AL
LAVORATORE
soci lavoratori di cooperativa;
soci di società, anche di fatto, che prestano attività;
associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.);
tirocini formativi e di orientamento (legge n. 196/97);
soggetti formati per promuovere e realizzare l’alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT.
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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico dell’utilizzatore.
Il somministratore:
informa il lavoratore sui rischi generali dell’attività a cui
verrà adibito
addestra il lavoratore all’uso delle attrezzature tipiche
dell’attività
Questi obblighi sono svolti dall’utilizzatore se indicato
espressamente nel contratto
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PARTICOLARITA’
Lavoratori a Progetto
Collaboratori Coordinati e Continuativi
Le disposizioni del decreto si applicano se la
prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di
lavoro del committente
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DIRIGENTE E PREPOSTO
«DIRIGENTE»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
«PREPOSTO»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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DELEGA DI FUNZIONI
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite
L’obbligo di cui sopra si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
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Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La delega di funzioni di cui sopra non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata conferita la delega (sub-delega) non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
DELEGA DI FUNZIONI: MECCANISMO DI SUB-DELEGA
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del
documento;
la designazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi.
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LE PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE DAL T.U. SICUREZZA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA: ANTINCENDIO E PRIMO
SOCCORSO
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
IL MEDICO COMPETENTE, qualora sia previsto l’obbligo
di sorveglianza sanitaria.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali (art. 32) designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Il Datore di Lavoro può :
auto-nominarsi
nominare altro soggetto esterno o interno all’azienda
L’AUTO-NOMINA è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali
fino a 30 addetti
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COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni
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RUOLO DEL RSPP
I componenti del servizio di prevenzione e
protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente decreto legislativo.
Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
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RSPP DIVERSO DdL la formazione obbligatoria
IL RSPP esterno (es. consulente) oppure
interno ma dipendente della azienda, deve :
essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore
frequentare specifici corsi di formazione (a
seconda del tipo di attività aziendale, da un
minimo di 64 a un massimo di 120 ore) .
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ADDETTI ALL’EMERGENZA
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
L’incarico può essere ricoperto dal titolare:
sempre, se si è assunto l’incarico di RSPP
nelle imprese o unità produttive che occupano sino a cinque lavoratori, se l’incarico di RSPP è stato affidato a terzi.
In alternativa l’incarico può essere ricoperto dai lavoratori.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione
Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE compiti
Controllare che il materiale antincendio sia
sottoposto alle verifiche periodiche e sia
sempre accessibile ed in buono stato
aggiornare i recapiti telefonici dei servizi
pubblici competenti
intervenire in caso di necessità senza
mettere a repentaglio la propria sicurezza
Chiamare il pronto intervento se opportuno
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE - formazione
sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM 10/3/98 il quale prevede un corso per:
ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO DURATA 4 ORE
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
DURATA 8 ORE
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ALTO
DURATA 16 ORE
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED
EVACUAZIONE - definizione
BASSO RISCHIO INCENDIO: tutte le aziende con carico di incendio basso (senza Certificato di Prevenzione Incendi) o quando la valutazione del rischio incendio indica un basso rischio.
MEDIO RISCHIO INCENDIO: tutte le aziende con il Certificato di Prevenzione Incendi o quando la valutazione del rischio incendio indica un medio rischio.
ALTO RISCHIO INCENDIO: A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
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AZIENDE A RISCHIO INCENDIO ALTO
industrie e depositi soggette alla “legge Seveso”;
fabbriche e depositi di esplosivi;
centrali termoelettriche;
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq
alberghi con oltre 200 posti letto;
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
uffici con oltre 1000 dipendenti;
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO compiti
mantenere in efficienza i presidi medico
aziendali (cassetta o pacchetto di pronto
soccorso)
aggiornare i recapiti telefonici dei servizi
pubblici competenti
intervenire in caso d’infortunio onde evitare
che l’infortunato venga soccorso in modo
non corretto
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO Formazione
Gruppo A
I) attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO - riassunto
n° lavoratori 1 - 2 3 - 5 6 o
più
Indice infortunistico di inabilità
permanente inferiore o uguale
a quattro
C B B
Indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a
quattro
C B A
Comparto agricoltura C B A (a tempo
indent.)
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Indici di frequenza d'infortunio per gruppo di tariffa INAIL
1100 Lavorazioni mecc.-agricole 10,84
1200 Mattaz-macellaz – Pesca 6,41
1400 Produzione di alimenti 3,57
2100 Chimica, plastica e gomma 2,76
2200 Carta e poligrafia 2,73
2300 Pelli e cuoi 2,97
3100 Costruzioni edili 8,60
3200 Costruzioni idrauliche 9,12
3300 Strade e ferrovie 7,55
3400 Linee e condotte urbane 9,67
3500 Fondazioni speciali 12,39
3600 Impianti 5,43
4100 Energia elettrica 2,20
4200 Comunicazioni 2,07
4300 Gasdotti e oleodotti 2,16
4400 Impianti acqua e vapore 4,11
5100 Prima lavorazione legname 7,95
5200 Falegnameria e restauro 7,18
5300 Materiali affini al legno 5,02
6100 Metallurgia 5,74
6200 Metalmeccanica 4,48
6300 Macchine 3,32
6400 Mezzi di trasporto 3,91
6500 Strumenti e apparecchi 1,57
7100 Geologia e mineraria 8,40
7200 Lavorazione delle rocce 6,55
7300 Lavorazione del vetro 4,65
8100 Lavorazioni tessili 2,40
8200 Confezioni 1,40
9100 Trasporti 4,93
9200 Facchinaggio 15,99
9300 Magazzini 3,32
0100 Attività commerciali 2,36
0200 Turismo e ristorazione 2,54
0300 Sanità e servizi sociali 1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57
0500 Cinema e spettacoli 2,94
0600 Istruzione e ricerca 1,11
0700 Uffici e altre attività 0,72
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO Formazione
E’ svolta da personale medico ed ha cadenza triennale
DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI
gruppo A
Corso di formazione di 16 ore
Corso di aggiornamento di 6 ore
gruppo B
Corso di formazione di 12 ore
Corso di aggiornamento di 4 ore
gruppo C
Corso di formazione di 12 ore
Corso di aggiornamento di 4 ore
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ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO
il datore di lavoro deve garantire la presenza di:
un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
GRUPPO A: raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario nazionale – comunicazione all’AUSL competente con raccomandata A/R - cassetta di pronto soccorso
GRUPPO B: pacchetto di medicazione
presente presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
il datore di lavoro:
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
designa preventivamente i lavoratori addetti alle emergenze;
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
Ai fini delle designazioni della squadra di emergenza il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
direttamente dai lavoratori (quindi anche i soci partecipanti, collaboratori familiari, ecc. )
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RLS AZIENDALE: ha diritto alla formazione minima di 32 ore iniziali, con aggiornamento periodico (4/8 ore)
L’ RLS deve essere consultato sulla nomina del RSPP e sulla valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure preventive.
L’impresa ha l’obbligo di comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all’atto della prima elezione o designazione
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ATTRIBUZIONI DEL RLS
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
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ATTRIBUZIONI DEL RLS
riceve una formazione adeguata
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti.
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DIRITTI DEL RLS
deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
riceve copia del documento di valutazione dei rischi e dei DUVRI, anche su supporto informatico, che può essere consultato solamente in azienda
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto dei principi della privacy e del segreto industriale
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SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria
quando ricorrono casi di rischio per la
salute dei lavoratori
la modalità corretta per determinare l’obbligo è
effettuare la valutazione dei rischi
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La sorveglianza sanitaria NON può essere effettuata:
per accertare stati di gravidanza
La sorveglianza sanitaria può essere effettuata:
in fase preassuntiva, effettuata sia dal
Medico Competente che dall’AUSL
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Medico competente (MC) può essere:
dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su
iniziativa delle organizzazioni datoriali,
convenzionata con l’imprenditore;
libero professionista;
dipendente del datore di lavoro.
Il datore di lavoro assicura al medico competente
le condizioni necessarie per lo svolgimento di
tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce, aggiorna e custodisce, in luogo concordato all’atto della nomina, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
Consegna la documentazione sanitaria:
- al Datore di Lavoro alla cessazione dell’incarico. Lo stesso deve conservare l’originale della cartella sanitaria per almeno 10 anni
- in copia al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
Collabora con il datore di lavoro a: predisposizione servizio di primo soccorso ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione, informazione e formazione dei lavoratori,
Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.
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SORVEGLIANZA SANITARIA – 1
visita medica PREVENTIVA intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
visita medica PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
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SORVEGLIANZA SANITARIA – 2
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
visita medica preventiva in fase preassuntiva;
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per la verifica dell’idoneità alla mansione, in caso di assenza dal lavoro per motivi di salute per più di 60 giorni continuativi.
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SORVEGLIANZA SANITARIA - 3
Le visite mediche, a cura e spese del datore di
lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento,
le visite preventiva, periodica e di cambio mansione
sono finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
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GIUDIZIO MEDICO
Il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea; nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
d) inidoneità permanente.
il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano
un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute.
Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il DVR
Il datore di lavoro deve valutare, in
collaborazione con il RSPP ed il Medico
Competente, previa consultazione del RLS,
i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, che possono derivare dalla scelta
delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonché dalla
sistemazione dei luoghi di lavoro
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Oggetto della valutazione :
relazione sulla valutazione di TUTTI i rischi specificando i criteri adottati, tenendo in considerazione: il sesso, l’età e la provenienza dei lavoratori, la tipologia contrattuale e le condizioni di stress lavoro correlato (sulla base delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva e comunque non oltre 01/08/2010)
indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati,
programma delle misure per il miglioramento nel tempo,
individuazione procedure per attuazione della misure e dei ruoli che le devono attuare,
nominativi RSPP - RLS - medico competente e relative firme sul documento
individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità, esperienza, formazione ed addestramento
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Elenco di valutazioni del rischio specifico
Valutazione del rischio della postazione del videoterminalista
Valutazione del rischio per la movimentazione manuale dei carichi
Valutazione del rischio per l’esposizione alla movimentazione ripetuta degli arti superiori
Valutazione del rischio per l’esposizione alle lavorazioni che producono polveri di legno duro
Valutazione del rischio per l’esposizione agli agenti chimici
Valutazione del rischio per la postazione del minorenne
Valutazione del rischio per la postazione della donna in stato di gravidanza e allattamento
Valutazione del rischio per la presenza di atmosfere esplosive
Valutazione del rischio per l’esposizione alle vibrazioni
Valutazione del rischio dell’esposizione al rumore
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI novità
Il Documento di Valutazione dei Rischi può
essere tenuto su supporto informatico, con le
modalità definite dall’art. 53.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI novità
la valutazione deve avere data certa e tale certezza
può essere attestata anche dalla sottoscrizione del
documento da parte del DDL nonché, ai soli fini della
prova della data, da parte del RSPP, del RLSA o del
RLST e del medico competente, se nominato.
Allo stesso scopo possono essere utilizzate anche le
procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’art.
53.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Autocertificazione
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2012.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione sulla base di procedure standardizzate definite entro 18 mesi da apposito DM.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
L’autocertificazione non è possibile per le aziende ad elevato rischio (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura).
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DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti è soggetto:
Il datore di lavoro committente che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
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DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti non è soggetto:
Il datore di lavoro committente che affida lavori di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori/servizi di durata non superiore a 2 giorni, che non comportino per gli addetti gli l’esposizione ai rischi particolari elencati nell’Allegato XI, è esonerato dalla redazione del DUVRI per queste lavorazioni
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DUVRI obblighi del datore di lavoro committente :
Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici e misure di prevenzione e di emergenza adottate nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.
Verifica l’idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, nei contratti di appalto (1655 c.c.), d’opera (2222.c.c.) o somministrazione (1559 c.c.). Le modalità sono demandate ad un DPR che disciplinerà il sistema di qualificazione delle imprese, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (nel frattempo, certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione del possesso di questi requisiti).
Promuove il coordinamento e la cooperazione elaborando il DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, quando ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze ed i costi per la sicurezza Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d'opera.
Per i contratti d’appalto o d’opera stipulati prima del 25/8/2007 e ancora in corso alla data del 31/12/2008, il DUVRI deve essere allegato entro il termine perentorio del 31/12/2008.
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Formazione e informazione dei lavoratori
Novità:
Accordo Stato/Regioni 21 dicembre 2011
Che sancisce il numero minimo di ore che
ciascun lavoratore deve ricevere di
formazione e informazione, differenziando i
lavoratori che hanno già seguito percorsi
formativi in materia ed i nuovi assunti
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Durata Minima in base alla classificazione dei
settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione
macrocategorie di rischio e corrispondenze
ATECO 2002-2007):
4 ore per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.
Lavoratori
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Il numero di ore di formazione indicato
per ciascun settore comprende la
"Formazione Generale" e quella
"Specifica", ma non "l‘addestramento",
così come definito all'articolo 2, comma
1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove
previsto.
Lavoratori
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Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore gia' effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte
CREDITI FORMATIVI
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Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
– approfondimenti giuridico-normativi;
– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione
AGGIORNAMENTI
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Riunione periodica
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il DdL organizza almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Finalità analisi di:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
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APPARATO SANZIONATORIO PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO
VIOLAZIONE SANZIONE
Mancato documento di valutazione rischi Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
(situazioni a rischio rilevante arresto da 4 a 8 mesi)
Mancata nomina RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
Forniture DPI Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000
Designazione addetti antincendio evacuazione
Primo soccorso
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000
Mancata nomina del Medico Competente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Formazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200
(per ogni comma)
Informazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800
(per ogni comma)
Mancata controllo sanitario Ammenda da 2000 a 4.000
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APPARATO SANZIONATORIO PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
VIOLAZIONE SANZIONE
Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 4000
Contratti appalto d’opera e somministrazione.
Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi;
Informazioni sui rischi agli appaltatori
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800
Mancata custodia del DVR e del DUVRI presso
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione
dei rischi
Sanzione amministrativa pecuniaria a 2.000. a 6.600
Omessa consultazione RLS nelle ipotesi previste
(articolo 50)
Ammenda da 2.000 a 4.000
Adozione misure in caso di emergenza ed istruzioni in
caso di pericolo
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000
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SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE AUTONOMO/ IMPRESE FAMIGLIARI
Violazione SANZIONE
Utilizzo attrezzature e
DPI non conformi ai
titoli specifici
Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 200 a
600
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SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
utilizzo in modo appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalazione immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successivo punto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.