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cxxxv, ~~. 21'4. Trieste, lunedì 22 settembre 1919
L' OSSEI\VATO.RE TRIESTINO Giornale ufficiale del Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia
Commissariato Generale Civile . per la Venezia Giulia
N. 071591 n. 1y s~;t'tu FIIIJ ./
Il Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia;
visto il Decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251,
inteso il parere del Ministero dell' industria, del commercio e del lavoro esposto con foglio N. 6952, del 29 agosto 1919 ;
riconosciuta la improrogabile necessità d'un provvedimento urgPnte nei riguardi della Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltelìa;
decreta:
Art. l. Con l'anno accademico 1919-1920 J,-Ia Scuola superiore di commercio di fon·
dazione Revoltella di Trieste, sono estese, per quanto uon contraddice agli articoli seguenti, le disposi:lio n i coptenute nella legge 20 marzo 1913, N. 268.
La detta Scuola superiore di commercio è parificata, a tutti gli effetti, ai RR. Istituti superiori del Regno per quanto ha tratto agl'insegnamenti, alla durata dei corsi, alla natura e al valore dei diplomi.
Art. 2. Presso la Scuola superiore di commercio di fond:1zione Revoltella è istituito un terzo . corso.
Art. 3. Le discip1ine d' insegnamento nei tre corsi sono le seguenti :
3 Economia politica pura . • Economia pollti r·a applicata Statistica metodologica . . 2 Scienza delle finanze . • . . . l Teoria del commercio internazio-
nale e polit1ca doganalE' ... -Storia e critica dei principali
istituti economici • Geografia commerciale e stati
stica commerciale . 1.. (· Storia del c o mmercio .
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..... Matematica finanziaria 2 Matematica attuariale. Elementi di computisteria • 2 Ragioneria teorica . • . 2 Istituzione del commercio 2 Printipi di politica commerciale Corrispondenza commerciale l Banco modello. Diritto privato . 3 Dirit.'o pubblico • 2 D1ritto c.hJJmerciale Diritto manttimo • Diri tto cambiario Legislazione comparata (diritto
italiano e austriaco) Legislazione dd lavoro • • • Il fallimento • • Legislazione industriale (I seme
stre) e finanziaria (II semes tr e) Contabil ità di St:tto . . . . . Merceologia e tecnologia merceo-
gica . • . • • 3
Lingue: L~. italiana . . . • • . Lmgua, corrispondenza e
francese . . . . . . . Lingua, cowspon lenza e
inglese . • . . . • . .
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StE-nografia . . . • . . • • . 2 2 2 ., . Art.. 3:' Saranno inoltre ist1 tuiti, in quanto pos:~ibile e grad1tamente, corsi per l inseguamflnto delle lingue tedeslla, magiara, serbo-croata, rumena, greco modllrno, araba, bulgara, turca.
Art. 4. Al terzo corso della Scuola possono essere inscntti :
a) i provenienti dal II corso delle scuole di pari ordine e grado nel Rt>gno ;
b) i provenienti dal II corso della Scuola t stessa.
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Art. 5. Gli esami sono regolati, per quanto concerne l'efficacia giuridica, le modalità, le sessioni, dal capo X del Regola~ mento appronto con RegiQ Decreto l. agosto 1913, N. 1223.
Art. 6. Le tasse scolastiche, dal cui pagamento sono dispensati per l'anno accademico 1919-1920 i nati e pertinenti a Trieste, che s'inserì v ono al terzo corso, sono stabilite entro i seguenti limit\:
Tassa d'immatricolazione • Tassa d' iscrizione annua (in
Lire 75
due rate). • • • • . • , 150 Sopratassa annuale per gli esa
mi speciali • . . • • . "
20 Sopratassa per ogni èsame non •
super!lto . . . . . • • . . , 10 Sopratassa per gli esami di laurea , l 00 Tassa per il rilascio del diploma , 10 Tassa di frequenza annua per
ciascuna materia per uditori a corsi speciali • . . . • . , 30 Art. 7. Per le modalità del pagamento
e della dispensa delle [tasse si applicheranno le norme contenute nel capo IX del Regolamento approvato con Regio Decreto l. agosto 1913, N. 1223.
Art. 8. Per le spese occorrenti al funzionamento della Scuola lo Stato contribuisce per l'anno scolastico 1819-1920 conunasovvenzione di Lire 200.000 (duecentomila) la
cui <Ùponibilità e il coi rendiconto amministrativo e- contabile saranno di competenza. del Consiglio direttivo (Curatorio della Scuola stAssa.)
Art. 9. Il Consiglio direttivo è formato: Da due rappresentanti del Governo, dal Direttore della scuola o da chi ne fa le veci e dai delegati del Comune e della Camera di commercio e industria di Trieste, in conformità allo statuto della Scuola.
Disposizioni transitorie:
Art. 10. Al secondo corso della. scuola per l'anno accademico 1919-1920 sono ammessi, oltre quelli che abbiano assolto il primo corso d'una scuola superiore di commercio del Regno, coloro che hanno, nell'anno scolastico 1918-1919, frequentato il corso estivo e che abbiano sostenuto i colloqui con esito favorevole.
Art. l l. Per-l'anno accademico 1919-1920. agl'insegnamenti delle· diverse discipline si provvederà con incarichi su proposte del Consigli airettivo della Scuola, debitamente approvate dal Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia.
Trieste, 14 settembre 1919.
ll Commissario Generale Civile : Cluifelll.