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  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 2929

    Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

    dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e di immediata esecuzione nei comuni colpiti

    dagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia negli anni 2016 e 2017

    19/03/2018 - 15:18

  • Indice

    1. DDL S. 2929 - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 3

    1.2.1. Testo DDL 2929 4

    1.3. Trattazione in Commissione 11

    1.3.1. Sedute 12

    1.3.2. Resoconti sommari 13

    1.3.2.1. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 14

    1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 345 (pom.) del

    18/10/2017 15

    1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 346 (ant.) del

    26/10/2017 24

  • 1. DDL S. 2929 - XVII Leg.

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2929 - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 2929XVII Legislatura

    Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e di immediata esecuzione nei comuni colpitidagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia negli anni 2016 e 2017

    Iter26 ottobre 2017: in corso di esame in commissioneSuccessione delle letture parlamentariS.2929 in corso di esame in commissione

    Iniziativa ParlamentareMario Morgoni ( PD )NaturaordinariaPresentazionePresentato in data 28 settembre 2017; annunciato nella seduta pom. n. 888 del 3 ottobre 2017.Classificazione TESEOTERREMOTI , RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI ,CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE , SANATORIEArticoliREGIONE UMBRIA (Art.1), REGIONE LAZIO (Art.1), REGIONE MARCHE (Art.1), REGIONEABRUZZI (Art.1), AUTORIZZAZIONI (Art.1), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.1),DEMOLIZIONE (Art.1), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.1), SERVIZI DI EMERGENZA(Art.1), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Art.1), ZONE E AREE EDIFICABILI (Art.1), DOMICILIORESIDENZA DIMORA (Art.1), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.1)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Stefano Vaccari (PD) (dato conto della nomina il 18 ottobre 2017) .AssegnazioneAssegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sedereferente il 13 ottobre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 899 del 17 ottobre 2017.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª(Agricoltura), Questioni regionali

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48342.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=29192http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=13

  • 1.2. Testi

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

    Senato della Repubblica Pag. 3

  • 1.2.1. Testo DDL 2929collegamento al documento su www.senato.it

    Onorevoli Senatori. -- Le regioni dell'Italia centrale sono state colpite, a partire dall'agosto 2016 daeventi sismici che hanno provocato centinaia di morti e la distruzione di interi Paesi registrando dannia oltre 200.000 edifici.Il sisma ha coinvolto, nella sola regione Marche, 131 comuni e una superficie di 3.978 Kmq. e haprovocato l'abbandono della propria abitazione da parte di ben 31.979 persone la maggior parte dellequali (28.750) ha trovato sistemazione autonoma per lo più nei comuni «fuori cratere» o in strutturericettive della costa; analoghe situazioni si sono verificate nelle altre regioni colpite: Lazio, Umbria eAbruzzo.Sulla base dei dati forniti dalla Protezione civile nel corso dell'audizione in Commissione ambientedella Camera dei deputati il 20 settembre 2017 del Capo del Dipartimento nazionale, dott. AngeloBorrelli, alla data dell'11 settembre erano stati effettuati 203.830 sopralluoghi di cui 2.649 riferiti adedifici scolastici (il 66 per cento dei quali risultati agibili) e 3.314 ad altri edifici pubblici (con il 49 percento agibili), la rimanente parte ad edifici privati.Sommando i sopralluoghi effettuati a quelli ancora da effettuare si ottiene il dato complessivo di215.199, che è davvero significativo se si pensa che rappresenta 2,7 volte il numero di sopralluoghieffettuati in Abruzzo dopo il sisma del 2009 (circa 80.000 verifiche) e 4,8 volte rispetto a quantoeffettuato dopo il terremoto dell'Emilia, Veneto e Lombardia del 2012 (circa 45.000 verifiche). Isopralluoghi effettuati alla data del 11 settembre rappresentano il 94,7 per cento del dato complessivo,restituendo un quadro drammatico in quanto degli oltre duecentomila edifici già censiti dallaProtezione civile oltre un terzo è inagibile, con la seguente ripartizione regionale:

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2929DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa del senatore MORGONICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2017Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e di immediata esecuzione nei comuni colpitidagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia negli anni 2016 e 2017

    REGIONI

    Agibile Non Agibile ["Nonutilizzabile" Fast + (B,C, D, E, BF, CF, DF,

    EF) Aedes]

    Non Agibile rischioest. [così x Fast + AF]

    Senza esito Totaleschede

    Abruzzo

    20.909

    51,1%

    12.255 29,9% 1.333 3,3%

    6.441

    15,7%

    40.938

    100%

    Lazio 9.43440,6

    %9.86

    4 42,5% 1.450 6,2%2.48

    410,7

    %23.23

    2100

    %

    Marche 38.20439,6

    %42.5

    75 44,2% 2.881 3,0%12.7

    3113,2

    %96.39

    1100

    %

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2929

    Senato della Repubblica Pag. 4

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1045674/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • Dopo la scossa del 24 agosto 2016 erano state allestite dalla Protezione civile 43 aree di accoglienza e,parallelamente, predisposte soluzioni provvisorie in strutture polivalenti già presenti sui territoricolpiti, agibili e utilizzabili (palestre, palazzetti). A due mesi dal terremoto, nei giorni precedenti lescosse di fine ottobre, gran parte della popolazione aveva trovato una sistemazione alloggiativaalternativa e sul territorio restava un'unica area di accoglienza ancora aperta.Successivamente, con gli eventi sismici di fine ottobre, la popolazione assistita direttamente dalsistema di protezione civile ha raggiunto, il 7 novembre, un picco di quasi 32.000 persone (31.763) perpoi assumere un andamento decrescente sino al 18 gennaio 2017. A tale data infatti, nelle quattroregioni risultava un totale di poco più di 10.000 persone. A seguito delle scosse del 18 gennaio e delleeccezionali condizioni metereologiche che hanno interessato i territori delle regioni colpite, si èevidenziato un nuovo incremento di popolazione assistita.Circa 37.000 i cittadini hanno scelto di beneficiare del C.A.S. (contributo di autonoma sistemazione),provvedendo da sé a trovare idonea soluzione alloggiativa (dato aggiornato al 14 agosto 2017); altriresidenti, a fronte di tante avversità e nell'emergenza che si è protratta e aggravata con le scosse che sisono ripetute ad ottobre 2016 e a gennaio 2017, hanno trovato la soluzione di costruire a proprie speseedifici di modeste dimensioni nelle aree di proprietà, in genere prossime a quelle dichiarate inagibili.Una parte dei comuni del cosiddetto «cratere», quelli ricompresi negli Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,insiste in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali.Con l'avvio della fase della ricostruzione è emerso il fenomeno nelle aree dei parchi nazionali di edificicostruiti da singoli cittadini a proprie spese per fronteggiare la fase di emergenza e non trasferirsi inluoghi lontani dalla propria residenza; su tali aree generalmente sussiste un vincolo di tutelapaesaggistica non integrale e quindi non sono soggette ad assoluta inedificabilità. Quelli realizzatisono prevalentemente modesti moduli abitativi, di proprietà di persone anziane o dei loro stretticongiunti e utilizzati dai primi che non vogliono abbandonare i territori nei quali hanno vissuto dasempre.Il problema ha evidentemente un profilo non solo urbanistico e paesaggistico ma soprattutto sociale: ilcaso emblematico è quello della «signora Peppina» che, con le figlie, ha costruito un fabbricato inlegno nel comune di Fiastra, in un'area edificabile e nel rispetto di tutte i requisiti di tutela ambientale,sismica, sanitaria ecc. previsti dalla legge; l'unico vulnus sta nel fatto che, essendo la costruzioneall'interno dei confini del Parco nazionale dei Monti Sibillini, era necessario acquisire in via preventivail nulla osta paesaggistico ambientale come previsto dall'articolo 146, comma 4, del codice dei beniculturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.Il disposto normativo consente di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, atto endoprocedimentale epropedeutico al rilascio del titolo abilitativo, prevista dall'articolo 146 del citato codice dei beniculturali, in via eccezionale in fase postuma all'intervento, previo accertamerto della compatibilitàpaesaggistica, esclusivamente in tre casi:-- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbianodeterminato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;-- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;-- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria aisensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.In tuti gli altri casi, per interventi da realizzare in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale nonè consentito il rilascio del titolo edilizio senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione

    Umbria 21.75250,2

    %12.5

    37 29,0% 1.461 3,4%7.52

    217,4

    %43.26

    9100

    %TOTALE

    90.299

    44,3%

    77.231 37,9% 7.125 3,5%

    29.178

    14,3%

    203.830

    100%

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2929

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  • paesaggistica.Tale divieto è confortato anche da diverse sentenze del Consiglio di Stato (sentenza della sezione VI n.1472 del 26 marzo 2014, e n. 2806 del 30 maggio 2014).Per inquadrare il problema e pervenire ad una soluzione che tenga conto dell'eccezionalità degli eventie della situazione creata da un evento sismico senza precedenti per territorio e popolazione coinvoltadal terremoto del Centro Italia 2016-2017, è bene ricordare che i titoli abilitativi all'attività ediliziasono disciplinati dal titolo II della parte I (articoli 6-23) del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e sono rappresentati dal permesso di costruire, dalla denuncia di inizio attività (DIA) e dallacosiddetta super DIA nonché dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotta nel corsodella XVI legislatura.Il testo unico edilizia prevede altresì alcune fattispecie di attività edilizia libera.Gli eventi del 2016 e 2017 sono stati di carattere eccezionale e hanno richiesto e richiedono ancorainterventi legislativi di pari portata.Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, «convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, alfine di fronteggiare l'emergenza straordinaria ha messo in campo una serie di strumenti procedurali efinanziari per rendere il più possibile efficiente e rapida la fase di emergenza e la successiva ecomplessa fase della ricostruzione. La gravità degli eventi, il numero delle vittime, quello dei comunicolpiti, i danni economici e al mondo produttivo, al patrimonio edilizio e artistico hanno chiesto econtinueranno ad esigere adeguate risposte per ricostruire territori ed economie.In particolare, per favorire la ricostruzione privata ma soprattutto per fronteggiare l'emergenzaabitativa e consentire il rientro nelle unità immobiliari con danni lievi, sono state predisposte una seriedi misure di immediata esecuzione; infatti, all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, sonostate definite le procedure per avviare i lavori di riparazione e ripristino, previo accertamento dei dannie del nesso di causalità con il sisma nonché le modalità per le richieste dei contributi. La ratio dellanorma consente di rendere il più possibile celeri i procedimenti amministrativi relativi agli interventida realizzare, avviando i lavori nel rispetto di tutte le normative vigenti di settore, con particolareriferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.Il sisma ha provocato danni tali da richiedere ancor oggi particolari interventi di contrasto e l'eserciziodi poteri straordinari, e quindi anche nuove disposizioni necessarie ad evitare che il formalismo possaprevaricare sull'emergenza o che si perda di vista il valore della coesione sociale e della necessità dilasciare ancorate le popolazioni colpite dal sisma ai territori di origine. Oltre al profilo urbanistico epaesaggistico, in sostanza, il problema va affrontato anche sotto quello della coesione sociale, in unasituazione in cui l'emergenza è ancora in atto.In tale contesto di emergenza si colloca perciò la necessità di procedere con un ulteriore interventolegislativo che, accanto a tutte le misure già adottate per l'emergenza abitativa e per evitare il completospopolamento di territori e dei borghi che costituiscono un patrimonio straordinario, non rendaesecutivi i procedimenti sanzionatori a carico di chi, nella disperazione, ha proceduto a costruirsi unalloggio senza avviare o completare l'iter amministrativo di autorizzazione. Tali interventi sono statirealizzati, per dotarsi di unità alloggiative proprie, senza attendere le soluzioni abitative offerte dallaProtezione civile. Si tratta di unità abitative (le cosiddette «casette») di modeste dimensioni perun'utenza debole e fragile, soprattutto popolazione anziana, che non vuole lasciare la propria terra e lapropria casa.Tutto ciò premesso, la ratio del presente disegno di legge è quella di evitare, a determinate condizioni,a coloro che hanno costruito entro una data certa, dopo il 24 agosto 2016 ed entro il 24 agosto 2017(dodici mesi dopo il primo evento sismico) una casa di civile abitazione in area soggetta a tutelapaesaggistica, senza aver atteso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'abbattimento dell'edificionelle more della verifica di compatibilità paesaggistica.La condizione necessaria e inderogabile è che l'opera deve essere conforme alle prescrizioni degli

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  • strumenti urbanistici comunali, rispettare le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplinadell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, nonchè quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, oltre cheovviamente essere compatibile con i vincoli paesaggistico--ambientali.Un'altra condizione necessaria e inderogabile è che tale realizzazione, nel momento di conclusione deilavori di ricostruzione dell'immobile di proprietà danneggiato o distrutto dal sisma, venga rimossoqualora non sussistano, secondo il piano urbanistico, le potenzialità edificatorie e la capienzavolumetrica derivanti dal lotto su cui è stato realizzato. A tal fine deve essere sottoscritto un attod'obbligo convenzionale con i relativi impegni.Le condizioni per la richiesta dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex post, che il presentedisegno di legge individua sono le seguenti:1. il richiedente, deve essere proprietario, comproprietario o detentore a qualsiasi legittimo titolodell'immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito Marche, Umbria,Abruzzo e Lazio dal 24 agosto 2016;2. il richiedente deve essere proprietario o comproprietario dell'area da edificare ovvero parente entroil terzo grado;3. il proprietario o almeno uno dei comproprietari deve risultare residente alla data del 24 agosto 2016,in uno dei comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;4. il nuovo edificio deve essere effettivamente abitato dal proprietario, comproprietario o in comodatod'uso da un parente o affine entro il terzo grado;5. il proprietario, comproprietario o comodatario che utilizza l'edificio non deve essere proprietario dialtra unità abitabile ad uso residenziale in un comune diverso da uno di quelli di cui agli Allegati 1, 2 e2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;6. l'area dove insiste l'immobile ricade in uno dei comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis deldecreto-legge n. 189 del 2016 risulti edificabile secondo quanto prescritto dal piano di assetto delParco (se ricompresa all'interno del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini, del Parconazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o del Parco nazionale della Maiella) ovvero dallostrumento urbanistico comunale vigente alla data del 24 agosto 2016;7. il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione sismica;8. la volumetria dell'immobile realizzato non deve essere superiore a quella dell'immobile di proprietàdichiarato inagibile;9. alla domanda deve essere allegata una perizia a firma di un tecnico abilitato che asseveri lasussistenza delle condizioni e del rispetto della normativa vigente e sia allegata copia della schedaAeDES o FAST di inagibilità dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma.Appare così evidente che il disegno di legge non è un condono e che vale per pochi casi di costruzione post sisma e su un territorio circoscritto e, comunque, solo ed esclusivamente per gli interventi che, aseguito della valutazione dell'autorità competente, siano dichiarati assentibili.Nel caso di violazione delle norme in materia di tutela paesaggistica vale, ovviamente in ogni caso,quanto disposto dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004 n. 42.Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria non è un «condono» e non è affatto un «atto dovuto», inquanto necessita dell'«accertamento di compatibilità», cioè il passaggio di una valutazione di naturapaesaggistica e dunque, discrezionale.Nelle more del rilascio vi è comunque la garanzia, sulla base della documentazione prodotta dalrichiedente e attestata da un professionista, che si è in presenza di una situazione in cui solo la verificapaesaggistica avviene ex post e che la sua compatibilità con il regime vincolistico è conditio sine quanon per la permanenza dell'opera realizzata.In questo contesto subentra la necessità da emergenza; a tutt'oggi, dopo oltre dodici mesi, le areeinteressate dal terremoto sono ancora in stato di dichiarata emergenza.L'articolo 6, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

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  • 2001, n. 380, e successive modificazioni, prevede che, fatte salve le prescrizioni degli strumentiurbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulladisciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchédelle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfareobiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare dellanecessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione diavvio lavori all'amministrazione comunale.La legge dunque riconosce la possibilità di edificare sine titulo per soddisfare obiettive esigenzecontingenti e temporanee ed impone l'obbligo di rimozione al cessare della necessità. Il disegno dilegge prevede invece che la costruzione sia «provvisoriamente» consentita ma che essa sia rimossa eripristinato lo stato dei luoghi solo se viene verificata l'insussistenza anche di una sola delle condizionidichiarate o se l'organo competente non rilascia l'autorizzazione paesaggistica.Se, al termine del procedimento, sussistono tutti i requisiti che la legge prevede per poter edificare siasotto il profilo urbanistico che paesaggistico, l'immobile resta nell'edificato.Di conseguenza il disegno di legge prevede che in tal caso non è punibile chi ha commesso il fattooggi rilevante penalmente (costruzione senza autorizzazione paesaggistica) e che l'eventualeprocedimento giudiziario resta sospeso per tutta la durata del procedimento.L'obiettivo perseguito dal presente disegno di legge corrisponde anche ad un ulteriore interessepubblico che si affianca a quello privato: l'interesse è che non venga abbandonato un territorio e chechi vuol restare nell'area terremotata possa farlo se edifica a sue spese garantendo il rispetto dellenorme che tutelano concretamente il paesaggio. Risulterebbe, in tali circostanze di emergenza, deltutto irragionevole pretendere la demolizione di un'opera abusiva ma conforme alle previsioniurbanistiche, edilizie e in questo caso anche ambientali, quale condizione per rilasciaresuccessivamente l'autorizzazione per la stessa opera.In sostanza, si apre una finestra per permettere a chi ha costruito senza titolo, in un periodo certo e pariad un anno dal primo sisma, di restare nell'immobile nelle more di un procedimento che deveverificare la sussistenza per il rilascio, ora per allora, dell'atto edificatorio.In altre parole, si va ad integrare la normativa esistente, aggiungendo un caso circoscritto ecircostanziato di opere abusive che ove dichiarate compatibili sono sanate perché non rappresentanopericolo per la tutela dell'ambiente e del paesaggio.È chiaro che poi tale assetto diventa influente sul piano della responsabilità penale e degli effettisanzionatori previsti dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citatodecreto legislativo n. 42 del 2004.Le dichiarazioni di compatibilità paesaggistica estinguono gli illeciti amministrativi e penali solo per icasi - che sono identici per entrambe le norme - indicati dall'articolo 167, comma 4 e dall'articolo 181,comma 1-ter, del codice dei beni culturali e del paesaggio; integrando l'articolo 167, comma 4, glieffetti si estendono anche al sistema penale evitando la demolizione da un lato e l'applicazione dellasanzione detentiva o pecuniaria, a norma dell'articolo 44, comma 1, lettera c) del testo unico di cui aldecreto del Presidente Repubblica n. 380 del 2001 e del comma 1-bis del citato articolo 181 del codicedei beni culturali e del paesaggio.In estrema sintesi: non si sanano abusi che incidono sull'ambiente e sul paesaggio, non si sana lacostruzione di edifici che non rispettano le norme di sicurezza sismica o che sono in aree a rischioidrogeologico, non si sana l'edificazione su aree non edificabili.Si contemperano invece esigenze che sono nate in un caotico contesto e che hanno risvolti sociali conquelle di un ordinato sviluppo urbanistico.Il disegno di legge si compone di un solo articolo con due commi.Il primo comma prevede la possibilità di acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica perinterventi di costruzione di unità abitativa nelle aree dei comuni del cosiddetto «cratere» a condizione

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2929

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  • che sussistano specifiche condizioni ed in particolare che l'immobile sia stato realizzato e che l'istanzasia avanzata dal proprietario (o avente comunque titolo) di un immobile distrutto o danneggiato equindi dichiarato inagibile a causa degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio2017, che il nuovo immobile sia stato costruito entro il 24 agosto 2017 e che sia abitato da persona giàresidente nell'area del terremoto.Nel caso in cui l'intervento sia dichiarato inammissibile e venga concluso con diniego dall'autoritàcompetente l'accertamento della compatibilità paesaggistica, si applica il procedimento sanzionatorioprevisto all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42.Il comma 2 prevede che vengano effettuati controlli severi sull'accertamento delle preesistenze e delleconsistenze edilizie realizzate alla data dell'agosto 2017, mediante l'utilizzo di sistemi ditelerilevamento satellitari e foto aeree al fine di evitare che quanto previsto nella presente legge sipossa intendere in forma estensiva e dare luogo a indebite istanze di accertamento.DISEGNO DI LEGGEArt. 1.1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembrre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Nel caso di interventi di realizzazione di unità residenziali per soddisfare immediate esigenzeabitative, eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 dal proprietario,possessore o detentore a qualsiasi titolo alla data del 24 agosto 2016 di un immobile destinato ad usoresidenziale dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche,Umbria, Lazio e Abruzzo dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, è consentita, in deroga a quantoprevisto dall'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'acquisizione del parere di compatibilitàpaesaggistica. Ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica è necessario che sussistanole seguenti condizioni:a) l'area dove insiste l'immobile ricada in uno dei comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis e risultiedificabile secondo quanto prescritto dal piano di assetto del Parco, se ricompresa all'interno delperimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti dellaLaga del Parco nazionale della Maiella, ovvero dallo strumento urbanistico comunale vigente alla datadel 24 agosto 2016;b) il richiedente sia proprietario, comproprietario o detentore a qualsiasi legittimo titolo di unimmobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche,Umbria, Abruzzo e Lazio dal 24 agosto 2016;c) il richiedente sia proprietario o comproprietario dell'area da edificare ovvero parente entro il terzogrado;d) il proprietario o almeno uno dei comproprietari risulti residente, alla data del 24 agosto 2016, in unodei comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis;e) il nuovo edificio sia adibito a residenza dal proprietario o dal comproprietario, ovvero, in comodatod'uso, dal parente o affine entro il terzo grado che lo utilizza;f) il proprietario, comproprietario o comodatario che utilizza l'edificio non sia proprietario di altraunità ad uso residenziale in un comune diverso da uno di quelli di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis;g) il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione sismica;h) la volumetria dell'immobile realizzato non sia superiore a quella dell'immobile di proprietàdichiarato inagibile;i) sia presentata una perizia a firma di un tecnico abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni edel rispetto della normativa vigente e sia allegata copia della scheda AeDES o FAST di inagibilitàdell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma.3-ter. In caso di valutazione negativa, da parte dell'organo competente, della compatibilità

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2929

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  • paesaggistica dell'intervento realizzato ai sensi del comma 3-bis, si applica quanto previsto all'articolo181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni».2. Ai fini dell'accertamento delle preesistenze edilizie e della veridicità delle dichiarazioni oggettodella presente legge le autorità competenti si avvalgono dei metodi di telerilevamento satellitare eaerofotogrammetrico fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ovvero da altro entecompetente al controllo e alla vigilanza del territorio.

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2929

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  • 1.3. Trattazione in Commissione

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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  • 1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 2929XVII Legislatura

    Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e di immediata esecuzione nei comuni colpitidagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia negli anni 2016 e 2017

    Trattazione in Commissione

    Sedute di Commissione primariaSeduta Attività13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referenteN. 345 (pom.)18 ottobre 2017

    Congiunzione diS.2919

    N. 346 (ant.)26 ottobre 2017

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute

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    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/48342_comm.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1046674http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=48321&leg=17http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1047739

  • 1.3.2. Resoconti sommari

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

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  • 1.3.2.1. 13^ Commissione permanente

    (Territorio, ambiente, beni ambientali)

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

    1.3.2.1. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente,beni ambientali)

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  • 1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente

    (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

    n. 345 (pom.) del 18/10/2017collegamento al documento su www.senato.it

    TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

    345ª Seduta

    Presidenza del Vice PresidenteCALEO

    Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo IlariaBorletti Dell'Acqua Buitoni. La seduta inizia alle ore 14.

    IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

    Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa allalimitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti dicombustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che produconoemissioni in atmosfera (n. 435)(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Il relatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra un nuovo schema di parerefavorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.La senatrice PUPPATO (PD) interviene incidentalmente, evidenziando la necessità di un interventonormativo sul tema delle emissioni odorigene, rispetto alla quale rileva una grave lacuna legislativache andrebbe colmata, nei tempi più brevi, indirizzando opportunamente l'azione normativadell'Esecutivo.

    DDL S. 2929 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

    1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,beni ambientali) - Seduta n. 345 (pom.) del 18/10/2017

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01046674http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=34865http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29149http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166

  • IN SEDE REFERENTE

    Verificata la presenza del numero legale, la nuova proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

    (2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia diutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura(Seguito e conclusione dell'esame) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno. Il presidente CALEO dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugliemendamenti, osservando che una delle due condizioni sul testo, ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione, è soddisfatta dall'emendamento 1.48, a firma del senatore Pegorer. L'altra condizione èinvece soddisfatta dall'emendamento 1.651, pubblicato in allegato, che il relatore ha già depositato. Dà inoltre lettura del parere reso dalla Commissione affari costituzionali che richiede il parere dellaConferenza Stato-Regioni, ai fini della emanazione del decreto legislativo di cui al comma 3dell'articolo 1. Rileva al riguardo che tale richiesta è in parte soddisfatta dall'emendamento 1.64, afirma del senatore Arrigoni, che andrebbe riformulato nel senso di non prevedere la necessitàdell'intesa con la predetta Conferenza. Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) riformula l'emendamento 1.64 nell'emendamento 1.64 (testo 2),pubblicato in allegato. Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il presidente CALEO pone ai voti l'emendamento1.1, che risulta approvato. All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.2 è respinto, mentre l'emendamento 1.3 è approvato. Con successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, mentre l'emendamento1.8 (testo 2) è approvato. All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono respinti, mentre l'emendamento 1.11(testo 2) è approvato, precludendosi le votazioni degli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14. Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, ed è approvatol'emendamento 1.18 (testo 2), precludendosi le votazioni degli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21. È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.22.

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46709http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057

  • In esito a successive votazioni l'emendamento 1.23 (testo 2) è approvato e gli emendamenti 1.24 e 1.25sono respinti. Gli emendamenti 1.26 (testo 2), 1.27 e 1.28 sono ritirati dai rispettivi proponenti. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.29 e 1.30. Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 1.31 e 1.32 risultano approvati. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.38, risultando inveceapprovato l'emendamento 1.37 (testo 2). Gli emendamenti 1.39 e 1.40 sono ritirati dai rispettivi proponenti. In esito a distinte votazioni l'emendamento 1.41 risulta approvato, e gli emendamenti 1.42 e 1.43 sonorespinti. All'esito di successive votazioni l'emendamento 1.44 (testo 2) è approvato, mentre gli emendamenti1.45, 1.46 e 1.47 sono respinti. È posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.48. Gli emendamenti 1.49 e 1.50 sono ritirati dai rispettivi proponenti. È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.51. L'emendamento 1.52 (testo 2) è ritirato dai proponenti. All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.53 (testo 2) risulta approvato e gli emendamenti 1.54,1.55 e 1.56 respinti. All'esito di distinte votazioni l'emendamento 1.57 (testo 2) risulta approvato e gli emendamenti 1.58,1.59, 1.60 e 1.61 respinti. Con distinte votazioni la Commissione approva l'emendamento 1.62 e respinge l'emendamento 1.63. All'esito di distinte votazioni gli emendamenti 1.65 e 1.67 sono respinti, mentre gli emendamenti 1.64(testo 2), 1.651 e 1.66 (testo 2) sono approvati. Con distinte votazioni sono, da ultimo, respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea suldisegno di legge in titolo, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo altresì achiedere di poter svolgere la relazione orale.

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  • IN SEDE REFERENTE

    (2919) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello statodi emergenza(2929) MORGONI. - Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e diimmediata esecuzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia neglianni 2016 e 2017(Esame congiunto e rinvio) Il relatore VACCARI (PD) illustra i disegni di legge che recano disposizioni volte a far fronte alleesigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, verificatisi nel Centro Italia nel 2016 e2017, delineando strumenti legislativi per la gestione delle soluzioni abitative in stati di dichiarataemergenza, provvedendo a regolare il tema della compatibilità paesaggistica. I disegni di leggeadottano strumenti di tipo legislativo diverso per il perseguimento di forme di sostengo allepopolazioni colpite da terremoti: l'atto Senato 2919 delinea un intervento sulla normativa di sistema,agendo con novelle e disposizioni aggiuntive sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sulla vigente normativa in materia edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di edilizia; l'atto Senato 2929 interviene sulla disciplina emergenziale,prevista per la gestione delle aree terremotate, intervenendo con disposizioni specifiche, nel quadronormativo appositamente recato dal decreto-legge sisma n. 189 del 2016.In particolare, il disegno di legge n. 2919 reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio eal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, concernentiautorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza. Ildisegno di legge si compone di un solo articolo. Il comma 1 novella l'articolo 167 del Codice delpaesaggio, relativo alle sanzioni pecuniarie o demolitorie dovute per il mancato rispetto degli obblighiin materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Le modifiche proposte intendono consentire, peralcune tipologie di interventi edilizi, che sia dichiarata la compatibilità paesaggistica, anche se inassenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora tali interventi siano realizzatiin territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, non facendosi in tal caso luogo asanzione. A tal fine, al suddetto articolo 167 del Codice del paesaggio viene aggiunto un nuovocomma 5-bis , in base al quale per tutti i lavori e le opere realizzati in territori per i quali sia statodichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in assenzadell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da questa, viene dichiarata la compatibilitàpaesaggistica, in presenza di alcune condizioni: che si tratti di strutture temporanee prefabbricateinstallate su territorio di proprietà privata e utilizzate ai fini di abitazione principale; che tali strutturesiano state acquistate autonomamente in luogo delle soluzioni abitative di emergenza eventualmenteconsegnate dalla Protezione civile. In tali fattispecie non si applicano le sanzioni previste dal vigentecomma 5 della norma del Codice del paesaggio. Il comma 2 interviene poi sul Testo unico in materiadi edilizia, novellandone l'articolo 6, che disciplina l'attività edilizia libera. In particolare, vengono

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=48321http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=48342http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29192http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225!vig=2017-10-06

  • inseriti anche i lavori e le opere di cui al proposto comma 5-bis - ossia quelli realizzati in territori doveè stato dichiarato lo stato di emergenza, alle condizioni già richiamate - al comma 1 della normanovellata, ove si elenca una serie di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo fatte salve lenorme di settore. Viene poi previsto che al termine dello stato di emergenza sia assicurato il rispettodella cubatura massima edificabile, anche attraverso la demolizione totale o parziale dell'edificioesistente dichiarato inagibile (lettera e-bis 1). Il comma 3 prevede che per i lavori e le opere cherispettano le condizioni di cui ai commi precedenti siano nulle le ordinanze di demolizione, rimessa inripristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino all'entrata in vigore della legge,intervenendosi su provvedimenti amministrativi già emanati.Illustra poi il disegno di legge n. 2929, che si compone anch'esso di un unico articolo. Il comma 1modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente gli interventi di immediataesecuzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche, Umbria, Lazio eAbruzzo, a far data dal 24 agosto 2016. Il provvedimento inserisce i nuovi commi 3-bis e 3-ter nellanorma novellata. Il comma 3-bis introduce una fattispecie che consente l'acquisizione del parere dicompatibilità paesaggistica, in deroga all'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, perla realizzazione di unità residenziali finalizzate a soddisfare immediate esigenze abitative. Taledisposizione delimita inoltre l'ambito temporale di applicazione della norma in deroga, applicandosiagli interventi eseguiti dal 24 agosto 2016 al 24 agosto 2017. Si prevede che tali interventi sianorealizzati dal proprietario, possessore ovvero detentore a qualsiasi titolo di un immobile dichiaratoinagibile a seguito dei terremoti del centro Italia, indicandosi poi le condizioni per l'acquisizione delsuddetto parere di compatibilità paesaggistica, quali: la ricomprensione dell'area dell'immobile nelterritorio di uno dei Comuni individuati dagli allegati 1, 2, e 2-bis al decreto-legge n. 189 citato, cherisulti edificabile in base allo strumento urbanistico comunale vigente al 24 agosto 2016; si specifica,per le aree ubicate all'interno del perimetro dei parchi nazionali, la necessaria condizione dellaedificabilità ai sensi del piano di assetto del parco (lett. a)); che il richiedente sia il proprietario,comproprietario o detentore a qualsiasi titolo legittimo di un immobile dichiarato inagibile a seguitodegli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (lett. b)); che il richiedente siaproprietario o comproprietario dell'area da edificare ovvero parente entro il terzo grado (lett. c)); cheilproprietario (o un comproprietario) sia residente in uno dei comuni colpiti - come individuati dai citatiallegati, alla data del 24 agosto 2016 (lett. d)); che il nuovo edificio sia destinato ad esigenza abitativee adibito a residenza e utilizzato (lett. e)); che il proprietario, comproprietario o comodatario non risultiproprietario di altro immobile ad uso residenziale ubicato in un altro comune diverso da quelliindividuati dagli Allegati del cratere sismico (lett. f)); che il richiedente sia in possessodell'autorizzazione sismica (lett. g));che la volumetria dell'immobile realizzato non sia superiore aquella dell'immobile di proprietà dichiarato inagibile (lett. h)); che sia allegata perizia che asseveri ilrispetto delle norme vigenti applicabili con copia della scheda AeDES e FAST di inagibilitàdell'edificio colpito dal sisma (lett. i)). In caso di parere negativo, il nuovo comma 3-ter stabiliscel'applicabilità dell'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio recante le sanzioni perl'esecuzione di lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,prefigurando quindi il testo un sistema di verifica. Il comma 2 prevede che le autorità competenti siavvalgano del telerilevamento satellitare e aerofotogrammetrico, al fine di verificare le preesistenzeedilizie e la veridicità delle dichiarazioni oggetto delle norme in esame. Le suddette rilevazionipossono essere fornite dall?Agenzia per le erogazioni in agricoltura ovvero da altro ente competente alcontrollo e alla vigilanza del territorio. Si apre la discussione generale. Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) rileva preliminarmente che il disegno di legge a sua firma si rivolgead un ampio spettro di casi simili a quello evidenziato recentemente dagli Organi di comunicazioneavente quale protagonista un'anziana in difficoltà. In particolare, il disegno di legge interviene sull?

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039

  • articolo 167 del Codice prevedendo una disciplina per i casi di emergenza, nel caso in cui sianecessario sostituire le casette temporaneamente assegnate dalla Protezione civile. L?autoritàamministrativa può accertare l?eventuale compatibilità paesaggistica di lavori e opere realizzate inassenza o in difformità dell?autorizzazione paesaggistica.Questo può avvenire solo in presenza dideterminate condizioni, quali:la presenza della dichiarazione dello stato di emergenza di caratterenazionale;l?installazione, in area di proprietà privata, di struttura temporanea prefabbricata, utilizzate afini di abitazione principale;l?acquisto autonomo delle strutture, in luogo di soluzioni abitative diemergenza eventualmente consegnate dalla Protezione civile; a seguito alla conclusione dello stato diemergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell?area di proprietà, comestabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totaledell'edificio esistente dichiarato inagibile. Il disegno di legge non crea discriminazioni tra gli sfortunaticittadini colpiti da diverse calamità naturali. Non si riferisce ad un evento particolare - gli eventisismici del 2016-2017 - e a determinati beni paesaggistici, ossia i parchi dei Monti Sibillini, GranSasso e Monti della Laga e della Maiella. Esso trova applicazione anche a situazioni analoghe, piùrecenti, come il terremoto di Ischia. Giudica importante non introdurre disparità di trattamento ai finidella conclusione di un procedimento amministrativo, come quello dell?autorizzazione paesaggistica,per non generare un inutile e dannoso contenzioso costituzionale. Auspica una celere trattazione econclusione del provvedimento invitando a valutare l'assegnazione in sede deliberante. Propone infineun breve ciclo di audizioni nell'ambito del quale convocare il Presidente della regione Marche anche inrappresentanza degli altri Vice commissari straordinari di Governo per la ricostruzione sisma 2016, ilCapo Dipartimento della Protezione civile ed il Sindaco di Fiastra. Il senatore MORGONI (PD) evidenzia l'urgenza che il tema riveste per centinaia di famiglie, colpitedalle conseguenze del sisma, che hanno trovato soluzioni funzionali e non speculative alle loroesigenze abitative evitando di abbandonare, spopolandolo ulteriormente, il proprio territorio. Il disegnodi legge di cui è firmatario individua tempi e procedure per l'espressione del parere di compatibilitàpaesaggistica, funzionali alle esigenze di queste famiglie, nel rispetto della valenza ambientale epaesaggistica dei territori interessati. Nell'ambito dell'eventuale ciclo di audizioni, conviene diconvocare il Capo dipartimento della Protezione civile. La senatrice PUPPATO (PD) fa presente l'opportunità di far confluire la soluzione normativa chepotrebbe essere elaborata, grazie all'esame degli atti Senato 2919 e 2929, nell'ambito della trattazionedei disegni di legge sul consumo del suolo attualmente in corso insieme alla 9ª Commissionepermanente. Al fine di svolgere un'istruttoria completa, il relatore VACCARI (PD) chiede che la Presidenza siattivi per acquisire dalla struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzionesisma 2016 i dettagli dell'intervento annunciato per venire incontro alla problematica in parola. Il presidente CALEO assicura che darà mandato all'Ufficio di segreteria di procedere all'acquisizionedegli elementi informativi richiesti dal relatore e invita i rappresentanti dei Gruppi a trasmettere, neitempi più brevi, le richieste dei soggetti da audire. La Commissione prende atto. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29141http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29192http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057

  • SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

    PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESULL'ATTO DEL GOVERNO N. 435

    La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 delParlamento e del Consiglio, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinantioriginati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo deglistabilimenti che producono emissioni in atmosfera; considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega dell'articolo 17della legge 12 agosto 2016, n.170 (legge di delegazione europea 2015) e ne deve quindi seguire iprincipi e criteri direttivi specifici ivi indicati; considerato che il miglioramento della qualità ambientale e della salute sono fra gli obiettivi dellacitata direttiva (UE) 2015/2193 (vedi considerato 33 della direttiva stessa) e che, conseguentemente,nella fase istruttoria per la redazione di questo schema di decreto legislativo è stato coinvolto l'IstitutoSuperiore di Sanità, in particolare per la revisione dei valori limite di emissione da definire a livellostatale in relazione alle sostanze inquinanti e in funzione della classificazione di tali sostanze; visto il parere della Conferenza Unificata del 5 ottobre 2017; viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali, della Commissione industria, commercioe turismo e della Commissione politiche dell'Unione europea;

    esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

    - al comma 11 dell'articolo 273-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, andrebbe introdotta

    Il presidente CALEO avverte che la seduta di domani, giovedì 19 ottobre 2017, già prevista per le ore8,30, non avrà luogo. La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 15.

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    http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057

  • l'indicazione dell'accesso via internet, oltre al generico accesso del pubblico tramite strumentoinformatico, al registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti dall'allegato I, parte V, allaparte quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili; - andrebbe abrogato il comma 6 dell'articolo 279 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riferitoall'articolo 281, comma 1, oggetto di abrogazione della successiva lettera q), numero 1, dell'atto delGoverno. Per la medesima ragione andrebbero sostituite, all'articolo 279, comma 7, del medesimodecreto legislativo, le parole: "dai commi da 1 a 6" con le seguenti: "dai commi da 1 a 5"; - in considerazione della presenza di isole minori senza alcun collegamento alla rete nazionale,andrebbe recepito l'articolo 6, comma 4, della citata direttiva (UE) 2015/2193, riferito agli impiantimedi di combustione esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistemaisolato; - andrebbe verificato che la riduzione dei valori limite di emissione di cui all?allegato I dello schemadi decreto legislativo, nella parte in cui modifica l?allegato I, parte II, alla parte quinta, del citatodecreto legislativo n. 152 del 2006, sia effettuata alla luce delle migliori tecnologie disponibili, comeprevisto dal criterio di delega di cui all?articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 18 agosto 2016, n.170, al fine di apportare gli eventuali necessari correttivi. In tale verifica, si dovrebbe tenere conto delconsiderato 24 della citata direttiva (UE) 2015/2193, che consente di mantenere e applicare valorilimite di emissione più restrittivi rispetto ai requisiti stabiliti nella direttiva stessa e delleconsiderazioni contenute nel parere della Commissione politiche della Unione europea; - andrebbe prevista la revisione almeno triennale dei valori limite di emissione di cui all?allegato Idello schema di decreto legislativo; - andrebbe esplicitato, all'articolo 3, comma 2, che le istruttorie per le autorizzazioni, dalle qualiconsegue l'applicazione dei nuovi valori limite previsti all'allegato I dello schema di decretolegislativo, si riferiscono non solo a quelle per nuovi impianti o installazioni ma anche ai casi previstidall'articolo 269, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero nel caso di modifichesostanziali; - sentite le Regioni e le Province Autonome, andrebbero definite linee guida nazionali per gli obblighiimposti dal comma 1-bis all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli impianti previstidal comma 1 dell'articolo 271 ovvero agli impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamenterilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Tali linee guida avrebbero lo scopo di rendereomogenee le legislazioni regionali che, diversamente, potrebbero comportare ingiustificate disparità ditrattamento - ad esempio nell'imporre obblighi di monitoraggio al gestore dell'impianto - tra aziendeubicate in Regioni diverse; - ai commi 20-bis e 20-ter dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 andrebbe megliospecificata la obbligatorietà di imporre prescrizioni nei casi di non conformità ai valori limite; - andrebbe valutata l'opportunità di rivedere l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 279 del decretolegislativo n. 152 del 2006, al fine del migliore adempimento dei principi e criteri direttivi recati dallalettera e) dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - in particolare i principi di proporzionalitàe di dissuasività della sanzione - e in osservanza dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 12dicembre 2012, n. 234; - il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, dovrebbe

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  • promuovere - nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 272-bis - un esame congiunto e l'elaborazionedi indirizzi e linee guida in relazione alle misure previste dal presente articolo e in particolarepromuove l'uniforme applicazione sul territorio nazionale di metodi condivisi per il monitoraggio delleemissioni odorigene e per la determinazione degli impatti olfattivi delle emissioni.

    EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

    N. 23231.64 (testo 2)ARRIGONIAl comma 3, dopo le parole: «e con il Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «,previo parere della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno2003, n. 131».1.651IL RELATOREAl comma 4, premettere il seguente periodo: «"Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovinocompensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sonoemanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi chestanzino le occorrenti risorse finanziarie".».

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  • 1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente

    (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

    n. 346 (ant.) del 26/10/2017collegamento al documento su www.senato.it

    TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017

    346ª Seduta

    Presidenza del Vice PresidenteCALEO

    Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale DellaVedova. La seduta inizia alle ore 9.

    IN SEDE REFERENTE

    (2734) Fabiola ANITORI ed altri. - Misure urgenti per il completamento della cartografiageologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre. Il presidente CALEO invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugliordini del giorno e sugli emendamenti. Il relatore MORGONI (PD) esprime avviso favorevole sugli ordini del giorno G/2734/1/13 eG/2734/2/13. Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2734/1/13, acondizione che venga riformulato impegnando il Governo compatibilmente con gli equilibri di finanzapubblica e che la mappatura sia riferita ai fogli geologici delle aree maggiormente a rischio. Il parere èfavorevole sull'ordine del giorno G/2734/2/13.

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    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=01047739http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=47814http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29141

  • La senatrice MORONESE (M5S) riformula l'ordine del giorno G/2734/1/13 nell'ordine del giornoG/2734/1/13 (testo 2), pubblicato in allegato. Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno cosìriformulato. Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione cheil termine ivi indicato sia riferito all'anno 2040, e parere contrario sull'emendamento 1.2. La senatrice MORONESE (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.1 e lo riformula, nel sensoindicato dal relatore, nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato. Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3, a condizione chevenga opportunamente riformulato, e parere contrario sull'emendamento 1.4. Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive l'emendamento1.3, che riformula nell'emendamento 1.3 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso indicato dalrelatore. Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5. Il parere èfavorevole anche sull'emendamento 1.6, a condizione che venga riformulato sopprimendo la lettera b).Il parere è contrario sugli emendamenti 1.7 e 1.8. Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) sottoscrive l'emendamento 1.6, che riformulanell'emendamento 1.6 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore. Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, a condizione chevengano eliminati i riferimenti alle attività di prevenzione strutturale su edifici e opere pubbliche. Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) riformula l'emendamento 2.1 nell'emendamento 2.1 (testo2), pubblicato in allegato, come indicato dal relatore. Il senatore VACCARI (PD) ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3 e sottoscrive l'emendamento 2.1(testo 2). Il relatore MORGONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.4, a condizione chevenga modificato un riferimento normativo ivi inserito. Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) sottoscrive l'emendamento 2.4 e lo riformula nell'emendamento2.4 (testo 2), pubblicato in allegato, come richiesto dal relatore. Il relatore MORGONI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 e parerefavorevole sull'emendamento 4.0.1. Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli

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  • emendamenti. Il senatore VACCARI (PD) invita a valutare l'opportunità di inoltrare la richiesta per la riassegnazionein sede deliberante del disegno di legge. Il presidente CALEO invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi a tale riguardo. I rappresentanti dei Gruppi Movimento 5 Stelle, Articolo 1 - Movimento democratico e progressista,Misto, Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI - MAIE e Alternativa Popolare - Centristi perl'Europa - NCD manifestano un orientamento favorevole, mentre i rappresentanti dei Gruppi dellaLega e di Forza Italia si riservano di valutare il testo che verrà in fine approvato in sede referente. La Commissione prende atto. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

    (2919) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello statodi emergenza(2929) MORGONI. - Modifica al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di emergenza abitativa e diimmediata esecuzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici nelle regioni del Centro Italia neglianni 2016 e 2017(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre. Il senatore VACCARI (PD) fa presente che è intenzione del Governo presentare nell'ambito deldecreto-legge 148 del 2017 (Atto Senato n. 2942) una proposta emendativa volta a risolvere leproblematiche oggetto dei disegni di legge. In tal senso mira peraltro il parere approvato dallaCommissione, in sede consultiva, nella giornata di ieri. Piuttosto che svolgere il ciclo di audizioni giàproposto, ritiene più utile concentrarsi sui contenuti della proposta emendativa in parola - appenadisponibile - per conformarla alle necessità che i disegni di legge n. 2919 e n. 2929 intendonosoddisfare. Sulla base di tali considerazioni, suggerisce di sospendere l'esame dei disegni di legge. Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) giudica positivamente l'iniziativa governativa ribadendo la necessitàdi svolgere il breve ciclo di audizioni programmato, del quale ci si potrebbe avvalere ai fini dellavalutazione più completa della proposta del Governo. Il presidente CALEO si riserva di valutare, insieme al presidente Marinello, le modalità con cuiprocedere, che saranno sottoposte all'apprezzamento della Commissione.

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  • ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

    N. 2734G/2734/1/13 (testo 2)MORONESE, PETROCELLI, SERRA, BLUNDOLa 13 Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Misure urgenti per il completa mento dellacartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale» (AttoSenato 2734); premesso che: l'articolo 1 dispone il finanziamento necessario per il completamento della Carta geologicaitaliana, pari a 22 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 10 milioni annui a decorrere dal2020. Le attività di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al Dipartimentoper il Servizio geologico d'Italia dell'Ispra; la Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, è considerata un'opera infrastrutturale diimportanza strategica per il nostro Paese in quanto strumento di base per la conoscenza fisica delterritorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo edalla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture; considerato che: l'Ispra, nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione ambiente ha riferito che: «Lanuova Carta geologica d'Italia prodotta in scala 1:50.000, ma rilevata alla scala 1:10.000 ed associataad una banca dati informatizzata, è stata realizzata o è in corso di realizzazione solo per il 40 per centodel territorio nazionale» e che: «per completare la copertura del territorio nazionale sarebberonecessari circa 200-220 milioni di euro. Il costo di singoli fogli potrebbe essere ridotto utilizzando lecartografie, gli studi e i dati già esistenti realizzati da enti locali, università ed enti di ricerca,omogeneizzandoli alle normative CARG. Le risorse statali potrebbero essere accompagnate, comeaccaduto in passato, da risorse messe a disposizione da regioni e province autonome»; le risorse di cui al citato articolo 1 appaiono insufficienti per completare la carta geologica; impegna il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a:individuare ulteriori risorse economiche necessarie al completamento della carta geologica ufficialed'Italia; b) in mancanza di risorse economiche aggiuntive, a privilegiare la mappatura dei fogligeologici dove ricadono le aree che per natura sono maggiormente predisposte al dissestoidrogeologico, al rischio sismico e vulcanico.1.1 (testo 2)BIGNAMI, MORONESEAl comma 1, dopo le parole: «Per il completamento» aggiungere le seguenti: «entro il 2040,».1.3 (testo 2)BIGNAMI, ORELLANAAl comma 1 dopo le parole: «a decorrere dal 2020» aggiungere le seguenti: «fino al raggiungimentodelle finalità di cui al presente comma».1.6 (testo 2)

    La Commissione prende atto. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 9,20.

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  • BIGNAMI, ARRIGONIAl comma 3, dopo le parole: «all'assunzione di personale», aggiungere le seguenti: «altamentequalificato per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, con le modalità di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 'Regolamento recantenorme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento deiconcorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 2.1 (testo 2)PEGORER, VACCARIApportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sostituire le parole: «di III livello» con le seguenti: «di II e III livello edell'analisi della condizione limite per l'emergenza,»; b) al comma 3 dopo le parole: «n. 77,» inserire le seguenti: «da destinare alla realizzazionedegli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limitedell'emergenza,». Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Misure urgenti per il completamento dellacartografia geologica d'Italia, della microzonazione sismica di II e III livello su tutto il territorionazionale, dell'analisi della condizione limite dell'emergenza» alla rubrica dell'articolo 2 aggiungere,in fine, le seguenti parole: «, per gli studi dell'analisi della condizione limite dell'emergenza».2.4 (testo 2)BIGNAMI, ARRIGONIAl comma 3, sostituire le parole: «, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31dicembre 2009, n. 196», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n.196».

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  • Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.

    1. DDL S. 2929 - XVII Leg.1.1. Dati generali1.2. Testi1.2.1. Testo DDL 2929

    1.3. Trattazione in Commissione1.3.1. Sedute1.3.2. Resoconti sommari1.3.2.1. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 345 (pom.) del 18/10/20171.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 346 (ant.) del 26/10/2017


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