De Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Circolare n. 19 del 22.12.2016. Riproduzione vietata. pag. 1
Treviso, lì 22.12.2016
Ai Signori Clienti
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 19/2016
Adempimenti di fine anno
1. Inventario di magazzino relativo bilancio 2016
2. Libro Inventari relativo anno 2015 redazione e sottoscrizione
3. Stampa dei registri contabili relativi anno 2015
4. Conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2015
I N D I C E
1. Inventario di magazzino di fine anno pag. 02
1.1 Beni da inventariare pag. 03 1.2 Criteri di valutazione pag. 04 2. Libro Inventari pag. 05
2.1 Modalità di compilazione pag. 06 2.2 Regole per la compilazione dell’inventario: pag. 07 - rispetto del requisito dell’analiticità pag. 07 - tenere a disposizione i dati non inseriti nell’inventario pag. 07 - sottoscrivere l’inventario pag. 08 2.3 Voci di bilancio: pag. 08 - rimanenze pag. 08 - immobilizzazioni materiali pag. 09 - elenco nominativo dei crediti v/clienti, debiti v/fornitori, crediti/debiti pag. 09 - ratei e risconti pag. 09 - debiti verso banche pag. 09 - disponibilità liquide pag. 09 - patrimonio netto pag. 10 - fondo per rischi e oneri pag. 10 - fondo TFR pag. 10 - voci del conto economico pag. 10 2.4 Conseguenze dell’inventario incompleto od omesso pag. 10 3. Stampa dei registri contabili pag. 10
3.1 Archiviazione sostitutiva pag. 12 3.2 Aspetti sanzionatori pag. 12 4. Conservazione digitale fatture elettroniche pag. 13
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1) Inventario di magazzino
relativo al bilancio 2016
Premessa
Le voci del bilancio riguardanti le rimanenze di magazzino sono sicuramente tra le voci più
complicate per le aziende di produzione e di commercializzazione, sia per la loro importanza da
un punto di vista economico-aziendale, sia con riferimento agli aspetti contabili e fiscali.
Nelle giacenze di magazzino confluiscono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla
produzione, nell'ambito dell'ordinaria attività d'impresa.
Per la corretta rilevazione, valutazione e rappresentazione delle rimanenze di magazzino nei
bilanci, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile (artt. 2423 e
seguenti), nonché all'OIC n. 13 (Organismo Italiano Contabilità).
Da un punto di vista contabile, le rimanenze rappresentano costi, imputabili a beni ancora in
giacenza, che si rinviano al futuro esercizio in quanto recuperabili tramite i ricavi di futuri
periodi; secondo la normativa civilistica, le rimanenze devono essere inserite
nella voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale che le differenzia in:
- materie prime, sussidiarie e di consumo:
a) materie prime: materiali acquisiti da economie esterne e destinati ad essere inseriti o
inglobati nei prodotti finiti;
b) materie sussidiarie: servono per il completamento del prodotto (es. imballaggi);
c) materie di consumo: componenti utilizzati indirettamente nella produzione (per esempio l'olio
utilizzato per gli impianti);
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- lavori in corso su ordinazione;
- prodotti finiti e merci;
- acconti.
Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, devono
procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di
merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione,
lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.
Possono verificarsi due casi:
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1. l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino1: l’importo dell’inventario
di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino;
L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino scatta a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello
in cui per la seconda volta consecutiva siano superati congiuntamente i seguenti limiti:
1) totale ricavi superiori a 5.164.569 € ;
2) totale rimanenze + opere e servizi ultrannuali superiori a 1.032.914 €.
Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l’incremento
non supera di oltre il 15% i valori dichiarati. (DPR n. 695/1996).
2. l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino, occorre effettuare la valutazione
delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, in
base al conteggio fisico dei beni (c.d. inventario di fatto).
1.1 Beni da inventariare
La valutazione dei beni da inventariare, deve essere riferita alle merci, semilavorati, materie
prime, materie sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su
ordinazione e prodotti finiti, esistenti al 31.12.2016 presso:
- l'impresa;
- i suoi magazzini, depositi ed eventuali unità locali;
- terzi (es. in conto deposito o in conto lavorazione).
Sono esclusi dall’inventario i beni di terzi ricevuti in deposito, lavorazione o visione che
troveranno opportuna indicazione in nota integrativa.
Le merci in viaggio, ovvero non ancora pervenute in magazzino, devono obbligatoriamente
essere incluse tra le rimanenze qualora siano già di proprietà dell’impresa.
Istruzioni operative sul tema delle “differenze inventariali”, cioè sugli scostamenti tra le giacenze
risultanti dalla contabilità e quelle effettivamente presenti in magazzino, sono state fornite nella
Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2 ottobre 2006.
Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad
accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:
1 Per maggiori dettagli si rimanda alla ns circolare n. 15/2015 “Contabilità di magazzino”.
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Beni in inventario
beni presso magazzino sì
beni in deposito sì
beni presso unità locali sì
beni di proprietà ma presso terzi si
beni di proprietà altrui presso l’azienda no
beni di proprietà in viaggio si
beni in viaggio di proprietà altrui no
1.2 Criteri di valutazione
La metodologia di valutazione delle quantità di magazzino deriva dalla combinazione di due
fondamentali postulati del sistema contabile:
- il criterio del costo;
- il principio di prudenza.
Tali principi sono rinvenibili nel codice civile, ove è previsto che le rimanenze, non costituenti
immobilizzazioni, devono essere iscritte:
- al costo di acquisto o di produzione;
- qualora minore, al valore di mercato, intendendo per tale il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci
se ne sono venuti meno i motivi.
Più nel dettaglio:
Costo di acquisto - è il prezzo effettivo d’acquisto più gli oneri accessori di diretta imputazione
(spese di trasporto, dogana …), esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi.
Costo di produzione - comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali,
mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione).
Possono essere inclusi anche i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto, relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere
utilizzato (stipendi e salari della manodopera indiretta, ammortamenti direttamente imputabili
alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).
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Possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso
terzi, nei casi e con le condizioni previste dai principi contabili2.
Le spese generali ed amministrative e i costi di distribuzione non possono essere computati nel
costo di produzione.
Costo dei beni fungibili - Si tratta di beni di massa la cui rimanenza non è identificabile
rispetto ad un particolare acquisto. Il relativo costo può essere calcolato con il metodo della
media ponderata ovvero con quello LIFO o FIFO.
Capitalizzazione degli oneri finanziari - Nella determinazione del costo delle rimanenze, gli
oneri finanziari, come regola generale, vanno esclusi. Tuttavia, il principio contabile OIC n. 13
precisa che possono essere inclusi nel costo di produzione gli interessi passivi nei casi in cui il
relativo finanziamento sia stato assunto a fronte di specifiche voci di magazzino che richiedono
un processo produttivo di vari anni prima di essere vendute (esempio scolastico:
invecchiamento del brandy).
Gli interessi passivi possono essere inclusi tra i costi limitatamente al periodo di produzione,
sempreché:
- l’onere degli interessi sia stato realmente sostenuto;
- il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo;
- la capitalizzazione venga chiaramente esposta nella nota integrativa.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa, si comprendono nel costo gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.
Se tra la valutazione del magazzino eseguita con i predetti metodi ed i costi correnti dei beni
dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa.
2) Libro inventari
relativo al bilancio chiuso 31.12.2015
Premessa
In base all’art. 15 del Dpr 600/1973 le società e gli imprenditori commerciali devono redigere
l’inventario entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini
delle imposte dirette. L’inventario relativo all’anno 2015 deve essere redatto entro il 30.12.2016
essendo scaduto il termine per la presentazione dell’UNICO 2016x2015 lo scorso 30.09.2016..
2 Si veda quanto esposto più sotto.
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Lo scopo dell’inventario è quello di dettagliare il bilancio, quindi lo schema di partenza è il
bilancio depositato al Registro Imprese: si parte quindi dagli schemi di Stato patrimoniale e
di Conto economico di cui agli artt. 2424 c.c. e 2425 c.c., suddividendo le singole voci
sulla base dei conti della contabilità generale che le compongono; è poi necessario procedere
al loro analitico dettaglio.
Vengono di seguito fornite alcune indicazioni operative per la corretta redazione del libro
inventari dal punto di vista civilistico e fiscale.
2.1 Modalità di compilazione
E’ d’obbligo sottolineare che le indicazioni contenute sono generali ed ogni azienda dovrà
adattarle al caso specifico.
Normativa civilistica
L’art. 2214 c.c. impone all’imprenditore che esercita un’attività commerciale di tenere il libro
inventari; Il successivo art. 2217 c.c. precisa che:
- deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno;
- deve contenere l’indicazione nonché la valutazione delle attività e delle passività relative
all’impresa (attività, passività e capitale netto) e, per gli imprenditori individuali, anche quelle
estranee all’impresa3.
Viene specificato che si chiude con lo stato patrimoniale ed il conto economico, che
l’imprenditore, nelle valutazioni di bilancio, deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
società per azioni, in quanto applicabili e inoltre che l’inventario deve essere sottoscritto
dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai
fini delle imposte dirette.
E’ opportuno trascrivere, o allegare la nota integrativa, in quanto molte informazioni in essa
contenute possono contribuire a contrastare eventuali contestazioni riguardanti l’insufficiente
analiticità dell’inventario.
La numerazione del libro inventari deve essere progressiva per anno di utilizzo con indicazione
dell’anno cui fa riferimento il bilancio (es. 2015/1, 2015/2, 2015/3 ecc.). E’ obbligatorio assolvere
all’imposta di bollo mediante il pagamento di € 16,00 (per le società di capitali) o € 32,00 (per gli
altri soggetti), ogni 100 pagine o frazione. Nel caso in cui le annotazioni terminino, ad esempio,
alla pagina 85 del libro regolarmente assoggettato a bollo, l’imposta deve ritenersi assolta
anche per le prime 15 pagine dell’esercizio successivo.
3 L‘indicazione dei beni appartenenti alla sfera personale dell’imprenditore è obbligatoria solo ai fini civilistici.
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Il libro degli inventari, assimilato ad una scrittura contabile, deve essere conservato per 10 anni
dalla data dell’ultima annotazione. Il termine può essere prorogato se alla scadenza non sono
stati ancora definiti eventuali accertamenti tributari.
Normativa fiscale
L’art. 15 DPR 600/73, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa civilistica, stabilisce che è
necessario indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e
valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.
Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le
attività e passività relative all’impresa. I beni appartenenti alla sfera personale dell’imprenditore
vanno indicati solo se “conferiti” nell’attività.
2.2 Regole per la redazione dell’inventario
Analiticità
Significa che il documento deve consentire di ricostruire con precisione, sotto il profilo contabile,
le transazioni economiche effettuate dall’azienda. Sono da evitare le rilevazioni eccessivamente
sintetiche che non permettono di conoscere l’effettivo svolgimento degli accadimenti aziendali;
Le registrazioni contabili devono soddisfare standard minimi di dettaglio, tali da permettere
anche a posteriori la ricostruzione delle vicende gestionali.
E’ raccomandata l’indicazione analitica di tutte le attività e passività, con il piano dei conti e il
dettaglio dei sottoconti; risulta utile anche il raccordo tra voci inserite nel bilancio Cee e il piano
dei conti aziendali. In alternativa, si ritiene corretto, riportare il dettaglio dei sottoconti
direttamente nello stato patrimoniale con l’esposizione delle singole voci.
Tenere a disposizione i dati non inseriti nell’inventario
Se non è possibile rilevare dall’inventario gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro
ubicazione, devono essere tenute a disposizione le distinte che sono state utilizzate per la
compilazione dell’inventario medesimo. Si ritiene, quindi, indispensabile la conservazione delle
schede contabili, i mastrini, al fine di integrare eventuali omissioni di informazioni riscontrate dai
verificatori nell’analisi del libro inventari.
Sull’argomento si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8273 del 31 ottobre
2002 affermando che:
l’inventario e il bilancio sono documenti diversi con finalità differenti, per cui la mancata
redazione del primo non è sanata, né resa meramente formale dalla corretta redazione del
secondo;
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la legge consente indicazioni sintetiche nel bilancio, ove vengano tenute a disposizione
dell’ufficio verificatore le scritture contenenti i dati analitici di riferimento; se quest’ultime non
ci sono o non vengono esibite, il documento non è un vero e proprio inventario perché non
consente quel controllo, per il quale il documento contabile è previsto ed imposto dalla legge
o, quanto meno, si tratta di un inventario tenuto in modo irregolare, per cui non offre
garanzie di attendibilità.
Sottoscrivere l’inventario
La mancata sottoscrizione del libro inventari è stata equiparata all’inesistenza del contenuto
delle annotazioni effettuate, mancando l’assunzione da parte del contribuente, della
responsabilità della loro veridicità.
Si segnala, altresì, che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2250 del 14 febbraio 2003 è
andata ben oltre, giudicando legittimo il ricorso induttivo da parte dell’Amministrazione
finanziaria nel caso in cui le schede contabili di mastro non siano sottoscritte dall’imprenditore.
Si sottolinea che le scritture in commento, non sono sottoposte ad alcuna formalità non
essendo richiesta né la numerazione né la bollatura iniziale.
2.3 Voci di bilancio
Considerato che lo scopo dell’inventario è quello di dettagliare il bilancio, lo schema di partenza
non può che essere il bilancio depositato al Registro Imprese: si parte quindi dagli schemi di
Stato Patrimoniale e di Conto Economico, suddividendo le singole voci sulla base dei conti della
contabilità generale che lo compongono. E’ possibile fare rinvii specifici con note numerate
progressivamente.
Rimanenze
E’ raccomandato il dettaglio con l’indicazione dell’ubicazione delle merci a fine esercizio (es.
presso clienti o lavoranti ecc.)
Vanno inserite, voce per voce, le materie prime e sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e
finiti, precisando quantità, valore unitario e complessivo evidenziando la consistenza dei beni,
raggruppandoli per categorie omogenee, per natura e per valore ed il valore attribuito a ciascun
gruppo, con l’indicazione del metodo di valutazione.
La mancata evidenziazione dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze nel libro degli
inventari o nella nota integrativa, espone il contribuente all’accertamento induttivo basato sui
parametri o sugli studi di settore, in quanto tale mancanza rende la contabilità inattendibile.
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Si ricorda che detti criteri dovrebbero essere già presenti nella nota integrativa, pertanto si ritiene
sufficiente allegarla per ottemperare alle disposizioni normative.
E’ necessario conservare i prospetti utilizzati per la valorizzazione delle rimanenze (ad esempio i calcoli
per la determinazione del LIFO, FIFO ecc.) che possono essere richiesti dai verificatori in sede di
accesso; la loro mancanza può legittimare anche l’accertamento induttivo.
Immobilizzazioni materiali
Nella redazione del primo inventario deve essere riportato il dettaglio di tutte le immobilizzazioni
esistenti. Negli anni successivi sarà sufficiente indicare analiticamente gli acquisti e le vendite
effettuate nel corso dell’esercizio, rimandando nel dettaglio agli inventari precedenti.
E’ necessario indicare l’ubicazione dei singoli beni alla data di bilancio (nel caso, ad esempio,
dei beni che si trovano presso terzi in comodato, noleggio ecc. o si trovano presso sedi
secondarie).
Immobili: si descrivono in base ai dati risultanti dai rogiti notarili.
Avviamento: si indicano gli estremi del contratto di acquisizione.
Brevetti, marchi: si indicano gli estremi del contratto di acquisizione o registrazione e le
caratteristiche ed il costo di ciascuno.
Elenco nominativo dei crediti v/clienti, debiti v/fornitori, crediti/debiti diversi
Il Ministero delle Finanze ha precisato che i crediti verso clienti possono essere riportati nel libro
inventari, tra le attività, nel loro ammontare complessivo, senza l’indicazione nominativa dei
clienti. Tale elenco nominativo deve essere però conservato dal contribuente ed esibito a
richiesta dell’amministrazione finanziaria in caso di controllo.
Si ritiene che questa regola possa essere applicata anche ai debiti verso fornitori e ai
crediti/debiti diversi, fatture da emettere, da ricevere ecc.
Ratei e risconti
E’ opportuna l’indicazione analitica, con una apposita suddivisione per anni per quelli
pluriennali, indicando la voce di costo/ricavo interessata. E’ possibile effettuare un rimando alla
Nota integrativa se questa è esaustiva.
Debiti verso banche
Occorre indicare: se si tratta di mutui, il riferimento preciso agli stessi e, se si tratta di scoperti di
c/c , il numero del relativo conto accanto al nome della banca.
Disponibilità liquide
E’ opportuno indicare il riferimento preciso per ogni conto corrente intrattenuto con gli istituti
bancari o postali (nome della banca e relativo numero di conto).
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Patrimonio netto
E’ necessaria l’indicazione analitica delle singole poste del patrimonio netto con la
movimentazione dell’esercizio, salvo effettuare un rimando alla Nota integrativa.
Fondo per rischi ed oneri
E’ opportuna l’indicazione analitica, con la movimentazione dell’esercizio e le relative causali,
salvo effettuare un rimando alla Nota integrativa.
Fondo TFR
E’ opportuna l’indicazione analitica di come si compone a fine esercizio il debito per l’indennità
di licenziamento verso i dipendenti, come da prospetto del consulente del lavoro, con il saldo a
nuovo per ciascun dipendente e il movimento dell’esercizio.
Voci del Conto Economico
Anche con riferimento alle voci del Conto Economico, come già accennato in precedenza, è
necessario suddividere le singoli voci del bilancio presentato sulla base di conti della contabilità
generale che le compongono.
2.4 Conseguenze dell’inventario incompleto od omesso
Si evidenzia che in base ad una sentenza della Corte di Cassazione4, l’inventario incompleto
ovvero redatto senza riportare il dettaglio delle singole voci5, può legittimare l’accertamento
induttivo anche se il bilancio d’esercizio della società risulti regolarmente redatto.
La Sentenza n. 6623 del 23.03.2011 in merito alla mancata tenuta del libro inventari, afferma
che l’omissione legittima l’Amministrazione finanziaria a ricostruire l’imponibile in via induttiva
anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente.
3) Stampa dei registri contabili 2015
I contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi meccanografici sono tenuti ad
effettuare la stampa dei registri entro 3 mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi (che scade il 30 settembre per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare). Ne consegue che entro il 30 dicembre 2016 è necessario procedere alla stampa
dei registri contabili relativi all’anno 2015, quali:
- libro inventari;
4 Sentenza n. 8273 del 31/10/2002-26/05/2003, più sopra già citata.
5 Si ricorda che la legge consente indicazioni sintetiche di bilancio ma a condizione che vengano tenute a disposizione dell’ufficio le scritture contenenti i dati analitici di riferimento. Secondo la tesi del Ministero, accolta dalla Cassazione, se queste scritture non ci sono o non vengono esibite, il documento non è un vero e proprio inventario, non consentendo nessun controllo e, pertanto, autorizza l’accertamento induttivo.
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- registri iva;
- libro giornale;
- mastrini;
- registro cespiti ammortizzabili.
Il libro dei beni ammortizzabili deve risultare aggiornato già dal termine di presentazione della
dichiarazione; relativamente al 2015, entro il 30 settembre 2016, in base al disposto
dall’art.16 del D.P.R. 600/1973. Tuttavia, coloro che utilizzano sistemi meccanografici per la
tenuta di tale registro, possono procedere alla stampa dello stesso entro il 30 dicembre 2016.
Si riportano di seguito le principali formalità da rispettare in sede di stampa di tali registri.
MODALITÀ DI NUMERAZIONE
Libro/registro
meccanografico Tipo di numerazione
Esempio
Registrazioni periodo
01/01/2015 –31/12/2015
libro giornale progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno
di riferimento della contabilità
2015/1, 2015/2, 2015/3
etc.
libro inventari
progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di
riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è
consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone
ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte
del legale rappresentante
2015/1, 2015/2, 2015/3
etc.
registri fiscali
(registri Iva acquisti, Iva
vendite, corrispettivi, beni
ammortizzabili etc.)
progressiva per anno di utilizzo con indicazione
dell’anno di riferimento della contabilità
2015/1, 2015/2, 2015/3
etc.
MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Libro/registro Bollatura Società di capitali Altri soggetti
libro giornale si 16,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
32,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
libro inventari si 16,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
32,00 euro
ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali no non dovuta
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3.1 Archiviazione sostitutiva dei libri contabili
Tutti i registri contabili e fiscali possono essere conservati in modalità informatica, alternativa a
quella cartacea.
Scadenza
La scadenza per la predisposizione dell’archiviazione sostitutiva dei registri contabili per il
periodo di imposta 2015 coincide con quella prevista per la stampa cartacea, 30 dicembre
2016.
Procedura
I libri contabili dopo essere stati formati e memorizzati sul supporto informatico, devono essere
sottoposti al processo di conservazione: va cioè creata una evidenza informatica contenente
l’impronta di ciascun libro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma
digitale e la marca temporale6.
Si ricorda che a partire dal 2014 è stato eliminato l’obbligo di comunicazione dell’impronta
dell’archivio digitale all’Agenzia delle entrate
Versamento bollo
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto
a quelle previste per i libri “cartacei”:
l’imposta di bollo sui documenti informatici è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di
esse nelle misure precedentemente indicate (16,00 euro per le società di capitali e 32,00
euro per gli altri soggetti).
il versamento deve essere effettuato in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. L’imposta di bollo relativa al 2015 è stata quindi già versata entro il 30 aprile
2016 mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. Nel caso ciò non sia stato
ancora fatto, è possibile fruire del ravvedimento operoso (vedasi risoluzione n. 32/E/2015).
3.2 Aspetti sanzionatori
Mancata stampa dei registri
E’ punito con la sanzione da € 1.000 a € 8.000 chi non tiene o non conserva7 le scritture
contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette/IVA o i libri, i
documenti ed i registri, la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni8.
6 Per maggiori dettagli si rimanda alla ns circolare n. 12/2015.
7 Le scritture contabili debbono essere conservate dall’imprenditore commerciale e dai suoi eredi per almeno 10
anni dalla data dell’ultima registrazione, anche se nel frattempo l’impresa è cessata per chiusura dell’attività; e
comunque devono essere conservate fino a quando non siano stati conclusi gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta oggetto di verifica. 8 Art. 9 D.Lgs 471/1997.
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Riduzione sanzione: la predetta sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora
le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza
sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute.
Aumento sanzione: la sanzione è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei
tributi diretti e IVA complessivamente superiori, nell’esercizio, a € 50.000.
Occultamento o distruzione di documenti contabili
E’ punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o l’IVA, ovvero, di consentire l’evasione a terzi occulta o distrugge le
scritture contabili/documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la
ricostruzione dei reddito o del volume d’affari9.
4) Archiviazione digitale delle fatture elettroniche
Entro il 30 dicembre 2016, deve terminare il processo di conservazione digitale delle fatture
elettroniche emesse nel corso del 2015.
Quest’anno si tratta di una scadenza importante, in quanto le fatture elettroniche sono state
rese obbligatorie verso la Pubblica Amministrazione a partire dal 31.03.2015 e verso il GSE per
la cessione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili a partire dal 21.09.2015. Ne deriva che
entro il 30.12.2016 tutti i file di queste fatture dovranno essere recuperati10 e conservati in
modalità elettronica in conformità alle disposizione del D.M. 17.06.2014.
Si ricorda che il processo di conservazione elettronica delle predette fatture si conclude con
l’apposizione della marca temporale sul pacchetto di archiviazione.
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Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Studio De Poi & Associati
9 Art. 10 D.Lgs 74/2000.
10 I file delle fatture verso la PA vanno cercati nel programma o nel sito internet che li ha creati; i file delle fatture verso il GSE vanno recuperati nel “fascicolo elettronico” presente nel sito del GSE.