Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
OGGETTO: Convenzione con Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. perattività di consulenza del dott. Lorenzo Rocchini.
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge lefunzioni di verbalizzante;
Premesso che Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. ha comunicato,con e-mail prot. A.O. n. 10298 del 16/03/2015, che intende avvalersi della consulenza deldott. Lorenzo Rocchini, dirigente a rapporto esclusivo presso l’USC Urologia,
Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata indata 17/10/2013, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attivitàsanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenzaaziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;
Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Urologia in ordineall’attinenza delle attività richieste al dott. Rocchini con l’incarico ricoperto in azienda,alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione diassenza di conflitto di interessi;
Ritenuto di dover precisare che:
- l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Rocchini con un impegnoquantificabile in 1 / 2 accessi a settimana, al di fuori dell’orario di lavoro e gli introitiderivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenze saranno assegnatial professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensividelle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive acarico dell’azienda ospedaliera ove dovute;
Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio;
DELIBERA
1. di approvare le premesse e di stipulare con Centro medico Santagostino - Società eSalute S.p.A. specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testoallegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dellaconvenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 "Ricavi attività consulenzasanitaria L.P., art. 55, c. 1, lett. c – d, art. 57 - 58 CCNL", che identifica proventi in
DELIBERAZIONE N. 483/2015 ADOTTATA IN DATA 26/03/2015
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regime libero-professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte inpremessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggiodell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delleattività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debitoorario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e lacontabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.
IL DIRETTORE GENERALEDott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVODott.ssa Laura Chiappa Dr. Peter Assembergs
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ALLEGATO A
CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
Tra
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. n.
80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore
Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
Centro medico Santagostino - Societa’ e Salute S.p.a., con sede legale in Milano, Piazza
Sant’Agostino 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo
“[email protected]”, C.F. e P.IVA 05128650966, rappresentata per la firma del presente
atto nella persona della d.ssa Cristina Modica nata a Milano (MI) il 16/07/1974, con la qualifica di
Procuratore e legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della
convenzione”),
(“Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente
anche "Parti").
PREMESSO CHE
a) il “Titolare della convenzione”:
- è attiva nel settore sanitario con Centri Sanitari Polispecialistici Ambulatoriali, quale Azienda
Sanitaria Non Accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto
propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;
- nelle proprie sedi site in Milano, Piazza Sant’Agostino 1 e Via Panfilo Castaldi 6, e Sesto San
Giovanni, Via Gorizia 23, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza
privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in
urologia/andrologia;
- ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una convenzione
per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Lorenzo Rocchini (d'ora in poi
detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla specialistica di Urologia e
Andrologia a favore di utenti clienti della propria struttura;
b) la “Azienda”:
- ha provveduto con la deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013 a disciplinare le
modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla “Azienda” da
soggetti esterni;
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- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono
rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
- ha verificato la disponibilità del “Professionista” a svolgere dette attività, a fronte di specifici
compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto
precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della “Azienda”;
- visto il parere del direttore della struttura cui il “Professionista” è assegnato in ordine alla
attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo
svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi;
c) il “Professionista”:
- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi
previsti dalla normativa vigente;
b) le “Parti” ed il “Professionista”:
- danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell’art. 5, comma 6, della
legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte
prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di
bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a
soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria;
- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le
reciproche attività di istituto;
- danno atto che le prestazioni sono richieste dal “Titolare della convenzione” a favore di propri
utenti e clienti e che pertanto (a) il “Titolare della convenzione” assume a proprio carico tutti gli
oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile e che (b) il “Professionista”
che accetta di erogare le prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche
risarcitori di Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in attuazione
della presente Convenzione presso le sedi del “Titolare della convenzione” manlevando,
entrambi, la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a
proprio carico le relative coperture assicurative;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di
competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni
sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di
conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
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Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare
della convenzione” nell’arco di validità del contratto.
2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del
debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso
la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un numero di
circa 1 / 2 accessi a settimana per un impegno orario massimo di 8 ore presso le sedi indicate in
premessa.
2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente
tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per
accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a
responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di
validità del presente contratto.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un
corrispettivo di € 60,00 (SESSANTA/00) per ora di attività omnicomprensive, tenuto conto che tale
corrispettivo é comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base
imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota
percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della “Azienda”
secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.
3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.
3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.
3.4 - Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere con cadenza mensile il prospetto
delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal “Professionista” in relazione alla presente
convenzione, all’USC Marketing della “Azienda” che attiverà le procedure di fatturazione.
3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta)
giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla “AZIENDA
OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN IT75Z0569611100000008001X73.
3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente
contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della
sottoscrizione.
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3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40
(quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della
convenzione”.
Art. 4 - DURATA
4.1 - Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l’ultima sottoscrizione da
parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle “Parti” come risultante dalle
firme in calce al presente atto ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico
rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto
termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.
4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del
contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno
90 giorni da comunicarsi per iscritto.
Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle
rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle
norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale,
a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento
degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono
destinati.
5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria
competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.
5.4 - “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico
aziendale” ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le
eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala
l’inadempienza.
5.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o
indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal “Professionista” a
favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della convenzione” garantisce la
copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile
nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o
indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa
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5.6 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di adeguata
copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in
forza del presente contratto.
5.7 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti,
relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto
deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente
contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta
elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica
trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente
contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria
competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.
Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria competenza
nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in
materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di
diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze
relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi
giustificativi.
Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le
attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente
contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà
stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin
d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle
attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle
“Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.
Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO
7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico
della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione
delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso.
Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero
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insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di
Bergamo.
7.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta
virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula
e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della
convenzione” per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione si
compone di 182 righi.
Letto, approvato e sottoscritto
Data Data Data
Per la “Azienda” IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
Per il “Titolare della convenzione” IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott.ssa Cristina Modica
Il “Professionista”
Dott. Lorenzo Rocchini
firma firma firma
Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto
delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341,
II comma, e dell’art. 1342 Codice civile:
premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),
articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE
PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7
(FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).
Letto, approvato e sottoscritto
Data Data Data
Per la “Azienda” IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
Per il “Titolare della convenzione” IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott.ssa Cristina Modica
Il “Professionista”
Dott. Lorenzo Rocchini
firma firma firma
USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035-2673704 Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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