Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell'Automazione
I contratti software GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013 Ore 09.30 FACOLTÀ DI INGEGNERIA AULA 160/3
© 2013 dott. Luigi Innocenzi Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore. Il copyright indicato si riferisce all'elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E’ contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall'esclusivo uso personale dell'acquirente, senza permesso scritto dell'autore.
Codice Civile, art. 1321
Nozione di contratto
3
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Codice Civile, art. 1321, Nozione di contratto
4
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Codice Civile, art. 1322 Autonomia contrattuale
5
Contratti tipici: se le parti hanno deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore (es. compravendita, locazione, mandato etc.)
Contratti atipici: Se le parti hanno deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare "interessi meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico (es. leasing)
Contratti Tipici e Atipici
5
6
Contratti unilaterali Consistono nella dichiarazione di volontà di una sola parte come il riconoscimento di un debito, un pagherò cambiario o il licenziamento da parte del datore di lavoro.
Contratti bilaterali o plurilaterali Sono formati dalle dichiarazioni di volontà di due parti nel caso di una compravendita, di un contratto di assicurazione oppure di più parti, come nel caso del contratto costitutivo di una società o di un'associazione
I contratti secondo il numero delle parti
7
Contratti ad effetti reali Sono quelli che producono il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su di un bene determinato (es. compravendita, donazione, contratto costitutivo d’usufrutto)
Contratti ad effetti obbligatori Sono quelli non fanno sorgere diritti reali, ma diritti di obbligazione (es. locazione, contratto di lavoro etc.)
I contratti secondo gli effetti
8
Contratti a titolo oneroso “sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto”
Contratti a titolo gratuito “regolano un acquisto patrimoniale senza sacrificio”
Contratti a titolo oneroso o gratuito
Elementi di un contratto
10
Elementi
Costitutivi o Essenziali Accidentali o Accessori Naturali
Elementi di un contratto
11
I requisiti del contratto sono:
L‘Accordo delle parti La Causa L‘Oggetto La Forma
Elementi costitutivi di un contratto o essenziali
12
L’Accordo tra le parti è:
La reciproca volontà ed accettazione dell’accordo contrattuale tra le parti
Elementi costitutivi di un contratto o essenziali
13
La Causa
E’ la funzione pratica del contratto ossia l’interesse che il contratto intende soddisfare
Elementi costitutivi di un contratto o essenziali
14
L’Oggetto del contratto
E’ il contenuto sostanziale del contratto ossia la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti del contratto
Elementi costitutivi di un contratto o essenziali
15
L’Oggetto del contratto deve essere:
Possibile Lecito Determinato o determinabile
Elementi costitutivi di un contratto o essenziali
16
La Forma del contratto
Il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale
Elementi costitutivi di un contratto o essenziali
17
Elementi accessori Hanno la funzione di modificare o precisare il contenuto del contratto, per meglio adattarsi alle esigenze concrete degli stipulanti La loro assenza non inficia il contratto stesso
Elementi accessori di un contratto
18
Il termine
“Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici” Nei contratti il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge (termine legale) o da una clausola inserita nell'atto stesso.
Elementi accessori di un contratto
19
La condizione
“La condizione è un avvenimento futuro ed incerto, al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia di un negozio giuridico o di una sua clausola”
Elementi accessori di un contratto
20
Il modo o l’onere
“In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole”
Elementi accessori di un contratto
21
La clausola penale
La clausola penale è una particolare clausola del contratto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento
Elementi accessori di un contratto
22
La caparra
La caparra è la somma di denaro o di altre cose fungibili che una parte versa all'altra come anticipo della prestazione finale (caparra confirmatoria) o come corrispettivo del diritto di recesso (caparra penitenziale)
Elementi accessori di un contratto
23
Gli elementi naturali di un contratto sono quelli che operano ex-lege salvo diversa volontà tra le parti
Esempio:
la garanzia da evizione, o la garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1490 Codice civile)
Elementi naturali di un contratto
Dubbi e domande
Come e perché …
Informatica e diritto privato
26
Sono molte le problematiche del Diritto privato nell’informatica.
In molti casi queste problematiche hanno dato origine a campi di ricerca e di approfondimento molto specialistici.
Informatica e diritto privato: le problematiche
27
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del contraente professionale nei contratti di informatica, ed in particolare del produttore e del fornitore dei beni informatici nei contratti di utilizzazione (contratto o licenza d'uso). La responsabilità extracontrattuale dell'utilizzatore dei beni informatici. Le assicurazioni del rischio informatico derivante da cause diverse L’utilizzazione dei beni informatici
Informatica e diritto privato: le problematiche
28
La tutela del software sulla base del diritto d'autore prevista per le opere di ingegno La tutela delle banche dati La validità dei dati La privacy E-commerce La tutela del lavoratore La forma del contratto ossia la conclusione del contratto e la sua formalizzazone. Conclusione informatica dei contratti Firma elettronica
Informatica e diritto privato: le problematiche
29
Hardware (bene materiale)
Software (bene immateriale)
Beni giuridici «inter-dipendenti»
30
Software di base Firmware Sistema operativo Software di utilità Compilatori Run time Data Base Browser
Software applicativo Standard Personalizzato
Beni giuridici «inter-dipendenti»
31
Hanno per oggetto l’acquisizione di apparecchiature nel senso più ampio del termine
CPU Stampanti Monitor Memorie di massa Unità di back-up
Contratti di utilizzazione di hardware
32
Progettazione di software Licenza di utilizzazione Contratto di appalto ovvero fornitura e messa in opera
Contratti di software
33
Tra produttori e utenti finali Tra distributori e utenti finali Tra consulenti e utenti finali Tra produttori Tra distributori Tra consulenti Tra utenti finali
I contratti di informatica di regola sono stipulati
34
Contraenti professionali Produttori Consulenti Rivenditori o distributori
Contraenti non professionali Utenti finali
Le parti contraenti
35
La consegna nel tempo e nel luogo fissato nel contratto La garanzia di buon funzionamento
Le parti contraenti
36
Pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato
Le obbligazioni del compratore
Dubbi e domande
I contratti di sviluppo di
software «non standard»
La produzione del software
39
La produzione di software normalmente viene effettuata da parte di dipendenti e/o collaboratori di società di sviluppo oppure viene commissionata a software houses.
Il software realizzato da dipendenti
40
Le modalità di produzione del software assumono un rilevante impatto giuridico poiché, per un verso, comportano una differente gestione dei diritti patrimoniali di utilizzazione dell’opera dell’ingegno e, per altro verso, impongono al committente di inserire nei contratti delle clausole ad hoc.
Il software realizzato da dipendenti
41
Per quel che concerne il primo aspetto assume particolare rilievo la circostanza che l’opera dell’ingegno sia stata realizzata da un lavoratore dipendente o da un lavoratore autonomo.
Il software realizzato da dipendenti
42
Nel caso in cui il programma sia stato realizzato da un lavoratore dipendente tutti i diritti patrimoniali, ex art. 12 bis Legge sul Diritto d'Autore, spettano al datore di lavoro mentre il dipendente conserverà il diritto morale d’autore.
Il software realizzato da dipendenti
43
L’art. 12 bis della Legge sul Diritto d'Autore, difatti, stabilisce che, salvo patto contrario, spettano al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Il software realizzato da dipendenti
44
Nel caso, invece, in cui il programma sia stato realizzato da parte di lavoratori autonomi a questi certamente competeranno i diritti morali mentre per quanto attiene i diritti patrimoniali occorrerà interpretare il contratto eventualmente stipulato.
Il software realizzato da lavoratori autonomi
45
Nel caso di software sviluppato da lavoratori autonomi parte della dottrina ritiene che in assenza di un contratto, debba applicarsi la medesima disciplina prevista per i software sviluppati da lavoratori dipendenti
Il software realizzato da lavoratori autonomi
Dubbi e domande
Lo strumento per la commercializzazione del software
Licenze di Software
48
Il contratto di licenza d’uso è lo strumento maggiormente utilizzato per la commercializzazione del software.
E’ lo schema contrattuale tipico per assicurare la disponibilità di un programma standard (vale a dire prodotto e commercializzato in serie).
Licenze di Software
49
E’ un contratto atipico, in quanto non regolamentato dalla legge, consensuale* e generalmente a titolo oneroso.
* I contratti consensuali sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti.
Licenze di Software
50
Attraverso questo contratto, il licenziante concede al licenziatario il godimento del software per un periodo di tempo determinato o indeterminato e dietro pagamento di un canone.
Licenze di Software
51
Qualora la licenza d’uso abbia ad oggetto un software standard ovviamente essa non sarà esclusiva poiché il produttore ha interesse a locare il programma al maggior numero di persone possibili.
Il software standard
52
Con il contratto di licenza viene riconosciuto all’utente (acquirente) il diritto di godimento del software secondo le condizioni indicate nella licenza.
Il software standard
53
Per quanto riguarda il contenuto, esistono contratti di licenza con cui si conferisce il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato o indeterminato dietro pagamento di un canone annuale o una tantum
Licenze di Software
54
Tra i vari modelli di licenza d’uso, uno dei più diffusi, a causa della necessità di rendere più veloce la commercializzazione del software e dell’impossibilità di utilizzare la forma scritta per le relative transazioni, è il cosiddetto contratto di licenza software a strappo (shrink-wrap license).
Licenze di Software
55
Il software standard può, comunque, costituire oggetto di cessione in favore di un determinato soggetto.
Il software standard
56
In questo caso tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento economico del software spettano all’acquirente che potrà liberamente riprodurlo e controllarne il potere di circolazione (differentemente dal licenziatario).
Il software standard
57
La vendita del programma per elaboratore si sostanzia nella cessione irreversibile di tutti i diritti allo sfruttamento economico dell’opera.
Il software standard
58
Altro modello di licenza software è costituito dal contratto di licenza open source, attraverso il quale il licenziatario ha il diritto di accedere al codice sorgente del software, di modificarlo per creare ulteriori programmi e di fare copie sia del software originale che del programma rielaborato dal licenziatario stesso per distribuirle, anche a pagamento.
Licenze di Software
59
Uno dei contratti di licenza software più convenienti, da un punto di vista economico, è costituito dal contratto di licenza OEM (Original Equipment Manufacterer), che viene concluso automaticamente con l’acquisto di un hardware sul quale il programma è stato preinstallato.
Licenze di Software
60
La caratteristica principale di questa licenza è quella di essere collegata direttamente con il computer che si acquista.
Licenze di Software
61
E’ sempre buona regola conoscere il contenuto delle licenze prima di acquistare un prodotto, anche se esso è di fatto imposto dal venditore per cui non resta che accettarlo o non utilizzare quel software.
Licenze di Software
Dubbi e domande
Il contratto di sviluppo del software
64
I contratti per lo sviluppo di software sono le pattuizioni aventi ad oggetto l’attività di sviluppo di un programma per elaboratore contro corrispettivo di un prezzo.
Il contratto di sviluppo del software
65
Questi contratti si differenziano a seconda che essi abbiano ad oggetto lo sviluppo di un software standard o di un programma personalizzato ed a seconda del soggetto che sviluppa il software.
Il contratto di sviluppo del software
Il contratto di sviluppo di software personalizzato
67
I software personalizzati consistono in programmi per elaboratore creati su misura tramite l’adattamento di un software già presente sul mercato oppure di quei programmi nuovi realizzati ad hoc.
Il software personalizzato
68
Sotto il profilo giuridico il contratto di sviluppo del software si configura diversamente a seconda che il soggetto che si impegna nello sviluppo di un software sia una software house oppure un lavoratore autonomo.
Il software personalizzato
69
Nel primo caso il contratto di sviluppo viene accostato all’appalto d’opera nel secondo possono essere configurate anche come una prestazione di opera intellettuale. Le conseguenze sono diverse soprattutto dal punto di vista della responsabilità derivante dal contratto e dell’esercizio del diritto di recesso da parte del committente.
Il software personalizzato
70
Per quanto riguarda l’appalto di software va precisato che la software house (o appaltatore) può utilizzare anche i macchinari del committente.
Utilizzare i macchinari del committente non impedisce che il contratto sia considerato un “contratto di appalto”.
Il contratto di sviluppo con una software house
71
Ciò che invece è necessario perché la pattuizione privatistica possa giuridicamente qualificarsi alla stregua di un “contratto di appalto d’opera” è che l’appaltatore si assuma il rischio circa il risultato da realizzare (vale a dire lo sviluppo del software).
Il contratto di sviluppo con una software house
72
La software house, quindi, potrà organizzare il lavoro secondo le modalità che ritiene più opportune senza subire ingerenze da parte del committente se non limitatamente al diritto di controllo e di verifica che il committente può eseguire in virtù dell’art. 1662 c.c.
Il contratto di sviluppo con una software house
73
Ai contratti di sviluppo di software si applicano gli articoli relativi
alla verifica in corso d’opera (1662 c.c.) al collaudo prima della consegna (1665 c.c.) alla garanzia dell’appaltatore per le difformità e i vizi dell’opera (1667 e 1668 c.c.) al rischio del deperimento della cosa accettata dal committente (1673 c.c.).
Il contratto di sviluppo software (appalto d’opera)
74
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Art. 1662 codice civile
Dubbi e domande
Il contratto con un lavoratore autonomo
77
Il contratto di sviluppo di un software concluso con un lavoratore autonomo può essere qualificato come appalto d’opera oppure come contratto d’opera intellettuale Le conseguenze giuridiche sono molto diverse soprattutto sotto il profilo della disciplina della responsabilità o dell’esercizio del diritto di recesso.
Il contratto con un lavoratore autonomo
78
Nell’appalto d’opera (obbligazione di risultato) il mancato conseguimento del risultato (consistente - nel caso di specie - nel mancato sviluppo del software), comporta la responsabilità dell’appaltatore (vale a dire la software house o il libero professionista).
La responsabilità per inadempimento
79
Nel contratto d’opera intellettuale la mancata “creazione” del software non genera responsabilità dell’appaltatore (obbligazione di mezzi).
La responsabilità per inadempimento
80
Nel contratto d’opera intellettuale il professionista risponderà per danni esclusivamente nel caso in cui la mancata realizzazione del software sia dovuta a colpa grave oppure a dolo.
La responsabilità per inadempimento
81
Mentre il libero professionista nell’eseguire un contratto d’opera professionale ha sempre il diritto al compenso anche se non riesce a sviluppare il software purché adotti la dovuta diligenza che andrà valutata avendo riguardo allo stato dell’arte dell’informatica.
La responsabilità per inadempimento
82
A questo proposito si ricorda che anche le software houses quando stipulano dei contratti di sviluppo di software, pur impegnandosi ad elaborare un software per far fronte alle specifiche esigenze del cliente, non garantiscono l’effettivo conseguimento del risultato desiderato.
La responsabilità per inadempimento
83
L’inclusione di una clausola contrattuale avente questo contenuto ritrova la propria giustificazione logica giuridica nella circostanza che essendo l’informatica un campo in rapida evoluzione non è pensabile di realizzare un software privo di difetti e pienamente affidabile.
La responsabilità per inadempimento
Dubbi e domande
Il difetti del software
86
Al software deve considerarsi applicabile la normativa sui prodotti difettosi contenuta nel d. lgs. 115/1995 che ha ratificato la Direttiva 92/59 del 25 luglio del 1985, introdotta per colmare le lacune della Direttiva comunitaria 85/274/CEE recepita in Italia con il DPR 224 del 1988.
L’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi
87
Un prodotto deve considerarsi difettoso qualora non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze.
L’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi
88
Tra queste circostanze particolare rilievo assumono le informazioni e le istruzioni eventualmente fornite, il tempo in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e le modalità di circolazione dello stesso.
L’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi
89
L’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotti difettosi al software, che oggi può darsi per certa, inizialmente ha visto contrapporsi due tesi.
L’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi
90
Da una parte chi riteneva che il software dovesse essere considerato un prodotto poiché “l’oggetto della prestazione di un servizio è dato da un prodotto” dall’altra chi distingueva il software standard da quello personalizzato definendo il primo come un prodotto ed il secondo come un servizio.
L’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi
91
La Commissione CE, espressamente interrogata sulla questione con un’interpellanza parlamentare, ha evidenziato che la direttiva sui prodotti difettosi non si applica esclusivamente ai prodotti fabbricati in serie ma anche a quelli di tipo artistico o artigianale ivi compresi i programmi per elaboratore personalizzati.
L’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi
92
Nonostante la chiarificazione comunitaria circa l’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi va detto che la prova della difettosità del software resta particolarmente difficile soprattutto per i software personalizzati poiché in questo caso il soggetto danneggiato dovrà dimostrare che l’errore del produttore superi quella che è la soglia di “normale” difettosità del prodotto.
L’applicabilità della normativa sui prodotti difettosi
Dubbi e domande
Recesso e revoca
95
Nel contratto di appalto il committente può sempre recedere dal contratto purché indennizzi l’appaltatore.
Il recesso dal contratto
96
L’indennizzo è composto dalle seguenti voci costituite da:
Spese sostenute comprensive di spese generali e materiali non ancora impiegati per l’esecuzione dell’opera (per lo sviluppo software ad esempio consulenza, dischetti, apparecchiature speciali) Retribuzione per i lavori sino ad allora eseguiti, vale a dire fino ad allora completati Il mancato guadagno costituito dalla differenza tra il prezzo contrattuale dei lavori non eseguiti ed il presuntivo importo delle spese che sarebbero state necessarie per portarli a compimento.
Il recesso dal contratto
97
Nel contratto di prestazione di opera intellettuale invece l’indennizzo spettante al libero professionista si compone esclusivamente delle prime due voci e non è dovuto il mancato guadagno.
Il recesso dal contratto
98
Il cliente può recedere senza addurre alcuna giustificazione, tuttavia, secondo una parte della dottrina in questo caso il libero professionista potrebbe chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni poiché il recesso senza motivo configurerebbe un’ipotesi di abuso di diritto.
Il risarcimento del danno
99
Secondo altra parte della dottrina, invece il recesso deve considerarsi sempre legittimo (quindi non darebbe luogo a risarcimento dei danni) nel caso in cui il cliente abbia avvertito il minimo disagio nella prosecuzione del rapporto.
Il risarcimento del danno
10
Qualora il libero professionista sia un ingegnere la sospensione dell’incarico dà sempre luogo al risarcimento dei danni ulteriori nel caso in cui essa non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
La revoca dell’incarico dato ad un ingegnere
10
Questa previsione è contenuta nell’art. 10, comma 2, della Legge n. 143 del 1949, la cui legittimità è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 336 del 24.07.2000.
La revoca dell’incarico dato ad un ingegnere
10
Perché l’ingegnere abbia diritto ai danni ulteriori è indispensabile che egli provi la sussistenza del pregiudizio economico.
I giudici di legittimità ritengono che in questo caso al professionista spettino non solo i danni ulteriori ma anche il danno totale.
La revoca dell’incarico dato ad un ingegnere
10
Per danni ulteriori si intendono quelli che sono maggiori rispetto al compenso spettante all’ingegnere per le prestazioni parziali dallo stesso rese anche in caso di revoca dell’incarico.
La revoca dell’incarico dato ad un ingegnere
10
In altri termini all’ingegnere spetta: Sempre il compenso consistente nell’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto. Il compenso deve essere aumentato del 25% secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 143 del 1949 Solo in caso di revoca dell’incarico non dovuta a comportamento dell’ingegnere, il risarcimento del danno ulteriore.
La revoca dell’incarico dato ad un ingegnere
Dubbi e domande
Suggerimenti
10
Nel contratto di sviluppo del software è necessario determinare esattamente non solo il risultato che il committente pensa di ottenere ma anche tutti gli elementi necessari per circoscrivere gli obblighi del soggetto incaricato di realizzare l’opera.
Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software
10
L’incertezza interpretativa palesata dalla giurisprudenza e dalla dottrina circa la disciplina di alcuni diritti, rende opportuna una loro regolamentazione specifica nel contratto di sviluppo.
Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software
10
Tra queste indicazioni essenziali si ricordano: L’esistenza di specifiche funzionali cui il software dovrà conformarsi (ambiente operativo, interoperabilità con altri software, linguaggio di programmazione, il metodo di sviluppo e di strutturazione, il margine di tolleranza delle difformità) Le prestazioni qualitative del software (velocità di esecuzione delle funzioni) I tempi ed il luogo di realizzazione Le modalità del collaudo L’eventuale utilizzo di macchine del committente
Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software
11
Altri suggerimenti: L’eventuale previsione di parti separate del programma (utilities) con elaborazione e consegna distinta dall’opera completa La disciplina della verifica e variazioni in corso d’opera quindi ad esempio in caso di modifica di specifiche deve necessariamente essere rivisto sia l’eventuale termine di consegna che il corrispettivo Possibilità o meno del subappalto Le modalità di effettuazione del test da parte del committente (ad esempio direttamente o per mezzo di persone da esso designate)
Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software
11
Altri suggerimenti: Modalità e tempi della consegna del programma (installazione) e del necessario materiale di documentazione (tecnica e d’uso) Il prezzo, i criteri per la variazione dello stesso, i termini e le condizioni di pagamento L’individuazione della proprietà del software Gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni ricevute dal committente per l’esecuzione del contratto
Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software
11
Altri suggerimenti: Le conseguenze derivanti dal recesso del committente L’eventuale assistenza e/o addestramento da fornire successivamente alla consegna del software La disciplina delle modalità di tutela dei diritti morali Una clausola di dichiarazione di originalità.
Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software
11
Alla stesura di un contratto di sviluppo di un software occorrerà dedicare particolare cura redazionale usando attenzione soprattutto nella predisposizione delle specifiche tecniche che si suggerisce di inserire in un allegato.
Conclusione
Dubbi e domande