DIRITTO DEL LAVORO
PROF.SSA A. ALAIMO
GRUPPO DI STUDIO
CORSO M-Z
MEZZASALMA MANUELAMIGLIORE EGLE SELENANIELI MARYLOOPAPOTTO DARIO
SOMMARIO:
Sentenze Corte Cassazione N. 1403/1990 e N. 1438/1993;
L. 223/91 sul licenziamento collettivo;
Sentenza Corte Cost. 268/94;
“Il quarto comma dell’art 39 oggi” ( M. D’Antona).
L’efficacia soggettiva del contrattoL’efficacia soggettiva del contrattocollettivo aziendalecollettivo aziendale
Sent. N. 1403/1990 cort. Cass.
L’accordo aziendale che prevede una riduzione del lavoro si applica ai lavoratori dissenzienti o che non vi hanno aderito né individualmente , né tramite la rappresentanza sindacale alla quale partecipano?
Orientamento assunto dalla corteOrientamento assunto dalla corteI contratti collettivi aziendali non si applicano ai non
iscritti ai sindacati stipulanti, quindi i loro effetti soggettivi si risolvono applicando le categorie proprie
della disciplina privatistica
TUTTAVIA
DISTINGUE DUE CASI
I CONTRATTI STIPULATI DAI SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI E OGGETTO DI UN RINVIO ESPLICITO DA PARTE DELLA LEGGE HANNO EFFICACIA ERGA OMNES
AI CONTRATTI NON OGGETTO DI RINVIO ESPLICITO DA PARTE DEL LEGISLATORE SI APPLICANO GLI ORDINARI PRINCIPI CIVILISTICI
Orientamenti giurisprudenzialiOrientamenti giurisprudenziali
Un secondo Un secondo orientamento fa orientamento fa discendere discendere l’efficacia erga l’efficacia erga omnes dei c.c. omnes dei c.c. aziendali aziendali dall’indivisibilità dall’indivisibilità degli interessi dei degli interessi dei lavoratorilavoratori
Secondo un primo Secondo un primo orientamento si orientamento si attribuisce efficacia attribuisce efficacia erga omnes ai c.c. erga omnes ai c.c. aziendali stipulati aziendali stipulati dai sindacati dai sindacati maggiormente maggiormente rappresentativi. In rappresentativi. In tal modo si tal modo si privilegia la natura privilegia la natura negoziale del negoziale del soggetto stipulantesoggetto stipulante
Orientamenti dottrinaliOrientamenti dottrinali
Privilegia la nozione di Privilegia la nozione di rappresentanza: i rappresentanza: i sindacati maggiormente sindacati maggiormente rappresentativi rappresentativi stipulano c.c. dotati di stipulano c.c. dotati di efficacia generale.efficacia generale.
Tale nozione viene Tale nozione viene utilizzata come criterio utilizzata come criterio selettivo dei soggetti selettivo dei soggetti abilitati a perseguire gli abilitati a perseguire gli interessi della interessi della generalitàgeneralità
Il rinvio da parte della Il rinvio da parte della legge ai c.c. aziendali legge ai c.c. aziendali attribuisce a questi attribuisce a questi efficacia generale, efficacia generale, elevandoli così a fonte elevandoli così a fonte di produzione di produzione normativanormativa
Efficacia soggettiva dei contratti Efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendalicollettivi aziendali
Sent n. 1438/1993 corte di cassazione
Un contratto collettivo aziendale che prevede condizioni più gravosedi lavoro si applica anche ai lavoratori non iscritti o dissenzienti?
Decisione della corteDecisione della corteIl contratto collettivo aziendale è efficace anche nei confronti dei lavoratori non iscritti purché tale accordo non contenga solo disposizioni peggiorative
L’efficacia erga omnes è giustificata dall’indivisibilità dell’interesse collettivo dei lavoratori, inteso come sintesi e
non come somma di interessi
L’esclusione
dell’efficacia erga omnes causerebbe
La disparità di trattamento dei lavoratori con conseguente aggravamento gestionale dell’impresa e contrasto con l’art 3 Cost
Evoluzione dottrinaleEvoluzione dottrinale1. Si presume un legame tra soggetto stipulante il contratto e la
generalità dei lavoratori, posto che tali soggetti vengono considerati enti esponenziali dell’interesse unico indivisibile dei lavoratori
Nogler considera tale teoria superata
2. l’efficacia erga omnes è connessa all’indivisibilità del bene tutelato dal contratto collettivo, cioè le condizioni di lavoro in fabbrica
Licenziamento collettivo: breve Licenziamento collettivo: breve storiastoria
Art 11 l. 604/66Art 11 l. 604/66
Art 6 l. 108/90Art 6 l. 108/90
L.223/91L.223/91
Esclude il licenziamento collettivo dalla disciplina dettata per i licenziamenti individuali
Ribadisce, anche se implicitamente quanto affermato nel legge del ‘66
“Il licenziamento collettivo esce dal limbo dell’indeterminatezza normativa…” (M.Persiani)
Come si arriva alla l.223/91Come si arriva alla l.223/91
1.1. Innanzitutto per superare vuoto Innanzitutto per superare vuoto legislativo colmato da una legislativo colmato da una giurisprudenza non costantegiurisprudenza non costante
2.2. Dare attuazione ad una direttiva Dare attuazione ad una direttiva comunitaria del ’75 ritenuta non comunitaria del ’75 ritenuta non immediatamente applicabile ( tale immediatamente applicabile ( tale inattuazione, inoltre aveva inattuazione, inoltre aveva provocato condanne dalla Corte di provocato condanne dalla Corte di Giustizia)Giustizia)
Licenziamento individualeL. 604/66 rimette, in sostanza ( limitandosi a dettare le nozioni di giusta causa e di giustificato motivo),il controllo di legittimità esclusivamente ai giudici.
Licenziamento collettivoLa l. 223/91 da un’impostazione completamente diversa.“… nel caso dei licenziamenti collettivi, il controllo giudiziario non sarebbe idoneo a tutelare efficacemente gli interessi dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro” (M. Persiani)
… … perché?perché?
Licenziamento individuale Si tratta di Si tratta di
accertare l’esistenza accertare l’esistenza dell’inadempimento dell’inadempimento
del lavoratore e del lavoratore e valutarne valutarne
l’importanzal’importanza
Licenziamento collettivo
Data l’esistenza di una crisi aziendale o della volontà del
datore di ridurre o trasformare la sua azienda,
bisogna valutare la situazione finanziaria,
produttiva e amministrativa dell’impresa per carpire
necessità del licenziamento collettivo. Individuare criteri
di scelta dei lavoratori da licenziare.
Licenziamento collettivo: interessi Licenziamento collettivo: interessi in giocoin gioco
Conservazione del posto di lavoro
Risanamento dell’impresa
Interesse alla stabilità dell’occupazione
Lavoratori a rischio licenziamento
Datore di lavoro
Lavoratori che non rischiano licenziamento ( M. Persiani)
La procedura del licenziamento La procedura del licenziamento collettivo prima del 1991collettivo prima del 1991
Parte dal presupposto che le scelte Parte dal presupposto che le scelte del datore di lavoro sono insindacabilidel datore di lavoro sono insindacabili
Le consultazioni sindacali vertevano Le consultazioni sindacali vertevano sull’esame delle “possibilità concrete sull’esame delle “possibilità concrete ed attuali” per evitare quella ed attuali” per evitare quella riduzione “in tutto o in parte”.riduzione “in tutto o in parte”.
L’accordo interconfederale del 5 L’accordo interconfederale del 5 Maggio 1965Maggio 1965
… … seguesegue
“L’esperienza ha insegnato come le consultazioni sindacali hanno finito
per ridursi ad unrituale al quale il datore di lavoro si sottoponeva al solo fine di adempiere
una formalità esenza avere alcuna disponibilità a discutere su qualunque problema”.
( M. Persiani )
La procedura dei licenziamenti La procedura dei licenziamenti collettivi nella l. 223/91 collettivi nella l. 223/91
(cd (cd messa in mobilitàmessa in mobilità dei lavoratori) dei lavoratori)
L’ intervento dei sindacati è più consistenteL’ intervento dei sindacati è più consistente
Interviene anche l’autorità amministrativa Interviene anche l’autorità amministrativa ( Direttore dell’ufficio del lavoro)( Direttore dell’ufficio del lavoro)
Ratio: verificare l’Ratio: verificare l’effettiva effettiva necessità, da necessità, da parte dell’imprenditore, di concludere una parte dell’imprenditore, di concludere una serie di rapporti di lavoro in presenza di serie di rapporti di lavoro in presenza di condizioni di sofferenza dell’impresa stessa.condizioni di sofferenza dell’impresa stessa.
Art 4 L. 23 Luglio 1991,n. 223Art 4 L. 23 Luglio 1991,n. 223I step: I step: comunicazione preventiva alle RSAcomunicazione preventiva alle RSA
Motivi tecnici, organizzativi o produttivi che determinano la situazione di eccedenza;
Numero ed i profili professionali del personale in esubero;
Tempi della collocazione in mobilità nonché le misure per fronteggiare le conseguenze sul
piano sociale della mobilità
Infatti …Infatti …
In caso di carenze o contraddittorietà In caso di carenze o contraddittorietà della comunicazione si potrà della comunicazione si potrà configurare:configurare:
O comportamento antisindacale ex art O comportamento antisindacale ex art 28 St. Lav.28 St. Lav.
O dichiarazione di inefficacia dei O dichiarazione di inefficacia dei licenziamenti ex art 5 comma 3 della licenziamenti ex art 5 comma 3 della L. 223/91L. 223/91
II step: Esame congiunto II step: Esame congiunto sindacati- datore di lavorosindacati- datore di lavoro
Scopo:Scopo:
valutare le cause degli esuberi;
Eventualmente prevedere un diverso utilizzo dei lavoratori interessati – ad esempio contratti di solidarietà- e le misure sociali per facilitare la riqualificazione dei lavoratori nel caso in cui la riduzione del personale sia inevitabile.N.B. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni
Esame congiuntoEsame congiunto
Pervenire ad accordo
Può essere prevista l’assegnazione a mansioni diverse oppure il temporaneo distacco o comando presso altre imprese
Non pervenire ad accordo
Ha inizio fase amministrativa
III Step: Fase amministrativaIII Step: Fase amministrativa L’impresa deve dare comunicazione scritta L’impresa deve dare comunicazione scritta
all’Ufficio provinciale del lavoro dell’esito all’Ufficio provinciale del lavoro dell’esito delle consultazioni sindacali e dei motivi del delle consultazioni sindacali e dei motivi del suo eventuale esito negativo. Anche i suo eventuale esito negativo. Anche i sindacati possono inviare simile sindacati possono inviare simile comunicazionecomunicazione
Direttore dell’ufficio del lavoro convoca le Direttore dell’ufficio del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame da concludere parti per un ulteriore esame da concludere entro 30 giornientro 30 giorni
Il Direttore può formulare proposte per Il Direttore può formulare proposte per agevolare il raggiungimento dell’accordo.agevolare il raggiungimento dell’accordo.
… … seguesegue
E’ evidente che l’intervento dell’autorità amministrativa è
limitato ad una funzione di MEDIAZIONE
Il nuovo ruolo dei sindacatiIl nuovo ruolo dei sindacati
Con accordo Con accordo interconfederale interconfederale del 1965del 1965
Con la L. 223/91Con la L. 223/91
Controlla la sussistenza presupposti per riduzione del personale
Gestisce la crisi aziendale
E nel caso in cui non si possa E nel caso in cui non si possa evitare la riduzione del personale?evitare la riduzione del personale?
Art 5 L. 223/91:Art 5 L. 223/91:I criteri per collocare i lavoratori in I criteri per collocare i lavoratori in mobilità saranno quelli previsti dai mobilità saranno quelli previsti dai contratti collettivi stipulati con i contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero, in mancanza di questi, sindacati, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto dei seguenti criteri in nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra di loro:concorso tra di loro:Carichi di famiglia;Carichi di famiglia;Anzianità;Anzianità;Esigenze tecnico-produttive.Esigenze tecnico-produttive.
Persiani fa notare che:Persiani fa notare che:
“… quando risulti necessario procedere ad una riduzione di personale, accanto al
tradizionale conflitto fra gli interessi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori, emerge
anche un conflitto fra gli interessi, ugualmente contrapposti ma con un significato diverso,
di due gruppi di lavoratori: il gruppo che potrebbe essere licenziato e quello che, invece,potrebbe mantenere l’occupazione”.
Per fare un’analogiaPer fare un’analogiaLicenziament
oConcorso
Datore vuole assumere o
promuovere i migliori
Conflitto non è più tra datore di lavoro e lavoratori, ma tra lavoratori
…“A voler continuare ad utilizzare questa analogia, si può dire che, così come non esiste nelcaso delle procedure di concorso, un diritto dei lavoratori all’assunzione o alla promozione,non è possibile, a mio avviso, configurare l’esistenza di un diritto soggettivo alla conservazionedel posto di lavoro per tutti i lavoratori assoggettati alla procedura di riduzione delpersonale”. ( M. Persiani)
ConcludendoConcludendo
La l. 223/91 ha sicuramente La l. 223/91 ha sicuramente rafforzato il ruolo dei sindacati;rafforzato il ruolo dei sindacati;
ha dato stabilità ad una disciplina ha dato stabilità ad una disciplina troppo incerta, soggetta ad troppo incerta, soggetta ad interpretazioni giurisprudenziali non interpretazioni giurisprudenziali non sempre univoche;sempre univoche;
non si è comunque sottratta a dubbi non si è comunque sottratta a dubbi di incostituzionalità ( ved sent Corte di incostituzionalità ( ved sent Corte Cost. 268/94 ).Cost. 268/94 ).
SENTENZA 268/1994SENTENZA 268/1994I FATTII FATTI
CHIEDONO: CHIEDONO: L’ANNULLAMENTO DEL LORO L’ANNULLAMENTO DEL LORO LICENZIAMENTO E LA LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO SECONDO DI LAVORO SECONDO L’ART 18 L. 300/1970L’ART 18 L. 300/1970
DICHIARA DI AVER DICHIARA DI AVER AGITO RISPETTANDO UN AGITO RISPETTANDO UN CONTRATTO CONTRATTO COLLETTIVO, CHE COLLETTIVO, CHE INDICAVA I CRITERI PER INDICAVA I CRITERI PER LA MESSA IN MOBILITLA MESSA IN MOBILITÀ À DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
LAVORATORIVS
WHIRLPOOL ITALIA S.R.L.DIVISIONE ASPERA
PRETORE
SOLLEVA UN DUBBIO DI INCOSTITUZIONALITSOLLEVA UN DUBBIO DI INCOSTITUZIONALITÁ DELL’ART 5 COMMA 1 DELLA Á DELL’ART 5 COMMA 1 DELLA L. 223 DEL 22/07/91 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE UN ACCORDO L. 223 DEL 22/07/91 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE UN ACCORDO SINDACALE POSSA DEROGARE ALLA LEGGE IN RELAZIONE AI CRITERI DI SINDACALE POSSA DEROGARE ALLA LEGGE IN RELAZIONE AI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE STABILITI DALLE LETTERE A); B); SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE STABILITI DALLE LETTERE A); B); C) DELLA STESSA NORMA.C) DELLA STESSA NORMA.
SECONDO IL PRETORE …SECONDO IL PRETORE …
L’art L’art 5 COMMA 1 DELLA L. 223 DEL 22/07/91 É INCOSTITUZIONALE 5 COMMA 1 DELLA L. 223 DEL 22/07/91 É INCOSTITUZIONALE PERCHÉ:PERCHÉ:
IN CONTRASTO CON L’ART 41 COST. CHE GARANTISCE IN CONTRASTO CON L’ART 41 COST. CHE GARANTISCE L’AUTONOMIA CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO DI L’AUTONOMIA CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO DI RECEDERE DAL CONTRATTORECEDERE DAL CONTRATTO
IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMA 1 COST. POICHIN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMA 1 COST. POICHÉ IL É IL SINDACATO NON PUÒ DISPORRE DEL DIRITTO DEL SINGOLO ALLA SINDACATO NON PUÒ DISPORRE DEL DIRITTO DEL SINGOLO ALLA STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOZIONI STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOZIONI IMPERATIVE DELL’ART 5 L 223/1991 COMMA 1 LETTERE A; B; C;IMPERATIVE DELL’ART 5 L 223/1991 COMMA 1 LETTERE A; B; C;
IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMI 2-3-4 COST. PERCHÉ SI IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMI 2-3-4 COST. PERCHÉ SI INSTAURA UN PROCESSO DI EFFICACIA ERGA OMNES DEI INSTAURA UN PROCESSO DI EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI COLLETTIVI, ESSENDO LA MAGGIOR PARTE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, ESSENDO LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN SINDACATOLAVORATORI NON ISCRITTI AD UN SINDACATO
IN CONTRASTO CON L’ART 3 COST. PER LA MANCANZA DI PARI IN CONTRASTO CON L’ART 3 COST. PER LA MANCANZA DI PARI TRATTAMENTO DEGLI ALTRI LAVORATORI TRATTAMENTO DEGLI ALTRI LAVORATORI
SECONDO LA WHIRLPOOL …SECONDO LA WHIRLPOOL …
CHIEDE CHE LA QUESTIONE SIA DICHIARATA INAMMISSIBILE CHIEDE CHE LA QUESTIONE SIA DICHIARATA INAMMISSIBILE
O MANIFESTAMENTE INFONDATA PERCH O MANIFESTAMENTE INFONDATA PERCHÉ:É: LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORATORI HA FATTO LA MAGGIOR PARTE DEI LAVORATORI HA FATTO
TRANSAZIONE, AQUIESCENZA O NON HA IMPUGNATO IL TRANSAZIONE, AQUIESCENZA O NON HA IMPUGNATO IL PROVVEDIMENTO NEI TERMINI DI LEGGEPROVVEDIMENTO NEI TERMINI DI LEGGE
LA LEGGE RINVIA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETIVA IL LA LEGGE RINVIA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETIVA IL COMPITO DI STABILIRE I CRITERI DELLA MESSA IN MOBILITCOMPITO DI STABILIRE I CRITERI DELLA MESSA IN MOBILITÁ Á DEL PERSONALE, LASCIANDO UN RUOLO SUSSIDIARIO AI DEL PERSONALE, LASCIANDO UN RUOLO SUSSIDIARIO AI CRITERI LEGALI CRITERI LEGALI
LA QUESTIONE É STATA PRESENTATA PER UNA ERRATA LA QUESTIONE É STATA PRESENTATA PER UNA ERRATA INTERPRETAZIONE DEL PRETORE DELL’ART 39 COST, POICHÉ INTERPRETAZIONE DEL PRETORE DELL’ART 39 COST, POICHÉ QUEST’ULTIMO SI RIFERISCE AI CONTRATTI “NORMATIVI” E QUEST’ULTIMO SI RIFERISCE AI CONTRATTI “NORMATIVI” E NON “GESTIONALI O DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE” NON “GESTIONALI O DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE”
ART 41 COMMA 1 COSTART 3 COST
ART 39 COMMA 1 COST.
ART 39 COMMI 2-3-4 COST.
ART 41COMMA 1. ART 41COMMA 1.
LA QUESTIONE È RITENUTA INFONDATA PERCHÈ:
”…Chi stipula un contratto dilavoro subordinato con un imprenditore non
assume, per parte sua, una iniziativa economica,bensì accetta di essere inserito nell'organizzazione
produttiva costituita dall'iniziativadella controparte”
ART 39 COMMA 1ART 39 COMMA 1SECONDO IL PRETORESECONDO IL PRETORE
IN CONTRASTO CON L’ART 39 COMMA 1 COST. POICHÉ IL SINDACATO NON PUÒ DISPORRE DEL DIRITTO DEL SINGOLO ALLA STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO IN DEROGA ALLE DISPOZIONI IMPERATIVE DELL’ART 5 L 223/1991 COMMA 1 LETTERE A; B; C;
I contratti collettivi cui fa rinvio l'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sarebbero daannoverare nella categoria degli "accordi sindacali in deroga", analogamente agli accordisindacali autorizzati dall'art. 4, comma 11, a derogare all'art. 2103 cod. civ.
SECONDO LA CORTESECONDO LA CORTE
UNA SIMILE INTERPRETAZIONE ALL’AVVISO DELLA CORTE NON É AMMISSIBILE:LA LEGGE RINVIA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETIVA IL COMPITO DI STABILIRE I CRITERI DELLA MESSA IN MOBILITÁ DEL PERSONALE, LASCIANDO UN RUOLO SUSSIDIARIO AI CRITERI LEGALI.
ART 5 L. n. 223 DEL 23/07/91
CRITERI LEGALI
CARICHI DI FAMIGLIAANZIANITÀESIGENZE
TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE
CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI
SI UTILIZZANO IN VIA PRICIPALE RISPETTO AI CRITERI LEGALI
SONO CONTRATTI GESTIONALI “LATO SENSU”, NON ACQUISITIVI
HANNO EFFICACIA ERGA OMNES INDIRETTA
POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAI C.C.L. COME PARAMETRI DI RIFERIMENTO NON COME TALI, MA COME CRITERI TRADIZIONALMENTE PRATICATI ( CORTE COST.)
ART 39 COMMA 4ART 39 COMMA 4
SECONDO IL PRETORE
IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELL’ART 5 223/91 RENDE TALE CONTRATTO UNA FONTE LEGALE CON EFFICACIA VINCOLANTE ERGA OMNES, CHE NON SOGGIACE ALLE CONDIZIONI DELL’ART 39 COMMA 4
SECONDO LA CORTE
LA QUESTIONE NON É FONDATAPOICHÉ L’ART 39 COMMA 4 SI RIFERISCE AI CONTRATTI NAZIONALI NORMATIVI DI TIPO ACQUISITIVO E NON AI CONTRATTI DI PROCEDIMENTALIZZAZIONE
IN SINTESI
TALI CONTRATTI INCIDONO SOLO INDIRETTAMENTE SUI LAVORATORI IN QUANTO REGOLAMENTANO UN POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO
IL QUARTO COMMA DELL’ART 39 OGGIIL QUARTO COMMA DELL’ART 39 OGGI
Sent. N. 106/1962 corte Cost.
Non ci sono dubbi sulla valenzaostativa dell’art 39
Sent. N. 268/1994 e altre cort. Cost
Ammette che alcuni tipi di contratti collettivi possano avere efficacia erga omnes
Secondo D’AntonaSecondo D’Antona
A. Considerare il processo storico che ha spinto la legislazione sindacale a soluzioni alternative che possono e devono essere fondate su una lettura aggiornata ex art. 39 Cost.
B. Margini di elasticità e valenza ostativa dell’art 39 Cost.
A) LEGISLAZIONE SINDACALEA) LEGISLAZIONE SINDACALE
PUNTO CRITICO:Non è la rilevanza assunta dai contratti collettivi al di fuori delle norme vincolate
dell’art 39,bensì
La base costituzionale di tale legislazione
Art 39 comma 1 Art 39 comma 1 CostCost
Organizzazione Organizzazione sindacale è liberasindacale è libera
Art 39 seconda Art 39 seconda parte parte
Riserva a certi sindacati e Riserva a certi sindacati e a certe forme di a certe forme di
contrattazione un contrattazione un potere legale di potere legale di
rappresentanza e rappresentanza e regolazione delle regolazione delle
categorie.categorie.
“La prima e la seconda parte dell’art 39 sono equiordinate e nello stesso tempo tra loro interferenti. Equiordinate perché non sono gerarchizzabili a priori e interferenti perché gli sviluppi dell’una condizionano l’altra, senza poterla ne escludere ne assorbire interamente”
… … seguesegue
In un ordinamento democratico in cui coesistono la libertà sindacale e norme con efficacia erga omnes, non si può escludere una contrattazione fuori dal modello costituzionale, se le condizioni effettive delle relazioni sindacali la rendono preferibile per le parti
La base dell’attuale legislazione sindacale è da rinvenire nell’art 39 Cost.
B) Valenza ostativa …B) Valenza ostativa …
Non si oppone al Non si oppone al riconoscimento riconoscimento legale dei c.c. legale dei c.c.
Si oppone a quei Si oppone a quei modelli, che modelli, che attraverso l’efficacia attraverso l’efficacia obbligatoria dei c.c, obbligatoria dei c.c, realizzano dei realizzano dei monopoli legali di monopoli legali di rappresentanza rappresentanza categoriale categoriale
… … Margini di elasticitàMargini di elasticitàPrincipi elastici:
Registrazione ai fini dell’acquisto della personalità giuridica
Espressione della democraticità attraverso lo statuto
Formazione organo unitario di rappresentazione
Principi anelastici
Forma associativa ai fini della contrattazione collettiva erga omnes
Pluralismo sindacale
Criterio proporzionalistico