L’immigrazionespunti per una introduzione allo studio del
diritto all’immigrazione
a cura del Dr. Michele RANA
Cosa è l’immigrazione?
• E’ un concetto che fissa un centro geografico-sociale e giuridico (uno Stato) che è un punto di arrivo di una serie di persone (migranti) che vi arrivano.
• E’ fenomeno che coinvolge centinaia di migliaia, milioni di persone, nel mondo che desiderano o sono costrette per un progetto non occasionale a lasciare il proprio paese di nascita o dove sono stati per lungo tempo.
Cosa è il Diritto dell’Immigrazione ?
• E’ il complesso di norme, l’ordinamento che regola, in un dato territorio, in uno Stato quel fenomeno chiamato immigrazione, quel flusso di persone che intende o costretto a stabilirvisi (ingresso, soggiorno, eventuale allontanamento).
• E’ ordinariamente una branca del diritto amministrativo (diritto pubblico) ma contiene norme penali ovvero di procedura penale e che influisce, dandogli delle forme e prassi obbligate, anche nei rapporti tra privati.
Le caratteristiche del Diritto dell’Immigrazione (in Italia)
• Una forte influenza delle norme di diritto internazionale (Convenzioni, trattati e direttive comunitarie);
• Una certa tendenza alla mutevolezza e alla variabilità normativa (solo nell’ultimo biennio sono entrate in vigore perlomeno tre riforme strategiche in materia di espulsione/rimpatrio, di accordo di integrazione e permesso di soggiorno a punti, del contributo di soggiorno);
• Un ricorrente intervento di strumenti normativi (decreti legge e leggi) di natura eccezionale e di validità temporanea (emersioni e sanatorie dal lavoro irregolare e straniero);
• Un deciso intervento giurisprudenziale di natura costituzionale (Corte Costituzionale) e nomofilattico ( della Corte di Cassazione per certi versi del Consiglio di Stato).
Le caratteristiche del Diritto dell’Immigrazione (in Italia)
Le fonti normative principali per lo Stato italiano
• La Costituzione della Repubblica Italiana
• Convenzioni internazionali e direttive comunitarie
• Il Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. n. 286 del 1998 e ss. modificazioni) – legge ordinaria -
• Il Regolamento di attuazione del T.U. (D.p.r. n. 394 del 1999)
Le fonti normative principali per lo Stato italiano
• Il D. Lgs. n. 30 del 2007 e ss. modificazioni per la (libertà di) circolazione dei cittadini comunitari;
• Rifugiati e protezione internazionale: D. Lgs. n. 251 del 2007;
La Costituzioneart. 10, comma 2:
“La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali”.
art. 10, comma 3: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. “
Art. 288 TFUE (Maastricht), 3° comma:
“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma
e ai mezzi”
La direttiva comunitaria è uno strumento normativo in condominio tra Parlamento e
Consiglio Europeo
La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta. La libertà dello Stato non è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dall'Unione: se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti
primarie (leggi e atti aventi "forza di legge") non può farlo attraverso fonti regolamentari.
Allo Stato è inoltre posto un obbligo di stand still: nel periodo antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in
contrasto con gli obiettivi della direttiva. Lo Stato deve inoltre, in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi
attraverso i quali la direttiva è stata recepita sì da permettere, nel caso, alla Corte di giustizia dell'Unione europea di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del
diritto.
IL SELF EXECUTING della DIRETTIVA CE
La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate circostanze (termine scaduto senza attuazione,
disposizioni di precettività immediata e sufficientemente precise) le direttive, pur non
essendo direttamente applicabili, possono avere effetti diretti (caratteristica propria anche di alcune disposizioni dei trattati), possono cioè essere idonee a creare situazioni giuridiche
soggettive in capo ai singoli e prendono il nome di direttive dettagliate
Non è necessaria l'integrazione di una norma nazionale!!!!
LO STRANIEROLo straniero è colui che non è cittadino
della Repubblica, e che è invece cittadino di un altro Stato.
Quella di straniero è però una categoria giuridica: non corrisponde sempre al
concetto che ne abbiamo nel senso comune, e può cambiare nel tempo
Lo straniero come categoria giuridica
• Nell’ordinamento italiano, è cittadino italiano colui che nasce da genitori italiani (principio del jus sanguinis)
• Nell’ordinamento italiano la cittadinanza si può anche acquistare (diritto o concessione): 10 anni di ininterrotta residenza, 2 anni di coniugio con cittadino italiano, al 18 anno di età per figli di stranieri nati in Italia.
In altri paesi ci sono anche modi diversi per avere la cittadinanza: per esempio, è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato anche se
è figlio di stranieri (jus soli).
LO STRANIERO
Art. 1, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998
“Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.”
Una novità: la cittadinanza europea
• Con il Trattato di Amsterdam (1997), l’Unione Europea ha istituito la cittadinanza europea.
• Ogni cittadino UE ha due cittadinanze: quella del proprio paese, e quella dell’Unione
• La cittadinanza dell’Unione è riconosciuta in tutti i paesi aderenti alla UE, e conferisce a tutti i cittadini speciali diritti
Gli status collegati alla cittadinanza
• Cittadino italiano: gode di tutti i diritti e di tutte le prerogative di chi appartiene a pieno titolo alla comunità
• Cittadino comunitario: gode di quasi tutti i diritti di chi appartiene alla comunità, ed è comunque un cittadino
• Straniero: è il cittadino di un paese non appartenente alla UE. I suoi diritti sono limitati dal fatto di non essere membro a pieno titolo della comunità dello Stato-nazione
• Apolide: è colui che non ha la cittadinanza di nessun paese. Pur essendo straniero, è protetto dalla legge italiana
La libertà di circolazione (e soggiorno) per il cittadino italiano
Art. 16 Cost. 1° e 2° comma “Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche”.“Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
Il diritto alla libera circolazione
• Il cittadino italiano ha dunque diritto alla libertà di circolazione: può entrare e uscire liberamente dal territorio italiano
• La libertà di circolazione è prevista anche – sia pure con qualche limitazione in più – per il cittadino comunitario.
• Per gli extracomunitari, invece, la libertà di circolazione è subordinata al possesso di una preventiva autorizzazione che si chiama permesso di soggiorno. Solo chi ha il permesso di soggiorno gode della libertà di circolazione prevista per i cittadini
Differenza tra cittadino e straniero
• Il cittadino ha diritto alla libera circolazione, a entrare e uscire dal territorio dello Stato
• Lo straniero non ha questo diritto. Può circolare nel territorio solo dopo aver acquisito una previa autorizzazione (il permesso di soggiorno, appunto)
CONSEGUENZE GIURIDICHE
2) Ciò non significa che venire in Italia sia proibito: significa,
invece, che l’ingresso e il soggiorno possono essere
limitati o impediti per superiori esigenze legate
all’interesse collettivo (pubblico).
1) Nell’ordinamento italiano, dunque, l’immigrazione non
è un diritto.
Corte Costituzionale Sentenza n. 62 del 1994
“La regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio
nazionale é collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad
esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in
tema di immigrazione”.
“Tale ponderazione spetta (…) al legislatore ordinario, il quale possiede in materia
un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli”
LA CONFERMA DELLA LA CONFERMA DELLA
RISERVA DI LEGGE
Riassumiamo…
• Il cittadino italiano e – in misura minore – quello comunitario - hanno diritto alla libera circolazione. Ciò significa che lo Stato non può limitare questo diritto, se non per contingenti e gravi motivi di sicurezza
• Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la facoltà di circolare sul territorio può essere limitata in considerazione di un interesse pubblico prevalente (per esempio, ordine pubblico o politica in materia di immigrazione)
La normativa sugli stranieri
• A norma di Costituzione, dunque, la legge non può stabilire limitazioni alla libertà di circolazione per i cittadini italiani. Può farlo, invece, per i cittadini stranieri.
• La legge può dunque stabilire se e in che misura i cittadini stranieri possono entrare e soggiornare nel territorio dello Stato
Riprendiamo lentamente…Per approfondire:
www.libertaciviliimmigrazione.interno.itwww.stranieriinitalia.itwww.immigrazione.bizwww.immigrazione.itwww.meltingpot.org
Facebook: Diritto e Immigrazionewww.michelerana.it
Ingresso in Italia
La domanda a cui dobbiamo rispondere: come fa uno straniero ad entrare
REGOLARMENTE in Italia ?- Il motivo (“le attività”)- Il visto di ingresso- Il valico di frontiera e la data di ingresso - La connessione con la circolazione e il soggiorno
IL MOTIVO/LA CONNESSIONE COL SOGGIORNO
Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 286 del 1998
“Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal
suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.”
IL VISTO DI INGRESSO
Art. 4, comma 1, del D. Lgs. 286 del 1998
“L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.”
IL VISTO DI INGRESSO
IL VISTO DI INGRESSO/DURATA
SOGGIORNO/MOTIVOTipologie di visto:
• VSU (Visti Schengen Uniformi) rilasciati per: transito aeroportuale (tipo A); transito (tipo B); soggiorni di breve durata o di viaggio/turismo (tipo C), fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
IL VISTO DI INGRESSO/DURATA
SOGGIORNO/MOTIVO• VTL (Visti a Validità Territoriale Limitata), validi
soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, nel territorio degli altri Stati Schengen. Esso costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU ed è ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza diobblighi internazionali.
IL VISTO DI INGRESSO/DURATA
SOGGIORNO/MOTIVO• VN (Visti per soggiorni di lunga durata o
“Nazionali) validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
VN …i motivi principali…
• Coesione familiare
• Cure mediche
• Diplomatico
• Gara sportiva
• Lavoro autonomo
• Lavoro subordinato
• Motivi religiosi
VN …i motivi principali…
• Residenza elettiva
• Studio
• …
Come si ottiene un visto ?
Art. 4, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998
“Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero.
Requisiti per il visto di ingressoart. 4, comma 3, del D. Lgs. 286 del
1998:• Possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno
• La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
Requisiti per il visto di ingressoart. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
del 1998:• Lo straniero non deve essere considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
• Lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata (2) a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite.
Requisiti per il visto di ingressoart. 4, comma 3, del D. Lgs. 286
del 1998• gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione
per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
Automatismo di non ammissibilità
Condanne, anche solo in primo grado, art. Condanne, anche solo in primo grado, art. 380, comma 1 e 2, del C.p.p.380, comma 1 e 2, del C.p.p.
Valutazione discrezionale sul pericolo/minaccia per l’ordine e la
sicurezza pubblicaart. 1, D. Lgs. 159 del 2011 (già L.1423 del art. 1, D. Lgs. 159 del 2011 (già L.1423 del
1956)1956)
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a
traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica.
LA PERICOLOSITA’ SOCIALE
La valutazione sulla pericolosità sociale e, dunque, sulla probabilità che un individuo incappi ancora in comportamenti lesivi per
l’ordinata e pacifica convivenza delle persone va effettuata “sulla base degli stessi criteri del giudice quando venga in rilievo
una proposta di applicazione di una misura di prevenzione e cioè tenendo presente
a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l’attualità della pericolosità; c) la necessità di un
esame globale della personalità del soggetto”
(Cass. Sez. VI, Ord. n. 17585 del 27.07.2010; Cass. Sez. VI, Sent. n. 18482, VI, 8.09.2011; Cass. Sez. I, Sent. n. 826, 19.01.2010;
Cass. Sez. I, n. 27068, 07.12.2005)
“il giudizio (discrezionale) in termini di pericolosità sociale non può che essere, per
sua natura, espresso in termini di probabilità, così prescindendosi dagli
accertamenti eventualmente svolti in sede penale. […] detto giudizio di pericolosità
ha contenuto meramente prognostico e non implica l’esistenza un accertamento
definitivo già intervenuto in sede penale, o meglio, ne può prescindere,…
sicché quando sussistano elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo ritenersi anche che si tratta
comunque di attività discrezionale della P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità,
di carenza di presupposti o di manifesta incongruità”
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 Febbraio 2008, n. 415).
IL VALICO DI FRONTIERA E LA DATA DI INGRESSO
(il timbro di ingresso)
Perché è importante la data di ingresso ?
• Dalla data di ingresso decorrono alcuni termini per lo straniero…
Art. 5, comma 2, D. Lgs. 286 del 1998
“Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato”