DOCUMENTO INFORMATIVO DI GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Il presente Documento Informativo (di seguito ‘’Documento’’), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (di seguito la
“GIP SGR S.p.A.” o ‘’Società’’ o “la SGR”) è redatto ai sensi della normativa comunitaria di
riferimento.
Scopo del Documento è di fornire informazioni finalizzate ad una chiara e corretta
rappresentazione della Società, della natura dei servizi di investimento prestati, dei fondi comuni
di investimento promossi, del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché dei rischi ad
essi connessi al fine di consentire al Cliente di assumere decisioni in materia di investimenti in
modo consapevole.
Le successive modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente Documento verranno
comunicate in tempo utile al Cliente.
A) Informazioni sulla Società e sui servizi di investimento da essa offerti
Dati Societari sulla Società
La Società con sede legale in Italia, in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e sedi secondarie in Milano
20159, Corso Italia n. 6, in Francia – Rue Pillet-Will 75309 Paris Cedex 09 e in Germania 50667
Colonia, Tunisstraße 19-23 e con uffici operativi in Italia siti in Trieste 34132, Via Trento n. 8 e
in Roma 00145, Via Silvio D’Amico n. 40, appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., Codice Fiscale,
P.IVA e N. d’iscrizione al registro delle Imprese della Venezia Giulia 01306320324, [tel. 040671111
– fax 040 671400] è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata con provvedimento della
Banca d’Italia in data 24 luglio 2018 ed iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio
nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165.
Modalità di comunicazione tra il Cliente e la Società
Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la Società concernenti la prestazione dei
servizi di investimento, compreso l’invio di eventuali ordini (istruzioni particolari) alla Società da
parte del Cliente, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:
- per la corrispondenza al Cliente: all’indirizzo indicato nel contratto di gestione di portafogli
conferito dal Cliente alla Società, nel contratto di consulenza in materia di investimenti
(“consulenza”) o nel modulo di sottoscrizione dei fondi comuni di investimento promossi dalla
Società (i “Fondi”), ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto; - per la corrispondenza alla Società:
• in Italia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Via Trento n. 8 – 34132 Trieste oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto;
• in Francia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch – Rue Pillet- Will 2, 75309 Paris Cedex 09, oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto;
• in Germania a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio,
German Branch - 50667 Colonia, Tunisstraße 19-23 oppure al diverso indirizzo e con le
diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo
contratto.
Lingua utilizzata
Il contratto di gestione di portafogli o di consulenza nonché tutta la documentazione afferente i Fondi sono redatti nella lingua di riferimento del Cliente o di domiciliazione del Fondo; la
medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o
scritte che interverranno tra il Cliente e la Società.
Trattazione dei Reclami
La Società ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami
presentati per iscritto dagli investitori e comunicati secondo le modalità individuate nella sezione
“Comunicazione con la Clientela”. Le procedure adottate prevedono, la conservazione delle
registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere
per risolvere il problema sollevato. La struttura organizzativa preposta alla trattazione dei reclami è la Funzione Compliance.
I reclami devono contenere:
i) gli estremi del ricorrente;
ii) i motivi del reclamo;
iii) la sottoscrizione o analogo riferimento che consenta l’identificazione certa del
Cliente;
Tutti i reclami devono essere inoltrati per iscritto in Italia a:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Funzione Compliance, Via Trento, 8 – 34132 Trieste;
in Francia a:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch - Rue Pillet-
Will 2, 75309 Paris Cedex 09 – Compliance Department; in Germania a:
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, 50667, German Branch -
Colonia, Tunisstraße 19-23 - Compliance Department;
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società, è comunicato per iscritto al
Cliente, di regola, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie
La SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito l’”Arbitro”), previsto dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602 e operativo dal 9 gennaio 2017.
Se il Cliente al dettaglio non è soddisfatto dell’esito del reclamo di cui sopra, oppure non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può proporre ricorso dall’Arbitro.
Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie in merito all'osservanza da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela dell’investitore nella prestazione dei servizi di investimento.
Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a Euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza e (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto relativo al servizio prestato. Per tutte le informazioni inerenti il ricorso all’Arbitro nonché l’organizzazione e il funzionamento dello stesso si rinvia al sito internet di quest’ultimo https://www.acf.consob.it/.
Per poter esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia riferita al contratto sottoscritto,
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il Cliente ha l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 così come modificato dall’art. 84 del D.L. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, la SGR e il Cliente possono ricorrere ad uno degli organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito internet: www.giustizia.it, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie.
L’esperimento della procedura presso l’Arbitro richiamata sopra, esonera il Cliente dall’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione previsto dal paragrafo che precede.
Servizi di investimento ed attività esercitabili
La Società è autorizzata dalla Banca d’Italia allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento
ed attività:
- gestione di portafogli,
- consulenza in materia di investimenti,
- servizi accessori, - servizio di gestione collettiva del risparmio,
- istituzione e gestione di fondi pensione,
- attività connesse o strumentali, - commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di
condotta stabilite dalle Autorità di Vigilanza;
Documentazione fornita all’investitore a rendiconto dell’attività svolta
In relazione allo specifico servizio di investimento di gestione di portafogli, la Società invia
mensilmente al Cliente una rendicontazione sull’attività svolta alla fine del periodo oggetto del
rendiconto secondo le modalità e con i contenuti previsti dalla normativa vigente. In aggiunta, la
Società invia annualmente al Cliente una rendicontazione su tutti i costi e oneri aggregati relativi sia
al servizio si gestione di portafogli sia al servizio di consulenza in materia di investimenti. La
rendicontazione richiamata è inviata al domicilio del Cliente, così come risultante dal contratto di
gestione o ad altro indirizzo successivamente comunicato.
Ulteriori informative, possono essere concordate nel contratto di gestione conferito dal Cliente.
Nella prestazione del servizio di gestione portafogli, la Società informa il Cliente quando il valore
complessivo del portafoglio, valutato all’inizio di qualsiasi periodo di riferimento oggetto di
comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale
comunicazione viene effettuata entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno
successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo).
In relazione al servizio di gestione collettiva, la Società rende disponibile - in occasione di ciascun
ordine (sottoscrizione, switch, rimborso) impartito dal Cliente sul Fondo/Fondi al/ai quale/i
partecipa – un avviso su supporto durevole che ne conferma l’esecuzione da parte della Società.
Tale avviso viene trasmesso al Cliente entro i termini previsti dalla normativa vigente.
I rendiconti dei Fondi sono pubblicati sul sito internet della Società e possono essere acquisiti dal
Cliente su supporto duraturo. È inoltre facoltà del Cliente richiederne l’invio al proprio indirizzo di
corrispondenza.
Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia
La Società aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela degli investitori (sito internet http://fondonazionaledigaranzia.it/).
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall’art. 5
del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla
prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione
degli strumenti finanziari nei confronti degli Intermediari nei casi di liquidazione coatta
amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli Intermediari medesimi.
Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i
decreti del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 giugno
1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2007,
l’investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo stesso.
La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a
carico degli Intermediari aderenti.
Politica di gestione dei conflitti di interesse
La Società ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o
attività di investimento e servizi accessori nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio
potrebbero sorgere tra la Società stessa (ivi inclusi dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le
persone direttamente o indirettamente connesse alla Società) ed il Cliente, ovvero tra i Clienti
stessi. Ai sensi della vigente normativa, la Società ha elaborato un’efficace politica di gestione dei
conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi
del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo
Assicurazioni Generali (di seguito, il “Gruppo”).
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società è illustrata nel documento
‘’Estratto della politica per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse” che costituisce
allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone
parte integrante.
Politica di esecuzione/trasmissione ordini e sedi di negoziazione
La Società adotta tutte le misure sufficienti e i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato
possibile per gli OICR e i portafogli Gestiti quando esegue ordini su strumenti finanziari, nonché
quando trasmette ordini a terze parti per la loro esecuzione.
La Società ha definito una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini allo scopo di definire
le misure ed i criteri volti ad ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente nell’esecuzione degli
ordini per conto degli OCIR e dei portafogli gestiti.
La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è definita nel documento “Execution Policy”
che costituisce allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente allo stesso
formandone parte integrante.
Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Società è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni. Le istruzioni specifiche del Cliente possono, tuttavia, impedire alla Società di adottare le misure previste nella strategia di esecuzione, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni.
Registrazione di conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche
La Società applica una politica di registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni
elettroniche redatta in conformità alla normativa applicabile. A tal riguardo, il Cliente prende atto e
autorizza che conversazioni e comunicazioni siano registrate e che copia delle registrazioni delle
conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di 5
anni.
B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità della
Clientela
Modalità di deposito di strumenti finanziari e liquidità presso depositari
Le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari conferiti in gestione, nonché le disponibilità liquide e
gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dal servizio di gestione di portafogli svolto dalla
Società per conto del Cliente, sono depositati su conti e depositi intestati alla Società medesima,
esplicitamente rubricati come conti di terzi.
I depositari (o sub-depositari) sono scelti dalla Società sulla base delle competenze e della
reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.
I conti intestati alla Società per conto terzi sono tenuti distinti da quelli della Società stessa.
Per tali conti non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei
confronti della Società.
La Società monitora periodicamente l’attività svolta dai depositari al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio da questi prestato.
La specifica individuazione dei depositari nonché le condizioni e modalità di tenuta del deposito
sono dettagliate nello specifico contratto di gestione tenendo anche conto delle specifiche
esigenze del Cliente derivanti dalle norme applicabili al Cliente stesso.
La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei Fondi gestiti dalla Società è
affidata ad un Depositario che agisce in modo indipendente dalla Società e nell’interesse dei
partecipanti a ciascun Fondo. Il Depositario, responsabile nei confronti della Società e dei partecipanti a ciascun Fondo
di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del Fondo;
b) provvede al calcolo del valore delle quote del Fondo;
c) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle
prescrizioni degli Organi di vigilanza.
Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
Società e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società
medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o
nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o nell’interesse dello stesso. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse limitatamente alle quote di
partecipazione dei medesimi.
La responsabilità della Società nei confronti della clientela rimane ferma anche qualora gli
strumenti finanziari o la liquidità dei clienti siano depositati presso terzi.
Insolvenza del depositario
Ferma restando la responsabilità della Società come evidenziato nel precedente paragrafo, in
caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del
proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni
normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai
quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
Deposito presso organismi extracomunitari
Poiché in caso di deposito presso organismi extracomunitari, il regime legale, le disposizioni di
vigilanza nonché le norme di regolamento (settlement) possono differire anche sostanzialmente
rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole
per l’identificazione separata dei beni della clientela), prima di depositare gli strumenti finanziari o
somme di denaro appartenenti al Cliente in uno stato extracomunitario, la Società si informa sulle
norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento
giuridico extracomunitario può comportare sui diritti dei Clienti e considera che, in tali casi, l’autorità
di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.
In particolare, la Società non deposita i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui
ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che
svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle
seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano
per iscritto alla Società di depositarli presso quel soggetto;
b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli
stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del Cliente detenuti da un
terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o della
Società, la Società ne informa il Cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
Evidenze contabili presso la Società
La Società predispone presso la propria sede specifiche evidenze contabili degli strumenti
finanziari e del denaro dei Clienti.
Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati
e indicano il depositario dei beni medesimi.
Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter
ricostruire, in qualsiasi momento, con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono inoltre
regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni
concluse nel periodo – con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari.
Nelle evidenze della Società sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni
di pertinenza della clientela, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto
e la data dell’effettivo regolamento.
La Società si astiene da effettuare compensazioni tra le posizioni (sia in denaro che in titoli) dei
singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la
costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, la Società presterà particolare cura
affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente
distinte in modo da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relative ad operazioni
poste in essere per conto di differenti clienti o per proprio conto. Infine, per l’operatività in strumenti
derivati quotati su mercati regolamentati è possibile che vengano costituiti, sulla base delle
prassi contrattuali adottate dai relativi broker, diritti di garanzia o privilegio sulle liquidità
/strumenti finanziari in essere nel portafoglio, a copertura degli impegni rivenienti dalla suddetta
operatività.
C) Informazioni riguardanti la Clientela
Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di protezione
Al momento della sottoscrizione del contratto la Società, anche per il tramite del soggetto
incaricato della commercializzazione del servizio o dei Fondi, comunica al Cliente la
classificazione assegnata - Cliente al dettaglio o Cliente professionale - ai sensi della normativa
vigente con riferimento ai servizi e alle attività di investimento offerte dalla Società.
I Clienti al dettaglio sono tutti i Clienti che non sono classificati come Clienti professionali ovvero i Clienti
professionali che richiedono di essere classificati come Clienti al dettaglio al fine di ottenere un livello
più elevato di protezione. Ai Clienti al dettaglio, infatti, la normativa riconosce il massimo grado di tutela,
mentre per i Clienti professionali il grado di tutela è ridotto in funzione della loro capacità di valutare
autonomamente e consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti. Un Cliente
professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per
prendere decisioni in materia di investimenti e valutarne correttamente i rischi che assume. In
particolare, i Clienti professionali si distinguono tra Clienti professionali “di diritto” e Clienti professionali
“su richiesta”. I primi sono tali per effetto dell’attività svolta e/o per la propria natura giuridica ovvero in
quanto imprese di grandi dimensioni. I secondi sono invece rappresentati da coloro che, non avendo i
requisiti per rientrare tra i primi, richiedono espressamente tale profilo. Con riferimento a quest’ultimi, la
Società effettua una valutazione sostanziale delle caratteristiche di tali Clienti al fine di determinarne
l’idoneità ad essere classificati come Clienti professionali.
È onere del Cliente comunicare alla Società eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla
propria classificazione, fermo restando il diritto della Società di modificare la classificazione del
Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione
precedentemente assegnata.
Al Cliente al dettaglio è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione (a
titolo generale o rispetto ad una particolare categoria di operazioni). A seguito di tale richiesta, la Società comunica al Cliente su supporto duraturo quali sono le conseguenze che in tema di
norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.
Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.
Nel caso in cui il Cliente renda tale conferma, la Società valuta le caratteristiche e l’idoneità dello
stesso ad essere trattato come Cliente professionale e gli comunica l’accettazione o la non
accettazione della richiesta.
Qualora il Cliente classificato come Cliente professionale richieda, in via generale o per una determinata operazione o classe di operazioni, di essere considerato come Cliente al dettaglio, la
Società si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la gestione del portafoglio del
Cliente e di recedere dal contratto. La Società può di propria iniziativa trattare un Cliente, classificato come Cliente professionale,
come Cliente al dettaglio.
D) Informazioni riguardanti la valutazione di adeguatezza
La Società quando presta i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli
ottiene dal Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare che i servizi di investimento
e/o gli strumenti finanziari siano adeguati al Cliente stesso.
In particolare, la gamma informazioni che la Società raccoglie presso i Clienti al fine di valutare se
la specifica operazione da raccomandare o da realizzare nell’ambito della prestazione del servizio
di gestione di portafogli risponde agli interessi del Cliente, hanno ad oggetto:
conoscenze ed esperienze riguardo al tipo specifico di prodotto o sevizio;
situazione finanziaria, inclusa la capacità di sopportare le perdite;
obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
In particolare, in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Società fornisce al
Cliente al dettaglio una relazione sulla valutazione di adeguatezza che comprende una descrizione
del modo in cui l’operazione raccomandata sia idonea per il Cliente stesso e di come risponda ai
suoi obiettivi di investimento, alle sue conoscenze ed esperienze e alla sua propensione al rischio
e capacità di sostenere le perdite.
In relazione al servizio di gestione di portafogli, la predetta valutazione di adeguatezza è effettuata
sull’intera linea di gestione, e non sulla singola operazione da realizzare nell’ambito del mandato,
ed è fornita al Cliente all’atto della sottoscrizione del mandato stesso. Tuttavia, qualora esistano
istruzioni specifiche date dal Cliente, la singola istruzione è valutata nell’ambito dei limiti indicati
nel mandato.
E) Informazioni sui termini essenziali del contratto di gestione di portafogli e sui Fondi
Termini essenziali del contratto di gestione di portafogli
Il Contratto di gestione di portafogli ha per oggetto la prestazione da parte della Società del
servizio di gestione di portafogli, secondo i criteri di investimento e le linee di gestione scelte dal
Cliente.
Le caratteristiche della gestione sono rappresentate da:
a) le tipologie di strumenti finanziari, che possono costituire oggetto di investimento, nonché i
rischi ad essi associati;
b) i tipi di operazioni che possono essere realizzate sui suddetti strumenti e beni;
c) l’eventuale utilizzo della leva finanziaria;
d) il parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del
cliente;
e) gli obiettivi della gestione.
Di seguito si illustrano gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) a d). Per l’illustrazione degli
obiettivi della gestione si rinvia al Contratto.
Tipologie di strumenti finanziari
Fermo restando quanto previsto nel contratto e nella relativa linea di gestione scelta dal Cliente,
gli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente o costituire
l’investimento dei Fondi sono classificati, come segue:
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri
soggetti e ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relativi a tale titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare normalmente negoziato che permetta di acquisire o di
vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro valore mobiliare che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
e) “strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte
commerciali;
f) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi
per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,
valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure
finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
h) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi
per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui
regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal
modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
i) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri
contratti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purchè
negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema
organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
l) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti
a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire
attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera i), che non
hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; m) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
n) contratti finanziari differenziali;
o) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,
contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,
tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento
avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a
discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri
contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle
lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
Valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
La Società, per valutare il rischio derivante dall’investimento in strumenti finanziari tiene in
considerazione i seguenti fattori di rischio:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente (solidità patrimoniale della stessa
e prospettive economiche dei settori in cui la medesima opera) e dall’andamento dei mercati
di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Infatti, in linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è
connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è
influenzato dall’andamento dei tassi di interesse e di mercato e dalle valutazioni della
capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al
rimborso del capitale di debito a scadenza; b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta, senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del
mercato in cui gli stessi sono trattati. In genere gli strumenti finanziari trattati su mercati
regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili
di quelli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre
complesso l’apprezzamento del valore effettivo dello strumento finanziario la cui
determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali; c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento - diretto o indiretto - in
strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominata la linea di
gestione o il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta
di riferimento della linea di gestione o del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli
investimenti;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente
sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di
mercato, anche lieve, ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul
portafoglio gestito o sul Fondo rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.
e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a
rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire
ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi
alla situazione politico – finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
L’investimento in strumenti finanziari o la partecipazione ad operazioni che combinano tra
loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi possono comportare rischi superiori ai rischi connessi alle singole componenti.
Tipologia di operazioni
La Società potrà compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto nel contratto con il Cliente:
compravendite a pronti
compravendite a termine
operazioni di prestito titoli e di riporto
pronti contro termine
oltre che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
sottoscrizione di aumenti di capitale sociale
sottoscrizione e conversione di titoli obbligazionari e richiesta di rimborso dei medesimi
acquisto, esercizio o alienazione di diritti inerenti strumenti finanziari.
La Società può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente/Fondo in aggregazione con
quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti/Fondi.
In tale circostanza la Società si impegna a minimizzare il rischio che ciò vada a discapito del Cliente/Fondo.
Il Cliente è informato e prende atto che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a suo
discapito in relazione a tali particolari ordini.
Nel caso di aggregazione di operazioni svolte per conto del Cliente/Fondo in aggregazione con
quelle svolte per conto proprio, la Società, altresì, non assegna le negoziazioni in modo pregiudizievole per il Cliente e, in ogni caso, assegnerà tali negoziazioni in via preliminare al
Cliente, salvo che dimostri che senza l’aggregazione non sarebbe stata in grado di eseguire
l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata di eseguirla affatto, in tal caso
la Società potrà assegnare l’operazione proporzionalmente.
Leva finanziaria
Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in
strumenti finanziari ed il controvalore affidato dal Cliente nell’ambito del servizio di gestione di
portafogli. Nel contratto che disciplina il servizio di gestione di portafogli deve essere stabilita la
misura massima della leva finanziaria, rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità,
per ogni linea di gestione. L’utilizzo di una leva finanziaria superiore all’unità comporta un
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aumento della rischiosità della linea di gestione da cui possono derivare, in caso di risultati
negativi, perdite anche eccedenti il patrimonio gestito con la possibilità che il Cliente si trovi in
una situazione di debito nei confronti della Società.
Parametro di riferimento
Il parametro di riferimento costituisce un mero elemento indicativo del profilo
rischio/rendimento del portafoglio in gestione, utile per il raffronto dei risultati ottenuti
nell’attività di gestione. In nessun caso il parametro di riferimento può essere ritenuto garanzia
di un rendimento minimo, o comunque potenziale, della linea di gestione. Nessuna
responsabilità può pertanto essere imputata alla Società qualora il risultato conseguito dalla
linea di gestione si discosti, anche in misura rilevante, dal quello ottenuto dal parametro di
riferimento.
Esso non costituisce un indicatore di futuri risultati dell’attività di gestione e la Società non ha
alcun obbligo di raggiungerlo o superarlo.
Inoltre, la Società non si propone di replicare il parametro di riferimento, ma esercita una gestione attiva e pertanto il risultato della gestione stessa potrà discostarsi dall’andamento del parametro di riferimento, che comunque non tiene conto degli oneri diretti e/o indiretti che gravano sul portafoglio in gestione, quali, a titolo di esempio: oneri fiscali, commissioni e spese, costi di transazione, etc.
Termini essenziali del servizio di gestione collettiva
La Società svolge il servizio di gestione collettiva attraverso la gestione di Fondi comuni di
investimento mobiliare aperti offerti al pubblico ex art. 98-ter e ss. del T.U.F. i cui criteri e
politiche di investimento sono puntualmente individuati nel Prospetto dei Fondi offerti. Ove il Cliente intendesse ricevere copia dei Prospetti gli stessi sono disponibili su supporto durevole
sul sito internet della SGR o ne potrà essere richiesto l’invio per corrispondenza. La Società svolge
il servizio di gestione collettiva anche attraverso la gestione di FIA aperti e chiusi mobiliari riservati.
F) Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei Fondi Gestiti
La Società ha predisposto la strategia per l’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee delle
società nel cui capitale i Fondi hanno investito. Le linee guida di tale strategia sono contenute nel
Documento Sintetico della Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli
OICR gestiti che costituisce allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente
allo stesso, formandone parte integrante.
Il Documento di sintesi della Strategia per l’esercizio dei diritti di voto ed i loro eventuali aggiornamenti è altresì disponibile sul sito della Società.
G) Ulteriori informazioni sul contratto di gestione di portafogli
Informazioni sulle deleghe di gestione
La Società può avvalersi della facoltà di delega della gestione. Nel caso in cui la Società si
avvalga di tale facoltà, fornirà ai Clienti dettagli sulle eventuali deleghe conferite specificando
l’ampiezza delle stesse.
Valutazione degli strumenti finanziari in gestione
La valutazione di tutti gli strumenti finanziari avviene con frequenza prevalentemente giornaliera
utilizzando i prezzi forniti da diverse tipologie di fonti, in funzione della qualità e secondo le
seguenti priorità:
mercati di riferimento (per i solo quotati);
circuiti di scambio alternativi che per trasparenza e liquidità abbiano caratteristiche analoghe ai mercati regolamentati;
controparti;
modelli interni di calcolo del “fair price”.
Modalità attraverso le quali il Cliente può impartire istruzioni
Il Cliente ha facoltà di impartire alla Società istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni (“Istruzioni”).
Le Istruzioni devono essere impartite per iscritto e dovranno contenere un’esatta indicazione
della tipologia e della quantità degli strumenti finanziari che il Cliente intende acquistare o vendere
precisando altresì le modalità di effettuazione dell’operazione. Ulteriori modalità di trasmissione
delle Istruzioni sono riportate nel contratto di gestione. Ove la Società, sulla base delle informazioni in suo possesso, reputi che le Istruzioni ricevute dal
Cliente si riferiscano a un’operazione non adeguata, provvede a informare il Cliente di tale circostanza e della circostanza che non potrà procedere alla sua esecuzione.
Periodo d’efficacia e modalità di rinnovo del Contratto
Il Contratto è, di norma, a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni
momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità, mediante comunicazione scritta, inviata
alla Società secondo le modalità specificate nel Contratto.
Dal momento del recesso, di norma la Società non potrà compiere atti di gestione sul Patrimonio
gestito, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del suddetto
Patrimonio. La Società può, inoltre, eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora
eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.
Modalità di modificazione del Contratto e Recesso
Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti. Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto ovvero di disporre, in tutto o in
parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che sia addebitata allo stesso alcuna
penalità.
H) Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi
I costi e gli oneri applicati dalla Società al Cliente in relazione al servizio di gestione di portafogli,
nonché le modalità per l’effettuazione dei pagamenti alla Società o tramite la stessa, sono
specificati nel contratto di gestione.
Informazioni su costi e oneri ex ante
La SGR, comunica al Cliente prima di prestare il servizio, le informazioni in forma aggregata in
merito ai costi e oneri del servizio di investimento e, se del caso, degli strumenti finanziari oggetto
delle operazioni eseguite, nonché all’effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti
finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. È facoltà del Cliente
chiedere ulteriori dettagli. Il dettaglio dei costi relativi allo specifico servizio di investimento è
comunicato al Cliente prima della prestazione dello stesso, mediante apposita informativa.
Informazioni su costi e oneri ex post
La SGR fornirà al Cliente, su base annuale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi al
servizio prestato ed eventualmente ai servizi accessori e allo strumento finanziario o strumenti
finanziari, nonché un’illustrazione che mostri l’effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli
strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali
informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata su base aggregata.
È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.
In particolare, la struttura commissionale applicata dalla Società ed indicata sul contratto di
gestione è articolata come segue:
a) commissioni di gestione, che possono essere rappresentate da una componente fissa, e/o
da una componente variabile espressa come percentuale calcolata sulla base della
consistenza media del portafoglio. b) commissioni di incentivo/performance determinate sulla base dell’andamento della
gestione rispetto al benchmark di riferimento.
Possono essere concordate diverse modalità di determinazione e regolamento delle suddette
commissioni con il Cliente all’atto del conferimento del contratto di gestione.
Sono inoltre a carico del Cliente:
a) commissioni di negoziazione, addebitate da terzi intermediari per singola operazione ed il
cui importo viene determinato applicando una percentuale commissionale (diversa per tipo di
strumento finanziario negoziato e/o per mercato di negoziazione) al controvalore dell’operazione;
;
b) spese per amministrazione e custodia del patrimonio presso i depositari (es: spese per
il regolamento delle operazioni, invio del rendiconto, emissione biglietti per partecipazione
assembleare, diritti di custodia su titoli domestici ed esteri quotati e non); L’importo delle spese di custodia del patrimonio non rientra tra i costi connessi al servizio di gestione di portafogli in quanto negoziate con la banca/he depositaria/e; c) oneri fiscali (es.: ritenute su interessi e dividendi, tassa sui contratti di borsa ed imposta di
bollo sui conti di deposito titoli e liquidità come indicato dalla normativa vigente). Il regime
fiscale applicato al servizio di gestione prestato dipende dalla specifica classificazione del
Cliente ai fini tributari e sarà indicato nel contratto.
Gli importi relativi alle commissioni e spese di cui ai punti sopra indicati, di norma, sono prelevate
dalle disponibilità liquide del patrimonio in gestione, dandone evidenza al Cliente nella
rendicontazione.
I costi e gli oneri applicati dalla Società al Cliente in relazione al servizio di gestione collettiva,
nonché le modalità per l’effettuazione dei pagamenti alla Società o tramite la stessa, sono
specificati nei Prospetti dei Fondi e/ dei Regolamenti di gestione ai quali si rinvia.
I) Disciplina degli Incentivi
Incentivi corrisposti
Nel rispetto della normativa vigente, la SGR può pagare un onorario o una commissione o fornire
benefici non monetari in relazione alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di
investimenti e di gestione di portafogli a un soggetto diverso dal Cliente, purché i pagamenti o i
benefici:
abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, e
non pregiudichino il rispetto del dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e
Documento Informativo - Gennaio 2018
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professionale nel miglior interesse del Cliente.
La SGR comunica al Cliente prima della prestazione dei citati servizi di investimento l’esistenza, la
natura e l’importo dei pagamenti o benefici corrisposti. Qualora l’importo dei pagamenti o benefici
non possa essere accertato e sia comunicato solo il metodo di calcolo, la SGR rende noto ex-post
l’esatto ammontare dei pagamenti o benefici pagati e, nel caso di incentivi continuativi, comunica
singolarmente ai Clienti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici pagati
nel periodo di riferimento (fermo restando che i benefici monetari di minore entità possono essere
descritti in modo generico).
Pagamenti a terzi
La Società, a fronte dell’attività di commercializzazione dei servizi d’investimento e dei Fondi
svolta da alcuni distributori, riconosce ai medesimi distributori una quota parte delle
commissioni di gestione applicate al relativo servizio, quando tali compensi abbiano lo scopo di
accrescere la qualità del servizio e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo
onesto, equo e professionale.
Al riguardo, la SGR ritiene che i pagamenti a terzi sono considerati migliorare la qualità del servizio
quando sono giustificati dalla prestazione al Cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore,
proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
a) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente
all’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato
di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario; b) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti
congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell’adeguatezza continuativa degli
strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo
che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
c) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di
soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che
non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:
i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente
nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e
regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.
Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli offerti in Italia tale riconoscimento avviene,
in misura pari, in media, a circa il 66% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla
Società.
Per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva svolto in Italia viene riconosciuta ai distributori
italiani, in media, l’80% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla Società.
Per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva svolto in Francia viene riconosciuta ai
distributori francesi, in media, il 55% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla
Società.
La Società può corrispondere incentivi ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o
collettiva, che investono nei Fondi da essa promossi. Tali incentivi si sostanziano nella
retrocessione di commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni dei Fondi
oggetto di investimento da parte di tali soggetti gestori e vengono corrisposti ai suddetti soggetti
dietro loro formale impegno a riaccreditare tali retrocessioni a beneficio dei patrimoni (e quindi dei
clienti) dagli stessi gestiti.
Ai clienti professionali di cui all’Allegato n. 3 della delibera Consob n. 16190/2007, nonché ai
clienti professionali pubblici, ai sensi dell’art.6, comma 2 sexies del D.lgs. n. 58/98, (“investitori
professionali”), che effettuino ingenti sottoscrizioni nei fondi della SGR in nome proprio, la Società
può concedere la retrocessione parziale della provvigione di gestione fino al 99% della stessa,
riferita al valore del patrimonio del Fondo rappresentato dalle quote sottoscritte dall’investitore
professionale.
Incentivi percepiti In relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, nel rispetto della normativa vigente, la SGR può percepire un onorario o una commissione o ricevere benefici non monetari da parte di un soggetto diverso dal Cliente o da una persona operante per suo conto, purché i pagamenti o benefici:
abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, e
non pregiudichino il rispetto del dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del Cliente.
La SGR comunica la Cliente prima della prestazione dei citati servizi di investimento l’esistenza, la
natura e l’importo dei pagamenti o benefici percepiti. Qualora l’importo dei pagamenti o benefici non
possa essere accertato e sia comunicato solo il metodo di calcolo, la SGR rende noto ex-post l’esatto
ammontare dei pagamenti o benefici pagati e, nel caso di incentivi continuativi, comunica
singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici pagati nel periodo di riferimento (fermo restando che i benefici monetari di minore entità possono essere
descritti in modo generico).
In relazione al servizio di gestione di portafogli, in conformità al divieto di percepire e trattenere
incentivi, di cui all’art. 24, comma 1-bis del TUF, la SGR non percepisce onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del
servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da
pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.
Si comunica che la Società, in relazione al servizio di gestione di portafogli, può percepire i seguenti
benefici non monetari di minore entità:
informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica o personalizzata in funzione del relativo Cliente;
materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della Società, o quando
l’intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall’emittente per produrre tale
materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e
quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del
pubblico in generale nello stesso momento;
partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro
di lavoro o di una conferenza o di altri eventi di formazione.
I) Informativa “Privacy”
Le informazioni da rilasciare al Cliente, in materia di trattamenti dei suoi dati personali ed il
modulo per la manifestazione del relativo consenso, sono riportati nelle Informative Privacy fornite
nei Paesi in cui la Società è presente, in conformità della normativa di riferimento applicabile.