è un evento
CONTRIBUTI DI:
Avv. Francesco ALVARO
Avv. Massimiliano PARISI
Avv. Eugenia GIRARDI
Avv. Paolo MARESCA
Le slide saranno disponibili sul sito dell’Associazione
www.aliprato.it
RESPONSABIITA’ SOLIDALE
- Riferimenti Normativi -
Ultime modifiche apportate in materia di Responsabilità solidale:
c.d. “Riforma del Lavoro” (Legge 28/06/2012 n. 92, pubblicata in GU n. 153 del 3 luglio 2012)
c.d. Decreto Sviluppo 2012 (Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione con modificazioni, del D.L. 22 giugno 2012, n 83, art. 13 ter, p
La disciplina della responsabilità solidale negli appalti, introdotta nel nostro ordinamento dall’abrogata legge n.1369/1960 è quindi disciplinata dall’art. 29 del D.Lgs n. 10 settembre 2003, n. 276, come di recente modificato ed integrato, e dall’ art. 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 da ultimo riformulato.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE RETRIBUTIVA-CONTRIBUTIVA-ASSICURATIVA (art. 29 D.L. 276/2003)
SOGGETTI
OBBLIGATI IN SOLIDO
Committente
Appaltatore
Eventuali Sub Appaltatori
SOGGETTI TUTELATI
Dipendenti Appaltatore
Dipendenti Sub Appaltatori
INPS E INAIL
Trattamenti Retribuitivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto
Contributi Previdenziali e Assicurativi
PER COSA?
Entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto
Sino al massimo del corrispettivo
dovuto??
ENTRO QUANDO
e per QUANTO?
SOGGETTI OBBLIGATI IN SOLIDO
Appaltatore
Eventuali Sub Appaltatori
SOGGETTI TUTELATI
Agenzia Entrate
RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE
(art. 35 DL 223/2006)
Nessuna limitazione
temporale, ovvero entro i
vigenti termini di
prescrizione per le
obbligazioni tributarie.
nel limite dei corrispettivi
dovuti: per intero o
residuo?
ENTRO QUANDO e
per QUANTO?
ritenute IRPEF lavoro dipendente ed IVA
scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell'ambito
dell'appalto
PER COSA?
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
(comma 28-bis, art. 35, D.L. 223/06
RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE “Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
(...). L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico
del committente è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui
al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e
dal subappaltatore”.
Non vi è responsabilità solidale
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 200 mila.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
DEROGHE
disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, così come sostituito dall'art. 4, comma 31, l. n. 92/2012)
derogabilità delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva nazionale relative al regime della solidarietà negli appalti da parte di specifiche intese realizzate dalla contrattazione di prossimità con l’unico limite nel «rispetto della Costituzione» e dei «vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro» (art. 8, comma 2, lettera c), D.L. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011)
AUTOCERTIFICAZIONE - ASSEVERAZIONE - Comma 28 e 28-bis, art. 35, D.L. 223/06 -
Art. 28: La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica,
acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente
eseguiti dal subappaltatore....
Art. 28-bis.: Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28...”.
Non vi è responsabilità solidale
Nessuna sanzione
CON ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE GLI
AVVENUTI
ADEMPIMENTI
pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012, per
contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012
ASSEVERAZIONE
Dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciale dei consulenti del lavoro
Dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
Dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art.32, co.1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
Dai centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
Dagli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (fra cui i notai ex provvedimento dell’11 giugno 2012).
CIRCOLARE
n. 40/2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’APPALTORE O SUBAPPALTATORE
CON SPECIFICI REQUISISTI FORMALI
CIRCOLARE 40/E Ag. Entrate n. 40/E dell’ 8.10.2012
ALTERNATIVA
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
regolarità dei versamenti IRPEF e IVA
La dichiarazione deve specificare
il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (art. 7 del DL n. 185/2008), ovvero la disciplina del reverse charge
il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale.
che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa
gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
Qual è il valore della Circolare n. 40/E/2012?
Cassazione Civile, Sezione Tributi, 9 gennaio 2009 n. 237
« … la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente di solito da
uffici centrali dell'Amministrazione), sia essa contenuta in circolari o
risoluzioni, non vincola ne' i contribuenti ne' i giudici,
ne' costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a
detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato
dalla Corte di Cassazione, in quanto essi non sono manifestazione di
attività normativa, bensì atti interni della medesima Pubblica
Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei
confronti degli uffici dipendenti ma inidonei ad incidere sul rapporto
tributario (v. tra le altre Cass. n. 14619 del 2000)».
CIRCOLARE 40/E Ag. Entrate n. 40/E dell’ 8.10.2012
PROBLEMI ATTUATIVI
L’obbligo di verificare la corretta esecuzione degli
adempimenti richiesti e – al momento del pagamento –
scaduti… può comportare per il COMMITTENTE problemi di
conoscenza sulle effettive modalità di attuazione degli obblighi
contrattuali
CONTROLLI PREVENTIVI IN SEDE DI STIPULA
DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DI:
CLAUSOLE DI
DIVIETO
SUB APPALTO
CLAUSOLE DI
DIVIETO
SUB APPALTO
DIVIETO
SUB APPALTO
CLAUSOLE DI
DIVIETO
SUB APPALTO
CLAUSOLE DI
DIVIETO
SUB APPALTO
OBBLIGO
COMUNICAZIONE
SUBAPPALTO
CLAUSOLE DI
DIVIETO
SUB APPALTO
CLAUSOLE DI
DIVIETO
SUB APPALTO
GARANZIE
ACCESSORIE
PROBLEMI ATTUATIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Relativa attendibilità del contenuto della dichiarazione
Valenza scriminante del controllo sulla dichiarazione
(solidarietà anche in assenza di un accordo in frode alla
legge?) Contrasto Corte Europea > buona fede
Controllo in merito alla correttezza dei versamenti
all’erario delle dichiarazioni (es. distinzione tra IVA
dovuta e le ritenute relative ad un cantiere)
Rafforza il potere del soggetto obbligato al pagamento
che può sollevare eccezioni e dubbi non corretti.
Problemi di coordinamento con il ravvedimento operoso
(rischio sospensione pagamenti)
Problemi di coordinamento con il committente privato in
presenza di appaltatore e subappaltatore.
Disparità di trattamento nella tutela?
Difficoltà ad individuare in via stragiudiziale un «terzo»
capace di dirimere il contrasto (CCNL «facoltà»)
Responsabilità solidale ATTIVITA PREVENTIVA DEL COMMITTENTE
Il COMMITTENTE/APPALTATORE deve/può sospendere il
pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta
documentazione da parte dell’Appaltatore/ Subappaltatore
ATTENZIONE
in assenza delle documentazione prevista per l’esonero della
responsabilità:
Il Commettente dovrà sospendere il pagamento
L’Appaltatore potrà sospendere il pagamento
PRECISAZIONE Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, che è
un'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi
normativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile:
(fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti dall'ordinamento, nonché ai fini della fruizione
dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria)
è estraneo alla responsabilità solidale negli appalti.
il Committente imprenditore o datore di lavoro,
chiamato a rispondere in giudizio per il pagamento
derivante dalla responsabilità solidale, ha la facoltà di
sollevare, in sede di prima difesa, l’eccezione di
preventivamente escussione del patrimonio
dell’appaltatore o del subappaltatore.
Accertata la responsabilità solidale di tutti gli obbligati,
l’azione esecutiva dovrà essere avviata prima sul patrimonio
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori
ATTIVITA PROCESSUALE
il Committente chiamato a rispondere in luogo del
responsabile ha il diritto di chiedere il reintegro di
quanto pagato nei confronti degli altri obbligati solidali
PREVENTIVA
ESCUSSIONE
SOLO ART. 29
i dipendenti dell’appaltatore impiegati nell’opera o nel
servizio, hanno la facoltà di proporre azione diretta contro il
committente per conseguire “quanto è loro dovuto”, fino a
concorrenza del debito da quest’ultimo ancora dovuto nei
confronti dell’appaltatore al momento della domanda
giudiziale
ART.
1676 c.c.
AZIONE DI
REGRESSO Art. 29 + Art. 35
FIGURE CONTRATTUALI
INTERESSATE
RESPONSABILITA’ SOLIDALE
APPALTO
Art. 1655 c.c.: L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un prezzo.
Il subappalto è il contratto che lega l’appaltatore e il subappaltatore.
Per la sua giuridica validità deve essere autorizzato dal committente.
non necessita di alcuna forma
particolare per il suo perfezionamento
obbligo di un fare verso il committente
un’opera o di un servizio
Appaltatore assume in proprio la gestione e il relativo rischio, in modo autonomo e secondo la
propria scienza
ELEMENTI ESSENZIALI
Organizzazione di mezzi Assunzione del rischio
Risultato Onerosità
e per gestione a proprio rischio? Quando l'appaltatore:
- impiega propri capitali per il compimento dell'opera o del servizio,
- senza garanzia della remuneratività del lavoro svolto. I
- rimane proprietario dell'opera fino al momento in cui quest'ultima non
passa nelle mani del committente che avviene con l'accettazione
- sopporta tutti i rischi connessi al perimento del bene in corso d'opera.
L’organizzazione quale strumento essenziale per definire gli assetti
strutturali e procedurali che qualsiasi azienda assume al fine di raggiungere
determinati obiettivi, si concretizza nella definizione dei singoli compiti e delle
responsabilità dei lavoratori, all’uopo diretti dall’imprenditore, nonché nella
individuazione delle modalità operative di svolgimento delle attività aziendali.
Circolare MLPS n. 5/2011: «L’organizzazione dei mezzi, requisito
imprescindibile dell’appalto genuino, deve, pertanto, intendersi in senso
ampio, attesa la possibilità, normativamente prevista, che essa si sostanzi, in
relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, nel puro
“esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché nella assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
DEFINIZIONI
CONTRATTO DI SUBFORNITURA
Art. 1 , Legge n. 192/1998 si configura quando un imprenditore:
si impegna ad effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie
prime forniti da un’impresa committente ovvero
si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività
economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in
conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche,
modelli o prototipi forniti dall'impresa committente
CONTRATTI AFFINI
- deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità
- divieto di successiva subfornitura
- nullità dei patti dove si realizzi l'abuso di dipendenza
Si segnala, in tema di responsabilità solidale la posizione Min.
Lavoro su richiesta chiarimenti Dir.Terr.Lav. Pisa sulla non
possibile esclusione dell’applicazione del regime di
responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 alle
c.d. lavorazioni per conto terzi + per contratto di trasporto e nolo
CONTRATTI AFFINI
CONTRATTO D’OPERA
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV..
nessuna forma particolare per il suo
perfezionamento
obbligo di un fare verso il committente
un’opera o di un servizio
impiega prevalentemente il
proprio lavoro individuale o dei suoi
familiari
ELEMENTI ESSENZIALI
No vera organizzazione di mezzi senza vincolo di subordinazione
Risultato Onerosità
Tipiche professioni intellettuali (commercialista, ingegnere, avvocato,
architetto, notaio, ecc.) o prestazioni di elevata specializzazione del
prestatore (es. l’attività di un grafico o di un designer).
VENDITA
Art. 1470: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
nessuna forma particolare per il suo perfezionamento obbligo di un dare un bene
il facere si attesta a mezzo necessario ad assicurare il bene o il
diritto concordato Cass. Civ., Sez. II, n. 15368/2009 che, nel ricercare il distinguo tra il contratto di vendita ed
appalto o contratto d'opera, nell'ipotesi di coesistenza di una prestazione di " dare" con una
di "fare", ha ritenuto individuarlo nel criterio di "prevalenza o meno dell'attività sulla
materia, da considerare non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei
contraenti, al fine d'accertare, nei singoli casi: se la fornitura della materia sia un semplice
elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e tutte le attività a tal fine
intese l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore,
come nelle ipotesi di realizzazione di un opus unicum od anche di un opus derivato dalla
serie ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, nel qual
caso si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera; oppure se dette attività
costituiscano solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con
l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, onde è la sola consegna del
bene stesso l'effettiva obbligazione del produttore-venditore, ed in tal caso si è in presenza
d'un contratto di compravendita
CONTRATTI AFFINI
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - "contratto di fornitura"
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
nessuna forma particolare per il suo
perfezionamento
obbligo di un dare beni
il fare è elemento secondario
periodicità e continuatività della
prestazione
« … la somministrazione ha la sua essenza nella durata, poiché le singole
forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando,
la quantità complessiva della prestazione non è determinabile a priori prima
dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di
detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture
debbono soddisfare, restando così individuata anche la durata del contratto,
che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità » (Cass. n. 4228/76).
CONTRATTI AFFINI
CONTRATTO DI TRASPORTO
Art. 1678: Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro
oggetto uno specifico e tipico servizio
preclusa qualsiasi tipo di verifica del servizio
in esecuzione locatio operis
Secondo la Circolare 11 luglio 2012 n. 17/2012 M.L.P.S. il criterio per differenziare il contratto
di appalto dal contratto di trasporto, è individuabile nell'assunzione o meno di un insieme di
obbligazioni contrattuali non rinvenibili e non riconducibili alla sola disciplina del trasporto,
quali "le obbligazioni derivanti dalla gestione per conto del committente di un’attività
imprenditoriale complessa da organizzarsi in maniera stabile sulla base dell'esigenza
manifestata dallo stesso committente, tale per cui la prestazione dedotta in contratto vada
ben oltre il solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro (ed eventualmente
nell'esecuzione delle tipiche obbligazioni accessorie al trasporto)" (cfr. Sent. Trib. di Venezia
- Sez. Lav. n. 218/2011; sent. Trib. di Milano - Sez. Lav. del 16 novembre 2005; nonché Cass.
n. 11430/1992 e Cass. n. 5397/1979)
CONTRATTI AFFINI
CONTRATTO DI SPEDIZIONE
Art. 1737: Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie
è un mandato in nome proprio e per conto del mandante
un contratto di trasporto, oltre a
compiere le operazioni accessorie
La differenza principale tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto è
nel causa dell’incarico: il vettore (trasporto) assume l’obbligo di consegnare la merce
a destinazione e assume il rischio dei deterioramenti e dell’avaria della merce;
mentre lo spedizioniere con la stipulazione del contratto di trasporto esaurisce la
sua obbligazione senza assumere i rischi derivanti dall’esecuzione del trasporto (una
sorta d’intermediazione).
CONTRATTI AFFINI
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO – di costruzione
giurisprudenziale, individua una fattispecie contrattuale caratterizzata da
una serie di trasporti collegati far loro per il raggiungimento di un risultato
complessivo rispondente alle esigenze del committente: “la
predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla
pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte
del trasportatore” hanno portato a sostenere l’applicazione delle
disposizioni del contratto di appalto e responsabilità solidale.
SUBVEZIONE o sub-contratto di trasporto – Si applica la stessa
disciplina del contratto di trasporto. In tale ipotesi, tra il vettore ed il sub
vettore non sussiste alcuna responsabilità solidale.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI – Nell’ipotesi di contratto di appalto
di servizi, qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività
ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione
della stessa all’interno del magazzino, promozione, vendita e
commercializzazione dei prodotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione
di mero trasporto, è sempre ravvisabile sine dubio il regime di
responsabilità solidale.
Al contratto tipico di trasporto e di spedizione non è applicabile
la disciplina dell’appalto e della responsabilità solidale.
Solo ove si affianchino attività ulteriori per una diversa
prestazione (di servizi) aggiuntiva, si applica la disciplina
dell’appalto e della responsabilità solidale.
CONTRATTI TRASPORTO/SPEDIZIONE
Cass. civ. Sez. III, 13-12-2010, n. 25117: un elemento del contratto di
trasporto tipico può ugualmente costituire oggetto di un contratto di
appalto, quando … «il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni
di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio rischio, particolarmente quando tali operazioni siano
talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi straordinari, di cui il
vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale
specializzato».
Tipologie contrattuali suscettibili di essere valutate per prevalenza del «dare» o del «fare», ovvero esistenza o meno di un potere direttivo del committente, ovvero esistenza di organizzazione di mezzi non semplice.
CONTRATTI AFFINI
Commissione di fare su
beni c/terzi
Attività
di manutenzione
Prestazione d’opera per attività semplici
Appalto di servizi: per attività complesse che richiedono organizzazione dedicata, non più il fare personale o dei familiari (strade, stazioni, stadio, ecc.)
Attività
di progettazione e intellettuali
Prestazione d’opera intellettuale professionale per attività semplici
Per attività complesse che richiedono organizzazione dedicata, non più il fare personale ma anche dei soci (es. ingegneri per grandi costruzioni)
Attività di assistenza
e manutenzione
Prestazione d’opera per attività semplici
Appalto di servizi: per attività complesse che richiedono organizzazione dedicata, non più il solo fare personale o dei familiari (strade, stazioni, stadio, ecc.)
Prevalenza del fare sul dare. In genere trattasi di prestazione d’opera
Appalto di servizi: per attività complesse che richiedono orga-nizzazione dedicata, non più il fare personale o dei familiari
Attività di fornitura
su disegno / modello committente
Contratto di fornitura, anche periodica se il «dare» prevale sul servizio
Appalto di servizi: per attività complesse che richiedono organizzazione dedicata, non più il fare personale o dei familiari (strade, stazioni, stadio, ecc.)
Contro l’ingiustificata resistenza al pagamento
malgrado l’autocertificazione o asseverazione,
quali strumenti di tutela?
Codice Civile (messa in mora, eccezione
inadempimento, sospensione dei lavori, ecc.).
La normativa non ha previsto alcun
meccanismo di sblocco e/o destinazione delle
somme trattenute (V. appalti pubblici)
La Domanda …
prossimi eventi
in collaborazione con
MADRID LISBOA
Tecniche e strumenti per la tutela del
credito in Italia e nei Paesi CEE:
Spagna e Portogallo
data da definire
Grazie per l’attenzione!