GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n.2635325 Novembre 2013
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
La massima
Nel contratto di deposito, l'obbligazione di custodire si inserisce nella causa del contratto e ne costituisce l'unica prestazione qualificatrice. Nel deposito, pertanto, la custodia è essa stessa la prestazione principale, a differenza delle ipotesi, nelle quali accede necessariamente a tale prestazione.
Tanto nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione principale, quanto nell'ipotesi in cui è l'effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.), la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia.
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
Il fatto
Soggetti coinvolti:
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
Il fatto – Cosa fanno i soggetti coinvolti
Coop Lombardia
a.r.l
MONDIAL MILANO s.p.a
Chiama la Fondiaria Assicurazione a
scopo di manleva
MONDIALPOL
Personale: unici soggetti a conoscenza delle
combinazioni e detentori delle chiavi
Per inadempimento
del contratto che prevedeva
prelievo e custodia degli
incassi giornalieri da depositare in
banca Chiama in causa
MONDIAL SERVICE s.r.l
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
Affidano l’appalto
alla
Non sono presenti segni di effrazione
Accoglie richiesta
Manleva da parte della Fondiaria
Assicurazione
Fasi del processo
1. Tribunale
2. Corte d’Appello
3. Corte di cassazione
Accusa MONDIALPOL
COOP LOMARDIA
Rigetta proposta
dellaCorte d’appello
Ricorre alla
TRIBUNALE
Ricorso principal
eCorte di Cassazione
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
Sentenza della Corte di Cassazione
COOP LOMBARDIA
a.r.l
Contratto di trasporto e custodia dei
valori
MONDIALPOL
Custodia delle chiavi
Premessa del contratto di
deposito. Mezzo con il quale il contratto
di deposito di perfeziona.
Deve dimostrar
e
Inadempimento è dipeso da
causa a lui non imputabile.
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
Conclusione
La corte di Cassazione accoglie il ricorso principale della Coop Lombardia a.r.l e rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Milano in
diversa composizione.
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti
Quadro normativo
1218 c.c Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
1766 c.c Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
1780 c.c Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
Sentenza n.26353 - Brusadelli, Burini, Monti