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GIUGNO 2015
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PROROGA DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI
AGLI STUDI DI SETTORE, CHIARIMENTI SU IMU E TASI 2015,
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DURC ONLINE,
PENSIONI PAGATE IL PRIMO DI OGNI MESE
La proroga del MEF per i versamenti erariali per i contribuenti soggetti agli studi di settore;
le novità a ridosso delle scadenze per IMU e TASI: chiarimenti sui terreni agricoli e obblighi
dichiarativi; le indicazioni operative sul DURC online e la novità sulle pensioni pagate tutte
dal 1° giugno 2015 ogni primo giorno del mese costituiscono le principali ultime novità
Soggetti interessati
IMPRESE
Proroga della scadenza per i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore
IMU e terreni agricoli: le FAQ del Dipartimento delle Finanze
Plusvalenze e sopravvenienze: il controllo dell'Agenzia prevede l'avviso telematico
Dispensa dalla consegna della dichiarazione d'intento cartacea in dogana
Cassazione: sanzioni per il superamento del plafond annuale dei crediti compensabili
DURC online: prime indicazioni operative
Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi
PROFESSIONISTI
Proroga della scadenza per i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore
Catasto: invio telematico obbligatorio per gli atti di aggiornamento
PERSONE FISICHE
IMU e terreni agricoli: le FAQ del Dipartimento delle Finanze
IMU e TASI: ulteriori chiarimenti sugli obblighi dichiarativi
Regime fiscale forfettario e regime dei minimi: approvato il nuovo modello AA9/12
Pensioni: da giugno 2015 pagamento ogni 1° del mese
CU 2015 per i pensionati residenti all’estero
Circolare 106/INPS - Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati
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1. PROROGA DELLA SCADENZA PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I
CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE Pag. 3
2. IMU E TASI: ULTERIORI CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI Pag. 4
3. IMU E TERRENI AGRICOLI: LE FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Pag. 6
4. CATASTO: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO PER GLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO Pag. 8
5. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE: IL CONTROLLO DELL’AGENZIA PREVEDE
L’AVVISO TELEMATICO Pag. 9
6. DISPENSA DALLA DICHIARAZIONE D’INTENTO CARTACEA IN DOGANA Pag. 10
7. REGIME FISCALE FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI: APPROVATO IL NUOVO
MODELLO AA9/12 Pag. 12
8. CASSAZIONE: SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL PLAFOND ANNUALE DEI
CREDITI COMPENSABILI Pag. 12
9. DURC ONLINE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE Pag. 13
10. PENSIONI: DA GIUGNO 2015 PAGAMENTO OGNI 1° DEL MESE Pag. 14
11. CU 2015 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO Pag. 14
12. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI
BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI Pag. 16
13. CIRCOLARE 106/INPS – TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI
LAVORATORI RIMPATRIATI Pag. 17
1. PROROGA DELLA SCADENZA PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I
CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE
Il Ministero dell’Economia, con un comunicato stampa del 9 giugno 2015, ha reso noto che
è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dei
versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2015 e IRAP 2015, a favore dei contribuenti
con studi di settore.
La proroga interessa i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
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limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (pari a
5.164.569 euro).
I versamenti possono quindi essere effettuati:
entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
oppure dal 7 luglio al 20 agosto 2015, con la maggiorazione dello 0,4%.
Rientrano nella proroga anche:
i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause
di inapplicabilità degli studi stessi;
i c.d. ―contribuenti minimi‖, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, che svolgono
attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché
essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.
Il differimento è previsto, inoltre, anche per i soci di società di persone e in generale per i
soggetti che devono dichiarare un reddito imputato ―per trasparenza‖, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, sempre che la società eserciti un’attività per la quale sia stato
approvato uno studio di settore.
2. IMU E TASI: ULTERIORI CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI
In data 3 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale la Circolare n. 2/DF con cui si fornisco indicazioni e chiarimenti utili circa gli
obblighi dichiarativi di IMU e TASI.
2.1 Modello dichiarativo IMU-TASI
Come già affermato dalla risoluzione 3/DF, si ricorda che non è necessaria la presenza di un
modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione TASI in quanto risulta
valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Essendo dunque essenzialmente identiche le informazioni richieste dal Comune per il
controllo e l’accertamento delle due obbligazioni tributarie, l'utilizzo di un solo modello
dichiarativo porterebbe ad una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed una
miglior gestione per la preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale.
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2.2 Contribuente diverso da titolare del diritto reale sull’immobile
Un'ulteriore problematica affrontata nella Circolare prende in esame il caso in cui il
contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile. Una rigorosa
applicazione dell’art. 1 co. 681 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui si dichiara che
“nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”
comporterebbe che la dichiarazione TASI debba essere presentata dagli ―occupanti‖ diversi
dai titolari del diritto reale sull’immobile.
Ciò nonostante, secondo quanto stabilito dalle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata
con DM 30 ottobre 2012, si precisa che:
nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio
2010 la dichiarazione non deve essere presentata poiché i dati catastali son
forniti all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate al momento della
registrazione;
nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla
data del 1° luglio 2010, vi è l'obbligo dichiarativo salvo che i relativi dati
catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della
risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.
78/2010;
la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell’ambito della
propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.lgs.15 dicembre 1997 n. 446, abbia previsto,
ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari
adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di
locazione o la presentazione di un’autocertificazione.
Si ricorda
che…
Da quanto sopra precisato, dunque, l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI è ristretto ai soli casi residuali, specificando inoltre che il Comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare, il prelievo sui rifiuti).
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3. IMU E TERRENI AGRICOLI: LE FAQ DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
In vista della scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2015 sui terreni agricoli, prevista
in data 16 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le "FAQ
IMU agricola" aggiornate al 28 maggio 2015.
3.1 Detrazione IMU 200 Euro
Ai sensi dell'art.1 comma 1-bis del Decreto Legge 4/2015, è prevista, a partire dal 2015,
una detrazione pari a 200 euro dall'IMU calcolata sui terreni agricoli nel caso vengano
soddisfatti i seguenti requisiti:
il terreno è situato nei comuni elencati nell'allegato 0A del decreto citato;
il terreno è posseduto o condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali.
Domanda: La detrazione di 200 euro si ripartisce nei vari comuni in cui il soggetto
possiede i terreni in base al valore IMU degli stessi, rapportandola al periodo dell’anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso?
Risposta: Si ribadisce che il beneficio in questione si suddivide sulla base dei principi della
Circolare 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di
possesso.
Domanda: In caso di compagine dei comproprietari "mista", ossia con proprietari sia
aventi che non aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la detrazione si ripartisce per
intero tra i soli proprietari aventi i requisiti?
Risposta: Come già affermato il beneficio in questione deve essere applicato seguendo gli
stessi criteri che regolano la ―franchigia‖ di cui all'art. 13, comma 8-bis, del DL 201/2011,
per cui la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP,
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iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti
dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la detrazione.
Domanda: Nel caso di comuni parzialmente delimitati (con annotazione ―PD‖), la
detrazione di 200 euro deve essere calcolata tenendo conto di tutti i terreni posseduti e
coltivati dal coltivatore diretto o dallo IAP, ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del DL
201/2011?
Risposta: La detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle
zona ―svantaggiata‖ e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Occorre
precisare che, pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti
per la riduzione di cui all'art. 13 comma 8-bis è chiaro che è necessario effettuare due
conteggi distinti:
per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore
di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;
per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo
esclusivamente ai terreni ricadenti nella zona ―svantaggiata‖.
3.2 Dichiarazione versamenti e rimborsi
Domanda: Si chiede di sapere se deve essere presentata la dichiarazione IMU per i terreni
di cui al DL 4/2015.
Risposta: La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli
non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza
agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni.
Detto obbligo non sussiste qualora il comune sia, comunque, in possesso delle informazioni
necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale
evenienza si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati
totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre
2001 n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la
condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP iscritto nella previdenza agricola è stata
già dichiarata al comune.
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Domanda: La legge di conversione del DL 4/2015 ha inserito il comma 5-bis nell’art. 1,
secondo cui i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni
che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del DL
66/2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno
diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il
medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. Si chiede se il
rimborso spetti anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un
comune che:
fino al 2013, sulla base della Circolare n. 9 del 1993, era imponibile;
per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal DM 28 novembre
2014, continua ad essere imponibile;
a seguito del DL 4/2015 è divenuto esente.
Risposta: Al quesito si deve dare risposta affermativa atteso che il comma 3 dello stesso
art.1 del DL 4/2015 prevede espressamente che ―i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche all'anno di imposta 2014‖. Pertanto, ai fini del rimborso non incide la condizione dei
terreni risalente al 2013.
4. CATASTO: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO PER GLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO
L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 29 maggio 2015 rende noto che a
partire dal 1° giugno 2015 è diventato obbligatorio da parte di professionisti (come
geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi e periti) l’invio telematico degli atti di
aggiornamento catastale.
In particolare, i documenti DOCFA e PREGEO viaggeranno online, mediante il software
messo a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui vi siano nuove costruzioni ovvero si
effettuino variazioni su un immobile, quali fusioni, frazionamenti, ampliamenti o
ristrutturazioni, al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati catastale.
La nuova modalità d’invio, facoltativa fino allo scorso maggio, ha l’obiettivo di:
migliorare notevolmente la qualità dei dati catastali;
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snellire i tempi necessari per l’aggiornamento delle proprie banche dati;
consentire un risparmio di risorse e una maggiore trasparenza.
Si ricorda che…
Gli Uffici Provinciali-Territorio si rendono disponibili per qualsiasi
supporto nella pratica di avvio della trasmissione nonché in caso di
irregolare funzionamento del servizio telematico in modo da ottenere in
egual modo la ricezione di tutti gli atti di aggiornamento, sottoscritti con
firma digitale.
5. PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE: IL CONTROLLO DELL’AGENZIA
PREVEDE L’AVVISO TELEMATICO
In data 25 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il
provvedimento n. 71472 attestante la nuova procedura di controllo sulle possibili
irregolarità in dichiarazione dei soggetti IRES.
Il controllo prevede l’invio, da parte dell’Agenzia ai contribuenti titolari di reddito d’impresa,
di una comunicazione telematica in cui vengono indicate le anomalie presenti nelle
dichiarazioni nonché informazioni utili per porre rimedio, mediante ravvedimento operoso,
a possibili errori od omissioni riguardanti la corretta indicazione delle quote costanti delle
plusvalenze e/o sopravvenienze attive con rateizzazione fino ad un massimo di cinque
esercizi, prima che scatti l’accertamento.
In particolare, l’avviso trasmesso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del
contribuente ovvero, in mancanza di PEC attiva o registrata, per posta ordinaria, contiene
le seguenti informazioni:
numero identificativo della comunicazione;
modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizzazione della
plusvalenza o sopravvenienza;
protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto
precedente;
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ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata,
per la quale si è optato per la rateazione ai sensi dell'art.86 e dell'art.88 del
TUIR;
numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la
quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.
I contribuenti che procederanno alla regolarizzazione di errori o di omissioni,
eventualmente commesse ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.472 del 1997, potranno
beneficiare di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione
delle violazioni stesse.
Si ricorda che…
La procedura di controllo affinché sia improntata sulla trasparenza e
sulla collaborazione promuove la “compliance” della Guardia di Finanza
alla quale saranno poi trasmessi i dati sopraindicati.
6. DISPENSA DALLA DICHIARAZIONE D’INTENTO CARTACEA IN DOGANA
Con la nota n. 58510/RU del 20 maggio 2015, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni
alla compilazione della dichiarazione doganale per consentire agli esportatori abituali di
effettuare importazioni senza dover presentare la copia cartacea della dichiarazione
d'intento e la relativa ricevuta d'invio all'Agenzia delle Entrate.
Tale opportunità rientra tra le semplificazioni introdotte dall'articolo 20 del D.lgs. 175/2014,
richiamate in precedenti interventi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 38/E del 13 aprile
2015).
Dopo una prima fase di avvio nella quale le Dogane hanno riscontrato problemi tecnici nel
gestire l'interazione tra i propri sistemi (AIDA) e la banca dati dell'Agenzia delle Entrate,
segnalati con la nota n. 46452/RU del 20 aprile 2015 della Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione, dal 25 maggio 2015 gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana
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della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione:
è inoltre consentito l’utilizzo di un'unica dichiarazione d’intento valida per più operazioni
doganali, tramite presentazione, presso qualsiasi Ufficio delle dogane, del numero di
protocollo composto da 23 caratteri attribuito dal servizio telematico dell’Agenzia delle
Entrate.
A tal proposito, per le operazioni di importazione gli esportatori abituali potranno perciò
compilare alternativamente il campo 1 ―una sola operazione per un importo fino a euro‖,
ovvero il campo 2 ―operazioni fino a concorrenza di euro‖, del modello della dichiarazione
d’intento.
1. Nel primo caso (campo 1), gli operatori dovranno inserire il valore presunto
dell’imponibile ai fini IVA relativo all'operazione d’importazione che intendono
effettuare: tale ammontare dovrà tener cautelativamente conto, per eccesso,
di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini
dell’impegno del plafond IVA. L’ammontare di plafond utilizzato sarà quello
risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.
2. Nel secondo caso (campo 2), gli operatori dovranno inserire l’importo
corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che
presumono di dover utilizzare per le importazioni da effettuare nel periodo di
riferimento.
Per le operazioni d'importazione tramite utilizzo del plafond IVA resta inibita la possibilità di
utilizzare la dichiarazione d'intento per periodo di riferimento (campo 3 – operazioni
comprese nel periodo da...a....).
Si ricorda che…
Restano perplessità circa la revoca della dichiarazione d'intento poiché
ad oggi la stessa deve sempre essere presentata in forma cartacea: in caso
di dichiarazione presentata in dogana per più operazioni e
successivamente da revocare, sarà sufficiente presentare la revoca
cartacea presso un qualsiasi Ufficio delle dogane per aggiornare lo stato
della dichiarazione nei sistemi informatici comuni delle Dogane?
Sarebbero opportuni chiarimenti in tal senso...
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7. REGIME FISCALE FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI: APPROVATO IL
NUOVO MODELLO AA9/12
L’Agenzia delle Entrate, mediante il provvedimento n. 75295 del 3 giugno 2015, comunica
l’approvazione del modello AA9/12 e delle specifiche tecniche del modello AA7/10 relativi
alle dichiarazioni previste per le persone fisiche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
A seguito dell’introduzione per l’anno d’imposta 2015 del nuovo regime fiscale forfetario, di
cui all’articolo 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2014 n.190, e della proroga del regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.10, co.12-
undicies, D.L. 192/2014), il provvedimento ha l’obiettivo di rimodulare la struttura e il
contenuto del modello utile alla presentazione delle dichiarazioni previste dall’articolo 35
del D.P.R. n. 633 del 1972 da parte delle persone fisiche.
7.1 Il modello AA9/12
L’approvazione del modello in questione comporta il suo utilizzo per le dichiarazioni di inizio
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle
persone fisiche a partire dal 4 giugno 2015. E’ richiesto invece l’utilizzo, fino al 30
settembre 2015, del modello AA9/11 per i soggetti che non optano per i regimi fiscali
agevolati.
7.2 Il modello AA7/10
Il modello AA7/10, domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di
inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, vede sostituite, con il citato
provvedimento, le istruzioni approvate il 18 maggio 2012.
Si ricorda che…
I modelli in esame sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
8. CASSAZIONE: SANZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL PLAFOND
ANNUALE DEI CREDITI COMPENSABILI
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11522 del 4 giugno 2015, ha affermato che il
superamento del limite dei crediti d'imposta compensabili comporta il mancato versamento
del tributo alla scadenza prevista per legge.
E' stato accolto, infatti, il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e rigettato il
controricorso della società, giudicando legittima la sanzione a carico di quest'ultima.
Il superamento del plafond annuale dei crediti d'imposta compensabili equivale all'utilizzo di
un credito in compensazione in assenza dei presupposti e comporta la sanzione prevista
dall'art.13 del D.lgs. 471/1997, ossia un sanzione pari al 30% di ogni importo non versato
alla relativa scadenza.
La misura della sanzione, inoltre, giudicata dal contribuente "sproporzionata" rispetto
all'importo indetraibile, non può essere ridotta alla metà del minimo in assenza di
circostanze eccezionali (art.7 D.lgs. 472/1997) di cui la società appellata non ha addotto
alcuna prova.
9. DURC ONLINE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva potranno
verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e
CASSE EDILI.
La verifica in tempo reale è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC e riguarda i pagamenti
dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e
continuativi e autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese
antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto
anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
La regolarità sussiste in caso di rateizzazioni; sospensioni dei pagamenti in forza di
disposizioni legislative; crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione;
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo; crediti in
fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in
giudicato della sentenza; crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di
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addebito.
La regolarità sussiste inoltre in presenza di lievi scostamenti tra le somme dovute e
quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione. Per lievi scostamenti si
intendono omissioni pari o inferiori ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali
accessori di legge. L'importo di Euro 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al
momento dell'effettuazione della verifica.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS,
l'INAIL e la Cassa Edile di riferimento trasmetteranno via PEC, all'interessato o al
soggetto da esso delegato ai sensi dell'art.1 della legge 12/1979, l'invito a
regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità. L'interessato
potrà regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica.
Il DURC avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica e sarà
liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, INAIL e dalla
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili nei rispettivi siti internet.
10. PENSIONI: DA GIUGNO 2015 PAGAMENTO OGNI 1° DEL MESE
A partire dal 1° giugno 2015 sia le pensioni in pagamento in Italia che le pensioni in
pagamento all’estero saranno erogate dall’INPS a partire dal primo giorno del mese e, nel
caso in cui quest'ultimo coincida con un giorno festivo oppure non bancabile, il pagamento
sarà effettuato nel giorno immediatamente utile successivo. E' quanto comunicato dall'INPS
con il messaggio n. 3519 del 25 maggio 2015.
La novità, introdotta dal Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015, ha l'obiettivo di
uniformare le procedure e i tempi di pagamento di tutti i trattamenti pensionistici, assegni,
indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL. Si
anticipano dunque i pagamenti dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e
sportivi professionisti, che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche, che
erano effettuati il 16 del mese.
11. CU 2015 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
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Per il rilascio della Certificazione Unica per i pensionati residenti all'estero esistono varie
modalità:
11.1 Fornitura telematica
Gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal
sito www.inps.it ed agli utenti in possesso di un indirizzo di posta elettronica CEC-PAC, noto
all’Istituto, la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC
corrispondente.
11.2 Posta elettronica
E' possibile richiedere la trasmissione telematica della Certificazione Unica da parte di
titolari di indirizzo di posta elettronica certificata mediante una richiesta, corredata di copia
del documento di identità del richiedente, alla casella
È anche possibile richiedere il modello di Certificazione Unica tramite posta elettronica
semplice, allegando alla comunicazione un’istanza scannerizzata in cui va indicato anche il
numero di certificato della pensione presente oltre alla copia del documento di identità.
11.3 Patronati
L'utente residente all’estero può avvalersi di un ente di Patronato. Ovviamente la
visualizzazione della Certificazione Unica 2015 da parte degli intermediari è subordinata
all’acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza.
11.4 Richiesta telefonica
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, che sarà inviata via
posta presso l’indirizzo risultante all’Istituto, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di
codice fiscale, ai numeri telefonici indicati nel messaggio INPS.
Si ricorda che…
Il Contact Center è raggiungibile anche via internet dall'apposita sezione del sito INPS e via Skype verso l'account “contactcenter803164” o ai numeri a tariffazione ordinaria 0039 06 59058000 e 0039 06 59053132, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 (ora italiana).
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12. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA AI FINI DELLA
FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
Al termine dei controlli (nella terza decade del mese di maggio) verranno riavviate
le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolarità.
L’invio del preavviso interesserà le matricole aziendali che risultano attive nel mese
di maggio 2015 e che presentano situazioni di irregolarità (semaforo rosso)
accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti.
Poiché l’ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014,
con la presente operazione verranno così gestite le situazioni irregolari rilevate a
maggio 2015:
a) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, è stato regolarmente
notificato il preavviso, l’attività di controllo e il consolidamento della
regolarità/irregolarità aziendale riguarderanno:
- i periodi di competenza da 06/2014 a 05/2015 in ipotesi di mancata
regolarizzazione a seguito del precedente preavviso;
- i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 per le situazioni regolarizzate entro
i termini;
b) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non è stato
regolarmente notificato il preavviso, invece, l’attività di controllo e il consolidamento
della regolarità/irregolarità aziendale interesseranno i periodi di competenza da
12/2012 a 05/2015.
Il preavviso di irregolarità viene inviato tramite PEC all’intermediario delegato o del
datore di lavoro/titolare/legale rappresentante.
In mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con
Raccomandata A/R.
In futuro, il preavviso sarà prioritariamente spedito all’indirizzo PEC del datore di
lavoro ovvero del titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti
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indirizzi, all’indirizzo PEC dell’intermediario delegato; i datori di lavoro pertanto
dovranno necessariamente provvedere all’aggiornamento degli indirizzi PEC
nell’anagrafica aziendale.
Il preavviso non verrà inviato alle posizioni contributive che risultano sospese o
inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle CCIAA.
Per le matricole aziendali sospese o cessate (contraddistinte dal semaforo nero) che
presentano periodi di irregolarità antecedenti la sospensione o la cessazione della
posizione contributiva, la rielaborazione e l’eventuale spedizione dei preavvisi di
irregolarità verrà effettuata nel mese di giugno 2015.
Per consentire il tempestivo aggiornamento delle situazioni di irregolarità contestate
è necessario che, nel termine assegnato dal preavviso (15 giorni), il datore di
lavoro ponga in essere tutte le attività necessarie a ripristinare la regolarità
aziendale.
A tal fine i datori di lavoro dovranno avvalersi della funzionalità ―Contatti‖ del
Cassetto previdenziale aziende, selezionando la voce ―DURC interno (regolarità
contributiva)‖ all’interno dell’oggetto ―Agevolazioni contributive‖.
13. CIRCOLARE 106/INPS – TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN
FAVORE DEI LAVORATORI RIMPATRIATI
Per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione
prevista dalla citata legge n.402 del 1975 nulla è innovato.
Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto
disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:
essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro;
avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni
dalla data del rimpatrio.
La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione
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della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di
prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del
diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere
svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono
essere stati effettuati all’estero.
La prestazione decorre:
dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la
dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del
rimpatrio stesso;
dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa
viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del
rimpatrio.
L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali
determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in
corso, Circolare n.16 del 29 gennaio 2015).
La Circolare 106 illustra le modalità di trattazione delle domande con riferimento
alle diverse situazioni del lavoratore.
In base alla nuova regolamentazione comunitaria, le prestazioni spettanti a carico
delle istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall’istituzione
debitrice. Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione
per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato
maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tal caso la prestazione
rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite
dall’Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi
di assicurazione).
Nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell’Istituzione estera, le
giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle
giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.
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Prima di procedere alla liquidazione di una prestazione di disoccupazione per
rimpatriati, è necessario verificare preventivamente che la persona disoccupata,
proveniente da uno Stato che applica la normativa comunitaria, non rientri tra le
categorie di lavoratori tutelati dall’articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004. In
tale ultima ipotesi, andrà liquidata la prestazione prevista da detto articolo e
attivata la procedura di richiesta del relativo rimborso.
13.1 Ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee
Per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee l’art.28bis,
paragrafo 1, del ―Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee‖,
stabilisce che:
―1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal
servizio presso una istituzione delle Comunità europee:
— che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle
Comunità europee,
— la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un
contratto per motivi disciplinari,
— che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,
— e che risiede in uno stato membro delle Comunità,
beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione ―[…] alle condizioni stabilite dal
medesimo articolo‖.
Ai sensi dell’articolo sopracitato, inoltre, qualora l’ex agente possa avere diritto ad
una prestazione di disoccupazione in base ad un regime previdenziale nazionale
dello Stato membro di residenza, è tenuto a dichiararlo all’Istituzione comunitaria di
appartenenza. In tale ipotesi, l'importo della prestazione erogato in base alla
normativa nazionale viene dedotto – dal servizio competente dell’Istituzione di
appartenenza - da quello spettante a carico del regime applicato dalle Comunità
Europee.
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Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, l'ex agente deve iscriversi come
persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove
stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di
disoccupazione dalla legislazione di tale Stato; deve, inoltre, trasmettere ogni mese
all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC, compilato
dall’Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto
adempimento degli obblighi sopra citati.
Per l’ex agente residente in Italia, le Strutture dell’Istituto sono tenute alla
compilazione della sola parte B dell’attestato che riporta le informazioni relative al
diritto alla prestazione di disoccupazione.
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NOVITA’ IRAP, 730 PRECOMPILATO CORREGGIBILE, NUOVI
CHIARIMENTI SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO, COMPETENZA DEI
RIMBORSI IVA, COMUNICAZIONI ANOMALIE STUDI DI SETTORE
2011-2013 ED ADESIONE DI EQUITALIA A CBILL
I chiarimenti sull’IRAP da parte dell’Agenzia e della Cassazione, la possibilità di correzione
del 730 precompilato inviato con Fisconline, i nuovi chiarimenti sul ravvedimento operoso,
l’affidamento dei rimborsi IVA alle Dogane, le comunicazioni ai contribuenti delle anomalie
degli studi di settore per il triennio 2011-2013 e la novità dei pagamenti verso Equitalia
costituiscono le principali novità degli ultimi quindici giorni
Soggetti interessati
IMPRESE
Circolare 22/E – Novità IRAP introdotte dalla legge di stabilità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nuovo ravvedimento operoso: l’Agenzia delle Entrate definisce l'operatività dell'istituto
I rimborsi IVA connessi alle operazioni doganali competono alle Dogane
Studi di settore: in arrivo le comunicazioni di anomalie per il triennio 2011-2013
Credito d'imposta per strutture alberghiere: disposizioni applicative
Decreto enti locali 2015: nuova ZFU in Emilia Romagna
Equitalia aderisce a CBILL: accordo con il consorzio CBI per i pagamenti su internet di avvisi e cartelle
PROFESSIONISTI
Circolare 22/E – Novità IRAP introdotte dalla legge di stabilità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nuovo ravvedimento operoso: l’Agenzia delle Entrate definisce l'operatività dell'istituto
Addizionali regionali IRPEF: per deficit sanitario +0,3% sulle aliquote
Cassazione: paga l'IRAP anche il professionista, senza collaboratori o dipendenti, che cede la gestione del proprio studio ad una società terza
Equitalia aderisce a CBILL: accordo con il consorzio CBI per i pagamenti su internet di avvisi e cartelle
PERSONE FISICHE
Possibile correggere il proprio 730 trasmesso via web
Nuovo ravvedimento operoso: l’Agenzia delle Entrate definisce l'operatività dell'istituto
Cassazione: l'immobile con rifiniture di lusso non è di categoria A/2 (immobile civile), anche se sito in una mappa catastale che non ne comprende altri di categoria superiore
Addizionali regionali IRPEF: per deficit sanitario +0,3% sulle aliquote
Decreto enti locali 2015: nuova ZFU in Emilia Romagna
Equitalia aderisce a CBILL: accordo con il consorzio CBI per i pagamenti su internet di avvisi e cartelle
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14. CIRCOLARE 22/E – NOVITA’ IRAP INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’: I
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Pag. 22
15. POSSIBILE CORREGGERE IL PROPRIO 730 TRASMESSO VIA WEB Pag. 27
16. I RIMBORSI IVA CONNESSI ALLE OPERAZIONI DOGANALI COMPETONO ALLE
DOGANE Pag. 28
17. ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF: PER DEFICIT SANITARIO +0,3% SULLE
ALIQUOTE Pag. 29
18. NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINISCE
L’OPERATIVITA’ DELL’ISTITUTO Pag. 29
19. STUDI DI SETTORE: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIE PER IL
TRIENNIO 2011-2013 Pag. 32
20. CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE ALBERGHIERE: DISPOSIZIONI
APPLICATIVE Pag. 35
21. DECRETO ENTI LOCALI 2015: NUOVA ZFU IN EMILIA ROMAGNA Pag. 36
22. EQUITALIA ADERISCE A CBILL: ACCORDO CON IL CONSORZIO CBI PER I
PAGAMENTI SU INTERNET DI AVVISI E CARTELLE Pag. 37
23. CASSAZIONE: PAGA L’IRAP ANCHE IL PROFESSIONISTA, SENZA COLLABORATORI
O DIPENDENTI, CHE CEDE LA GESTIONE DEL PROPRIO STUDIO AD UNA SOCIETA’
TERZA Pag. 38
24. CASSAZIONE: L’IMMOBILE CON RIFINITURE DI LUSSO NON E’ DI CATEGORIA
A/2 (IMMOBILE CIVILE), ANCHE SE SITO IN UNA MAPPA CATASTALE CHE NON
NE COMPRENDE ALTRI DI CATEGORIA SUPERIORE Pag. 38
14. CIRCOLARE 22/E – NOVITA’ IRAP INTRODOTTE DALLA LEGGE DI
STABILITA’: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In data 9 giugno 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare
22/E, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla
Legge di Stabilità (Legge 190/2014) in materia di IRAP.
Le nuove disposizioni riguardano:
1. la deducibilità ai fini Irap a partire dal periodo d'imposta 2015 delle spese per
il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato da parte
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di società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali,
ecc. (soggetti previsti dall'art.5 all'art.9 del D.lgs. 446/1997);
2. la previsione di un credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda, da usare
esclusivamente in compensazione, per i medesimi soggetti di cui sopra che
non impieghino personale dipendente (sempre a partire dal 2015);
3. l'abrogazione ab origine della riduzione dell'aliquota IRAP prevista dal D.L.
n.66/2014 a partire dal periodo d'imposta 2014;
4. la nuova deduzione analitica dell'IRAP dalle imposte sui redditi, di cui
all’articolo 11, comma 4-octies) del D.lgs. 446/1997, pari alla differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis.1 e 4-quater del medesimo articolo (ossia le deduzioni concernenti il
cuneo fiscale).
14.1 Imprese operanti in concessione e a tariffa
Domanda
Si chiede di conoscere quale sia l’ambito di applicazione della disposizione, di cui all'art.11,
comma 4-octies) Decreto IRAP, con particolare riferimento alle imprese che operano in
―concessione‖ e a ―tariffa‖ escluse, per espressa previsione di legge, dalle deduzioni sul
cuneo fiscale.
Risposta
Per effetto della disposizione in esame sono ammesse in deduzione dalla base imponibile
IRAP le spese per il personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, eccedenti
l’ammontare di alcune deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto IRAP. Si
tratta, nello specifico, delle deduzioni concernenti il cuneo fiscale:
i contratti di formazione e lavoro e la R&S [articolo 11, comma 1, lettera a)];
di quelle riconosciute in favore delle imprese di autotrasporto merci [1-bis)];
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dei soggetti di minori dimensioni [4-bis.1)];
quelle per incremento occupazionale [4-quater)].
La norma introduce, dunque, un criterio di deducibilità ―per differenza‖ tra il costo del
lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le
deduzioni spettanti ai sensi del richiamato articolo 11. Sul punto, la relazione tecnica ha
precisato che, se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro,
spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Ne deriva che quanto minori sono le deduzioni fruibili in applicazione dell’articolo 11 tanto
maggiore è il differenziale deducibile. La circostanza che alcuni soggetti non beneficino di
tutte le deduzioni richiamate dalla norma non li esclude dall’applicazione del beneficio. Le
public utilities, escluse ex lege dalle misure sul cuneo fiscale possono, pertanto, beneficiare
della deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo
indeterminato ai sensi del comma 4-octies) in esame.
14.2 Contratti di somministrazione
Domanda
La deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto legislativo n. 446/1997 si
applica anche alle imprese utilizzatrici di personale oggetto di contratti di somministrazione
di forza lavoro purché assunti dalle società interinali a tempo indeterminato? Più nello
specifico, l’utilizzatore può fruire della misura in esame nel caso in cui abbia stipulato un
contratto commerciale a tempo determinato con l’Agenzia per il lavoro? Qual è il
trattamento applicabile in ipotesi di distacco di personale?
Risposta
Il D.lgs. n.276/2003 regolamenta agli articoli da 20 a 28 il contratto di somministrazione di
lavoro tra un soggetto – somministratore – che fornisce personale ed un altro soggetto –
utilizzatore, che ne fa richiesta. Il contratto può essere concluso a termine ovvero a tempo
indeterminato [c.d. staff leasing] e vede coinvolti tre soggetti: il somministratore,
l’utilizzatore e il lavoratore che presta il servizio. Sussistono, pertanto, due rapporti
contrattuali: il primo tra il somministratore [datore di lavoro] e il lavoratore [dipendente] e
il secondo, di natura commerciale, tra il somministratore e l’utilizzatore. L’agevolazione
risulta, dunque, correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i
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propri dipendenti. Pertanto, a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di
somministrazione [a termine/indeterminato], si ritiene che il beneficio spetti a condizione
che il rapporto contrattuale sottostante [tra datore di lavoro e dipendente] sia a tempo
indeterminato. In relazione al distacco di personale, si è dell’avviso che ai sensi della nuova
disciplina siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante i costi
sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di
rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.
14.3 TFR e accantonamenti
Domanda
Quali sono le modalità applicative della disciplina, di cui al comma 4-octies) dell’articolo 11
del decreto IRAP, in presenza di:
quote maturate di TFR a partire dal 2015 e rivalutazioni di quelle accantonate
negli esercizi precedenti (fino al 2014)?
accantonamenti (i.e. fondi) per oneri futuri relativi al personale dipendente,
costituiti a partire dal 2015?
Risposta
Le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 [primo periodo di applicazione della
norma per i c.d. ―solari‖] – compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il
2014 –rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese per il personale dipendente
deducibili ai sensi della norma in esame, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi
a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne gli accantonamenti effettuati a partire dal
2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, si è del parere che gli stessi,
costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall’IRAP, non rientrino nel calcolo del
costo del lavoro ammesso in deduzione. Come chiarito nella Circolare 12/E del 2008, infatti,
tali oneri assumeranno rilevanza al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto
del relativo stanziamento in bilancio in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili dalla
base imponibile IRAP a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014. Si precisa infine che, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, i
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suddetti accantonamenti non concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle
imposte sui redditi.
14.4 Credito d’imposta in assenza di personale
Domanda
Per usufruire del credito d’imposta, è necessario che l’impresa o il professionista non
abbiano dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta, oppure, in presenza di lavoratori
subordinati solo per una parte dell’anno, il credito spetta in misura ragguagliata ai giorni di
assenza di personale dipendente?
Risposta
Stante il tenore letterale della norma, si è del parere che il beneficio in esame possa essere
riconosciuto solo in favore dei soggetti che non si avvalgano – in alcun modo – di personale
dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata [tempo
determinato/indeterminato]. Si ritiene inoltre che, per effetto della condizione posta dalla
norma, non debba essere operato alcun ragguaglio nel caso in cui il contribuente abbia
avuto nel corso dell’anno – anche per un periodo di tempo limitato – lavoratori alle proprie
dipendenze.
14.5 Deduzione forfetaria imposte sui redditi
Domanda
L’importo dell’IRAP ammessa in deduzione in presenza di oneri finanziari indeducibili va
quantificato, dal 2015, al lordo oppure al netto del credito di imposta introdotto dal comma
21 della legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori
dipendenti?
Risposta
La circolare 16/E 2009 ha chiarito che l’imposta regionale rilevante per il calcolo della
deduzione spettante è quella versata nel periodo d’imposta a titolo di saldo del periodo
d’imposta precedente e di acconto di quello successivo. Il nuovo credito d’imposta deve
essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno di presentazione
della corrispondente dichiarazione. La compensazione ―orizzontale‖ prevista dalla norma fa
sì che non vi sia una diretta correlazione tra il credito maturato e l’IRAP dovuta in relazione
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a ciascun periodo d’imposta. Pertanto, la ―deduzione forfetaria‖ del 10% prevista ai fini
IRES/IRPEF va calcolata sull’IRAP al lordo del credito. Ciò anche nel caso in cui il
contribuente decidesse di utilizzare il credito maturato per compensare l’IRAP di periodo,
trattandosi comunque di imposta dovuta e versata previa compensazione con il credito
spettante.
15. POSSIBILE CORREGGERE IL PROPRIO 730 TRASMESSO VIA WEB
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 78849 del 9 giugno 2015 ha introdotto la
possibilità per i contribuenti che hanno inviato il proprio 730 direttamente
all'Amministrazione Finanziaria tramite Fisconline, ossia la propria area riservata sul portale
dell'Agenzia, di rettificare i dati trasmessi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva.
La trasmissione via web del 730 da parte del contribuente è stata prevista, a partire dal
1°maggio 2015, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio
2015, con cui venivano definite le modalità di accesso al 730 precompilato.
Ora, il contribuente, con le medesime modalità può trasmettere la nuova dichiarazione, la
quale andrà ad annullare e sostituire i dati contenuti in quella già trasmessa. Il 730
sostitutivo può essere trasmesso una sola volta; in caso di ulteriori rettifiche il contribuente
dovrà presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2015 (art. 14 del decreto 164/1999),
ovvero l'Unico correttivo nei termini o integrativo di cui all’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del
DPR 322/1998.
15.1 I termini
La dichiarazione sostitutiva può essere inviata dal contribuente tra il 10 giugno ed il 29
giugno 2015; tuttavia, se il 730 già trasmesso chiudeva con un debito ed il contribuente,
non disponendo di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, ha trasmesso
l'F24 entro il 16 giugno, tale dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 21 giugno 2015.
Si ricorda che…
La finalità del provvedimento è quella di permettere ai contribuenti di rettificare autonomamente i dati errati o incompleti trasmessi all'Agenzia, essendo l'anno di esordio del 730 precompilato, senza doversi rivolgere ad un CAF o ad un professionista abilitato per la presentazione di un 730 integrativo.
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16. I RIMBORSI IVA CONNESSI ALLE OPERAZIONI DOGANALI COMPETONO
ALLE DOGANE
Con la nota n. 65037 le Dogane hanno chiarito che nel caso in cui sia necessario procedere
al rimborso dell'IVA connessa a delle operazioni doganali (d’Ufficio, a seguito d’istanza del
contribuente, in ottemperanza a sentenze giudiziarie), è stata predisposta una nuova
procedura tramite la quale l'erogazione del rimborso sarà operata direttamente dagli Uffici
delle dogane, previo nullaosta obbligatorio dell’Agenzia delle Entrate e avvenuto
accreditamento, ad opera del Dipartimento delle finanze, delle somme richieste nel capitolo
di spesa ―3810‖ del bilancio dello Stato, riguardante le ―restituzioni e rimborsi di imposta
sul valore aggiunto‖.
In attesa della pubblicazione di un protocollo procedurale, volto a determinare le
tempistiche delle vari fasi coinvolte nel processo di erogazione del rimborso IVA, le Dogane
hanno fornito un memorandum che i propri Uffici dovranno seguire, previa verifica della
legittimità delle richieste a loro pervenute.
Gli Uffici delle dogane procedenti dovranno svolgere le seguenti operazioni:
1. richiedere al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate il preventivo
nullaosta al rimborso dell’IVA, volto ad evitare duplicazioni del beneficio, ad
esempio nel caso di avvenuto esercizio del diritto alla detrazione (ai sensi
dell'art.19 del D.P.R. 633/1972), informando di tale richiesta il creditore;
2. dopo aver ricevuto il nullaosta dalle Entrate, dovranno formulare apposita
richiesta di accreditamento dei fondi sul citato capitolo di spesa ―3810‖
all’Ufficio contabilità dei diritti doganali e tutela interessi finanziari dell’Unione
europea di questa Direzione centrale;
3. in seguito alla comunicazione dell’avvenuto accreditamento sul citato capitolo
delle somme richieste, provvedere al pagamento e darne comunicazione al
competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate (lo stesso che ha rilasciato il
nullaosta), nonché allo stesso menzionato Ufficio della Direzione centrale.
La suddetta procedura dovrà essere adottata anche con riferimento ai procedimenti di
rimborso in corso, attivati secondo le disposizioni dettate dalla previgente nota n.109666
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R.U. del 07/10/2011, per le quali i rimborsi venivano concessi dall’Agenzia delle entrate:
tali disposizioni devono intendersi superate dalle direttive in commento.
Le Dogane ricordano, infine, che resta ferma la possibilità di sospendere il pagamento del
debito nel caso in cui siano stati notificati al creditore atti di contestazione o irrogazione di
sanzioni (ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 472/1997).
17. ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF: PER DEFICIT SANITARIO +0,3%
SULLE ALIQUOTE
In data 15 giugno 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la
Risoluzione n. 5/DF con la quale si forniscono chiarimenti in merito all’incremento nella
misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF in
caso di determinazione di un disavanzo sanitario e dunque un mancato raggiungimento da
parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro.
In particolare, la Risoluzione in questione spiega che l’incremento di cui all’art. 2, comma
86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è previsto su tutti gli scaglioni di reddito, ivi
compreso lo scaglione per i redditi fino a 15.000 euro.
La citata norma prevede infatti "l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale
all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall’articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
La perplessità presa in esame e risolta dal MEF consisteva nell’incertezza di applicare
l’incremento dello 0,3% su tutti gli scaglioni ovvero se dovessero essere esclusi dal
perimetro applicativo i redditi ricadenti nel primo scaglione, vale a dire quelli fino a 15.000
euro, nell’ipotesi in cui la regione avesse già approvato un sistema di aliquote che
prevedeva la maggiorazione di 0,5 punti percentuali per il primo scaglione di cui all’art. 6,
comma 3 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
18. NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE
DEFINISCE L’OPERATIVITA’ DELL’ISTITUTO
A seguito della riforma dell’istituto del ravvedimento operoso, attuata con la modifica
dell’art. 13 del D.lgs. 472/1997, introdotta dalla Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma
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637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), è stato ampliato il novero delle ipotesi di
regolarizzazione spontanea dell’omissione o errore compiuto dal contribuente.
Con la pubblicazione della Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha
voluto fornire alcuni chiarimenti in merito all’operatività del nuovo ravvedimento operoso,
partendo dal riepilogo delle principali novità dell’istituto in commento:
il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso fino al
termine dell’ordinario periodo di accertamento e non più entro il termine
massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione,
indipendentemente dalla circostanza che la violazione sia già stata costatata,
o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto
formale conoscenza, salva la notifica di un atto di liquidazione, di
accertamento e il ricevimento delle comunicazioni d’irregolarità (ai sensi degli
artt. 36-bis e 36-ter del DPR n.600/1973 e dell'art. 54-bis del DPR 633/1972 e
successive modificazioni).
Con la Circolare n. 23/E/2015 viene ribadito che le nuove opportunità di regolarizzazione
sopra descritte, sono applicabili solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, tra i
quali rientrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali
regionale e comunale all’IRPEF, la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui
afferisce.
Per espressa previsione normativa, le nuove ipotesi introdotte dalle lettere b-bis) e b-ter) del
co.1 dell’art. 13 D.lgs. 472/1997 (sanzione ridotta rispettivamente ad 1/7 del minimo o 1/6 del
minimo) sono applicabili ai soli tributi amministrati dalle Entrate; anche l’ipotesi introdotta
alla lettera b-quater) (sanzione ridotta ad 1/5 del minimo), facendo riferimento alla
regolarizzazione degli errori e delle omissioni avvenuta dopo aver ricevuto un processo
verbale di constatazione (PVC) – art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, deve ritenersi
implicitamente applicabile ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
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A questo punto resta da chiarire quali violazioni possono essere regolarizzate applicando
l’ultima nuova ipotesi di ravvedimento, prevista dalla lett.a-bis) del co.1 dell’art. 13 D.lgs.
472/1997:
Trattasi della riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore. La Circolare n.23/E/2015 chiarisce che la
fattispecie in commento è stata introdotta con l’intento di offrire al contribuente
un’opportunità di ravvedimento intermedia tra le ipotesi preesistenti (lett.a) e b) del co.1 art.
13 D.lgs. 472/1997), rivolta anche alla regolarizzazione di tributi diversi da quelli amministrati
dall’Agenzia delle Entrate, come i tributi locali e regionali, comprese le tasse
automobilistiche.
Le violazioni commesse mediante la dichiarazione vanno distinte da quelle legate
all’omesso versamento: a tal proposito l’Agenzia chiarisce che rientrano nella sfera di
applicazione della prima fattispecie (violazioni commesse mediante la presentazione della
dichiarazione), ad esempio, quelle relative al contenuto e alla documentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto. Si pensi alla violazione
disciplinata dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.lgs. 471/1997, che punisce l’omissione o
l’incompletezza della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, in relazione
all’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma
11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la sanzione amministrativa pari al 10%
dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella
dichiarazione, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000. In caso di
regolarizzazione della predetta violazione, ai sensi della lett.a-bis) in commento, la stessa
dovrà avvenire entro il 29 dicembre (90 gg dal termine di presentazione della
dichiarazione, ossia dal 30 settembre) e la sanzione potrà essere ridotta ad 1/9 del minimo
edittale.
Diversamente, le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla
dichiarazione, ad esempio, l’omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte
sui redditi e dei tributi locali/regionali, non sono commesse mediante la dichiarazione in
quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia; in tal caso, considerando
che la violazione non si perfeziona con la presentazione della relativa dichiarazione ma con
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il decorso infruttuoso del termine di versamento, il termine del ravvedimento, di cui alla
lettera a-bis), decorre dalla scadenza del pagamento (90 gg dal termine ordinario del 16
giugno).
Si propone infine una tabella riepilogativa delle ipotesi di ravvedimento applicabili dal
01/01/2015:
Regolarizzazione Importo sanzione
Entro 30 gg dal mancato pagamento del tributo 1/10 del minimo - nei primi 15 gg la sanzione viene ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (1/10 x 1/15 x gg) - art.13, co. 1, lett.a), D.lgs. 472/1997.
Entro 90 gg dalla violazione o, se prevista, dal termine per la presentazione della dichiarazione
1/9 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.a-bis), D.lgs. 472/1997)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
1/8 del minimo - art.13, co. 1, lett.b), D.lgs. 472/1997
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
1/7 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-bis), D.lgs. 472/1997)
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
1/6 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-ter), D.lgs. 472/1997)
Dopo la constatazione della violazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale
1/5 del minimo (in vigore dal 01.01.2015 – art.13, co. 1, lett.b-quater), D.lgs. 472/1997)
19. STUDI DI SETTORE: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIE PER
IL TRIENNIO 2011-2013
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In data 18 giugno 2015 è stato firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il
provvedimento n.83317, con cui sono state definite le modalità con cui l'amministrazione
finanziaria comunicherà ai contribuenti, soggetti a studi di settore, determinate
informazioni finalizzate a "semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi
tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili". In questi giorni, infatti, saranno
comunicate ai contribuenti le anomalie da studi relative al triennio (2011-2013).
In particolare, le informazioni relative agli studi di settore saranno le seguenti:
invito a presentare il modello nel caso in cui il contribuente obbligato sia
risultato inadempiente;
modello presentato;
elenco delle anomalie emerse, in base ai controlli telematici effettuati tra i
quadri dell'UNICO ed i dati inseriti negli studi di settore;
eventuali giustificazioni inviate all'Agenzia dal contribuente relative a
situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza ovvero eventuali
segnalazioni relative alle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi;
comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati in base alle casistiche descritte
nell'Allegato 1 del provvedimento valide per il triennio 2011-2013;
eventuali risposte inviate dal contribuente o suo intermediario;
statistiche ai fini degli studi di settore dei dati dichiarati;
prospetto pluriennale dell'andamento dei dati dichiarati;
documento di sintesi dell'applicazione degli studi in base all'ultima versione di
Gerico.
La maggior parte di tali informazioni saranno messe direttamente a disposizione del
contribuente nel caso in cui quest'ultimo sia registrato all'area riservata del sito
dell'Agenzia, consultando il proprio cassetto fiscale; diversamente tali dati saranno
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comunicati all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione dei redditi del contribuente,
consultando i cassetti fiscali dei propri clienti.
La comunicazione delle anomalie da studi di settore, invece, viene "annunciata" ai
contribuenti sul proprio indirizzo PEC (la mail informa che il cassetto fiscale è stato
aggiornato), a meno che questi ultimi non abbiano scelto, in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi, di far sì che l'Agenzia trasmetta la comunicazione di anomalie
direttamente all'intermediario.
Una volta venuto a conoscenza di eventuali anomalie, il contribuente potrà scegliere di
ravvedersi con una conseguente riduzione delle sanzioni, ai sensi dell'art.13 della Legge
472/1997 (in base al tempo trascorso dal termine di versamento), ovvero di fornire
chiarimenti all'Amministrazione Finanziaria tramite gli appositi software messi a
disposizione sul portale:
Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2014 (periodo
d'imposta 2013) - web;
Software di compilazione anomalie.
I criteri in basi a cui sono individuate le anomalie di cui sopra sono elencati nel citato
Allegato 1 del provvedimento, in cui vengono inoltre precisati i soggetti esclusi:
contribuenti che hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4, 5 nel frontespizio degli
studi;
hanno cessato l’attività o hanno chiuso la partita IVA o sono deceduti alla
data di elaborazione delle comunicazioni;
sono già stati interessati negli anni 2013 e 2014 da una comunicazione di
anomalia rilevata nei dati degli studi di settore;
per il periodo d'imposta 2013 hanno presentato gli studi di settore ma hanno
indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 20 per la causa di
esclusione ―7‖).
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Si ricorda che…
In data 18 giugno sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli studi di settore 2015 (periodo d'imposta 2014), che costituiscono parte integrante del modello UNICO 2015. Inoltre, vengono approvati i controlli di coerenza tra UNICO 2015 ed i modelli degli studi di settore ed integrati quelli afferenti i parametri.
20. CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE ALBERGHIERE: DISPOSIZIONI
APPLICATIVE
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno scorso il Decreto 7 maggio
2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo concernente le
disposizioni applicative del credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti
alla data del 1° gennaio 2012 come introdotto dal Decreto Legge n. 83/2014.
20.1 Spese eleggibili in misura pari al 30%
Ai sensi dell’articolo 10 del D.L 83/2014, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese
alberghiere composte da non meno di sette camere adibite al pernottamento degli ospiti.
Per tali strutture la norma prevede un credito d’imposta pari al 30% per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a:
interventi di ristrutturazione edilizia, quali manutenzione straordinaria,
interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, co. 1, del
DPR n. 380/2001;
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quali eliminazione di
barriere sensoriali e della comunicazione nonché l’eliminazione degli ostacoli
fisici che creano disagio per la mobilità;
interventi di incremento dell'efficienza energetica, quali riqualificazione
energetica e sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione;
spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente
alle strutture alberghiere oggetto del decreto.
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20.2 Accesso e riconoscimento del bonus
Al fine di poter ottenere il credito d’imposta, occorre che, dal 1° gennaio al 28 febbraio
dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentino
apposita domanda di riconoscimento al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo secondo le modalità telematiche stabilite dallo stesso Ministero. Per le spese
relative all’anno 2014, la domanda è da presentare nei sessanta giorni successivi alla
definizione delle modalità telematiche citate.
Il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione viene comunicato nei sessanta giorni
successivi al termine di presentazione delle domande mediante comunicazione del predetto
Ministero previa verifica, da parte dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti
soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.
21. DECRETO ENTI LOCALI 2015: NUOVA ZFU IN EMILIA ROMAGNA
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 (Supplemento Ordinario n.32 del 19 giugno
2015) il D.L. n.78/2015 (c.d. "Decreto enti locali"), entrato in vigore il 20 giugno 2015 e
contenente Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
In particolare, l’articolo 12 ha istituito una zona franca urbana, ai sensi della legge 27
dicembre 2006, n. 296 nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio
2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Le zone interessate sono: i comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San
Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle
frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone
rosse di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio,
Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.
L’istituzione della zona franca urbana consente alle imprese localizzate nei suddetti territori
e con caratteristiche di cui all’art. 12, co. 2 del decreto in esame, di ottenere per il periodo
di imposta 2015 e quello successivo una serie di agevolazioni quali:
esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento
dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun
periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante
dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
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esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di
imposta, in riferimento al valore della produzione netta;
esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e
utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
22. EQUITALIA ADERISCE A CBILL: ACCORDO CON IL CONSORZIO CBI
PER I PAGAMENTI SU INTERNET DI AVVISI E CARTELLE
Con comunicato stampa congiunto del 16 giugno 2015 tra ABI, consorzio CBI ed Equitalia,
si è reso noto che quest'ultima ha aderito al servizio CBILL, messo a disposizione dal
consorzio CBI per la consultazione e il pagamento delle bollette in modalità multicanale e
multibanca.
La convenzione stipulata tra Equitalia e CBI prevede la possibilità per ogni cliente degli
istituti di credito elencati sul sito http://www.cbill.it/elenco-istituti-finanziari di pagare
avvisi e cartelle di pagamento emessi dalla prima, con opzione di ricalcolo dell’importo
prestampato sul bollettino RAV, qualora esso risulti variato: mediante l'utilizzo dell'internet
banking ed altri canali quali tablet, smartphone e sportelli automatici (ATM), messi a
disposizione dal singolo Istituto Finanziario, il cliente salderà l'esatto importo dovuto alla
data dell'operazione.
Tale accordo fa parte di un percorso intrapreso ormai da anni da Equitalia volto alla
semplificazione e flessibilità dei pagamenti, garantendo agli utenti maggiore capillarità sul
territorio e giorni e orari di apertura sempre più ampi e flessibili.
Per i casi di maggiore complessità, restano comunque sempre a disposizione gli sportelli
fisici aziendali e i numeri di telefono:
800 178 078, numero verde gratuito da telefono fisso
02 3679 3679, da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario)
Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle
h.8.00 alle h.18.00.
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23. CASSAZIONE: PAGA L’IRAP ANCHE IL PROFESSIONISTA, SENZA
COLLABORATORI O DIPENDENTI, CHE CEDE LA GESTIONE DEL
PROPRIO STUDIO AD UNA SOCIETA’ TERZA
Con la sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015, la Cassazione ha annullato la
sentenza della CTR Emilia-Romagna per insufficienza di motivazione, lamentata
dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, circa la postulata mancanza del presupposto
impositivo IRAP dell'organizzazione nel caso in cui un professionista, senza
personale se non occasionale, avesse affidato la gestione del proprio studio ad una
società di servizi.
La Corte, infatti, ha ribadito la propria linea giurisprudenziale, sostenendo che,
indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato, non sussiste occasionalità del
rapporto di lavoro qualora il professionista paghi una società di servizi per la
gestione del proprio studio; di conseguenza si realizza il presupposto IRAP
dell'organizzazione che rende il professionista soggetto passivo dell'imposta. Nel
caso di specie, infatti, tale soggetto aveva richiesto rimborso IRAP per gli anni
2001, 2002, 2003 e 2004, negatigli mediante silenzio-rifiuto da parte
dell'Amministrazione Finanziaria.
24. CASSAZIONE: L’IMMOBILE CON RIFINITURE DI LUSSO NON E’ DI
CATEGORIA A/2 (IMMOBILE CIVILE), ANCHE SE SITO IN UNA MAPPA
CATASTALE CHE NON NE COMPRENDE ALTRI DI CATEGORIA
SUPERIORE
Con la sentenza n. 12024 del 10 giugno 2015, la Cassazione ha accolto il ricorso
dell'allora Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) che aveva lamentato il
vizio di motivazione, la violazione e la falsa applicazione di legge di una sentenza
della CTR Toscana; questa aveva accolto, a sua volta, il ricorso di due coniugi, in
regime di separazione dei beni, che avevano presentato, mediante procedura
telematica DOCFA, tre denunce di variazione su immobili di cui erano esclusivi
proprietari, proponendo per tutti i beni la categoria A/2, classe 3 (immobili civili).
L'Ufficio di Siena, però, dopo un sopralluogo, ritenne che si trattasse di
un'abitazione unica costituita da distinte particelle e attribuì a tutte la categoria A/1
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classe 1 (immobili di lusso), a causa della presenza di rifiniture di pregio negli
interni e sugli esterni. Successivamente, dopo la costruzione di una piscina, venne
ripresentata la denuncia di variazione, con conseguente riclassificazione dell'Ufficio
demaniale in categoria A/7 classe 3 (villini) per una sola delle proprietà.
La CTR Toscana aveva addotto che si doveva riconoscere l'inquadramento in
categoria A/2 classe 3 delle unità immobiliari, in quanto in zona e nella mappa
catastale non esistevano altri immobili censiti nella categoria A/1 classe 1 attribuita
dall'ufficio del Territorio.
La Cassazione, invece, riconoscendo la violazione di legge e il vizio di motivazione
della sentenza di secondo grado, ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'Agenzia
che sosteneva che la determinazione della categoria dovesse essere fatta per il
valore intrinseco dell'immobile e non per la sua collocazione sulla mappa catastale
(violazione di legge determinata dalla presa in considerazione esclusiva
dell'elemento negativo "valutazione degli immobili presenti intorno al bene in
oggetto") e che la CTR avesse utilizzato un criterio molto astratto per l'attribuzione
della categoria A/2 classe 3 alle unità immobiliari ("caratteristiche tipologiche e
costruttive dell'intero immobile"), a tal punto da essere valutato in modo talmente
ambiguo da poter favorire qualunque tipo di attribuzione catastale e costituire un
vizio di motivazione della sentenza.