Gli illeciti penali e la responsabilità amministrativa
degli enti
Avv. Stefano Comellini
CONI Piemonte
Scuola Regionale dello Sport
Responsabilità dei dirigenti delle società Responsabilità dei dirigenti delle società e delle associazioni sportivee delle associazioni sportive
per reati societari
per reati tributari
per reati fallimentari
La responsabilità per reati societari
Le fattispecie penali rilevantiLe fattispecie penali rilevanti
False comunicazioni sociali (Artt. 2621 e 2622 c.c.)
- amministratori
- direttori generali
- dirigenti preposti alla redazione di documenti
contabili societari
- sindaci
- liquidatori delle società
Condotta
Esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge
dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non
rispondenti al vero, ovvero omissione di informazioni
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene,
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari su
tale situazione
Al fine di trarne un ingiusto profitto
Superamento di soglie predeterminate
Giurisprudenza – art. 2621 c.c.
Udinese calcio s.p.a. (Cass.
14.12.1994)
Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)
Giurisprudenza
U.S. Ravenna s.p.a. (Trib. Ravenna
9.3.1999)
Responsabilità per reati tributari (D.lgs. 10.3.2000
n. 74)
-- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti -per operazioni inesistenti (art. 2)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.
3)
- dichiarazione infedele (art. 4)
- omessa dichiarazione (art. 5)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 8)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.
10)
- omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.
11)
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art.2)
- chiunque indichi, nelle dichiarazioni annuali,
elementi passivi fittizi al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
- è punito con la reclusione da 1 anno a 6 mesi
Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici (art.3)- fuori dai casi di cui all'art.2, chiunque, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture
contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento,
indichi in una delle relazioni annuali, elementi
attivi per un ammontare inferirore rispetto a
quello effettivo o elementi passivi fittizi
quando congiuntamente:
- l'imposta evasa è superiore a lire
centocinquanta milioni;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione è superiore al cinque
per cento dell'ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione, o,
comunque, è superiore a lire tre miliardi
Dichiarazione infedele (art.4)
- fuori dai casi di cui agli artt. 2 e 3, chiunque,
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi
per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
- l'imposta evasa è superiore a lire duecento
milioni;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione è superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi
attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è
superiore a lire quattro miliardi
Omessa dichiarazione (art.5)
- chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte, quando l'imposta
evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte a lire centocinquanta milioni.
- non si considera omessa la dichiarazione
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del
termine o non sottoscritta o non redatta su uno
stampato conforme al modello prescritto
Emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti (art.8)
- chiunque, al fine di consentire a terzi
l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
- l'emissione o il rilascio di più fatture o
documenti per operazioni inesistenti nel corso del
medesimo periodo di imposta si considera come un
solo reato.
Emissione di fatture per operazioni
inesistenti
e contratti di sponsorizzazione
- emissione di fatture false nell'ambito di
contratti di sponsorizzazione sportiva
- contratti di sponsorizzazione per cifre molto
superiori a quelle effettivamente corrisposte al
fine di evasione fiscale e creazione di fondi
neri
- difficoltà nell'accertamento del reato per la
corretta determinazione del reale valore
economico della sponsorizzazione
GiurisprudenzaGiurisprudenza
Cass pen 3 giugno 2003 n. 33007
Occultamento o distruzione
di documenti contabili (art.10)
-chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi, occulta o
distrugge in tutto o in parte le scritture
contabili o i documenti di cui è obbligatoria
la conservazione, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume di
affari,
salvo costituisca reato più grave
Omesso versamento di ritenute certificate
(art.10 bis)
- chiunque non versa entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo
d'imposta
Omesso versamento di IVA (art.10-ter)
- l'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche a chiunque non versa l'imposta
sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il termine per il
versamento dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo
Indebita compensazione (art 10-quater)
- l'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti
non spettanti o inesistenti
Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
(art.11)
- chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento
di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
ovvero di interessi o sanzioni amministrative
relativi a dette imposte di ammontare
complessivo superiore a lire cento milioni,
aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei
a rendere in tutto o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva
Frode “esterna”
“il comportamento di chi, mediante l'interposizione di operazioni formalmente poste in essere da società estere, occulti i redditi da proventi pubblicitari riferiti ad un importante atleta nazionale ottenuti mediante la stipulazione di contratti paralleli a quelli consentiti dal regolamento sportivo nazionale (nella specie, si è peraltro esclusa la punibilità dell'atleta che, essendosi sempre totalmente disinteressato di ogni aspetto relativo alla gestione economica della sua immagine, ha di fatto agito senza alcuna consapevolezza dell'effettivo disvalore e significato degli atti compiuti). (Trib. Bologna 31.01.2002)
Responsabilità per reati fallimentariResponsabilità per reati fallimentariSono soggetti a FallimentoSono soggetti a Fallimento
gli IMPRENDITORI che svolgono un'attività COMMERCIALE
esclusi gli enti pubblici.
Sono inoltre ESCLUSI gli imprenditori che dimostrino il
possesso CONGIUNTO di determinati requisiti:
- aver avuto, nei 3 esercizi precedenti - la data di
deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio attività
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo
non superiore a 300.000 euro
- aver realizzato - nei 3 anni antecedenti la data di
deposito dell'istanza di fallimento o da inizio attività
se di durata inferiore - ricavi lordi per un ammontare
complessivo annuo non superiore a 200.000 euro
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore a 500.000 euro
Giurisprudenza
l'associazione, anche non riconosciuta, che
esercita attività sportiva nel settore
dilettantistico è soggetta a fallimento se
ricorrono obiettive caratteristiche di
organizzazione e produzione di beni o servizi
Pallacanestro Firenze (Cass. Civ. 20/06/2000,
n. 8374)
Pallacanestro Udine (Trib. Udine,
31/03/2006)
Bancarotta(Legge 267/1942)
Bancarotta fraudolenta patrimoniale Bancarotta fraudolenta patrimoniale
(art. 216 L.F(art. 216 L.F.).)
reclusione da 3 a 10 anni per l'imprenditore
dichiarato fallito che ha:
- distratto
- occultato \
- dissimulato in tutto o in
parte i suoi beni
- distrutto
- dissipato /
ovvero allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori ha esposto o riconosciuto passività
inesistenti
Bancarotta fraudolenta documentaleBancarotta fraudolenta documentale
(art. 216 L.F.)(art. 216 L.F.)
Punisce l'imprenditore fallito che ha:
- sottratto \
- distrutto in tutto o in parte i libri o le altre
scritture contabili o li-- falsificato / ha tenuti in modo irregolare o
incompleto
impedendo la corretta ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari al fine di conseguire per sé o
altri ingiusto profitto ovvero recare pregiudizio ai
creditori
Bancarotta fraudolenta preferenzialeBancarotta fraudolenta preferenziale
(Art. 216 L.F.)(Art. 216 L.F.)
- pagamenti preferenziali o simulazione di titoli
di prelazione -- prima o durante la procedura fallimentare
- allo scopo di favorire taluno dei creditori a
danno degli altri
Bancarotta semplice Bancarotta semplice
(art. 217 L.F)(art. 217 L.F)
fuori dai casi precedenti, per il fallito che
- ha effettuato spese personali o per la famiglia
eccessive rispetto alla condizione economica
- ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in
operazioni di pura sorte o manfestamente imprudenti
- ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare
il fallimento
- ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal
richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con
altra grave colpa
- non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un
precedente concordato preventivo o fallimentare
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
Superamento del principio “societas delinquere non potest” (art. 27 comma 1 Cost.)
Responsabilità amministrativa degli entiResponsabilità amministrativa degli enti
Il D.Lgs. 231/2001 contempla la responsabilità
“amministrativa” dell'associazione, con o senza
personalità giuridica, per il reato commesso dal
suo dipendente o da chi rivesta in essa una
posizione di vertice.
Ragioni della responsabilitàRagioni della responsabilità
ReatiReati
fattispecie di reato dalle quali può conseguire
la responsabilità amministrativa dell'ente:
-artt 24-25octies
- art 24, Indebita percezione di erogazioni, truffa in
danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico
- 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di
dati
- 25, Concussione e corruzione
- 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito
e in valori di bollo
-25-ter, Reati societari
-25-sexies, Abusi di mercato
-25-septies, Omicidio colposo o lesioni grave o gravissime
commesse con violazione della normativa antinfortunistica
-25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita
Illeciti degli enti sportivi
Reati contro la P.A.
- Indebita percezione di finanziamenti (art. 316-ter c.p.)
- Corruzione (artt. 318-319 c.p.) - Truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis
c.p.) - Omicidio o lesioni colpose (artt. 589-590
c.p.) Reati societari - False comunicazioni sociali (artt. 2621-
2622 c.c.)
Esclusione della responsabilitàEsclusione della responsabilità
per escludere la responsabilità, l'ente dovrà
disporre di regole interne di comportamento
– MODELLI ORGANIZZATIVI –
idonei ad evitare la commissione degli illeciti
Modelli di Organizzazione per gli enti sportivi
L’Ente è esonerato da responsabilità se prova di avere adottato, prima della commissione del reato, “Modelli di organizzazione”.
I Modelli Organizzativi nelle società I Modelli Organizzativi nelle società di calcio di calcio
“la violazione degli obblighi (lealtà, la violazione degli obblighi (lealtà, correttezza sportiva) è connessacorrettezza sportiva) è connessa oltre che alla mancanza nell’Ordinamento Federale di adeguati presidi normativi a tutela dei doveri deontologici degli organi direttivi federali, all’assenza di Modelli Organizzativi interni alle società”
(Lodo n. 1401, 11.9.2006, Ass. Calcio Milan S.p.A.)
Sanzioni pecuniarie e interdittive Sanzioni pecuniarie e interdittive - sanzione pecuniaria – applicata per QUOTE
calcolate per: gravità del fatto/ grado della
responsabilità dell'ente/ attività svolta per
eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e
per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti
- sanzione interdittiva se l'ente ha tratto dal
reato un profitto di rilevante entità e il reato
è stato commesso da soggetti in posizione apicale
o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se
la commissione del reato è stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative/
reiterazione degli illeciti
Sanzioni d’interesse Sanzioni d’interesse per gli enti sportiviper gli enti sportivi
Sanzioni interdittive
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni
- Interdizione dall’esercizio dell’attività
- Esclusione e/o revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi
- Divieto di contrattare con la P.A.
•
L. 401/1989 - Settori di interventoL. 401/1989 - Settori di intervento
frode in competizioni sportive (artt.1 - 3)
-disciplina dell'esercizio abusivo di attività di
giuoco -o di scommessa (artt. 4-5)
sicurezza e ordine pubblico (artt. 6-8)
Frode in competizioni sportiveFrode in competizioni sportive
(Art. 1 L. 401/1989)(Art. 1 L. 401/1989)reclusione da 1 mese a 1 anno e sanzione
pecuniaria
per chi offre o promette denaro o altra utilità o
vantaggio ad un partecipante ad una competizione
sportiva organizzata da federazioni riconosciute
dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi
riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad
esso aderenti – al fine di raggiungere un
risultato diverso da quello del corretto e leale
svolgimento della competizione – o a tal fine
compie altri atti fraudolenti
Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Fattispecie di pericoloFattispecie di pericolo
sufficiente che l'offerta o promessa corruttiva
siano portate a conoscenza del partecipante senza
necessità che essa sia accettata né che l'esito
della manifestazione venga alterato
Art. 2 Legge 401/1989
L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
.
Obbligo del rapporto (Art. 3 L. 401/1989)
I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.
Il DASPO (art. 6 L. 401/1989)
acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive
è una misura prevista al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio
Il DASPO vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.
Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni, in base alle modifiche del c.d. Decreto Amato varato nel febbraio 2007.
Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale della manifestazione vietata.
Art. 6-bis Legge 401/1989
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.
Art. 6-ter Legge 401/1989
Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive
Art. 6-quater Legge 401/1989
Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
Art. 7 Legge 401/1989
Turbativa di manifestazioni sportive(sanzione amministrativa)
Art. 8-ter Legge 401/1989
Trasferte
Applicazione anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni