Cendon / Book Collana diretta da Dario Primo Triolo
CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI – PENALE 8
I REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Dario Primo Triolo
Edizione GIUGNO 2015
Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601
ISBN 978-88-6959-253-9
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Cendon / Book
Collana diretta da Dario Triolo
CENACOLO GIURIDICO: CASI E LEZIONI 8
I REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Dario Primo Triolo
L'autore Dario Primo Triolo è avvocato ed esercita presso il foro di Catania, Dottore di Ricerca in diritto amministrativo ha approfondito i suoi studi presso la scuola Galli di Roma. Insegna presso la scuola di preparazione all’esame di avvocato Il cenacolo di studi giuridici etneo.
L’Opera Vengono esaminati i diversi reati di parte speciale contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle ultime pronunce della giurisprudenza, anche a Sezioni Unite. Si attenzionano le decisioni in materia di concussione, corruzione e peculato, con riferimento anche alle problematiche poste dalla recente riforma che ha interessato tali articoli. Uno strumento fondamentale e aggiornato per la preparazione all’esame di avvocato e ai concorsi superiori.
Capitolo Primo
LE FIGURE SOGGETTIVE
1. Premesse – 1.1. Il pubblico ufficiale – 1.2. L’incaricato di pubblico
servizio – 1.3. L’esercente un servizio di pubblica necessità
Capitolo secondo
IL PECULATO
2. Presupposti di applicazione – 2.1. segue: la condotta appropriativa - 2.2. Il principio di offensività e il peculato – 2.3. Peculato e denaro – 2.4. Il peculato d’uso
Capitolo Terzo
LA MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO
3. Presupposti di applicazione – 3.1. Rapporti con la truffa
Capitolo Quarto
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI
4. Presupposti di applicazione – 4.1. Rapporti con la truffa - 4.2. L’esenzione ticket – 4.3. Falsa indicazione da parte del datore di lavoro nel Dm10
Capitolo Quinto
OMISSIONE E RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO
5. Il rifiuto di atti d’ufficio: presupposti applicativi – 5.1. Il rifiuto del sanitario - 5.2. Il rifiuto per motivi di giustizia – 5.3. L’omissione di atti d’ufficio – 5.4. L’omissione e il procedimento amministrativo
Capitolo Sesto
L’ABUSO D’UFFICIO
6. Presupposti applicativi – 6.1. segue: violazione di legge o di regolamento - 6.2. segue: l’elemento soggettivo – 6.3. segue: la doppia ingiustizia – 6.4. Il concorso di persone nel reato di abuso d’ufficio
Capitolo Settimo
LA CONCUSSIONE
7. Lo “spacchettamento” del reato di concussione – 7.1. Elementi costitutivi dei due reati - 7.2. Costrizione e induzione – 7.3. La pronuncia delle Sezioni Unite – 7.4. La punibilità del privato e i profili successori - 7.5. Tentativo di induzione indebita – 7.6. La concussione ambientale – 7.7. Concussione e figure affini
Capitolo Ottavo
LA CORRUZIONE
8. La riforma delle ipotesi corruttive – 8.1. Il nuovo reato di esercizio delle funzioni - 8.2. L’istigazione alla corruzione – 8.3. Presupposti applicativi dei reati di corruzione – 8.4. Rapporti tra corruzione e concussione - 8.5. La corruzione in atti giudiziari – 8.6. Corruzione e figure affini
Capitolo Nono
ALTRI REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
9. Interruzione di un pubblico servizio – 9.1. Rivelazione di segreti - 9.2. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – 9.3. segue: rapporti con il codice della strada – 9.4. segue: la fattispecie colposa
Capitolo Decimo
REATI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
10. Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale – 10.1. Resistenza ad un pubblico ufficiale- 10.2. Interruzione ex art. 340 c.p. – 10.3. Oltraggio ad un pubblico ufficiale – 10.4. Oltraggio ad un magistrato in udienza - 10.5. Millantato credito – 10.6. Traffico di influenze illecite – 10.7. Esercizio abusivo di una professione – 3.8. Violazione di sigilli
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Capitolo Primo
LE FIGURE SOGGETTIVE
SOMMARIO 1. Premesse - 1.1. Il pubblico ufficiale - 1.2. L’incaricato di
pubblico servizio– 1.3 L’esercente un servizio di pubblica necessità
1. Premesse
Nella trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione,
costituisce elemento imprescindibile e preliminare l’individuazione
della qualifica soggettiva in capo al soggetto agente.
Infatti, il capo I del titolo II del codice penale considera soggetti attivi
dei reati ivi previsti determinate categorie di soggetti rivestiti di una
ben precisa qualifica.
In particolare si fa riferimento al pubblico ufficiale, all’incaricato di
pubblico servizio e all’esercente un servizio di pubblica necessità.
Tali qualifiche soggettive sono previste dagli artt. 357, 358 e 359 c.p..
Con la riforma del 1990 è stata definitivamente superata la
concezione soggettivistica delle suddette qualifiche, che faceva
riferimento al rapporto con l’ente, per lasciare spazio ad una
concezione oggettiva delle stesse.
Infatti, per l’individuazione delle superiori qualifiche soggettive non si
dovrà più tener conto della natura dell’ente presso cui prestano
servizio i suddetti soggetti, ma si dovranno verificare le funzioni
effettivamente esercitate dall’agente. Così nel caso del pubblico
ufficiale sarà considerato tale colui che esercita una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Secondo tale tesi, quindi, per individuare la qualifica soggettiva, sarà
irrilevante accertare la natura pubblica o privata dell’ente o la
sussistenza di un rapporto di lavoro tra l’agente e la pubblica
amministrazione, in quanto ciò che rileverà sarà esclusivamente la
natura delle funzioni esercitate.
Si legge, infatti, in Cass. 28412/13 che la qualifica di pubblico
ufficiale deve “essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici
dipendenti o "semplici privati", quale che sia la loro posizione
soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata
dal diritto pubblico, esercitare, indipendentemente da formali
investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi,
disgiuntamente e non cumulativamente considerati”.
Una tale riforma si era resa necessaria, a seguito della mutata
concezione di pubblica amministrazione.
10
Ed infatti, non vi è dubbio che oggi, anche a seguito della
privatizzazione dei pubblici servizi, molte funzioni pubbliche vengono
svolte da soggetti aventi una natura privatistica, i quali però sono
sottoposti, almeno in parte, ad una disciplina di diritto pubblico o che
comunque persegue interessi pubblici.
Il legislatore, quindi, onde evitare problemi applicativi, ha voluto
individuare i soggetti responsabili dei reati in questione, in coloro che
esercitano una pubblica funzione genericamente intesa, a
prescindere dalla natura dell’ente cui appartengono.
1.1. Il pubblico ufficiale
L’art. 358 c.p. definisce la qualifica di pubblico ufficiale, riferendosi a
colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Al fine di evitare di ampliare eccessivamente tale categoria, però, il
legislatore, per quanto concerne la pubblica funzione amministrativa,
ha precisato che per questa deve intendersi quella retta da norme di
diritto pubblico o da atti autoritativi.
Infatti, mentre risulta più agevole definire la pubblica funzione
legislativa e giudiziaria, la stessa facilità non può rinvenirsi per la
delimitazione della pubblica funzione amministrativa.
A tal fine il legislatore ha selezionato l’ambito di applicazione a quella
funzione di pubblica amministrazione che, seppur gestita da soggetti
privati, è comunque sottoposta a norme o atti di rilievo pubblicistico.
Potranno ritenersi, quindi, soggetti qualificati ai fini che qui
interessano, tutti quei soggetti che sono sottoposti ai principi di buon
andamento e di imparzialità e la cui attività è rivolta al perseguimento
di pubblici interessi.
Inoltre, tra coloro che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di
pubblico ufficiale è riservata a quei soggetti che formano o
concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o
che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
la qualifica di incaricato di pubblico servizio, invece, è assegnata
dalla legge in via residuale a coloro che pur svolgendo pubbliche
funzioni non sono dotati dei poteri spettanti ai pubblici ufficiali,
sempre che non svolgano semplici mansioni di ordine o prestino
opere puramente manuali.
La nozione di pubblico ufficiale, è ampia e riguarda non solo colui
che con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o
degli altri enti pubblici, ma anche colui che è chiamato a svolgere
compiti aventi carattere accessorio, preparatorio o sussidiario, rivolti
comunque a fini istituzionali, poiché pure in questo caso ha luogo,