I RISCHI DELLA
PROFESSIONE MEDICA IN
CARDIOLOGIA VALUTATI
DAL MEDICO LEGALE
Francesco De Stefano
Genova, 13 Novembre 2015
I RISCHI DELLA
PROFESSIONE MEDICA
Obiettivo Risarcimento clienti +39 0422 301139
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Risultati e Testimonianze
“la distinzione fra obbligazioni di
mezzi e di risultato non può
continuare ancora a costituire il
criterio risolutivo della
problematica relativa alle
obbligazioni d'indole intellettuale”
Cass. civ., Sez. Unite, 28 luglio 2005, n. 15781
Cass. Civ., sez. III, 13.04.2007, n. 8826
“provati dal paziente la sussistenza ed
il contenuto del contratto, se la
prestazione dell’attività non consegue
il risultato normalmente ottenibile in
relazione alle circostanze concrete
del caso incombe al medico dare la
prova del verificarsi di un evento
imprevedibile e non superabile con
l’adeguata diligenza”
enfasi sul “diritto al
risarcimento”
QUANDO VI È IN GIOCO LA VITA
E LA SALUTE IL MEDICO NON
PUÒ SBAGLIARE (?)
LA MEDICINA DIFENSIVA
M. Catino, P. Cattorini, C. Locatelli
Centro Studi Federico Stella, 2009
LEGGE 8 novembre 2012, n. 189
Articolo 3
1.“L’esercente le professioni sanitarie che
nello svolgimento della propria attività si
attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali
casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all'art. 2043 del codice civile. Il giudice,
anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo
periodo”.
LEGGE 8 novembre 2012, n. 189
Articolo 3
1.“L’esercente le professioni sanitarie che
nello svolgimento della propria attività si
attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali
casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all'art. 2043 del codice civile. Il giudice,
anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo
periodo”.
LEGGE 8 novembre 2012, n. 189
Articolo 3
1.“L’esercente le professioni sanitarie che
nello svolgimento della propria attività si
attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali
casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all'art. 2043 del codice civile. Il giudice,
anche nella determinazione del
risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo
periodo”.
CHI DEFINISCE IL LIMITE
DELL’APPROPRIATEZZA ?
CHEST, 141, 2, FEBRUARY, 2012 - SUPPLEMENT 1S
1. Le linee guida non possono essere
considerate un valore assoluto,
dovendosi commisurare ad ogni
singolo caso clinico;
2. Esse possono essere un garanzia di
mezzi, ma certamente non di
risultato;
3. Essendo modelli generalizzati,
hanno un valore relativo come
termine di paragone per la
valutazione dei singoli casi.
Tocca al medico dimostrare:
1. L’imprevedibilità e inevitabilità
dell’evento avverso
2. L’insussistenza del nesso causale
tra la terapia somministrata e la
complicanza
3. L’adeguatezza delle scelte
effettuate per porvi rimedio
Corte Cass. Civile, III Sezione, Settembre 2009, n. 20806
Adeguata informazione al paziente
sugli eventi avversi possibili e sulla
loro frequenza!
Dichiarazione di Helsinki
4. It is the duty of the physician to
promote and safeguard the health,
well-being and rights of patients,
including those who are involved in
medical research. The physician's
knowledge and conscience are
dedicated to the fulfilment of this
duty.
64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013
I medici e gli operatori sanitari sono
portatori di una posizione di garanzia
di protezione, espressione dell’obbligo
di solidarietà imposto ex artt. 2 e 32
Cost., a cui conseguono specifici
doveri di diligenza, la cui inosservanza
fonda la colpa dell’agente.
Posizione di garanzia
Cass. Pen., sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 4391
“… le linee guida, i protocolli sono … in
grado di offrire delle indicazioni e dei
punti di riferimento. Tuttavia, … spesso le
linee guida sono frutto di scelte
totalmente economicistiche, sono ciniche
o pigre; e, dunque, non è detto che una
linea guida sia un punto di approdo
definitivo … un comportamento non è
lecito perché è consentito, ma è
consentito perché diligente”.
… doing what's
right for
patients
Porter ME, N Engl J Med 2009; 361:109-12
La maggior parte delle nostre
decisioni, e dei ragionamenti che le
accompagnano, non avviene nella
chiara luce del giorno, ma nel
crepuscolo della probabilità.
John Locke