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Seminari di studio
Bologna 29 – 30 – 31 maggio 2015
Lecce 5 - 6 - 7 giugno 2015
I Segretari dei Collegi IPASVI – ruolo e attribuzioni
A cura di :
• Stefania Gastaldi
• Claudia Runci
Art. 97 Costituzione
• I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge , in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
• Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari .
• Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 articolo comma 2
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI
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Corte Costituzionale : ……..per giurisprudenza costante, gli Ordini ed i Collegi professionali sono qualificati Enti pubblici nazionali; pertanto, il loro ordinamento e la loro organizzazione ricadono nell’ambito della competenza esclusiva statale.
La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all’ esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività.
Corte di Giustizia La natura degli ordini professionali «è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente»
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Corte Cassazione 2011 n. 21226
sul controllo della Corte dei Conti
Ordini e Collegi e relative Federazioni Nazionali enti appartenenti alla pubblica amministrazione e rientranti nella categoria degli enti pubblici non economici ………..
però…….
considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
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Corte Cassazione 2011 n. 21226
Il punto in contestazione non è infatti quello relativo all'esistenza o meno di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli ordini professionali, ma piuttosto quello di stabilire se la natura dell'interesse esistente richieda o meno l'esercizio di un controllo da parte della Corte dei Conti (quale organo istituzionalmente a ciò deputato) sull'attività di gestione degli enti, quesito al quale, in assenza di esplicite indicazioni, formali, va - come detto - data risposta negativa, per le ragioni precedentemente indicate.
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Contratto Collettivo Quadro Quadriennio 2006-2009
Art. 2 (Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva)
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: (omissis)
B) - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici
Art. 4 (Comparto del personale degli Enti pubblici non economici) 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente dai sottoindicati Enti….. (omissis) ……
- Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni, Consigli e Collegi nazionali;
(omissis)
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D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 CAD
(Modificato dal D.Lgs 30/12/2010 n. 235)
Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
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I Collegi IPASVI
- DLCPS 13/9/1946 n. 233 (art. 27)
- Legge 29 ottobre 1954 n. 1049
- DPR 5/4/1950 n. 221
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• È istituito con apposita legge DLCPS 13/09/1946 n. 233 e successivo DPR 5/4/1950 n. 221 art. 27 Legge 29/10/1954 n. 1049
• Sono individuate le modalità di costituzione (elezioni del CD e CRC)
• Sono stabilite le attribuzioni dell’ente affidate al CD
• Sono individuati i metodi di finanziamento
• E’ individuata l’autorità competente per ricorrere avverso agli atti emessi (Commissione Centrale esercenti professioni sanitarie)
• Prevede cosa fare in caso di non funzionamento, morosità contributo e reiterata inadempienza ai deliberati della Federazione
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Articolo 3 DLCPS 233/46
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
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Articolo 3 DLCPS 233/46
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
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Articolo 31 DPR 221/50
Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
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Articolo 30 DPR 221/50
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
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La delibera
• La delibera è l’atto con cui un organo collegiale (Consiglio Direttivo) esprime la propria volontà.
• E’ necessaria la forma scritta.
• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto pubblico in quanto redatta da un pubblico ufficiale, quindi soggetta al diritto di accesso. Fa piena prova fino a querela di parte.
• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto amministrativo collegiale.
• La delibera di norma è un provvedimento amministrativo in quanto è il risultato di un procedimento amministrativo.
• La delibera è documentata da un verbale.
• Delibere e verbali sono documenti a conservazione illimitata.
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Legge 241/1990
• Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (art. 3)
• Obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e in tempi certi (art. 2)
• Ogni procedimento amministrativo deve avere un Responsabile (il Segretario) (art. 4)
• Obbligo di comunicazione ai terzi.
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Consiglio di Stato
La motivazione del provvedimento amministrativo ha lo scopo di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento controllando quindi il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere eventualmente nelle opportune sedi, giustiziali o giurisdizionali, le proprie ragioni.
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Impugnazione
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS presso il Ministero della salute).
Competente in materia di:
• Iscrizione e cancellazione dall’albo
• Procedimento disciplinare e applicazioni delle sanzioni disciplinari
• Elezioni dei Componenti il CD e CRC
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LA DELIBERA
_______________________________________________________________
La DELIBERA è un atto amministrativo collegiale, documentato nel rispettivo verbale
ELEMENTI ESSENZIALI della delibera sono:
◦ denominazione del Collegio
◦ oggetto
◦ data e luogo della seduta
◦ indicazione del numero del verbale corrispondente
◦ indicazione dei presenti e degli assenti
◦ indicazione dell’esito della votazione
◦ preambolo
◦ motivazione
◦ dispositivo
◦ sottoscrizione del presidente e firma del segretario
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI __________ via________ cap ________città _________
DELIBERAZIONE n. ____ /_____ Prot. _________Rep. ________
del Consiglio Direttivo del Collegi IPASVI di
Oggetto: _____________________________________________________________
Il giorno __________ presso la sede legale del Collegio Ipasvi di ____via ______
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
verbale n. ____ (_/_)
COMPONENTI ASSENTI PRESENTI
Nome x
Constatata la presenza del numero legale
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI
COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI
Nome x
Favorevoli: 9 Contrari: / Astenuti: /
_______________________________________________________________
Il PREAMBOLO si compone di una
▪ parte procedurale in cui è descritto l’iter del procedimento con riferimento agli adempimenti istruttori necessari all’adozione di quella determinata delibera. Deve evidenziare che sono state seguite correttamente tutte le procedure di legge
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2 e dalla delibera n. ___ verb. ____, nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art. 3 del DLCPS n. 233/46
Convocato con nota prot. ________
Visto
- il DLCPS n. 233/46
- il DPR n. 221/50
- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni
- il Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
- le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi Ipasvi approvate con delibera n. ___/___ verb. _____
- il Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio Ipasvi di _____ approvato con delibera n. ____/____ verb. _____
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi approvato con delibera n.___/____ verb. ____
- ____ (normativa di volta in volta presa in esame a seconda dell’oggetto della deliberazione)
_______________________________________________________________
parte contenutistica nella quale sono descritti i contenuti più significativi emersi nell’iter procedimentale: fatti, atti, accertamenti (elementi di fatto), norme giuridiche applicabili all’atto (elementi di diritto)
Gli elementi di fatto possono essere indicati in ordine logico, cronologico o misto
Gli elementi di diritto devono essere indicati solo in ordine cronologico
Richiamato
- l’ art. ____ del Dlcps 233/46
- l’ art. ____ del Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
- l’art. ____ del Regolamento di amministrazione e contabilità dei Collegi approvato con delibera n. ___/____ verb. ____
- la delibera n. ____/____ verb. ____ relativa a _____
- Il verbale del CD n. ____ punto 4) ____
- altri riferimenti specifici alla normativa o agli atti precedenti relativi al provvedimento da adottare
Atteso
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Rilevato
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Accertato
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_____________________________________________________________
La MOTIVAZIONE rende conto del perché il Consiglio adotta la delibera
Consiste nell’indicazione:
▪ dei presupposti di fatto che condizionano l’adozione o il contenuto dell’atto
▪ delle ragioni giuridiche, cioè le norme che giustificano l’adozione dell’atto
Premesso
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Preso atto
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Considerato
----
Ritenuto
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L’art. 3 L. 241/90 – «Motivazione del provvedimento» stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria
L’obbligo di motivazione non sussiste per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’Amm.ne, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama (motivazione per relationem - per gli atti vincolati).
La motivazione è elemento essenziale della delibera
Quindi:
- la mancanza totale di motivazione
- l’indicazione incompleta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione
- la mancata indicazione degli atti per relationem e dei modi per accedere ad essi
- la motivazione illogica o contraddittoria
rendono la delibera illegittima
La discrezionalità amministrativa è la facoltà di scegliere tra più comportamenti, tutti giuridicamente leciti, per soddisfare o perseguire un interesse pubblico. Più ampia è la discrezionalità, tanto più la motivazione del provvedimento deve essere articolata
Negli atti discrezionali, dopo l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, occorre indicare l’esame delle scelte possibili
Per gli atti vincolati, o dovuti, non c’è possibilità di scelta per cui l’Amm.ne si limita a verificare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’atto. In questo caso la motivazione si riduce alla descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato all’obbligo di adottare una determinata decisione
_____________________________________________________________
Il DISPOSITIVO descrive il contenuto dell’atto (volitivo o dichiarativo)
Deve essere una conseguenza logica e imparziale di quanto emerso nel preambolo e nella motivazione e, nel caso di atti discrezionali, deve basarsi sulla valutazione dei vari interessi coinvolti
DELIBERA
1. ______________
2. ______________
STABILISCE
relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: euro ___________
ATTESTA
che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza: _________
AUTORIZZA
il tesoriere ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2015 approvato da parte dell’Assemblea nella seduta ordinaria del _______________
DICHIARA
la presente delibera immediatamente eseguibile
Il presidente Il segretario
DOCUMENTI ALLEGATI
_____________________________________________________________
Gli ALLEGATI sono atti non riportati nel testo della delibera, ma scritti a parte e allegati alla delibera stessa di cui costituiscono parte integrante (capitolati, contratti, regolamenti ecc.)
I documenti allegati ad una delibera devono essere richiamati espressamente nel preambolo e indicati/approvati nel dispositivo
Devono essere siglati dal segretario
MODIFICA E RITIRO DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI
_____________________________________________________________
Una delibera può essere integrata o modificata con una delibera successiva. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione delle parti modificate o integrate
Una delibera può essere ritirata con una delibera successiva di revoca o di annullamento, fatti salvi i diritti dei terzi
IL VERBALE
_____________________________________________________________
La VERBALIZZAZIONE è l’atto del tradurre in forma scritta il contenuto di quanto viene espresso oralmente.
È l’attività che documenta la formazione della volontà collegiale e ne costituisce l’unica prova
Il VERBALE documenta la volontà del Consiglio Direttivo
È redatto dal segretario e da lui firmato come responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della riunione
È sottoscritto dal presidente come responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni assunte
_____________________________________________________________
ELEMENTI ESSENZIALI del verbale sono:
▪ denominazione del Collegio
▪ luogo e data della seduta
▪ presenti e assenti, comprese modifiche sopravvenute
▪ ordine del giorno
▪ sintesi della discussione e deliberazioni adottate
▪ orario di inizio e fine lavori
▪ sottoscrizione del presidente e firma del segretario
Nel verbale il segretario descrive l’attività del Consiglio Direttivo in modo puntuale riportando, oltre agli elementi essenziali, qualsiasi atto o fatto che ritenga degno di nota. Dal verbale deve risultare che l’iter seguito è conforme alla legge e agli ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI ___________ via __________ cap __________ città ___________
VERBALE n. ____ (___ /___) Prot. _____________ Rep._____________
luogo__________ data_____________
Odg
1) _______________
2) _______________
Presenti: ______________
Assenti: ______________
Inizio lavori ore _________
Sintesi della discussione su ciascun punto all’odg .
1) _________ Il Consiglio direttivo con delibera n. _______all’unanimità decide_______
2) _________ Il Consiglio direttivo con delibera n. _______all’unanimità decide_______
Chiusura lavori ore __________
Il presidente Il segretario
_____________________________________________________________
Il verbale va trasmesso in visione ai componenti il Consiglio Direttivo prima dell’approvazione
Eventuali rettifiche al verbale possono essere accolte dal presidente solo se presentate per iscritto prima dell’approvazione
I REGISTRI dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati a cura del segretario ordinatamente presso la sede del Collegio e resi disponibili per motivate richieste di accesso
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Inviato ai Collegi aprile 2015
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Art. 35 DPR 221/50
I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (Ministero della salute) il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimità.
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Regolamenti
Nota del 13/1/2015
1. la bozza del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione, corredato di scheda per la valutazione dell’indice di rischio (all. 1 e 2);
2. la bozza del regolamento per la trasparenza e l’accesso agli atti, parte integrante del piano triennale di cui al punto precedente, corredato dei relativi allegati (all. 3, 4, 5 e 6);
3. la bozza del codice di comportamento per il personale dipendente del collegio Ipasvi;
4. le bozze di delibera per la nomina del responsabile della trasparenza e anticorruzione, per l’adozione del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione e per l’adozione del codice di comportamento.
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Regolamenti
Nota del 22/4/2015 1. Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio (errata corrige 185/15) 2. Regolamento sulla gestione e tenuta dell’Albo del Collegio 3. Regolamento sul procedimento elettorale del Collegio 4. Regolamento sul procedimento disciplinare del Collegio 5. Linee guida per la migliore gestione dell’esame di lingua italiana 6. Linee guida per la contrattazione integrativa a livello di ente per i dipendenti dei collegi (errata corrige 185/15)
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 1 Organi del Collegio IPASVI di....... 1. Il Collegio IPASVI di....... è un ente pubblico non economico di tipo associativo con autonomia finanziaria, non ricompreso nell’elenco delle Pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 196/2009. 2. I suoi organi sono: L’Assemblea degli iscritti; il Consiglio direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 5 Convocazione delle adunanze. Ordine del giorno
1. La convocazione dell’Assemblea degli iscritti è a cura del Presidente del Collegio, mediante indicazione della data e del luogo dell’adunanza – comunque nel territorio dello Stato italiano – nonché l’ordine del giorno, nell’ambito del quale non è ammessa l’indicazione di punti generici mediante espressioni come ‘varie ed eventuali’ e assimilate. 2. La convocazione per l’adunanza dell’Assemblea degli iscritti è effettuata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo di posta elettronica certificata e, per l’iscritto che ne fosse sfornito, a mezzo di fax o di lettera per posta prioritaria, ferma comunque la pubblicazione dell’avviso sul sito web del Collegio. Per le adunanze straordinarie è ammessa la convocazione di urgenza. In questo caso il termine dell’avviso è ridotto a 5 giorni prima della data fissata, ferma la convocazione con le modalità dell’adunanza ordinaria sopra indicate.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
3. Le adunanze straordinarie possono essere convocate dal Consiglio direttivo oppure su richiesta sottoscritta da un numero di iscritti che rappresenti almeno un sesto dei componenti l’Assemblea degli iscritti. In questo ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e l’Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, previa adozione da parte del Presidente degli atti prodromici necessari ai sensi del presente Regolamento. 4. Il quorum costitutivo per la validità dell’assemblea in prima convocazione è pari ad almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 6 Presidenza e segreteria delle adunanze
Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti sono presiedute dal Presidente del Collegio e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Ove entrambi fossero impossibilitati l’Assemblea sarà presieduta da un Consigliere delegato dal Presidente. Le funzioni di segretario dell’Assemblea degli iscritti sono svolte dal Segretario del Collegio.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 7 Riservatezza delle adunanze
Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti non sono pubbliche. Possono prendervi parte i componenti di diritto, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Su invito del Presidente del Collegio possono intervenire alle riunioni soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato. I partecipanti che desiderano registrare i lavori della seduta devono darne espressa comunicazione al Presidente del Collegio e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei partecipanti.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 8 Apertura della seduta
Il Presidente del Collegio, previa verifica della presenza del quorum costitutivo all’ora fissata, apre i lavori e dirige i lavori dell’adunanza. Egli regola la discussione, mantiene l’ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti. Organizza, dirige e modera la discussione, stabilisce l’ordine delle votazione e ne annunzia il risultato. Ha facoltà di richiamare all’ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e nei casi più gravi di proporne all’Assemblea degli iscritti l’allontanamento dall’aula. Ha facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l’adunanza per gravi motivi.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 9 Svolgimento dei lavori
Per ogni argomento posto all’ordine del giorno il Presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l’utilità, in base al parere del Consiglio direttivo. Al fine di garantire la serenità e pertinenza all’ordine del giorno della discussione, il Presidente organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di essi. L’ordine degli interventi è determinato di norma in base alla priorità delle richieste fatte pervenire alla Segreteria dell’adunanza, con precedenza per le mozioni d’ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all’argomento in trattazione; il Presidente ha facoltà di richiamare l’oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di togliergli la parola. Il Presidente ha facoltà di richiamare all’ordine anche il partecipante all’adunanza che turba lo svolgimento della medesima; dopo un secondo richiamo, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l’allontanamento dall’aula. Sulla proposta delibera l’Assemblea degli iscritti. 46
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d’ordine e mozioni conclusive.
Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull’argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente il Consiglio direttivo. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell’interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.
Le mozioni d’ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento. Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi uno a favore e uno contrario.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull’argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.
Chi intende votare contro l’approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.
Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull’argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.
Chi intende votare contro l’approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.
Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.
All’esito di ciascuna votazione, o comunque all’esaurimento di ciascun pinto all’ordine del giorno, viene redatto e approvato per alzata di mano il relativo verbale.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 10 Votazione
Iniziata la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese.
Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti dispone di un voto, con possibilità di avere non più di due deleghe – comunque corredate di fotocopia del documento di identità del delegante - e quindi esprimere al massimo tre voti.
Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione. È ammesso il voto a scrutinio segreto quando la votazione abbia ad oggetto questioni a carattere personale. 50
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
La votazione sul conto consuntivo e bilancio preventivo è palese. In tale votazione i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Essi, pertanto, non vengono computati nel quorum deliberativo. Le operazione di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Consiglio direttivo. Il Presidente proclama il risultato del voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l’esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto. Il quorum deliberativo è della maggioranza assoluta (secondo la formula: legittimati (se in numero dispari) + 1 : 2 ) dei presenti all’adunanza al momento della votazione. Pertanto, le astensioni e, in caso di scrutinio segreto, le schede bianche, quelle illeggibili e quelle comunque non valide, sono computate per determinare il quorum deliberativo. A parità di voto prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 11 Verbali delle sedute
Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il Segretario che può valersi di sistemi meccanici.
I resoconti stenografici e/o le sbobinature sono distrutti a seguito dell’approvazione del verbale stesso da parte dell’Assemblea degli iscritti e non sono accessibili tranne nei casi di querela di falso presentate nei confronti del verbale in approvazione.
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Il verbale descrive l’attività dell’Assemblea degli iscritti in modo puntuale, riportando luogo, data e ora della adunanza ed i presenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l’ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altra atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di verificare la conformità dell’iter seguito alle norme e, in ogni caso, ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale. Qualora un componente dell’Assemblea degli iscritti desideri far verbalizzare integralmente un proprio pensiero o discorso deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata. La lettura ed approvazione del verbale dev’essere fatta in chiusura di ogni adunanza. Eventuali aggiunte ai sensi del punto 4. risulteranno da apposita postilla successivamente allegata.
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Articolo 12 Definizione e composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di governo del Collegio. Esso è eletto ogni tre anni dall’Assemblea degli iscritti con funzioni di Assemblea Elettiva ed è composto da :
n. 5 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 100; n. 7 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 500; n. 9 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 1500; n. 15 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti superiore a 1500.
In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni della maggioranza dei consiglieri, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale di membri del Consiglio Direttivo. 54
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Articolo 13 Funzioni del Consiglio direttivo
Ai sensi dell’art. 15 del Dlcps 233/46 al Consiglio direttivo spetta di: • compilare e tenere l’albo del Collegio e pubblicarlo al
principio di ogni anno. Al fine del miglior adempimento di tale funzione, è ammesso l’uso delle tecnologie informatiche e on-line, purché sia garantita la sicurezza nell’accesso e modifica dell’albo.
• vigilare sul mantenimento e conservazione del decoro e dell’indipendenza della professione infermieristica e del Collegio che la rappresenta nel territorio di competenza;
• designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti o organizzazioni;
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• dare il proprio supporto tecnico e organizzativo alle autorità centrali e periferiche nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti di interesse della professione infermieristica;
• esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti
• interporsi se richiesto nelle controversie tra sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale.
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Articolo 14 Costituzione del Consiglio direttivo
L'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio direttivo prevede unicamente la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla nomina di componente il Consiglio direttivo, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre giorni due successivi, formale comunicazione e giustificazione dell’impedimento per gravi motivi. Si applica l’art. 19. La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto salvo che essa avvenga, per acclamazione, all’unanimità. Risulta eletto il componente il Consiglio direttivo che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
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Se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta nei tre primi scrutini, si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due consiglieri che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
Dopo la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede nell'ordine, con distinte votazioni a scrutinio segreto ovvero, all’unanimità, per acclamazione, alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Si applicano per tali elezioni le disposizioni stabilite sopra.
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Articolo 15 Funzionamento del Consiglio direttivo: il
Presidente Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il Consiglio direttivo e ne coordina l'attività. Nel caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La presidenza di singole sedute può essere delegata anche verbalmente dal Presidente al Vice Presidente. Nel caso di assenza o di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente, la seduta è presieduta dal componente il Consiglio direttivo più anziano per iscrizione nell'albo presente alla seduta.
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Articolo 16 Funzionamento del Consiglio direttivo: il Segretario
Il Segretario assiste il Presidente, sovraintende al personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Comitato e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio direttivo, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio direttivo stesso. .
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Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo della Collegio.
Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal componenti il Consiglio direttivo più giovane di età presente alla seduta che non sia il Tesoriere.
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Articolo 18 Funzionamento del Consiglio direttivo: le sedute
La seduta del Consiglio direttivo non è aperta al pubblico, con l’eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Consiglio, di norma per pareri tecnici o per l’assistenza autorizzata al Segretario. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC ai membri del Consiglio almeno 2 giorni prima della seduta. Ove all’ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 10 giorni. Le sedute si svolgono, di regola, nella sede del Collegio. In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede del Collegio o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC almeno 24 ore prima. 62
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Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso - a pena di nullità - alla convocazione del Consiglio, anche in via d’urgenza, e può essere integrato, ove risulti necessario, anche a seduta iniziata, ove la questione sia connessa con una già all’ordine del giorno. Nella redazione di esso non sono ammesse formulazioni generiche, come ‘varie ed eventuali’, ed i singoli punti devono essere specificati il più possibile. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all’ordine del giorno, salvo che un componente il Consiglio direttivo, all’inizio della seduta, ne chieda l’inserimento e su tale inserimento convengano, all’unanimità, tutti gli altri. In caso di motivato parere negativo del Presidente l’argomento viene inserito obbligatoriamente all’ordine del giorno della seduta successiva.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Il primo punto all’ordine del giorno è sempre costituito dall’approvazione del verbale della seduta precedente, col quale si apre la discussione, seguito dalle comunicazioni del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.
Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a presa d’atto.
Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a disposizione dei componenti del Consiglio direttivo presso la sede del Collegio o per via telematica.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Consiglio direttivo almeno due giorni prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Qualora all’ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l’invio dell’ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo. Il procedimento disciplinare è disciplinato da apposito Regolamento.
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Articolo 19 Adunanza e quorum costitutivo
1. L’adunanza del Consiglio direttivo è valida, in presenza della maggioranza dei Consiglieri. (secondo la formula: legittimati (se in numero dispari) + 1 : 2 )
2. In mancanza del quorum costitutivo, l’inizio della seduta è differito di un’ora.
3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata.
4. L’ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.
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Articolo 20 Quorum deliberativo
1. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
(art. 30 DPR 221/50)
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Articolo 21 Discussione e comportamento dei Consiglieri
1. Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all’ordine del giorno, secondo l’ordine nel quale vi sono indicati. È ammessa, a richiesta sulla quale decide il Presidente, l’inversione di uno o più punti dell’ordine del giorno.
2. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell’educazione, della prudenza e del rispetto, senza l’uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Consiglio direttivo deve astenersi dal partecipare e dall’assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un interesse diretto suo o di parenti entro il terzo grado.
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Articolo 22 Votazione
Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Qualora la deliberazione riguardi fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o al Collegio, la votazione può avvenire per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.
Terminata la discussione, nessun componente del Consiglio direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di voto. 69
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Articolo 23 Revoca, modifica e nullità
1. Il Consiglio direttivo può modificare propri provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è obbligato quando, dopo averla presa, vi ravvisi vizi. Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e integrarli. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione alle parti modificate e integrate delle precedenti deliberazioni.
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Articolo 24 Il verbale
Il verbale documenta la volontà del Consiglio direttivo. I registri dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati ordinatamente presso la sede del Collegio e resi disponibili per eventuali e motivate richieste di accesso.
Il verbale è sottoscritto da Presidente e firmato dal Segretario dopo l’approvazione da parte del Consiglio direttivo.
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Consiglio di Stato
Il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte non è però a tal fine necessaria la minuziosa descrizione delle singole attività compiute e delle singole opinioni espresse
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Il Presidente è responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni prese, il Segretario è responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della adunanza.
Il verbale va trasmesso in visione prima dell’approvazione ai componenti il Consiglio direttivo.
Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono essere accolte dal presidente solo se presentate per iscritto prima della approvazione.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 25 Contenuto del verbale
1. Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:
2. luogo e data della seduta;
3. denominazione del Collegio;
4. indicazione degli assenti e dei presenti, comprese modifiche sopravvenute dei presenti;
5. ordine del giorno;
6. sintesi della discussione e deliberazioni adottate;
7. orario di inizio e di conclusione;
8. sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario. 74
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
La verbalizzazione integrale della discussione non è obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere la conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale dell’iter seguito.
Qualora un componente del Consiglio direttivo desideri far verbalizzare integralmente un proprio intervento, deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.
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Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 26 Le delibere
Le delibere del Consiglio direttivo sono atti amministrativi collegiali documentate nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi:
1. luogo e data della seduta;
2. denominazione del Collegio;
3. oggetto;
4. indicazione del numero del Verbale corrispondente;
5. indicazione degli assenti e dei presenti;
6. indicazione dell’esito della votazione;
7. preambolo (premesse di fatto e diritto);
8. la motivazione;
9. sottoscrizione del Presidente e del Segretario; 76
Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio IPASVI
Articolo 27 Funzionamento del Consiglio direttivo: gruppi di
studio e di lavoro
Il Consiglio direttivo può istituire una o più commissioni permanenti di studio e di lavoro, determinandone, di volta in volta, finalità, obiettivi, tempi e risorse. Possono essere chiamati a farne parte anche soggetti non iscritti all’Albo.
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Collegio dei Revisori
Articolo 28 Definizione e composizione del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti contestualmente con l’elezione del Consiglio direttivo. Esso dura in carica per un triennio.
I Revisori possono essere rieletti.
Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplente.
I componenti del Collegio dei Revisori eletti devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano entro tre giorni dall’elezione.
Entro otto giorni dall’avvenuta elezione, il Collegio dei Revisori viene convocato dal componente del Collegio dei Revisori più anziano di età.
La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione.
L’ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione della carica di Presidente del Collegio dei Revisori. 78
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 10
omissis
2. Sono inoltre beni culturali:
omissis
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
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D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Art. 30
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
omissis.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.
81
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Art. 54
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati :
omissis
d) gli archivi;
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Suddivisione Archivi
• Archivio corrente: complesso di documenti relativi alla trattazione degli affari in corso
• Archivio di deposito: fascicoli di cui è terminata la trattazione e che richiedono un accesso poco frequente
• Archivio storico: documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni
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Lo scarto
Sarebbe troppo oneroso e pressochè inutile conservare illimitatamente l'archivio nella sua totalità: esso deve essere periodicamente sottoposto ad una selezione razionale, che va prevista fin dal momento della creazione dei documenti, e va disciplinata nel piano di conservazione .
84
Lo scarto
Lo scarto di documenti dell'archivio dell'Ente è subordinato ad autorizzazione della Soprintendenza Archivistica. (art. 21 L. 42/204)
Il criterio fondamentale della selezione è quello di salvare, per scopi giuridico-amministrativi e per finalità storiche, la testimonianza essenziale delle funzioni istituzionali svolte.
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Il protocollo
Nel rispetto della sua autonomia organizzativa nel creare e ordinare il suo archivio, l'Ente è tenuto a utilizzare alcuni strumenti indicati dalla legge. Questi sono essenzialmente: la registrazione di protocollo, la classificazione e il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (artt. 53, 55, 56 e 61 DPR 445/2000).
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Il protocollo
D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
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DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 50, comma 3
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione
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DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 53, comma 5
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell’amministrazione.
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DPR 445/200 articolo 50
Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
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I compiti del protocollo
• È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale dei documenti nel momento della loro formazione
• Assicura – con il titolario – una struttura organizzata all’archivio
• Regola le procedure dalla nascita attraverso una rigida cronologia (numero di corda)
• Avvia la corretta distribuzione dei documenti correnti
• Realizza i collegamenti tra i vari fascicoli e i singoli documenti
• Censisce la mole documentaria posta in essere da un ente produttore
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Il registro di protocollo
Il registro di protocollo è atto pubblico di fede privilegiata (fa cioè fede fino a querela di falso: cfr. Consiglio di Stato, 1993, I, 838); serve ad accertare l'esistenza dei documenti e ad attribuire data certa alla loro spedizione o ricezione, o anche semplicemente, per gli atti interni, alla loro creazione. La data certa è importante in relazione alla durata dei procedimenti amministrativi ed anche per altri profili giuridici.
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DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 53
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile
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DPR 445/2000 articolo 55
La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile
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DPR 445/2000 articolo 56
Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni
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Documenti da non protocollare
• Gazzette Ufficiali
• Bollettini ufficiali e notiziari della PA
• Atti preparatori interni
• Giornali
• Riviste
• Libri
• Materiali pubblicitari
• Documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione
• Biglietti di auguri, ringraziamenti, condoglianze e congratulazioni
• Note di ricezione e-mail
• Note relative a eventi che non attivino procedimenti amministrativi
• Lettera accompagnatorie di fatture
• Richieste di ferie e permessi vari
• Certificati medici
• Ricevute di ritorno delle raccomandata AR
• Note relative a visite fiscali (si protocollano solo quelle “sfavorevoli” al dipendente, es. per assenza)
• Offerte/preventivi di terzi non legati ad una gara e/o non richiesti
• Bandi di concorsi e avvisi di enti pubblici e privati
• Albi dei Collegi
• Notifica da parte dei Collegi di avvenuta iscrizione/cancellazione
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Titolario FNC Ipasvi I – Amministrazione – Affari Generali 1. Leggi e regolamenti di carattere generale e normativa di riferimento, comprese linee
guida e direttive 2. Regolamenti, circolari e direttive interni, sigillo 3. Informative istituzionali su collegi, ordini professionali, federazione e consigli nazionali,
nonché enti pubblici e privati 4. Istituzione, costituzione e riorganizzazione collegi 5. Fabbisogno, statistica e reporting 6. Sistema informativo, procedure, processi, procedimenti, organizzazione degli uffici e
obiettivi 7. Archivio 8. Tutela dei dati personali 9. Qualità, controllo di gestione e auditing 10. Rapporti sindacali, negoziazione e contrattazione 11. Sicurezza e salute dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro 12. Informazioni e relazioni con il pubblico, relazioni esterne e attività promozionali sulla
professione 13. Editoria 14. Eventi, progetti, patrocini e contributi economici 15. Cerimoniale e attività rappresentanza 16. Programmi, accordi, temi e pareri di interesse generale con soggetti nazionali e
internazionali (Unione europea, Parlamento, associazioni professionali ecc.) 17. Solidarietà, cooperazione e interventi di carattere umanitario II – Organi di governo, di gestione e di garanzia nonché comitati e commissioni 1. Consiglio nazionale 2. Comitato centrale e consiglieri 3. Collegio dei revisori dei conti 4. Presidente, Vice presidente 5. Segretario 6. Tesoriere 7. FEPI 8. Commissioni e comitati permanenti 9. Coordinamento regionale dei Collegi 10. CUP Comitato unitario delle professioni 11. Commissioni e comitati interni e relative nomine e deleghe 12. Commissioni e comitati esterni e relative deleghe Serie archivistica: Per ogni organo è istituita una serie dei provvedimenti
III – Esercizio professionale 1. Esercizio professionale (iscrizione, trasferimento, cancellazione, quote etc.) 2. Informative su professionisti (iscritti, non iscritti o già iscritti) e conferme 3. Albo professionale IPASVI 4. Procedimento disciplinare e segnalazioni 5. Codice di deontologia 6. Nomenclatore tariffario 7. Didattica, ricerca e formazione obbligatoria 8. Libera professione, incarichi retribuiti 9. Pubblicità sanitaria 10. Cassa di previdenza 11. Associazioni infermieristiche
IV – Attività giuridico-legale 1. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale 2. Atti di liberalità – contratti convenzioni 3. Gestione sinistri e indennizzi 4. Illeciti penali e amministrativi (reati e contravvenzioni) 5. Procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo del Collegio
e del Collegio dei revisori dei conti 6. Scioglimento dei Consigli direttivi dei Collegi 7. Pareri, consulenze e informative giuridiche e amministrative
V – Personale e collaboratori 1. Assunzioni (concorsi, selezioni, colloqui, etc.), inquadramento, contratto, mansionario,
retribuzioni e compensi 2. Assenze, inabilità al lavoro, invalidità, infermità 3. Assicurazione, previdenza e assistenza ed equo indennizzo 4. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 5. Servizi a domanda individuale 6. Formazione e aggiornamento del personale 7. Mobilità, cessazione e quiescenza 8. Personale non dipendente Serie archivistica: Per ogni dipendente e collaboratore va istruito un fascicolo personale (matricola, cognome e nome) contenente tutti i documenti inerenti alla persona medesima.
VI – Finanza, contabilità e bilancio 1. Ricavi e riscossioni 2. Costi, pagamenti e rendicontazioni 3. Bilancio (preventivo, variazioni, e di esercizio) 4. Servizio bancario, servizio postale e tesoreria 5. Fisco, tasse, imposte e tributi 6. Pagamenti, rimborsi, fondo piccole spese
VII – Patrimonio, economato e provveditorato 1. Acquisizione e alienazione di beni immobili 2. Locazione, fitti passivi e attivi e diritti reali 3. Manutenzione ordinaria e straordinaria, destinazione d’uso, impiantistica 4. Inventario e rendiconto patrimoniale 5. Acquisizione, cessione, manutenzione di beni mobili e di servizi e rapporti con i fornitori 6. Ecologia e rifiuti
VIII – Oggetti diversi
Senza suddivisioni in classi; affari che non rientrano nei precedenti titoli per assegnazione di nuove funzioni o comunque non previste
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10
5
Documenti emanati dalla FNC
• - il manuale Protocollo Iride
• - il Titolario del Collegio
• - Le Linee Guida per la gestione , tenuta e tutela dei documenti amministrativi del Collegio approvate con delibera n. 50/07
• - Manuale di Gestione pubblicato dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
• - Le Voci di indice in ordine alfabetico e voci di indice in ordine di titolario.
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La PEC
• Garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza.
• Mezzo di comunicazione fondamentale perchè coniuga la semplicità d’uso della posta elettronica con le garanzie fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale (PA)
100
L. 28 – 01 - 2009 n. 2 articolo 16
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all‘articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 8, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
101
• Normativa sul Protocollo informatico: obbligo di attivare una PEC per ciascun Registro di Protocollo e comunicarla al CNIPA (oggi DIGIT PA)
• CAD: tutte le PA devono attivare una PEC e divulgarla (Sito istituzionale, Indice delle PA)
102
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
(Sistema certo di trasmissione solo però tra PEC)
103
Stessa validità legale di una Raccomandata AR ma …..
• la conoscibilità certa della casella mittente e quindi del titolare (mentre non è tracciato colui che spedisce una raccomandata);
• la possibilità di legare in maniera certa ed opponibile la trasmissione con il documento trasmesso (tale possibilità è preclusa con la raccomandata).
104
Una volta inviato un documento tramite PEC e ottenuta l’attestazione che il messaggio è stato consegnato all’altro indirizzo PEC la responsabilità per la mancata effettiva lettura del documento inviato ricade solo sul destinatario stesso. (Art. 16 comma 9 L. n. 2/2009)
(E’ consigliabile quindi aprire giornalmente la propria PEC. Si può fare da qualsiasi computer)
105
L. 28 – 01 - 2009 n. 2 articolo 16
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
106
L. 28 – 01 - 2009 n. 2 articolo 16
7 bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.
107
L. 28 – 01 - 2009 n. 2 articolo 16
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
108
Nota del 20/12/2013 ai Collegi
Contatti con InfoCamere per concordare le modalità dell’invio del flusso giornaliero centralizzato da parte della Federazione delle PEC degli iscritti.
I Collegi provinciali devono autorizzare espressamente la Federazione a detto invio.
Il mancato ricevimento di detta autorizzazione sarà registrato dal programma e obbligherà di conseguenza il relativo Collegio a procedere autonomamente all’invio delle PEC dei propri iscritti.
L’invio della PEC è un obbligo di legge.
Il possesso da parte di un professionista di una CEC-PAC non è sufficiente al fine di rispettare l'obbligo di dotarsi di una casella PEC introdotto per società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni dal
Decreto Legge 185/08, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009.
109
Normativa di riferimento
DLgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche
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CCNL di riferimento
Contratto integrativo del CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007
CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo biennio economico 2008-2009
Due livelli di contrattazione
- Nazionale
- Decentrata di Ente (per trattamenti accessori, formazione ecc.)
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Sistema di classificazione del personale - art. 13 CCNL 1998/2001 e succ. CCNL 2006-2009
Tre aree professionali
A tre livelli economici A1-A2-A3
B tre livelli economici B1-B2-B3
C cinque livelli economici C1-C2-C3-C4-C5
Ogni area ha una declaratoria che specifica:
Accesso dall’esterno – requisiti
Accesso dall’interno – requisiti
Ogni posizione è esplicitata in termini di conoscenza e contenuti attitudinali
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I Collegi provinciali, in quanto enti pubblici non economici anche se dotati di propria autonomia patrimoniale, devono osservare le norme previste dal Testo unico sul rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (d.lgs.2001/165) ed in particolare definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ispirandosi ai criteri indicati all’art.2 assumendo ogni determinazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro(art. 5 e 6).
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L’organizzazione e la disciplina degli uffici e la gestione delle risorse umane avviene nel rispetto degli artt. 6 e 7, previa verifica degli effettivi fabbisogni e informazione sindacale e garantendo parità e pari opportunità.
I Collegi quindi devono dotarsi di Pianta organica con apposita e motivata delibera da trasmettere per l’approvazione alla Federazione Nazionale (Circolare 5/2004)
Prima di procedere ad un concorso è obbligatorio avviare le procedure di mobilità (art. 34 bis D.Lgs 165/2001)
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Art. 1 DPR 404/1997 - Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo «La Triennale» di Milano.
1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.
2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
116
3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.
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LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Premesso:
che il Collegio ……………………….. con delibera n. n , ha rilevato la necessità di dotarsi, in organico, di un supporto tecnico/amministrativo con funzioni di ……….. , da assumersi in pianta stabile con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che, pertanto, è stata bandito concorso pubblico a termini di legge, previa pubblicazione di bando pubblico;
che il concorso è stato esperito con comunicazione dell’esito finale da parte della Commissione giudicatrice in data……………;
che pertanto, all’esito della suddetta procedura, il Collegio ha individuato il soggetto più idoneo ratificando l’esito del concorso e la relativa graduatoria, con delibera n. ………;
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LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI
tanto premesso
Tra:
Il Collegio Provinciale…………………., con sede in ………….., Via …………………., C.F. n. ……………….., rappresentato dal Presidente pro-tempore ……………………
e
il/la sig./sig.ra …………., nat… a ………….., residente in……………, Via……………, C.F. n.
si stipula e si conviene quanto segue: 119
LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI
1. Il Collegio con il presente atto inquadra il/la sig./sig.ra ………… nella categoria B2 ex sesto livello di qualifica funzionale come previsto del CCNL enti pubblici non economici vigente.
2. Il rapporto di lavoro instaurato tra le parti è di carattere subordinato a tempo indeterminato e ha inizio a partire dalla data del …………….
3. Il livello retributivo è quello dell’Area B (posizione B2) in base a quanto previsto dal CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici in vigore, con riferimento alla categoria di inquadramento.
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LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI
4. Le mansioni sono quelle specifiche del proprio profilo professionale – posizione B2 – da svolgere in particolare nel settore della amministrazione finanziaria e contabile dell’ente. Le specifiche mansioni dovranno comunque essere confermate alla fine del periodo di prova, anche in rapporto ad una eventuale riorganizzazione degli uffici del Collegio.
5. Il periodo di prova ha durata di quattro mesi ai sensi dell’art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.1999 a decorrere dalla data del 3 aprile 2006. 121
LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI
6. L’orario di servizio approvato da questo Collegio è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su 5 giorni lavorativi stabilito, sulla base della normativa vigente, dal……………...
7. Per i primi tre anni il dipendente ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite. Sono inoltre attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono.
Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi.
Trascorsi i tre anni di cui sopra il dipendente ha diritto a 28 giorni di ferie retribuite più le 4 giornate di riposo.
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LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI
8. Il luogo di lavoro è presso la sede del Collegio………………..in .
9. Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con DPR in data 28/11/2000.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni in conformità della disciplina legislativa e contrattuale in materia. 123
LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI IPASVI
10. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, nel Codice Civile (Libro V) e nel CCNL per i dipendenti del comparto degli enti pubblici non economici.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Collegio
Il/ La Dipendente
Luogo e data __________________________ 124
Il Ministero della salute con nota del 1/8/2014 dichiarava che, in caso di assenza di un dirigente, il responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione può essere individuato nella figura del Segretario dell’ordine o Collegio
(Nota trasmessa ai Collegi il 6/8/2014)
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Disposizioni Generali
Programma per la Trasparenza e l'Integrità
Sezione contenente il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, come indicato all'art. 10, c. 8, lett a) del d.lgs. 33/2013
Atti generali Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Oneri informativi per cittadini e imprese
Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
127
128
• 1. la bozza del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione, corredato di scheda per la valutazione dell’indice di rischio (all. 1 e 2);
• 2. la bozza del regolamento per la trasparenza e l’accesso agli atti, parte integrante del pino triennale di cui al punto precedente, corredato dei relativi allegati (all. 3, 4, 5 e 6);
• 3. la bozza del codice di comportamento per il personale dipendente del collegio Ipasvi;
• 4. le bozze di delibera per la nomina del responsabile della trasparenza e anticorruzione, per l’adozione del piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione e per l’adozione del codice di comportamento.
Nota FNC 13/1/2015)
129
Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Articolazione degli uffici
Sezione relativa all'articolazione degli uffici, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013
Telefono e posta elettronica
Sezione relativa a telefono e posta elettronica, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
Consulenti e collaboratori
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
130
Personale Incarichi amministrativi di vertice Sezione relativa agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato all'art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Dirigenti Sezione relativa ai dirigenti, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Posizioni organizzative Sezione relativa alle posizioni organizzative, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d) del d.lgs. 33/2013
Dotazione organica Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'art. 16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Personale non a tempo indeterminato
Sezione relativa al personale non a tempo indeterminato, come indicato all'art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Tassi di assenza Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Contrattazione collettiva Sezione relativa alla contrattazione collettiva, come indicato all'art. 21, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Contrattazione integrativa Sezione relativa alla contrattazione integrativa, come indicato all'art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013
OIV Sezione relativa all'Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013 131
Bandi di concorso Sezione relativa ai bandi di concorso, come indicato all'art. 19 del d.lgs. 33/2013
Performance Piano della Performance
Sezione contenente il piano della Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013
Relazione sulla Performance
Sezione contenente la relazione sulla Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013
Ammontare complessivo dei premi
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Dati relativi ai premi Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Benessere organizzativo
Sezione relativa al benessere organizzativo, come indicato all'art. 20, c. 3 del d.lgs. 33/2013
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Enti controllati *** Enti pubblici vigilati Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa
Sezione contenente i dati aggregati sull'attività amministrativa, come indicato all'art. 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Tipologie di procedimento Sezione relativa alle tipologie di procedimento, come indicato all'art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Monitoraggio tempi procedimentali
Sezione relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, come indicato all'art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013
133
Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo-politico
Sezione relativa ai provvedimenti degli organi di indirizzo politico, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
134
Controlli sulle imprese
Sezione relativa ai controlli sulle imprese, come indicato all'art. 25 del d.lgs. 33/2013
Badi di gara e contratti
Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità
Sezione relativa a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come indicato all'art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Atti di concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
135
Bilanci Bilancio preventivo e consultivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Beni immobili e gestione patrimoni
Patrimonio immobiliare
Sezione relativa al patrimonio immobiliare, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
Canoni di locazione e affitto
Sezione relativa ai canoni di locazione e affitto, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
136
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Sezione relativa ai controlli e rilievi sull'amministrazione, come indicato all'art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Sezione relativa alla carta dei servizi e agli standard di qualità, come indicato all'art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Costi contabilizzati
Sezione relativa ai costi contabilizzati, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013
Tempi medi di erogazione dei servizi
Sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013
Liste di attesa Sezione relativa alle liste di attesa, come indicato all'art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013 137
Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
IBAN e pagamenti informatici
Sezione relativa a IBAN e pagamenti informatici, come indicato all'art. 36 del d.lgs. 33/2013
Opere pubbliche Sezione relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 38 del d.lgs. 33/2013
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Pianificazione e governo del territorio Sezione relativa alla pianificazione e governo del territorio, come indicato all'art. 39 del d.lgs. 33/2013
Informazioni ambientali Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013
Strutture sanitarie private e accreditate Sezione relativa alle strutture sanitarie private accreditate, come indicato all'art. 41, c. 4 del d.lgs. 33/2013
Interventi straordinari e di emergenza Sezione relativa a interventi straordinari e di emergenza, come indicato all'art. 42 del d.lgs. 33/2013
Altri contenuti
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013
139