IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
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18 FEBBRAIO
2017
IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72,
sono fatturate in regime di non imponibilità
«le cessioni, anche tramite commissionari, dei beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni
all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza
pagamento dell’imposta»
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
MOTIVAZIONE STORICA E ATTUALE
La fattispecie venne prevista affinché gli esportatori non si trovassero in uno
stato “cronico” di credito IVA, un tempo compensabile solo verticalmente o
richiedibile a rimborso, ma con tempi di restituzione non brevi.
Attualmente, nonostante la possibilità di operare compensazioni
orizzontali e la contestuale riduzione dei tempi di rimborso, la fattispecie
viene comunque utilizzata per godere immediatamente del beneficio
finanziario.
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2017
IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
IL PRINCIPIO GENERALE
Poiché un esportatore emettendo fatture non imponibili e al contempo
ricevendo dai fornitori fatture con IVA esposta si verrebbe a trovare in uno
stato “cronico” di credito IVA, viene prevista la fattispecie di cui all’art. 8,
primo comma, lettera c) del DPR n. 633/72, grazie alla quale l’esportatore,
ricorrendone il presupposto soggettivo (STATUS), può formulare il suo intento
di richiedere ai fornitori l’applicazione dell’articolo sopra citato, nei limiti di
importo delle sue operazioni non imponibili effettuate nei dodici mesi precedenti
(PLAFOND)
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BENI E SERVIZI ACQUISTABILI
L’esportatore abituale può utilizzare il plafond disponibile per acquistare beni e
servizi in sospensione d’imposta.
Tutti i beni e servizi qualunque sia la loro destinazione, possono essere acquistati
o importati utilizzando il plafond disponibile.
Le uniche eccezioni sono costituite da:
- fabbricati e aree fabbricabili;
- beni e servizi con IVA oggettivamente indetraibile (art. 19bis 1 DPR 633/72).
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LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE
Si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra:
l’ammontare dei corrispettivi delle: cessioni all’esportazione + operazioni assimilate all’esportazione + servizi internazionali + operazioni intracomunitarie
______________________________________________________ > 10% volume d’affari, determinato a norma dell’art.20 del DPR n. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE
Il rispetto del requisito quantitativo visto nella slide precedente viene
calcolato facendo riferimento alle operazioni nell’anno precedente.
I contribuenti hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento,
in ciascun mese, quello delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti,
purché sia rispettato il parametro.
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
IL PLAFOND
É il limite per gli acquisti senza il pagamento dell’IVA ed è dato dalla somma delle seguenti operazioni non imponibili: - cessioni all’esportazione ex art. 8, primo comma lett. A) e B) - cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti art.8bis - servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali art.9 - operazioni di cui agli artt. 71 e 72 che sono equiparate agli artt. 8, 8bis e 9 - cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93 - prestazioni di servizi intracee. - operazioni di cui all’art. 58 comma 1 DL 331/93 - margini di cui al DL41/95 relativi a operazioni non imponibili che costituiscono
plafond
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
IL PLAFOND CALCOLATO CON METODO FISSO O SOLARE
Il limite per gli acquisti senza il pagamento dell’IVA è dato dalla somma
delle operazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente.
Individuato questo valore, esso dovrà essere monitorato nei mesi, al fine
di verificare l’eventuale suo intero utilizzo durante l’anno in modo tale da
evitare di effettuare acquisti in eccesso rispetto al plafond (SPLAFONARE).
Qualora, invece, giunti alla fine dell’anno residuasse ancora del plafond non
utilizzato questo viene perso.
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IL PLAFOND CALCOLATO CON METODO MOBILE O DEI DODICI MESI PRECEDENTI
Il limite per gli acquisti senza il pagamento dell’IVA è dato dalla somma
delle operazioni non imponibili registrate nei dodici mesi precedenti.
Per determinare il plafond disponibile all’inizio di ogni mese occorre:
- calcolare le cessioni all’estero al netto delle cessioni del mese diventato
tredicesimo
- calcolare le utilizzazioni effettuate depurando da tale valore l’importo riferito
alle cessioni all’estero del tredicesimo, non più computabile fino a concorrenza
di tale importo
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
VARIAZIONE DA PLAFOND FISSO A MOBILE E VICEVERSA
FISSO → MOBILE
Il plafond disponibile al 1°gennaio del nuovo anno sarà pari all’ammontare
delle operazioni rilevanti per la formazione del plafond registrate nell’anno
solare precedente.
MOBILE → FISSO
Il plafond disponibile al 1°gennaio del nuovo anno sarà pari al plafond
disponibile a tale data calcolato con il metodo mobile. Questo sarà il plafond
disponibile per l’intero anno.
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
LO SPLAFONAMENTO
Può accedere che l’esportatore abituale effettui acquisti in sospensione
d’imposta in misura superiore rispetto a quello che era il plafond
effettivamente utilizzabile: in questi casi si parla di SPLAFONAMENTO,
ovvero di superamento del plafond.
Cosa accade in questa ipotesi?
Si hanno tre strade per regolarizzare.
- chiedere al fornitore di emettere una nota di variazione per la sola IVA;
- emettere autofattura per l’importo dell’IVA omessa, ed effettuare
ravvedimento operoso;
- emettere autofattura per l’importo dell’IVA omessa, ed inserirla nella
liquidazione periodica, oltre a interessi e sanzioni.
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ASPETTI OPERATIVI
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ESPORTATORE ABITUALE FORNITORE
1 Verifica il suo status di esportatore abituale
2 Verifica il suo plafond disponibile
3 Emette la dichiarazione d’intento Riceve la dichiarazione d’intento
4 Registra la dichiarazione d’intento Registra la dichiarazione d’intento e fa la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate
5 Emette fattura
«operazione non imponibile art 8, comma 1, lett. c)»
6 Verifica la capienza del suo plafond
7 Compila l’apposito quadro della dichiarazione IVA
Fino all’11.02.2015:
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
ASPETTI OPERATIVI
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ESPORTATORE ABITUALE FORNITORE
1 Verifica il suo status di esportatore abituale
2 Verifica il suo plafond disponibile
3 Emette la dichiarazione d’intento e fa la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate
4 Registra la dichiarazione d’intento
5 Invia al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente
alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
Riceve dichiarazione d’intento e relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate
6 Riscontra telematicamente l’avvenuta presentazione all’
Agenzia delle Entrate
7 Emette fattura
«operazione non imponibile art 8, comma 1, lett. c)»
8 Verifica la capienza del suo plafond
9 Compila l’apposito quadro della dichiarazione IVA
(quadro VC)
Riepiloga nell’apposito quadro della dichiarazione IVA i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute (quadro VI)
Dal 12.02.2015:
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LA DICHIARAZIONE D’INTENTO
L’esportatore abituale per poter effettuare acquisti in sospensione d’imposta
deve emettere una dichiarazione d’intento, che:
- deve essere emessa in duplice copia
- deve essere numerata progressivamente per ogni anno solare
- deve essere consegnata o inviata al fornitore nazionale, prima che sia
effettuato il primo acquisto
- deve essere presentata in dogana per sospendere l’imposta sulle importazioni
- deve essere compilata su modello conforme a quello ministeriale approvato
con DM 16.12.1986
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LA DICHIARAZIONE D’INTENTO (segue)
La dichiarazione d’intento può essere emessa con riferimento:
- ad un singolo acquisto (unica alternativa per le importazioni)
- a tutti gli acquisti di beni e/o servizi presso un fornitore entro un determinato
valore
- a tutti gli acquisti di beni e/o servizi presso un fornitore in un certo periodo
di tempo
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18 FEBBRAIO
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ATTENZIONE Tale possibilità rimane valida per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare fino al 28.02.2017; dal 01.03.2017 tale possibilità non è più prevista dal nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con Provvedimento direttoriale del 02.12.2016.
Le dichiarazioni d’intento perdono sempre la loro validità al 31 dicembre dell’anno di emissione.
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LA DICHIARAZIONE D’INTENTO (segue)
Con la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale:
- dichiara sotto la propria responsabilità di avere i requisiti per essere considerato
un esportatore abituale;
- rende noto al fornitore, la sua volontà di acquistare beni e servizi senza il
pagamento dell’IVA.
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
LA DICHIARAZIONE D’INTENTO (segue)
Nel caso in cui l’esportatore abituale si renda conto che sta per esaurire il
plafond, deve inviare tempestivamente una comunicazione con la quale
revoca la dichiarazione d’intento precedentemente inviata.
Anche la revoca va compilata in duplice copia, e una volta ricevuta il fornitore
emetterà le successive fatture con l’applicazione dell’IVA
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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
ADEMPIMENTI DELL’ESPORTATORE ABITUALE
L’esportatore abituale deve:
• emettere la dichiarazione d’intento;
• numerare progressivamente per ogni anno solare le dichiarazioni d’intento emesse;
• registrare le dichiarazioni d’intento emesse in un apposito registro delle dichiarazioni d’intento emesse o in una sezione del registro IVA vendite entro i 15 giorni successivi all’emissione;
• comunicare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento esclusivamente per via telematica e consegnare copia della ricevuta al fornitore unitamente alla dichiarazione d’intento;
• compilare il quadro VC della dichiarazione IVA.
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ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE
Il fornitore deve:
• verificare la correttezza delle dichiarazioni d’intento ricevute;
• verifica l’avvenuta trasmissione all’A. d. E. sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
• numerare progressivamente per ogni anno solare le dichiarazioni d’intento ricevute;
• registrare le dichiarazioni d’intento ricevute in un apposito registro delle dichiarazioni d’intento ricevute o in una sezione del registro IVA vendite entro i 15 giorni successivi all’emissione;
• emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) DPR 633/72 indicando il numero e data della dichiarazione d’intento relativa.
• Riepilogherà i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA
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