Il Salone del RisparmioMilano, 19 aprile 2012
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Francesca MorettiSettore fiscale Assogestioni
Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei partecipanti Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteriai fondi italiani ed esteri
Francesca MorettiFrancesca MorettiSettore Fiscale AssogestioniSettore Fiscale Assogestioni
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Francesca MorettiSettore fiscale Assogestioni
Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
SommarioSommario
Tipologie di redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi
di
investimento collettivo del risparmio
Il regime di tassazione dei partecipanti ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici
Il regime di tassazione dei partecipanti ad OICVM esteri
Impatto dell’unificazione dell’aliquota sul regime di tassazione dei partecipanti ad organismi di investimento
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Francesca MorettiSettore fiscale Assogestioni
Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Tipologie di redditi derivanti dalla partecipazione Tipologie di redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmioad organismi di investimento collettivo del risparmio
il possesso di quote o azioni di OICR può generare:
redditi di capitale
di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR (proventi che il partecipante ritrae dall’impiego delle somme affidate all’organismo di investimento e cioè
i proventi direttamente riferibili all’incremento di patrimonio rilevato in capo all’OICR);
redditi diversi di natura finanziaria
di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR (differenziali positivi o negativi realizzati attraverso la cessione o il rimborso delle quote o azioni acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici, al netto dei redditi di capitale pro-tempore-
maturati) e
le perdite di partecipazione
direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all’OICR ai sensi dell’art. 67, comma 1-quater, del TUIR (ossia, i differenziali negativi rilevati confrontando l’importo affidato in gestione con quello ottenuta attraverso il
disinvestimento).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei Il regime di tassazione dei partecipanti ad OICR italiani partecipanti ad OICR italiani
e a fondi lussemburghesi storicie a fondi lussemburghesi storici
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi di capitaleIl regime di tassazione dei redditi di capitale
con la soppressione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione dell’organismo di investimento,
a decorrere dal 1° luglio
2011, la tassazione avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi;
sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici è
prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte ai
sensi
dell’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73:
stabilita nella misura del 12,50% fino al 31 dicembre 2011 (ed elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 20%) sui
proventi distribuiti
ai partecipanti in costanza di partecipazione all’OICR (c.d. proventi periodici)
ovvero sui
proventi compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione
delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
(il valore e il costo delle quote o azioni è
rilevato dai prospetti periodici dell’organismo).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi di capitaleIl regime di tassazione dei redditi di capitale
ai fini dell’applicazione delle ritenuta:
si considera cessione
anche il
trasferimento di quote o azioni
a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza
(salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione);
per il versamento della ritenuta, considerato che in tal caso non vi è, di fatto, la percezione di alcun corrispettivo, il contribuente è
tenuto a fornire al sostituto d’imposta la necessaria provvista;
devono considerarsi fiscalmente rilevanti anche le
operazioni di switch
aventi ad
oggetto quote o azioni di OICR, ossia i trasferimenti effettuati
da un comparto ad un altro del medesimo organismo di investimento.
la rilevanza fiscale delle predette operazioni discende sostanzialmente dalla circostanza che sotto il profilo giuridico ciascun fondo comune o ciascun comparto di uno stesso fondo costituisce un patrimonio autonomo ai sensi dell’art. 36 del TUF. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alle operazioni di passaggio tra classi di quote o azioni: le classi di quote o azioni non costituiscono, infatti, patrimoni separati ed autonomi, ma vengono costituite all’interno di un medesimo organismo di investimento o comparto al fine, ad esempio, di applicare differenti regimi
commissionali in funzione della tipologia dell’investitore.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi di capitaleIl regime di tassazione dei redditi di capitale
il sostituto d’imposta
il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta è, in via principale, l’emittente delle quote o azioni (ossia la
SGR, la
SICAV
e, per i fondi lussemburghesi storici, il
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni nel territorio dello Stato);
in caso di negoziazione delle quote o azioni, la ritenuta è
applicata dai
soggetti incaricati della negoziazione delle quote o azioni
dell’OICR
(che, a seconda dei casi, può coincidere o meno con l’emittente delle quote o azioni);
qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società
autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF (ad esempio, Monte Titoli Spa), il sostituto d’imposta è
l’intermediario, residente o non residente, presso cui le quote o azioni sono depositate
e che, direttamente o indirettamente, aderisce al sistema di deposito accentrato; nell’ipotesi in cui le quote o azioni siano depositate presso intermediari non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato, l’applicazione della ritenuta deve essere affidata ad un
rappresentate fiscale in Italia.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi di capitaleIl regime di tassazione dei redditi di capitale
modalità
di applicazione della ritenuta:
la ritenuta è
applicata:
a titolo d’acconto, in relazione alle partecipazioni detenute nell’esercizio di imprese commerciali;
a titolo d’imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società.
la ritenuta non è
applicata
sui proventi percepiti dai
soggetti non residenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del D.Lgs.
1° aprile 1996, n. 239
(ossia nei confronti di SNR che risiedono in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni (ad oggi, trattasi dei Paesi individuati dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni, c.d. “white
list”) nonché
di investitori istituzionali esteri, anche se privi di soggettività
tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, di enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia, di banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi di capitaleIl regime di tassazione dei redditi di capitale
la ritenuta non è
applicata:
sui proventi relativi a quote o azioni detenute nell’ambito di gestioni individuali
per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del
regime del risparmio gestito
di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 461/97;
sui proventi percepiti dagli OICR istituiti in Italia
(compresi i fondi immobiliari) e dai fondi lussemburghesi storici;
sui proventi percepiti dalle forme pensionistiche complementari
di cui al d.lgs. n. 252/05.
i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all’organismo di investimento sono assoggettati alle specifiche disposizioni che regolano la tassazione dei soggetti in questione.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime transitorio di tassazione dei partecipantiIl regime transitorio di tassazione dei partecipanti
il regime transitorio di tassazione dei redditi di capitale(art. 2, commi da 73 a 77, del d.l. n. 225/10)
con il passaggio della tassazione in capo ai partecipanti, sono state previste specifiche disposizioni volte a disciplinare,
in funzione della natura dell’investitore
(investitore privato, impresa commerciale, investitore non residente, forma pensionistica complementare), il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani e a fondi lussemburghesi storici con riferimento alle
quote o azioni detenute alla data del 30 giugno 2011;
tali disposizioni sono volte ad
evitare fenomeni di doppia imposizione
dei redditi o di
doppia deducibilità
delle perdite
in capo ai partecipanti tenuto conto che fino al 30 giugno 2011 è
stato applicato il regime di tassazione per maturazione del risultato della gestione dei predetti organismi di investimento.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime transitorio di tassazione dei partecipantiIl regime transitorio di tassazione dei partecipanti
in particolare:
il regime transitorio tiene conto del fatto che, qualora alla data del 30 giugno 2011 vi sia stato un
incremento del valore del patrimonio
dell’organismo di investimento questo ha scontato la tassazione in capo all’organismo medesimo mentre, in caso di
decremento di valore del patrimonio, la perdita è
attribuita pro-quota
ai partecipanti mediante il riconoscimento, in via definitiva, di un maggior valore della quota o azione pari al 12,50% (o del 27% in caso di investimento in partecipazioni
qualificate) del relativo ammontare;
non è
stato previsto un regime transitorio per i
proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo; pertanto, i proventi periodici percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011 sono assoggettati al nuovo regime di tassazione di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 anche se maturati prima della predetta data.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi diversiIl regime di tassazione dei redditi diversi
ai
redditi diversi di natura finanziaria
realizzati attraverso il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni dell’OICR nonché
alle perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all’OICR, si applicano:
le disposizioni previste per i singoli regimi impositivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs.
n. 461/97
(regime della dichiarazione, risparmio amministrato ovvero risparmio gestito), se percepiti al di fuori
dell’esercizio dell’impresa;
le disposizioni del TUIR in materia di reddito d’impresa, se detti redditi sono percepiti nell’ambito di un’attività
di impresa commerciale;
le disposizioni di cui all’art. 23 del TUIR, se i redditi sono percepiti da soggetti non residenti (nonché
le
disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs.
n. 461/97 e le norme convenzionali).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
EsempiEsempi
Valore di sottoscrizione (NAV) = 200Commissione di sottoscrizione = 5Valore rimborso (NAV) =150Reddito di capitale = 0 Minusvalenza = (150 -
205)= -55 (perdita da partecipazione al fondo)
Costo di acquisto = 200Valore di prospetto all’acquisto (NAV) = 190 Commissione di sottoscrizione = 5Valore rimborso (NAV) = 250Reddito di capitale = 250 –
190 = 60Reddito diverso = 250 –
205 –
60 = -
15 (minusvalenza realizzata in sede di rimborso)
Costo di acquisto = 200Valore di prospetto all’acquisto (NAV) = 210 Commissione di sottoscrizione = 5Valore rimborso (NAV) = 250Reddito di capitale = 250 –
210 = 40Reddito diverso = 250 –
205 –
40 = 5 (plusvalenza realizzata in sede di rimborso)
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi diversiIl regime di tassazione dei redditi diversi
redditi diversi conseguiti al di fuori dell’attività
d’impresa:
a decorrere dal 1° luglio 2011, il regime del risparmio amministrato
costituisce il
regime “naturale”
delle quote o azioni di OICR, salvo facoltà
per l’investitore di rinunciare all’applicazione di tale regime, con effetto dalla prima operazione successiva;
il rimborso (o la cessione), anche parziale, delle quote o azioni di OICR, costituisce presupposto per il rilascio da parte dell’intermediario della
certificazione di minusvalenza
(oltre, quindi, alle ipotesi di revoca
dell’opzione per l’applicazione del risparmio amministrato ovvero di chiusura del rapporto).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi diversiIl regime di tassazione dei redditi diversi
il rilascio della certificazione di minusvalenza trova applicazione in tutti quei casi in cui le
quote o azioni di OICR siano detenute in un rapporto non formalizzato in un contratto di custodia, amministrazione o deposito
ed avente ad oggetto esclusivamente le predette quote o azioni:
nelle suddette ipotesi, il contribuente essendo titolare di sole
quote o azioni di organismi di investimento risulterebbe, nella maggior parte dei casi,
impossibilitato ad utilizzare le minusvalenze realizzate;
nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano inserite in un formale contratto di custodia, amministrazione o deposito con opzione per il regime del risparmio amministrato, la certificazione di minusvalenza non può essere rilasciata in occasione del rimborso (o cessione), anche parziale, delle quote o azioni, in quanto
le minusvalenze devono essere utilizzate nell’ambito del rapporto in cui sono originate.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime transitorio di tassazione dei partecipantiIl regime transitorio di tassazione dei partecipanti
il regime transitorio di tassazione dei redditi diversi(art. 2, comma 78, del d.l. n. 225/10)
per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché
per quelli per i quali sussista uno
stabile rapporto con l’intermediario
anche in assenza di un formale contratto di
custodia o amministrazione,
aventi ad oggetto quote o azioni di OICR, intrattenuti alla data del
30 giugno 2011
con gli intermediari di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs.
n. 461/97, l’imposta sostitutiva è
applicata ai sensi del medesimo articolo, anche in mancanza di opzione (applicazione del regime risparmio amministrato);
il contribuente fornisce all’intermediario gli
elementi e la documentazione necessari ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze
costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell’imposta;
possibilità
per il contribuente di
rinunciare all’applicazione del regime del risparmio amministrato
con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il nuovo regime di tassazione Il nuovo regime di tassazione degli OICVM di diritto esterodegli OICVM di diritto estero
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitaleModifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale
l’art. 2, comma 80, del D.L. n. 225/10 ha integralmente riformulato l’art. 10-
ter della legge n. 77/83 al fine, tra l’altro, di estende l’applicazione del regime di tassazione
previsto per i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM conformi alla direttiva comunitaria
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (c.d. “OICVM armonizzati”)
ai proventi derivanti dalla partecipazione ad
OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria
e
assoggettati a forme di vigilanza
nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE)
inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell’art. 168-
bis
del TUIR (ossia in Stati o territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni –
ad oggi, gli Stati di cui al D.M. 4 settembre 1996, c.d. “white
list”).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitaleModifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale
procedura infrazione n. 4145/2008
il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM non armonizzati stabiliti negli Stati UE e SEE (più
oneroso rispetto a quello cui sono assoggettati i proventi degli OICVM armonizzati) non è
compatibile con i principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali
nell’ambito dell’UE e SEE dagli artt. 56 del
Trattato CE e 40 dell’Accordo SEE e non risulta giustificata da alcuna delle ragioni imperative di interesse generale previste dall’art. 58, par. 1, lett. b), del Trattato CE.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitaleModifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale
dal 1° luglio 2011,
i redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad
OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza
sono assoggettati a ritenuta
(nella misura del 12,50% fino al 31 dicembre 2011 ed elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 20%) e, se percepiti al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale, non concorrono più
alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti
(art. 10-ter, comma 2, della legge n. 77/83):
restano soggetti a
tassazione progressiva
solo i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM non armonizzati che non presentino i requisiti richiesti dalla normativa
(art. 10-ter, comma 6, della legge n. 77/83).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari dalla partecipazione ad OICVM comunitari
armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanzaarmonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza
modalità
di applicazione della la ritenuta:
la ritenuta è
applicata sui
proventi periodici
e su quelli
compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscatto, di liquidazione
o cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
delle quote o azioni medesime ed è
operata:
a titolo d’imposta, nei confronti dei soggetti non esercenti attività
d’impresa commerciale nonché
dei soggetti esenti o esclusi da IRES;
a titolo d’acconto, nei confronti dei soggetti che detengono le quote o azioni nell’esercizio di un’attività
d’impresa commerciale.
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Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari dalla partecipazione ad OICVM comunitari
armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanzaarmonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza
modalità
di applicazione della la ritenuta
la ritenuta è
disapplicata
nei confronti degli
OICR di diritto italiano, delle
forme pensionistiche
di cui al D.Lgs.
n. 252/05 e nell’ambito delle
gestioni individuali di portafoglio
con opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
n. 461/97 (redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all’organismo di investimento sono assoggettati alle specifiche disposizioni che regolano la tassazione dei
soggetti in questione);
non sono assoggettati
a ritenuta i proventi conseguiti da
SNR nel territorio
dello Stato
per carenza del presupposto di territorialità
previsto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR.
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Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti Il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari dalla partecipazione ad OICVM comunitari
armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanzaarmonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza
analogamente a quanto previsto per gli OICR italiani, anche per gli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza si
considera cessione il
trasferimento di quote o azioni
a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, (salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione); il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
come precisato per gli OICR italiani, devono considerarsi fiscalmente rilevanti anche le
operazioni di switch
aventi ad oggetto quote o azioni di OICVM esteri, ossia i trasferimenti effettuati da un comparto ad
un altro del medesimo organismo di investimento.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Modifiche alle disposizioni in materia di sostituto d’imposta
art. 10-ter, comma 5, della legge n. 77/83:
con riferimento alle quote o azioni
degli OICVM comunitari armonizzati o non armonizzati soggetti a vigilanza
collocate nel territorio dello Stato
la ritenuta è
applicata dal soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi, del riacquisto
o della negoziazione delle quote o azioni;
se le
quote o azioni dei predetti OICVM sono collocate all’estero, o comunque i
relativi proventi sono conseguiti all’estero, la ritenuta è
applicata dai
soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 che intervengono nella loro riscossione.
qualora i proventi siano conseguiti senza l’intervento di un intermediario incaricato della loro riscossione, gli stessi dovrebbero comunque essere assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18 del TUIR.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
I I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM OICVM diversidiversi
dagli OICVM comunitari armonizzati dagli OICVM comunitari armonizzati
e non armonizzati soggetti a vigilanzae non armonizzati soggetti a vigilanza
il regime di tassazione dei redditi di capitale:
i
proventi periodici;
i proventi compresi nella
differenza (positiva)
tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime
sono soggetti a ritenuta alla fonte operata a titolo d’acconto e concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti
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I I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM OICVM diversidiversi
dagli OICVM comunitari armonizzati dagli OICVM comunitari armonizzati
e non armonizzati soggetti a vigilanzae non armonizzati soggetti a vigilanza
il sostituto d’imposta:
i soggetti di cui
all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 che intervengono nella riscossione dei proventi operano una
ritenuta a titolo d’acconto (nella misura del 12,50% fino al 31 dicembre 2011 ed elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 20%);
la ritenuta è
disapplicata nei confronti degli OICR di diritto italiano;
non sono assoggettati
a ritenuta i proventi conseguiti da SNR nel territorio dello Stato
per carenza del presupposto di territorialità
previsto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR.
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Il redditi diversi di natura finanziaria derivanti Il redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteridalla partecipazione ad OICVM esteri
il regime di tassazione dei redditi diversi:
le differenze positive o negative
(al netto dei redditi di capitale maturati) tra i valori di rimborso, cessione
o liquidazione
delle quote e quelli di acquisto o sottoscrizione e le
perdite da partecipazione
all’OICVM (art. 67, comma 1-quater, TUIR) sono tassate secondo:
le
disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs.
n. 461/97
(regime dichiarativo, amministrato o gestito), se i redditi sono percepiti al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale;
le
disposizioni del TUIR in materia di reddito d’impresa, se i redditi sono percepiti nell’ambito di un’attività
d’impresa commerciale;
le
disposizioni di cui all’art. 23 del TUIR, se i redditi sono percepiti da soggetti non residenti (nonché
le
disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs.
n. 461/97 e le norme convenzionali).
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Il redditi diversi di natura finanziaria derivanti Il redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteridalla partecipazione ad OICVM esteri
il regime “naturale”
di tassazione dei redditi diversi:
regime del risparmio amministrato
è
il regime naturale di tassazione dei redditi diversi relativi alle quote o azioni di OICVM di diritto
estero, con possibilità
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva
(art. 6, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs.
n. 461/97);
il rimborso (o la cessione), anche parziale, di quote o azioni di OICVM di diritto estero costituisce presupposto per il rilascio della certificazione di minusvalenza
(art. 6, comma 5, del D.Lgs.
n. 461/97) da utilizzare in dichiarazione dei redditi ovvero in rapporti di custodia, amministrazione o deposito con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato.
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Unificazione dellUnificazione dell’’aliquota: aliquota: impatto sul regime di tassazione dei impatto sul regime di tassazione dei
partecipanti ad organismi di investimentopartecipanti ad organismi di investimento
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Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri
Decorrenza applicazione aliquota 20%Decorrenza applicazione aliquota 20% (art. 2, commi da 6 34, del d.l. n. 138/2011)
comma 6: le
ritenute e le imposte sostitutive
sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis)
a c-quinquies),
del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%;
comma 9: l’aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’art. 44 del TUIR divenuti esigibili
e ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati
a decorrere dal 1° gennaio 2012
regola generale applicabile anche ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR:
per i proventi derivanti dal rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni di OICR rileva la
data di regolamento; per i proventi periodici rileva la
data di messa in pagamento del provento
(cfr. circolare AE n. 11/E del 28 marzo 2012).
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Regime di tassazione dei redditi Regime di tassazione dei redditi dei titoli pubblici italiani ed esteridei titoli pubblici italiani ed esteri
art. 2, comma 7, lett. a) e b), del D.L. n. 138/2011: l’aliquota del 20% non trova applicazione
sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui
all’art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-
ter):
delle
obbligazioni e altri titoli del debito pubblico
di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
delle
obbligazioni emesse dagli Stati esteri
inclusi nella lista di cui al d.m.
emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR (c.d. “white
list”, ad oggi la lista di cui al d.m.
4 settembre 1996).
i suddetti redditi sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,50%
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Modifiche normativeModifiche normative
modificato art. 26-quinquies
del D.P.R. n. 600/73:
redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici di cui all’art. 73, comma 5-
quinquies,
del TUIR;
integrato art. 10-ter
della legge n. 77/83: redditi di capitale derivanti dalla partecipazione OICVM di diritto estero armonizzati e ad OICVM non armonizzati soggetti a vigilanza di cui all’art. 10-ter,
commi 1 e 2, della legge n. 77/83.
sono state …
inserite disposizioni
volte ad evitare una penalizzazione
per le
forme di investimento indiretto
rispetto a quelle dirette, relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50%) rispetto alla nuova (20%) sugli interessi dei titoli pubblici italiani ed esteri”
(relazione illustrativa al D.l. 138/11).
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
applicazione della sola aliquota del 20% su una base imponibile
che dovrà
essere
ridotta di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri
al fine di assicurare che i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dai predetti titoli vengano tassati nella misura del 12,50% anche nell’ipotesi di investimento indiretto tramite la partecipazione ad organismi di investimento: non è, quindi, prevista l’applicazione di due differenti aliquote (ossia del 20% e del 12,50%);
D.M. 13 dicembre 2011, recante “Determinazione della quota dei proventi e dei redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri
titoli pubblici”.
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
l’art. 1 del decreto stabilisce il
criterio per l’individuazione della
quota
dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri:
relazione illustrativa: “Il criterio individuato è
forfetario di tipo
patrimoniale ed attribuisce rilevanza all’ammontare dell’attivo degli OICR investito nei suddetti titoli”.
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
art. 1, commi 1 e 2, del decreto:
i
redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
si considerano riferibili
alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed esteri in proporzione alla percentuale media
dell’attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente
per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi:
circolare AE n. 11/E del 2012:
“…
rileva esclusivamente l’ammontare dell’attivo investito nei titoli pubblici italiani ed esteri, a prescindere dalla effettiva reddititivà
dei titoli medesimi”.
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
criterio forfettario di tipo patrimoniale
percentuale media dell’attivo
investita direttamente, o indirettamente
per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del
risparmio, nei titoli pubblici italiani ed esteri.
relazione illustrativa:
“…
la quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri è
determinata in proporzione alla percentuale media dell’attivo (al netto dell’eventuale residuo risparmio d’imposta)
investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi
di investimento, nei titoli medesimi”.
la percentuale è
calcolata per ogni fondo o comparto di fondo (non rilevano eventuali classi di quote o azioni).
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
art. 1, comma 3, del decreto:
la percentuale media è
rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali,
redatti entro il semestre solare anteriore
alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.
relazione illustrativa:
“…
la
percentuale media varia ogni semestre solare ed è
calcolata utilizzando i due prospetti contabili più
recenti
tenuto conto dei tempi di approvazione e di diffusione degli stessi. Per i fondi che redigono esclusivamente il prospetto annuale, la percentuale media è
rilevata sulla base degli ultimi due prospetti annuali”.
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
art. 1, comma 3, del decreto:
per i fondi di nuova costituzione, nel caso in cui sia stato redatto un solo prospetto, la percentuale è
determinata sulla base di tale prospetto; nel caso in cui non sia stato redatto alcun prospetto, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi saranno soggetti alla ritenuta del 20% per il loro intero ammontare;
in caso di fusione tra fondi, la percentuale è
calcolata tenuto conto della somma dei valori risultanti negli ultimi due prospetti contabili
dei fondi oggetto dell’operazione di fusione.
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
fondi di fondi:
ai fini della determinazione della percentuale media del fondo, assume rilievo anche il valore delle quote o azioni detenute nel fondo target, ma nei limiti dell’importo determinato applicando su tale
valore la percentuale media del fondo target da utilizzare nel semestre di riferimento del prospetto contabile del fondo. Ad esempio, riprendendo l’esempio contenuto nella circolare AE n. 11/E del 2012, supponiamo che:
il valore delle quote o azioni del fondo B detenute dal fondo A al 30 giugno 2012 = 250;
la percentuale media del fondo B applicabile nel 1° semestre 2012 = 35%;
il valore delle quote o azioni del fondo B rilevante ai fini della determinazione della percentuale di investimento in titoli pubblici
italiani ed esteri del fondo A = 87,50.
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La tassazione dei redditi derivanti La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che
investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
art. 1, comma 4, del decreto:
in modo speculare, le disposizioni in commento “si applicano anche per la determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio”
di diritto italiano ed estero.
non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso la cessione o il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni di OICR acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici (le plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 20% e le minusvalenze rilevano per il loro intero ammontare).
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
art. 1, comma 5, del decreto:
i proventi che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri
sono soggetti alla ritenuta del 20%
di cui al comma 3 dell’art. 26-quinquies
del D.P.R. n. 600/73 e ai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter
della legge n. 77/83,
nel limite del 62,50% del loro ammontare;
le perdite che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri
possono essere portate
in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis)
a c-quinquies),
del TUIR,
per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.
in altri termini, la ritenuta del 20% si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, al netto del 37,50% dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri; le perdite possono essere portate in deduzione dalla plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,50% delle perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri.
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Esempio di calcolo della base imponibile Esempio di calcolo della base imponibile su cui applicare la ritenutasu cui applicare la ritenuta
R.C. realizzato attraverso il rimborso delle quote nel corso del
1° semestre 2012 = 100
rendiconto annuale al 31/12/2010• valore investimento titoli pubblici italiani ed esteri (tel
quel) : 350 • valore totale attivo al netto del residuo risparmio d’imposta: 1050 • percentuale al 31/12/2010: 0,333
relazione semestrale al 30/06/2011• valore investimento titoli pubblici italiani ed esteri (tel
quel): 500 • valore totale attivo al netto del residuo risparmio d’imposta: 2000 • percentuale 0,25
percentuale media
(applicabile nel 1° semestre 2012)
= 0,291
provento da titoli pubblici
= 100 x 0,291 = 29,1
provento da titoli pubblici al 62,5%
= (29,1 x 0,625) = 18,187
base imponibile su cui applicare la ritenuta del 20%
= 100 –
(29,1-18,187 = 10,193) = 89,087
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
art. 1, comma 6, del decreto:
i criteri stabiliti dal decreto ai fini della individuazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 461/97.
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ConsiderazioniConsiderazioni
ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri è
importante, quindi, comunicare:
la
percentuale media
di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli pubblici italiani ed esteri;
il periodo di applicazione della percentuale media
(ossia il semestre solare di
applicazione della percentuale);
il valore dell’investimento, diretto e indiretto, in titoli pubblici italiani ed esteri
e il totale dell’attivo
risultante dai prospetti contabili (ai fini del calcolo della percentuale media in caso di fusione tra fondi, qualora la percentuale media
del fondo risultante dalla fusione non venga comunicata tempestivamente dall’OICR);
la
percentuale puntuale
dell’investimento diretto, o per il tramite di altri organismi di investimento, in titoli pubblici italiani ed esteri
(solo in fase di prima applicazione).
a tal fine è
stato elaborato dall’Assogestioni un modello standard per la
comunicazione delle informazioni
necessarie al corretto calcolo della base imponibile della ritenuta del 20% in presenza di investimenti da parte degli OICR in titoli pubblici italiani ed esteri.
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La tassazione dei redditi derivanti dalla La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri che partecipazione ad OICR italiani ed esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteriinvestono in titoli pubblici italiani ed esteri
circolare AE n. 11/E del 2012:
il decreto
non prevede specifiche modalità
di diffusione delle informazioni da parte dell’OICR. l’AE chiarisce, al riguardo, che possono considerarsi valide (e tra loro alternative) le seguenti modalità
di diffusione delle informazioni:
prospetti contabili del fondo;
sito internet del fondo/SGR;
comunicazione ad hoc
del fondo;
sito internet o altri canali informativi di soggetti terzi
(ad esempio, information providers, Borsa Italiana, ecc.).
in mancanza di comunicazione da parte della SGR (ovvero della SICAV), la percentuale media di investimento in titoli pubblici italiani
ed esteri si considera
pari a zero.