Il termine AMMINISTRAZIONE è ambivalente
• designa, ad un tempo, l’apparato amministrativo e l’attività che l’apparato stesso svolge
• si parla dunque di AMMINISTRAZIONE IN SENSO SOGGETTIVO e di AMMINISTRAZIONE IN SENSO OGGETTIVO
La nozione di pubblica amministrazione
• Mancanza di una nozione normativa univoca di pubblica amministrazione IN SENSO SOGGETTIVO nel diritto (sia nazionale, sia comunitario)
Le norme contengono definizioni funzionali di pubblica amministrazione:
• nozioni che variano in relazione agli SCOPI che le norme stesse si prefiggono.
Art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Art. 22, co. 1, legge 241/90
• Per pubblica amministrazione si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Art. 3, c. 25, del d.lgs. n. 163/2006
"amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Organismo di diritto pubblico
• e' qualsiasi organismo, anche in forma societaria
• dotato di personalità giuridica
• istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
• finanziato, controllato o influenzato in prevalenza dallo Stato o da altri enti pubblici
• Non conta la formale qualificazione di un ente quale persona giuridica pubblica o privata
• Contano invece gli indici sostanziali
• Con la conseguenza che organismi privati e spa si considerano ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO e dunque PA aggiudicatrici, ove ricorrano le predette condizioni
Nozione di pubblica amministrazione ampia
• perché lo scopo delle norme che la regolano è di consentire la circolazione delle imprese in Europa
• e, quindi, di sottoporre il maggior numero di soggetti sotto comando pubblico alle procedure di bando e di esame comparativo delle offerte