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24 novembre
2016
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LA GESTIONE DELL’AGENTE DI COMMERCIO
ADEMPIMENTO E CHECK LIST
La gestione dell’agente di commercio
La gestione degli intermediari del commercio, i c.d. agenti e rappresentanti, necessita di approfondimento sia per quanto riguarda gli aspetti civilistici che fiscali, anche in vista delle novità in arrivo dalla Legge di Stabilità per il 2017, con particolare riferimento al regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata.
Antonio Gigliotti
DA SAPERE
Contributi ENASARCO: agenti di commercio o procacciatori d’affari?
La Cassazione fissa il “decalogo” per distinguere tra agenti di commercio e procacciatori d’affari ai fini dell’assoggettamento al contributo ENASARCO.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Acquisto di box pertinenziale: spese detraibili
Lavoro – INPS: novità per richiedere il PIN
Impresa – Start up: spese di ricerca in nota integrativa
Scadenze dal 2 al 16 dicembre 2016
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ADEMPIMENTI
DEMPIMENTI
LA GESTIONE DELL’AGENTE DI COMMERCIO
di Antonio Gigliotti
Premessa
Nel presente documento si affrontano gli aspetti più salienti della gestione degli intermediari del
commercio, i c.d. agenti e rappresentanti, i quali sono giuridicamente inquadrati in specifici articoli del
codice civile e sotto determinati aspetti risultano, per applicazione di regole fiscali, diversi dalla totalità
dei contribuenti.
Aspetti civilistici – Il contratto
Per il professionista che opera in regime ordinario, ai fini della corretta impostazione della fattura
occorre tener conto delle seguenti regole:
Art. 1742 cod. civ.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra,
verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un
documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Il contratto di agenzia può prevedere due tipologie diverse di legame fra l’agente e il mandante:
Contratto di agenzia quale agente monomandatario
Contratto di agenzia quale agente plurimandatario
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dalla guida edita dalle Camere di commercio (aggiornata a novembre 2016)
Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di agente o rappresentante di commercio, di
cui alla Legge n. 204/1985, le seguenti attività o i seguenti soggetti:
l’attività di “procacciatore d’affari” (attività limitata a raccogliere, senza vincolo di stabilità, le
ordinazioni di clienti o gli affari trasmettendone le commissioni al singolo preponente, in forza di
lettera di incarico rilasciata dal preponente al procacciatore. Trattasi di attività che consiste nel
segnalare all’impresa preponente l’opportunità di stipulare contratti o acquisire ordini di
acquisto, senza condurre trattative in merito agli stessi; concretizzandosi dunque in un rapporto di
collaborazione atipico, non regolato da norme di legge1;
l’attività di “agenzia di assicurazioni” (si intende esercitata da chiunque venga stabilmente
incaricato da un’impresa di assicurazioni di promuovere per conto di questa contratti in una zona
determinata, l’organo di vigilanza è l’I.V.A.S.S.2 );
“promotori finanziari” (si intende chi esercita la promozione e il collocamento di strumenti
finanziari e di servizi d’investimento tramite la c.d. offerta fuori sede, ovvero al di fuori degli
uffici, sedi, dipendenze, agenzie, filiali, sportelli di banche o di intermediari finanziari; l’organo
di vigilanza di questi collaboratori è la Consob);
“agenti in attività finanziaria” (si intende chi promuove e conclude contratti riconducibili alle
attività finanziarie - previste dagli articoli 106 e 114 sexies del D.Lgs. 385/1993 Testo Unico
Bancario - quali concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, intermediazione in cambi,
servizi di pagamento, assunzione di partecipazione su mandato diretto di intermediari finanziari;
l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è
riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori,
sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia);
l’attività di “agenzia money transfer” (si intende esercitata dagli agenti in attività finanziaria
che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi
attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire; anche tale attività è riservata
ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori,
sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia);
AGENTE
MONOMANDATARIO Secondo tale tipologia di
contratto l’agente NON può
assumere incarichi da altri
mandanti
Secondo tale tipologia di
contratto l’agente può
assumere incarichi da altri
mandanti
PLURIMANDATARIO
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“collaboratori degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi” (gli agenti in
attività finanziaria e i mediatori creditizi possono avvalersi per il contatto con il pubblico di
collaboratori che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 – contratto di
agenzia – e che devono anch’essi essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo degli
Agenti e dei Mediatori, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia).
L’attività può essere svolta sia in forma individuale che in forma societaria, con o senza dipendenti.
L’apertura di P. Iva e le varie iscrizioni – I requisiti obbligatori
Il soggetto che decide di avviare l’attività di agente di commercio dovrà sottostare a determinate regole
e ad una procedura specifica, soprattutto per quel che riguarda l’iscrizione presso la Camera di
Commercio competente.
1. APERTURA DI P. IVA
2. LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA - Le imprese che iniziano l’attività di agente o
rappresentante di commercio devono presentare la SCIA:
a. utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia
esercitano l’attività oppure,
b. se esercitano l’attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per
ciascuna di esse al competente Registro delle imprese.
I REQUISITI DI IDONEITÀ (PROFESSIONALI E MORALI) – Unitamente alla documentazione di cui
sopra, sarà necessario fornire anche la prova della sussistenza di determinati requisiti, così
come specificato in tabella.
REQUISITI PROFESSIONALI
I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), d), sono tra loro alternativi:
a) titolo di studio:
a. diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali ad indirizzo
commerciale;
b. diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ad indirizzo
commerciale;
c. titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche;
b) corso professionale: aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale
istituito o riconosciuto dalla Regione (qualunque essa sia) o dalle Province Autonome di
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Trento e Bolzano;
c) esperienza professionale:
1) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non
continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia, alle
dipendenze di un’impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di
produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, purchè la
prestazione lavorativa (comprovata con idonea documentazione) sia stata svolta: con
qualifica di viaggiatore piazzista oppure con mansioni di dipendente qualificato
addetto al settore vendite e quindi deve trattarsi di un lavoratore di concetto con
mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite21 (ad esempio inquadrato al
1° o 2° livello del contratto del commercio, oppure al 6° o al 7° livello del contratto
dell’industria);
2) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non
continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in
qualità di titolare22, legale rappresentante, coadiutore o collaboratore familiare o
socio lavorante iscritto all’I.N.P.S. presso un’impresa che abbia esercitato attività di
commercio, o attività di produzione con relativa vendita o attività di
somministrazione23;
3) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non
continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in
qualità di legale rappresentante, coadiutore o collaboratore familiare o socio
lavorante iscritto all’I.N.P.S. presso un’impresa che abbia esercitato attività di
agenzia o rappresentanza di commercio; La valutazione circa la maturazione del
requisito dell’esperienza professionale in capo alle figure sopra indicate o ad altre
figure che possono operare all’interno e/o per conto dell’impresa è rimessa in capo
ai competenti uffici camerali i quali, in base a comprovata documentazione, già in
possesso e/o a richiesta agli interessati, potranno accertare i requisiti dichiarati ai
fini della concreta dimostrazione di aver svolto effettivamente dette attività
nell’ambito delle imprese del settore.
d) altri casi particolari (in alternativa a quelli indicati alle lettere a), b) e c) oppure (opzione
possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza
professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo) titolo
professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007,
con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; oppure (opzione possibile fino
al 12 maggio 201725) di essere stato iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio tenuto dalla C.C.I.A.A. senza essere stato iscritto
nell’apposita sezione r.e.a. (transitorio). Attenzione: questo requisito non può essere fatto
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valere per le posizioni già cancellate dal soppresso ruolo; oppure di essere iscritto
nell’apposita sezione del r.e.a. (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede,
contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere
telematicamente, con l’applicativo Comunica alla competente Camera di commercio.
Unitamente ai requisiti professionali occorre fornire prova della moralità integerrima.
REQUISITI MORALI
• non essere interdetto o inabilitato;
• non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il
commercio
non essere stato condannato per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita o ricettazione;
non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni.
Contestualmente alla presentazione della Pratica ComUnica, verranno automaticamente aperte le
posizioni:
• INPS – gestione commercianti
• INAIL – se trattasi di società o impresa individuale con dipendenti.
ASPETTI FISCALI
In tale paragrafo si affrontano gli aspetti fiscali e di formazione del reddito d’impresa connesso allo
svolgimento di un’attività simile.
a. TRATTAMENTO DELLE PROVVIGIONI
NOTA BENE:
È al vaglio, in questi giorni, una importante modifica del criterio di tassazione per tutti quei
contribuenti che versano nella condizione di “contabilità semplificata”, ex art. 18, DPR 600/73.
Le regole di imputazione esposte di seguito potrebbero, come esplicitato nel paragrafo denominato: LE
NOVITÀ IN ARRIVO (IL REGIME DI CASSA PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA) subire profonde
modifiche, ciò dal 2017.
Fino al 31.12.2016 valgono quindi le regole evidenziate di seguito.
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Gli agenti di commercio che emettono fatture per le provvigioni riscosse in funzione della conclusione
delle vendite in favore del loro mandante, vengono tassati secondo il principio di competenza.
L’ art. 1748 del codice civile, modificato a seguito della direttiva comunitaria n. 653 del 18 dicembre
1986, recepita con il D. Lgs. n. 65/1999, stabilisce che per tutti gli affari conclusi durante il contratto
l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento.
L’attuale art. 109, comma 2, del Tuir, dispone che, ai fini della determinazione dell’esercizio di
competenza:
… OMISSIS…
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle
dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
L’agente emetterà, quindi, fatture per le provvigioni indicando il corretto periodo di competenza
relativo alla spettanza delle provvigioni medesime, ciò in relazione al momento di maturazione della
provvigione. Questo porta ad afferma che il principio di competenza si applica come evidenziato
nell’immagine di seguito indicata, prendendo a riferimento ad esempio gli anni d’imposta 2015, 2016 e
2017.
ANNO D’IMPOSTA
2015
ANNO D’IMPOSTA
2016
ANNO D’IMPOSTA
2017
FATTURE EMESSE
NELL’ANNO 2015
ESCLUSE QUELLE CON
COMPETENZA 2014
FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2016 MA CON COMPETENZA
ANNO 2015
FATTURE EMESSE
NELL’ANNO 2016
TRANNE QUELLE
CONFLUITE NEL 2015
FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2017 MA CON COMPETENZA
ANNO 2016
FATTURE EMESSE
NELL’ANNO 2017
TRANNE QUELLE
CONFLUITE NEL 2016
FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2018 MA CON COMPETENZA
ANNO 2017
Successivo anno
d’imposta e via dicendo
Precedente anno
d’imposta e via dicendo
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EMISSIONE DELLA FATTURA – LA FORMALITA’ DELLA RITENUTA D’ACCONTO
La fattura dell’agente di commercio dovrà essere emessa, fatta salva l’opzione per il regime forfetario
ex L. 190/2015 con l’evidenza della ritenuta d’acconto così commisurata:
23% sul 50% dell’imponibile in caso di assenza di dipendenti
23% sul 20% dell’imponibile in caso di presenza di dipendenti
b. TRATTAMENTO DEI COSTI DEDUCIBILI (IVA (IN)DETRAIBILE)
La particolarità principale, che caratterizza la determinazione del reddito d’impresa per gli agenti di
commercio è la seguente: i costi relativi alle autovetture (acquisto e costi connessi) sono deducibili per
importi massimi differenti e più elevati rispetto alla totalità dei costi relativi all’utilizzo di autovetture
utilizzate dagli altri imprenditori/professionisti, ciò in virtù del fatto che l’autovettura è per l’agente il
bene strumentale per eccellenza, la conditio sine qua non egli non potrebbe esercitare la propria
attività.
Si parla infatti del c.d. “ufficio in auto”.
Ragion per cui, ad esempio, l’acquisto dell’autovettura è deducibile nel limite dell’80% su un valore
massimo di euro 25.822,24 e non euro 18.076,39 come per l’utilizzo promiscuo dell’autovettura in altre
situazioni.
Anche dal punto di vista dell’IVA, se essa è detraibile nella misura del 40% relativamente a costi di
acquisto di autovetture e a costi ad esse connessi, nel caso dell’agente, tale misura di detraibilità è
elevata al 100%.
Vediamo quindi nella tabella che segue, le particolarità di detti costi, dando per scontato che tipologie
di costi non citate seguono le regole generali.
TIPOLOGIA DI
SPESA TIPOLOGIA DI COSTO
LIMITE E MISURA DI
DEDUCIBILITA’ DETRAIBILITA’ IVA
Si tenga in considerazione che la contabilizzazione delle spese e dei costi avviene secondo il
principio di competenza enunciato nelle righe precedenti.
ACQUISIZIONE
/NOLEGGIO/
Auto in leasing/acquisto
80% del costo (su un massimo di
25.822,24 euro)
IVA detraibile: 100%
Noleggio auto
Spese deducibili: 80% del costo
(su un massimo di 3.615,20
euro annui)
Acquisto motociclo Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 100%
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LEASING (su un massimo di 4.131,66
euro)
(IVA non detraibile se
motociclo con potenza
superiore a 350 cc)
Noleggio motociclo
Spese deducibili: 80% del costo
(su un massimo di 774,69 euro
annui)
Motociclo in leasing
Spese deducibili: 80% del costo
(su un massimo di 4.131,66
euro)
Acquisto ciclomotore
Spese deducibili: 80% del costo
(su un massimo di 2.065,83
euro)
IVA detraibile: 100%
Noleggio ciclomotore
Spese deducibili: 80% del costo
(su un massimo di 413,17 euro
annui)
Ciclomotore in leasing
Spese deducibili: 80% del costo
(su un massimo di 2.065,83
euro)
SPESE
CORRENTI
Carburanti (benzina,
diesel, gasolio, ...)
Spese deducibili: 80% del costo
Bollo Auto Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 0%
(il bollo è esente da
IVA) Assicurazione Auto
Spese deducibili: 80% del costo
Spese di manutenzione
auto
Spese deducibili: 80% del costo
(fino al limite del 5% del valore
di tutti i beni strumentali
dell'impresa. L'eventuale
eccedenza può essere dedotta
nei 5 esercizi successivi
IVA detraibile: 100%
Lavaggio auto Spese deducibili: 80% del costo
Parcheggio auto
Spese deducibili: 80% del costo
(solo se si ottiene la fattura in
cui è indicata la targa della
macchina)
Pedaggio Autostrada
Spese deducibili: 80% del costo
(bisogna però farsi rilasciare la
fattura da Autostrade per
l'Italia)
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Spese per mezzi di
trasporto aerei e
ferroviari (aereo, treno)
Spese deducibili: 100% del
costo (bisogna farsi rilasciare la
fattura)
Spese di vitto e alloggio
(hotel, ristoranti) Spese deducibili: 75% del costo
IVA detraibile: 100%
(nel caso in cui si abbia
la fattura, altrimenti
l'IVA fa cumulo insieme
ai costi)
Spese telefoniche
(telefono di lavoro) Spese deducibili: 80% del costo
IVA detraibile: 100%
Cellulare Spese deducibili: 80% del costo IVA detraibile: 50%
SPESE PER
IZIONE DI BENI
STRUMENTALI
Computer, PC portatile,
stampante, fax
Spese deducibili: 100%
(nell'anno se inferiori a 516,46
euro, altrimenti ammortizzabili
negli esercizi successivi)
IVA detraibile: 100%
* Nel caso dell’ufficio
se esso è acquisito
presso un privato, il
canone non avrà IVA)
Affitto ufficio Spese deducibili: 100%
Mobili e arredamento
ufficio dell'agente di
commercio
Spese deducibili: 100%
c. IL SUPER AMMORTAMENTO
Si segnala che la Legge di stabilità per il 2016, L. 208/2015 ha introdotto il c.d. super-ammortamento
per l’acquisto di beni strumentali a far data dal 15.10.2015 e a tutto il 2016.
Di seguito in breve le regole, valide anche per gli acquisti di beni strumentali degli agenti di
commercio.
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L’art. 1, co. Da 91 a 94 e co. 97, l. 208/2015 ha permesso alla tutti i contribuenti di beneficiare di
maggiori quote di ammortamento in deduzione relativamente ai macchinari acquisiti dal 15.10.2015 a
tutto il 2016.
Brevemente, a scopo illustrativo, si chiarisce il meccanismo con un esempio: in sede di dichiarazione
dei redditi, come anche chiaramente illustrato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione
UNICO SC/2016, il contribuente ha beneficiato della maggiore quota così calcolata:
A. Costo del bene: euro 300.000
B. Maggiorazione del 40%: euro 120.000
C. Quota ordinaria di ammortamento (per semplicità 20%): euro 60.000 (20% di euro 300.000)
D. Maggiore quota di ammortamento: euro 24.000 (20% di euro 120.000)
Mentre il bene entra nel normale processo di ammortamento, evidenziando a registro cespiti la sola
quota ordinaria di euro 60.000, la residua maggiorazione pari ad euro 24.000, pari al super
ammortamento, è dedotta dal reddito d’impresa unicamente in dichiarazione dei redditi mediante il
processo di deduzione extra-contabile.
Il super ammortamento nel 2017
Dalla lettura del disegno di legge della Legge di bilancio per il 2017, al vaglio, in questi giorni degli
organi statali, viene confermato per tutto il 2017 il meccanismo agevolativo del super-ammortamento
del 140% per l’acquisto di beni strumentali ed introdotto l’Iper-ammortamento del 250% per
l’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale dell’impresa (la versione 2017 del super-ammortamento dovrebbe lasciare molto più spazio al
tempo di consegna dei beni, previsto fino a settembre 2018, ma prevedrà, d’altro canto, ai fini del
beneficio, l’obbligo di corresponsione di almeno il 20% per corrispettivo di acquisto).
Super-ammortamento 140% per l’acquisto di beni strumentali
Iper-ammortamento
(quest’ultima categoria potrebbe
essere di difficile applicazione per la
categoria di contribuenti di cui si
tratta, stante il fatto che essi non
dovrebbero effettuare particolari
investimenti di cotal genere)
250% per l’acquisto di beni strumentali e immateriali
(software) funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale dell’impresa
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le novità in arrivo (il regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata)
La legge di bilancio per l’anno 2017 ha in seno una rilevante modifica al TUIR, la quale se approvata,
come si presume, modificherà drasticamente il criterio di tassazione secondo il principio di competenza.
Per intenderci, attraverso la modifica dell’art. 66 e di altre disposizioni di legge ad esso collegate viene
stravolto il criterio di tassazione delle imprese in contabilità semplificata, fra queste anche gli agenti di
commercio, passando dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Infatti all’art. 66, TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
SOSTITUZIONE DEL PRIMO COMMA DELL’ART. 66.
La nuova formulazione del primo comma risulta essere la seguente:
Il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla
differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
La formulazione attuale (almeno fino al 31.12.2016)
Attualmente il primo comma dell’art. 66 prevede:
Il reddito d’impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il
regime ordinario è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi di cui
agli conseguiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo
stesso.
Appare chiaro che dalle due formulazioni a confronto, quella da Legge di bilancio e quella attuale il
passaggio dal componente
Conseguito, per i ricavi
Documentato per i costi
al componente
Percepito nel periodo d’imposta, per i ricavi
Sostenuto nel medesimo periodo d’imposta, per i costi.
Eventuali salti e/o duplicazioni di imposizione
La bozza della legge di bilancio, prevede al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi
dell’art. 66 TUIR, a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e
le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di
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determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito degli anni successivi.
La nuova formulazione dell’art 18, DPR 600/73
La modifica del criterio di tassazione dei contribuenti in contabilità semplificata porta alla riscrittura
dell’art. 18, DPR 600/73.
La attuale formulazione dell’art. 18 (almeno in vigore fino al 31.12.2016) prevede:
che la contabilità semplificata possa venire adottata dai contribuenti qualora i ricavi … conseguiti in un
anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività,
La nuova formulazione prevista è invece la seguente:
… omissis… Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice
civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i
soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13, qualora i ricavi di cui agli articoli
57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di
applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico, non abbiano
superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di
700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività
… omissis…
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CHECK LIST
AGENTE DI COMMERCIO
DENOMINAZIONE
NOME ________________________________________
COGNOME _____________________________________
DENOMINAZIONE ________________________________
CODICE ATECO
CONTROLLO
FATTURE E
PROVVIGIONI
1. IN CASO DI PRESENZA DI DIPENDENTI LA RITENUTA D’ACCONTO E’
PARI AL 23% CALCOLATO SUL 20% DELL’IMPONIBILE?
o SI
o NO, PERCHE’
_______________________________________________________
_______________________________________
2. IN CASO DI ASSENZA DI DIPENDENTI LA RITENUTA D’ACCONTO E’
PARI AL 23% CALCOLATO SUL 50% DELL’IMPONIBILE?
o SI
o NO,
PERCHÈ_________________________________________________
_____________________________________________
ATTENZIONE: IN CASO DI RIPOSTA NEGATIVA ALL’UNA O ALL’ALTRA DOMANDA, IN FUNZIONE DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVA L’AGENTE, APPROFONDIRNE LA CAUSA ANNOTAZIONI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONTROLLO SPESE
CORRENTI E COSTI
TIPOLOGIA
DI SPESA DEDUCIBILITA’
DETRAIBILITA’
IVA
ANNOTAZIONI
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SOSTENUTI
Auto in
leasing/acq
uisto
80% del costo
(su un massimo
di 25.822,24
euro)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________________
Noleggio
auto
Spese
deducibili: 80%
del costo (su
un massimo di
3.615,20 euro
annui)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________
Acquisto
motociclo
Spese
deducibili: 80%
del costo (su
un massimo di
4.131,66 euro)
IVA detraibile:
100% (IVA non
detraibile se
motociclo con
potenza
superiore a 350
cc)
o SI
o NO
ANNOTAZIONI ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Noleggio
motociclo
Spese
deducibili: 80%
del costo (su
un massimo di
774,69 euro
annui)
IVA detraibile:
100% (IVA non
detraibile se
motociclo con
potenza
superiore a 350
cc)
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
____________________________
____________________________
Motociclo in
leasing
Spese
deducibili: 80%
del costo (su
un massimo di
4.131,66 euro)
IVA detraibile:
100% (IVA non
detraibile se
motociclo con
potenza
superiore a 350
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
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n. 44
24 novembre 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 16
cc) ____________________________
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Acquisto
ciclomotore
Spese
deducibili: 80%
del costo (su
un massimo di
2.065,83 euro)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________
Noleggio
ciclomotore
Spese
deducibili: 80%
del costo (su
un massimo di
413,17 euro
annui)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________
Ciclomotore
in leasing
Spese
deducibili: 80%
del costo (su
un massimo di
2.065,83 euro)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
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____________
Carburanti
(benzina,
diesel,
gasolio, ...)
Spese
deducibili: 80%
del costo
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
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n. 44
24 novembre 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 17
____________________________
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____________
Bollo Auto
Spese
deducibili: 80%
del costo
IVA detraibile:
0%
(il bollo è esente
da IVA)
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
____________________________
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____________
Assicurazion
e Auto
Spese
deducibili: 80%
del costo
IVA detraibile:
0%
(L’assicurazione
è esente da IVA)
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
____________________________
____________________________
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____________
Spese di
manutenzio
ne auto
Spese
deducibili: 80%
del costo (fino
al limite del 5%
del valore di
tutti i beni
strumentali
dell'impresa.
L'eventuale
eccedenza può
essere dedotta
nei 5 esercizi
successivi
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________
Lavaggio
auto
Spese
deducibili: 80%
del costo
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
n. 44
24 novembre 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 18
____________________________
____________________________
____________________________
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____________
Parcheggio
auto
Spese
deducibili: 80%
del costo (solo
se si ottiene la
fattura in cui è
indicata la
targa della
macchina)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________
Pedaggio
Autostrada
Spese
deducibili: 80%
del costo
(bisogna però
farsi rilasciare
la fattura da
Autostrade per
l'Italia)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________
Spese per
mezzi di
trasporto
aerei e
ferroviari
(aereo,
treno)
Spese
deducibili:
100% del costo
(bisogna farsi
rilasciare la
fattura)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Spese di
vitto e
alloggio
(hotel,
ristoranti)
Spese
deducibili: 75%
del costo
IVA detraibile:
100% (nel caso in
cui si abbia la
fattura,
altrimenti l'IVA
fa cumulo
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
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Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 19
insieme ai costi) ____________________________
____________________________
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____________
Spese
telefoniche
(telefono di
lavoro)
Spese
deducibili: 80%
del costo
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI ____________________________
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____________________________
____________________________
____________
Cellulare
Spese
deducibili: 80%
del costo
IVA detraibile:
50%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
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____________________________
____________________________
____________________________
____________
Computer,
PC
portatile,
stampante,
fax
Spese
deducibili:
100% (nell'anno
se inferiori a
516,46 euro,
altrimenti
ammortizzabili
negli esercizi
successivi)
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
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____________________________
____________________________
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____________
Affitto
ufficio
Spese
deducibili:
100%
IVA detraibile:
100%
* Nel caso
dell’ufficio se
esso è acquisito
o SI
o NO
ANNOTAZIONI
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presso un
privato, il
canone non avrà
IVA)
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Mobili e
arredament
o ufficio
dell'agente
di
commercio
Spese
deducibili:
100%
IVA detraibile:
100%
o SI
o NO
ANNOTAZIONI ____________________________
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DA SAPERE
CONTRIBUTI ENASARCO:
AGENTI DI COMMERCIO O PROCACCIATORI D’AFFARI?
Da Ipsoa Quotidiano
La Cassazione fissa il “decalogo” per distinguere tra agenti di commercio e procacciatori
d’affari ai fini dell’assoggettamento al contributo ENASARCO.
La Cassazione fissa il “decalogo” per distinguere tra agenti di commercio e procacciatori
d’affari ai fini dell’assoggettamento al contributo ENASARCO. Al fine di ritenere un
collaboratore inquadrato che agente di commercio e non un semplice procacciatore di
affari, occorre esaminare le caratteristiche del rapporto emergenti dalla disamina dei
contratti di "procacciamento", rispetto ai parametri individuati dalla giurisprudenza di
legittimità per distinguere la figura dell'agente da quella del semplice procacciatore, in
particolare con riferimento: all'incidenza sugli stessi del patto di esclusiva; della
previsione di accordi provvigionali; dell'assegnazione di una zona; del patto di non
concorrenza; dell'occasionalità o meno della collaborazione; dell'effettività o meno della
collaborazione con altre mandanti; nonché della conduzione diretta o meno delle
trattative.
Corte di Cassazione, Sez. L, sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016
Con una interessante sentenza, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito un
importante principio in tema di contributi previdenziali degli iscritti all’ENASARCO,
affermando che, al fine di ritenere un collaboratore inquadrato che agente di commercio
e non un semplice procacciatore di affari, occorre esaminare le caratteristiche del
rapporto emergenti dalla disamina dei contratti di "procacciamento", rispetto ai
parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere la figura
dell'agente da quella del semplice procacciatore, in particolare con riferimento
all'incidenza sugli stessi del patto di esclusiva, della previsione di accordi provvigionali,
dell'assegnazione di una zona, del patto di non concorrenza, dell'occasionalità o meno
della collaborazione, dell'effettività o meno della collaborazione con altre mandanti
nonché della conduzione diretta o meno delle trattative.
Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato dall’Enasarco contro una S.p.A.
La Corte d'appello, in accoglimento del gravame proposto dalla C.I. s.p.a., revocava il
decreto ingiuntivo emesso su istanza della Fondazione Enasarco - Ente Nazionale
Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - per contributi previdenziali non
corrisposti in relazione ad alcuni collaboratori inquadrati come procacciatori d'affari e
ritenuti, invece, agenti di commercio.
La Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisava che:
n. 44
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Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 22
- a) “dalle risultanze dell'attività istruttoria svolta in primo grado non è possibile
ritenere provato che le attività in questione fossero inquadrabili come rapporti di
agenzia; al contrario, sia S.R. che P.S. (due dei quattro presunti agenti di commercio)
hanno confermato che nel periodo per cui è causa avevano lavorato solo saltuariamente
per l'odierna appellante, che avevano contemporaneamente svolto attività di mediazione
in favore di altri soggetti e che, in sostanza, si limitavano a segnalare potenziali clienti
senza avere il potere di concludere affari, confermando che anche gli altri due
procacciatori agivano secondo le medesime modalità";
- b) "né a conclusioni differenti è possibile pervenire sulla base della testimonianza
dell'ispettore Enasarco che aveva redatto il verbale per cui è causa, considerato che egli
— per sua stessa ammissione — si era basato essenzialmente sull'esistenza di anticipi
sulle provvigioni e di un patto di non concorrenza al termine del rapporto, elementi però
che — di per sé soli — non consentono di far ritenere che i rapporti fossero di agenzia";
- c) "inoltre, la natura occasionale dell'attività di procacciamento di affari, svolta dai
soggetti per cui è causa, negli anni in questione, appare dimostrata dalla cadenza e dagli
importi relativi alle fatture emesse dai predetti, dalle quali emerge la marginalità dei
compensi ad essi corrisposti (cfr. note ed allegati depositati dalla appellata il giorno
7/10/2008) rispetto all'ammontare di molto superiore delle provvigioni corrisposte dalla
società appellante ai medesimi soggetti divenuti agenti di commercio (vedi deposizione
di R.S.)".
Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Fondazione Enasarco- Ente
Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio —, in particolare sostenendo
l’erroneità della soluzione cui era pervenuta la Corte d’appello, avendo considerato i
collaboratori quali procacciatori d’affari e non quali agenti di commercio.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Enasarco, affermando un principio di diritto già
presente nella giurisprudenza di questa Corte, ma che per la sua importanza dev’essere
ricordato in questa sede.
Sul punto ricordano gli Ermellini che sulla distinzione fra agente e procacciatore di
affari, occorre ribadire che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la
continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti
per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando
in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma
con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di
correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il
rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza
vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti,
trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali
commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di
svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è
occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.
Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si
distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche
perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli
affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto
la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività
promozionale di conclusione di contratti.
Nel caso in esame, concludono i Supremi Giudici, pur dichiarando di aderire a tali
premesse, la Corte di appello non aveva dato conto per ciascuno dei lavoratori
interessati delle complessive risultanze istruttorie, siccome indicate nel ricorso, con
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particolare riferimento alle caratteristiche del rapporto emergenti dalla disamina dei
contratti di "procacciamento", rispetto ai parametri individuati dalla giurisprudenza di
legittimità per distinguere la figura dell'agente da quella del semplice procacciatore, in
particolare con riferimento all'incidenza sugli stessi del patto di esclusiva, della
previsione di accordi provvigionali, dell'assegnazione di una zona e del patto di non
concorrenza.
Inoltre, non risultavano esaminati alcuni profili, attinenti in particolare all'occasionalità
o meno della collaborazione, quali emergenti dalle fatture e dal prospetto riassuntivo in
atti, all'effettività o meno della collaborazione con altre mandanti, alla conduzione
diretta o meno delle trattative.
Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso.
Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza.
Ed infatti, secondo l’esegesi della S.C., in tema di contributi previdenziali degli iscritti
all’Enasarco, al fine di ritenere un collaboratore inquadrato che agente di commercio e
non un semplice procacciatore di affari, occorre esaminare le caratteristiche del
rapporto emergenti dalla disamina dei contratti di "procacciamento", rispetto ai
parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere la figura
dell'agente da quella del semplice procacciatore, in particolare con riferimento
all'incidenza sugli stessi del patto di esclusiva, della previsione di accordi provvigionali,
dell'assegnazione di una zona, del patto di non concorrenza, dell'occasionalità o meno
della collaborazione, dell'effettività o meno della collaborazione con altre mandanti
nonché della conduzione diretta o meno delle trattative.
Precedenti giurisprudenziali: Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 19828 del 28/08/2013;
Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 13629 del 24/06/2005
n. 44
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Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 24
NOTIZIE DELLA SETTIMANA
FISCO Acquisto box pertinenziale: spese detraibili
Anche nell’ipotesi di acquisto del box di pertinenza dell’immobile residenziale, senza
bonifico bancario ovvero con bonifico non effettuato in modo corretto, è possibile
usufruire della detrazione del 50% ai fini delle imposte dirette. Per usufruire della
detrazione in questione sarà, comunque, necessario che il contribuente ottenga il rilascio
dal venditore di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che i corrispettivi
sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Agenzia delle Entrate, circ. 18 novembre 2016, n. 43/E
Cartolarizzazione: IVA sui servizi di servicing
Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione di crediti, anche nell’ipotesi in cui le due
figure di “servicer” e “originator” siano riconducibili a un unico soggetto - la banca ovvero
l’intermediario finanziario - opera l’esenzione dall’IVA (art. 10 decreto IVA): l’attività
svolta ex lege dall’originator in qualità di servicer, è riconducibile nel più ampio
perimetro dell’attività di “gestione di crediti” da parte dei concedenti.
Agenzia delle Entrate, ris. 17 novembre 2016, n. 106/E
Mod. F23: codici identificativi Uffici delle dogane
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’attribuzione dei codici ufficio identificativi delle
Direzioni regionali, interregionali e interprovinciali dell’Agenzia delle Dogane e dei
monopoli da indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di pagamento F23.
Agenzia delle Entrate, ris. 17 novembre 2016, n. 105/E
Distributori automatici: IVA al 10%
Alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a
capsule o cialde si applica legittimamente l’aliquota IVA ridotta del 10% nel caso in cui
l’acquirente sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale. In
caso di passaggi intermedi, l’aliquota applicabile rimane quella propria del particolare
prodotto ceduto. Tale eccezione, tuttavia, non ricorre ove l’acquirente sia il datore di
lavoro che acquista la partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, ferma
restando l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto.
Agenzia delle Entrate, ris. 17 novembre 2016, n. 103/E
Dichiarazione IVA omessa: comunicazione dell’anomalia
L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità per effettuare le comunicazioni di
anomalia nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA
2015 ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA. Questi possono
regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti
dal 30 settembre 2016 (30 dicembre 2016) , con il versamento delle sanzioni in misura
ridotta. La comunicazione viene inviata agli indirizzi di PEC attivati dai contribuenti ed è
consultabile all’interno del Cassetto fiscale.
n. 44
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Agenzia delle Entrate, provv. 17 novembre 2016, n. 198678
Entratel: nuove misure di sicurezza
Dal 1° dicembre 2016 saranno rafforzate le regole di sicurezza per innalzare il livello di
protezione dei server esposti su internet e garantire connessioni sempre più affidabili. Ciò
in previsione dell’accesso ai servizi telematici anche tramite SPID, il nuovo Sistema
pubblico di Identità digitale. Agli utenti registrati ad Entratel e Fisconline che utilizzano
una tecnologia particolarmente datata e obsoleta, sarà richiesto l’utilizzo di versioni più
aggiornate del browser di navigazione.
Agenzia delle Entrate, comunicato 16 novembre 2016
LAVORO Pagamento diretto assegno nucleo familiare
L’autorizzazione preventiva da parte dell’INPS per il pagamento dell’assegno per il nucleo
familiare è necessaria soltanto nel caso in cui l’assegno deve essere anticipato dal datori
di lavoro e poi conguagliato in UNIEMENS. In caso di pagamento diretto da parte
dell’Istituto infatti sarà la stessa INPS ad effettuare tutti i controlli necessari prima di
procedere al pagamento.
INPS, messaggio 18 novembre 2016, n. 4638
INPS: novità per richiedere il PIN
L’INPS rende note le novità previste per la richiesta del PIN necessario all’accesso da
parte dei cittadini ai servizi online disponibili sul sito istituzionale. Stante la delicatezza
dei servizi e delle funzionalità accessibili attraverso il sistema telematico, l’Istituto
differenzia le procedure di identificazione e sicurezza necessarie in base alla modalità con
cui viene presentata la richiesta di rilascio del PIN, presso le sedi o online.
INPS, messaggio 16 novembre 2016, n. 4590
Cassa integrazione: termini e decadenza
L’INPS fornisce chiarimenti su termini e decadenza per le procedura di cassa integrazione
e ricorso alle prestazioni dei Fondi di solidarietà: in ogni caso, il conguaglio dei
trattamenti anticipati dalle aziende sarà consentito entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di adozione di una circolare di prossima emanazione. INPS, circ. 15 novembre 2016, n. 199
IMPRESA Start up: spese R&S in nota integrativa
Le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e
sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota
integrativa, nella quale sono descritte le spese in questione, visto che molte start-up
rientrano nel concetto di micro-imprese per cui il bilancio sarà composto semplicemente
dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale senza Nota integrativa, relazione sulla
gestione e rendiconto finanziario. Min. Sviluppo Economico, parere 17 novembre 2016, n. 361851
n. 44
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Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 26
AGENDA
Scadenze dal 2 al 16 dicembre 2016
_________________________________________________________________________________________________
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
DATA OGGETTO VERIFICA
DICEMBRE
Mercoledì 14 Presentazione del Mod. 770/2016 Ordinario entro 90 giorni dalla
scadenza
Presentazione del Mod. 770/2016 Semplificato entro 90 giorni dalla
scadenza
Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento degli acconti
delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016
Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi
Fatturazione differita
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile
Venerdì 16 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA
mensile/trimestrale
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni
a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate
nel mese precedente
n. 44
24 novembre 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 27
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo
oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei
redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto
operazioni straordinarie
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
Versamento imposta unica
Versamento imposte dichiarazioni eredi
Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla
dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti
commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
Versamento saldo per il 2016 dell'imposta municipale propria
Versamento seconda rata TASI