Convento San Giuseppe
via Paracelso
CAGLIARI
28 gennaio 2014
“ La normativa per
l’efficienza energetica
in edilizia”
Arch. Pietro Novelli
Lo Sportello Energia per la crescita e l’occupazione
2
“Sviluppo che soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare i loro bisogni”. Commissione Bruntland, UNEP 1987
SVILUPPO SOSTENIBILE
3
Il ruolo delle città Le città sono responsabili del 60-80% dei consumi globali di energia (IEA, 2008).
In Europa la % passerà dal 69%
attuale al 75% nel 2030 (IEA, 2008)
Le città sono responsabili
dell’ 80% delle emissioni
di CO2 (UNEP, UNHabitat, 2005).
Combustibili produzione energia
Consumi Energia nel mondo
Consumi energia per nazioni
Emissioni CO2 per settori
8
L'IPCC prevede che, se non
controllata, la concentrazione
di biossido di carbonio in
atmosfera aumenterà tra 650
e 970 ppm entro il 2100.
+ 178%
Nel 2011 circa
390 ppm
concentrazione di CO2
In 150 anni i livelli di CO2 sono aumentati del 30%
9
Cosa influisce sui gas serra ?
• Clima e meteorologia
• Attività economiche
• Modelli di produzione e consumi energetici
• Sistemi di mobilità
• Morfologia urbana (compattezza, urban sprawl)
• Qualità delle abitazioni
• Stili di vita e reddito
Riduzione di CO2 necessaria per limitare l’aumento di temperatura a 2°C nel 2050
EUROPA
12
I nuovi obbiettivi UE sulla efficienza energetica
Il Consiglio europeo del 9 marzo 2007 COM(2008)772 ha assunto l’impegno di di raggiungere entro il 2020 :
- 20% di emissioni di CO2
- 20% di consumi energetici
+ 20% di energie rinnovabili
13
Consumi energetici UE per settore
Domanda di energia in Europa nel 2000 per % utilizzazione
Dati ENEA - EPA
14
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2
Usi residenziali
20+19 = 39%
15
Emissioni CO2 mobilità
ITALIA
16
Quantità di emissioni di CO2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
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Emissioni di CO2 imputabili al sistema
residenziale in Europa valori assoluti
Fonte: Eurima European
Insulation Manufacturers Association
ITALIA
17
Il Protocollo di Kyoto (11.12.1997)
Gli obiettivi di Kyoto prevedono per l'Italia una
riduzione entro il 2012 del -6,5%
delle emissioni di gas serra rilevate nel 1990. In Toscana i gas serra sono circa 40 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, bisogna arrivare a un volume di emissioni di circa 34 milioni di tonnellate annue con una
riduzione regionale del 13,9%.
Lo Stato italiano ha ratificato il protocollo di Kyoto con la legge n. 120 del 1 giugno 2002.
L’Italia ha più che centrato il target nazionale per Kyoto
Secondo la “Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile” la media annua del periodo di verifica 2008-2012 risulta di circa 480 MtCO2eq, pari a una riduzione
di oltre il 7% rispetto al 1990, una percentuale
superiore, rispetto al target del Protocollo
Go
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Italia
20
Consumi energetici in Italia
Petrolio 45%
Gas 34%
Carbone 9%
Elettricità 7%
Rinnovabili 5%
Rapporto energia- ambiente 2005. ENEA.
21
Consumo medio mensile di petrolio
per ogni italiano
Consumi energetici in Italia
Oggi circa 96,64 $ = 70,65 € / mese
Confronto tra produzione lorda da rinnovabili e consumo interno lordo di elettricità (GWh)
Fonte: GSE 2010
23
Consumi energetici italiani per settore
Impieghi finali di energia % utilizzazione per settore
Anno 2010
Fonte: ENEA su dati MiSE
24
Consumi energetici Nelle nostre case la maggioranza della energia è destinata alla climatizzazione degli ambienti ovvero al riscaldamento invernale ed al raffrescamento estivo.
Fonte ENEA 2007
25
circa 21,6 milioni di abitazioni
circa 15 milioni di abitazioni prima della L.373/76
circa 70mila nuovi edifici/anno con 100-150mila
nuove unità/anno, Fonte: Libro Bianco “Energia, Edificio, Ambiente”
Composizione del parco edilizio
Abitazioni Italia, per epoca di costruzione ( tot. 21.635.345 )
2.799.434
2.082.629
3.641.512
4.017.928
2.628.258
1.703.859
4.761.725
Prima del 1919
Dal 1919 al 1945
Dal 1946 al 1961
Dal 1962 al 1971
Dal 1972 al 1981
Dal 1982 al 1991
Dopo il 1991
Fonte dati:
Censimento ISTAT 2001
Fabbisogno energia termica
Ogni anno, in Italia, per riscaldare le nostre
abitazioni bruciamo circa:
14 miliardi mc. di gas,
4,2 miliardi di Kg. di gasolio,
2,4 milioni di t. di combustibili solidi,
(soprattutto legna e un po’ di carbone). Così facendo si riversano nell’ aria circa 380.000 ton. di sostanze inquinanti come ossidi di zolfo e di azoto, monossido di carbonio, ecc…
Fonte ENEA 2010
Fabbisogno energia termica ed emissioni di CO2
Oltre alle sostanze propriamente dette inquinanti,
si riversano nell’atmosfera anche più di 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO2) Che contribuisce al formarsi del così detto “effetto serra” causando l’innalzamento della temperatura media del nostro pianeta. Il riscaldamento è la maggiore causa dell’inquinamento delle nostre città.
Fonte ENEA 2010
28
Fabbisogno energia termica
Bisogno termico degli edifici = oltre il 44%
del fabbisogno totale di Energia termica
Fabbisogno in Italia per settore di consumo in rapporto alle fonti primarie utilizzate
Fonte ENEA 2011
29
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Italia
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Milioni MJ
Efficienza energetica edilizia
Perdita di energia totale all’anno imputabile agli edifici
Fonte: Eurima European Insulation Manufacturers Association 2005
ITALIA
Il costo dell’energia dispersa da pareti e
tetti corrisponde a 27,0 miliardi di euro/anno
Comparazione costi impianti climatizzazione invernale Fabbisogno calorifico annuo di 15.000 kWh per 20 anni
Alto Adige Ottobre 2011
31
“CONTENIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA” Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale – ISPRA Gennaio 2010
0,0
100,0
200,0
300,0
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500,0
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2007 2008
Consumi di gas metano per uso domestico e per riscaldamento (anni 2007-2008)
.
32
Palazzo della Regione Toscana
PARAMETRI ESTERNI: Temp. Esterna 10 °C
Distanza foto 90 m Emissività 0,92 Temp. Ri. essa 8-9 °C
Data rilievo 30.01.08 Stato cielo Parz. Nuvoloso Entità vento Assente
33
Università degli Studi di Firenze
PARAMETRI ESTERNI:
Temp. Esterna 10°C
Distanza foto 50 m
Emissività 0,92
Temp. Ri. essa 7-8 °C
Data rilievo 30.01.08
Stato cielo Parz. nuvoloso
Entità vento Assente
34
Uffici della Provincia di Bolzano
PARAMETRI ESTERNI: Temp. Esterna 9°C
Distanza foto 70 m Emissività 0,92 Temp. Ri. essa 9-10 °C
Data rilievo 29.02.08 Stato cielo Parz. Nuovoloso Entità vento Assente
Uffici della Provincia di Bolzano
Arch. Michael Tribus
Uffici della Provincia di Bolzano
Uffici della Provincia di Bolzano Costo annuo del gasolio
38
E' assolutamente necessario maturare una
maggiore attenzione agli usi finali dell'energia
Usi “finali” energia
un contenitore edilizio di scarsa qualità
rende inutile la produzione di energia da
fonti rinnovabili
Costo in termini di investimento, per la produzione o il risparmio annuo di 1 kWh di energia :
• da fonte fotovoltaica = 5,0 euro
• da riqualificazione energetica = 1,8 euro Adiconsum 2010
Il quadro normativo
40
Legislazione principali Direttive
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1992, “concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti”
Disciplina gli obblighi di descrizione
tecnica degli apparecchi elettrici
domestici ed le informazioni da
fornire al consumatore
“Rifusione” in Direttiva 2010/30/UE del 19.05.2010 GUCE del 18.06.2010 n. L153/1
ampliata a tutti i prodotti che consumano energia
41
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, “sul rendimento energetico nell'edilizia”. (4 gennaio 2006)
La direttiva comprende quattro elementi principali:
1) metodologia comune di calcolo del rendimento
energetico integrato degli edifici;
2) requisiti minimi sul rendimento energetico degli
edifici di nuova costruzione e degli edifici sottoposti a
importanti ristrutturazioni;
3) certificazione degli edifici di nuova costruzione ed
esistenti
4) ispezione periodica delle caldaie e degli impianti
centralizzati di aria condizionata negli edifici.
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42
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
“concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio” (30 dicembre 2008)
1) entro il 2015 gli Stati membri devono conseguire un
“obiettivo nazionale di risparmio energetico” pari al
9% del consumo nazionale medio annuo.
2) La PA deve svolgere un “ruolo esemplare” nel
perseguimento dell’efficienza energetica,
3) introdurre orientamenti in materia di efficienza e
risparmio nei criteri di aggiudicazioni degli appalti
pubblici.
Rifusa nella Direttiva 2012/27/UE
43
Direttiva 2009/28/CE Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”
Stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia
da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (Burden
sharing). Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili.
Italia: 2005 FER /consumi tot. = 5,2% obiettivo 2020 FER/consumi tot. = 17% deficit previsto 1,1 Mtep/anno
45
DIRETTIVA 2010/31/UE “Rifusione” della Dir. 2002/91/CE “Rendimento Energetico nell’Edilizia” Il 14 aprile 2010 la Commissione ha approvato la
“rifusione” della direttiva sul rendimento
energetico degli edifici
Direttiva pubblicata sul GUCE del 19.06.2010,
secondo la Commissione esiste un ampio margine
di risparmio energetico che potrebbe consentire
all'UE, di ridurre dell'11% il consumo finale di
energia entro il 2020.
la Direttiva è vigente dal 9 luglio 2010
46
DIRETTIVA 2010/31/UE
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, le disposizioni legislative, …….. necessarie per
conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli 20 e 27.
Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12,
13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013.
Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 agli edifici occupati da enti pubblici al più tardi a
decorrere dal 9 gennaio 2013 e agli altri edifici al più tardi a
decorrere dal 9 luglio 2013.
Essi possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione.
Art. 28 recepimento
47
DIRETTIVA 2010/31/UE A
rt.
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rece
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to
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 9
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 20
Articolo 27
Definizioni
Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Edifici a energia quasi zero
Attestato di prestazione energetica
Rilascio dell’A.P.E. possibile rinvio art.12 c.1 e 2 fino al 31/12/2015
Affissione dell’A.P.E.
Esperti indipendenti
Sistema di controllo indipendente
Informazione
Sanzioni
applicazione entro 09/01/2012
DIRETTIVA 2010/31/UE
applicazione entro 09/01/2013
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
Edifici di nuova costruzione
Edifici esistenti
Impianti tecnici per l’edilizia
Ispezione degli impianti di riscaldamento
Ispezione degli impianti di condizionamento d’aria
Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria
Art
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49
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire
ristrutturazioni importanti (25% dell’involucro)
sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Articolo 7
Edifici esistenti
Attualmente gli interventi di riqualificazione
energetica riguardano solo l’1% del
patrimonio edilizio esistente
50
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
Articolo 9
Edifici a energia quasi zero
51
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
………………………….
9. Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali.
Articolo 11
Attestato di prestazione energetica
52
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
………………………….
2. Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica (o copia dello stesso) sia mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.
………………………………...
Articolo 12
Rilascio dell’attestato di prestazione energetica
53
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
………………………….
4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di:
- edifici aventi un attestato di prestazione energetica,
- unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica
l’indicatore di prestazione energetica ……….. sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
………………………………...
Articolo 12
Rilascio dell’attestato di prestazione energetica
54
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’APE sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un APE ……. e in cui una metratura utile totale di
oltre 500 mq. è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico.
Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 mq. è abbassata a 250 mq.
…………………………….
Articolo 13
Affissione dell’attestato di prestazione energetica
55
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
…………………………………….
2. Gli Stati membri dispongono che l’APE sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un APE (ndr. anche privati) e in cui una metratura
utile totale di oltre 500 mq. è abitualmente
frequentata dal pubblico. ………………… ……………...
Articolo 13
Affissione dell’attestato di prestazione energetica
56
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano
istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato
II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria
………………………………...
Articolo 18
Sistema di controllo indipendente
57
DIRETTIVA 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
La direttiva 2002/91/CE, modificata
dal regolamento indicato nell’allegato IV, parte
A, è abrogata con effetto dal 1
febbraio 2012, ……………………………
…………...
Articolo 29
Abrogazione
58
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.10.2012,
“sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
La Direttiva Europea 2012/27/UE entra in vigore il 4 dicembre e stabilisce un quadro comune di misure
per la promozione dell'efficienza energetica in Europa, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo del pacchetto 20-20-20 e di un miglioramento dell'efficienza energetica oltre il 2020.
Ogni Stato membro è chiamato a fissare obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica basati sulla riduzione del consumo di energia primaria.
59
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, “sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
1) Gli edifici pubblici devono rinnovare annualmente il
3% della S.U. se l‘edificio è superiore ai 500 mq;
dal 9 luglio 2015 il rinnovo riguarderà gli edifici con superficie superiore a 250 mq; (art.5).
2) Le imprese energetiche tra il 2014 ed il 2020 devono
diminuire del 1,5% per anno sul volume medio
annuo delle vendite (art.7)
3) Le grandi imprese sono obbligate, ogni 4 anni, ad
audit energetici svolti in modo indipendente da esperti accreditati. (art.8)
entro il 5 giugno 2014.
60
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, “sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
1. si dovranno acquistare solo prodotti appartenenti alla classe di efficienza energetica più elevata possibile;
2. sarà obbligatorio acquistare apparecchiature per ufficio conformi al marchio Energy Star;
3. si dovranno acquistare pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante (Reg. n. 1222/2009), salvo ragioni di sicurezza o salute pubblica;
4. per gli appalti di servizi sarà obbligatorio richiedere nei bandi che i fornitori utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di efficienza energetica.
5. sarà obbligatorio acquistare o concludere nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi almeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'art. 5, par. 1 della direttiva.
Allegato III per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da
parte del governo centrale si prevede che:
61
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, “sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ” (GUCE L315 del 14.11.2012 )
Per gli appalti pubblici è previsto che i
Governi acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, in coerenza con il rapporto costi-benefici, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza.
obiettivo a lungo termine è l’obbligo per ciascun Paese dell’UE di elaborare una strategia utile a rendere l’intero parco edilizio pubblico e privato più efficiente entro il 2050.
Roadmap Energy 2050
Il 14 marzo 2013 nel Parlamento Europeo sono state sottoscritte le linee principali della
“Roadmap energetica 2050”, nel
documento vengono ipotizzati sette diversi scenari, tutti basati sulla premessa che le
emissioni di carbonio dovranno essere
ridotte dell'85% entro il 2050, in
particolare utilizzando l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Nuova strategia climatica della Commissione UE al 2030 un piano “ambizioso ma fattibile, perché clima e industria possono andare di pari passo”. 22.01.2014 José Manuel Barroso Presidente della
Commissione.
La nuova strategia climatica europea per il 2030 include una
riduzione del 40% (rispetto al 1990) delle emissioni di gas a
effetto serra e il raggiungimento del 27% di fonti di energia
rinnovabile.
I ministri europei dell'energia e dell'ambiente discuteranno probabilmente la proposta della Commissione il 3 e 4 marzo. Il 21 e 22 marzo, capi di stato e di governo presiederanno un vertice Ue dedicato al raggiungimento di un accordo.
Anche Greenpeace si unisce al coro delle proteste
Greenpeace che chiede all'UE un target vincolante per il
taglio di almeno il 55% delle emissioni interne al
2030, un target vincolante per aumentare la quota da
rinnovabili al 45% e un target vincolante del
40% per quanto riguarda l'efficienza energetica.
"La Commissione Europea ha rilasciato oggi un deludente pacchetto di proposte su clima ed energia per il 2030”
Il quadro normativo
66
La Direttiva Europea 2002/91/CE
“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
il 4 gennaio 2006. “
l’articolo 15 prevede che:
67
La Costituzione italiana
“Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a:
…………..; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; …………… “
L’art.117 quinto comma del Titolo V della Costituzione così come modificato nel 1998 stabilisce che :
Recepimento Direttiva 2002/91/CE In attesa delle leggi regionali, il Ministero delle Sviluppo economico ha
predisposto un temporaneo provvedimento nazionale di recepimento della Dir. 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia in attuazione della Legge 306 del 31.10.2003 che delegava il Governo alla redazione del Decreto
69
Il Decreto Legislativo n.192/2005
Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. “
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 222 del 23 Settembre 2005 supplemento ordinario n.158
70
Il Decreto Legislativo n.192/2005 come modificato dalla L.90/2013
………..le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. …………………………
Art. 17 Clausola di cedevolezza
71
Il Decreto Legislativo n.192/2005
• metodo per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici
• prestazioni energetiche minime degli edifici
• certificazione energetica
• ispezioni degli impianti
I principali contenuti disciplinati dal Decreto:
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D.Lgs. n.192/2005 art.3 comma 2
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che :
l’ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; segue
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, …... e' prevista:
73
D.Lgs. n.192/2005 art.3 comma 2
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di :
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, …... e' prevista:
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Il D.Lgs. n.192/2005 art.3 comma 3:
a) immobili vincolati parte II e art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 fatto salvo quanto disposto al comma 3 -bis (L.90/2013) ;
b) fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili (L.90/2013);
c) fabbricati di superficie inferiore a 50 mq.
Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
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Campo di applicazione DM 26.06.2009 all.A comma 2
– box,
– cantine,
– autorimesse,
– parcheggi multipiano,
– depositi,
– strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni adibite ad uffici.
− ruderi
− fabbricati al grezzo
tutti gli edifici di cui all’art.3, del DPR n. 412/1993 indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
Sono esclusi:
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Campo di applicazione Legge 03.08.2013 n.90
Sono esclusi:
– edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
– edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
all’art.1 punto c) si prevedono nuove esclusioni e inclusioni
«3 -bis . Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a) (edifici
vincolati), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
Nuovi obblighi
a) l’ A.P.E. degli edifici, di cui all’articolo 6; b) l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti tecnici, di cui all’articolo 7.
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Campo di applicazione Legge 03.08.2013 n.90
3 -bis . 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a) , sono esclusi dall’applicazione del presente decreto ai
sensi del comma 3 -bis , solo nel caso in cui, previo
giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
l’art.1 punto c) prevede inoltre una eccezione ai nuovi obblighi degli edifici vincolati
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Il Decreto Legislativo n.192/2005
Il Decreto recepisce la Direttiva Comunitaria 91 del 2002 e all’art.6 introduce l’obbligo della Certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione la cui autorizzazione è stata rilasciata dopo l’8 ottobre 2005
e sono stati completati dopo l’8
ottobre 2006, inoltre detta norme transitorie in previsione dei regolamenti di dettaglio
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Limiti prestazione energetica
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D.Lgs. 29.12. 2006 n. 311
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un decreto correttivo che introduce
l’obbligo della Certificazione per gli edifici esistenti nel caso di :
1) compravendita dal 01.07.2007 sup. 1000 mq.
dal 01.07.2008 inferiori 1000 mq. dal 01.07.2009 singole u.i.
2) richiesta di contributi pubblici
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Il D.Lgs. n.192/2005
entro 5 febbraio 2006 (art. 4)
1. Criteri e requisiti per il contenimento dei consumi Installazione, esercizio, manutenzione e ispezione impianti
2. Prestazione energetica dell’edificio (nuova costruzione e ristrutturazione)
3. Requisiti professionali e criteri di accreditamento
Esperti della certificazione
entro il 6 aprile 2006 (art.6)
4. Linee guida per la Certificazione energetica edifici
D.P.R. n.59
02/04/2009
D.P.R. n.75 16/04/2013
(D.Lgs. 115/2008)
D.M. 26/06/2009
sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro per redigere i regolamenti attuativi:
82
D.P.R. 02.04.2009 n. 59 in vigore dal 25.06.2009
…… per le metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici si adottano
le norme:
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno
di energia termica dell’edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale;
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno
di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Art. 3
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D.P.R. 02.04.2009 n. 59 in vigore dal 25.06.2009
UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli
edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.
UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici
- Requisiti energetici per illuminazione.
Modifiche introdotte con la L.90/2013
Dalla
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2009, n. 59.
(l.9
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013)
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 19.08.2005 n. 192, …………… per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Art. 1
Finalità e ambito di intervento
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
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1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
Art. 2 Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
• i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
• gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
• gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili;
• le societa' di servizi energetici (ESCO)
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
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3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di :
• uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma,
• iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e
• abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.
Art. 2 Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
Laurea magistrale materie tecniche (Architetto, Ingegnere, Agraria , Scienze forestali)
Diploma istruzione tecnica (geometra, perito Industriale edilizia-impianti, perito agrario)
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
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4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente
comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione (64h) per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono:
titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
Art. 2 Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
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5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
Art. 2 Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici
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1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
Art. 3 Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
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1. ……………………………………
nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado
Art. 3 Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
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D.P.R. 16.04.2013 n.75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici
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1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del
presente decreto si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
Art. 4
Funzioni delle Regioni e Province autonome
92
D.M. 26.06.2009 G.U n. 158 10/07/2009 vigente dal 25/07/2009
• Tavolo di confronto e coordinamento (Art. 5 comma 1)
• Metodologie di calcolo per la Certificazione Energetica (All. A, punto 4 e 5)
• Fabbisogno energetico estivo dell’involucro (All. A, punto 6)
• Indicatori di Classe ( riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria) (All. A, punto 7)
• Classificazione dei singoli appartamenti (All. A, punto 7.5)
• Autodichiarazione di Classe G per edifici di superficie ridotta ed ad alto consumo (All. A, punto 9)
• Classificazione nazionale (legato all’EPilim ovvero alla località e al rapporto S/V) (All. 4)
• Nuovi schemi per ACE e AQE (All. 5, 6, 7)
• Normativa tecnica di riferimento che sostituisce l'allegato M del DLgs 192 (All. B)
93
D.M. 26.06.2009 All. A punto 8
“Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti
nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso
limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori.”
97
L’art. 13 modifica l’art 6 del DLgs 192/2005 aggiungendo due commi:
2 ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole UI è obbligatorio inserire una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di certificazione energetica.
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
recepimento della Dir. 2009/28/CE
(Parziale correzione L.133/2008)
98
L’art. 13 modifica l’art 6 del DLgs 192/2005 aggiungendo due commi:
2 quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o
singole UI a decorrere dal 01.01.2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’IPE contenuto nell’ACE
(anticipo art.12 della Dir 2010/31/UE)
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
99
l’art.11 prevede che nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazione rilevanti (criterio
modificato dalla L.90/2013), si deve coprire i consumi
di ACS (50% già in vigore) e calore con
impianti di produzione da FR per almeno:
a) il 20% dal 31.05.2012 al 31.12.2013
b) il 35% dal 01.01.2014 al 31.12.2016
c) il 50 % dal 01.01.2017
Per gli edifici pubblici % incrementata del 10%
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
100
La potenza elettrica obbligatoria da FR (art.11) deve essere calcolata secondo la formula:
P=1/K*S
P= potenza in kW S = sup. edificio in mq. K = coeff. in mq./kW
a) K= 80 dal 31.05.2012 al 31.12.2013
b) K= 65 dal 01.01.2014 al 31.12.2016
c) K= 50 dal 01.01.2017
Per gli edifici pubblici % incrementata del 10%
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
101
Il mancato rispetto comporta il diniego
del rilascio del titolo edilizio (art.11 c.3),
nel caso di “impossibilità tecnica” (allegato 3 c.7) il progettista attesta la non fattibilità di tutte le opzioni e comunque
l’I.P.E. deve essere inferiore degli
obblighi vigenti nel rispetto della seguente formula :
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
102
% obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite FR;
% effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
P obbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da FR che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;
E effettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da FR effettivamente installata sull’edificio.
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
103
Art.11 comma 4
gli impianti alimentati da FR realizzati per assolvere l’obbligo
non possono accedere
agli incentivi ad eccezione
di fondi rotativi o di garanzia
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
104
1. I progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante che
incrementano di almeno il 30 % la
produzione obbligatoria da Fonti Rinnovabili hanno diritto ad un premio
volumetrico del 5%
Art. 12
Misure di semplificazione
D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 Gazzetta ufficiale 28/03/2011 n. 71
105
Artt. da 1 a 13 : Modifiche al D.Lgs 192/2005 (rec. Dir 2010/31/UE)
Artt.14-15 : Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica (proroga al 31.12.2013, nuovo importo sgravio fiscale 65% )
Art. 16: Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (proroga al 31.12.2013, nuovo importo sgravio fiscale 50% )
Art. 17: Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
note: 1) Entrata in vigore del provvedimento: 06.06.2013
2) convertito in Legge 03.08.2013 n.90
D.L. 04.06.2013 n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
106
1) EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (art.2 l) octies
/ art.5 comma 1)
Recepisce le indicazioni della Dir. 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia che introduce (art. 9, par. 1) gli "edifici a energia quasi zero".
2) Ristrutturazioni importanti (art.2 l-vicies quater)
un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento
conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio
Legge 3 agosto 2013 n.90 (D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
107
3) PIANO DI AZIONE NAZIONALE (art.3 comma 1 b)
entro il 31.12.2014 Piano nazionale per la promozione degli edifici a "energia quasi zero“; con obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, strategie di informazione sulle politiche e sulle misure finanziarie
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
4) METODOLOGIA DI CALCOLO (art.4 comma 1 a)
Rimanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell‘Ambiente, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Salute e della Difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata
Legge 3 agosto 2013 n.90 (D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
108
6) VENDITE E LOCAZIONI (art.6 comma 2-3- 3 bis)
dotato, il tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica ed ad allegarlo all’atto pena la nullità del contratto.
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
5) l’ACE SOSTITUITO DALL’APE (art.6
comma 1) modifica di alcuni aspetti della normativa sulla certificazione energetica; l'attestato di prestazione energetica dovrà essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
Legge 3 agosto 2013 n.90 (D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
109
7) P.A. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (art. 6
comma 6)
Per gli edifici utilizzati da P.A. e aperti al pubblico con
superficie utile totale superiore a 500 m2 e' fatto
obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione
energetica entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. (5 ottobre 2013)
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
Legge 3 agosto 2013 n.90 (D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
110
8) INFORMAZIONE PRECONTRATTO (art. 6 comma 8)
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente
9) PROGETTO ENERGETICO (art. 7 comma 1)
Il progettista, deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori. .
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
Legge 3 agosto 2013 n.90 (D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
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10) NUOVE SANZIONI (art.12 commi da 3 a 10)
Sanzioni al professionista qualificato per APE infedele da 700 euro a 4200 euro. Sanzioni al costruttore o al proprietario per la mancata consegna da 3.000 euro a 18.000 euro in caso di vendita e da 300 euro a 1.800 euro in caso di locazione. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
11) ABROGAZIONI (art. 13)
Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
Gli artt. da 1 a 13 contengono:
Legge 3 agosto 2013 n.90 (D.L. 04.06.2013 n. 63)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.05.2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Gazzetta ufficiale n.130 del 05.06.2013
Ulteriori novità legislative
nel mese di dicembre sono stati pubblicati:
• il D.L. 23.12.2013 n. 145 ("Destinazione Italia" G.U. n. 300 del 23.12.2013), in vigore dal 24.12,
che con l'art. 1, comma 7, sostituisce i commi 3 e 3-bis (quello della nullità dell'atto) dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che diventano un unico comma 3;
• la L.27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), in vigore dall’01.01.2014, che con l'art. 1,
comma 139 modifica ed integra il comma 3-bis del citato articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 (comma
eliminato dal precedente D.L.).
L. 27.12.2013 n.147 “Legge di stabilità 2014”
L'art. 1, comma 139, lettera a), della legge (entrata in vigore il 01.01.2014), stabilisce che la norma contenuta nel comma 3-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
la Legge di stabilità 2014 interviene su una norma (il comma 3-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005)
non più in vigore, perché sostituita dal D.L.
"Destinazione Italia".
D.L. 145/2013“Destinazione Italia” art. 1 comma 7: 7. All’articolo 6 del D.L.gs. 19.08.2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’A.P.E. deve essere
altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unità immobiliari
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000;
art. 1 comma 7:
D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà.
D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
L’accertamento e la contestazione della
violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, che, per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
art. 1 comma 7
D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192
del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di
quella della nullità del contratto anteriormente
prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.”
art. 1 comma 8
Le principali novità
1) esclusione degli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa per gli atti traslativi a titolo gratuito; 2) precisazione che gli obblighi di allegazione, di consegna e di informativa riguardano anche tutti gli “atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso”; 3) precisazione che gli obblighi di consegna e di informativa riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole u.i. soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi: contratti che non possano considerarsi nuove locazioni
(proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art. 2558 c.c., ecc.)
i nuovi contratti non soggetti a registrazione (in pratica i
soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno).
D.L. 145/2013“Destinazione Italia”
4) previsione di una sanzione pecuniaria per la violazione dell’obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l’inserimento dell’apposita clausola, dell’adempimento degli obblighi di informativa e di consegna;
5) maggior peso agli obblighi di informativa e di consegna, ed al requisito formale dell’attestazione
ad opera dell’acquirente e del conduttore dell’avvenuto loro adempimento, in precedenza, l’adempimento era privo di sanzione.
Riepilogo degli obblighi A.P.E.
obbligo di dotazione (che può prescindere da un evento
traslativo, ad es. edificio nuovo, edifici soggetti a “ristrutturazioni importanti” o edifici pubblici).
obbligo di allegazione (che è stato reintrodotto dalla
legge 04.08.2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 04.06.2013 n. 63, che ha previsto, in caso di sua violazione, la sanzione della nullità).
obbligo di consegna dell’A.P.E. (con l’inserimento in atto di
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’A.P.E. dell’edificio).
obbligo di informativa (con l’inserimento in atto di
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine all’A.P.E.).
Pietro Novelli architetto - C&PS Ecoaction Cultura e Progetto Sostenibili Associazione Internazionale www.ecoaction.it
Presidente Delegazione regionale Toscana Via La Marmora 51 – 50121 Firenze Via Dell’Arcovata 3 – 50127 Firenze Ponte Vecchio 2 – 50125 Firenze ITALY Tel. +39 055 4089253 tel./fax +39 055 333187 mob. +39 333 6780183 e-mail: [email protected]
Grazie per l’attenzione