11
La normativa sul controllo e lasicurezza degli alimenti: una corretta interazione a tutela dei consumatori
A. Menditto, P. Stacchini Istituto Superiore di Sanità
GIORNATA DI STUDIO ALIMENTI SICURI - SICUREZZA DEI CONTROLLI
AULA MAGNA, CENTRO DI FORMAZIONE, VIA AURELIA 97BUSSANA DI SANREMO.
Dipartimento di PrevenzioneConfronto fra operatori del controllo e del settore alimentare
VENERDÌ 12 GIUGNO 2009
22
CONSUMATORI
SICUREZZA ALIMENTRARE: SOGGETTI COINVOLTI
MLSPS-DSPVSAFVO-CE
Assessorati Regionali Competenti
ASL OSA
EFSA
33
Autorità (Min.Sal, Reg. e Prov.Aut., ASL, CPSR,…)
Produttori (prodotti vegetali, mangimi, primari di alimenti)
Trasformatori
Dettaglianti, operatori di servizi alimentari e di catering
Grossisti
Consumatori
Filiera alimentare per la produzione
di ingredienti e additivi
Produttori di pesticidi,
fertilizzanti e farmaci veterinari
Operatori di trasporto e
immagazzinamento
Produttoriattrezzature
Produttori materialida imballaggio
Fornitori di servizi
OSA
IL RISPETTO DEI RUOLI
44
Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti:
Il Ministero della Salute è l’autorità centrale dello Stato a cui spettano: • compiti di indirizzi generali e coordinamento in materia di sicurezza alimentare; • l’elaborazione e l’adozione dei piani pluriennali di controllo; • la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali).
COMPETENZE E RUOLI
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004
55
Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti: Alle Regioni ed alle Province Autonome spettano: • compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle ASL; • l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi medici e veterinari; • l’individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle ASL (es. procedure per lo svolgimento dei controlli, organizzazione interna, piani di formazione, ecc.); • la supervisione e il controllo sulle attività delle ASL; • compiti autorizzativi e di controllo, qualora previsto dall’organizzazione regionale
COMPETENZE E RUOLI
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004
66
Ferme restando le disposizioni previste dalla norme vigenti, in linea generale alle Autorità Competenti spettano i seguenti compiti:
Alle Aziende Sanitarie Locali spettano: • la pianificazione, la programmazione e l’esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli OSA.
COMPETENZE E RUOLI
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/882/2004 E CE/854/2004
77
•Gli operatori del settore alimentare OSA (e del settore dei mangimi, OSM) hanno la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti
IL RISPETTO DEI RUOLI
•Le autorità competenti controllano e garantiscono il rispetto di questa responsabilità (sistema di controllo ufficiale)
•Il controllo ufficiale, tenendo conto della specializzazione produttiva di ogni operatore, deve porre in essere le tecniche di controllo più idonee (sorveglianza, monitoraggio, ispezione, verifica, audit, campionamento per analisi …).
•I servizi di controllo (Food and Veterinary Office) della Commissione valutano la capacità delle Autoritàcompetenti nell’adempiere a questi compiti
88
COMMISSIONE EUROPEA -FOOD AND VETERINARY OFFICE
GLI ATTORI DEL CONTROLLO UFFICIALEReg. 882/2004, Art. 4, 10, 45
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Dip. Sanità Pubblica Veterinaria,
Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti
REGIONI E PROVINCIE AUTONOMEAssessorato Competente
CPSR
ASL
AZIENDE (OSA/OSM)BPI - PRP - HACCP –ISO 9001:2000 -- ISO 22000:2005
Audit/Ispezioni (Reg. 882/04+ altri Reg. pacchetto igiene)
Audit (Reg. 882/04 art. 45)
IZS
ISS-DSPVSA
UVACPIF
USMAF
Audit (Reg. 882/04 art. 4)(Dec. 677/06)
Audit (Reg. 882/04 art. 4)(Dec. 677/06)
ARPALABORATORI
99
CONSUMATORI
SICUREZZA ALIMENTRARE: SOGGETTI COINVOLTI
MLSPS-DSPVSAFVO-CE
Assessorati Regionali Competenti
ASL OSA
EFSA
1010
QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER UNA CORRETTA INTERAZIONE TRA AUTORITA’COMPETENTE E OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE?
Il sapere (sfera della conoscenza)Il sapere fare (sfera delle competenze)Il saper essere (sfera dei comportamenti)Il rispetto dei ruoli
CORRETTA INTERAZIONE
1111
REG. (CE) 882/04TITOLO IOGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONIArticolo 1 -Oggetto e campo di applicazione1. Il presente regolamento fissa le regole generali per
l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a
a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e
b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.
IL SAPERE: COSA SI DEVE VERIFICARE CON IL CONTROLLO UFFICIALE ?
1212
•PACCHETTO IGIENE (Reg. CE 852/04, 853/04, 882/04, 854/04, 2073/05, […])
•NORME RELATIVE A SOSTANZE AGGIUNTE INTENZIONALMENTE (ad es. Additivi, Aromi, Enzimi alimentari, …)
•CAMPIONAMENTO E ANALISI (Reg. 1882/06, 1883/06, 401/06, 333/07)
•NORME RELATIVE A TRASPORTO E CONSERVAZIONE ALIMENTI ( ad. es. Reg. (CE) 37/2005, D.M. 25 settembre 1995, n. 493.)
•NORME RELATIVE A CONTAMINANTI E RESIDUI (ad es Reg. CE 1881/2006 contaminanti nei prodotti alimentari)
•NORME SU ETICHETTATURA (ANCHE NUTRIZIONALE E ALLERGENI
•NORME RELATIVE ALLA SALUTE E AL BENESSERE ANIMALE
•NORME SETTORIALI E/O DI FILIERA (ad es. vino, olio, …)
IL SAPERE: VERIFICARE LA CONFORMITA’ A QUALI NORMATIVE ?
1313
PACCHETTO IGIENE
IL SAPERE: VERIFICARE LA CONFORMITA’ A QUALI NORMATIVE ?
1414Disposizioni transitorie e modalità di attuazione (Reg. 2074 – Reg. 2076)
Regolamento 178/2002Principi generali di sicurezza alimentare
OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E DEI MANGIMI
AUTORITÀ COMPETENTI
Norme specifichesui controlliufficiali sualimenti di origineanimale(Reg. 854/04)
Norme generalisull’organizzazione dei controlliufficiali su alimentie mangimi(Reg. 882/04)
Normegenerali diigienedei prodotti edellaproduzione dialimenti(Reg. 852/04) Norme relative
ai controlli della trichinina (Reg.2075/05)
Norme relative ai criterimicrobiologici(Reg.2073/05)
Normespecifiche sui prodotti mangimi (Reg. 183/05)di origine animale(Reg. 853/04)SOA(Reg. 1774/02)
1515
IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO
1616
«alimento»1) «legislazione alimentare»2) «impresa alimentare»,3) «operatore del settore alimentare»4) «mangime» (o «alimento per animali»)5) «impresa nel settore dei mangimi»6) «operatore del settore dei mangimi»7) «commercio al dettaglio»8) «immissione sul mercato»9) «rischio»10) «analisi del rischio»11) «valutazione del rischio»,12) «gestione del rischio»13) «comunicazione del rischio»14) «pericolo» o «elemento di pericolo»15) «rintracciabilità» (traceability)16) «fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione»17) «produzione primaria»18) «consumatore finale»
Reg. 178/02, Art. 2 e 3, Definizione di alimento, altre definizioni
IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO
1717
1) "controllo ufficiale"2) "verifica"3) "normativa in materia di mangimi"4) "autorità competente"5) "organismo di controllo"6) "audit"7) "ispezione" 8) "monitoraggio" 9) "sorveglianza" 10) "non conformità"
Reg. 882/2004, Articolo 2, Definizioni
11) "campionamento per l'analisi"12) "certificazione ufficiale"13) "blocco ufficiale"14) "equivalenza"15) "importazione"16) "introduzione"17) "controllo documentale"18) "controllo di identità"19) "controllo materiale"20) "piano di controllo"
IL SAPERE: UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO
1818Disposizioni transitorie e modalità di attuazione (Reg. 2074 – Reg. 2076)
Regolamento 178/2002Principi generali di sicurezza alimentare
OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E DEI MANGIMI
AUTORITÀ COMPETENTI
Norme specifichesui controlliufficiali sualimenti di origineanimale(Reg. 854/04)
Norme generalisull’organizzazione dei controlliufficiali su alimentie mangimi(Reg. 882/04)
Normegenerali diigienedei prodotti edellaproduzione dialimenti(Reg. 852/04) Norme relative
ai controlli della trichinina (Reg.2075/05)Norme relative
ai criterimicrobiologici(Reg.2073/05)
Normespecifiche sui prodotti mangimi (Reg. 183/05)di origine animale(Reg. 853/04)SOA(Reg. 1774/02)
IL SAPERE FARE: RIFERITO A COSA?
1919
IL SAPERE FARE: RIFERITO A COSA?
2) "verifica“6) "audit"7) "ispezione" 8) "monitoraggio" 9) "sorveglianza“11) "campionamento per l'analisi"12) "certificazione ufficiale“17) "controllo documentale"18) "controllo di identità"19) "controllo materiale"
20) "
pian
o di
con
trol
lo”
Corretta utilizzazione degli strumenti del pacchetto igiene
2020
Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali sono eseguiti periodicamente e con frequenza appropriata, in base ad una valutazione dei rischiIl numero ed il tipo di controlli è proporzionato al rischio complessivo degli impianti (categorizzazione del rischio) La categorizzazione si basa sulla conoscenza dei fenomeni sanitari collegati all’operatore del settore alimentare ed ai risultati del controllo ufficiale su di esso operato
La salute e il benessere degli animali contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento umano degli animali
SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
2121
CAPO II - AUTORITA’ COMPETENTIArticolo 4 - Designazione delle autorità competenti e criteri operativi
2. Le autorità competenti assicurano quanto segue:a) l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali
su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all’uso dei mangimi sono garantite;
b) ….
SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
2222
Procedure di controllo e verificaI controlli ufficiali ad opera delle autoritàcompetenti sono eseguiti secondo procedure documentate.
Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l’altro, agli ambiti di cui all’allegato II, capo II.
Articolo 8, Reg. 882/04
SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
2323
1. L’organizzazione dell’AC e la relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i CU.2. La relazione tra le AC e gli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti connessi ai CU.3. La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere.4. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale.5. La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, l’interpretazione dei risultati e le successive decisioni.6. I programmi di monitoraggio e sorveglianza.7. L’assistenza reciproca qualora i CU richiedano l’intervento di più di uno Stato membro.8. Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali.9. La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere responsabilità in materia.10. La verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi e dei test di rilevamento.11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei CU.
CAPO II: SETTORI PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO
2424
Articolo 9Relazioni
1. L’autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati.
2. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso,l’indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell’operatore interessato.
3. L’autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all’operatore interessato, almeno in caso di non conformità.
SAPER FARE: ALCUNI PRINCIPI
2525
1. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie oppure:a) se tali norme non esistono, a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ad esempio quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o quelli accettati dalla legislazione nazionale;oppureb) in assenza, ad altri metodi utili al raggiungimento degli obiettivi o sviluppati confor-memente a protocolli scientifici.
REG. (CE) 882/04 Art. 11, Metodi di campionamento e di analisi•Reg. (CE) 1882/06 – nitrati•Reg. (CE) 1883/06 – diossine edi PCB diossina-simili •Reg. 333/07 – tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inor-ganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene•Reg. 401/06 – micotossine•Reg. 152/09 – alimenti per gli animali (costituenti, additivi e sostanze indesiderabili, eccettuati residui di pesticidi e microorganismi)
Norme volontarie
SAPER FARE: IL CAMPIONAMENTO
2626
Quale rilevanza hanno le norme volontarie nel settore della
sicurezza alimentare?
RAPPORTO TRA NORME VOLONTARIE E COGENTI
2727
(20) Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato norme europee (norme EN) appropriate ai fini del presente regolamento. Questi norme EN concernono in particolare il funzionamento e la valutazione dei laboratori che eseguono i test e il funzionamento e l'accreditamento degli organismi di controllo. Norme internazionali sono state anche elaborate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dall’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).Queste norme possono in certi casi ben definiti essere appropriate ai fini del presente regolamento, tenendo conto che criteri di efficienza sono fissati nella normativa sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la flessibilità e l’efficienza rispetto ai costi.
Reg. 882/2004 - Alcuni considerata
2828
2929
3030
Listeria monocitogenes EN/ISO 11290 -1 e 2
Salmonella EN/ISO 6579
Enterobacter sakazakii ISO/TS 22964
E. Coli ISO/TS 16649-3
3131
Conteggio colonie aerobiche ISO 4833
Enterobacteriacee ISO 21528-2
Salmonelle EN/ISO 6579
E. Coli ISO 16649-1 e 2
3232
UNI EN ISO 16140:2005Microbiologia di alimenti e mangimi per animali - Protocollo per la validazione di metodi alternativi
3333
Qualora l’operatore del settore alimentare intenda applicare metodi analitici diversi da quelli validati e certificati come indicato al terzo comma, tali metodi sono validati in base a protocolli riconosciuti a livello internazionale e il loro impiego è autorizzato dall’autorità competente.
3434
ISO 18593:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs
3535
3636
ISO 17604:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs --Carcass sampling for microbiological analysis
3737
NORME RELATIVE A TRASPORTO E CONSERVAZIONE ALIMENTI SURGELATI
DECRETO 25 settembre 1995, n. 493. Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delletemperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle temperature.REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2005 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e diconservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana
SAPER FARE: VERIFICA DEI MEZZI DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI SURGELATI
3838
RETTIFICHERettifica del regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’ alimentazione umana (GUCE L 10 del 13 gennaio 2005)
3939
1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.
2. A partire dal 1 gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazio-ne utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell’adozione del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.
Reg. CE 37/2005Articolo 2 -Controllo e registrazione della temperatura
4040
UNI EN 12830Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentarirefrigerati, congelati, surgelati e gelati - Prove, prestazioni ed impiego
UNI EN 13485Termometri per la misurazione della temperatura dell’aria e dei prodotti per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e dei gelati - Prove, prestazioni, idoneitàUNI EN 13486Registratori di temperatura e termometri per il trasporto, la conservazion e e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e dei gelati - Verifiche periodiche
NORME: REGISTRATORI DI TEMPERATURA E TERMOMETRI
4141
3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate dall’operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.
Reg. CE 37/2005Articolo 2 -Controllo e registrazione della temperatura
4242
4343
NORME RELATIVE ALLA ETICHETTATURA E AGLI
ALLERGENI
SAPER FARE: CONTROLLO DELLA ETICHETTATURA
SAPER FARE: CONTROLLO DELLA ETICHETTATURA
4444
ALLERGENI
•Direttiva 2000/13/CE•Direttiva 2003/89/CE – D.Lgs. 114/2006•Direttiva 2006/142/CE•Direttiva 2007/68/CE
Pericolo chimico o quarto tipo di pericolo?
Lista positiva di sostanze da dichiarare in etichetta, qualora siano presenti in un prodotto alimentare
4545
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);b) maltodestrine a base di grano (1);c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.3. Uova e prodotti a base di uova.4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
(1) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati.
ALLEGATO - ALLEGATO III bisIngredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
4646
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:a) olio e grasso di soia raffinato (1);b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinatoD-alfa naturale a base di soia;c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
(1) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati.
ALLEGATO - ALLEGATO III bisIngredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
4747
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci dianacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Caryaillinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletiaexcelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne:a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
ALLEGATO - ALLEGATO III bisIngredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
4848
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
ALLEGATO - ALLEGATO III bisIngredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis,10e11
4949
SAPER ESSERE
COME COMPORTARSI QUANDO SONO UTILIZZATI I DIVERSI STRUMENTI DEL CONTROLLO UFFICIALE?
2) "verifica“6) "audit"7) "ispezione" 8) "monitoraggio" 9) "sorveglianza“11) "campionamento per l'analisi"12) "certificazione ufficiale“17) "controllo documentale"18) "controllo di identità"19) "controllo materiale"
20) "
pian
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5050
4. Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli.
I criteri elencati al paragrafo 2 devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stataconferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali.
Articolo 4, Reg. 882/04
SAPER ESSERE
QUALI CRITERI ?
5151
Articolo 4, Reg. 882/04SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE
2. Le autorità competenti assicurano quanto segue:a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse;c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguatogrado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguirei controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare lemisure previste nel presente regolamento;f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente nell'assolvimento dei suoi compiti.
5252C. Gianola - G. Pistone
Caratteristiche personali – auditor (UNI EN ISO 19011:2003)rispetto dei principi etici
giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato;
mentalità aperta cioè disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi
capacità di agire in modo diplomatico
cioè avere tatto nei rapporti con altre persone
spirito di osservazione
cioè attivamente consapevole delle attività e dell’ambiente circostante
perspicacia cioè istintivamente percettivo di situazioni e capace di comprenderle
versatilità cioè pronto ad adeguarsi a situazioni differenti;risolutezza cioè capace di pervenire a conclusioni
tempestive basate su analisi e ragionamentisicurezza di sé cioè capace di agire e comportarsi in maniera
autonoma e contemporaneamente di interagire in modo efficace con gli altri
tenacia cioè perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi
5353
l'esame
di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali
per verificare chetali aspetti siano conformi
alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali
7) «ispezione»:
SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE
5454
un esame sistematico e indipendente
per accertare se
determinate attività e i risultati correlati siano conformi
alle disposizioni previste,
se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e
siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
6) «audit»:
SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE
5555
un esame sistematico e indipendente
[di] determinate attività e i risultati correlati
per accertare se siano conformi
alle disposizioni previste (planned arrangements), se tali disposizioni siano attuate in modo efficace esiano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
l'esame
di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali
per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge (rules) relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali
6) «audit»: 7) «ispezione»: SAPERE, SAPER FARE E SAPER ESSERE