‒ Le novità del CAD
‒ La gestione dei flussi di documenti informatici con
gli strumenti della firma digitale e della PEC
Indice
Perché un nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale
Ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione
digitale (CAD), il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire su tale
dispositivo al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza
digitale di cittadini e imprese.
La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di
digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese.
Si è voluto accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell' Agenda
digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella comunitaria.
Si è inteso rafforzare la centralità del ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale
per lo sviluppo della politica industriale del digitale nel Paese
Novità più rilevanti 1/2
Ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione;
Ampliamento dei diritti di cittadinanza digitale;
Attenzione alla qualità dei servizi resi dalla P.A.;
Particolare attenzione alla formazione: diffusione cultura digitale
per i cittadini e formazione per i dipendenti e i dirigenti della P.A.;
Rafforzamento delle sanzioni per le P.A e aumento delle tutela per i
cittadini in caso di violazioni dei diritti di cittadinanza digitale;
Introduzione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. digital first) per
il procedimento amministrativo;
Riordino e razionalizzazione della governance del digitale:
centralità di Agid
6
Razionalizzazione delle disposizioni inerenti l’identità digitale;
Obbligo per le P.A. e le società a controllo pubblico di accettare
pagamenti effettuati in modalità elettroniche: pagoPA
Coordinamento della disciplina nazionale riguardante documenti
informatici e firme elettroniche con quella europea;
Razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di
trasmissione di dati e documenti informatici tra P.A. e tra queste e i
privati;
Obbligo per le P.A. di fornire risorse di connettività ad Internet in
modalità Wi-Fi;
Razionalizzazione della disciplina inerente SPC;
Novità più rilevanti 2/2
Viene introdotta una nuova definizione di P.A.:
«Art. 2., comma 2 Le disposizioni del presente Codice si applicano alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza
di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo
pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate
come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.»
L'ambito di applicazione del CAD viene esteso anche alle società a
controllo pubblico, inserite nel conto economico consolidato della P.A.
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
7
Ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione
«Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al CAD nei
rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della
partecipazione al procedimento amministrativo. […]»
Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova
formulazione, riconosce il diritto all'uso delle tecnologie a «chiunque»,
Viene riordinata e razionalizzata la disciplina in materia di identità
digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale al rango di diritto
di cittadinanza digitale.
È riconosciuto a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle P.A. tramite l'identità
digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle P.A. e di
riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale
8
Ampliamento dei diritti di cittadinanza digitale
Al fine di dare effettività ai principi di cittadinanza digitale, si stabilisce che i
soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri
servizi per via telematica nel rispetto degli standard e livelli di qualità anche in
termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività stabilendo altresì che
gli utenti possono ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi
ovvero di erogazione dì servizi on-line con standard inferiori a quelli previsti
dalla legge, ovvero alla cosiddetta "class action".
In ogni caso, per i servizi in rete ogni amministrazione dovrà consentire agli
utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso
e dovrà pubblicare, sul proprio sito, i dati risultanti.
9
Attenzione alla qualità dei servizi resi dalla Pubblica Amministrazione
L’articolo 8 stabilisce che:
«Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono
iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con
particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche
al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e
l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni
specifiche e concrete avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il
servizio radiotelevisivo»
10
Particolare attenzione alla formazione:
diffusione della cultura digitale per i cittadini…
L’articolo 13 prevede che:
«Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di formazione
del personale, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate
alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie
assistive, ai sensi […] della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
Le politiche di formazione sono altresì volte allo sviluppo delle competenze
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la
transizione alla modalità operativa digitale.»
11
… e formazione specifica sia per i dirigenti, sia per i dipendenti della P.A.
All’articolo 17 è previsto che:
«Le P.A. […], individuano, […], un difensore civico per il digitale in
possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al
difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e
reclami relativi ad ogni presunta violazione del CAD e di ogni altra norma
in materia di digitalizzazione ed innovazione della P.A.. Se tali
segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio
responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente
e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le
inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di
cittadinanza digitali previsti dal CAD.»
12
Aumento della tutela per i cittadini in caso di violazioni dei diritti di cittadinanza digitale
Art 3, comma 1-quater. «La gestione dei procedimenti amministrativi è
attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire,
mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare
anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico
procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare
l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.»
La P.A. deve consentire a tutti gli interessati, anche da remoto e
attraverso le tecnologie ICT, di verificare per ogni specifico
procedimento amministrativo :
• i tempi di risposta previsti ed effettivi
• lo stato di avanzamento
• l'ufficio e il responsabile del procedimento
13
Introduzione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. digital first) per il procedimento amministrativo
Con la nuova formulazione dell’articolo 14 del CAD è previsto che
nell'ambito dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, l'Agid
assicura il coordinamento informatico dei dati delle predette
amministrazioni con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione
strategica del Sistema informativo della P.A.
Ad Agid viene affidata, inoltre la promozione dell'Innovazione digitale nel
Paese e l'utilizzo delle tecnologie ICT nell'organizzazione della P.A. e
nel rapporto tra questa, i cittadini e le Imprese. Essa inoltre collabora
con le istituzioni dell'Unione europea.
14
Riordino e razionalizzazione della governance del digitale: centralità di Agid 1/2
Ad Agid spettano le funzioni di:
emanazione di regole di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al CAD;
programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso dell’ICT;
monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale e verifica dei risultati;
predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione;
promozione della cultura digitale e della ricerca;
rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti riguardanti la congruità tecnico-economica di schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni stipulati da singole P.A concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.
15
Riordino e razionalizzazione della governance del digitale: centralità di Agid 2/2
La gestione dei flussi documentali
In sintesi
Produzione istanza
Archivio (corrente, deposito, storico)
Protocollazione & segnatura
Assegnazione & 1° classificazione
Fascicolazione & 2°-3° classific.
Produzione atto finale (*)
Chiusura fascicolo
(*) … firma digitale, protocollazione, fascicolazione, invio atto finale a utente
Invio atto finale
Gestione documentale
Ogni Pubblica Amministrazione:
• eroga servizi agli utenti (cittadini, imprese, professionisti)
• riceve e produce un’enorme quantità di documenti per
dare attuazione al mandato istituzionale regolato dai
procedimenti amministrativi;
• traduce i procedimenti in processi o procedure sulla base
della propria organizzazione .
18
L’art. 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che «Sono
oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici.»
La registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono
un’operazione unica e vengono effettuate contemporaneamente.
Il titolario di classificazione è uno strumento dell’archivio corrente
che serve per organizzare la documentazione prodotta o ricevuta
dall’Amministrazione in settori e categorie, schematizzando in
maniera logica le sue competenze e funzioni.
La fascicolazione è la creazione ordinata e funzionale di unità
correlate al processo decisionale ed è strettamente correlata alla
classificazione.
Registrazione, classificazione
e fascicolazione
Il documento informatico
Secondo e-IDAS il documento elettronico è qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva
Secondo il CAD il documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
È un insieme di valori binari la cui materialità è data dal sistema e dal supporto informatico in cui è memorizzato
Può essere modificato o riprodotto infinite volte, ottenendo copie assolutamente identiche all’originale
Il suo contenuto è svincolato dal supporto
Le norme definiscono principi e regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici
Sono pubblicate anche specifiche tecniche relative agli strumenti ad esso connessi quali:
la firma digitale
il protocollo informatico
la posta elettronica certificata
la conservazione digitale
Valore probante
(firma elettronica)
Valore probatorio
Controllo esclusivo
Autenticità
Integrità del testo
(firma avanzata)
chiave
pubblica/privata
(firma digitale)
dispositivo
di firma sicuro
(firma qualificata)
Certificato qualificato
Soddisfa la forma scritta
CAD - Tipologie di firme elettroniche
Particolari tipologie di firma
● Acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, seguita dalla firma digitale dal notaio, prevista dalla legge notarile
● Sigillo elettronico, apposto da una persona giuridica, garantisce l’origine e l’integrità dei dati associati, previsto dal Regolamento eIDAS
● Firma remota, particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse. HSM è custodito e gestito, sotto la responsabilità, dal certificatore accreditato
● Firma automatica, particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo da parte di questo
La posta elettronica
L’e-mail viaggia sulla rete internet in chiaro
Per il Mittente:
Non è garantito che giunga al
Destinatario
Non è possibile sapere quando è stata
consegnata e se il messaggio è
esattamente quello inviato
Per il Destinatario
Non è garantito che il Mittente sia quello
che compare nella e-mail
Non è garantito che il contenuto non sia
stato alterato
La trasmissione dei documenti informatici
La Posta Elettronica Certificata (PEC)
È disciplinata dal D.P.R. 11/2/2005, n. 68
È simile alla posta elettronica a cui si
aggiungono caratteristiche di sicurezza e
di certificazione della trasmissione, per cui
acquista il valore legale di una
raccomandata con R/R. ,
Le ricevute di spedizione e di avvenuta
consegna sono opponibili a terzi.
Il valore legale è assicurato dai gestori di
posta PEC del mittente e del destinatario.
I gestori sono sottoposti ad accreditamento
e vigilanza AgID
Nuove disposizioni
Il regolamento eIDAS ha introdotto i «servizi elettronici di recapito
certificato qualificato»
Il CAD, art. 47, prevede «Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa
comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso»
utilizzare la posta certificata per tutte le comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una di consegna verso cittadini, professionisti,
imprese che hanno preventivamente comunicato il proprio indirizzo di PEC
istituire almeno una casella di posta elettronica certificata collegata al
registro di protocollo
pubblicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata nell’Indice delle
Pubbliche amministrazioni, che costituisce la rubrica degli indirizzi delle
amministrazioni, accessibile e consultabile da tutti
pubblicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata sul proprio sito
istituzionale al fine di consentire al cittadino l'inoltro di richieste in modalità
telematica
Le pubbliche amministrazioni devono
La paternità dei documenti trasmessi
La Posta Elettronica Certificata
Uso sinergico di PEC e firma digitale
I messaggi di PEC e i suoi (eventuali) allegati possono essere sottoscritti con firma
digitale, ottenendo così i benefici di entrambi gli strumenti.
In questo modo viene garantita con assoluta certezza:
Certificazione dell’invio delle comunicazioni
Certificazione del recapito delle comunicazioni
È necessario tuttavia precisare che i due servizi presentati posso essere
utilizzati anche in maniera disgiunta l’uno dall’altro, ovvero è possibile:
• inviare un documento firmato digitalmente tramite posta elettronica
tradizionale;
• inviare un messaggio di posta elettronica certificata, e/o dei suoi
allegati, privi di firma.