LA TRASMISSIONE
TELEMATICA DEL DOCUMENTO
INFORMATICO
Trasmissione telematica
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“1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertare la fonte di provenienza , soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore“
Art 45 DLgs 82/05 (CAD)
Trasmissione telematica
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“ Ai fini dell’accertamento della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) Sono sottoscritte con firma digitale;
b) Ovvero sono dotate di segnatura di
protocollo;
c) Ovvero sono trasmesse con PEC;
d) Ovvero è comunque possibile accertarne
altrimenti la provenienza ( es. art. 38 c.3
DPR 445/00 e art 65 CAD);
Art 47 comma 2 DLgs 82/05 (CAD)
Posta elettronica certificata
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Art. 47 CAD:
“1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare”. (crescita 2.0)
Posta elettronica certificata
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Art. 48 CAD:
“La trasmissione telematica di comunicazioni
che necessitano di una ricevuta di invio e di
una ricevuta di consegna avviene mediante la
posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68.
La data e l’ora di trasmissione e ricezione
sono opponibili a terzi”.
Posta elettronica certificata
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Art. 6 CAD:
“Per le comunicazioni di cui all’art 48 comma
1, con i soggetti che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo … le pubbliche
amministrazioni utilizzano la PEC”
Posta elettronica certificata
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Soggetti con i quali l’ente può già comunicare con PEC:
Tutte le Pubbliche Amministrazioni;
Imprese in forma societaria;
Liberi professionisti iscritti in albi;
Tutti i cittadini che hanno richiesto una CEC-PAC;
Dal 31 dicembre 2013 tutte le imprese individuali (crescita 2.0);
Tutti i cittadini che intendano pubblicare il loro indirizzo elettronico nell’ANPR (crescita 2.0).
Posta elettronica certificata
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Art 6 bis comma 1 CAD (crescita 2.0):
“Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi (18 giugno 2013) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”
Posta elettronica certificata
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La notifica di avvenuta
consegna è garantita solo fra
domini di PEC
Pec e firma avanzata del
messaggio (art 65 CAD
lettera c-bis);
Messaggi PEC e CEC-PAC
Registrazione a protocollo
dei messaggi di posta
elettronica secondo l’art 15
c.2 DPCM 31 ottobre 2000
Aspetti operativi:
Posta elettronica
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• non ripudio
• riservatezza
• integrità
• certezza della provenienza
• Prova di avvenuta ricezione
La trasmissione tramite posta elettronica non
da garanzie di:
Comunicazione via WEB
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L’attivazione di un canale di comunicazione via WEB permette:
Di guidare l’utente nella compilazione delle istanze, assicurando la valorizzazione di tutti i metadati necessari;
Di acquisire in formato elettronico sia i documenti che i dati informativi che li compongono;
Di evitare che siano presentati al protocollo documenti elettronici in un formato non compatibile con il processo di conservazione;
Di automatizzare i processi di gestione documentale con l’ausilio delle tecniche di interoperabilità e cooperazione applicativa fra sistemi.
Comunicazione via WEB
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Sotto il profilo operativo l’attivazione di un canale di
comunicazione via WEB richiede strumenti per:
Disegnare, compilare e trasmettere moduli
elettronici;
Pagare on line gli eventuali oneri, compresa
l’imposta di bollo;
Garantire la riservatezza e l’integrità delle
comunicazioni tra il client e il server applicativo;
Effettuare l’autenticazione informatica degli utenti.
Comunicazione via WEB
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Sono firmate con firma digitale
Ovvero, quando l’autore è identificato con CIE
e CNS o strumenti diversi (login e password)
Ovvero, secondo le modalità di cui all’art. 38
c.3 DPR 445/00 (immagine del documento
cartaceo firmato accompagnato dalla copia
per immagine della Carta d’identità)
Ovvero se trasmesse dall’autore mediante la
propria casella Pec
Le istanze e dichiarazioni presentate via WEB sono valide se (art 65 comma1 CAD):
Comunicazione via WEB
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Art 65 comma 2 CAD :
“Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
su sito secondo le modalità previste dal
comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma
autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.”
Comunicazione via WEB
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Art 65 comma 1-ter CAD (crescita 2.0):
“ Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di
istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con
le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale
e responsabilita' disciplinare dello stesso”
Modulistica elettronica
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Art 57 del CAD:
“Le pubbliche amministrazioni provvedono a
definire e a rendere disponibili per via
telematica, l'elenco della documentazione
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e
i formulari validi ad ogni effetto di legge.”
Modulistica elettronica
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Modulo di tipo statico :
Deve essere stampato e compilato a mano e
spedito per Fax o corriere;
Vantaggi:
Per l’ente evita la stampa di una quantità
eccessiva di moduli;
Per l’utente evita di recarsi presso l’ufficio
Modulistica elettronica
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Modulo di tipo dinamico:
Campi interattivi compilabili da pc;
Validazione dati tramite una business logic;
Invio via web o posta elettronica oppure
stampa e invio via fax o corriere
Possibilità riassumere i dati in un codice
bidimensionale;
Modulistica elettronica
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Modulo di tipo RIA (Rich Internet Aplication):
Precompilazione del modulo dei dati in
possesso della PA;
Compilazione con guida interattiva dei campi
variabili e implementazione di una business
logic;
Firma del documento;
Invio tramite web o posta elettronica.
Pagamenti elettronici
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Art 5 CAD: entro il 1 giugno 2013 tutte le PPAA
devono pubblicare sul sito (crescita 2.0):
I codici IBAN o altre modalità di pagamento
elettroniche, con carte di debito o credito;
I codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento;
Pagamenti elettronici
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Assolvimento dell’imposta di bollo
Calcolo con le modalità di cui al DPR 642/72;
In mancanza dell’autorizzazione che consente
il pagamento dell’imposta di bollo in modo
virtuale il soggetto interessato provvede ad
inserire nella domanda i numeri identificativi
delle marche da bollo utilizzate, nonché ad
annullare le stesse, conservandone gli
originali. (decreto interministeriale 10/11/2011)
Riepilogando
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Quando è valida la trasmissione telematica ?
a) È effettuata con strumenti telematici che
garantiscano la provenienza, integrità del
contenuto e non ripudio;
b) Può essere eseguita con qualsiasi strumento
telematico;
c) È possibile ma deve essere comunque
seguita dall’invio del documento cartaceo.
Riepilogando
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Il messaggio PEC:
a) Equivale alla notificazione con RR;
b) È valido se inviato all’indirizzo PEC
dichiarato;
c) Non è uno strumento di firma.
Riepilogando
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La comunicazione via WEB permette:
a) Di guidare la produzione del documento in termini di formato e metadati;
b) Di acquisire in formato elettronico i dati e quindi automatizzare i processi di gestione documentale;
c) Di garantire l’autenticità del documento con firma digitale, CIE o CNS, o login e password.