LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
A cura di Anna Suriano
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151(Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita‘)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
in generein genere
accertato stato di gravidanzaaccertato stato di gravidanza
rapporto di lavoro con corresponsione in atto della relativa retribuzionerapporto di lavoro con corresponsione in atto della relativa retribuzione
NESSUN particolare requisito contributivo o lavorativo ad eccezione dei domestici e degli operai agricoli a tempo determinato (OTD)
NESSUN particolare requisito contributivo o lavorativo ad eccezione dei domestici e degli operai agricoli a tempo determinato (OTD)
requisitirequisiti
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Requisiti per il diritto al congedo di maternità
Periodi indennizzabili per congedo di maternità
precedenti la data presunta del partoprecedenti la data presunta del parto
eventuale periodo che intercorre tra le dateeventuale periodo che intercorre tra le date
periodidi interdizione anticipata o prorogata (fino a 7 mesi dopo il parto) disposti dalla Direzione Provinciale del Lavoro
di interdizione anticipata o prorogata (fino a 7 mesi dopo il parto) disposti dalla Direzione Provinciale del Lavoro
2 mesi
3 mesi
?
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
2 mesi
4 mesi
1 meseprecedente la data presunta del partoprecedente la data presunta del parto
successivi la data effettiva del partosuccessivi la data effettiva del parto
successivi la data effettiva del partosuccessivi la data effettiva del parto
Flessibilità
Recupero giorni parto prematuroRecupero giorni parto prematuro
Recupero giorni parto prematuroRecupero giorni parto prematuro
INTERDIZIONE ANTICIPATA O PROROGATA
a) Gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbosea) Gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose
b) Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievolib) Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli
c) Lavori faticosi, pericolosi e insalubri con impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni
c) Lavori faticosi, pericolosi e insalubri con impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni
L’interdizione dal lavoro decorre:• dalla data di inizio astensione nell’ipotesi a);• dalla data del provvedimento di interdizione nelle ipotesi b) e c)
L’interdizione dal lavoro decorre:• dalla data di inizio astensione nell’ipotesi a);• dalla data del provvedimento di interdizione nelle ipotesi b) e c)
E’ necessario il provvedimento del Servizio Ispettivo della DPL attestante l’esistenza di:E’ necessario il provvedimento del Servizio Ispettivo della DPL attestante l’esistenza di:
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro:
• dal mese precedente la data presunta del parto (anziché dai due mesi precedenti)
• e nei 4 mesi successivi al parto (anziché nei 3 mesi successivi)
a condizione che il certificato medico del ginecologo del S.S.N. (o con esso convenzionato) e del medico aziendale, ove previsto:
FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
siano acquisiti dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gestazione siano acquisiti dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gestazione
attestino l’assenza di condizioni pregiudizievoli per la gestante e per il nascituroattestino l’assenza di condizioni pregiudizievoli per la gestante e per il nascituro
Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al
periodo di congedo dopo il parto
Se il parto prematuro è avvenuto durante l’interdizione anticipata dal lavoro spettano, dopo il parto, i soli giorni di congedo “ordinario” (5 mesi) e non quelli di interdizione
non goduti prima del parto.
In caso di interdizione prorogata, i giorni non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine dei mesi di proroga.
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PARTO PREMATURO
INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazioneInterruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione
si considera parto a tutti gli effettisi considera parto a tutti gli effetti
Interruzione della gravidanza avvenuta prima di 180 giorni dall’inizio della gestazione Interruzione della gravidanza avvenuta prima di 180 giorni dall’inizio della gestazione
si considera abortosi considera aborto
spetta il trattamento di malattiaspetta il trattamento di malattia
l’inizio della gestazione si colloca 300 giorni prima della data presunta del parto
spetta il trattamento di maternitàspetta il trattamento di maternità
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Decesso del nato
bambino nato mortobambino nato morto
bambino deceduto successivamente al
parto
bambino deceduto successivamente al
parto
sussiste il diritto per la lavoratrice alle prestazioni economiche per i 3 mesi successivi alla datadel parto
sussiste il diritto per la lavoratrice alle prestazioni economiche per i 3 mesi successivi alla datadel parto
ed anche per i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del partoed anche per i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
DOCUMENTAZIONE CONGEDO DI MATERNITA’
domanda della lavoratriceIn duplice copiadomanda della lavoratriceIn duplice copia
rilasciatorilasciato
dal servizio medico legale della ASLdal servizio medico legale della ASL
oppure da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).oppure da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
certificato medico attestantela data presunta del parto da consegnare all’INPS in busta chiusa
certificato medico attestantela data presunta del parto da consegnare all’INPS in busta chiusa
all’INPS in modalità telematicaall’INPS in modalità telematica
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
in caso di interdizione in caso di interdizione anticipataanticipatao prorogatao prorogata
in caso di interdizione in caso di interdizione anticipataanticipatao prorogatao prorogata
al datore di lavoro in forma cartaceaal datore di lavoro in forma cartacea
provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro la quale provvederà a notificare il provvedimento a
provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro la quale provvederà a notificare il provvedimento a
lavoratricelavoratrice
datore di lavorodatore di lavoro
INPSINPS
DOCUMENTAZIONE DOPO IL PARTO
certificato di nascita da consegnare al datore di lavoro certificato di nascita da consegnare al datore di lavoro
dichiarazione sostitutiva da inoltrare all’INPS attestante
dichiarazione sostitutiva da inoltrare all’INPS attestante
generalità del bambinogeneralità del bambino
generalità della richiedentegeneralità della richiedente
entro il termine ordinatorio di 30 giorni
rapporto parentela madre-figliorapporto parentela madre-figlio
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Lavoratrici dipendentiCongedo di maternità in caso di adozione o affidamento...
( legge 184/1983 - art. 26 T.U. )
condizionicondizioni
rapporto di lavoro con corresponsione in atto della relativa retribuzionerapporto di lavoro con corresponsione in atto della relativa retribuzione
età del bambino non superiore ai 18 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamentoetà del bambino non superiore ai 18 anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento
idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente che comprovi l’adozione o l’affidamentoidonea documentazione rilasciata dalla autorità competente che comprovi l’adozione o l’affidamento
l’astensione spetta a domandal’astensione spetta a domanda
per 5 mesiper 5 mesi
Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella famiglia rilevabile dalla documentazione (Adozione o affidamento preadottivo nazionale)
Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella famiglia rilevabile dalla documentazione (Adozione o affidamento preadottivo nazionale)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
per 3 mesiper 3 mesi
Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella famiglia rilevabile dalla documentazione. Può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore. (Adozione o affidamento preadottivo internazionale)
Dalla data di ingresso effettivo del bambino nella famiglia rilevabile dalla documentazione. Può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore. (Adozione o affidamento preadottivo internazionale)
Entro 5 mesi dalla data di affidamento.Entro 5 mesi dalla data di affidamento.
Misura dell’indennità per congedo di maternità( artt. 22 e 23 T.U.)
della retribuzione media globale giornalieradella retribuzione media globale giornaliera
percepitapercepita nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale
nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale
immediatamente precedente il mese o la settimana nel corso del quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro
immediatamente precedente il mese o la settimana nel corso del quale ha inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro
80%80%
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
cessazione attività aziendale presso cui la lavoratrice è addettacessazione attività aziendale presso cui la lavoratrice è addetta
scadenza del contratto a terminescadenza del contratto a termine
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assuntaultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta
licenziamento per giusta causa a seguito di colpa grave (Corte Cost. 405/2001)licenziamento per giusta causa a seguito di colpa grave (Corte Cost. 405/2001)
L’indennità spetta per tutto il periodo di congedo obbligatorio anche se, nel frattempo, il rapporto di lavoro viene meno per:L’indennità spetta per tutto il periodo di congedo obbligatorio anche se, nel frattempo, il rapporto di lavoro viene meno per:
Conservazione del diritto all’indennità per congedo di maternità (art. 24, comma 1, T.U.)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Conservazione del diritto in caso di lavoratrici sospese o disoccupate (art. 24 T.U. - circ. 4/2006)
• LAVORATRICI SOSPESE• ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE• CESSATE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
• LAVORATRICI SOSPESE• ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE• CESSATE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Normale trattamento economico di maternità
obbligatoria
Normale trattamento economico di maternità
obbligatoria
Da non più di 60gg Da non più di 60gg Da più di 60gg Da più di 60gg
Normale trattamento economico a condizione che alla data di inizio del congedo di maternità si trovino in godimento, anche solo teorico, dell’indennità di disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti) o di cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) oppure di mobilità.
Normale trattamento economico a condizione che alla data di inizio del congedo di maternità si trovino in godimento, anche solo teorico, dell’indennità di disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti) o di cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) oppure di mobilità.
Non costituiscono ipotesi di sospensione dal lavoro le seguenti assenze:• malattie o infortuni sul lavoro indennizzati dai rispettivi enti previdenziali• congedo parentale o per malattia del figlio• assenza fruita per accudire minori in affidamento
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Conservazione del diritto in caso di lavoratrici sospese o disoccupate (art. 24 T.U. - circ. 4/2006)
LAVORATRICI CESSATE DALL’ATTIVITÀ AVORATIVA DA PIÙ DI 60 GIORNILAVORATRICI CESSATE DALL’ATTIVITÀ AVORATIVA DA PIÙ DI 60 GIORNI
non in godimento dell’indennità di disoccupazione
non in godimento dell’indennità di disoccupazione
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
nell’ultimo biennio hanno effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione
nell’ultimo biennio hanno effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione
all’inizio del congedo di maternità non sono trascorsi più di 180giorni dalla data di risoluzionedel rapporto
e, nel biennio che precedel’inizio del congedo di maternità, risultino 26 contributi settimanali per la maternità
sese
In quantoIn quanto
Cessazione del contratto durante il periodo di interdizione anticipata e/o prorogata oppure prima del provvedimento (circ. 50/2005)
Indennità erogabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a condizione che non siano decorsi più di 60 gg. tra cessazione del rapporto e inizio interdizione anticipata
Indennità erogabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a condizione che non siano decorsi più di 60 gg. tra cessazione del rapporto e inizio interdizione anticipata
Art.17 lett. a) Art.17 lett. a)
Art.17 lett.b) e c)Art.17 lett.b) e c)
Occorre l’attualità del rapporto di lavoro: indennità non erogabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Occorre l’attualità del rapporto di lavoro: indennità non erogabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Provvedimento unico o più provvedimenti senza
soluzione di continuità
Provvedimento unico o più provvedimenti senza
soluzione di continuità
Più provvedimenti con soluzione di continuitàPiù provvedimenti con soluzione di continuità
Indennità erogabile a condizione che non siano decorsi più di 60 gg tra cessazione rapporto e il singolo provvedimento di interdizione
Indennità erogabile a condizione che non siano decorsi più di 60 gg tra cessazione rapporto e il singolo provvedimento di interdizione
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Al padre lavoratore è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro per la durata del congedo di maternità post partum che sarebbe spettato alla madre, anche non lavoratrice in caso di:
• morte della madre • grave infermità (circ. min. 89/1987)• abbandono• esclusivo affidamento del figlio
In caso di adozione o affidamento il congedo può essere richiesto dal padre in caso dirinuncia espressa da partedella madre lavoratrice dipendente
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CONGEDO DI PATERNITA’ (ART. 28 T.U.)
Per i periodi di congedo al padre spetta l’indennità pari all’80% della retribuzione
CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U. )
ApprendistiApprendisti
Soci lavoratori di cooperativaSoci lavoratori di cooperativa
il diritto viene meno con la sospensione o cessazione del rapporto di lavoroil diritto viene meno con la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro
Hanno diritto alla prestazione economica per astensione facoltativaHanno diritto alla prestazione economica per astensione facoltativa
Dirigenti (circ. 76/2006)Dirigenti (circ. 76/2006)
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Dipendenti di datori di lavoro privati (operai e impiegati)Dipendenti di datori di lavoro privati (operai e impiegati)
Lavoratori agricoli ( OTI e OTD)Lavoratori agricoli ( OTI e OTD)
Chi non ne ha diritto
Disoccupati o sospesiDisoccupati o sospesi
Lavoratori domestici Lavoratori domestici
Lavoratori a domicilio Lavoratori a domicilio
NON SPETTANON SPETTA
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U. )
Diritto
Il diritto del genitore di astenersi dal lavoro è un diritto autonomo ed è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Madre e padre possono usufruire del congedo anche
contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante il
periodo di astensione obbligatoria della madre
I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa
CONGEDI PARENTALI DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
il padre, lavoratore dipendente, ha diritto al congedo anche se la madre non ne ha diritto
DURATA
In generale il periodo massimo complessivamente fruibile da entrambi i genitori è pari a:
In generale il periodo massimo complessivamente fruibile da entrambi i genitori è pari a:
10 mesi10 mesi entro i primi 8 anni dalla nascita del bambino
entro i primi 8 anni dalla nascita del bambino
se il padre lavoratore si assenta per un periodo non inferiore a 3 mesi il limite massimo individuale fruibile dallo stesso è
elevato a 7 mesi
elevabili a 11elevabili a 11
CONGEDI PARENTALIDIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
DURATA: limite individuale
Limite massimo individuale fruibile da ciascun genitore
Limite massimo individuale fruibile da ciascun genitore
6 mesi frazionati o continuativi per la madre6 mesi frazionati o continuativi per la madre
6 mesi (elevabili a 7) frazionati o continuativi per il padre lavoratore6 mesi (elevabili a 7) frazionati o continuativi per il padre lavoratore
10 mesi frazionati o continuativi in caso di “genitore solo” (circ. 8/2003)10 mesi frazionati o continuativi in caso di “genitore solo” (circ. 8/2003)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U. )
Requisiti
rapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativarapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativa
vivenza del natovivenza del nato
per la madreper la madre
rapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativarapporto di lavoro in atto all’inizio e per tutto il periodo di astensione facoltativa
vivenza del natovivenza del nato
per il padreper il padre
CONGEDI PARENTALI DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Indennità per congedo parentale dipendenti(art. 34 T.U. - circ. 109/2000 e 8/2003)
della retribuzione media globale giornalierapercepita nelle 4 settimane (per le operaie), nel mese (per le impiegate) precedenti il periodonel corso del quale ha inizio ciascun periodo di astensionefacoltativa dal lavoro richiesta
della retribuzione media globale giornalierapercepita nelle 4 settimane (per le operaie), nel mese (per le impiegate) precedenti il periodonel corso del quale ha inizio ciascun periodo di astensionefacoltativa dal lavoro richiesta
Senza limiti di redditoSenza limiti di reddito
30%30%
Con limiti di redditoCon limiti di reddito
fino al 3° anno di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di 6 mesi
fino al 3° anno di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di 6 mesi
Fino al 3° anno di età del bambino per i periodi eccedenti eccedenti i sei mesi e per qualsiasi periodo richiesto tra i 3 e gli 8 anni
Fino al 3° anno di età del bambino per i periodi eccedenti eccedenti i sei mesi e per qualsiasi periodo richiesto tra i 3 e gli 8 anni
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
(circ. n. 16 del 04/02/2008)
Il congedo viene riconosciuto solo fino al 18° anno di età anche se richiesto per un periodo che termina successivamente a tale data
Il congedo viene riconosciuto solo fino al 18° anno di età anche se richiesto per un periodo che termina successivamente a tale data
Sei mesi tra i due genitori al 30% senza limiti di reddito;
l’ulteriore periodo fino ad un max di 11 mesi tra i due genitori
con condizione di reddito
Congedo fruitoentro i 3 anni dall’ingresso in famiglia
Congedo fruitotra i 3 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia
Sia i sei mesi (o quanto resta di essi) che l’ulteriore periodo
fino a 11 mesi tra i due genitori, è retribuito a condizione
di reddito
Congedo parentale in caso di adozione o affidamento dipendenti
(artt. 36 e 37 T.U.)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Limite di reddito (circ. 109/2000)
Reddito < il trattamento minimo di pensione x 2,5Reddito < il trattamento minimo di pensione x 2,5
Il reddito individuale da considerare è quello dell’anno in corso all’inizio del congedo; per i periodi di congedo “a cavaliere” tale reddito rimane valido anche oltre il 31 dicembre
Il reddito individuale da considerare è quello dell’anno in corso all’inizio del congedo; per i periodi di congedo “a cavaliere” tale reddito rimane valido anche oltre il 31 dicembre
Si considera il reddito assoggettabile a IRPEF, al lordo delle deduzioni e detrazioni ed al netto dei contributi previdenziali
Si considera il reddito assoggettabile a IRPEF, al lordo delle deduzioni e detrazioni ed al netto dei contributi previdenziali
CONGEDI PARENTALI DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
esclusi: la prestazione, la rendita della casa,trattamenti di fine rapporto, redditi esenti o soggetti a tassazione separata
Documentazione
all’Inps in modalità telematica
Per i periodi indennizzabili in ragione del limite di reddito occorre la dichiarazione di redditi presunti, con necessità di successiva dichiarazione definitiva
CONGEDI PARENTALI DIPENDENTI
(artt. 32 e ss. T.U.)
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Diversamente sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data della domanda
Domanda del Genitore dapresentare primadella fruizionedel congedoparentale
all’azienda in forma cartacea
Documentazione ulteriore in caso di adozione o affidamento
Adozioni nazionali ( L. 184/1983)
• Copia del provvedimento rilasciato dal Tribunale dei minori comprovante l’adozione o l’affidamento del bambino
• Provvedimento attestante la data di effettivo ingressodel minore in famiglia
Adozioni o affidamenti preadottivi internazionali ( L. 184/1983)
• Provvedimento di adozione o affidamento del giudice straniero (da convalidare a cura del giudice italiano) che, in genere, legittima l’affidamento preadottivo
• Provvedimento del giudice italiano di convalida dell’adozione internazionale
• Provvedimento attestante la data di ingresso del minore
CONGEDI PARENTALI
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO LAVORATORI DIPENDENTI
( artt.. 39 e ss. T.U.)
riposi giornalieririposi giornalieri permessi orari retribuiti permessi orari retribuiti alla lavoratrice madreanche adottiva
alla lavoratrice madreanche adottiva
durante l’orario di lavorodurante l’orario di lavoro • nel primo anno di vita del bambino ( figlio biologico)• nel primo anno dall’ingresso in famiglia ( figlio adottato/affidato)
• nel primo anno di vita del bambino ( figlio biologico)• nel primo anno dall’ingresso in famiglia ( figlio adottato/affidato)
orario di lavoro giornalierocontrattualmente previstoorario di lavoro giornalierocontrattualmente previsto
meno di 6 oremeno di 6 ore
6 ore e più6 ore e più
1 ora di permesso1 ora di permesso
2 ore di permesso2 ore di permesso
fruibili anche separatamente
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Misura indennità per riposi giornalieri
2 ore di permesso2 ore di permesso
1 ora di permesso1 ora di permesso
Indennità pari all’intera retribuzione spettanteper le ore non lavorate
Indennità pari all’intera retribuzione spettanteper le ore non lavorate
RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Estensione dei riposi al padre (art. 40 T.U.)
I permessi retribuiti giornalieri spettano al padre:
I permessi retribuiti giornalieri spettano al padre:
Se i figli sono affidati al solo padreSe i figli sono affidati al solo padre
In alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga
In alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga
Se la madre è lavoratrice non dipendente (cioè autonoma) assicurata per la maternità presso l’Inps o altra Cassa
Se la madre è lavoratrice non dipendente (cioè autonoma) assicurata per la maternità presso l’Inps o altra Cassa
Il padre non può fruire dei riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre o nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro.
Il padre non può fruire dei riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre o nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro.
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
Madre casalingaMadre casalinga
Morte o grave infermità della madreMorte o grave infermità della madre
RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI
Parto plurimo
Nel caso di parto plurimo (due o più nati) le ore di permesso giornaliere (2 o 1) sono raddoppiate.Il padre ha diritto sia alle ore aggiuntive (in caso di madre lavoratrice dipendente) sia al raddoppio
Nel caso di parto plurimo (due o più nati) le ore di permesso giornaliere (2 o 1) sono raddoppiate.Il padre ha diritto sia alle ore aggiuntive (in caso di madre lavoratrice dipendente) sia al raddoppio
Nel caso di parto plurimo le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre
Nel caso di parto plurimo le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI
Modulistica
LAVORATRICE MADRE : Solo istanza al datore di lavoro
LAVORATORE PADRE : Modello IND.MAT.P da consegnare all’INPS e al datore di lavoro.
LA TUTELA DELLA MATERNITA’/PATERNITA’
RIPOSI GIORNALIERI LAVORATORI DIPENDENTI