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Premessa
Questa miniguida che ha lo scopo di segnalare alcuni degli errori più comuni che si riscontrano nella preparazione della Dichiarazione di Successione nasce dalla nostra esperienza ultra ventennale nello studio della disciplina civile e fiscale delle successioni e nella predisposizione di strumenti utili alla liquidazione corretta di centinaia di migliaia di pratiche.
La nostra expertise unica e consolidata in materia, la diretta conoscenza di quelli che sono i dubbi e le difficoltà che i nostri clienti ed, in generale, i professionisti del settore, riscontrano nella corretta devoluzione di una successione, con tutte le complessità e particolarità della materia, ci hanno spinto a sviluppare un documento che, nella sua semplicità, focalizza la sua attenzione su alcuni degli errori in cui, più comunemente, incorre chi si occupa della materia.
Completa questa miniguida un utilissimo Quadro Illustrativo: “Le successioni Passo per Passo” che troverete a pagina 3.
Il Quadro riassume ed illustra in maniera grafica, intuitiva e semplice i vari passaggi nonchè gli essenziali adempimenti da effettuare per una gestione corretta di una pratica successoria, sia per quanto riguarda gli aspetti della sua devoluzione civile, sia per quanto riguarda la corretta compilazione e presentazione della Dichiarazione di Successione, adempimento fiscale richiesto per legge.
Per completare poi i nostri servizi in materia, al fine di fornire ai nostri clienti non solo gli strumenti utili a facilitare il loro lavoro ma anche una assistenza a 360° che li faccia sentire tutelati e che permetta loro di acquisire il più possibile le necessarie competenze professionali, segnaliamo la possibilità di partecipare al ns. Corso On-line “master Class successioni”.
Il corso permette infatti l’acquisizione di conoscenze approfondite in materia sia a scopi personali che professionali, aumentando le conoscenze e competenze professionali dei partecipanti, oltre ad essere accreditato per il rilascio di crediti formativi professionali dai Consigli Nazionali dei Geometri, Ragionieri e dottori Commercialisti, Periti Industriali ed Architetti.
Troverà le caratteristiche del Corso con relativo Calendario delle singole lezioni dalla pagina 22 alla 25.E’ possibile iscriversi anche a singole lezioni.Fino al 31.12.2015, la partecipazione al Modulo Base 2016 del Corso è compresa nel prezzo di acquisto del software DE.A.S. II Pro, per la gestione completa delle successioni e volture catastali.
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DE CUIUS
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 4
1° errore: dIsCIPLIna CIvILIstICa e dIsCIPLIna fIsCaLe Due discipline da tenere ben distinte
Nell’affrontare i principali errori che possono verificarsi in materia di successione ereditaria, è certamente opportuno dare spazio, preliminarmente, al primo e più importante fraintendimento che può avvenire, tanto grave da incidere su tutta la pratica successoria. Talvolta, infatti, avviene che gli operatori del settore, e molto più spesso i soggetti interessati alla procedura che non hanno competenze specifiche in materia, confondano i due diversi ambiti che riguardano la materia successoria: l’ambito normativo/civilistico e l’ambito fiscale.
Ora, nell’ambito civilistico rientrano tutte le disposizioni che si occupano della successione ereditaria del patrimonio familiare e cioè, in particolare:
• tipologie di successione che possono aversi nel nostro ordinamento (legittima o testamentaria),
• individuazione e graduazione dei chiamati all’eredità
• accettazione o rinuncia all’eredità e sue conseguenze giuridiche e patrimoniali
• individuazione di diritti successori intangibili a favore degli eredi legittimari (la c.d. successione necessaria) ed infine
• tutte le disposizioni che riguardano la successiva comunione e divisione ereditaria e gli istituti collegati alle successioni quali donazioni, patti di famiglia ecc.
Nell’ambito fiscale invece, rientrano gli aspetti connessi alla volontà del nostro ordinamento fiscale, espressa a mezzo del Testo Unico n. 346/90 e n. 347/90, di tassare il passaggio di ricchezza a titolo gratuito che si ha quando avviene una successione “mortis causa” ovvero, quando un erede subentra nella titolarità dei beni e diritti che facevano capo al suo dante causa, il de cuius, fino al momento della sua morte. In particolare, la liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale (se la successione riguarda cespiti immobiliari) e la connessa necessità di redigere la dichiarazione di successione.
Quest’ultimo è il documento fiscale necessario all’Agenzia delle Entrate per individuare nel dettaglio tutti i cespiti e la capienza economica del de cuius e le singole quote di eredità spettanti a ciascun erede, dati essenziali per la corretta liquidazione delle imposte dovute.
E fin qui, almeno a livello teorico, nessun dubbio certamente.
Ciò che porta a cadere in errore in realtà, non sono le definizioni dei due ambiti civile e fiscale sopra descritti, bensì il rischio quotidiano della facile ed erronea confusione dei due piani, i quali invece non si possono semplicemente sovrapporre come analoghi bensì, piuttosto, si possono definire come paralleli e certamente collegati dalla corretta applicazione delle disposizioni di diritto civile (la normativa fiscale, come è naturale che sia, si appoggia alle disposizioni del codice civile, come avviene ad esempio nel
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 5
caso dell’individuazione degli eredi e delle quote ereditarie) ma comunque autonomi.
E detta autonomia va ben ricordata in tutte le applicazioni pratiche: una cosa, infatti, è liquidare civilmente una successione. In questo caso dovremo individuare i chiamati all’eredità (testamentaria o legittima), vedere se sono diventati eredi accettandola, se si è costituita una comunione ereditaria e come procedere alla divisione ereditaria e valutare infine se vi sono “eredi legittimari” che abbiano diritto ad agire in riduzione per ottenere la propria quota di riserva lesa. Il tutto seguendo pedissequamente le norme del codice civile.
Altra cosa è liquidare una successione fiscalmente. In questo caso si procederà alla redazione di un documento fiscale, ovvero la dichiarazione di successione, sottoscritto da un solo dichiarante anche laddove gli eredi siano più di uno, in cui si indicheranno i cespiti attivi e passivi dell’eredità, valorizzati fiscalmente ai sensi del Testo Unico n. 346/90, ed i singoli chiamati all’eredità (comunque tenuti in caso non rinuncino all’eredità entro il termine di presentazione della dichiarazione) e si permetterà all’Agenzia delle Entrate di competenza di liquidare l’imposta successoria dovuta pro quota (seppur con la previsione di solidarietà tra eredi).
Detta pratica fiscale peraltro, non ha alcuna rilevanza sul piano civilistico.
Ciò detto, per completezza di informazione, è bene precisare che detta dichiarazione verrà trascritta al registro immobiliare e permetterà la volturazione degli immobili eventualmente posseduti dal de cuius a favore degli eredi indicati in dichiarazione.
Fin qui, nessun problema ovvero, fintantoché detti eredi indicati mantengano proprietà e possesso dei beni ricevuti in successione. Il discorso cambia invece laddove un bene venga posto sul mercato. In tal caso detta volturazione non vale a fini civilistici, non valendo la presentazione della dichiarazione di successione quale accettazione dell’eredità, e la titolarità dell’erede per divenire effettiva deve passare attraverso la accettazione dell’eredità.
Questo è certamente il caso più comune di erronea sovrapposizione del piano civile al piano fiscale per cui l’erede-contribuente che ha presentato la dichiarazione di successione e la domanda di voltura non si aspetta che, per dare validazione civilistica alla successione, sia necessario un diverso ed ulteriore adempimento, la sua accettazione, espressa o tacita che sia, dell’eredità.
Certo è che, a prescindere da questo comunissimo fraintendimento in riferimento alla validità normativa della dichiarazione di successione, tutta la materia successoria è costellata di errori ed imprecisioni causate dall’erronea sovrapposizione del piano civile e del piano fiscale.
In sintesi, è bene tener sempre presente che il piano civile ed il piano fiscale in materia successoria scorrono su due binari paralleli: ciò significa che seguono le stesse norme di principio ma che, perseguono finalità diverse e, conseguentemente, portano ad applicazioni pratiche diverse.
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 6
2° errore: CaLCoLo deL vaLore CatastaLe ImmobILIare
Uno degli altri errori più comuni e, soprattutto, tra i più infidi, si può annoverare il corretto calcolo del valore catastale degli immobili su cui calcolare l’imposta di successione.
Ora, preliminarmente è bene ribadire uno dei punti fondanti di tutta la materia successoria fiscale: l’imposta di successione vede avverarsi il suo principio impositivo nel momento in cui avviene il passaggio di titolarità di beni e diritti dal de cuius al suo erede, essendo quello il momento in cui avviene il passaggio di ricchezza a titolo gratuito oggetto di tassazione.
Ne consegue che l’imposta principale, nonché tutte le altre imposizioni fiscali connesse al passaggio di proprietà per successione di beni immobili (imposta ipotecaria e catastale), devono essere calcolate sulla base della normativa vigente al momento in cui detto passaggio di ricchezza si è avverato.
E detto momento, per il nostro ordinamento, è da ricondursi all’attimo in cui si apre la successione, essendo quello il momento in cui, anche per l’ordinamento civile, avviene il passaggio di titolarità di beni e diritti dal de cuius al suo erede, retroagendo a tale istante una eventuale accettazione dell’eredità avvenuta in tempo successivo.
Il momento dell’apertura della successione (sia sotto il profilo civilistico che, conseguentemente, sotto il profilo fiscale) altro non è che il giorno della morte del de cuius (rectius: il momento esatto della morte, ma questa precisione rileva più che altro sotto il profilo civilistico, bastando al contrario dal punto di vista fiscale l’indicazione della data di morte del de cuius).
Ciò premesso, ne consegue che, anche fiscalmente, la successione vada liquidata fotografando esattamente la situazione esistente alla data della morte del de cuius e ciò tanto in riferimento alla normativa da applicare quanto in riferimento al valore “fiscale” da attribuire ai beni oggetto di successione.
Venendo ora alla questione sollevata, quindi, anche il valore del bene immobile caduto in successione ed oggetto di tassazione (certamente ipotecaria e catastale, eventualmente anche di successione), deve essere valorizzato in base alla data di morte e non alla diversa e più recente data di presentazione della dichiarazione di successione (anche laddove la dichiarazione venga presentata a distanza di anni) e, poiché le imposte di successione, ipotecaria e catastale vengono calcolate sulla rendita catastale rivalutata, e moltiplicata sulla base di un moltiplicatore catastale diverso a seconda della tipologia di immobile considerato, la rendita catastale dell’immobile da acquisire non dovrà essere quella attuale al momento della presentazione della dichiarazione, bensì quella vigente al momento della morte del de cuius (acquisibile per mezzo di una visura catastale storica).
Vediamo ora di fare qualche esempio pratico:
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 7
esemPI PratICI dI CaLCoLo Corretto deL vaLore CatastaLe.
Il calcolo del valore catastale avviene nel seguente modo:
4 vaLore CatastaLe Per fabbrICatI: rc x 1,05 x moltiplicatore catastale
rendita catastale (da visura aggiornata alla data di morte) x 1,05 (rivalutazione della rendita) x moltiplicatore catastale (diverso per categoria catastale e a seconda della richiesta di agevolazione prima casa)
moltiplicatori catastali:
Categoria catastale a esclusi quelli in categoria A10: il moltiplicatore è 120. (Prima casa – 110);
Categoria catastale C esclusi quelli rientranti in categoria C1( per cui è 40,80): il coefficiente moltiplicatore è 120 (pertinenze prima casa – 110);
Categoria catastale b : moltiplicatore catastale equivalente a 140;
Categoria d: moltiplicatore catastale 60
Categoria e: moltiplicatore catastale 40,80; categoria A10: coefficiente di moltiplicazione 60;
4 vaLore CatastaLe Per terrenI: rD x 1,25 x moltiplicatore catastale
reddito dominicale (da visura aggiornata alla data di morte) x 1,25 (rivalutazione della rendita del 25%) x moltiplicatore catastale per i terreni - 90
UN ESEMPIO:
De cuius sig. Marco Rossi, deceduto il 10/10/2015 – successione presentata il 15/10/2015.
Il patrimonio immobiliare caduto in successione consta di diversi immobili, tutti posseduti al 100%, ovvero:
- n. 3 immobili abitativi in La Spezia cat. A2 valore rendita € 1.000, € 1.200, € 1250 (comprati in decorrenza del regime di comunione dei beni col coniuge), di tre C6 pertinenziali valore rendita € 80, € 80, € 96, agli A2 sopraindicati dei quali uno passa in successione con agevolazione prima casa;
- di 2 immobili strumentali – il primo cat. A10 e il secondo cat. D3 (capannone) ricompresi nei cespiti di una azienda individuale – immobili comprati non in regime di comunione dei beni,
- di un terreno agricolo – reddito dominicale € 1,05
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 8
1) ImmobILe abItatIvo PrIma Casa
Immobile 1: Appartamento in La Spezia con richiesta agevolazione prima casa.
Calcolo valore catastale: rendita (€ 1.250) x rivalutazione (1,05) x moltiplicatore (110 per prima casa) = € 72.187,50.
Detto calcolo viene effettuato automaticamente utilizzando il nostro software de.a.s. per la gestione completa di qualsiasi successione.
NotaLa richiesta dell’agevolazione “Prima casa” comporta l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00 cadauna.
elenco beni e diritti reali immobiliari del de Cuius
rendita catastale diritto trasferito
valore Immobile
richiesta agevolazione prima casa
Quota trasferita
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 9
2) PertInenza PrIma Casa
Immobile 2: Autorimessa per appartamento con richiesta agevolazione prima casa.
Calcolo valore catastale: rendita (€ 96,00) x rivalutazione (1,05) x moltiplicatore (110 per prima casa) = € 5.544,00
Nota(*) Pertinenze “Prima casa”: trattasi delle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte) ed è ammessa una sola richiesta dell’agevolazione “Prima casa” per singola categoria.
Categoria catastale diritto trasferito
valore Immobile
richiesta agevolazione prima casa
rendita catastale
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LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 10
3) ImmobILe abItatIvo non PrIma Casa
Immobile 3: Appartamento in La Spezia senza agevolazione prima casa
Calcolo valore catastale: rendita (€ 1.000) x rivalutazione (1,05) x moltiplicatore (120) = € 63.000
nessuna agevolazione
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 11
4) PertInenza non PrIma Casa
Immobile 4: Autorimessa senza richiesta agevolazione prima casa
Calcolo valore catastale: rendita (€ 80,00) x rivalutazione (1,05) x moltiplicatore (120) = € 5.040,00
nessuna agevolazione
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 12
5) ImmobILe strumentaLe a10
Immobile 5: Appartamento adibito ad ufficio.
Calcolo valore catastale: rendita (€ 1.860) x rivalutazione (1,05) x moltiplicatore (60) = € 117.180
Immobile strumentale a/10
bene esente dall’applicazione dell’imposta di successione perchè ricompreso nei cespiti di un’azienda individuale. (art. 3 comma 4 ter t.u. 346/1990)
agevolazioni per immobile vincolato con conseguente riduzione dell’importo
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 13
6) ImmobILe strumentaLe d3
Immobile 6: Sala per concerti e spettacoli in Massa
Calcolo valore catastale: rendita (€ 15.432) x rivalutazione (1,05) x moltiplicatore (60) = € 972.216
Immobile strumentale d/3
esenzione ex art. 3 comma 4 ter d.Lgs. 346/1990
LA SUCCESSIONE EREDITARIA - MINIGUIDA PER EVITARE GLI ERRORI PIU’ COMUNI PAGINA - 14
7) terreno agrICoLo
Terreno 7: Terreno agricolo sito in comune di La Spezia
Calcolo valore catastale: reddito dominicale (€ 1,05) x rivalutazione (1,25) x moltiplicatore (90) = € 118,13
In sintesi da detta rendita catastale “storica”, infine, si ricaverà il valore dell’immobile su cui andrà calcolata l’imposta, applicando la rivalutazione e il moltiplicatore catastale di riferimento.
rendita diritto trasferito
valore Immobile
ricapitolando: fate attenzione all’importo della rendita catastale su cui calcolare il valore dell’immobile da inserire in dichiarazione di successione. a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione, che può essere anche molto posticipata rispetto all’apertura della successione, la rendita catastale da utilizzare è quella in vigore alla data di morte del de cuius, acquisibile tramite visura catastale storica.
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3° errore: PosIzIone gIurIdICa deL LegatarIo a dIfferenza deLL’erede
Ancora, oggetto di perplessità e dubbi, nonché talvolta di pesanti fraintendimenti sia civili che fiscali, è la particolare posizione del legatario ovvero quel soggetto che per legge o per testamento viene chiamato a succedere a titolo particolare (cioè in uno specifico rapporto o diritto determinato) nel patrimonio del de cuius.
Il legatario dunque è quel soggetto che subentra in uno specifico rapporto determinato che faceva capo al de cuius e che gli viene trasferito per testamento o per legge, senza però assumere alcuna responsabilità patrimoniale personale nei confronti dei debiti ereditari (a differenza dell’erede che confondendo il proprio patrimonio personale con quello del de cuius risponde dei debiti ereditari anche in eccedenza rispetto al valore dell’eredità, con il proprio patrimonio personale).
Seppur sia vero che il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari e detti debiti e pesi ereditari gravano sugli eredi in ragione delle loro quote, è comunque possibile che il testatore imponga al legatario determinati obblighi mediante una disposizione modale o un sublegato; in tal caso la sua responsabilità rimarrà contenuta entro i limiti di valore della cosa legata.
Il fatto che da un lato il legatario non abbia responsabilità patrimoniali nei confronti dei debiti ereditari, dall’altro però il legato possa essere gravato da oneri a carico del legatario fa si che il codice civile preveda che l’acquisto del legato avvenga a favore del legatario in modo automatico, ferma però la sua facoltà di rinunzia allo stesso.
Ciò detto è bene ricordare anche le norme che permettono di distinguere, all’interno di un testamento, le attribuzioni a titolo di eredità dalle attribuzioni a titolo di legato.
In tal senso l’art. 588 cc. recante “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare” secondo cui
“Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.”
Ne consegue che a distinguere le due posizioni, erede da un lato e legatario dall’altro, con tutte le conseguenze anche di responsabilità patrimoniale e personale che ne derivano, non è il termine formale utilizzato dal legislatore bensì il contenuto della attribuzione patrimoniale, comunque a titolo universale se il testatore, anche con l’attribuzione di singoli beni specifici dispone di quota della propria eredità. In
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tal caso la distinzione tra una attribuzione pro quota e una attribuzione per beni e diritti specificamente individuati si limita alla costituzione o meno della comunione ereditaria alla morte del testatore tra i suoi eredi chiamati; non potendo l’attribuzione per cespiti specifici in nessun caso esser considerata a titolo di legato.
Residueranno come attribuzioni a titolo di legato solo eventuali disposizioni che trasferiscono un solo specifico rapporto o diritto determinato all’interno di un più complesso asse ereditario, con tutte le conseguenze fiscali e civili che ne derivano.
Ad esempio, nel testamento lasciato dal Sig. Carlo Viola, vi sono due disposizioni diverse; una disposizione prevede un lascito a favore della Onlus Vivere di un immobile abitativo; per il resto il de cuius dispone di lasciare il proprio patrimonio come per legge.
Se nell’asse ereditario sono presenti due immobili abitativi e gli eredi legittimi del de cuius sono moglie e un fratello (assenza di figli) la successione avverrà in questo modo:
• immobile 1 al legatario Onlus Vivere in proprietà esclusiva;
• immobile 2 agli eredi per legge (seppur testamentari in quanto indicati in testamento) – moglie (2/3) e fratello (1/3)
Utilizzando de.a.s. per compilare correttamente la nostra pratica nel quadro A si inseriranno gli eredi ed il legatario:
elenco eredi
Dati specifici relativi alla onlus
soggetto esente da imposta
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Nel quadro B1 si inseriranno i due immobili con attribuzione manuale delle quote, secondo quanto indicato nel testamento:
Categoria catastale
rendita diritto trasferito
devoluto per intero alla onLus
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agevolazioni per immobile vincolato con conseguente riduzione dell’importo
attribuzione manuale delle quote per il 2° immobile
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Un’altra questione in materia successoria infine, che solleva alcuni dubbi operativi è l’assegnazione delle quote ai singoli chiamati, naturalmente diversa a seconda che ci si trovi di fronte ad una successione legittima o testamentaria.
Mentre infatti, in caso di eredità legittima sarà sufficiente seguire pedissequamente il codice civile che individua non solo i chiamati (sulla base del loro rapporto di parentela con il de cuius) ma anche le quote di eredità che spettano a ciascuno in caso di concorso di più eredi di pari grado, la questione cambia in caso di eredità devoluta per testamento, attraverso disposizioni specifiche e attribuzioni di legato.
In questo caso, infatti, non verrà in aiuto il codice civile bensì, in dichiarazione di successione, i singoli cespiti dovranno essere attribuiti manualmente ai singoli eredi sulla base delle dichiarazioni di ultima volontà del de cuius. Non si formerà quindi una comunione ereditaria tra coeredi, comproprietari a quel punto “pro quota” dell’intero asse ereditario, bensì si formeranno specifiche proprietà esclusive di beni e diritti in capo a specifici soggetti.
E così come è fondamentale dal punto di vista giuridico per la corretta devoluzione dell’eredità, detta assegnazione manuale delle quote di eredità sui singoli cespiti è altrettanto importante ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione che, dovendo essere scontata da ogni erede sulla base della capienza della propria quota ereditaria, necessità che le singole quote vengano determinate con precisione.
Detta assegnazione manuale, infine, sarà necessaria anche in caso vengano inserite nel quadro C le eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius a eredi e legatari: l’erosione della franchigia per cui detta indicazione è necessaria, infatti, opererà solo per quello specifico erede che ha ricevuto la donazione, pertanto la donazione dovrà essere a lui manualmente integralmente imputata.
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MODULO BASE 20
DATA ORA ARgOmenTO
18/01 14:30 Introduzione alla materia successoria: conseguenze civili e fiscali del decesso del de cuius09/02 14:30 Petizione ereditaria ed accettazione dell’eredità: modalità e conseguenze08/03 14:30 La dichiarazione di successione: caratteristiche dell’adempimento fiscale e termini12/04 14:30 Categorie di eredi (testamentari, legittimi e legittimari) e rapporti tra gli stessi10/05 14:30 La liquidazione fiscale dei cespiti: il quadro B della dichiarazione di successione14/06 14:30 Eredi legittimari: pretermissione e azioni a tutela05/07 14:30 Il coacervo delle donazioni – il quadro C della dichiarazione di successione20/09 14:30 Comunione e divisione ereditaria: caratteristiche
04/10 14:30 La liquidazione delle imposte successorie: imposta di successione, ipotecaria e catastale – aliquote, agevolazioni e riduzioni
25/10 14:30 L’agevolazione prima casa08/11 14:30 La liquidazione corretta civile e fiscale di una successione: esempi pratici29/11 14:30 Question time: domande in diretta a professionisti e tecnici13/12 14:30 Verifica finale
MODULADvAncED
DATA ORA ARgOmenTO
19/01 14:30 Introduzione al corso approfondito: rapido excursus degli argomenti di approfondimento
16/02 14:30 Imposta di successione ed accessorie norme vigenti al 2016
15/03 14:30 L’indegnità a succedere: natura e caratteristiche
19/04 14:30 Le tipologie di accettazione dell’eredità e loro conseguenze
17/05 14:30 L’agevolazione prima casa
21/06 14:30 Certificato successorio europeo – la normativa e i suoi sviluppi
12/07 14:30 La tutela del terzo acquirente dei beni ricevuti per donazione o successione
27/09 14:30 La dichiarazione di assenza e morte presunta: conseguenze
11/10 14:30 Il testamento: caratteristiche formali e sostanziali e sua interpretazione
03/11 14:30 Le donazioni dirette ed indirette e l’atto di opposizione alla donazione
15/11 14:30 La liquidazione corretta civile e fiscale di una successione: esempi pratici
05/12 14:30 Question time: domande in diretta a professionisti e tecnici
14/12 14:30 Verifica finale
MODULO BASE 2016
MODULO ADvAncED 2016
MODULO BASE 2016
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modulo ADVAnCeD 12 Lezioni € 150,00 € 33,00 € 183,00
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03. Ai sensi delle disposizioni dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si rende noto che:(1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) il trattamento dei dati personali forniti è rivolto esclusivamente a fini commerciali e promozionali; (3) i dati saranno trattati conformemente agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/03 al solo fine di promuovere la conoscenza di offerte, prodotti e servizi Geo Network;i dati non saranno divulgati a terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini informativi di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni su indicate. Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione in oggetto. In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al responsabile del trattamento domiciliato presso la nostra società (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: [email protected]) Protocollo n° OUT-2014-02326
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