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LEGGE REGIONALE 07 giugno 1999, n. 6 (1).
(1) In B.U.R.L. 15 giugno 1999, n. 16, S.O. n. 6.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).
Si riporta per completezza di esposizione, il comma 1
dell’articolo 7, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12
Art. 7
Disposizioni in materia di politiche sociali.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge
regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei
termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge,
come modificato dalla presente legge, sentita la commissione consiliare
competente, definisce con una o più deliberazioni i criteri e le modalità per
l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione dei contributi di cui alle
seguenti leggi:
a) legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e
successive modifiche;
b) legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore
delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981,
n. 11) e successive modifiche;
c) legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di
volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;
d) legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo
dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche.
Epigrafe
Art. 1 - Autorizzazione finanziamento di leggi.
Art. 2 - Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.
Art. 3 - Disposizioni per il contenimento della spesa.
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Art. 4 - Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n.
11.
Art. 5 - Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente
l'istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del
territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture.
Art. 6 - Abrogazioni della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e della legge
regionale 17 settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del
territorio dai movimenti franosi.
Art. 7 - Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente
interventi finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e
relativa disposizione transitoria.
Art. 8 - Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio.
Art. 9 - Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, concernente
estensione del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio
1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22.
Art. 10 - Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio
idrogeologico.
Art. 11 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34, concernente
l'intervento per lo sviluppo socio economico della Provincia di Rieti.
Art. 12 - Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica.
Art. 13 - Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali.
Art. 14 - Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la
difesa del suolo.
Art. 15 - Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: "Norme per le
nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a
dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni
pubbliche ovvero da enti o soggetti privati".
Art. 16 - Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in
materia di formazione professionale, come modificato dall'articolo 48 della legge
regionale 22 maggio 1997, n. 11.
Art. 17 - Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori
e personale.
Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, "Istituzione
dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti - I.R.FO.D. Lazio".
Art. 19 - Accelerazione delle procedure relative all'attività contrattuale e all'esercizio
dei poteri di spesa. Abrogazioni.
Art. 20 - Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del Comune di
Fiumicino.
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Art. 21 - Osservatorio della spesa.
Art. 22 - Modificazioni all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11,
concernente la costituzione di una società regionale di garanzia fidi.
Art. 23 - Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Società "Aeroporti di
Roma S.p.A."
Art. 24 - Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
Art. 25 - Istituzione di un fondo straordinario per l'occupazione.
Art. 26 - Abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18 maggio
1998, n. 14, in materia di consorzi di bonifica.
Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente il
regime urbanistico dei terreni di uso civico.
Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, concernente
interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura.
Art. 29 - Modificazioni all'articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14,
concernente l'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-A.R.P.E.T. Lazio.
Art. 30 - Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in
materia di aree naturali protette da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge
regionale 18 maggio 1998, n. 14.
Art. 31 - Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18 maggio 1984,
n. 21, concernente lo sviluppo delle strutture culturali.
Art. 32 - Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi
dall'Istituto di credito sportivo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 22
maggio 1997, n. 12.
Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59, concernente
contributi alla università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero "Maria
SS. Assunta".
Art. 34 - Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei
lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili.
Art. 35 - Modificazioni concernenti il contributo per l'incentivazione del lavoro
autonomo di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29.
Art. 36 - Determinazione della spesa storica prevista dall'articolo 37 della legge
regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 37 - Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di
trasporto pubblico locale.
Art. 38 - Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, concernente
l'abitato storico del Comune di Calcata (VT).
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Art. 39 - Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, come
modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 in materia di commissione
regionale unica per la salute mentale.
Art. 40 - Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44,
concernente la revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali
e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000.
Art. 41 - Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di
cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.
Art. 42 - Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.
Art. 43 - Incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.
Art. 44 - Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in
materia di edilizia economica e popolare.
Art. 45 - Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, in
materia di subdelega ai comuni di funzioni amministrative.
Art. 46 - Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
Art. 47 - Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree
naturali protette regionali….
Art. 48 - Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente
l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio.
Art. 49 - Stanziamento per l'istituzione di borse di studio da parte dell'Istituto A.C.
Jemolo.
Art. 50 - Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite
in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 51 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea.
Art. 52 - Istituzione di un fondo straordinario per l'edilizia scolastica.
Art. 53 - Aumento numero unità da assumere per esigenze dell'ufficio stampa e
pubbliche relazioni.
Art. 54 - Finanziamento al progetto "reintegrazione familiare supervisionata del
paziente post-comatoso".
Art. 55 - Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di
pianificazione territoriale.
Art. 56 - Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente la
pianificazione paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo.
Art. 57 - Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, concernente:
"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di
altri prodotti del sottobosco".
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Art. 58 - Modificazioni all'articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14,
concernente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi
di viabilità ed acquedotti rurali.
Art. 59 - Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, concernente il
Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica.
Art. 60 - Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42,
in materia di beni e servizi culturali del Lazio.
Art. 61 - Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa.
Art. 62 - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio
1982, n. 4, concernente provvidenze in favore di popolazioni dell'Alto Reatino colpite
dal terremoto del 19 settembre 1979.
Art. 63 - Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18
concernente interventi per i comuni della Provincia di Rieti colpiti da eventi sismici.
Art. 64 - Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n.
1, concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato.
Art. 65 - Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali.
Art. 66 - Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53, concernente
l'Istituto zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e
Latina.
Art. 67 - Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla
legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno
dell'imprenditoria femminile.
Art. 68 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36, concernente
interventi per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria.
Art. 69 - Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4, in materia di
polizia forestale.
Art. 70 - Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali.
Art. 71 - Procedimenti di verifica dell'operato dei direttori generali A.S.L.
Art. 72 - Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente
manifestazioni fieristiche.
Art. 73 - Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalia legge
regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49, in
materia di salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi.
Art. 74 - Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone.
Art. 75 - Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59, concernente
l'Istituto di studi musicali di Latina.
Art. 76 - Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente
attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente
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Art. 77 - Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni
di Artena, Palestrina e Lariano.
Art. 78 - Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico.
Art. 79 - Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini.
Art. 80 - Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina.
Art. 81 - Concorso della Regione al Programma di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio nella Provincia di Roma, P.R.U.S.S.T.
Art. 82 - Disposizioni in materia di comunità giovanili.
Art. 83 - Partecipazione a Linee laziali S.p.A.
Art. 84 - Contributo finanziario per realizzare un parcheggio adiacente al Monastero
di S. Scolastica - Subiaco.
Art. 85 - Censimento del patrimonio immobiliare regionale.
Art. 86 - Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive
modificazioni in materia di indennità, rimborso spese e previdenza dei consiglieri
regionali.
Art. 87 - Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in materia di
indennità ai consiglieri regionali.
Art. 88 - Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in
materia di indennità ai consiglieri regionali.
Art. 89 - Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest.
Art. 90 - Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme.
Art. 91 - Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata
dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione
della pratica sportiva.
Art. 92 - Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14,
concernente rimborso spese ai consiglieri regionali.
Art. 93 - Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei
benefìci e provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n.
23.
Art. 94 - Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola,
agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale.
Art. 95 - Dichiarazione d'urgenza.
Quadro A - Parte I
Quadro A - Parte II
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Art. 1
Autorizzazione finanziamento di leggi.
1. Relativamente all'anno finanziario 1999, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi
regionali di cui all'allegato quadro "A".
Art. 2
Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.
1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della L.R. n. 36 del 1992.
Art. 3
Disposizioni per il contenimento della spesa.
1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di
contenimento e controllo della spesa, per il 1999 la facoltà di impegnare spese nei
limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle
spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al
personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle
partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti
connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei
programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già
acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese
connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di
impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della
Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le
spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi
allegati al bilancio.
2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per
cento dello stanziamento annuo.
3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su
motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore
competente in materia di economia e finanza, in particolare per far fronte ad
obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di
cui all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.
4. Alle deliberazioni d'impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata
deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli
elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro
acquisizione da parte della Regione.
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Art. 4
Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.
1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 1999 le disposizioni contenute
nell'articolo 71 della L.R. n. 11/1997.
Art. 5
Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente l'istituzione del
Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori
pubblici e le infrastrutture.
1. Alla lettera a) del primo comma, dell'articolo 3 della L.R. n. 43/1997, dopo le
parole "di competenza diretta della Regione," sono aggiunte le seguenti "di importo
superiore a lire 3.000 milioni,".
2. Alla lettera c) del primo comma, dell'articolo 19 della L.R. n. 43/1997 prima delle
parole "i progetti indicati alla lettera b) " sono aggiunte le seguenti "i progetti indicati
alla lettera a) dell'articolo 3 fino all'importo di lire 3.000 milioni,".
Art. 6
Abrogazioni della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e della legge regionale 17
settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del territorio dai
movimenti franosi.
1. La legge regionale 16 novembre 1978, n. 69 e la legge regionale 17 settembre
1984, n. 57 sono abrogate.
Art. 7
Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente interventi
finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e relativa
disposizione transitoria.
1. La legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio
1999.
2. Gli Uffici regionali competenti continuano ad evadere le domande di concessione di
contributi per il ripristino delle strutture pubbliche o private insistenti sul litorale
laziale distrutte e/o danneggiate da eventi calamitosi pervenute entro il 31 dicembre
1998.
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Art. 8
Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio.
1. Per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato del Comune di
Grotte di Castro (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 21 novembre
1988, n. 76, è ulteriormente elevato di lire un miliardo.
2. Per la realizzazione delle opere di consolidamento, risanamento igienico sanitario e
riacquisizione della titolarità dell'abitato storico del Comune di Calcata (VT), il limite di
spesa previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, è elevato a complessive
lire 3 miliardi.
3. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione
dei versanti a margine del centro storico del Comune di Capranica (VT), il limite di
spesa previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 20, è elevato a complessive
lire 3 miliardi.
4. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione
del centro storico del Comune di Onano (VT), il limite di spesa previsto dalla legge
regionale 22 maggio 1995, n. 33, è elevato a complessive lire 4 miliardi 200 milioni.
Art. 9
Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, concernente estensione
del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e
alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22.
1. ... (2).
2. ... (3).
(2) Aggiunge le lettere da o-novies) ad o-quindecies) al comma 1 dell'art. 2, L.R. 15
novembre 1993, n. 67.
(3) Aggiunge le lettere da o-novies) ad o-quindecies) al comma 1 dell'art. 4, L.R. 15
novembre 1993, n. 67.
Art. 10
Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio idrogeologico.
1. Per lo svolgimento delle attività di indagine, monitoraggio e controllo in
prevenzione del rischio idrogeologico in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180convertito con modificazione con la legge 3 agosto 1998, n. 267, possono
essere istituite apposite borse di studio e di ricerca, della rispettiva durata annuale o
triennale, da assegnare a laureati in ingegneria o geologia ed in altre discipline che
abbiano attinenza con le predette attività.
2. Per le borse di studio e di ricerca di cui al comma 1, si applicano le norme di cui
all'articolo 13 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26.
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle somme
assegnate alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, la Giunta procede all'assegnazione
delle borse di studio sentito il parere della competente commissione consiliare.
Art. 11
Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34, concernente l'intervento per lo
sviluppo socio economico della Provincia di Rieti (4).
1. All'articolo 5 della L.R. n. 34/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "denominato Consorzio" sono aggiunte le seguenti:
"e dell'area industriale del Comune di Borgorose";
b) al comma 2, dopo le parole "al Consorzio che" sono inserite le seguenti:
"tramite la propria tesoreria";
c) ... (5);
d) ... (6);
e) il comma 7 è abrogato.
2. All'articolo 8, comma 6, della L.R. n. 34/1998, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al numero 1 della lettera a) del comma 6 le parole "quindici per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
b) al numero 2 della lettera a) del comma 6 le parole "venticinque per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento";
c) la lettera b) del comma 6 è abrogata.
3. Al comma 2 dell'articolo 9, le parole "Assessorato regionale competente in materia
di servizi sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Assessorato regionale competente in
materia di rapporti e relazioni istituzionali".
4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata.
(4) Nel B.U. il provvedimento era erroneamente indicato con la data del 29 agosto
1998.
(5) Sostituisce il comma 4 dell'art. 5, L.R. 7 agosto 1998, n. 34.
(6) Sostituisce il comma 5 dell'art. 5, L.R. 7 agosto 1998, n. 34.
Art. 12
Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica.
1. L'erogazione delle somme iscritte al capitolo 42110 del bilancio regionale per il
finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla
Giunta regionale secondo i seguenti criteri:
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a) il trenta per cento del fondo in proporzione alla popolazione di ciascun
Comune;
b) il cinquanta per cento del fondo in base ai programmi presentati dai comuni
relativi:
1) alla gestione dei servizi già esistenti, ivi compresi quelli trasferiti dagli enti
disciolti ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e all'istituzione di nuovi servizi;
2) alla riconversione c/o alla trasformazione degli interventi di
istituzionalizzazione di soggetti anziani ed handicappati;
3) ad interventi in favore dei minori, in attuazione della vigente normativa
statale dell'istituto di affidamento familiare ed al cofinanziamento delle iniziative di cui
allalegge 28 agosto 1997, n. 285;
c) il venti per cento per la gestione di servizi intercomunali, a valenza
comprensoriale, a livello distrettuale o subdistrettuale, organizzati in dipendenza di
forme associative o di accordi tra comuni e per i nuovi servizi attivati nelle aree di
sperimentazione individuati con Delib.G.R. 13 dicembre 1998, n. 6789;
2. Tranne i casi di costituzione di consorzi, di unioni di comuni o di Comunità montane
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
i contributi di cui al comma 1, lettera c) , vengono assegnati al Comune capofila,
individuato nel formale atto costitutivo della forma associativa o nell'accordo o nella
convenzione di cui all'articolo 24 della legge n. 142/1990.
3. Al fine di consentire la continuità dei servizi già avviati, il riparto di cui al comma 1,
lettera b) tiene conto della somma complessivamente corrisposta ai singoli comuni
nell'anno precedente.
4. L'ammontare del finanziamento per ogni servizio di cui al comma 1, lettera c) , non
può superare il limite di cento milioni di lire. Eventuali somme non utilizzate per il
finanziamento di tali servizi vengono ripartiti con i criteri del comma 1, lettera b) .
Art. 13
Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali.
1. I consorzi e le unioni di comuni, costituiti per la gestione dei servizi socio-
assistenziali ai sensi rispettivamente dell'articolo 25 e dell'articolo 26 della legge n.
142/1990, possono essere direttamente destinatari dei contributi di cui ai capitoli
42110 e 42120, qualora ciò sia previsto dallo statuto o dal l'atto costitutivo della
forma associativa.
2. Le Comunità montane, costituite ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142/1990,
cui i singoli comuni abbiano conferito la delega per la gestione associata dei servizi
socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatarie dei contributi di cui al
comma. 1.
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Art. 14
Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la difesa del
suolo.
1. Alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 9 della L.R. n. 53/1998, dopo le parole
"dal R.D. n. 523/1904" sono inserite le seguenti: "e dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368".
2. ... (7).
3. Al comma 3 dell'articolo 36 della L.R. n. 53/1998, le parole "Le autorità d'ambito di
cui alla L.R. n. 6/1996 stipulano" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini
dell'applicazione dei commi 1 e 2, le autorità d'ambito di cui alla L.R. n.
6/1996 debbono stipulare".
4. ... (8).
(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 36, L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.
(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 44, L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.
Art. 15
Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: "Norme per le nomine e le
designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti
regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da
enti o soggetti privati".
[1. ...] (9).
(9) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, comma 1, lettera ggggg), L.R.
18 febbraio 2002, n. 6, fermi restando i diritti già maturati ivi previsti. Sostituiva il
comma 5 dell'art. 15, L.R. 25 luglio 1996, n. 27, abrogata anch'essa dal suddetto art.
43.
Art. 16
Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di
formazione professionale, come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 22
maggio 1997, n. 11.
1. ... (10).
(10) Sostituisce l'art. 28, L.R. 25 febbraio 1992, n. 23.
Art. 17
Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori e
personale.
1. Relativamente all'anno finanziario 1999, al fine di favorire la partecipazione degli
enti locali del Lazio alle attività di formazione e qualificazione degli Amministratori e
del personale organizzate dall'Istituto regionale di formazione dei dipendenti -
18-09-2016 13
I.R.FO.D. Lazio, la Regione concede contributi ai piccoli comuni ed alle Comunità
montane per la copertura di una quota della spesa.
2. I criteri per la concessione dei contributi e le modalità per la presentazione delle
domande sono dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
3. Per la copertura delle spese di cui al comma 1, quantificate in lire 500 milioni per
l'anno 1999, è istituito il capitolo 13141 denominato "Fondo a sostegno del piano di
investimento formativo nei confronti dei piccoli comuni e delle Comunità montane"
con lo stanziamento di lire 500 milioni.
Art. 18
Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, "Istituzione dell'Istituto
regionale di formazione dei dipendenti - I.R.FO.D. Lazio".
1. All'articolo 18 della L.R. n. 1/1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ... (11);
b) ... (12);
c) ... (13);
d) ... (14).
2. L'articolo 19 della L.R. n. 1/1989 è abrogato.
3. All'articolo 23 della L.R. n. 1/1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "contestualmente al bilancio ed al rendiconto generale
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui alla legge regionale
30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
(11) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.
(12) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.
(13) Sostituisce comma 2 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.
(14) Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.
Art. 19
Accelerazione delle procedure relative all'attività contrattuale e all'esercizio dei poteri
di spesa. Abrogazioni.
[1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, spetta ai dirigenti
l'attività di gestione nell'ambito delle rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della stessa legge. Nello svolgimento di tale attività, i
dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, esercitando autonomi poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l'attività
18-09-2016 14
contrattuale, i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali ed a stipulare
i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula.
2. Gli atti di diritto privato ed amministrativi devono recare, ai fini dell'assunzione
delle relative responsabilità, la firma dell'estensore e del responsabile del
procedimento nonché la firma dei dirigenti competenti. I dirigenti, nell'apporre la
propria firma, assumono la responsabilità complessiva della legittimità dell'atto e della
conformità agli indirizzi, alle direttive ed agli obiettivi programmatici indicati
dall'organo istituzionale di governo.
3. Per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale, i dirigenti competenti.
nell'apporre la propria firma, assumono, altresì, la responsabilità della rispondenza
dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le norme
legislative le hanno destinate, nonché della regolarità della documentazione. Tali atti
devono essere, inoltre, sottoscritti dai responsabili dei servizi di contabilità che,
esclusa ogni diversa valutazione in relazione all'interesse pubblico perseguito,
attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli
di pagamento, la giusta imputazione della spesa al capitolo di bilancio, la disponibilità
del fondo stanziato, la corretta ascrizione al conto della competenza o a quello dei
residui, nonché il rispetto del principio dell'annualità del bilancio.
4. La documentazione giustificativa della spesa è conservata agli atti della struttura
competente in allegato all'originale dell'atto di liquidazione in cui sono elencati i
documenti contabili sui quali si basa la liquidazione stessa. Altro originale dell'atto di
liquidazione è allegato all'ordine di emissione del titolo di pagamento. I responsabili
dei servizi di contabilità possono, comunque, richiedere, in ogni momento, copia
conforme all'originale della documentazione giustificativa della spesa e/o l'accesso
diretto alla documentazione stessa.
5. I responsabili dei servizi di contabilità, qualora ritengano che non sussistano i
requisiti per la registrazione dell'atto o per l'emissione del titolo di pagamento ai sensi
del comma 3, sono tenuti a restituire l'atto al dirigente competente con l'indicazione
dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso, entro e non oltre trenta giorni dalla
data di ricevimento dell'atto stesso.
6. L'impegno di spesa, qualora non intervenga la restituzione dell'atto ai sensi del
comma 5, deve essere registrato dai responsabili dei servizi di contabilità entro il
suddetto termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto. L'atto acquista
efficacia trascorsi dieci. giorni dalla data di registrazione dell'impegno di spesa, nel
corso dei quali i responsabili dei servizi di contabilità possono comunicare al dirigente
competente eventuali osservazioni circa la legalità della spesa, ferma restando
l'efficacia dell'atto e la facoltà di darvi esecuzione. In caso di osservazioni, il dirigente
18-09-2016 15
competente all'adozione dell'atto dispone circa il seguito da dare allo stesso e ne
informa i servizi di contabilità.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo, in
particolare, sono o restano abrogati:
a) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21;
b) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16 e la conferma
di tale disposizione contenuta nell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n.
25, nell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16,
nell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e nell'articolo 2 della legge
regionale 18 maggio 1998, n. 14;
c) l'articolo 40, commi 1 e 3, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
8. Le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1977. n. 15, si applicano in quanto
compatibili con le norme del presente articolo] (15).
(15) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 1, lettera e), L.R. 20 novembre 2001, n.
25. A norma del comma 2 dello stesso articolo rimangono ferme le abrogazioni
disposte dal comma 7 del presente articolo.
Art. 20
Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del Comune di Fiumicino.
1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 il
patto territoriale di Ostia Antica di cui al comma 16 dello stesso articolo 47 è esteso al
territorio del Comune di Fiumicino.
2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 28117 è riservata per l'anno 1999 una
quota pari a lire 4.000 milioni per il territorio di Ostia Antica e lire 2.000 milioni per
Fiumicino, nonché per l'anno 2000 una quota pari a lire 2.000 milioni per Ostia Antica
e lire 500 milioni per Fiumicino. Le risorse regionali integrano gli stanziamenti già
previsti a carico delle amministrazioni comunali a favore del patto.
3. Per le spese connesse alla fase informativa e di definizione e concertazione del
patto si provvede, nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11246 per l'anno 1999,
ad assegnare lire 250 milioni alla XIII Circoscrizione del Comune di Roma e lire 150
milioni al Comune di Fiumicino.
Art. 21
Osservatorio della spesa.
1. Al fine di monitorare l'andamento della spesa relativa alle leggi ed ai provvedimenti
regionali inerenti l'attuazione di programmi ed interventi a sostegno dell'apparato
produttivo regionale, del potenziamento infrastrutturale, delle politiche sociali e di
ogni altro intervento finalizzato allo sviluppo economico, sociale e produttivo della
18-09-2016 16
Regione, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di programmazione
economia e finanza, l'Osservatorio della Spesa.
2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento della spesa con particolare
riguardo alla verifica ex-ante ed ex-post degli effetti diretti ed indiretti
sull'occupazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 18
maggio 1998, n. 14.
3. Al fine di cui al comma 2 l'Osservatorio elabora relazioni bimestrali che sottopone al
confronto con le parti sociali.
4. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale le risultanze dell'Osservatorio
e delle valutazioni e proposte delle parti sociali.
5. La composizione, le modalità organizzative e le procedure dell'Osservatorio sono
stabilite, sentite le parti sociali, con delibera di Giunta regionale da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
Modificazioni all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, concernente
la costituzione di una società regionale di garanzia fidi (16).
[1. All'articolo 52 della L.R. n. 11/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "con compiti di gestione del programma di attività" sono
soppresse;
b) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: "finanziamenti a medio" sono
inserite le seguenti "e lungo";
c) al comma 5 le parole: "commisurata all'entità delle garanzie rilasciate" sono
soppresse;
d) al comma 8 le parole: "e limitatamente al 30 per cento del totale" sono
soppresse].
(16) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 6, lettera f), L.R. 13 dicembre 2013, n. 10,
a decorrere dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attività di cui al
comma 4 del suddetto articolo.
Art. 23
Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Società "Aeroporti di Roma S.p.A."
1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1999, la
Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti
necessari all'assunzione di una partecipazione pari all'1 per cento del capitale della
società "Aeroporti di Roma S.p.A.", nonché a sottoscrivere una ulteriore
partecipazione sino a raggiungere il 2 per cento ovvero il 2,25 per cento complessivo
18-09-2016 17
ove altri enti territoriali non esercitino l'opzione nei termini di cui al D.P.C.M.
stesso (17).
2. L'onere conseguente all'attuazione del presente articolo, stimato in 33 miliardi di
lire per la partecipazione all'1 per cento del capitale e sino ad ulteriori 33 miliardi di
lire per raggiungere eventualmente il 2 per cento del capitale, grava sul capitolo
28180 che si istituisce nel bilancio di previsione 1999 con la seguente denominazione:
"Partecipazione della Regione Lazio al capitale della società Aeroporti di Roma S.p.A.".
(17) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.
Art. 24
Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 53 del proprio Statuto, promuove la costituzione di
una società a prevalente partecipazione pubblica denominata "Agenzia regionale per
gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", di seguito definita
"Agenzia", quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la
realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al
rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del
territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché
mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia, in particolare:
a) opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo
del Lazio attraverso:
1) l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura
d'impresa;
2) il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e ad altre fonti di
finanziamento e garanzia;
3) l'organizzazione di assistenza tecnica alle imprese;
b) nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione e degli strumenti di
programmazione negoziata, promuove e partecipa - di norma in concorso con altri
soggetti pubblici e privati - a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di
sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di
settori economici del Lazio;
c) opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse
finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno allo sviluppo regionale e di
rafforzamento delle imprese, assumendo ove necessario - direttamente o tramite
società specializzate - la funzione di organismo intermediario, beneficiario o attuatore;
18-09-2016 18
d) opera per lo sviluppo di progetti di miglioramento dell'attrattività localizzativa
del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e
produttivo del Lazio;
e) presta assistenza tecnica alla Regione e ad altri soggetti pubblici in materia di
sviluppo regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, l'Agenzia in particolare:
a) promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati (18). A tal fine
costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie, o di controllo, in società ed
organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. L'Agenzia,
nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il
coordinamento dei soggetti della rete, in funzione del raccordo delle loro attività con
gli obiettivi ed indirizzi della Regione;
b) gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla
programmazione negoziata, dal programma comunitari e dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, per incarico conferito dalla Regione o da altri soggetti pubblici, o
per effetto di apposite disposizioni legislative o di programmi comunitari o nazionali
fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza ed il sostegno tecnico e
finanziario alle imprese laziali, operando ove possibile in collaborazione con il sistema
creditizio e finanziario.
4. La partecipazione della Regione Lazio all'Agenzia è subordinata alla condizione che
il relativo atto costitutivo e statuto prevedano:
a) che alla Regione venga assicurata la maggioranza assoluta delle azioni
dell'Agenzia, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di
obbligazioni convertibili;
b) che possano partecipare alla società:
1) enti locali del Lazio;
2) enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti
fuori della Regione Lazio, la cui finalità istituzionale o il cui soggetto sociale siano
affini, strumentali o complementari a quello dell'Agenzia;
3) banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, loro federazioni ed associazioni
territoriali, società di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 385/1993;
4) organismi, aventi personalità giuridica, in rappresentanza delle organizzazioni
imprenditoriali del Lazio;
c) che l'oggetto sociale sia coerente con le attività di cui al comma 2;
d) la possibilità che i soci della Finanziaria laziale di sviluppo - FI.LA.S. S.p.A.
conferiscano, in tutto o in parte, i rispettivi pacchetti azionari detenuti alla data della
stipula dell'atto costitutivo dell'Agenzia;
18-09-2016 19
e) il numero degli amministratori e dei sindaci la cui nomina è riservata alla
Regione ai sensi del comma 6;
f) che i primi amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile
durino in carica per un periodo non superiore ad un anno.
5. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia
da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la
partecipazione della Regione all'Agenzia e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo
e a sottoscrivere azioni fino al conseguimento della maggioranza assoluta, nonché a
sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e
doveri.
6. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Giunta
regionale o dall'Assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli
orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria amministrazione. La Regione si
riserva di nominare, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, gli
amministratori ed i sindaci dell'Agenzia nel numero stabilito dall'atto costitutivo e
dallo statuto dell'Agenzia stessa. Tali nomine sono effettuate dal Consiglio regionale
entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi
organi fatto salvo quanto previsto al comma 10. Trascorso inutilmente tale termine, si
provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3
febbraio 1993, n. 12. Gli amministratori nominati dalla Regione sono scelti tra
soggetti i quali abbiano maturato un'adeguata esperienza per un periodo complessivo,
anche non continuativo, di almeno dieci anni nell'esercizio di attività professionale o di
docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero nello
svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o di società.
7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 di peculiare interesse in
relazione agli indirizzi della programmazione regionale è istituito un fondo speciale
denominato "fondo di dotazione per lo sviluppo regionale del Lazio", in seguito
denominato "Fondo" (19). Il Fondo è affidato in gestione all'Agenzia che lo amministra
con apposita contabilità, la cui dotazione finanziaria per il triennio 1999-2001 è
determinata in 40 miliardi di lire. Il Fondo può essere progressivamente ricostituito o
incrementato da ulteriori risorse finanziarie, previa verifica della Giunta regionale che
provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento
realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di
esperti esterni all'amministrazione (20).
8. Il Fondo è utilizzato sulla base di uno specifico programma triennale di interventi,
redatto dall'Agenzia, in coerenza con le linee della programmazione regionale, che
illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento,
18-09-2016 20
la valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei
benefìci socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle
risorse (21). Il programma triennale è attuato mediante piani annuali, redatti
dall'Agenzia entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il piano annuale indica le attività
da realizzare, le previsioni economiche, le spese di funzionamento dell'Agenzia che
sono finanziate con il Fondo. Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati
alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare permanente e le parti sociali. L'Agenzia redige un rapporto
consuntivo sull'andamento della gestione del Fondo dell'anno precedente. Il rapporto
è inviato, in allegato al bilancio annuale dell'Agenzia, alla Giunta regionale che
riferisce in merito alla competente commissione consiliare permanente. I rendimenti
generati. dalle attività del Fondo sono destinati in uguale misura ad incrementare la
dotazione del Fondo ed al patrimonio dell'Agenzia.
9. I Fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali affidati in gestione alla
FI.LA.S. S.p.A. in liquidazione sono affidati in gestione all'Agenzia o ad altro soggetto
appartenente alla rete di cui al comma 3 che subentrano alla FI.LA.S. in tutti rapporti
discendenti dalla gestione stessa, ivi inclusi quelli in atto con la Regione e con altri
soggetti. Le modalità di subentro alla FI.LA.S. S.p.A. nella gestione dei fondi speciali
sono definite dalla Regione d'intesa con i liquidatori della FI.LA.S. S.p.A. ed il
Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e/o del nuovo gestore.
10. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 6 sono effettuate dal
Consiglio regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Trascorso tale termine si provvede in via sostitutiva a
norma dell'articolo 2, comma 4. della L.R. n. 12/1993.
11. La iniziale partecipazione azionaria della Regione nell'Agenzia avviene tramite la
sottoscrizione ed il versamento di una somma non superiore a 10 mila milioni di lire.
12. La legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e successive modifiche è abrogata con
effetto dalla data di costituzione dell'Agenzia. Nelle leggi regionali che prevedono
fondi speciali affidati in gestione alla FI.LA.S. S.p.A. il riferimento a quest'ultima
società deve intendersi effettuato all'Agenzia a decorrere dalla data di definizione
delle operazioni di subentro ai sensi del comma 9.
13. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione
1999 e 1999-2001 i seguenti capitoli:
a) cap. 28167: "Partecipazione della Regione Lazio ai capitale sociale della
Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.",
con lo stanziamento di lire 10 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999;
b) cap. 28169: "Fondo speciale di rotazione per lo sviluppo, presso l'Agenzia
regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", con lo
18-09-2016 21
stanziamento di lire 5 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999, lire 15 mila milioni
per l'esercizio finanziario 2000 e lire 20 mila milioni per l'esercizio finanziario 2001.
(18) Vedi , anche, l'art. 9, comma 3, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.
(19) Periodo così modificato dall'art. 11, comma 8, L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.
(20) Vedi anche l'art. 26, comma 10, L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.
(21) Ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. 27 febbraio 2004, n. 3 nel programma di
attività dell'Agenzia è incluso il programma dettagliato delle iniziative da svolgere da
parte di Asclepion.
Art. 25
Istituzione di un fondo straordinario per l'occupazione.
1. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria delle leggi regionali i cui interventi
siano in grado di attivare in tempi rapidi nuove occasioni di lavoro a prospettive
occupazionali stabili di lavoro è istituito per l'anno 1999 un fondo straordinario per
l'occupazione. La dotazione iniziale del fondo è stabilita in lire 5 mila milioni.
L'assessorato competente in materia di economia e finanza, di concerto con
l'assessorato competente in materia di lavoro e consultando le organizzazioni sindacali
ed imprenditoriali del Lazio, effettua una ricognizione degli interventi per
l'occupazione immediatamente attivabili nell'ambito della vigente legislazione
regionale in tutti i settori e propone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una specifica variazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale 1999-2001. Tale variazione deve prevedere l'incremento del fondo
speciale per un importo non inferiore a lire 10 mila milioni, da finanziare
essenzialmente attraverso riduzioni o rimodulazioni di stanziamento di altri capitoli di
spesa del bilancio 1999-2001, e la sua contestuale attribuzione, compresa la
dotazione iniziale, ai diversi capitoli dello stesso bilancio di previsione riferiti alle leggi
regionali individuate attraverso la suddetta ricognizione. Nella relazione che
accompagna la proposta di variazione di bilancio si dà conto in dettaglio dell'attività di
ricognizione svolta e delle motivazioni poste alla base dei riferimenti proposti.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio di previsione 1999-2001 il
capitolo 28165 con denominazione: "Fondo straordinario per l'occupazione".
Art. 26
Abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18 maggio 1998, n.
14, in materia di consorzi di bonifica.
1. Allo scopo di rendere coerente l'azione della Regione Lazio con quanto stabilito
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 14 luglio 1998, il comma 2
dell'articolo 21 della L.R. n. 14/1998 è abrogato.
18-09-2016 22
Art. 27
Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente il regime
urbanistico dei terreni di uso civico.
[1. Al comma terzo dell'articolo 6 della L.R. n. 1/1986, le parole "del dieci per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "legale vigente".
2. Al comma 16 dell'articolo 8 della L.R. n. 1/1986, modificato dalla legge regionale
17 dicembre 1996, n. 57, le parole: "del dieci per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al tasso legale vigente".] (22)
(22) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera a, L.R. 27 gennaio 2005, n. 6.
Art. 28
Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, concernente interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura.
[1. ...] (23).
(23) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 19 marzo 2008, n. 4.
Aggiungeva il comma 1-bis all'art. 1, L.R. 17 luglio 1989, n. 43, abrogata anch'essa
dal suddetto art. 18.
Art. 29
Modificazioni all'articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente
l'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-A.R.P.E.T. Lazio.
1. ... (24).
(24) Aggiunge il comma 4 dell'art. 55, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.
Art. 30
Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di
aree naturali protette da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge regionale 18
maggio 1998, n. 14.
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1997 le parole: "per la cui gestione è
istituito l'ente regionale per le aree naturali protette del Comune di Roma, al quale si
applicano le disposizioni", sono sostituite dalle seguenti: "per la cui gestione è istituito
l'ente regionale Roma Natura al quale si applicano le disposizioni".
Art. 31
Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21,
concernente lo sviluppo delle strutture culturali (25).
1. Per l'anno 1999, il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti
di promozione culturale di cui all'articolo 1 primo comma, lettera b) della L.R. n.
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21/1984, modificata dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 71, è finalizzato,
prioritariamente, al completamento di opere o loro stralci funzionali già finanziate con
precedenti provvedimenti da parte della Regione Lazio, per consentirne la piena
fruibilità. Il piano deve prevedere l'elenco delle opere e l'importo presunto a carico
della Regione per ciascuna di queste. La concessione del contributo è disposta,
successivamente all'adozione del piano con deliberazione di Giunta regionale,
subordinatamente:
a) alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera;
b) all'impegno da parte del beneficiario:
1) a garantire la copertura finanziaria dell'opera per la quota parte
eventualmente non coperta dal contributo regionale.
2) ad assumersi ogni maggior onere derivante da fatti non previste non
prevedibili, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo;
3) alla realizzazione dell'intervento in conformità con la legislazione vigente in
materia di lavori pubblici, protezione ambientale e sicurezza del lavoro;
4) all'inalienabilità dell'immobile su cui si effettua l'intervento oggetto del
contributo ed al mantenimento della sua destinazione d'uso per un periodo di almeno
dieci anni dalla sua entrata in funzione, salvo la preventiva autorizzazione da parte
della Giunta regionale.
2. A decorrere dall'anno 2000, per il piano concernente gli interventi per lo sviluppo
delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all'articolo 1, primo comma,
lettera b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, e successive modificazioni, la
Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando alla spesa fino
ad un massimo del settanta per cento dell'intero costo dell'opera. Gli enti interessati
acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione di un mutuo
ventennale presso la cassa depositi e prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione
entro la medesima percentuale (26).
3. Per il completamento del Centro culturale "Carlo Levi" del Comune di Genzano di
Roma, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa, oggetto di precedenti contributi
con la L.R. n. 21/1984, per l'anno 1999 è concesso un contributo pari al 70 per cento
della rata di ammortamento del mutuo necessario per il completamento dell'opera,
per un massimo di lire 4 miliardi e 800 milioni di investimento.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è istituito il cap. 32139 denominato "Concorso
della Regione agli oneri di ammortamento dei mutui concernenti interventi per lo
sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale" (L.R. n. 21/1984) con
uno stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1999 e lire 1 miliardo per gli anni
2000, 2001 e successivi.
(25) Vedi, anche, l'art. 35, L.R. 16 febbraio 2000, n. 14.
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(26) Comma così sostituito dall'art. 26, L.R. 4 settembre 2000, n. 26. Il testo
originario così disponeva: «2. A partire dall'anno 2000, per la formulazione del piano
degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di
cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della L.R. n. 21/1984, modificata dalla L.R.
n. 71/1985, la Regione Lazio prende in considerazione soltanto le domande relative a
richieste di contributo per le quali sia stato richiesto un mutuo finalizzato al
reperimento dei fondi necessari all'esecuzione delle opere. La Regione concorre fino al
70 per cento dell'intera rata di ammortamento del mutuo, comprensiva di capitale ed
interessi con modalità che sono stabilite con successivo provvedimento della Giunta
regionale.».
Art. 32
Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi dall'Istituto di
credito sportivo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.
[1. I contributi previsti dall'articolo 44 della L.R. n. 12/1997, riguardanti mutui
agevolati da concedere secondo le modalità previste nella. convenzione sottoscritta
con l'Istituto del Credito Sportivo sono destinati:
a) ai comuni e loro associazioni e agli altri enti pubblici;
b) alle federazioni sportive nazionali;
c) alle società ed associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva aventi
personalità giuridica e riconosciuta dal CONI;
d) alle società ed associazioni sportive, affiliate agli enti di promozione sportiva
aventi personalità giuridica senza fine di lucro] (27).
(27) Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 20 giugno 2002, n. 15.
Art. 33
Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59, concernente contributi alla
università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta".
1. Alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ... (28);
b) ... (29);
c) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "per ciascuna scuola", sono sostituite dalle
seguenti: "per ciascun corso di diploma universitario e scuola";
d) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "Università La Sapienza e l'Istituto
pareggiato di magistero Maria SS. Assunta" sono sostituite dalle seguenti: "Università
degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma Tre; libera
Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed Università degli Studi di Cassino";
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e) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "Università La Sapienza e l'Istituto
pareggiato di magistero Maria SS. Assunta" sono sostituite dalle seguenti: "Università
degli studi di Roma "La Sapienza" Università degli studi di Roma Tre, libera Università
"Maria SS. Assunta" di Roma ed Università degli Studi di Cassino";
f) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "dalla scuola" sono sostituite dalle
seguenti: "dal corso di diploma universitario o dalla scuola";
g) al comma 3 dell'articolo 3 le parole: "ed all'Istituto pareggiato di magistero
"Maria SS. Assunta" di Roma destinato alle scuole dirette ai fini speciali denominate
C.E.P.A.S. (Centro di educazione professionale per assistenti sociali) , S.F.E.C.
(Scuola formazione educatori comunità) , S.A.S. (Scuola per assistenti sociali) e
S.F.E.P. (Scuola formazione educatori professionali) " sono sostituite dalle seguenti:
"all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", all'Università degli Studi di Roma
Tre, alla libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma ed all'Università degli Studi di
Cassino destinato ai corsi di diploma universitario e alle scuole dirette a fini speciali
per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali.".
(28) Sostituisce il titolo della L.R. 12 dicembre 1987, n. 59.
(29) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L.R. 12 novembre 1987, n. 59.
Art. 34
Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori già
impegnati in lavori socialmente utili.
1. Per l'anno 1999 la Giunta regionale, fatte salve le eventuali integrazioni del fondo
nazionale, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, previste per la
erogazione dei sussidi dovuti ai lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, con
propria deliberazione fissa i nuovi criteri per destinare le risorse finanziarie per
favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari della disciplina transitoria
ex articolo 19 del D.Lgs. n. 468/1997, e stabilisce le modalità di presentazione delle
richieste di contributo.
2. Per l'erogazione di detti contributi valgono comunque le seguenti priorità:
a) incentivi a società di capitale, a cooperative ed a consorzi artigiani a condizioni
che occupino lavoratori già impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi
dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 468/1997;
b) incentivi a soggetti che, attuando l'articolo 12 della legge regionale 25 luglio
1996, n. 29, assumono forza lavoro già impegnata nei progetti di lavori di pubblica
utilità.
c) incentivi ad imprese private che concorrono a realizzare, con il maggior
impiego di unità lavorative, il piano di imprese laddove il partner individuato nel piano
stesso impiegasse meno unità di quelle previste;
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d) incentivi ad imprese private che assumono forza lavoro impegnata nei progetti
di lavori di pubblica utilità in misura superiore a quella prevista dagli originari piani
d'impresa.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le economie sui fondi stanziati
sui capitoli 24129 e 24130 che si determinano al 30 giugno 1999.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alla quantificazione
delle economie di cui ai comma 3 ed al loro trasferimento, nei limiti degli importi
necessari al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, al capitolo n. 24133
denominato "Spese per la ricollocazione in lavoro stabile dei disoccupati già utilizzati
nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468", che
viene istituito "per memoria" nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario
1999.
5. Per il 1999 le domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 9 devono essere
presentate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 15 settembre
1999.
6. Al fine di affrontare con tutte te risorse disponibili la crisi occupazionale, gli importi
che dovessero ancora risultare disponibili sui predetti capitoli 24129 e 24130 dopo il
finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono essere destinati agli
interventi di cui al capo II, al capo V ed all'articolo 12 della L.R. n. 29/1996. Al
trasferimento delle predette disponibilità sugli specifici capitoli della L.R. n. 29/1996 si
provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 35
Modificazioni concernenti il contributo per l'incentivazione del lavoro autonomo di cui
all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29.
1. Il contributo previsto "nella misura massima di quindici milioni"
dall'articolo 12 della L.R. n. 29/1996 è elevato alla misura massima di "18 milioni".
2. Il 50 per cento dello stanziamento sul capitolo 24128 "Spese per la concessione di
contributi per la incentivazione alla intrapresa del lavoro autonomo" per il
finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 12 è prioritariamente riservato ai
progetti che scaturiscono dalla gestione delle vertenze affrontate dalla competente
struttura dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.
3. La richiesta di anticipazione dell'indennità di mobilità da parte del lavoratore che
richiede anche l'indennità di cui all'articolo 12 della L.R. n. 29/1996 deve essere stata
presentata non oltre un anno prima della richiesta dell'intervento regionale.
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Art. 36
Determinazione della spesa storica prevista dall'articolo 37 della legge regionale 16
luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto pubblico locale.
1. La spesa storica prevista dall'articolo 37, comma 1, della L.R. n. 30/1998 deve
intendersi, per l'anno 1999, pari allo stanziamento iscritte al capitolo 43101 del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi
successivi la spesa storica è stabilita con atto della Giunta regionale sulla base dello
stanziamento iscritto nel capitolo 43118.
2. I contratti di servizio di cui all'articolo 24 della L.R. n. 30/1998, stipulati dai comuni
per i servizi il cui corrispettivo è a carico del fondo regionale dei trasporti, devono
prevedere una percorrenza non inferiore a quella contenuta nell'atto della Giunta
regionale di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 1.
3. Ove la percorrenza risulti inferiore a quella prevista dal comma 2, la Regione
provvede a ridurre proporzionalmente l'ammontare della spesa storica relativa al
Comune interessato. A tal fine i comuni apportano le relative modifiche ai contratti di
servizio posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Su richiesta della Regione, i comuni provvedono ad effettuare, nei confronti delle
aziende concessionarie, i recuperi, sugli importi dei corrispettivi previsti dai contratti
di servizio, delle somme relative a conguagli negativi riferiti ad anticipazioni erogate
negli anni precedenti al 1999, ai sensi della legge regionale 21 settembre 1982, n. 42.
Art. 37
Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di trasporto
pubblico locale.
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 30/1998, è abrogata.
2. Al comma 4 dell'articolo 8 della L.R. n. 30/1998 dopo le parole :"dei conferimenti di
cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 7 ed".
3. ... (30).
4. ... (31).
5. All'articolo 39 della L.R. n. 30/1998 le parole : "dall'articolo 14" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'articolo 15".
(30) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 31, L.R. 16 luglio 1998, n. 30.
(31) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 36, L.R. 16 luglio 1998, n. 30.
Art. 38
Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, concernente l'abitato storico
del Comune di Calcata (VT).
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1. ... (32).
2. ... (33).
(32) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, L.R. 19 gennaio 1993, n. 2.
(33) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, L.R. 19 gennaio 1993, n. 2.
Art. 39
Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, come modificato
dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 in materia di commissione regionale unica
per la salute mentale.
1. ... (34).
(34) Sostituisce la lettera i) del comma 2 dell'art. 3, L.R. 14 luglio 1983, n. 49.
Art. 40
Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44, concernente la
revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di
ristorazione in occasione del Giubileo del 2000.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 44/1998 è abrogata.
2. ... (35).
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 44/1998 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso i lavori non vengano terminati entro il termine fissato, il
contributo è riconosciuto solo per la parte delle opere realizzate che comunque
costituiscano un lotto funzionale.".
(35) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, L.R. 5 ottobre 1998, n. 44.
Art. 41
Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di cui
alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.
1. La FI.LA.S. è autorizzata a trasferire una quota pari a lire 600 milioni dal fondo
speciale già attribuito ai sensi della legge regionale 9 marzo 1990, n. 28, al fondo
speciale già attribuito ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 25/1995 per le finalità di cui
all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 per consentire di completare
i programmi insediativi industriali di tipo ambientale.
Art. 42
Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e
dei nuclei di sviluppo industriale.
1. Agli effetti della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli
interventi di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n.
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13, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data
del provvedimento di approvazione.
2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino
ad un triennio dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/1997; quelli approvati da
meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un
periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/1997.
Art. 43
Incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.
1. Per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione attraverso l'istituzione dello
sportello unico, la Regione, considerato l'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,
può, nella fase di sperimentazione, contribuire al finanziamento necessario
all'istituzione dello sportello da parte dei comuni facenti parte di aree omogenee,
caratterizzate da crisi economica, ed interessate da strumenti di programmazione
negoziata quali il patto territoriale di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997.
2. Lo stanziamento previsto in lire 800 milioni per l'insieme delle operazioni
necessarie all'avvio dell'espletamento delle funzioni è iscritto al capitolo 22154 del
bilancio regionale dell'esercizio 1999 denominato "Contributi ai comuni per
l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive".
3. Le modalità ed i criteri per la concessione del finanziamento sono stabilite con
deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 44
Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in materia di
edilizia economica e popolare.
1. Nei casi di prestiti regionali erogati ai comuni ai sensi della legge regionale 12
giugno 1975, n. 73, gli enti interessati che ne facciano richiesta possono estinguere le
obbligazioni di restituzione delle rate di ammortamento scadute e non pagate,
mediante la corresponsione di quanto dovuto in una o più rate annuali posticipate, in
misura, comunque non superiore a cinque rate annuali, da accordarsi con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi moratori, in misura legale,
decorrenti dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento di ogni singola
rata.
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3. Modalità, termini di pagamento e importi da restituire sono determinati con la
deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1.
4. I comuni decadono dal beneficio della dilazione qualora non provvedano, secondo
quanto stabilito al comma 2, al pagamento delle rate scadute.
Art. 45
Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, in materia di
subdelega ai comuni di funzioni amministrative.
1. ... (36).
(36) Sostituisce la lettera m) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 19 dicembre 1995, n. 59.
Art. 46
Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale (37).
1. [Allo scopo di dare attuazione alle direttive, comunitarie del Consiglio 85/337/CE
del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la "Valutazione di
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", nelle more
dell'emanazione della legge regionale di disciplina in materia, tale valutazione è
effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 costituente "Atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale", ed agli allegati delle citate direttive comunitarie] (38).
2. [L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è
individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo
tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (39)] (40).
3. ... (41).
La lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e
successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
"d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie
nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi;".
4. La Delib.G.R. 30 giugno 1998, n. 3099, cessa di avere efficacia dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(37) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 dicembre 2004, n. 1221.
(38) Comma abrogato dall'art. 1, comma 23, L.R. 11 agosto 2008, n. 14.
(39) Vedi anche, ai fini dell'individuazione dell'autorità competente in materia di VAS,
l'art. 1, comma 20, L.R. 11 agosto 2008, n. 14.
(40) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2011, n.
16 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo).
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(41) Sostituisce la lettera d) del comma 4 dell'art. 8, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.
Art. 47
Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree naturali
protette regionali, da
1. ... (42).
2. ... (43).
3. ... (44).
4. ... (45).
5. ... (46).
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i
consorzi di gestione previsti dall'articolo 39, comma 4, della L.R. n. 29/1997 e
successive modificazioni e qualora non siano già insediati i consigli direttivi dei nuovi
enti di gestione, la Giunta regionale nomina commissari liquidatori con il compito di
assicurare, altresì, l'ordinaria amministrazione dei consorzi stessi. Gli organi dei
consorzi di gestione sono sciolti con effetto dalla data di insediamento dei commissari
liquidatori.
7. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 6 i commissari liquidatori
trasmettono alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione
di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
b) il bilancio di liquidazione;
c) l'elenco del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della L.R. n.
29/1997 e successive modificazioni, precisando il titolo in base al quale svolge la sua
attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di
previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere altresì evidenziato se le assunzioni
del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e
per le figure professionali ivi previste.
8. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al
comma 7, attribuisce agli enti di gestione previsti dall'articolo 39, comma 1 della L.R.
n. 29/1997 e successive modificazioni, con effetto dalla data di insediamento dei
rispettivi consigli direttivi, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e
di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi di gestione soppressi.
9. Qualora i consigli direttivi degli enti di gestione previsti dall'articolo 39, comma 1,
della L.R. n. 29/1997 e successive modificazioni si siano già insediati, gli stessi
trasmettono alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7. Decorso
18-09-2016 32
inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale nomina un commissario ad
acta (47).
10. La Giunta regionale, con propria deliberazione sulla base degli atti di cui al comma
9, attribuisce agli enti previsti dallo stesso comma la titolarità delle risorse
patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi
di gestione soppressi, con effetto dalla data di insediamento dei rispettivi consigli
direttivi.
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano altresì all'ente istituito ai sensi
dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1997 e successive modificazioni, al fine
dell'attribuzione all'ente stesso della titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e
umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato al Comune di Roma relativo alla
gestione delle aree naturali protette di cui al medesimo articolo 40, comma 1.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità ai commissari liquidatori e ai commissari
ad acta, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per i commissari
straordinari e per i commissari ad acta dagli articoli 17, comma 4 e 22, comma
3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.
(42) Sostituisce l'art. 22, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.
(43) Sostituisce l'art. 23, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.
(44) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 26, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.
(45) Sostituisce il comma 2 dell'art. 39, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.
(46) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 40, L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.
(47) Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 13 aprile 2000, n. 20.
Art. 48
Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente l'Istituto
regionale di studi giuridici del Lazio.
1. ... (48).
2. ... (49).
(48) Aggiunge la lettera g-bis al primo comma dell'art. 10, L.R. 11 luglio 1987, n. 40.
(49) Aggiunge la lettera d-bis al primo comma dell'art. 21, L.R. 11 luglio 1987, n. 40.
Art. 49
Stanziamento per l'istituzione di borse di studio da parte dell'Istituto A.C. Jemolo.
1. Al fine di consentire all'Istituto di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo l'istituzione
di borse di studio, secondo quanto previsto alla lettera e) del primo comma
dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, è predisposto uno
stanziamento di lire 500 milioni sul capitolo 12101 riducendo di pari importo il capitolo
16310.
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Art. 50
Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite in materia
di trasporto pubblico locale.
1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali di cui
alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, già in atto per effetto di precedenti leggi
statali e regionali, l'esercizio delle altre funzioni conferite dalla stessa legge regionale,
ove non sia espressamente prevista una specifica decorrenza, deve intendersi
operante dalla data di esecutività dei provvedimenti indicati dall'articolo 15 della legge
regionale 5 marzo 1997, n. 4, stante il combinato disposto dell'articolo 12 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dell'articolo 39 della citata L.R. n. 30/1998,
salva diversa intesa tra Regione ed enti locali interessati.
Art. 51
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea.
1. In attesa della adozione da parte della Regione della legge di riordino in materia di
autoservizi pubblici non di linea, sono delegate alle province competenti per territorio
le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali
relativi ai servizi di noleggio da rimessa ed ai servizi da piazza. L'esercizio di tali
funzioni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, le parole:
"da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai Trasporti" sono sostituite dalle
seguenti: "da un funzionario della Provincia competente per territorio".
Art. 52
Istituzione di un fondo straordinario per l'edilizia scolastica (50).
1. La Regione Lazio istituisce un fondo straordinario di lire 10 miliardi per l'edilizia
scolastica per favorire la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti disposizioni di
legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene per finanziare i programmi di
intervento e i progetti approvati dalle amministrazioni provinciali del Lazio.
2. L'utilizzo del fondo viene ripartito nel triennio 1999-2001 secondo le seguenti
modalità:
a) un miliardo per il 1999;
b) 5 miliardi per il 2000;
c) 4 miliardi per il 2001
La Giunta regionale provvede, sulla base della popolazione studentesca di ciascuna
delle province del Lazio, a deliberare i limiti di richiesta di finanziamento per ogni
provincia.
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3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio pluriennale per il
1999 il capitolo 32107 denominato: "Fondo straordinario per l'edilizia scolastica".
(50) Vedi anche l'art. 22, comma 1, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.
Art. 53
Aumento numero unità da assumere per esigenze dell'ufficio stampa e pubbliche
relazioni.
1. Per le esigenze del comitato di redazione da istituire per la: gestione del sito
"internet" regionale il numero massimo di sette unità stabilito dal comma 1
dell'articolo12, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, è elevato a dieci.
Art. 54
Finanziamento al progetto "reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-
comatoso".
1. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reintegrazione dei pazienti "post-
comatosi", la Regione Lazio sostiene, in via sperimentale, il progetto denominato
"Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso", presentato
dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Lucia in collaborazione con
l'associazione di volontariato ONLUS "Arco 92" e con l'istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza S. Michele di Roma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito il capitolo di spesa n. 42145
denominato "Finanziamento all'Istituto Santa Lucia per il progetto "Reintegrazione
familiare supervisionata del paziente post-comatoso", con lo stanziamento per il 1999
di lire 200 milioni.
Art. 55
Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione
territoriale.
1. In attesa dell'emanazione della legge regionale sul governo del territorio ed anche
in assenza del quadro di riferimento territoriale regionale, le province possono
adottare il piano territoriale provinciale di coordinamento, di seguito denominato
piano, secondo le procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
2. Lo schema di piano, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla
normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della Provincia
stessa. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno
quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
18-09-2016 35
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, in libera
visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla Provincia stessa tutti i soggetti
interessati possono presentare alla Provincia osservazioni sullo schema di piano.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Provincia
adotta il piano modificandolo, eventualmente, sulla base delle osservazioni accolte e
predispone una relazione contenente le controdeduzioni sulle osservazioni presentate.
5. Entro lo stesso termine di cui al comm. a 4, la Provincia trasmette il piano,
corredato dalla relazione e dalle osservazioni presentate alla Giunta regionale per la
verifica di compatibilità con il quadro di riferimento territoriale regionale e con gli
eventuali strumenti di pianificazione territoriale di settore. Qualora il quadro di
riferimento territoriale regionale non sia stato ancora approvato, la Giunta regionale
effettua la verifica di conformità del piano rispetto agli indirizzi della pianificazione
territoriale regionale, determinati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto
dall'articolo 15,, comma 3 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.
L'assessorato competente in materia urbanistica procede all'istruttoria tecnica e
trasmette il piano alla prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale di cui
alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni.
6. Entro centoventi giorni dalla ricezione del piano, la Regione promuove una
conferenza di servizi presieduta dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui
delegato, alla quale partecipano il Presidente della Provincia interessata o l'assessore
da lui delegato, la prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale che
esprime in tale sede, collegialmente, il proprio parere, ed i dirigenti delle strutture
regionali e provinciali competenti, al fine di definire il procedimento di verifica.
7. In sede di prima riunione della conferenza dei servizi le amministrazioni
partecipanti stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul piano sia richiesta la valutazione
del Consiglio regionale ai sensi del comma 9 e riprende il suo decorso dall'adozione
della deliberazione consiliare di variazione del quadro di riferimento territoriale
regionale o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale e comunque dalla
scadenza del termine di cui al comma 9.
8. Nel caso in cui il piano contenga elementi di difformità rispetto al quadro di
riferimento territoriale o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale,
nella stessa sede si procede all'adeguamento del piano.
9. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 8 siano
valutate positivamente dal Presidente della Regione, questi trasmette il piano al
Consiglio regionale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione, alla variazione del quadro di riferimento territoriale o degli indirizzi della
pianificazione territoriale regionale. In tale caso la conferenza di servizi si conclude
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con la determinazione favorevole. In caso di decorso inutile del suddetto termine le
difformità si intendono valutate negativamente e la conferenza procede
all'adeguamento del piano ai sensi del comma 8.
10. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 la determinazione di
conclusione del procedimento di verifica di compatibilità o di conformità del piano ai
sensi dei commi 8 e 9 è assunta dal Presidente della Regione.
11. La determinazione della conferenza di adeguamento del piano difforme rispetto al
quadro di riferimento territoriale regionale o agli indirizzi della pianificazione
territoriale regionale deve essere ratificata dal Consiglio provinciale entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata. Decorso inutilmente
tale termine, la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente.
12. Il piano definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul B.U. e
dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il
piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
13. I comuni e le Comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri
strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle
disposizioni del piano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del piano.
Qualora tale termine decorra inutilmente, la Regione provvede all'attivazione dei
poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente.
14. A decorrere dalla data di approvazione del piano e fino all'adeguamento dei piani
urbanistici generali dei comuni al piano stesso, si applicano le misure di salvaguardia
di cui alla legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni.
15. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1997,
n. 4 e successive modificazioni.
Art. 56
Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente la pianificazione
paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo.
1. All'articolo 7 della L.R. n. 24/1998 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 7 prima delle parole "La limitazione", sono inserite le seguenti: "Fino
alla data di entrata in vigore della legge n. 431/1985";
b) al comma 9, dopo la parola "esistente", sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo
quanto previsto dal comma 14-ter";
c) al comma 11 le parole "o servizi", sono sostituite dalle seguenti: "o servizi ed
interventi";
d) ... (51).
2. ... (52).
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3. ... (53).
4. ... (54).
5. ... (55).
6. All'articolo 34 della L.R. n. 24/1998 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "ai contenuti della presente legge ed" sono abrogate;
b) al comma 2 dopo le parole "della legge n. 431/1985." sono aggiunte le
seguenti: "La Regione, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1,
individua le fattispecie in cui le modalità di tutela dei PTP adottati alla data di entrata
in vigore della presente legge determinano l'applicazione dell'articolo 33 della legge n.
47/1985";
c) ... (56).
7. ... (57).
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge provvede all'individuazione dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche, da escludere ai soli fini paesaggistici dal vincolo di cui
all'articolo 7 della L.R. n. 24/1998 e successive modificazioni.
(51) Aggiunge i commi 14-bis e 14-ter all'art. 7. L.R. 6 luglio 1998, n. 24.
(52) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 20, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.
(53) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 22, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.
(54) Aggiunge l'art. 31-bis alla L.R. 6 luglio 1998, n. 24.
(55) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 27, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.
(56) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 34, L.R. 6 luglio 1998, n. 24.
(57) Sostituisce (e non aggiunge, come erroneamente indicato nel presente comma)
l'art. 36-bis, L.R. 6 luglio 1998, n. 24, aggiunto dall'art. 6, L.R. 6 luglio 1998, n. 25.
Art. 57
Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, concernente: "Disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del
sottobosco".
1. ... (58).
2. Al comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 32/1988 le parole "nel rispetto di un numero
massimo determinato attualmente dalla Giunta regionale" sono abrogate.
3. ... (59).
(58) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 5, L.R. 5 agosto 19987, n. 32.
(59) Sostituisce il comma 1 dell'art. 21, L.R. 5 agosto 19987, n. 32.
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Art. 58
Modificazioni all'articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente
la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi di viabilità ed
acquedotti rurali.
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della L.R. n. 14/1998, le parole "sono prorogati al 30
settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati al 30 settembre
1999".
2. Al comma 2 dell'articolo 42 della L.R. n. 14/1998 le parole "è prorogato al 31
dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 1999".
Art. 59
Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, concernente il Comitato
tecnico consultivo regionale per l'urbanistica.
1. ... (60).
2. Il secondo comma dell'articolo 7 della L.R. n. 9 del 1983, modificato dal comma 4
dell'articolo 14 della L.R. n. 14/1998 è abrogato. Il capitolo 11419 dello stato di
previsione della spesa è dotato di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000,
2001.
3. ... (61).
4. L'articolo 14 della L.R. n. 14/1998 è abrogato.
5. L'articolo 40 della L.R. n. 11/1997 è abrogato.
(60) Sostituisce l'art. 5, L.R. 29 gennaio 1983, n. 9.
(61) Sostituisce la lettera i) del primo comma dell'art. 4, L.R. 8 novembre 1977, n.
43.
Art. 60
Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, in materia
di beni e servizi culturali del Lazio.
1. ... (62).
(62) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 15, L.R. 24 novembre 1997, n. 42.
Art. 61
Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa.
1. La Regione Lazio, tenuto conto dell'alto valore ambientale e della singolarità e
pregio del Giardino di Ninfa (LT) , partecipa per favorire l'intervento di
naturalizzazione attraverso la creazione di ambienti umidi e il ripristino della flora
pontina sulla base del progetto presentato dalla Fondazione Roffredo Caetani.
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2. Gli interventi di cui al comma 11 comprendono: interventi di naturalizzazione; costi
per la funzione ed il monitoraggio; rilievi, analisi e studi, progettazione dei testi di
pannelli e del materiale didattico; progettazione esecutiva e direzione dei lavori.
3. La Giunta regionale valuta la rispondenza del progetto presentato dalla Fondazione
Caetani rispetto agli interventi. di cui al comma 2 e delibera, su, proposta
dell'assessorato competente in materia di ambiente, l'ammissione al finanziamento.
4. La Regione interviene con il contributo massimo nella misura di lire 1 miliardo per
la realizzazione del progetto della Fondazione Caetani; per la creazione di ambienti
umidi e ripristino flora pontina.
L'importo viene iscritto sul capitolo n. 52310, appositamente istituito, dal titolo:
"Contributo per la realizzazione dell'intervento di naturalizzazione attraverso la
creazione di ambienti umidi e ripristino flora umida (Ninfa 2) ".
Art. 62
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4,
concernente provvidenze in favore di popolazioni dell'Alto Reatino colpite dal
terremoto del 19 settembre 1979.
1. L'articolo 1 della L.R. n. 4/1982, va interpretato nel senso che per gli "interessati
che non abbiano in precedenza richiesto alcun beneficio" di cui alla legge regionale 8
giugno 1981, n. 17, debbono intendersi coloro che non abbiano in precedenza
presentato alcuna domanda di contributo, ovvero coloro che l'abbiano presentata per
una singola tipologia d'intervento tra quelle previste dall'articolo 2, lettere b) e
c) della citata L.R. n. 17/1981.
Art. 63
Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 concernente
interventi per i comuni della Provincia di Rieti colpiti da eventi sismici.
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 18/1998 dopo le parole "risorse idropotabili"
sono inserite le seguenti: "della viabilità di interesse regionale, provinciale e
comunale, delle attrezzature, delle strutture e degli impianti finalizzati a favorire ed
incrementare le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni
residenti nell'area stessa e nei territori adiacenti".
Art. 64
Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1,
concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato.
1. Le disposizioni di cui alla L.R. n. 1/1998 sono estese, al personale comandato in
servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1998.
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Art. 65
Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali.
[1. La Regione Lazio promuove interventi per sostenere l'avvio di azioni sperimentali
di valorizzazione integrata di aree intercomunali sprovviste di adeguate infrastrutture
di servizio al turismo al fine di rendere possibile l'avvio di nuove iniziative locali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 avvengono di concerto con i comuni interessati e gli
enti istituzionalmente competenti in materia di tutela e conservazione di beni
culturali, ambientali e paesaggistici e di sostegno alla promozione di nuova impresa.
3. La Giunta regionale individua con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di bilancio le aree oggetto dell'intervento di cui al comma
1.
4. La spesa per l'esercizio finanziario 1999 è quantificata in lire 1 miliardo da iscrivere
al capitolo n. 44240 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la
seguente denominazione "Interventi per la valorizzazione integrata di aree
intercomunali". Per gli anni successivi si provvede con la relativa legge regionale di
bilancio](63).
(63) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 22 dicembre 1999, n. 40.
Art. 66
Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53, concernente l'Istituto
zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e Latina.
1. ... (64).
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 53/1994 le parole: "Finanziamento
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Regione Lazio e Toscana per l'istituzione
della sezione interprovinciale Latina-Frosinone" sono sostituite dalle seguenti:
"Finanziamento all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina".
3. Per le procedure di istituzione e per il finanziamento delle sezioni provinciali di
Frosinone e Latina dell'Istituto zooprofilattico si applicano le disposizioni della L.R. n.
53/1994.
(64) Sostituisce l'art. 1, L.R. 31 ottobre 1994, n. 53.
Art. 67
Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla legge
regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria
femminile.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 51 del 1996 è abrogata.
2. ... (65).
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3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 51 del 1996 dopo le parole
"macchinari ed impianti" sono inserite le seguenti: "attrezzature ed arredi".
4. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 51 del 1996 è abrogato.
5. ... (66).
6. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 51 del 1996 è abrogato.
7. ... (67).
8. ... (68).
(65) Aggiunge la lettera c-bis al comma 2 dell'art. 2, L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.
(66) Aggiunge la lettera b-bis al comma 1 all'art. 4, L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.
(67) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.
(68) Aggiunge l'art. 5-bis alla L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.
Art. 68
Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36, concernente interventi per il
pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria.
1. ... (69).
(69) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13, L.R. 7 agosto 1998, n. 36
Art. 69
Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4, in materia di polizia
forestale.
1. L'articolo 7 dell'allegato A alla L.R. n. 4/1999 è così integrato:
"In considerazione delle diverse caratteristiche orografiche e climatiche presenti
nel territorio regionale l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può
autorizzare variazioni ai periodi di taglio non superiori a quindici giorni.".
2. Prima del numero 1 dell'articolo 24 dell'allegato A alla L.R. n. 4/1999 è inserito il
seguente:
"01. Nei boschi cedui è vietato il pascolo del bestiame ovino e suino nei tre anni
successivi al taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di
2 metri, e del bestiame bovino ed equino nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima
che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 metri.".
3. Al punto 1 dell'articolo 24 dell'allegato A alla L.R. n. 4/1999 le parole: "nei boschi
coetanei, fustaie e cedui" sono sostituite dalle seguenti: "nelle fustaie".
Art. 70
Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali.
1. Le aziende sanitarie locali devono contabilizzare le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19
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dicembre 1994, n. 758, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.
1-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito
capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1:
a) le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del
dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, sulla
base delle tariffe indicate nell’apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale;
b) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle strutture dei
dipartimenti di prevenzione per violazioni della normativa vigente in materia di igiene
e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e nutrizione e di igiene e sanità pubblica
veterinaria (70).
2. Le somme di cui ai commi 1 e 1-bis incrementano il budget economico finanziario,
costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle
attività di tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle aziende unità
sanitarie locali e sono tassativamente vincolate a tale fine (71).
2-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, inoltre, su apposito
capitolo di entrata, le somme derivanti dalle prestazioni di medicina legale erogate a
favore dei privati e delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente,
sulla base delle tariffe indicate nel tariffario di cui al comma 1-bis, quali in particolare:
a) gli accertamenti in ordine all'incapacità temporanea al lavoro, ivi comprese le
prestazioni di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
b) gli accertamenti ambulatoriali per irreperibilità del lavoratore nei giorni
feriali (72).
2-ter. Le somme di cui al comma 2-bis incrementano il budget economico finanziario,
costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle
attività delle strutture di medicina legale dell'azienda sanitaria che ha effettuato gli
accertamenti di cui allo stesso comma e sono tassativamente vincolate a tale fine (73).
(70) Il presente comma, aggiunto dall’art. 134, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile
2006, n. 4, è stato poi così sostituito dall’art. 2, comma 25, L.R. 24 dicembre 2010, n.
9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di
quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo). Il testo originario era così
formulato: «1-bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su
apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1, le somme derivanti
dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore
dei privati ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 6
giugno 1980, n. 52 in materia di igiene e sanità pubblica, alla legge regionale 6
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giugno 1980, n. 55 in materia di servizi veterinari e alla legge regionale 20 giugno
1980, n. 76 in materia di servizi per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi
di lavoro, sulla base delle tariffe indicate nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta
regionale.».
(71) Comma così sostituito dall'art. 134, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n.
4. Il testo originario era così formulato: «2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad
aumentare il budget economico finanziario, costituito con le somme derivanti dal
fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività del servizio di
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del dipartimento di prevenzione delle
A.S.L.».
(72) Comma aggiunto dall'art. 134, comma 1, lettera c), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.
(73) Comma aggiunto dall'art. 134, comma 1, lettera c), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.
Art. 71
Procedimenti di verifica dell'operato dei direttori generali A.S.L.
1. Ad integrazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, e dalle leggi regionali 16 giugno 1994, nn.
18 e 19 e successive modificazioni, si inserisce tra i criteri di valutazione dell'operato
dei direttori generali delle A.S.L. anche una verifica sul rapporto esistente nel
territorio di competenza tra il tasso di insediamenti produttivi e la percentuali di
incidenti sui luoghi di lavoro che si verificano nel periodo preso in considerazione.
2. Si demanda all'assessorato competente in materia di salvaguardia e cura della
salute la verifica dei dati necessari all'applicazione del presente articolo.
Art. 72
Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente manifestazioni
fieristiche.
1. ... (74).
(74) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 20, L.R. 2 aprile 1991, n. 14.
Art. 73
Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalia legge regionale
25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49, in materia di
salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi.
1. ... (75).
2. ... (76).
(75) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 6, L.R. 25 ottobre 1976, n.
52, come sostituito dall'art. 2, L.R. 10 agosto 1984, n. 49.
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(76) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, L.R. 25 ottobre 1976, n. 52, come
sostituito dall'art. 2, L.R. 10 agosto 1984, n. 49.
Art. 74
Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone.
1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere arti e manifestazioni per agevolare la
partecipazione di ogni ceto alla vita artistica e culturale, è autorizzata a promuovere
la costituzione, in collaborazione con il Comune di Frosinone, la Provincia di Frosinone,
l'Università di Cassino, della "Biennale di arte e cultura delle due Europe di
Frosinone", con personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti
necessari alla costituzione della Biennale, a condizione che lo statuto della Biennale
preveda nell'ambito del Consiglio di amministrazione due componenti designati dal
Consiglio regionale e tre componenti designati rispettivamente dalla Provincia di
Frosinone, dal Comune di Frosinone e dall'Università di Cassino, nell'ambito di
eminenti personalità della cultura ciociara.
3. È autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire
50 milioni a favore della "Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone".
4. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 3 è imputata al capitolo n. 44375, di
nuova istituzione, denominato: "Contributo alla Biennale di arte e cultura delle due
Europe di Frosinone".
Art. 75
Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59, concernente l'Istituto di
studi musicali di Latina.
1. ... (77).
2. All'articolo 4 della L.R. n. 59/1991 le parole: "della società di gestione dell'Istituto
le funzioni dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del G.E.I.E., le funzioni
dell'Istituto".
(77) Sostituisce l'art. 3, L.R. 23 settembre 1991, n. 59.
Art. 76
Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente attività di
autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente
1. ... (78).
(78) Sostituisce il comma 4 dell'art. 3, L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.
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Art. 77
Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni di Artena,
Palestrina e Lariano.
1. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, riconosce al
Comune di Artena (RM) il contributo di lire 90 milioni per completamento lavori di
ristrutturazione del cinema della Parrocchia S. Stefano Protomartire sito nel territorio
del comune, opera già prevista per un importo di lire 100 milioni dalla deliberazione
del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 591, a seguito della quale è stato
erogato il 10 per cento del contributo pari a lire 10 milioni per i lavori che sono stati
già appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 90 milioni grava sul capitolo
32137 dell'esercizio finanziario 1999.
2. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1990, n. 48, riconosce al
Comune di Palestrina (RM) , il contributo di lire 450 milioni per il completamento della
rete idrica e fognante, opera già prevista per un importo di lire 500 milioni dalla
Delib.G.R. 17 novembre 1992, n. 10202, a seguito della quale è stato erogato. il 10
per cento pari a lire 50 milioni per i lavori che sono stati già appaltati ed in corso di
ultimazione. La spesa di lire 450 milioni grava sul capitolo 51305 dell'esercizio
finanziario 1999.
3. La Regione Lazio, ai sensi della L.R. n. 48/1990, riconosce al Comune di Lariano
(RM) , il contributo di lire 180 milioni per il completamento della rete idrica e
fognante, opera già prevista per un importo di lire 200 milioni dalla Delib.G.R. 30
dicembre 1994, n. 10752, a seguito della quale è stato erogato il 10 per cento pari a
lire 20 milioni per i lavori che soro stati già appaltati ed in corso di ultimazione. La
spesa di lire 180 milioni grava sul capitolo 51305 dell'esercizio finanziario 1999.
Art. 78
Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico.
1. Nell'ambito del decentramento in applicazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, a supporto finanziario del processo di delega Regione-province, nel
campo specifico dello sviluppo economico, al capitolo 22157 del bilancio regionale
relativo all'esercizio 1999 è iscritta la somma di lire i miliardo, 500 milioni per il 1999
e lire 500 milioni per il 2000, destinata alla Provincia di Roma per l'attuazione dei
compiti decentrati in materia di incentivi alle piccole e medie imprese nel settore del
credito e per la creazione di servizi territoriali alle imprese di interesse sovracomunale
d'intesa con i comuni.
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Art. 79
Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini.
1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere manifestazioni culturali legate al
cinema, e per agevolare la partecipazione di ogni ceto alla vita culturale, è autorizzata
a promuovere la costituzione, in collaborazione con il Comune di Roma, la XIII
circoscrizione e la Provincia di Roma, del "Festival internazionale del cinema del mare
dedicato a Federico Fellini" avente personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti
necessari alla costituzione del festival del cinema, con sede in Ostia, a condizione che
lo statuto del festival preveda nell'ambito del Consiglio di amministrazione due
componenti designati dalla Regione Lazio e tre componenti ripartiti tra Comune,
circoscrizione e Provincia scelti nell'ambito di eminenti personalità della cultura.
3. È autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire
300 milioni a favore del "Festival internazionale del cinema del mare dedicato a
Federico Fellini".
4. La spesa di lire 300 milioni di cui al comma 3 è imputata al capitolo n. 23130 di
nuova istituzione denominato: "Contributo al Festival internazionale del cinema del
mare dedicato a Federico Fellini" con lo stanziamento di pari importo.
Art. 80
Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina.
1. Per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Consorzio ASI
Roma Latina, per gli agglomerati di Castel Romano, Santa Palomba, Aprilia, Cisterna,
Latina Scalo, Pontinia e per le attrezzature di aree riservate agli insediamenti di
piccole e medie imprese ed artigiani è autorizzato uno stanziamento di lire 1 miliardo
per l'anno 1999.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo n. 22166 di nuova istituzione
denominato: "Contributo al Consorzio ASI Roma Latina per completamento opere di
urbanizzazione primaria".
Art. 81
Concorso della Regione al Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio nella Provincia di Roma, P.R.U.S.S.T.
1. Al fine di concorrere con l'amministrazione provinciale di Roma alla realizzazione
degli interventi connessi con il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio della Provincia di Roma (P.R.U.S.S.T.), nel bilancio della
Regione Lazio per l'esercizio 1999 è istituito il capitolo n. 32450 denominato:
"Concorso della Regione alla realizzazione degli interventi connessi con il programma
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di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella Provincia di
Roma (P.R.U.S.S.T.)" con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 1999.
Art. 82
Disposizioni in materia di comunità giovanili (79) (80).
1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei
propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e
sostiene le associazioni giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della
popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di
integrazione sociale.
2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori,
gli studenti universitari e ai giovani fino a trentacinque anni di età senza alcuna
discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale (81).
3. Le comunità giovanili sono l'insieme di persone aggregate stabilmente che non
abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso (82):
a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di
favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze
culturali;
c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali,
culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
4. Le comunità giovanili possono essere promosse da (83):
a) enti pubblici, singoli o associati;
b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque
denominati, nei cui statuti siano previste le finalità di cui al comma 1;
c) autogestioni il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto
all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 6. Il regolamento è
valutato contestualmente al progetto e forma parte integrante della valutazione dello
stesso (84).
5. La Regione concede:
a) finanziamenti per una quota percentuale, determinata dalla deliberazione di cui
al comma 7, della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al
comma 4, lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile,
relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c), per (85):
1) le iniziative concernenti le attività di cui al comma 3;
2) il recupero, il riadattamento e la sistemazione di edifici e strutture pubbliche
e private da destinarsi a sede di comunità giovanili (86);
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b) l'uso a titolo gratuito degli immobili di proprietà regionale, vincolato
all'autorecupero.
6. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 4
presentano domanda entro il 31 maggio all'assessorato competente in materia di
rapporti istituzionali, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalità
di cui al comma 1 (87) (88).
7. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in
materia di rapporti istituzionali, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le
modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 4 (89).
7-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa ricognizione effettuata
dalle strutture competenti, provvede ogni anno all'individuazione delle comunità
giovanili che operano con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con
il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano
quotidiana attività di aggregazione sociale. Con il medesimo provvedimento la Giunta
determina, nell'ambito dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle
iniziative di cui al presente comma, che comunque non può superare il 40 per cento
delle disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati. La
deliberazione di cui al comma 7 è adeguata alle disposizioni di cui al presente comma
nei termini e con le procedure in esso previste per l'adozione (90).
8. I soggetti di cui al comma 4 destinatari di finanziamenti regionali possono stipulare
convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati (91).
9. È istituito il capitolo n. 28185 con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno
1999, 1 miliardo per l'anno 2000 e 1 miliardo per l'anno 2001 nel bilancio di
previsione della Regione Lazio denominato: "Contributi regionali per il funzionamento
delle comunità giovanili" (92).
(79) Rubrica così modificata per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24. Vedi,
anche, l'art. 45, comma 3, L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e l'art. 41, comma 1, lettera
a), n. 1), L.R. 28 dicembre 2006, n. 27. Con Delib.G.R. 26 settembre 2006, n.
611 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici, di cui al
presente articolo.
(80) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2014, n. 912.
(81) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24 e
dall'art. 15, L.R. 18 settembre 2002, n. 32.
(82) Alinea così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.
(83) Alinea così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.
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(84) Per i soggetti di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dall'art. 93
della presente legge, vedi quanto dispone l'art. 45, comma 2, L.R. 10 maggio 2001,
n. 10.
(85) Alinea così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera a), L.R. 10 maggio 2001, n.
10.
(86) Numero così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.
(87) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2001,
n. 10.
(88) Con Delib.G.R. 11 aprile 2000, n. 1278 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande per accedere ai benefici di cui al presente articolo è
stato prorogato al 30 giugno 2000.
(89) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2001,
n. 10. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo.
(90) Comma aggiunto dall'art. 58, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, poi così sostituito
dall'art. 103, L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «7-bis.
La Giunta regionale provvede altresì ogni anno alla ricognizione delle comunità
giovanili che dispongono già di una sede operativa e che svolgono quotidiana attività
di aggregazione sociale anche attraverso la realizzazione di progetti pluriennali. Con il
medesimo provvedimento, la Giunta regionale determina, nell'ambito dello
stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente articolo,
che comunque non può superare il 40 per cento della disponibilità nonché il contributo
relativo da assegnare ai soggetti individuati.».
(91) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 10 maggio 2001,
n. 10.
(92) Comma così modificato per effetto dell'art. 1, L.R. 5 ottobre 1999, n. 24.
Art. 83
Partecipazione a Linee laziali S.p.A.
1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico regionale su
gomma, la Regione Lazio promuove la costituzione della società "Linee laziali S.p.A.",
derivante dalla scissione e cessione del ramo di azienda gomma del CO.TRA.L., anche
ai fini della sua trasformazione per gli effetti del comma 3 dell'articolo 18 deldecreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e secondo quanto previsto dal comma 51 e
seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per migliorare la mobilità extraurbana attraverso
il riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare
l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, la Regione provvede, con successivi
18-09-2016 50
provvedimenti, ad integrare il trasporto su gomma con i servizi su ferro, attualmente
in concessione.
La Regione Lazio partecipa alla società linee laziali S.p.A. con la sottoscrizione del 50
per cento del capitale sociale, ovvero anche oltre tale misura nel caso in cui gli Enti
locali non sottoscrivessero le quote loro riservate (93).
4. Lo statuto della società Linee laziali S.p.A. deve essere conforme allo statuto tipo
approvato dal Consiglio regionale.
5. L'onere previsto per l'esercizio finanziario 1999 grava sul capitolo 43230 che viene
istituito nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 con lo stanziamento di
lire 11 miliardi e che assume la seguente denominazione: "Partecipazione della
Regione Lazio a Linee laziali S.p.A.".
6. All'onere previsto per l'esercizio finanziario 1999 in lire 11 miliardi si fa fronte
mediante riduzione di pari importo sul capitolo 49002, lettera b) , del bilancio di
previsione dell'esercizio 1999. Allo stanziamento di cassa si provvede mediante
riduzione di lire 11 miliardi del capitolo 16325 del bilancio di previsione 1999.
7. Fino alla stipula del contratto di servizio con la nuova società Linee laziali S.p.A.
alla quale verrà affidata la gestione del ramo su gomma derivante dalla scissione del
Consorzio CO.TRA.L. sulla base del procedimento già avviato ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, il ramo stesso continuerà ad
essere gestito, in proroga, dall'attuale concessionario, mediante contabilità separata
ed in conformità ad apposito contratto di servizio ponte, previa deliberazione della
Giunta regionale.
8. La Giunta regionale del Lazio, per le agevolazioni tariffarie concesse sino al 31
dicembre 1998 in base alle norme abrogate di cui all'articolo 8 della legge regionale 3
dicembre 1982, n. 52, ed all'articolo. unico della legge regionale 23 giugno 1983, n.
44, ed alla legge regionale 1° agosto 1989, n. 52, con riferimento ai servizi di
trasporto pubblico regionale concede al CO.TRA.L. un ulteriore contributo di lire 202
miliardi.
9. La Regione, in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma sottoscritto il
17 febbraio 2000 con il Comune di Roma e le province di Rieti e Viterbo, al fine di
consentire al COTRAL, oggi Linee Laziali S.p.A., di disporre immediatamente della
somma di lire 202 miliardi previsti dalla L.R. n. 6/1999, autorizza le Linee Laziali
S.p.A. a contrarre un mutuo ventennale di un importo fino ad un massimo di lire 202
miliardi rapportato al tasso Interest rate swap (I.R.S.) incrementato da uno spread
fino ad un massimo di lire trenta centesimi, impegnandosi a corrispondere
annualmente alla stessa per venti anni l'importo della rata di ammortamento del
mutuo con imputazione al capitolo numero 43109 del bilancio dell'anno 2000 e degli
anni successivi (94).
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10. La domanda per ottenere il contributo di cui al comma 1, secondo le condizioni di
cui al comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e deve contenere la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in
materia di agevolazioni tariffarie con conseguente rinuncia a tutte le azioni giudiziarie
eventualmente in essere.
11. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell'ambito di
apposito stanziamento del bilancio di previsione, a decorrere dall'anno 2000.
12. All'onere si provvede con il capitolo n. 43109.
13. Tutti gli adempimenti previsti per le finalità della presente legge, ivi compresi
quelli a rilevanza esterna, sono posti in essere dal Presidente della Giunta regionale e,
per esso, dall'assessore competente in materia di trasporti.
(93) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 14. Il
testo originario così sanciva: «3. La Regione Lazio partecipa alla società Linee laziali
S.p.A. con la sottoscrizione del 50 per cento del capitale sociale, fino alla concorrenza
di lire 11 miliardi.».
(94) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 4 settembre 2000, n. 26. Il testo
originario così disponeva: «9. L'importo riconosciuto è corrisposto in venti annualità
secondo un piano di ammortamento che prevede la corresponsione di rate annuali di
lire 10 miliardi 100 milioni a partire dall'anno 2000, incrementate annualmente in
base all'indice del costo della vita.».
Art. 84
Contributo finanziario per realizzare un parcheggio adiacente al Monastero di S.
Scolastica - Subiaco.
1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione di un parcheggio adiacente al
Monastero di S. Scolastica è istituito nel bilancio di previsione del 1999 il capitolo
32448 denominato: Concorso regionale per la realizzazione del parcheggio adiacente
al Monastero di S. Scolastica", con lo stanziamento di lire 700 milioni destinato al
Comune di Subiaco.
Art. 85
Censimento del patrimonio immobiliare regionale.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, sentita, la commissione consiliare competente, provvede ad elaborare i
criteri per la predisposizione di un censimento e di un bando pubblico, da emanare
entro i successivi sessanta giorni, per l'affidamento a terzi del patrimonio immobiliare
regionale, per la sua alienazione e/o valorizzazione o diversa destinazione.
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Art. 86
Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni in
materia di indennità, rimborso spese e previdenza dei consiglieri regionali.
1. Alla lettera e) , dell'articolo 10 della L.R. n. 7/1973 la parola "sessantesimo" è
sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".
Art. 87
Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in materia di indennità ai
consiglieri regionali.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 19/1995 la parola "sessanta" è sostituita
dalla seguente: "cinquantacinque".
2. Il testo della lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n.
7 diviene il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 19/1995.
3. Al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 19/1995 le parole "venticinque" e
"cinquanta" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "dieci" e "sessantacinque".
4. ... (95).
(95) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13, L.R. 2 maggio 1995, n. 19.
Art. 88
Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, in materia
di indennità ai consiglieri regionali.
1. Le modificazioni alla L.R. n. 19/1995 di cui alla presente legge hanno la medesima
decorrenza prevista dall'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.
Art. 89
Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest.
1. Per il risanamento dell'elettrodotto Civitavecchia - Roma Ovest, località Pisana, che
interessa la sede del Consiglio regionale, la Regione Lazio interviene per l'importo di
lire 750 milioni nel 1999 e di lire 750 milioni nel 2000 iscritte nel capitolo 15107 del
bilancio di previsione.
Art. 90
Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore delle norme che, ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 24 giugno 1980, n. 87 (Disciplina delle attività di formazione professionale
degli operatori socio-sanitari non laureati) , definiscono l'ordinamento didattico sulla
formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, sono abrogate le seguenti
leggi:
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a) legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 (Disciplina per la formazione degli
assistenti domiciliari dei servizi tutelari);
b) legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17 (Modifica della legge regionale 12
settembre 1986, n. 42, concernente: disciplina per la formazione degli assistenti
domiciliari dei servizi tutelari);
c) legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 12
settembre 1986, n. 42 concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti
domiciliari e dei servizi tutelari" ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio
1987, n. , 17);
d) legge regionale 5 marzo 1990, n. 24 (Modifica ed integrazione all'articolo 1 del
la legge regionale 5 aprile 1988, n. 20);
e) legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Modifica ed integrazione all'articolo 1
della legge regionale 5 aprile 1983. n. 20);
f) legge regionale 27 febbraio 1992, n. 24 (Proroga del termine per l'attività di
assistente domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma
dell'articolo 10 dellalegge regionale 12 settembre 1986, n. 42).
2. In attesa della riforma statale concernente la formazione degli assistenti domiciliari
e dei servizi tutelari, la Regione, nell'ambito del relativo ordinamento didattico,
individua criteri ai fini dell'equiparazione dell'attività di tirocinio o di lavoro svolto
presso strutture pubbliche o private che operano nell'assistenza sociale o sanitaria al
programma del tirocinio e delle esercitazioni pratiche previsto per lo specifico corso
formativo.
Art. 91
Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata
dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione
della pratica sportiva.
[1. ... (96).
(96) Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 20 giugno 2002, n. 15.
Sostituiva la lettera d-bis del primo comma dell'art. 3, L.R. 4 luglio 1979, n. 51,
abrogata anch'essa dal suddetto art. 44.
Art. 92
Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente
rimborso spese ai consiglieri regionali.
1. ... (97).
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2. Al comma 5 dell'articolo 8 della L.R. n. 14/1998, le parole: "con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" sono sostituite dalle seguenti: "con propria
dichiarazione".
(97) Sostituisce il comma 2 dell'art. 8, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.
Per chiarezza espositiva si riporta il comma 8 dell’articolo 1 della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12
8. Sono abrogate le disposizioni di legge regionale che prevedono modalità e
termini per l'ammissione a benefici e provvidenze in via ordinaria diversi da
quelli previsti dall'articolo 93 della L.R. n. 6/1999, come modificato dalla
presente legge. Le domande di ammissione ai benefici ed alle provvidenze
presentate alla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento
all'esercizio finanziario 2017, purché non oggetto di provvedimenti di
concessione già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge,
decadono
Si riporta altresì per completezza di esposizione, il comma 20
dell’articolo 17, della Legge Regionale 10/08/2016, n. 12 20. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 aprile
2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-
ambientale e per il risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti
territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di
abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il
territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia), le
disponibilità degli eventuali ribassi d'asta possono essere riprogrammate e
destinate a nuove opere in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma
4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle
modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e
provvidenze di legge.
Art. 93
Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefìci e
provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23 (98).
18-09-2016 55
1. Le domande per l'ammissione ai benefìci ed alle provvidenze previsti dalla vigente
legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per
l'esercizio finanziario successivo. (100)
(100) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, L.R. 10 agosto 2016, n. 12, nel
seguente
1. Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla
vigente legislazione regionale sono presentate di norma sulla base di
appositi bandi, adottati, previa verifica della disponibilità delle risorse
regionali, entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario. Il termine
assegnato per la presentazione delle domande per l'ammissione a benefici e
provvidenze non può essere inferiore a trenta giorni. (99)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di bilancio, in relazione ai tempi di effettiva
entrata in vigore della legge stessa, può posticipare la data, su proposta
dell'assessore competente in materia di economia e finanze. La deliberazione è
pubblicata nel primo Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della sua
adozione.
2-bis. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano al settore del
trasporto pubblico locale, al fine di garantire la continuità dei flussi finanziari in favore
degli enti locali, delle aziende pubbliche o private di gestione del servizio di trasporto,
nonché ai benefici e alle provvidenze erogati dal Consiglio regionale (101).
3. Per le opere ed i lavori pubblici, le domande devono essere corredate da una
dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che attesta l'immediata attuabilità
dell'intervento che deve essere inserito nel pianto triennale dei lavori pubblici ed
indica l'eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell'ente stesso alla spesa
di realizzazione, nonché da un quadro economico di previsione stilato come prescritto
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554(Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, legge-quadro in
materia di lavori pubblici e successive modificazioni) e da una dettagliata relazione sui
lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a
base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti dalle leggi di settore (102). Le direzioni regionali competenti per materia
possono considerare irrilevanti le carenze di documentazione che non impediscono
l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle legge di settore, ovvero
chiedere l'integrazione di documentazione prima dell'adozione dei provvedimenti di
finanziamento (103). Nel caso di mancato inserimento dell’intervento nel piano
triennale dei lavori pubblici, il suddetto inserimento deve avvenire ed essere
18-09-2016 56
comunicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta di integrazione di
documentazione da parte della Regione, pena la decadenza dal finanziamento (104). La
partecipazione dell'ente alla spesa costituisce titolo di priorità secondo l'ordine di
percentuale. La presente disposizione non si applica agli enti dichiarati dissestati, i
quali sono collocati in graduatoria immediatamente dopo quelli con partecipazione
inferiore.
3-bis. La partecipazione dell'ente alla spesa non costituisce altresì, titolo di priorità
per i comuni di cui all'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto
legislativo n. 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo (105). La valutazione delle domande presentate dai suddetti comuni
è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un'apposita
graduatoria (106). Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una
percentuale delle risorse finanziarie stanziate in bilancio per ogni programma di
intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale (107).
3-ter. Gli enti interessati possono presentare un massimo di due ovvero quattro, nel
caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, domande di
finanziamento di opere e lavori pubblici per ogni legge regionale che ne dispone il
relativo finanziamento, indicando l’ordine di priorità delle domande stesse (108).
3-quater. Le economie derivanti da revoche di finanziamenti effettuate entro il
secondo esercizio finanziario successivo a quello della concessione vengono assegnate
al capitolo di competenza e concorrono, in aggiunta allo stanziamento già previsto nel
capitolo, alla programmazione di nuovi finanziamenti (109).
4. Le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per
la parte a carico del finanziamento regionale, l'importo del quadro economico
preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per
l'esecuzione di varianti in corso d'opera ovvero di lavori complementari, nei limiti
previsti rispettivamente dagli articoli 132 e 57, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e successive
modifiche, possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta,
previa autorizzazione regionale (110).
5. Al fine di definire i finanziamenti concessi a carico dell'esercizio finanziario 1995 e
precedenti, la Giunta regionale è autorizzata a consentirne la liquidazione entro i limiti
dell'importo originariamente concesso, tenendo conto anche delle spese relative a
varianti in corso d'opera rientranti nei limiti posti dall'articolo 25 della legge n.
109/1994 regolarmente approvate a norma di legge prima dell'entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415.
18-09-2016 57
6. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario
1999, devono essere presentate, distintamente da quelle previste nel comma 1, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È abrogata la legge regionale 2 marzo 1987, n. 23 e successive modificazioni.
(98) Per l'inapplicabilità del presente articolo vedi quanto dispone l'art. 1, comma 51,
terzo periodo, L.R. 11 agosto 2009, n. 22.
(99) In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 11, comma 1, L.R.
16 febbraio 2000, n. 12 (vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo),
l'art. 16,L.R. 4 settembre 2000, n. 26, l'art. 45, comma 2, L.R. 10 maggio 2001, n.
10, gli articoli 50 e 91, L.R. 6 settembre 2001, n. 24, gli articoli 44, comma 3, 47,
comma 2, e 65, comma 1, L.R. 16 aprile 2002, n. 8, l'art. 8, L.R. 26 luglio 2002, n.
25, gli articoli 54, comma 8, e 57, comma 3, L.R. 6 febbraio 2003, n. 2, l'art. 1,
comma 41, L.R. 18 settembre 2006, n. 10 e l'art. 11, commi 20 e 21, L.R. 28
dicembre 2007, n. 27. Con Delib.G.R. 16 giugno 2001, n. 810 i termini di
presentazione dei progetti di cui all'art. 3, L.R. 13 giugno 2001, n. 13 sono stati
posticipati al 30 settembre 2001 per le domande di finanziamento a valere
sull'esercizio finanziario 2001 e 2002.
(101) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 30, L.R. 18 settembre 2006, n.
10 e poi così modificato dall’art. 1, comma 7, L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere
dal 12 agosto 2016 ( ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 1, della
medesima legge).
(102) Periodo così modificato dapprima dall'art. 86, comma 1, lettera a), L.R. 28
aprile 2006, n. 4 e poi dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2009, n. 17.
(103) Periodo così modificato dapprima dall'art. 12, L.R. 16 aprile 2002, n. 9 e poi
dall'art. 86, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.
(104) Periodo aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2009, n. 17.
(105) Periodo così modificato dall'art. 81, comma 3, L.R. 28 aprile 2006, n. 4.
(106) Periodo così modificato dall'art. 23, comma 3, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.
(107) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 3, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2, poi così
modificato come indicato nelle note che precedono.
(108) Il presente comma, aggiunto dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile
2006, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 20 maggio
2009, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «3-ter. Per le domande di
finanziamento valgono le seguenti disposizioni:
a) gli enti richiedenti possono presentare al massimo due, ovvero quattro qualora
trattasi di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, domande di
finanziamento di opere pubbliche per ogni legge regionale che ne preveda il
finanziamento, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse;
18-09-2016 58
b) gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono richiedere il finanziamento solo di
opere già inserite nel proprio piano triennale delle opere pubbliche;
c) per le domande presentate entro il 30 giugno 2006, la disposizione di cui alla
lettera b) è soddisfatta entro i successivi novanta giorni ed entro lo stesso termine ne
è data comunicazione alla direzione regionale competente in materia.».
(109) Comma aggiunto dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.
(110) Il presente comma, già modificato dall'art. 86, comma 1, lettera c), L.R. 28
aprile 2006, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 40, L.R. 10 agosto
2010, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 17 della medesima legge). Il testo precedente era così
formulato: «4. Le spese di realizzazione non possono superare, per la parte a carico
del finanziamento regionale, l'importo del quadro economico preventivato o quello
minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Le perizie di variante, nei limiti
posti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni possono riguardare, sotto l'aspetto finanziario, solo le voci che
compongono il quadro economico definitivamente approvato dalla Regione, con
divieto di utilizzazione di eventuali ribassi d'asta senza preventiva autorizzazione
regionale. Per le opere ed i lavori non rientranti nella fattispecie disciplinata
dall'articolo 70 dellalegge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, l'autorizzazione non può essere data, comunque, oltre il termine del
secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il finanziamento. In
quest'ultimo caso, i soggetti interessati possono richiedere una integrazione di
finanziamento che la Giunta regionale può concedere con imputazione a carico del
bilancio dell'esercizio successivo a quello a cui la richiesta è inoltrata.».
Art. 94
Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola,
agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale (111).
1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione
agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale definite dal programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dai
programmi di ricerca dell'Unione Europea, dai progetti finalizzati di ricerca del
Ministero per le politiche agricole, nonché dagli specifici interventi di rilevanza
strategica previsti dal fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1,
comma 3, del D.Lgs. n. 204 del 1998, è istituito il fondo speciale per la ricerca e la
sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale.
18-09-2016 59
2. I criteri e le modalità per il concorso della Regione al finanziamento delle attività di
cui al comma 1 sono definiti in un apposito programma regionale di ricerca agricola,
agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale approvato dal Consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale. Tale programma ha durata triennale e viene
aggiornato annualmente.
3. Al fine di predisporre ed aggiornare il programma di cui al comma 2, l'assessorato
regionale competente in materia di sviluppo agricolo e mondo rurale può avvalersi del
supporto di un tavolo di consultazione permanente composto da rappresentanti del
MIPA, del MURST, del CNR, dell'ENEA, e delle maggiori istituzioni pubbliche di ricerca
regionali integrate, ove ritenuto necessario, dai rappresentanti di istituzioni di ricerca
private e del mondo produttivo.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma gravano sul capitolo di
nuova istituzione n. 21134 denominato: "Fondo speciale per la ricerca e la
sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale", la cui
gestione operativa è affidata al settore 67 - Ufficio sperimentazione e ricerca.
5. L'esercizio finanziario 1999 di tale nuovo capitolo è finanziato con lire 2 miliardi. La
previsione di finanziamento per il 2000 e il 2001 è di lire 2 miliardi per ciascun anno.
(111) Con Delib.G.R. 21 settembre 2001, n. 1363 è stato aggiornato il programma
triennale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale della
Regione Lazio 1999-2001, ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la Delib.C.R. 26
settembre 2001, n. 71 che ha ratificato la suddetta deliberazione.
Art. 95
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e
dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Quadro "A" Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con legge di bilancio 1999
(in milioni di lire)
L.R. Disposizione
legislativa regionale
CAP. 1999 (al netto
delle
riattribuzioni)
n. 43 del 1974 Indennizzo per
mancati redditi
52418 700
18-09-2016 60
n. 45 del 1974 Associazionismo in
agricoltura
21101 1.300
n. 50 del 1974 Studi, indagini,
sperimentazioni
foreste
11449 500
52405 100
n. 21 del 1975 Autorità portuale
Civitavecchia
31313 800
n. 51 del 1975 Prevenzione incendi
boschivi
52412 4.000
52414 200
n. 73 del 1975 Fondo rotazione
edilizia residenziale
45101 2.000
n. 15 del 1976 Maternità e paternità
responsabile
42117 150
n. 53 del 1976 Strutture fondiarie 21313 1.000
n. 55 del 1976 Strumenti urbanistici
regionali
51108 2.500
n. 46 del 1977 Parchi 13134 6.500
13136 4.000
52205 100
n. 60 del 1978 Insediamenti
produttivi
22101 3.500
22102 11.500
n. 63 del 1978 Bollettino agricolo 21405 1.000
n. 64 del 1978 Istituto
Zooprofilattico
41137 200
n. 72 del 1978 QTR e carta tecnica 11448 300
Paesistici 11454 1.000
n. 10 del 1979 Credito agrario 21301 1.500
21303 2.500
n. 51/1979 Impianti sportivi e
programmi di ricerca
46101 500
46103 600
32501 4.451
n. 69 del 1979 Zootecnia 21137 400
21139 1.000
18-09-2016 61
21141 500
21143 1.450
11433 400
n. 21 del 1980 Difesa costa laziale 52505 8.000
n. 44 del 1977
n. 28 del 1980 Abusivismo edilizio 51110 500
n. 47 del 1980 Promozione e 21349 2.000
n. 39 del 1995 commercializzazione
prodotti
agricoli
n. 59 del 1980 Gestione ASILI NIDO 42131 21.000
n. 67 del 1990
n. 72 del 1980 Manutenzione strade
provinciali
31207 4.000
n. 87 del 1980 Formazione operatori
sociali e
24221 2.700
n. 9 del 1985 sanitari
n. 88 del 1980 Opere Enti locali 13111 800
13112 1.900
25215 400
31211 600
31305 600
51406 58.800
n. 90 del 1980 Acque minerali e
termali
22165 500
n. 12 e n. 13 de
1981
Edilizia scolastica 32103 4.700
32105
1.500
n. 30 del 1981 Inquinamento acque 11444 250
Polo Anagni 51410 200
n. 51 del 1982 Recupero immobili
pubblici interesse
storico e artistico
32443 5.540
n. 56 del 1982 Collegamento isole
pontine
31301 1.800
n. 9 del 1983 Urbanistica 11419 200
18-09-2016 62
n. 47 del 1983 Comunità montane -
spese di
13132 800
gestione
n. 61 del 1983 Terme 23303 5.514
n. 4 del 1984 e Bonifica agraria 21201 1.000
n. 50 del 1994
21203 2.000
21204 3.000
21205 11.600
21207 2.500
21217 3.000
21219 4.500
n. 21/1984 Strutture cultura 32137 4.000
n. 23 del 1984 Art. 14 - cartografia -
Centro interregionale
51118 250
n. 55 del 1984 Interventi regionali
per calamità (pronto
intervento)
47114 14.000
n. 62 1984 Contrib. Comune
Cassino per ISEF
44118 350
n. 72 del 1984 Porti 31307 4.500
n. 37 del 1985 Protezione civile 47103 200
47105 500
47107 200
47109 1.000
n. 49 del 1985 Tariffe strutture
ricettive
13203 30
n. 51 del 1985 Giovani in imprese
artigiane
22218 1.300
n. 82 del 1985 Art. 10 - Nomadi 22215 200
24211 50
n. 87 del 1985 Restauro ponte
Lucano
31216 300
n. 102 del 1985 Centri merci 22312 600
n. 17 del 1986 art. 3: PRS 11246 750
art. 18 (L. R. n. 7 del
1994)
28104 45.000
18-09-2016 63
n. 22 del 1986 Studi e ricerche 11453 1.500
n. 23 del 1986 Fondo Filas per
innovazione
22150 1.300
n. 55 del 1986 Terremoto viterbese 32431 1.000
n. 9 del 1987 e Cooperative integrate 42127 2.300
n. 7 del 1989
42128 2.200
n. 10 del 1987 Cooperazione 22107 1.570
n. 14 del 1987 Partecipazione società
CAR
22302 5.600
n. 20 del 1987 Strutture arenili 32413 800
n. 22 del 1987 Infrastrutture viarie 31221 35.300
n. 37 del 1987 Piano trasporti 11442 200
n. 53 del 1987 Commissioni
dell'artigianato
11411 1.000
n. 56 del 1987 Servizi sviluppo
agricolo
21413 2.000
n. 59 del 1987 Contributi alle
Università
44124 250
7 del 1988 Consorzi negli
insediamenti
produttivi
22103 700
n. 22 del 1988 Osservatorio
Campocatino
44342 50
n. 24 del 1988 Comitato pari
opportunità
11427 100
n. 27 del 1988 Contributo CNSA
(soccorso alpino)
46114 100
n. 37 del 1988 Occupazione Area
Tivoli e Castelli
24116 1.426
n. 43 del 1988 Beni uso civico 21233 1.181
n. 58 del 1988 Art. 17 conoscenza
Regione Lazio
11210 500
n. 66 del 1988 Parco Appia Antica 52209 1.000
n. 75 del 1988 Apicoltura 21163 300
n. 14 del 1989 Grotte di Pastena e
Collepardo
44206 300
18-09-2016 64
n. 23 del 1989 Complesso S. Lucia
Rieti
32451 2.200
32449 1.880
n. 43 del 1989 Pesca e acquacoltura 21159 2.000
n. 47 del 1989 Pietre ornamentali 22114 300
n. 51 del 1989 Agricoltura biologica 21117 64
n. 59 del 1989 Deviazione traffico
pesante comuni di
Civitavecchia e Santa
Marinella
31205 700
n. 74 del 1989 Barriere
architettoniche
45130 2.130
n. 83 del 1989 Coniglicoltura 21155 200
n. 84 del 1989 Compagnie porti 31311 300
n. 13 del 1990 Piste ciclabili 31220 1.500
n. 17 del 1990 Immigrati
extracomunitari
42307 900
42309 650
n. 20 del 1990 Polizia locale 13131 300
n. 22 del 1990 Sterilizzazione terreni
adiacenti Lago
Bracciano
52112 150
n. 27 del 1990 Recupero edifici di
culto
32447 2.600
n. 35 del 1990 BIC Lazio 24104 2.500
n. 40 del 1990 Recupero degrado
urbanistica
45103 3.380
n. 43 del 1990 Effetti nocivi ceramica 41409 100
n. 48/1990 Reti idriche e fognanti 51305 8.000
n. 49 del 1990 Sede comunale
Fiumicino
13114 8.100
n. 58 del 1990 Associazioni di disabili 42122 300
42124 850
n. 60 del 1990 Opere idrauliche 51209 2.500
51208 500
n. 62 del 1990 Attività sciistica 46122 400
n. 71 del 1990 Centro convegni 32148 3.288
18-09-2016 65
Bagnoregio
Valle Calanchi 51503 500
n. 73 del 1990 Art. 16 Conservatorio
di Frosinone
44127 6.250
n. 81 del 1990 Viabilità e acquedotti
rurali
21225 2.153
n. 84 del 1990 Osservatorio finanza
regionale
11464 336
n. 87 del 1990 Patrimonio ittico
(Province)
13213 1.500
21173 100
n. 4 del 1991 Mercato
florovivaistico in
Provincia di Latina
22301 3.250
n. 8 del 1991 Osservatorio
epidemiologico
41407 1.500
n. 9 del 1991 Viabilità Viterbo 31223 1.200
n. 14 del 1991 Manifestazioni
fieristiche e
22205 200
n. 7 del 1992 valorizzazione
artigianato
22206 200
22211 200
22303 500
22304 1.000
22306 200
22307 700
n. 21 del 1991 Art. 32: barriere
architettoniche
32309 300
n. 28 del 1991 CILO 24103 1.780
n. 31 del 1991 Centro regionale beni
culturali
44226 1.000
n. 32 del 1991 Santuari francescani 44338 180
44339 540
n. 34 del 1991 Resistenza 44307 150
n. 43 del 1991 Valorizzazione
patrimonio naturale
32459 1.700
18-09-2016 66
n. 50 del 1991 Abbazia di
Montecassino
44205 300
n. 66 del 1991 S. Cesareo sede
comunale
13116 4.195
n. 67 del 1991 Comune di Zagarolo 13118 1.700
n. 68 del 1991 Emigrazione 42320 1.000
42321 100
42322 1.500
n. 70 del 1991 Sport handicap 46106 250
46109 100
n. 71 del 1991 Opere igienico-
sanitarie
51.443 1.000
n. 72 del 1991
e
Associazioni artigiane
n. 41 del 1995 22216 90
n. 74 del 1991 Ambiente e territorio 51515 20
51517 500
n. 23 del 1992 Formazione 24201 2.100
24202 200
24203 250
24209 100
24210 500
24213 40.000
24215 2.400
24220 3.000
24227 5.000
n. 29 del 1992 Diritto studio 44102 32.000
44103 1.900
n. 36 del 1992 Art. 14 - Area
Colleferro/Valle del
Sacco
28101 5.955
Art. 30 - Teatro di
Roma
44331 3.000
n. 43 del 1992 IRVIT 32426 100
18-09-2016 67
n. 44 del 1992 Utenti e consumatori 11414 300
n. 51 del 1992 Bocciofili 46110 400
n. 29 del 1993 Associazioni
volontariato
42121 1.550
n. 33 del 1993 Sorgenti Valle Martella 51320 2.000
Complesso scolastico 32110 1.200
n. 41 del 1993 Residenze sanitarie
assistenziali
42172 7.000
n. 46 del 1993 Consorzi garanzia fidi 22130 3.000
22131 1.500
n. 53 del 1993 Università terza età 44146 300
n. 59 del 1993 Turismo costa marina 23110 500
23111 500
n. 64 del 1993 Centri antiviolenza 42161 350
n. 1 del 1994 Bibliografia letteratura 44308 200
n. 10 del 1994 Centro congressi Fiuggi 23216 1.800
n. 11 del 1994 Urbanizzazioni PdZ 45114 3.000
n. 16 del 1994 Edilizia sanitaria (quota
Regione)
32207 9.000
LF
art. 5
n. 22 del 1994 Cobalb (Lago Bolsena) 51430 1.000
n. 51 del 1994 Diritto studio
universitario
44116 64.905
44117 1.000
Strutture 32111 8.000
n. 53/1994 Istituto zooprofilattico 41136 200
n. 65 del 1994 Istituto Montecelio 12401 750
n. 67 del 1994 Occupazione area
Montalto
24140 3.200
n. 2 del 1995 ARSIAL 12201 23.000
21228 2.700
21229 2.000
n. 17 del 1995 Norme sull'esercizio
venatorio
13210 150
13212 350
13214 1.000
18-09-2016 68
13216 1.250
13218 100
13219 200
13220 2.000
13221 200
n. 21 del 1995 Sviluppo Provincia
Latina
24131 3.000
n. 31 del 1995 Bande musicali 44329 400
n. 43 del 1995 Assistente familiare 42181 200
n. 6 del 1996 Risorse idriche 51215 1.000
n. 17 del 1996 Art. 11 -
Consolidamento e
riqualificazione centri
abitati
32410 4.000
n. 17 del 1996 Art. 10 - Iniziative
culturali
44350 5.860
n. 20 del 1996 Servizio fitosanitario 11459 100
n. 24 del 1996 Cooperative sociali 24135 2.500
24137 150
n. 26 del 1996 Solidarietà
internazionale
42166 400
n. 29 del 1996 Incentivazione
imprenditorialità e
occupazione
24125 5.000
24126 2.000
24127 1.000
24128 1.500
24129 17.000
24130 5.000
24138 7.500
n. 30 del 1996 Circoscrizioni comunali 11335 1.000
11337 5
n. 35 del 1996 Centro cinematografico
e audiovisivo
44301 250
n. 38 del 1996 Servizi socio-
assistenziali
42120 27.500
42125 500
18-09-2016 69
n. 39 del 1996 Bacini idrici 51220 100
n. 40 del 1996 SIARL 21430 25
21431 600
n. 44 del 1996 Alatri 44238
Facchino S. Rosa 44239
n. 51 del 1996 Imprenditoria femminile 24142 1.000
n. 60 del 1996 Beni Tuscia 44237 500
n. 10 del 1997 Turismo 23120 16.000
23121 100
23122 4.400
n. 11 del 1997 Art. 17 - Convenzioni 22167 300
Art. 52 - Unionfidi 22135 3.700
Art. 53 - Fondo
progettazione
28115 8.000
n. 12 del 1997 Art. 19 - Infrastrutture
agricole
21224 1.219
Art. 20 - Acquedotti Ex-
Arsial
21222 3.000
Art. 22 - Mutui consorzi
di bonifica
21208 3.000
Art. 39 - Nodi di
scambio
43202 11.700
Art. 43 - Promozione
culturale
44352 800
Art. 44 - Credito
sportivo
32503 200
Art. 52 - Porto
Civitavecchia
31310 800
n. 14 del 1997 Tuscia Expo 22309 200
n. 32 del 1997 Taxi 22226 2.000
n. 34 del 1997 Randagismo 41249 1.500
n. 36 del 1997 Agriturismo 23225 1.500
n. 42 del 1997 Beni e servizi culturali 44250 1.909
44251 3.880
44252 2.198
44253 500
44254 20
18-09-2016 70
44255 150
44256 100
44257 300
44258 1.500
44259 700
n. 44 del 1997 Osservatorio mercato
del lavoro
11460 300
n. 46 del 1997 Art. 24: Istituto S. Pio V 32143 250
n. 7 del 1998 Artigianato 22231 500
n. 7 del 1998 22241 1.000
22242 1.150
22243 400
22244 1.500
n. 14 del 1998 Art. 47 - Fondo Patti
territoriali
281117 15.000
n. 15 del 1998 Art. 24 - Fondazioni
Teatro Opera e S.
Cecilia
44366 7.000
Art. 25 - Orchestra
regionale del Lazio
44368 600
Art. 28 - Sistema
informativo beni
culturali
44265 1.400
Art. 76 - Frosinone
"Sistema quartiere"
28118 1.000
n. 21 del 1998 Agricoltura biologica 21114 200
n. 26 del 1998 Risorse idriche 11478 100
11479 100
n. 27 del 1998 Rifiuti 52105 3.000
52115 3.595
n. 30 del 1998 Trasporti 42103 3.500
43118 777.000
n. 34 del 1998 Sviluppo reatino 13148 350
21177 150
22147 100
22148 400
22254 400
18-09-2016 71
22323 200
28150 350
32466 2.100
32505 250
n. 34 del 1998 Sviluppo reatino 44113 200
n. 35 del 1998 Fontane artistiche 44235 200
n. 36 del 1998 Editoria locale 22109 500
n. 53 del 1998 Difesa suolo 11467 20