L’energiaper uscire dalla crisi:le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici
La riqualificazione e l’efficienza energetica:obiettivi ambientali e
obblighi di leggeSara VitoAssessore all’ambiente e all’energia
della Regione Friuli Venezia Giulia
7 aprile2014
2
Il concetto di sviluppo sostenibile
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Il concetto di sviluppo sostenibile è stato definito per la prima volta all’interno del Rapporto Brunland redatto nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo che aveva indagato la situazione ambientale del pianeta.Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare le proprie”.
Riduzione dei costi operativi, di gestione e di manutenzione
Miglior comfort termico, acustico, visivo
Miglior qualità della vita Risparmio di risorse: energia, acqua, materiali, materie prime, …
Riduzione dei carichi ambientali: emissione di gas serra, riduzione delle acque reflue, dei rifiuti solidi, dell’effetto isola di calore
3
Il concetto di sviluppo sostenibile
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
L'articolo 2 del Trattato di Amsterdam promuove espressamente <<…una crescita economica sostenibile e non inflattiva… un alto grado di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, la crescita degli standard e della qualità della vita, la solidarietà e la coesione sociale ed economica tra gli Stati membri>>
La tutela ambientale diventa un principio costituzionale dell'Unione europea ed una politica comunitaria non subordinata, ma di pari livello rispetto alle altre fondamentali finalità dell'UE.
L'accesso ai servizi energetici e a un'adeguata disponibilità di energia sono requisiti essenziali per lo sviluppo socio-economico, per migliorare la qualità della vita e per soddisfare i bisogni umani fondamentali.
4
L’uso razionale dell’energia
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Esistono molte possibilità di utilizzazione razionale dell'energia già a partire dalla scelta della fonte cui attingere e dall'impianto di captazione e conversione ritenuto più idoneo, senza prescindere ovviamente dagli oneri economici relativi alle successive politiche di intervento sugli impianti in attività, ad esempio di tipo manutentivo.
Non è infatti scontata la corrispondenza tra beneficio energetico e beneficio economico, in quanto nella prassi non si ritiene di interesse un intervento che, pur realizzando un vantaggio energetico, non comporti anche un ritorno economico.
È questa la ragione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di promozione e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e degli interventi di efficientamento energetico in generale.
5
Le origini normative dell’efficienza energetica
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
il Protocollo di Kyoto addizionale alla convenzione-quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici adottato l'11 dicembre 1997 ratificato e reso esecutivo con legge 1 giugno 2002 n. 120 e con le direttive 2001/77/Ce e
2009/28/Ce
obiettivi energetico-ambientali
6Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Promozione dell’efficienza energetica
Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie correlate al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili
Riduzione delle emissioni di gas climalteranti
Conservazione del patrimonio agro-forestale
7
Il diritto comunitario
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto.
Tali fattori hanno un’importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali e isolate.
Le vigenti norme comunitarie di maggior interesse per il settore dell’edilizia possono individuarsi nelle seguenti Direttive:
8Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Acquisti verdi).
Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
Direttiva 2008/28/CE sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile (modifica la Direttiva 2005/32/CE).
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (abrogazione della Direttiva 2002/91/CE).
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica nell’edilizia.
9Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili -stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili;
-fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
-detta norme relative alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili;
-fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
10Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia-promuove la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari e abroga la Direttiva 2002/91/CE;
-prevede requisiti comuni per la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici quali le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento), l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d’aria, l'impianto di illuminazione incorporato, le condizioni climatiche interne;
-Gli Stati membri devono fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi, da rivedere ogni 5 anni;
11Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’ediliziaEdifici a energia quasi zero
Gli Stati membri provvedono affinché: - a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zeroe- entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero edificio ad altissima prestazione energetica, determinata «edificio a energia quasi zero»: il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
12Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
nell'ediliziaIn riferimento agli obiettivi previsti dal cosiddetto "pacchetto clima-energia 20/20/20" la nuova Direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.
Ciascun Stato membro dovrà fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica
13Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
nell'ediliziaRuolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
Ciascuno Stato membro garantisce che dal 1 gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
14Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
nell'ediliziaAudit energetici
Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.
Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.
Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.
15
Le norme nazionali
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28(Attuazione della direttiva 2009/28/CE)
La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 dovrà essere
pari al 17 per centoQuota minima di fonti rinnovabili in caso di
nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti
16
Le norme nazionali
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192(Attuazione della direttiva 2002/91/CE)
-ultime modifiche legge 90/2013 e legge 9/2014-
promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi
17
L’ordinamento regionale
Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
Leggi Regionali
18 agosto 2005 n. 23(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile)
11 ottobre 2012 n. 19(Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti)
NUOVO TESTO UNCOentro giugno del 2014
18Assessorato all’ambiente e all’energia7 aprile 2014
La realizzazione di un intervento di uso razionale dell'energia comporta quasi sempre un investimento economico, la cui convenienza deve essere preventivamente valutata a fronte del "valore" del risparmio energetico ottenibile; si tratta in sostanza di determinare quanto "costa" risparmiare energia.
con le vigenti misure di incentivazione degli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus), risparmiare energia costerà meno…
… e in tema di incentivi?