Martedì 30 Dicembre 2014 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI www.ilsole24ore.com
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ADEMPIMENTI
Catasto terrenipiù sempliceAntonio Iovine u pagina 34
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e PaMARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Lotta all’evasione. Studio delle Entrate sulla media 20072010: record al Sud e nelle isole dove il gap tra dichiarato e sommerso arriva a 83 miliardi
L’Iva «nascosta» supera i 231 miliardiQuasi l’80% della base imponibile sfuggita al fisco riguarda beni e servizi destinati alle famiglie
Marco MobiliGiovanni Parente
p«A.A.A. cercasi Iva disperatamente». Il gap medio della base imponibile Iva negli anni 20072010 è di poco superiore a 231 miliardi di euro. Il 77% della base imponibile mancante (177 miliardi) si può “intestare” ai consumi finali delle famiglie e il restante 23% (54 miliardi) ai consumi finali delle imprese. Se poi si prova a scattare un’istantanea su dove si evade di più la fotografia mette in primo piano le regioni del Sud Italia (isole comprese) dove, in media, l’evasione Iva vale circa 83 miliardi. A descrivere il fenomeno del gap di base imponibile Iva in Italia, ovvero del rapporto tra la differenza di base imponibile e quella teorica (cioè l’imponibile Iva che si avrebbe in assenza di evasione), è il nuovo working paper «Argomenti di discussione». Il secondo studio della pubblicazione scientifica diffusa ieri online dall’agenzia delle Entrate, oltre a porrel’accento sui consumi finali, evidenzia le caratteristiche che possono influenzare la distribuzione territoriale del gap Iva.
I tre estensori (Elena D’Agosto,Massimiliano Marigliani e Stefano
Pisani) evidenziano come il gap Ivasia «positivamente correlato con lecondizioni economiche, il ciclo economico e la tax moral dell’area geografica». La propensione all’evasione, dunque, si concentra nel meridione e in particolare in 6 regioni su 8 è superiore al 32 per cento. Sempre in queste regioni le spinte a fuggire dall’Iva sono molto più forti negli usi finali delle imprese (tra il 60% e il 75%) contro il 3339% per le transazioni legate ai consumi finali delle famiglie. Rispetto alla media nazionale sono 11 le regioni dove, secondo lo studio, le propensioni al gap sono inferiori ai valori. Quelli più bassi si registranonel Lazio, in Valle d’Aosta e in TrentinoAlto Adige. Nelle regionidel Nord est le propensioni al gap degli usi finali delle imprese marketsono superiori alla media nazionale e superiori alla media del NordOvest. In generale, la propensione media al gap Iva dei consumi finali delle famiglie del Nord è inferiore aquella del Meridione. Dall’analisi delle componenti regionali e strutturali delle peculiarità del gap Iva, emergono tre componenti che, secondo gli studiosi, aiutano a interpretare la propensione all’evasio
ne Iva. In primo luogo quella nazionale dove la ”tendenza” al gap Iva osservata è del 26 per cento. C’è poila componente strutturale che di fatto aumenta il divario tra Nord e Sud, dove a far la differenza è soprattutto la quota che nell’economia del meridione risponde alla voce «settore pubblico» con un valore pari all’1,52,5 per cento. Ma a pesare sulla maggiore propensione all’evasione Iva al Sud è la componente locale , per la quale la fuga dall’imponibile Iva è del 10% in tutte le regioni meridionali.
Lo studio diffuso ieri dalle Entrate conferma che l’Iva è una delle principali componenti dell’evasione in Italia. Anche il rapporto previsto dal decreto sugli 80 euro (il Dl 66/2014) e realizzato dal Mef nelle scorse settimane sulle strategie di contrasto al sommerso evidenzia come l’evasione Iva «pesi» per oltre il 43,6% sui 91,4 miliardi di euro di imposte sottratte a tassazione (media del periodo 20072012). Né lascia ben sperare il confronto internazionale. Isolando solo l’anno 2011, l’Italia ha il tax gap Iva più elevato dei Paesi dell’Unione: 36,1 miliardi di euro, davanti a Francia (32,2miliardi di euro), Germania (26,9
miliardi di euro) e Regno Unito (19,5 miliardi di euro).
Molto verosimilmente questidati hanno ispirato una serie di misure antievasione. Basti pensare che sencondo il nuovo “working paper” sarebbe sufficiente spingere dell’1% nel contrasto all’evasioneper ridurre il gap di imponibile Iva del 7 per cento. Di qui la volontà delGoverno e dell’amministrazione finanziaria (emersa già nella circolare 25/E/2014 della scorsa estate) di puntare maggiormente sul contrasto alle frodi, comprese quelle «carosello» che tendono a far “sparire” l’Iva. Per proseguire con gli interventi nell’ultima legge di stabilità (legge 190/2014, pubblicata ieri in«Gazzetta Ufficiale» si vedano anche gli articoli alle pagine 36 e 37) come lo split payment per le forniture alla Pa che debutterà già dal 1° gennaio e l’ampliamento del reverse charge (compreso quello nella grande distribuzione organizzata che però dovrà passare prima dal via libera di Bruxelles). Misure che,però, rischiano anche di ridurre fortemente – come evidenziato nei giorni scorsi – la liquidità a disposizione di imprese e professionisti.
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Riforma delle sanzioni. Per infedele od omessa dichiarazione e omessi versamenti di Iva e ritenute
L’adesione può estinguere il reatoAntonio Iorio
pSe il debito tributario relativo all’infedele od omessa presentazione della dichiarazione o agli omessi versamenti Iva o ritenute viene assolto, i rispettivi reati sono estinti. Per gli altridelitti, invece, il pagamento consentirà di ottenere una riduzione fino alla metà della pena edittale. È questa una delle novità più importanti contenutenella bozza del decreto legislativo che riforma i reati tributariche è stata esaminata da parte del Consiglio dei ministri che siè svolto alla vigilia di Natale.
Lo schema di decreto legislativo,. in realtà, cambia profondamente il quadro del vecchio decreto legislativo 74/2000, in
troducendo correzioni e integrazioni. Il quadro è ricostruitonella grafica riportata a fianco che prende in esame le novità delle fattispecie di reato e quelle delle regole procedurali.
In particolare, per capirel’impatto delle novità in materia di estinzione del reato, occorre esaminare le disposizioni vigenti e quelle future, inmodo da verificare differenzee similitudini.
L’attuale articolo 13 del decreto legislativo 74/2000 prevede che le pene previste per i delitti tributari sono diminuite fino a un terzo (sino al 17 settembre 2011 la riduzione era fino alla metà) e non si applicanole pene accessorie previste se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debititributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti, siano estinti me
diante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento.
Ora, però, arriva una novità.Le modifiche contenute nel decreto delegato differenziano, infatti, gli effetti del pagamentodel debito tributario a seconda del tipo di reato commesso:1 per la dichiarazione infedele (anche di sostituto di imposta) l’omessa presentazione e gliomessi versamenti dell’Iva e delle ritenute, si ottiene l’estinzione del reato;1 negli altri casi il beneficio èsostanzialmente analogo aquello previsto fino al 17 settembre 2011 e cioè la riduzionefino a metà (e non più fino a unterzo) della pena edittale prevista.
Il pagamento deve riguardare i fatti costitutivi del delitto (leviolazioni penalmente rilevanti) e non necessariamente l’intera contestazione che è stata effettuata dall’amministrazione finanziaria. Per espressa previsione (confermata anche dalla circolare 154/E del 2000) èpossibile anche avvalersi dei vari istituti deflattivi del contenzioso (per esempio adesione e conciliazione).
In tale contesto potrebbe rivelarsi in futuro particolarmente utile il ravvedimento operoso attraverso cui regolarizzare solo le violazioni costituenti reato e non anche le altre.A differenza, ad esempio, dell’adesione il contribuente non ètenuto a “sanare” tutti gli illecitima solo quelli ritenuti opportuni. Va da sé che in presenza di più violazioni, alcune delle quali costituenti reato, potrebbe convenire effettuare un ravvedimento e non un accertamento con adesione.
Il pagamento delle violazioni deve avvenire entro l’apertura del dibattimento in sedepenale e quindi sostanzialmente entro la prima udienza
dibattimentale.La norma fa riferimento (co
me nel passato) all’estinzionedel debito. La Corte di cassazione, in più occasioni, ha chiarito che il beneficio è subordinato all’intero pagamento del dovuto non essendo sufficiente aver avviato il piano di rateazione. Ovviamente in questa ipotesi sarebbe sufficienteconcluderla entro l’aperturadel dibattimento.
Quando le nuove norme entreranno in vigore, in virtù del favor rei, sarà possibile applicare la disposizione più favorevole al reo anche per il passato.Ne consegue che il contribuente che ha un procedimento penale pendente per dichiarazione infedele, omessa presentazione, omessi versamenti dell’Iva o delle ritenute, se hapagato il dovuto all’amministrazione (prima dell’apertura del dibattimento) potrà invocare l’estinzione del reato. Se invece il procedimento riguarda gli altri delitti tributari potràottenere la riduzione fino allametà della pena.
Il decreto legislativo che èstato esaminato il 24 dicembreintroduce, inoltre, una causadi esclusione del reato allorchè l’imposta sui redditi o l’Ivaevasa non è superiore al 3% delreddito imponibile o dell’Ivadichiarata. In ipotesi di dichiarazione infedele (soglia di punibilità a 150.000 euro) saràconseguentemente necessario che il contribuente abbiaun redito imponibile superiore a 5 milioni. Invece in ipotesidi fatture false, stante la rilevanza penale oltre i 1.000 euro,potranno beneficiare dellacausa di esclusione tutti i contribuenti: ovviamente, più alto sarà l’importo delle operazioni Iva o del reddito imponibile e più l’importo delle fatture false non costituente reatosarà maggiore.
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L’INTRECCIODa valutare l’intrecciofra il nuovo ravvedimentoche consente di regolarizzaresolo alcune violazionie le disposizioni penali
Il convegno
IL 29 GENNAIO
A Telefisco 2015i chiarimenti su leggedi stabilitàe nuove sanzioni
T orna l’appuntamento annuale diTelefisco: il 29 gen
naio 2015 imprese e professionisti potranno approfondire tutte le tematichelegate alle novità fiscali introdotte dalle manovreper il 2015. Gli esperti delSole 24 Ore illustreranno,durante l’annuale convegno giunto ormai alla24esima edizione, le novità fiscali che interessanoimprese e professionisti.
Attenzione puntata, dunque, sulle novità che saranno previste dalla legge di stabilità per il 2015 appena approvata dal Parlamento, sulle disposizioni attuative della delega per la riforma fiscale, a partire dall’abuso del diritto e dalla riformadelle sanzioni penali, oltre che sulle novità in materia di contabilità e sulle procedure per il rientro dei capitali dall’estero disciplinatedalla legge 186/2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 che introduce, tra l’altro, il reato di autoriciclaggio. E, ancora, sotto esame a Telefisco2015 anche le novità in materia di ecommerce che prenderanno il via l’annoprossimo e spazio anchealle novità introdotte daldecreto semplificazioni. Acominciare da quelle sull’Iva con la modifica delleregole per le richieste dirimborsi e dall’iscrizioneimmediata al Vies, per arrivare a quelle sulle comunicazioni (black list, lettered’intento e Intrastat). Conun approfondimento sulle conseguenze per professionisti e intermediari abilitati sull’introduzione della dichiarazione dei redditiprecompilata e della certificazione unica per i sostituti d’imposta che conterràanche i redditi di lavoro autonomo.
Come negli anni passati,sarà possibile seguire i lavori di Telefisco pressouna delle sedi collegate, distribuite su tutto il territorio nazionale. Banche, Ordini professionali e organismi associativi localipossono diventare partnerdel Sole 24 Ore e attivareuna sede di Telefisco nellapropria città: tutte le informazioni per aderire sonodisponibili all’indirizzowww.ilsole24 ore.com/telefisco. In alternativa è possibile chiamare il numero dedicato 02. 349732 09 oppure scrivere una mail alla casella [email protected].
Per diventare partner diTelefisco 2015 è necessario mettere a disposizioneuna sala convegni di dimensioni sufficienti (da50 a mille posti) per giovedì 29 gennaio e il pomeriggio del giorno precedente(per l’allestimento e le prove tecniche di collegamento).
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LE INIZIATIVE
ART. 2
COME CAMBIANO I REATI TRIBUTARI
Il quadro delle novità
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistentiNon punibilità per imponibili non superiori a 1.000 euro/annui
ART. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artificiRisponde del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore, per ciascuna imposta, a euro 30.000 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1 mil ione di euro
ART. 4 Dichiarazione infedele1) La soglia viene innalzata a 150.000 2) Non si tiene conto della non corretta classificazione dell'inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali
ART.4COMMA 1 TER
Dichiarazione infedele del sostituto di imposta Nuovo reato. Indicazione nel 770 di un ammontare dei compensi, interessi ed altre somme inferiore a quello effettivo, qualora l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza è superiore a 50.000 euro.
ART. 5 Omessa dichiarazione1) La pena viene aumentata: si passa dalla reclusione da un 1 a 3 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni2) La soglia di punibilità viene innalzata da 30.000 a 50.000 euro
ART. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistentiNon punibilità per imponibili non superiori a 1.000 euro/annui
ART. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabiliLa pena viene aumentata dalla reclusione da 6 mesi a 5 anni alla reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni
ART. 10 BIS Omesso versamento ritenute certificate1)Il reato si commetterà anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non necessariamente certificate)2)La soglia di punibilità viene innalzata a 150.000 euro
ART. 10 TER Omesso versamento Iva.La soglia di punibilità viene innalzata a 150.000 euro
QUOTIDIANO DEL FISCOGli approfondimentisu abuso del dirittoe incentivi alle Pmi
Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l’offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il Quotidiano del Fisco offre una panoramica completa di notizie e approfondimenti per gli operatori professionali. Nell'edizione online oggi:l’analisi di Daniele Piva e Valerio Vallefuoco dedicata alla decorrenza dello scudo penale sulle contestazioni di abuso del diritto previsto dallo schema di Dlgs approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre;l’approfondimento di Alberto Bonifazi e Anna Giannetti sulle novità per le Pmi contenute nell’ultima legge di stabilità e che, quindi, potranno essere sfruttate a partire dal prossimo anno;il focus curato da Paolo Bonolis sulle agevolazioni disponibili per le start up innovative anche alla luce degli ultimi chiarimentidel ministero dello Sviluppo economico;il commento di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota a una recente sentenza della Ctp Parma relativa alla validità degli accertamenti parziali.
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
COME CAMBIA LA PROCEDURA
ART. 13 Nuove aggravantiPene aumentate della metà se:a) le imposte complessivamente evase nel periodo sono superiori a 1 milione; b) il reato è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria
ART. 13 Pagamento del debito tributarioSe il debito viene pagato prima del dibattimento (anche con gli istituti deflativi) a) i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e omesso versamento Iva e ritenute sono estintib) la pena per gli altri reati è ridotta fino alla metà (rispetto all'attuale riduzione di 1/3)
ART. 19 BIS (nuovo)
Esclusione della punibilitàLa punibilità è esclusa quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al 3% del reddito imponibile dichiarato o l'importo dell'Iva evasa non è superiore al 3% dell'Iva dichiarata. Per tali fatti sono raddoppiate le sanzioni di cui al decreto legislativo 471/1997
Così sul territorio
La stima del gap di base Iva nel periodo 20072010. Importi in miliardi di euro
Usi finalifamiglie
Usi finaliimprese Totale
L’ANDAMENTO PER REGIONE…
Lombardia 28,3 5,5 33,8
Campania 19,9 4,7 24,6
Piemonte 16,6 4,7 21,3
Sicilia 16,7 4,5 21,2
Veneto 16,2 4,9 21,1
Emilia R. 14,6 4,4 19,0
Lazio 10,0 5,4 15,4
Puglia 12,0 3,3 15,3
Toscana 10,1 3,9 14,0
Calabria 6,8 2,0 8,8
Marche 4,5 1,8 6,3
Liguria 4,1 1,8 5,9
Sardegna 3,3 1,5 4,8
Usi finalifamiglie
Usi finaliimprese Totale
Abruzzo 3,3 1,1 4,4
Friuli V. G. 2,8 1,2 4,0
Trentino A. A. 2,7 1,2 3,9
Umbria 2,1 1,0 3,1
Basilicata 1,9 0,5 2,4
Molise 1,1 0,3 1,4
Valle d’Aosta 0,4 0,1 0,5
Italia 177,4 53,9 231,3
…E PER MACROAREA
Nord Ovest 49,4 12,1 61,5
Sud 45,0 12,0 57,0
Nord Est 36,3 11,7 48,0
Centro 26,7 12,1 38,8
Isole 20,0 6,0 26,0
Fonte: elaborazione su dati agenzia delle Entrate
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