MEDICINA LEGALE ASSICURATIVA
Situazioni nelle quali la produzione di dannialla persona determina diritto a prestazionieconomiche e/o sanitarie e/o di altro tipo
•Responsabilità civile
•Previdenza sociale (Assicurazioni sociali:
INAIL, INPS)
•Assistenza sociale (invalidità civile)
• Assicurazioni private (polizza infortuni,
malattia, vita)
Lo stesso tipo di invalidità può dare
luogo a conseguenze economiche diverse
a seconda del contesto in cui si opera
Differenza fondamentale tra assistenza sociale e previdenza sociale
In ambito di Previdenza sociale il diritto agodere di determinate prestazioni èsubordinato ad obblighi specifici(pagamento dei contributi mediantel’attività lavorativa con trattenute sullabusta paga)
L’Assistenza sociale viene erogata dallo
Stato a tutti i cittadini che si trovano in
condizioni di bisogno (es. anziani, bambini,
disoccupati, etc…)
• CAUSA VIOLENTE
Causa lavorativa: INAIL
Causa non lavorativa: INPS
CARCINOMA POLMONARE
Concetto generale del contratto assicurativo
[art. 1882 Codice civile] L'Assicurazione privata è uncontratto (polizza) col quale l'assicuratore, attraverso ilpagamento di un premio, si obbliga a rivalerel'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad essoprodotto da un sinistro (rischio).
I soggetti dell'assicurazione sono:
l'assicuratore: l'autorizzato ad esercitare l'attivitàassicuratrice (art. 1883)
l'assicurato: la persona fisica su cui è stipulatal'assicurazione.
il contraente: stipula l'assicurazione e provvede apagare il premio.
il beneficiario: la persona designata a riscuotere ilpagamento.
DIFFERENZE FONDAMENTALI TRA ASSICURAZIONI SOCIALI E PRIVATE
Assicurazione sociale
◼ Obbligatoria
◼ Automatismo
◼ Regolata da leggi
specifiche
◼ Possibile intervento
dello Stato
Assicurazione privata
◼ Facoltativa
◼ Prestazione
subordinata a pagamento del premio
◼ Regolata dal codice
civile
◼ Lo Stato svolge solo
funzioni di controllo (ISVAP)
• INAIL Tutela i lavoratori dagliinfortuni sul lavoro e delle malattie professionalimediante benefici economici e sanitari
• INPS Tutela i lavoratori dainfermità che non dipendono dall’attivitàlavorativa mediante benefici economici
• INVALIDITA’ CIVILETutela tutti i cittadini (chenon siano coperti dall’INAIL o dall’INPS) dainvalidità permanenti, garantendo beneficieconomici e sociali (esenzione dal ticket,collocamento obbligatorio, fornitura gratuita diprotesi)
I.N.P.S. (riferimento normativo: legge 222/1984)
La caratteristica fondamentale di questo tipo di prestazioni èquella di tutelare dei rischi generici cioè non correlatiall'attività lavorativa.L’I.N.P.S. eroga numerose forme di benefici economici:
1) pensione sociale2) pensione di vecchiaia3) pensione di anzianità4) pensione di reversibilità, (per gli eredi)5) assegno ordinario di invalidità6) pensione ordinaria di inabilità7) assegno integrativo speciale per l’assistenzapersonale continuata8) indennità di disoccupazione9) indennità di malattia10) sussidio per la tubercolosi11) assegno familiare12) cassa integrazione13) trattamento di fine rapporto
14) tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
I.N.P.S. (riferimento normativo: legge 222/1984)
In relazione a condizioni di menomazione
psico-fisica sono previsti tre diversi tipi di
benefici economici:
1)Assegno ordinario di invalidità
2)Pensione di inabilità
3)Assegno per assistenza personale
continuativa
I.N.P.S. (riferimento normativo: legge 222/1984)
Il concetto di invalidità è definito all'art. 1legge 222/84 primo comma:
Si considera invalido, ai fini delconseguimento del diritto ad assegnonell'assicurazione obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti deilavoratori dipendenti ed autonomi gestitadall'Istituto nazionale della previdenzasociale, l'assicurato la cui capacità dilavoro, in occupazioni confacenti alle sueattitudini, sia ridotta in modo permanentea causa di infermità o difetto fisico omentale a meno di un terzo".
I.N.P.S. (riferimento normativo: legge 222/1984)
L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre annied è confermabile per periodi della stessa durata sudomanda del titolare qualora permangano lecondizioni che hanno dato diritto al riconoscimentodell'assegno. Dopo tre rinnovi consecutivi l'assegnoè confermato automaticamente, fatte salve lecondizioni inerenti la revisione (art. 9) che l'Istitutoassicuratore può richiedere in qualunque momentoe, qualora vengano a cessare le condizioni chedavano diritto ad assegno (miglioramento dellecondizioni dell'invalido oppure occupazione inattività idonee).
In caso di contenzioso si può fare ricorso.
Se la questione non si risolve viene decisa dalTribunale Civile Sezione Lavoro.
I.N.P.S. (riferimento normativo: legge 222/1984)
Concetto di inabilità (art. 2 legge 222):
"Si considera inabile ai fini delconseguimento del diritto a pensionenell'assicurazione obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti deilavoratori dipendenti ed autonomi gestitadall'INPS, l'assicurato od il titolare diassegno di invalidità con decorrenzasuccessiva alla entrata in vigore dellapresente legge, il quale, a causa diinfermità o difetto fisico o mentale, si trovinell'assoluta e permanente impossibilità disvolgere qualsiasi attività lavorativa"
I.N.P.S. (riferimento normativo: legge 222/1984)
Assegno mensile per l'assistenza personalecontinuativa (art. 5)
I pensionati che si trovino nellaimpossibilità di deambulare senza l'aiutopermanente di un accompagnatore o, nonessendo in grado di compiere gli attiquotidiani della vita, abbisognano diun'assistenza continua, spetta un assegnomensile, non reversibile, nella stessa misuraprevista nell'INAIL.
I.N.P.S. (riferimento normativo: legge 222/1984)
Assegno mensile per l'assistenza personalecontinuativa (art. 5)
I.N.A.I.L. (riferimento normativo: Testo Unico n.
1124/65 e Decreto Legislativo n. 38/2000)
L’art. 4 del T.U. prevede che la copertura assicurativa siacomprensiva verso- i lavoratori dipendenti:- i sovrintendenti;- gli artigiani;- gli apprendisti;- gli insegnanti e gli alunni;- il coniuge ed i figli che prestano lavoro nelle impresefamiliari;- i soci delle cooperative;- i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali....quando.....siano addetti ad una lavorazione- i detenuti in stabilimenti....quando.....siano addetti ad uno deilavori indicati nell'art. 1 T.U.- i commessi viaggiatori, i piazzisti che....si avvalgano in vianon occasionale di veicoli a motore...- i sacerdoti, i religiosi...che prestino lavoro manuale alledipendenze di terzi non enti ecclesiastici- i componenti dell'equipaggio...destinati alla pesca ed allanavigazione- i lavoratori a domicilio- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;- le casalinghe
I.N.A.I.L.
Oggetto della tutela
INFORTUNIO SUL LAVORO
MALATTIA PROFESSIONALE
INFORTUNIO?
GAS ACIDO SOLFIDRICO
MALATTIA?• CAUSA VIOLENTE
Causa violenta: rottura di un tubo
Causa diluita: dispersione nell’ambiente
I.N.A.I.L.
La definizione di infortunio sul lavoro si ritrovanell'art. 2 del T.U.
L'assicurazione comprende tutti i casi di
infortunio avvenuti per causa violenta in
occasione di lavoro da cui sia derivata la morte
o un'inabilità permanente al lavoro (adesso
modificata in danno biologico secondo il
decreto 38/2000), assoluta o parziale, ovvero
un'inabilità temporanea assoluta che comporti
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
I.N.A.I.L.
Sentenza n. 87/1991 della Corte Costituzionale:un infermiere, addetto per più di quindici annialla sala operatoria ed alla sterilizzazione dellastrumentazione medica con ossido di etilene,aveva contratto, come conseguenzedell’esposizione a tale sostanza, una condizionepermanente di azoospermia
I.N.A.I.L.
Caratteristiche dell’infortunio sul lavoro
- abnorme
- involontario
- esteriore
-efficacia lesiva
- concentrazione cronologica
- occasione di lavoro (infortunio in itinere)
rischio specifico
rischio generico aggravato
rischio generico
- concause (di infortunio, di lesione, di inabilità)
I.N.A.I.L.
Caratteristiche dell’infortunio sul lavoro
- abnorme: evento anomalo rispetto al normale
svolgimento dell’attività lavorativa, cioè deve consistere in
un avvenimento che turba ed altera la normale esecuzione
del lavoro (es. caduta da un’impalcatura, trauma da
schiacciamento ad opera di un macchinario, rottura di un
tubo con fuoriuscita di vapori, etc..)
I.N.A.I.L.
Involontario, non deve essere provocatointenzionalmente da chi lo subisce conscopi fraudolenti; tuttavia la colpa,anche grave, del lavoratore, che puòessere rappresentata da una condottaimprudente e non rispettosa delle normedi prevenzione degli infortuni (es.mancato utilizzo dei mezzi di protezionequali casco, guanti, scarpe anti-infortunistiche, cinture di sicurezza,azionamento incauto di un macchinariopericoloso senza il rispetto delle normedi funzionamento, etc..) non elimina ilcarattere di involontarietà e pertantonon determina la perdita del diritto albeneficio, che si verifica solo se l’eventoè provocato volontariamente (dolo)dall’infortunato.
I.N.A.I.L.
L’evento deve essere esteriore rispetto
al soggetto leso: l’agente causale delle
lesioni consiste in un fattore di
provenienza esterna rispetto
all’organismo del lavoratore.
I.N.A.I.L.
Lo sforzo-infortunio: non è necessario che
debba trattarsi di azione che esuli dalle
condizioni ambientali e tipiche di lavoro né
assumere carattere eccezionale ed abnorme
rispetto alla consueta estrinsecazione di
energia, purché agisca con azione rapida ed
intensa. Nel caso dello sforzo dunque le
esteriorità della causa risiede nella
resistenza opposta dalla forza esterna (es. il
peso se si deve sollevare un oggetto).
I.N.A.I.L.
Efficacia lesiva: cioè l’evento, per la
sua natura intrinseca, deve essere
idoneo a produrre le lesioni
denunciate. Si tratta di un problema
strettamente connesso a quello
relativo all’estraneità della causa, nel
senso che non è sufficiente una
semplice relazione occasionale tra il
prodursi delle lesioni e l’atto
lavorativo, ma è necessario
verificare se questo sia stato
effettivamente idoneo a cagionare
tali lesioni ovvero se queste fossero
di origine spontanea, indipendente
dall’attività concretamente svolta.
I.N.A.I.L.
Infortuni sul lavoro
il decesso per infarto di un guardiano antincendio, in considerazione dellecondizioni lavorative abituali e del suo stato di salute (Cassazione Lav. n.5966/88),
L’infartuale letale di un conducente di autobus extraurbano che avevacontinuato nello sforzo di guida dopo un primo malore (Cassazione Lav. n.12798/00);
l’infarto occorso ad un conducente di treno, in occasione dell’improvvisoattraversamento dei binari da parte di una persona, a causa dello stressricollegabile al timore dell’investimento della medesima (Cassazione Lav. n.9888/88),
l’infarto, intervenuto presso il domicilio del lavoratore poco dopo laconclusione dell’attività lavorativa, ritenuto ricollegabile in maniera specifica,sia pure in un quadro di predisposizione patologica e di abitudini lavorative edi vita, alle prestazioni intense e stressanti compiute per alcuni giorni dallavoratore stesso, funzionario direttivo di una organizzazione sindacale(Cassazione Lav. n. 14085/00).
I.N.A.I.L.
Concentrazione cronologica: il termine “causa violenta” significa chele modalità di incontro e di azione fra l'agente-evento lesivo el'organismo del lavoratore si realizzano in tempi estremamente ridotti,con rapidità e concentrazione cronologica
Ciò che rileva, ai fini della qualificazione del fatto come infortunio, è iltempo di contatto tra l’agente lesivo e l’organismo del lavoratore e noni tempi di sviluppo dell’evento
I.N.A.I.L.
OCCASIONE DI LAVORO:
Nella quasi totalità dei casi gliinfortuni avvengono sul posto di lavoroe durante l’orario di lavoro, mal’occasione di lavoro non si identificaesclusivamente con queste situazioni
I.N.A.I.L.
Rischio elettivo
Cass. Lav. n. 1504/2007 ha respinto la richiesta del lavoratore che,frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausadel caffé aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato ildiscensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perderel'equilibrio e così cadere nello stesso.
Cass. Lav n. 1718/2006 ha escluso l’indennizzabilità dell’infortunio
occorso al lavoratore intervenuto per sedare una lite insorto
nell’ambiente lavorativo, trattandosi di una condotta motivata da una
scelta arbitraria del lavoratore non giustificata né dai doveri imposti
dall’art. 593 c.p. (omissione di soccorso), né a doveri di solidarietà
costituzionalmente previsti
I.N.A.I.L.
Infortunio in itinere
Art. 12 D. Lgs. n. 38/2000 – Infortunio in itinere
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi
alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega
due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non
sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei
pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera
anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso
di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida
L’infortunio può avvenire anche al di fuori del
posto di lavoro e dell’orario di lavoro
• Intossicazione alla mensa aziendale
Rissa per
motivi al
lavoroParma, dipendente spara
al datore di lavoro e lo uccide
Il malvivente è scappato armato in
auto e poi è stato arrestato dai
carabinieri
Le cause degli infortuni
La prima causa di infortunio per le donne che operano nella Sanità è
rappresentata dalla “Caduta di persona” che conta nel 2013 circa 5.500
infortuni, pari al 23% del totale. Si tratta di eventi di natura “generica” dovuti
a scivolamenti, urti, perdita di equilibrio, ecc. connessi alle innumerevoli
“barriere architettoniche” che si incontrano in ambienti e strutture così
complessi e spesso precari.
Una causa “specifica”, connessa al sollevamento o lo spostamento di pazienti, è
alla base di gran parte dei circa 4.000 infortuni (17% del totale) dovuti a
“Movimenti sotto sforzo fisico”.
Ma esiste anche un altro rischio di natura molto particolare e diffuso soprattutto
tra le operatrici di questo settore: “Aggressione o violenza da parte di
estranei”. Dei circa 4.000 infortuni indennizzati complessivamente
dall’INAIL nel 2013 per questa particolarissima tipologia di eventi, circa 1.200
(quasi un terzo del totale) sono avvenuti nella Sanità e di questi ben il 71%
(851 casi) ha interessato la componente femminile. Si tratta in genere di
aggressioni da parte di pazienti (per lo più psicolabili), di parenti o di altri utenti
per motivi vari o di casi similari.
I.N.A.I.L.
Malattia professionale
art. 3 L'assicurazione è altresì obbligatoria per lemalattie professionali indicate nella tabella allegaton.4 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causadelle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed inquanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previstenell'art.1. La tabella predetta può essere modificata ointegrata con D.P.R. su proposta del Ministro delLavoro di concerto con il Ministero della Sanità e diconcerto con le organizzazioni sindacali.
Per le malattie professionali, in quanto nel presentetitolo non siano stabilite disposizioni speciali, siapplicano quelle concernenti gli infortuni"
I.N.A.I.L.
Struttura della tabella malattie professionali
MALATTIA
LAVORAZIONE
PERIODO MAX DI INDENNIZZABILITA’ DALLACESSAZIONE DEL LAVORO
I.N.A.I.L.
Tabella delle malattie professionali (2008)
Cause chimiche (piombo, mercurio, arsenico,
fosforo, rame, amine, idrocarburi, etc…)
Malattie dell'apparato respiratorio: asma
bronchiale da esposizione a farine di cereali,
polveri di legno, lattice, gomma arabica, derivati
animali, alveoliti allergiche, malattie da
esposizione a polvere di carbone (antracosi),
bario (baritosi), ferro (siderosi), pietra pomice
(liparosi), fibre tessili (bissinosi), polveri di
alluminio, broncopneumopatia cronica ostruttiva,
polveri di cuoio
I.N.A.I.L.
Tabella delle malattie professionali (2008)
Malattie cutanee da: a) catrame, bitume, fuliggine, antrace …b)
paraffine grezze, olii minerali, cere …; c) resine ..d) olii di lino,
trementina … e) cemento e calce; f) alcali caustici g) detersivi; h)
conchiglie, coralli e madreperla; i) antibiotici, disinfettanti …. l) legni
Malattie da agenti fisici: ipoacusia da rumore, vibrazioni meccaniche,
ernia discale lombare, malattie da sovraccarico biomeccanico dell’arto
superiore (tendiniti, epitrocleiti, borsiti, sindrome del tunnel carpale),
malattie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio, malattie da lavori
subacquei ed in camere iperbariche, radiazioni ionizzanti, radiazioni
infrarosse, radiazioni ultraviolette e solari
Malattia infettive: anchilostomiasi (da lavori di scavo e di bonifica in
terreni irrigui e argillosi, manutenzione degli impianti fognari e di
depurazione delle acque di scarico).
I.N.A.I.L.
Dal 23 luglio 1962 la CEE aveva raccomandato l'adozione di un sistema
misto, cioè di non escludere a priori eventuali patologie a carattere
professionale non contemplate nelle varie liste nazionali.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha
recepito tali indicazioni ritenendo illegittima la limitazione della tutela
alle sole malattie tabellate prevedendo l’assicurazione anche per quelle
patologie non tabellate la cui origine può essere ricondotta all'etiologia
lavorativa, fatto carico all'interessato l'onere della prova (mentre per
quelle in tabella vi è una presunzione implicita di derivazione
dall’attività di lavoro).
La sentenza della corte Costituzionale n. 206 del 1988 ha invece sancito
l'illegittimità della cessazione al diritto risarcitorio quando fossero
scaduti i termini di periodo massimo di indennizzabilità, sempre ove
dimostrato da parte dell’assicurato che comunque la patologia dipende
dalla causa lavorativa.
Sistema della lista chiusa
Elenco tassativo delle
malattie professionali
protette
Sistema misto
La natura professionale
della patologia deve essere
provata caso per caso
Sistema aperto
Elenco non tassativo e
possibilità di dare la prova
nei casi non tabellati
TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
PRESUNZIONE DI ORIGINE
PROFESSIONALE
TUTELA LIMITATA ALLE
PATOLOGIE TABELLATE
ONERE DELLA PROVA DELLA
ORGINE PROFESSIONALE
TUTELA ESTESA A OGNI
PATOLOGIA PROFESSIONALE
1988
D.M. 9 Aprile 2008: Nuove Tabelle delle MalattieProfessionali.
TABELLE DI LEGGE
MALATTIA LAVORAZIONE PERIODO DI MAX
INDENNIZZABILITA’
DALLA CESSAZIONE DEL
LAVORO
ERNIA
DISCALE
LOMBARE
a) Lavorazioni svolte in modo non
occasionale con macchine che espongono
a vibrazioni trasmesse al corpo intero:
macchine movimentazione materiali vari,
trattori, gru portuali, carrelli sollevatori
(muletti), imbarcazioni per pesca
professionale costiera e d'altura. b)
Lavorazioni di movimentazione manuale
dei carichi svolte in modo non
occasionale in assenza di ausili efficaci.
1 ANNO
INFORTUNIO?
GAS ACIDO SOLFIDRICO
MALATTIA?• CAUSA VIOLENTE
Causa violenta: rottura di un tubo
Causa diluita: dispersione nell’ambiente
I.N.A.I.L.
Valutazione del danno permanente
La sostituzione dell’attitudine al lavoro con ildanno biologico
Tabella attuale (D.Lgs 38/2000)
387 voci + 3 allegati
Tabella precedente
50 voci + 2 allegati
I.N.A.I.L.
Tabella attuale (D.Lgs 38/2000)
118/387 voci relative all’apparato muscolo scheletrico
Tabella precedente
39/50 voci relative all’apparato muscolo scheletrico
Alcune differenze TB 2000 TB 1965
Cecità assoluta 85% 100%
Perdita di un testicolo 6% 0%
Perdita di un arto superiore 65% 85%
Perdita della mano 55% 70%
I.N.A.I.L.
Calcolo del beneficio economico
Se la valutazione complessiva del danno nonsupera il 5% il lavoratore non ha diritto apercepire denaro. (prima era il 10%)
Se la valutazione è compresa tra il 6% ed il16% percepirà una somma in capitale, tutta inuna volta.
Se la valutazione supera il 16% percepirà unarendita mensile alla quale si aggiunge unaquota in più calcolata in altro modo basata sullariduzione della capacità di lavoro.
I.N.A.I.L.
Se un soggetto ha già una menomazione precedente ad unapparato per cause che non dipendono dal lavoro, si applicauna regola particolare, detta formula di Gabrielli, con laquale la percentuale prevista dalla tabella vieneleggermente aumentata.
Se invece si tratta di menomazioni omogenee (cioè chedipendono dal lavoro) concorrenti (cioè ineriscono allostesso distretto anatomo-funzionale) non si procede acalcoli particolari ma si rende necessaria una valutazioneglobale ed applicata al caso concreto.
Nel caso invece di menomazioni omogenee coesistenti (cioèdipendenti dal lavoro ma incidenti su apparati diversi) non sifa la somma ma vige ordinariamente l'utilizzo della formulaa scalare di Balthazard detta a scalare, per cui il valoretotale è sempre inferiore alla somma.
INVALIDITÀ CIVILE
Legge quadro organica della materia. Legge 30 marzo1971 n. 118, art. 2: definizione di invalido civile
Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affettida minorazioni congenite o acquisite, anche a carattereprogressivo, compresi gli irregolari psichici peroligofrenie di carattere organico o dismetabolico,insufficienza mentale derivanti da difetti sensoriali efunzionali, che abbiano subito una riduzione permanentedella capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 o, seminori degli anni 18, che abbiano difficoltà persistenti asvolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Tabelle di legge: DM 5 febbraio 1992
INVALIDITÀ CIVILE
Elemento causale
Infermità fisica o mentale: processo morboso in evoluzione(oppure ogni stato morboso, in evoluzione o statico, diqualsivoglia natura, purchè nosologicamente caratterizzato).
Difetto fisico o mentale: processo stabilizzato omenomazione consolidata (oppure stato di decadimentoorganico generale legato a logoramento fisico o psichicoprematuro).
Parametro valutativo:
Capacità lavorativa generica: : energie impiegabili per unipotetico lavoro di ordinario impegno energetico e a prevalenteimpostazione manuale cui possa attendere l’“uomo medio
INVALIDITÀ CIVILEL’accertamento
La competenza è passata dalle ASL all’INPS
La domanda (certificazione medica e contestuale richiesta delbeneficio richiesto) deve essere inoltrata all’INPS per viatelematica.
Il soggetto viene sottoposto a visita medico legale presso la ASLdi competenza dalla Commissione Sanitaria di I Istanza perl’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizionivisive e del sordomutismo.
La Commissione è composta da 4 medici (3 nominati dall’ASL e 1dall’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) edun medico dell’INPS ed è presieduta da un medico legale.
Al termine della visita viene emesso un verbale che vienetrasmesso al Centro Medico Legale dell’Inps, che puòconfermare o meno il giudizio.
Se il giudizio viene confermato il verbale viene trasmessoall’istante, altrimenti l’Inps sospende il verbale e acquisiscedall’ASL la documentazione.
Una volta acquisita la documentazione il medico Inps entro 10giorni dalla sospensione del verbale potrà o confermarlo osottoporre nuovamente a visita (entro 20 giorni ) il richiedente. Aconclusione dell’accertamento l’Inps trasmette il verbaleall’interessato.
In caso di aggravamento il soggetto invalido può presentare una
nuova domanda, così come è facoltà degli organi di
accertamento di prevedere una revisione a distanza di tempo
(tipicamente nelle malattie oncologiche) o, per quanto riguarda
l’Inps, di disporre una visita per la verifica della persistenza
dei requisiti.
INVALIDITÀ CIVILERicorso in giudizio
In caso di mancata considerazione dell’istanza entro 6 mesi
oppure avverso la decisione promulgata in sede amministrativa,
l'interessato può presentare, entro 6 mesi dalla data di
ricevimento del verbale, un’istanza di accertamento tecnico
preventivo (ex art. 38 comma 2 della L.111/2011) presso il
Tribunale del Lavoro.
Il Giudice nomina un CTU (consulente tecnico d’ufficio) al quale
viene formulato un quesito specifico in merito alla sussistenza di
determinati requisiti del ricorrente per beneficiare della
prestazione richiesta e della decorrenza di detti requisiti.
INVALIDITÀ CIVILE Benefici
Stato di invalido: soggetti di età compresa tra 18 e 65che hanno un’invalidità almeno del 33%
Riconoscimento ausilii e protesi
Collocamento obbligatorio: concesso ai soggetti di etàcompresa tra 18 e 65 anni, della capacità lavorativapari al 46%.
Esenzione ticket: concessa ai soggetti di età compresatra 18 e 65 anni, della capacità lavorativa pari al 67%
Assegno mensile
Venne inizialmente concesso ai soggetti di etàcompresa tra 18 e 65 anni, non collocati al lavoro chepresentino una riduzione della capacità lavorativasuperiore ai 2/3, attualmente al 74% con il Decretolegge n. 509/88. Tale decreto, con le nuove tabelle, èentrato in vigore nel marzo 1992.
Pensione di inabilità
E' concessa i soggetti di età compresa tra 18 e 65 annitotalmente inabili al lavoro (100% di invalidità civile).Il concetto di inabilità lavorativa, pur indicando senzadubbio una condizione di assoluta e permanenteincapacità al lavoro proficuo, considerato il fineassistenziale della legge, non rende la pensione deltutto incompatibile con la eventuale possibilità chel'invalido possa ancora esercitare un'attivitàlavorativa.
Entrambi i benefici sono legati al reddito
Indennità di accompagnamento
Prevede l'istituzione (Legge n. 18 del 1980) di unnuovo beneficio economico concessa agli invalidi civilitotalmente inabili di cui agli artt. 2 e 12 della legge118/71, anche minori di anni 18, che si trovino nellapermanente impossibilità a deambulare senza l'aiuto diun accompagnatore ovvero siano incapaci di compieregli atti della vita quotidiana per cui necessitano diassistenza continua. Sono esclusi coloro che si trovanoricoverati gratuitamente in Istituti.
Non è necessaria la contemporaneità di entrambi irequisiti ma ne è sufficiente uno soltanto.
Si ritiene non deambulante colui che non deambulaneppure con presidi ortopedici.
La sua corresponsione è indipendente dal reddito.
Atti quotidiani della vita
Vestirsi, lavarsi, alimentarsi, ma non solo …
Circolare del Ministero del Tesoro n.14 del 1992: “un insieme diazioni elementari ed anche relativamente più complesse non legatea funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo diesigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di etàcorrispondente, così da consentire ai soggetti non autosufficienti,condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana[...]: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento deibisogni fisiologici,effettuazione degli acquisti e compere,preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per ilraggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire allefaccende domestiche, conoscenza del valore del denaro,orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni diautosoccorso o di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione diradio e televisione, ecc”.
Atti quotidiani della vita
Per la Giurisprudenza …
“… si prevede l’indennità di accompagnamento a soggetti in cui lacondizione di non autosufficienza si viene a determinare in una o piùazioni svolte quotidianamente” (Cassazione 13362/2003;Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001)”.
Ed inoltre la giurisprudenza ha specificato che non assume alcunarilevanza ai fini del riconoscimento all'indennità in esame lacircostanza che la necessità di assistenza perduri per l’interagiornata, potendo anche avere momenti di attesa, qualificabili comeassistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti diassistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deveconcretizzarsi in condotte commissive (Cassazione 5784/2003).
La Cassazione riconosce il diritto dell'indennità di accompagnamentoanche per brevi periodi, rilevando che tale diritto non è connessonecessariamente ad una situazione di non autosufficienzaprolungata nel tempo (n. 10212/2004).
Atti quotidiani della vita
“la configurabilità di un diritto all'indennità di accompagnamento inrelazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravitàespresso, comportano una consistente degenerazione del sistemanervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive (ad es.: Alzheimera gravi forme di vasculopatia cerebrale), o impedimentidell'apparato motorio (ad es.: Parkinson), o che cagionano infermitàmentali con limitazioni dell'intelligenza, e che, nello stesso tempo,richiedono una giornaliera assistenza farmacologia al fine dievitare aggravamenti delle già precarie condizioni psico-fisiche nonché incombenti pericoli per sé e per altri (es.psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale, oforme di epilessia con ripetute crisi convulsive, controllabili solo congiornaliere terapie farmacologiche)” (Cassazione 1268/2005).
Ultrasessantacinquenni:
-Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propriedell’età (invalido lieve, medio-grave, grave)
-Nessun beneficio economico tranne in caso di riconoscimento diindennità di accompagnamento.
Minori:
-Indennità di frequenza: prevista per i minori di anni 18 che hannodifficoltà persistenti a svolgere i compiti propri dell'età o al minoreipoacusico con perdita uditiva superiore ai 60 db per il ricorsocontinuo a corsi riabilitativi o terapeutici ed è subordinata allafrequenza di centri ambulatoriali ovvero che frequentino scuolepubbliche o private o corsi di preparazione professionale o scuolamaterna. Dal punto di vista economico soggiace alle condizionieconomiche previste per l'assegno. Può essere revocato in ognimomento.
-Indennità di accompagnamento
Compiti propri dell'età nel minore: la dizione fariferimento a quella sfera di attività che si compiono inambito scolastico e non, ovvero gioco, favella,apprendimento scolastico, attività sportive e ricreative,relazioni con i coetanei.
Il giudizio deve essere espresso comparando il minoreinvalido con il coetaneo in buona salute
CIECHI CIVILI
Cieco totale: soggetto privo di vista oppure cui è residuata la merapercezione dell’ombra e della luce o del motu manu (condizione visivaper cui il soggetto non riesce a contare il numero delle dita mapercepisce solo la privazione della luce al passaggio di un oggettodavanti ad una fonte luminosa) in entrambi gli occhi o nell’occhiomigliore (art. 11 L. 27/05/1970 n.382) o anche i soggetti il ci residuoperimetrico binoculare è inferiore al 3% (L. 3/04/2001 n.138).
Ha diritto a pensione di inabilità e indennità di accompagnamento.
Cieco parziale: soggetto con residuo visivo non superiore ad1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche coneventuale correzione (L. 10/02/62 n. 66) oppure soggetti il cuiresiduo perimetrico binoculare è inferiore al 10%. (L. 3/04/2001n.138).
Ha diritto a pensione di inabilità (di importo minore) ed indennitàspeciale.
SORDOMUTO
L. n. 381 del 16/05/1970 e L. n. 508 del 21/11/1988: «Minoratosensoriale dell’udito, con apparato fonatorio integro, affetto dasordità (o grave ipoacusia bilaterale) congenita o acquisita (percause diverse da guerra, lavoro o servizion ed escluse le formead eziologia psichica) durante l’età evolutiva che renda o abbiareso difficoltoso l’apprendimento del linguaggio».
Ha diritto a indennità di comunicazione, vincolata al livello di perditauditiva.
HANDICAP
Legge quadro per assistenza, integrazione socialee i diritti delle persone handicappate: Legge n.104 del 5 febbraio 1992
Art.3, comma 1: É persona handicappata colui che presenta unaminorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o diintegrazione lavorativa e tale da determinare un processo disvantaggio sociale o di emarginazione.
Art. 3 comma 3: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbiaridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da renderenecessario un intervento assistenziale permanente, continuativo eglobale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazioneassume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravitàdeterminano priorità nei programmi e negli interventi dei servizipubblici.
HANDICAP
Secondo ICIDH-1 e ICDH-2:
Patologia
Menomazione
Disabilità
(limitazione delle attività personali)
Handicap
(restrizione della partecipazione sociale)
HANDICAP
MENOMAZIONE: NELL’AMBITO DELLE EVENIENZE INERENTI ALLASALUTE E’ LA PERDITA O L’ ALTERAZIONE A CARICO DI UNASTRUTTURA O DI UNA FUNZIONE ANATOMICA, FISIOLOGICA OPSICOLOGICA
DISABILITA’: NELL’AMBITO DELLE EVENIENZE INERENTI ALLASALUTE SI INTENDE QUALSIASI LIMITAZIONE O PERDITA(CONSEGUENTE A MENOMAZIONE) DELLA CAPACITA’ DI COMPIEREUN’ATTIVITA’ NEL MODO O NELL’AMPIEZZA CONSIDERATINORMALI PER UN ESSERE UMANO
HANDICAP: NELL’AMBITO DELLE EVENIENZE INERENTI ALLASALUTE E’ LACONDIZIONE DI SVANTAGGIO, CONSEGUENTE ADUNA MENOMAZIONE O AD UNA DISABILITA’ CHE IN UN CERTOSOGGETTO LIMITA O IMPEDISCE L’ADEMPIMENTO DEL RUOLONORMALE PER TALE SOGGETTO IN RELAZIONE ALL’ETA’, SESSO EFATTORI SOCIO-CULTURALI
HANDICAP
- minorazione: include anche condizioni parafisiologiche noncoincidenti con il concetto di malattia o infermità
- Generalmente non dà diritto ad alcun beneficio economico mamira all’assistenza ed all’integrazione del soggetto, valutando gliaspetti «sociali» del soggetto, senza riferimento alla capacitàlavorativa.
- Modalità di accertamento in via amministrativa analogaall’invalidità civile ma con Commissione integrata da unoperatore sociale e da uno specialista nella patologia da cui èaffetto il soggetto
- Modalità di ricorso in giudizio analoga ad invalidità civile
HANDICAPBenefici
- Aiuto personale in caso di temporanea o permanente gravelimitazione dell’autonomia personale
- Realizzazione di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi persoggetti con H.G.
- Rimborso per soggiorni all’estero a scopo di cure
- Diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica
- Inserimento in corsi di formazione professionale ed avviamentoal lavoro
- Ausili tecnici e fruizione di tempi maggiori in concorsi pubblici
- Eliminazione e superamento barriere architettoniche
- Facilitazioni per il parcheggio
- Scelta della sede di lavoro
- Permessi lavorativi per i familiari di soggetto con H.G.
- Etc ….